TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 735
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 131 ss. l.r.t. 3.1.2005, n. 1, e principi desumibili). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, errore, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento

    La Corte ha ritenuto che le opere realizzate abbiano comportato una modifica radicale dello stato dei luoghi rispetto a quanto assentito, con creazione di nuova superficie residenziale e aumento del carico urbanistico, giustificando l'applicazione degli artt. 31 e 32 D.P.R. 380/2001.

  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 131 ss. l.r.t. 3.1.2005, n. 1, e principi desumibili). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, errore, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento

    La Corte ha ritenuto che le opere realizzate abbiano comportato una modifica radicale dello stato dei luoghi rispetto a quanto assentito, con creazione di nuova superficie residenziale e aumento del carico urbanistico, giustificando l'applicazione degli artt. 31 e 32 D.P.R. 380/2001.

  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 131 ss. l.r.t. 3.1.2005, n. 1, e principi desumibili). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, errore, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento

    La Corte ha ritenuto che le opere realizzate abbiano comportato una modifica radicale dello stato dei luoghi rispetto a quanto assentito, con creazione di nuova superficie residenziale e aumento del carico urbanistico, giustificando l'applicazione degli artt. 31 e 32 D.P.R. 380/2001.

  • Rigettato
    Violazione di legge (art. 7 ss. legge 7.8.1990, n. 241; artt. 27, 31 e 34 D.P.R. 6.6.2001, n. 380). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, errore, travisamento dei fatti, sviamento

    La Corte ha ritenuto che l'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata notifica del verbale di accertamento di inottemperanza ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 7 della l. 241/90 e degli artt. 27, 31 e 34 d.P.R. 380/2001, nonché vari profili di eccesso di potere, per errato invio delle comunicazioni relative al complesso immobiliare

    Il Collegio ritiene che il presupposto per il corretto funzionamento della scansione temporale e per la legittima adozione del provvedimento di acquisizione sia l'avvenuta corretta notifica dell'ordine di demolizione al proprietario, cosa che non è avvenuta. L'omessa notifica dell'ordine di demolizione alla società proprietaria ha impedito alla ricorrente di ripristinare spontaneamente lo stato dei luoghi, con conseguente illegittimità del successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 131 ss. l.r.t. 3.1.2005, n. 1, e principi desumibili). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, errore, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento

    La Corte ha ritenuto che le opere realizzate abbiano comportato una modifica radicale dello stato dei luoghi rispetto a quanto assentito, con creazione di nuova superficie residenziale e aumento del carico urbanistico, giustificando l'applicazione degli artt. 31 e 32 D.P.R. 380/2001.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    Il Collegio non ha accolto la domanda risarcitoria alla luce delle considerazioni sull'illegittimità delle opere realizzate e sulla corretta qualificazione degli interventi effettuata dall'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 735
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 735
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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