Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge sono definiti:
a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);
c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).
a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);
c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).