CASS
Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2024, n. 38234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38234 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO EV nato il [...] avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA per il rigetto Penale Sent. Sez. 4 Num. 38234 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. TO LE, mediante l'ufficio del difensore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Verona emessa in data 22/03/2024 con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame avente per oggetto il provvedimento di sequestro preventivo, emesso nell'ambito del procedimento in materia di sostanze stupefacenti, riguardante la somma di euro 41.590 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e della coindagata OX IJ. 2. La difesa lamenta con un unico motivo di ricorso l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona;
in particolare ritiene la difesa che la motivazione offerta non tiene conto che non è stato accertato nemmeno un singolo episodio di cessione di sostanza stupefacente e pertanto non vi sono in atti elementi sufficientemente validi a far ritenere che il denaro posto in sequestro sia provento di un'attività delittuosa. Inoltre il tribunale del riesame non ha considerato la documentazione difensiva prodotta volta a dimostrare la posizione fiscale ed il reddito dell'indagato unitamente ad una lecita attività lavorativa. 3. Il tribunale, a parere della difesa, ha inteso definire in modo sproporzionato il possesso della somma in sequestro non tenendo conto della documentazione allegata. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio osserva innanzitutto che si procede per il reato di detenzione ad uso non esclusivamente personale di oltre 380 grammi di eroina rinvenuti nella disponibilità dell'odierno ricorrente e della convivente OX IJ in data 19/02/2024 quando il ricorrente, già pedinato dalla polizia giudiziaria, veniva fermato e trovato in possesso di oltre 360 grammi di eroina a bordo dell'auto a lui in uso in un involucro che teneva tra le gambe. A seguito della perquisizione presso l'abitazione in uso al ricorrente e alla convivente venivano rinvenuti altri 22,30 grammi di eroina ubicati all'interno di un cassetto della cucina nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e plurime mazzette di denaro complessivamente pari a 11.580 euro. Nell'immediatezza dei fatti la convivente veniva trovata con una borsa contenente un sacchetto sottovuoto contenente altri 29.150 euro in banconote. 1 2. Tale somma veniva posta in sequestro preventivo perché ritenuta frutto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti esercitate dall'indagato con il concorso materiale e morale della compagna convivente o comunque pertinente al commercio di stupefacenti tenuto conto sia del contesto dell'arresto in flagranza sia dei gravi precedenti specifici a carico dell'indagato e in ragione dei modesti redditi leciti di entrambi i coindagati conviventi, come desumibili dalla banca dati Inps. 3. Il Collegio, atteso che non si procede per il reato di cessione di sostanze stupefacenti ma per quello di detenzione a fine di spaccio, osserva che in relazione a quest'ultimo reato il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Questa Corte ha chiarito che in relazione al reato di detenzione non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248-01). 4. Nella fattispecie il sequestro preventivo è avvenuto in ragione non soltanto dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine alla contestata condotta di detenzione di stupefacente del tipo eroina ma anche per la sproporzione tra la disponibilità di tale somma e i redditi degli indagati. L'ordinanza del Tribunale di Verona sviluppa una serie di condivisibili osservazioni e argomentazioni circa il possesso dell'ingente somma di denaro in sequestro che tenuto conto del contesto dell'arresto, delle indagini di polizia giudiziaria che hanno portato ad attenzionare l'odierno ricorrente, nonché del rinvenimento della sostanza stupefacente e delle modalità di custodia della somma di denaro, evidenziano una più che sospetta provenienza illecita e comunque una sproporzione rispetto alle condizioni reddituali della coppia trovata nel possesso della somma. 5. Si deve osservare al riguardo che l'ordinanza impugnata dà atto che il sequestro è avvenuto anche in applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 che con riferimento anche al delitto di detenzione di sostanza stupefacente dispone la confisca dei beni o di altre utilità di cui l'imputato abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito e di cui non posso giustificare la legittima provenienza. 6. A tal riguardo è bene rilevare che il contesto in cui è avvenuto l'arresto del ricorrente e il sequestro della sostanza stupefacente unitamente alla 2 somma di denaro è già ex se estremamente significativo di un collegamento tra una fattispecie di reato, ancorché non di cessione, in materia di stupefacenti e il possesso di una ingente somma di denaro rispetto al quale da parte dell'indagato deve essere particolarmente significativa la giustificazione della disponibilità della somma di denaro in sequestro. Nel caso specifico gli elementi raccolti alla base del provvedimento di sequestro non sono seriamente contrastati dalla documentazione prodotta dalla difesa e richiamata nel ricorso che ha introdotto l'odierno giudizio. 7. Infatti, le somme lecitamente percepite dalla coppia come desumibili dalla dichiarazione dei redditi relative alle annualità dal 2018 al 2023 non consentono un così rilevante accumulo di denaro. Pur considerando il possibile risparmio di una coppia, le necessità derivanti da ordinari bisogni di vita e dal pagamento delle rate del mutuo dell'immobile di proprietà della OX, nonché il pagamento del canone del leasing relativo all'autovettura in uso all'indagato è ragionevole ritenere che lecitamente non era possibile accumulare una ingente somma di denaro. Peraltro nulla è stato allegato circa il periodo di accumulo di tale ipotetico risparmio al fine di poterlo correlare ai redditi dichiarati. 8. È mancato quindi qualsiasi ragionevole e accettabile spiegazione che possa costituire una ragionevole e credibile giustificazione di una tale sproporzione. Il fumus, invero, è dimostrato anche dalle condizioni di custodia del denaro inspiegabilmente tenuto in una confezione sottovuota nell'abitazione della coppia, anziché versato regolarmente nel conto corrente che era nella disponibilità della OX. 9. Devono respingersi anche le considerazioni della difesa circa il principio ermeneutico della ragionevolezza temporale del sequestro della somma di contanti in ragione dell'asserita notevole distanza tra il momento di acquisizione del bene e la commissione del reato. Si tratta infatti di un principio giurisprudenziale valido per i beni - ad esempio immobili - dei quali è agevole individuare la data di acquisto e trarne delle conseguenze di ordine cronologico rispetto al momento del rinvenimento della disponibilità del bene stesso. Ma nel caso in cui si tratti di bene fungibile, come il denaro, non controllabile e non documentabile circa il momento in cui è entrato nella disponibilità dell'indagato o di terze persone a lui collegate, ogni deduzione circa un'associazione temporale tra l'acquisizione della somma, la disponibilità e il sequestro della stessa, non ha alcun fondamento logico in ordine alla ragionevolezza temporale;
principio valido soltanto laddove il bene in sequestro consente di valutarne il momento dell'origine, quello dell'acquisizione e quello del sequestro. 3 10. Sulla base di tali argomentazioni l'ordinanza impugnata appare in linea con l'applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 perché dà conto in modo esauriente, convincente e logico delle deduzioni riguardanti l'evidenza del possesso sproporzionato rispetto al proprio reddito nonché dell'assenza di una credibile giustificazione. 11. Il ricorso appare quindi infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 settembre 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA per il rigetto Penale Sent. Sez. 4 Num. 38234 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. TO LE, mediante l'ufficio del difensore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Verona emessa in data 22/03/2024 con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame avente per oggetto il provvedimento di sequestro preventivo, emesso nell'ambito del procedimento in materia di sostanze stupefacenti, riguardante la somma di euro 41.590 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e della coindagata OX IJ. 2. La difesa lamenta con un unico motivo di ricorso l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona;
in particolare ritiene la difesa che la motivazione offerta non tiene conto che non è stato accertato nemmeno un singolo episodio di cessione di sostanza stupefacente e pertanto non vi sono in atti elementi sufficientemente validi a far ritenere che il denaro posto in sequestro sia provento di un'attività delittuosa. Inoltre il tribunale del riesame non ha considerato la documentazione difensiva prodotta volta a dimostrare la posizione fiscale ed il reddito dell'indagato unitamente ad una lecita attività lavorativa. 3. Il tribunale, a parere della difesa, ha inteso definire in modo sproporzionato il possesso della somma in sequestro non tenendo conto della documentazione allegata. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio osserva innanzitutto che si procede per il reato di detenzione ad uso non esclusivamente personale di oltre 380 grammi di eroina rinvenuti nella disponibilità dell'odierno ricorrente e della convivente OX IJ in data 19/02/2024 quando il ricorrente, già pedinato dalla polizia giudiziaria, veniva fermato e trovato in possesso di oltre 360 grammi di eroina a bordo dell'auto a lui in uso in un involucro che teneva tra le gambe. A seguito della perquisizione presso l'abitazione in uso al ricorrente e alla convivente venivano rinvenuti altri 22,30 grammi di eroina ubicati all'interno di un cassetto della cucina nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e plurime mazzette di denaro complessivamente pari a 11.580 euro. Nell'immediatezza dei fatti la convivente veniva trovata con una borsa contenente un sacchetto sottovuoto contenente altri 29.150 euro in banconote. 1 2. Tale somma veniva posta in sequestro preventivo perché ritenuta frutto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti esercitate dall'indagato con il concorso materiale e morale della compagna convivente o comunque pertinente al commercio di stupefacenti tenuto conto sia del contesto dell'arresto in flagranza sia dei gravi precedenti specifici a carico dell'indagato e in ragione dei modesti redditi leciti di entrambi i coindagati conviventi, come desumibili dalla banca dati Inps. 3. Il Collegio, atteso che non si procede per il reato di cessione di sostanze stupefacenti ma per quello di detenzione a fine di spaccio, osserva che in relazione a quest'ultimo reato il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Questa Corte ha chiarito che in relazione al reato di detenzione non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248-01). 4. Nella fattispecie il sequestro preventivo è avvenuto in ragione non soltanto dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine alla contestata condotta di detenzione di stupefacente del tipo eroina ma anche per la sproporzione tra la disponibilità di tale somma e i redditi degli indagati. L'ordinanza del Tribunale di Verona sviluppa una serie di condivisibili osservazioni e argomentazioni circa il possesso dell'ingente somma di denaro in sequestro che tenuto conto del contesto dell'arresto, delle indagini di polizia giudiziaria che hanno portato ad attenzionare l'odierno ricorrente, nonché del rinvenimento della sostanza stupefacente e delle modalità di custodia della somma di denaro, evidenziano una più che sospetta provenienza illecita e comunque una sproporzione rispetto alle condizioni reddituali della coppia trovata nel possesso della somma. 5. Si deve osservare al riguardo che l'ordinanza impugnata dà atto che il sequestro è avvenuto anche in applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 che con riferimento anche al delitto di detenzione di sostanza stupefacente dispone la confisca dei beni o di altre utilità di cui l'imputato abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito e di cui non posso giustificare la legittima provenienza. 6. A tal riguardo è bene rilevare che il contesto in cui è avvenuto l'arresto del ricorrente e il sequestro della sostanza stupefacente unitamente alla 2 somma di denaro è già ex se estremamente significativo di un collegamento tra una fattispecie di reato, ancorché non di cessione, in materia di stupefacenti e il possesso di una ingente somma di denaro rispetto al quale da parte dell'indagato deve essere particolarmente significativa la giustificazione della disponibilità della somma di denaro in sequestro. Nel caso specifico gli elementi raccolti alla base del provvedimento di sequestro non sono seriamente contrastati dalla documentazione prodotta dalla difesa e richiamata nel ricorso che ha introdotto l'odierno giudizio. 7. Infatti, le somme lecitamente percepite dalla coppia come desumibili dalla dichiarazione dei redditi relative alle annualità dal 2018 al 2023 non consentono un così rilevante accumulo di denaro. Pur considerando il possibile risparmio di una coppia, le necessità derivanti da ordinari bisogni di vita e dal pagamento delle rate del mutuo dell'immobile di proprietà della OX, nonché il pagamento del canone del leasing relativo all'autovettura in uso all'indagato è ragionevole ritenere che lecitamente non era possibile accumulare una ingente somma di denaro. Peraltro nulla è stato allegato circa il periodo di accumulo di tale ipotetico risparmio al fine di poterlo correlare ai redditi dichiarati. 8. È mancato quindi qualsiasi ragionevole e accettabile spiegazione che possa costituire una ragionevole e credibile giustificazione di una tale sproporzione. Il fumus, invero, è dimostrato anche dalle condizioni di custodia del denaro inspiegabilmente tenuto in una confezione sottovuota nell'abitazione della coppia, anziché versato regolarmente nel conto corrente che era nella disponibilità della OX. 9. Devono respingersi anche le considerazioni della difesa circa il principio ermeneutico della ragionevolezza temporale del sequestro della somma di contanti in ragione dell'asserita notevole distanza tra il momento di acquisizione del bene e la commissione del reato. Si tratta infatti di un principio giurisprudenziale valido per i beni - ad esempio immobili - dei quali è agevole individuare la data di acquisto e trarne delle conseguenze di ordine cronologico rispetto al momento del rinvenimento della disponibilità del bene stesso. Ma nel caso in cui si tratti di bene fungibile, come il denaro, non controllabile e non documentabile circa il momento in cui è entrato nella disponibilità dell'indagato o di terze persone a lui collegate, ogni deduzione circa un'associazione temporale tra l'acquisizione della somma, la disponibilità e il sequestro della stessa, non ha alcun fondamento logico in ordine alla ragionevolezza temporale;
principio valido soltanto laddove il bene in sequestro consente di valutarne il momento dell'origine, quello dell'acquisizione e quello del sequestro. 3 10. Sulla base di tali argomentazioni l'ordinanza impugnata appare in linea con l'applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 perché dà conto in modo esauriente, convincente e logico delle deduzioni riguardanti l'evidenza del possesso sproporzionato rispetto al proprio reddito nonché dell'assenza di una credibile giustificazione. 11. Il ricorso appare quindi infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 settembre 2024 Il Consigliere estensore