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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3931/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 In Liquidazione - P.Iva_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2012
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2008
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2009
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2010
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2011
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2457/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso con condanna alle spese del giudizio da distrarsi al difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI ET impugna Cartella di pagamento n. 29620240047478085000 notificata il 19/07/2024 per
€ 1.332,88 (TARI anni 2008-2012) - Ente creditore: Resistente_1 1 S.p.A. in liquidazione. Motivi di ricorso:
Inesistenza del credito: il ricorrente afferma di aver sempre pagato la TARI.
Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.: il credito è riferito ad anni 2008-2012, cartella notificata nel
2024.
Decadenza: formazione del ruolo oltre il termine triennale dall'accertamento definitivo.
Domanda accessoria: condanna alle spese e risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Controdeduzioni Agenzia Entrate-Riscossione
Eccezioni preliminari: Inammissibilità per mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore (Resistente_1 1 S.p.A.) ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92. Carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia per vizi relativi agli atti presupposti.
Nel merito: La cartella è legittima, il ruolo è stato formato dall'ente creditore e trasmesso regolarmente.
Prescrizione non maturata: sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 (periodo emergenziale COVID:
8/03/2020 – 31/08/2021).
Nessuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000: motivazione per relationem ammessa (Cass. SS.UU.
11722/2010).
Conclusioni: rigetto del ricorso, vittoria di spese.
In data 20.1.25 l'ente impositore depositava atto di intervento volontario e produceva notiffica di intimazione intermedia. Il difensore si dichiarava antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620240047478085000 per € 1.332,88, deducendo inesistenza del credito, prescrizione quinquennale e decadenza del ruolo. Tuttavia si osserva quanto segue:
1. Non sussiste inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio Ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92, in caso di vizi relativi ad atti presupposti emessi da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato la debenza del tributo e la formazione del ruolo, atti di competenza dell'ente impositore Resistente_1 1 S.p.A., non evocato in giudizio. Tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c., art. 111 Cost.).
Tuttavia l'intervento volontario dell'ente impositore del 20.1.25 riconduce a integrità il contraddittorio.
2. Infondatezza nel merito
In ogni caso, le doglianze sono prive di fondamento:
2.1 Prescrizione: essa non è maturata, poiché il termine è stato sospeso ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12
D.Lgs. 159/2015 per il periodo 8/03/2020 – 31/08/2021. Tra l'altro, la parte ricorrente non ha impugnato l'intimazione intermedia notificata il 24.10.2019 per compiuta giacenza. LA prescrizione veniva spostata in avanti fino al 24.19.24 sicchè la notifica dell'atto impugnato del 19.7.24 è assolutamente tempestiva, dato il regime della prescrizione quinquennale.
2.2 Motivazione: la cartella indica gli estremi dell'atto presupposto e il dettaglio degli importi;
la motivazione per relationem è legittima (Cass. SS.UU. n. 11722/2010).
2.3 Inesistenza del credito: il ricorrente non ha fornito prova dei pagamenti effettuati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di Resistente_1 1 In Liquidazione e di ADER nella misura di € 300,00 oltre accessori a favore di ciascuno di essi, con distrazione delle spese a favore del procuratore di ATO ME1 in Liquidazione - Avv. Difensore_3 - dichiaratosi antistatario. Palermo, 6.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3931/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 In Liquidazione - P.Iva_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240047478085000 TARSU/TIA 2012
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2008
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2009
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2010
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2011
- RUOLO n. 2024/00271 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2457/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso con condanna alle spese del giudizio da distrarsi al difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI ET impugna Cartella di pagamento n. 29620240047478085000 notificata il 19/07/2024 per
€ 1.332,88 (TARI anni 2008-2012) - Ente creditore: Resistente_1 1 S.p.A. in liquidazione. Motivi di ricorso:
Inesistenza del credito: il ricorrente afferma di aver sempre pagato la TARI.
Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.: il credito è riferito ad anni 2008-2012, cartella notificata nel
2024.
Decadenza: formazione del ruolo oltre il termine triennale dall'accertamento definitivo.
Domanda accessoria: condanna alle spese e risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Controdeduzioni Agenzia Entrate-Riscossione
Eccezioni preliminari: Inammissibilità per mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore (Resistente_1 1 S.p.A.) ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92. Carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia per vizi relativi agli atti presupposti.
Nel merito: La cartella è legittima, il ruolo è stato formato dall'ente creditore e trasmesso regolarmente.
Prescrizione non maturata: sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 (periodo emergenziale COVID:
8/03/2020 – 31/08/2021).
Nessuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000: motivazione per relationem ammessa (Cass. SS.UU.
11722/2010).
Conclusioni: rigetto del ricorso, vittoria di spese.
In data 20.1.25 l'ente impositore depositava atto di intervento volontario e produceva notiffica di intimazione intermedia. Il difensore si dichiarava antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620240047478085000 per € 1.332,88, deducendo inesistenza del credito, prescrizione quinquennale e decadenza del ruolo. Tuttavia si osserva quanto segue:
1. Non sussiste inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio Ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92, in caso di vizi relativi ad atti presupposti emessi da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato la debenza del tributo e la formazione del ruolo, atti di competenza dell'ente impositore Resistente_1 1 S.p.A., non evocato in giudizio. Tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c., art. 111 Cost.).
Tuttavia l'intervento volontario dell'ente impositore del 20.1.25 riconduce a integrità il contraddittorio.
2. Infondatezza nel merito
In ogni caso, le doglianze sono prive di fondamento:
2.1 Prescrizione: essa non è maturata, poiché il termine è stato sospeso ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12
D.Lgs. 159/2015 per il periodo 8/03/2020 – 31/08/2021. Tra l'altro, la parte ricorrente non ha impugnato l'intimazione intermedia notificata il 24.10.2019 per compiuta giacenza. LA prescrizione veniva spostata in avanti fino al 24.19.24 sicchè la notifica dell'atto impugnato del 19.7.24 è assolutamente tempestiva, dato il regime della prescrizione quinquennale.
2.2 Motivazione: la cartella indica gli estremi dell'atto presupposto e il dettaglio degli importi;
la motivazione per relationem è legittima (Cass. SS.UU. n. 11722/2010).
2.3 Inesistenza del credito: il ricorrente non ha fornito prova dei pagamenti effettuati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di Resistente_1 1 In Liquidazione e di ADER nella misura di € 300,00 oltre accessori a favore di ciascuno di essi, con distrazione delle spese a favore del procuratore di ATO ME1 in Liquidazione - Avv. Difensore_3 - dichiaratosi antistatario. Palermo, 6.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito