Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 04/03/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2026, proposto da
ME OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Baldassarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Fermo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di Fermo, notificato brevi manu al sig. OU ME in data 13 novembre 2025 da parte del personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Fermo, di irricevibilità dell'istanza del permesso di soggiorno per Lavoro subordinato-attesa occupazione avanzata dal medesimo a mezzo kit postale codice assicurata 05955369752-1, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OV RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata dichiarata irricevibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione presentata in data 17 settembre 2025.
Egli faceva regolare ingresso nel territorio nazionale, munito di visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale, della durata di 270gg,
In Italia, tuttavia, il ricorrente non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, per cause a lui non imputabili, asseritamente riconducibili a una più ampia vicenda oggetto di denuncia-querela da parte sua.
Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, è stata dichiarata l’irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, in quanto la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta di ingresso costituirebbe, di per sé, circostanza automaticamente ostativa al rilascio di un valido titolo di soggiorno.
Il ricorrente chiede l’annullamento del decreto lamentandone l’illegittimità sotto in ragione della mancata notifica della comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituita l’Amministrazione con memoria di stile.
Alla Camera di Consiglio del 26 febbraio 2026, il ricorso, sussistendone i presupposti è stato trattenuto in decisione ex art. 60 cpa.
1 Il ricorso è fondato. In particolare è fondato e assorbente il primo motivo di ricorso ove si lamenta la mancata trasmissione del preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
1.1 Per costante giurisprudenza, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, ove costituisca atto discrezionale e non vincolato, deve essere preceduto dal preavviso di rigetto ex articolo 10-bis, l. n. 241 del 1990.
1.2 Nel caso di specie, infatti, l’irricevibilità dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno ha prodotto l’effetto di un sostanziale rifiuto del bene della vita domandato (Tar Lazio Roma sent. 627/2024). L’omissione del preavviso previsto per legge ha necessariamente inciso sulla completezza dell’istruttoria e della motivazione e, in definitiva, sul contenuto dispositivo del provvedimento, adottato senza consentire al ricorrente di fornire il suo contributo collaborativo e difensivo a supporto della richiesta del titolo di soggiorno. Ciò anche tenuto conto che, come già ritenuto da questo Tribunale, il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non si può ritenere vincolato solo per la mancata firma del contratto con il datore di lavoro richiedente il nulla osta (Tar Marche sent., 89/2026, 221/2026). Peraltro l’Amministrazione non riporta nel provvedimento alcuna motivazione per l’omissione del preavviso di diniego.
2 Il motivo è assorbente e non rileva riguardo la valutazione del merito dell’istanza, che rimane nel pieno dominio dell’Amministrazione procedente Tenuto conto di quanto precede, il ricorso in esame dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, fermi restando appunto gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
3 Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della natura meramente procedimentale del vizio che ha comportato l’annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, come specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA RO, Presidente
OV RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV RU | Renata MA RO |
IL SEGRETARIO