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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/08/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
RG 4905/2022
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ed agli atti esecutivi 617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Napoli alla via Agostino Depretis n. 51 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Ivan Napolitano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Scipione Bobbio
n. 15 presso lo studio degli Avv.ti Geatano Alessi e Rosario Livio Alessi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificato alla controparte, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 07-07-2022 precetto di pagamento per l'importo di € 135.089,84 basato sul d.i. n. 22455/2018 emesso dal
Tribunale di Roma in data 19-10-2018, divenuto esecutivo per mancata opposizione e munito di formula esecutivo in data 23-04-2019, contestava che la notifica del D.I. avvenuta ex art. 140 c.p.c. era inesistente per avere il destinatario trasferito altrove la propria residenza (evidenziava di aver presentato opposizione a D.I. ex art. 650 c.p.c.), contestava poi la pretesa azionata nel merito pagina 1 di 6 eccependo la decadenza della creditrice dal diritto di riscuotere la garanzia prestata dal Parte_1 per la la nullità della clausola contenuta nell'art. b) del contratto sottoscritto da Parte_2
; l'insussistenza del diritto di rivalsa della creditrice. Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto e del decreto ingiuntivo azionato, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15-12-2022 e 17-02-2023, si costituiva in giudizio la opposta, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi di merito già proposti nell'opposizione ex art. 650 c.p.c. e l'infondatezza dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato all'opponente (ex art.140 c.p.c.).
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della opposizione, vinte le spese di lite.
Alla prima udienza, preso atto del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in sede di opposizione ex art. 650 c.p.c. pendente innanzi ad altro Tribunale, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. All'esito dell'udienza del 09-11-2023 venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19-
06-2025 (celebrata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.) precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti (15+20 gg.).
*****
L'opposizione è inammissibile.
L'opponente deduce, con il primo motivo di impugnazione del precetto, l'omessa notifica a del d.i. n. 22455/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 19-10-2018. Parte_1
Specificamente l'opponente deduce che la notifica del D.I. effettuata dalla HDI Assicurazioni
S.p.A. è inesistente perché eseguita in Cercola (NA) al Viale delle Ginestre n. 2 dove il
, alla data del 29 ottobre 2018 (indicata sull'avviso di ricevimento del plico con il D.I. Parte_1 depositato dalla convenuta), non aveva la propria residenza e non intratteneva alcuna relazione con soggetti residenti in tale luogo.
Il motivo di opposizione, integrando un vizio della notifica del titolo esecutivo è da qualificare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.
Orbene, va precisato che in caso di giuridica inesistenza della notificazione è esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (ex multis, Cass., n. 15892 del 2009; Cass., n. 8011 del 2009; Cass., n.
10495 del 2004), mentre l'eventuale questione di nullità o irregolarità della notifica del d.i. può
pagina 2 di 6 essere fatta valere soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. (Cass., n. 1202 del
1998; Cass., n. 9372 del 1997).
Nel caso di specie, parte opponente contesta l'inesistenza della notifica del d.i. all'opponente poiché avvenuta ex art. 140 c.p.c. presso la residenza del destinatario non più attuale (a tal fine allega certificato di residenza storico dal quale risulta che dal 19 luglio 2017 (All. 3) il , Parte_1 aveva trasferito la propria residenza in Cercola (NA) al Viale Cavour n. 7 (fino al allora era invece al viale delle Ginestre n. 2).
In materia di vizi di notificazione del decreto ingiuntivo, costituisce principio uniformemente applicato e costantemente ribadito dai giudici di legittimità che “ la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestivamente conoscenza del decreto stesso con l'opposizione tardiva” (cfr. cass. civ n. 15892\2009) “il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo qualora sostenga la radicale inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale” (cfr. Cass. civ sez. III n.18847\2008).
In particolare l' inesistenza della notificazione è configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, e tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa
(Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e succ., conf. come, ad esempio, Cass., 15/04/2022, n.
12411).
pagina 3 di 6 Tradizionalmente si afferma che l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo (Cass., sez. V, 28 luglio 2003, n. 11623; Cass., sez.
I, 24 gennaio 2003, n. 1069; Cass., sez. lav., 7 gennaio 2002, n. 102).
Nel caso di specie la notificazione del titolo esecutivo è stata eseguita alla residenza non più attuale del e anche nel suo domicilio, appunto in via delle Ginestre n. 2 Cercola, luogo Parte_1 dichiarato come domicilio dall'opponente, nel firmare la coobbligazione, in tal modo riconoscendo colà
l'effettiva esistenza di una relazione e/o collegamento fisico qualificato e non occasionale, con il suddetto indirizzo (all.ti 4 e 5 parte convenuta).
Parte opposta ha inoltre documentato, che alla data del 06.11.2018, l'Ufficiale Postale incaricato di eseguire la notifica del plico dichiarava di non averlo potuto consegnare al destinatario per temporanea assenza e non deduceva, invece, che il destinatario è sconosciuto all'indirizzo, ovvero trasferito bensì, che egli era assente, potendosi pertanto desumere che ivi rinveniva elementi di collegamento con l'opponente (lo stesso da atto di avere immesso in cassetta la comunicazione).
Nel caso de quo, pertanto, traendosi dagli atti diversi elementi di collegamento tra il luogo della notifica ex art. 140 c.p.c. del D.I. ed il , la notifica al più può ritenersi nulla ma non Parte_1 inesistente.
Duque, il motivo di impugnazione del precetto per omessa o irregolare o nullità della notifica del
D.I. è inammissibile in sede di opposizione a precetto, poiché, per le ragioni sin qui esposte, il
Legislatore ha previsto un mezzo di impugnazione ad hoc rappresentato dall'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (l'eventuale questione di nullità o irregolarità della notifica del d.i. può essere fatta valere soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. – cfr Cass., n. 1202 del 1998; Cass.,
n. 9372 del 1997).
Infine, con riferimento alle ulteriori contestazioni relative al merito della pretesa creditoria, che nasce da vicende antecedenti l'emissione del Decreto Ingiuntivo azionato, ed in particolare: la decadenza della creditrice dal diritto di riscuotere la garanzia prestata dal per la Parte_1
la nullità della clausola contenuta nell'art. b) del contratto sottoscritto da Parte_2 [...]
; l'insussistenza del diritto di rivalsa della creditrice, esse sono inammissibili. Parte_1
pagina 4 di 6 Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie),
e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame
(Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del
2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie l'opponente eccepisce la decadenza della creditrice dal diritto di riscuotere la garanzia prestata dal per la la nullità della clausola contenuta nell'art. b) Parte_1 Parte_2 del contratto sottoscritto da e l'insussistenza del diritto di rivalsa della Parte_1 creditrice nei confronti del . Parte_1
Orbene, poiché si tratta di circostanze tutte precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, le relative doglianze – per quanto sopra argomentato – non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, ma nell'opportuna sede di merito (per l'appunto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Per questo motivo l'opposizione va dichiarata inammissibile.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri minimi del D.M. n.55/2014
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria;
con applicazione dei parametri minima tenuto conto dell'inammissibilità dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta e che si liquidano in € 2.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 05-08-2025
IL GIUDICE dr.ssa Miriam Valenti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ed agli atti esecutivi 617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Napoli alla via Agostino Depretis n. 51 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Ivan Napolitano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Scipione Bobbio
n. 15 presso lo studio degli Avv.ti Geatano Alessi e Rosario Livio Alessi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificato alla controparte, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 07-07-2022 precetto di pagamento per l'importo di € 135.089,84 basato sul d.i. n. 22455/2018 emesso dal
Tribunale di Roma in data 19-10-2018, divenuto esecutivo per mancata opposizione e munito di formula esecutivo in data 23-04-2019, contestava che la notifica del D.I. avvenuta ex art. 140 c.p.c. era inesistente per avere il destinatario trasferito altrove la propria residenza (evidenziava di aver presentato opposizione a D.I. ex art. 650 c.p.c.), contestava poi la pretesa azionata nel merito pagina 1 di 6 eccependo la decadenza della creditrice dal diritto di riscuotere la garanzia prestata dal Parte_1 per la la nullità della clausola contenuta nell'art. b) del contratto sottoscritto da Parte_2
; l'insussistenza del diritto di rivalsa della creditrice. Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto e del decreto ingiuntivo azionato, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15-12-2022 e 17-02-2023, si costituiva in giudizio la opposta, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi di merito già proposti nell'opposizione ex art. 650 c.p.c. e l'infondatezza dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato all'opponente (ex art.140 c.p.c.).
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della opposizione, vinte le spese di lite.
Alla prima udienza, preso atto del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in sede di opposizione ex art. 650 c.p.c. pendente innanzi ad altro Tribunale, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. All'esito dell'udienza del 09-11-2023 venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19-
06-2025 (celebrata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.) precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti (15+20 gg.).
*****
L'opposizione è inammissibile.
L'opponente deduce, con il primo motivo di impugnazione del precetto, l'omessa notifica a del d.i. n. 22455/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 19-10-2018. Parte_1
Specificamente l'opponente deduce che la notifica del D.I. effettuata dalla HDI Assicurazioni
S.p.A. è inesistente perché eseguita in Cercola (NA) al Viale delle Ginestre n. 2 dove il
, alla data del 29 ottobre 2018 (indicata sull'avviso di ricevimento del plico con il D.I. Parte_1 depositato dalla convenuta), non aveva la propria residenza e non intratteneva alcuna relazione con soggetti residenti in tale luogo.
Il motivo di opposizione, integrando un vizio della notifica del titolo esecutivo è da qualificare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.
Orbene, va precisato che in caso di giuridica inesistenza della notificazione è esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (ex multis, Cass., n. 15892 del 2009; Cass., n. 8011 del 2009; Cass., n.
10495 del 2004), mentre l'eventuale questione di nullità o irregolarità della notifica del d.i. può
pagina 2 di 6 essere fatta valere soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. (Cass., n. 1202 del
1998; Cass., n. 9372 del 1997).
Nel caso di specie, parte opponente contesta l'inesistenza della notifica del d.i. all'opponente poiché avvenuta ex art. 140 c.p.c. presso la residenza del destinatario non più attuale (a tal fine allega certificato di residenza storico dal quale risulta che dal 19 luglio 2017 (All. 3) il , Parte_1 aveva trasferito la propria residenza in Cercola (NA) al Viale Cavour n. 7 (fino al allora era invece al viale delle Ginestre n. 2).
In materia di vizi di notificazione del decreto ingiuntivo, costituisce principio uniformemente applicato e costantemente ribadito dai giudici di legittimità che “ la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestivamente conoscenza del decreto stesso con l'opposizione tardiva” (cfr. cass. civ n. 15892\2009) “il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo qualora sostenga la radicale inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale” (cfr. Cass. civ sez. III n.18847\2008).
In particolare l' inesistenza della notificazione è configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, e tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa
(Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e succ., conf. come, ad esempio, Cass., 15/04/2022, n.
12411).
pagina 3 di 6 Tradizionalmente si afferma che l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo (Cass., sez. V, 28 luglio 2003, n. 11623; Cass., sez.
I, 24 gennaio 2003, n. 1069; Cass., sez. lav., 7 gennaio 2002, n. 102).
Nel caso di specie la notificazione del titolo esecutivo è stata eseguita alla residenza non più attuale del e anche nel suo domicilio, appunto in via delle Ginestre n. 2 Cercola, luogo Parte_1 dichiarato come domicilio dall'opponente, nel firmare la coobbligazione, in tal modo riconoscendo colà
l'effettiva esistenza di una relazione e/o collegamento fisico qualificato e non occasionale, con il suddetto indirizzo (all.ti 4 e 5 parte convenuta).
Parte opposta ha inoltre documentato, che alla data del 06.11.2018, l'Ufficiale Postale incaricato di eseguire la notifica del plico dichiarava di non averlo potuto consegnare al destinatario per temporanea assenza e non deduceva, invece, che il destinatario è sconosciuto all'indirizzo, ovvero trasferito bensì, che egli era assente, potendosi pertanto desumere che ivi rinveniva elementi di collegamento con l'opponente (lo stesso da atto di avere immesso in cassetta la comunicazione).
Nel caso de quo, pertanto, traendosi dagli atti diversi elementi di collegamento tra il luogo della notifica ex art. 140 c.p.c. del D.I. ed il , la notifica al più può ritenersi nulla ma non Parte_1 inesistente.
Duque, il motivo di impugnazione del precetto per omessa o irregolare o nullità della notifica del
D.I. è inammissibile in sede di opposizione a precetto, poiché, per le ragioni sin qui esposte, il
Legislatore ha previsto un mezzo di impugnazione ad hoc rappresentato dall'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (l'eventuale questione di nullità o irregolarità della notifica del d.i. può essere fatta valere soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. – cfr Cass., n. 1202 del 1998; Cass.,
n. 9372 del 1997).
Infine, con riferimento alle ulteriori contestazioni relative al merito della pretesa creditoria, che nasce da vicende antecedenti l'emissione del Decreto Ingiuntivo azionato, ed in particolare: la decadenza della creditrice dal diritto di riscuotere la garanzia prestata dal per la Parte_1
la nullità della clausola contenuta nell'art. b) del contratto sottoscritto da Parte_2 [...]
; l'insussistenza del diritto di rivalsa della creditrice, esse sono inammissibili. Parte_1
pagina 4 di 6 Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie),
e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame
(Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del
2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie l'opponente eccepisce la decadenza della creditrice dal diritto di riscuotere la garanzia prestata dal per la la nullità della clausola contenuta nell'art. b) Parte_1 Parte_2 del contratto sottoscritto da e l'insussistenza del diritto di rivalsa della Parte_1 creditrice nei confronti del . Parte_1
Orbene, poiché si tratta di circostanze tutte precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, le relative doglianze – per quanto sopra argomentato – non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, ma nell'opportuna sede di merito (per l'appunto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Per questo motivo l'opposizione va dichiarata inammissibile.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri minimi del D.M. n.55/2014
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria;
con applicazione dei parametri minima tenuto conto dell'inammissibilità dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta e che si liquidano in € 2.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 05-08-2025
IL GIUDICE dr.ssa Miriam Valenti
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