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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/05/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Monica Sgarro, all'esito dell'udienza del 15.05.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4241/2024 R.G.L. e vertente
TRA
1) , 2) , 3) , 4) , 5) Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, 6) , 7) , 8) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, 9) , 10) , 11) , 12) Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
13) , 14) , 15)
[...] CP_9 CP_10 Controparte_11
16) 17) , 18) 19) Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, 20) , 21) , 22)
[...] Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
23) 24) , 25) , 26)
[...] Controparte_19 Controparte_20 CP_21
, 27) , 28) 29) Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
, 30) , 31) 32) , 33)
[...] Controparte_26 CP_27 CP_28 CP_29
34) , 35) 36)
[...] CP_30 Controparte_31 Controparte_32
, 37) , 38) , 39) , 40)
[...] CP_33 Controparte_34 CP_35
, 41) , 42) , 43) , 44) Controparte_36 Controparte_37 CP_38 CP_39
, , 45) , 46) , 47) CP_40 CP_41 Controparte_42 Controparte_43 [...]
48) , 49) , 50) CP_44 Controparte_45 Parte_5 Parte_6
51) 52) , 53) e 54)
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso De Grandis Parte_10
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_46
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
1 OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/05/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e precisamente: 1) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, Parte_1
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 2) Parte_2
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 3) per gli anni scolastici 2015/2016, Parte_3
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 4)
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e Parte_4
2019/2020; 5) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Controparte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 6) per Controparte_2
gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 7) per gli anni scolastici 2015/2016, Controparte_3
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 8) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 9) per gli anni Controparte_5
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 10) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, CP_6
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 11) per gli Controparte_7
anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 12) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, CP_8
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 13) per gli CP_9
anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 14) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, CP_10
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 15)
[...]
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_11
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 16) per gli anni Controparte_12
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 17) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, CP_13
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 18) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_14
2 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 19) per gli anni Controparte_15
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 20) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_16
2022/2023 e 2023/2024; 21) per gli anni scolastici 2015/2016, Controparte_17
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 22) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_18
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 23) per gli anni Controparte_19
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 24) per gli anni scolastici 2015/2016, Controparte_20
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 25) per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_21
2021/2022 e 2022/2023; 26) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, Controparte_22
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 27) CP_23
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 28) per gli anni Controparte_24
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 29) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, CP_25
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 30) CP_26
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 31) per gli anni scolastici CP_27
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 32) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_28
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 33) per gli anni scolastici 2015/2016, Controparte_29
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 34)
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_30
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 35) per gli anni scolastici Controparte_31
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 36) per gli anni scolastici Controparte_32
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 37) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, CP_33
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 38) per Controparte_34
gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; 39) per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_35
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 40) per gli anni scolastici Controparte_36
3 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 41) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_37
2023/2024; 42) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, CP_38
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 43) per gli CP_39
anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 44) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, CP_40 CP_41
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 45)
[...]
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_42
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 46) per gli anni Controparte_43
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 47) per gli anni scolastici Controparte_44
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 48) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Controparte_45
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 49) per Parte_5
gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 50) per gli anni scolastici Parte_6
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 51) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Parte_7
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 52) Parte_8
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 53) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, Parte_9
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 54) Pt_10
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a
500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n.
107 del 2015 - hanno adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le predette parti hanno pertanto, chiesto - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale –
l'accertamento del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, nei termini di prescrizione quinquennale, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 29961/23.
4 1.1.Il , costituitosi in data 04.07.2024, ha contestato il ricorso, Controparte_46
invocandone il rigetto.
1.2.Istruita documentalmente, giusta ordinanze del 16.07.2024, del 6.02.2025 e del 13.03.2025, all'esito dell'udienza del 15.05.2025– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
5 competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_47
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, è stato dedotto che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo prospettato ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione
6 Terza Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n.
32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in CP_48 cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
7 Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 -
124, L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva
1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_46
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_46
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo
8 determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_46
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_46 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
9 2.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di
Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_46
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi quanto segue:
10 A) Per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi con durata sino al 31 agosto o fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”; sul punto, il si è limitato ad una contestazione del tutto generica sulla durata delle Controparte_46
supplenze, limitandosi a richiamare gli stati matricolari allegati.
Tuttavia, deve evidenziarsi la preminente esigenza formativa anche in relazione alle supplenze che hanno investito la quasi totalità del periodo delle lezioni quanto meno nella misura minima di 180 giorni – nei termini di seguito precisati - per garantire la continuità didattica e la connessa esigenza formativa.
Al riguardo, può richiamarsi, ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc, la recente sentenza della Corte di
Appello di Bari n. 176 del 28.03.2025, in forza della quale “una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale può integrare una minima prospettiva
“annuale” della didattica, l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, requisito quest'ultimo a parere di questa Corte ineludibile, e che abbia una durata, ancorchè frazionata purchè continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto, di almeno 180 giorni con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza. Entro tali coordinate una tale didattica può ritenersi “annuale” - nel senso precisato dalla Suprema Corte - ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/1999”. Devono, quindi, ritenersi, allo stato, comprese le supplenze iniziate entro il 31 dicembre e protratte fino al termine delle lezioni del mese di giugno, presso lo stesso istituto scolastico e stessa cattedra di insegnamento, dovendosi ritenere così garantita l'esigenza formativa connessa alla continuità didattica.
B) Per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – è necessaria la prova della perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia (di cui si specificherà di seguito la posizione dei ricorrenti).
C) quanto, poi, alla prescrizione, deve evidenziarsi che parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso ha chiesto il riconoscimento del beneficio nei limiti della prescrizione quinquennale nei seguenti termini: “…accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a parte ricorrente,
11 nei termini di prescrizione quinquennale, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 29961/23, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015.” (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio).
A tal proposito, a mente dell'art. 5, comma 3, D.P.C.M. 28 novembre 2016, “
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata
e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Nel caso di specie, tenuto conto della domanda contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale
(v. conclusioni di cui al ricorso), dovranno ritenersi prescritte le annualità comprese nei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo intervenuto in data 09.05.2024 quale primo atto interruttivo della prescrizione.
D) Con riferimento alla documentazione in atti e di tutta quella acquisita in via integrativa
(contratti/stati matricolari) anche giusta ordinanze del 16.07.2024, del 6.02.2025 e del 13.03.2025, è possibile riconoscere il beneficio della carta del docente con riguardo alle supplenze annuali o fino al termine delle lezioni ovvero con durata minima di 180 giorni (come sopra precisati) e per i periodi non coperti da prescrizione, ai seguenti ricorrenti (riportati nominativamente e secondo la numerazione come da intestazione della presente sentenza) per i quali è provata l'attualità del servizio.
Ed in particolare, per i ricorrenti:
4) , prova della supplenza per l'anno scolastico 2019/2020, essendo in Parte_4 ruolo dall'1.09.2020 (v. contratti prodotti unitamente alle note di trattazione scritta del 25.09.2024)
e stante la prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
5) prova delle supplenze per gli anni scolastici 2019/2020, Controparte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. stato matricolare prodotto nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
6) : dallo stato matricolare prodotto dal MIM si evince lo svolgimento di attività Controparte_2
di docenza per il periodo minimo di 180 giorni solo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024). I restanti anni (dal 2015/2016 al 2020/2021) non sono provati né nell'an (a.s. dal 2015/2016 al 2018/2019) né con riguardo al raggiungimento del periodo minimo di
180 giorni (a.s. 2019/2020 e 2020/2021);
9) : prova delle supplenze solo per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_5
2022/2023 e 2023/2024 (cfr. anche stato matricolare allegato alla memoria di costituzione MIM); è
12 interna al sistema scolastico giusta contratto a.s. 2024/2025 sino al 31.08.2025 (depositato unitamente alle note TS del 25.09.2024); non vi è prova delle supplenze per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020; manca il periodo minimo di supplenza dei 180 giorni per l'a.s. 2018/2019;
10) , prova dei contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_6
2022/2023 e 2023/2024; è interna con contratto dal 01/09/2024 e cessazione al 31/08/2025
(depositato unitamente alle note TS del 25.09.2024); prescrizione per gli anni 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
11) , prova delle docenze per gli anni scolastici 2019/2020 (risultante dallo stato Controparte_7
matricolare prodotto dal MIM nel quale si evince contratto, presso lo stesso istituto scolastico, dall'1.9.2019 al 10.6.2020 e dall'11.6.2020 al 26.6.2020), 2020/2021 (supplenza evincibile dallo stato matricolare con periodo dal 19.10.2020 al 30.6.2021), 2022/2023 e 2023/2024. Per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019 non c'è prova dello svolgimento di attività di supplenza e per l'anno scolastico 2021/2022 non risulta lo svolgimento di attività di supplenza per il numero minimo di 180 giorni trattandosi di incarichi per periodi spezzettati ed anche non continuativi. È interna al sistema come da contratto a tempo determinato dall'1.09.2024 al 31.08.2025 (depositato unitamente alle note TS del 25.09.2024);
13) prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_9
2022/2023 e 2023/2024; non vi è prova del contratto per l'anno scolastico 2015/2016; prescrizione per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; interna al sistema scolastico in forza di contratto di supplenza dall'1.09.2024 al 31.08.2025 (depositato unitamente alle note TS del 25.09.2024);
14) , prova docenza per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_10
2022/2023 e 2023/2024; prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019; attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto di supplenza prodotto nelle note di trattazione scritta del
06.02.2025);
16) , prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_12
2022/2023 e 2023/2024; prescrizione per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019; interna al sistema come contratto dall'1.09.2024 al 31.08.2025 allegato alle note TS del
25.09.2024;
18) , prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_14
2022/2023 e 2023/2024; prescrizione per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; interna al sistema scolastico sino al 31.08.2025 (v. contratto allegato alle note di trattazione scritta di parte ricorrente del 25.09.2024);
13 19) prova supplenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_15
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratti prodotti dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal
2015/2016 al 2018/2019;
20) : prova delle supplenze per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_16
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024);
24) prova supplenze per gli anni 2019/2020, 2020/2021, Controparte_20
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (evincibili sia dai contratti prodotti dalla ricorrente che dallo stato matricolare prodotto dal MIM il 15.07.2024). Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
25) : prova docenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_21
2022/2023. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2018/2019;
26) : prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_22
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal
2015/2016 al 2018/2019;
27) : prova supplenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_23
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al
2018/2019;
28) prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_24
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal
2015/2016 al 2018/2019;
29) prova incarichi per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_25
2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); mancanza di prova per incarichi per gli aa.ss. dal 2015/2016 al
2019/2020;
34) : prova incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_30
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente
14 nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al
2018/2019;
35) : prova incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_31
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. stato matricolare prodotto dal MIM con le note TS del 23.10.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
36) prova per gli anni scolastici Controparte_32
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (per detta ultima annualità, l'incarico è riportato nel contratto di docenza per l'anno scolastico 2024/2025 ovvero dall'01.09.2023 al
31.08.2024 su stesso istituto scolastico, sicché, può ritenersi provato il servizio espletato in mancanza di diverse allegazioni e contestazioni da parte del MIM). Attuale docenza sino al
31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
38) : prova per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_34
2022/2023. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2018/2019;
l'anno scolastico 2023-2024 non è stato espressamente oggetto di richiesta in relazione agli anni allegati in ricorso ai fini della domanda, sicchè alcunchè può riconoscersi per detta annualità in forza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, non evincendosi, altresì, alcuna rituale richiesta di emendatio ai sensi dell'art. 420 cpc;
39) : prova incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_35
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2016/2017 al
2018/2019;
41) : prova docenze per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Controparte_37
e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024);
42) : prova per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_38
2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
45) prova incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, Controparte_42
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
15 46) : prova docenze per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (l'incarico per Controparte_43
l'a.s. 2023/2024 si evince dal contratto 2024/2025 - prodotto nelle note di trattazione scritta della parte ricorrente del 25.09.2024 - nel quale sono riportati due contratti di supplenza dall'01.09.2023 al 31.08.2024 su due istituti scolastici, tali da configurare la continuità didattica quale presupposto per il riconoscimento del beneficio;
di contro, per l'a.s. 2021/2022, le supplenze riportate nei contratti per l'a.s. 2022/2023 risultano per diversi istituti scolastici e per differenti e spezzettati periodi tali da non consentire di evincere il presupposto della continuità didattica, mancando, la produzione dei relativi contratti di supplenza ai fini della verifica del relativo contenuto). Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del
25.09.2024);
47) prova degli incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 Controparte_44
(evincibile da pag. 3 del contratto per l'a.s. 2021/2022 essendo riportato unico contratto di supplenza dall'01.09.2020 al 31.08.2021, tale da configurare la continuità didattica quale presupposto per il riconoscimento del beneficio), 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del
25.09.2024), prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
48) : prova incarichi riconoscibili (in quanto annuali ovvero per un periodo Controparte_45
minimo di 180 giorni) per gli anni scolastici 2019/2020 (risultante, questa annualità, dallo stato matricolare prodotto dal MIM nel quale si evince contratto, presso lo stesso istituto scolastico, dall'1.9.2019 al 10.6.2020 e dall'11.6.2020 al 26.6.2020), 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024), per l'anno 2020/2021, la ricorrente non raggiunge il periodo minimo di 180 giorni;
prescrizione per gli anni scolastici pregressi dal 2015/2016 al 2018/2019;
49) , prova docenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_5
2022/2023 e 2023/2024 (v. contratti allegato alle note di TS del 6.02.2025); prescrizione per gli anni scolastici pregressi dal 2015/2016 al 2018/2019; attualità servizio sino al 31.08.2025 come da contratti prodotti nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024;
50) prova docenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_6
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto allegato alle note di TS del 06.02.2025), prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
54) : prova per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_10
2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019.
16 2.7. Quanto ai seguenti ricorrenti 1) , 2) , 3) , 7) Parte_1 Parte_2 Parte_3
, 8) 12) 15) Controparte_3 Controparte_4 CP_8 [...]
, 17) , 21) , 22) Controparte_11 CP_13 Controparte_17 Controparte_18
23) 30) , 31) 32) ,
[...] Controparte_19 Controparte_26 CP_27 CP_28
33) 37) 40) , 43) , 44) Controparte_29 CP_33 Controparte_36 CP_39
51) 52) e 53) , CP_40 CP_41 Parte_7 Parte_8 Parte_9
manca la prova dell'attualità del servizio quale requisito necessario ai fini dell'accoglimento della domanda.
Invero, agli atti sono presenti le proposte di nomina, le quali, tuttavia, non sono adeguate e sufficienti a provare la effettiva sussistenza del contratto di lavoro.
Tale mancanza rende superflua la verifica dei contratti di supplenza e dei relativi periodi per il riconoscimento del diritto azionato.
Sicchè, la domanda per detti ricorrenti, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali, deve essere rigettata.
2.8. Alla luce di ciò, deve dichiararsi il diritto ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato nei termini sopra illustrati, ai seguenti ricorrenti: 4) 1 annualità Parte_4
pari ad euro 500,00; 5) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 6) Controparte_1 CP_2
3 annualità pari ad euro 1.500,00; 9) 4 annualità pari ad euro
[...] Controparte_5
2.000,00; 10) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 11) 4 annualità pari CP_6 Controparte_7
ad euro 2.000,00; 13) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 14) 5 CP_9 CP_10
annualità pari ad euro 2.500,00; 16) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 18) Controparte_12
5 annualità pari ad euro 2.500,00; 19) 5 annualità pari ad Controparte_14 Controparte_15
euro 2.500,00; 20) 4 annualità pari ad euro 2.000,00; 24) Controparte_16 Controparte_20
5 annualità pari ad euro 2.500,00; 25) 4 annualità pari ad euro 2.000,00;
[...] CP_21
26) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 27) 5 annualità pari ad Controparte_22 Controparte_23
euro 2.500,00; 28) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 29) Controparte_24 CP_25
4 annualità pari ad euro 2.000,00; 34) 5 annualità pari ad euro 2.500,00;
[...] CP_30
35) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 36) Controparte_31 Controparte_32
5 annualità pari ad euro 2.500,00; 38) 4 annualità pari ad euro
[...] Controparte_34
2.000,00; 39) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 41) 4 annualità CP_35 Controparte_37
pari ad euro 2.000,00; 42) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 45) CP_38 [...]
5 annualità pari ad euro 2.500,00; 46) 2 annualità pari ad euro Controparte_42 Controparte_43
1.000,00; 47) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 48) 4 Controparte_44 Controparte_45
annualità pari ad euro 2.000,00; 49) 5 annualità pari ad euro 2.500,00, 50) Parte_5
17 5 annualità pari ad euro 2.500,00 e 54) 5 annualità pari Parte_6 Parte_10
ad euro 2.500,00.
Di seguito sono indicate le annualità e il corrispondente valore con riferimento ai ricorrenti per i quali la domanda volta all'ottenimento della Carta del Docente è accolta:
4) : a.s. 2019/2020: € 500,00; Parte_4
5) e 2023/2024: € Controparte_1 CodiceFiscale_1
2.500,00;
6) : aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 1.500,00; Controparte_2
9) : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024:€ 2.000,00; Controparte_5
10) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024:€ 2.500,00; CP_6
11) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; Controparte_7
13) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_9
14) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_10
16) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: Controparte_12
€2.500,00;
18) aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024:€ 2.500,00; Controparte_14
19) : aa.ss.2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024: € Controparte_15
2.500,00;
20) : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; Controparte_16
24) aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024: Controparte_20
€ 2.500,00;
25) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023: € 2.000,00; CP_21
26) aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024:€ Controparte_22
2.500,00;
27) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € Controparte_23
2.500,00;
28) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: Controparte_24
€ 2.500,00;
29) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; CP_25
34) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_30
35) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: Controparte_31
€2.500,00;
36) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_32
2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00;
18 38) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023: € 2.000,00; Controparte_34
39) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_35
41) : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; Controparte_37
42) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_38
45) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_42
2023/2024: € 2.500,00;
46) : aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024: € 1.000,00; Controparte_43
47) aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: Controparte_44
€2.500,00;
48) : aa.ss. 2019/2020; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; Controparte_45
49) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € Parte_5
2.500,00;
50) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_6
2023/2024: €2.500,00;
54) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00. Parte_10
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c e, con riguardo alla posizione del , tenuto conto della sua CP_46
costituzione tramite funzionario.
Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4241/2024
R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di , , Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_9 CP_10 [...]
, CP_12 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_20
19 , , , , CP_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, CP_25 CP_30 Controparte_31 Controparte_32 CP_32
, , ,
[...] Controparte_34 CP_35 Controparte_37 CP_38 [...]
, , , , , Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45 Parte_5
e a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta Parte_6 Parte_10 del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati come in motivazione;
c) rigetta la domanda quanto ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Controparte_3 Controparte_4 CP_8 Controparte_11
,
[...] CP_13 Controparte_17 Controparte_18
, , Controparte_19 Controparte_26 CP_27 CP_28 Controparte_29
, , , CP_33 Controparte_36 CP_39 CP_40 CP_41 Parte_7
e
[...] Parte_8 Parte_9
d) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_46 CP_49
pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti vittoriose come in motivazione e di cui al punto lett. A del presente dispositivo che liquida in complessivi € 7.752,60 per compensi professionali [€ 1.314,00 per il primo soggetto (cause di lavoro, scaglione “infra € 5.200,00”); €
3.942,00 (=394,20x10) per le posizioni dalla seconda alla undicesima - secondo l'aumento del 30% ex art. 4, 2°comma D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 fino ad un massimo di dieci soggetti;
€ 2496,60 per le rimanenti posizioni secondo l'aumento del 10% ex art. 4,
2°comma D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta], oltre CU se versato, IVA, CAP e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. De Grandis
Tommaso.
e) condanna i restanti ricorrenti di cui al punto n. c del presente dispositivo, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente, liquidate in € 5.361,12
(seguendo i criteri per l'aumento come da punto precedente e riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., atteso che la resistente è stata difesa da un funzionario delegato) per compenso professionale, oltre accessori se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.05.2025 IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Monica Sgarro, all'esito dell'udienza del 15.05.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4241/2024 R.G.L. e vertente
TRA
1) , 2) , 3) , 4) , 5) Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, 6) , 7) , 8) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, 9) , 10) , 11) , 12) Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
13) , 14) , 15)
[...] CP_9 CP_10 Controparte_11
16) 17) , 18) 19) Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, 20) , 21) , 22)
[...] Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
23) 24) , 25) , 26)
[...] Controparte_19 Controparte_20 CP_21
, 27) , 28) 29) Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
, 30) , 31) 32) , 33)
[...] Controparte_26 CP_27 CP_28 CP_29
34) , 35) 36)
[...] CP_30 Controparte_31 Controparte_32
, 37) , 38) , 39) , 40)
[...] CP_33 Controparte_34 CP_35
, 41) , 42) , 43) , 44) Controparte_36 Controparte_37 CP_38 CP_39
, , 45) , 46) , 47) CP_40 CP_41 Controparte_42 Controparte_43 [...]
48) , 49) , 50) CP_44 Controparte_45 Parte_5 Parte_6
51) 52) , 53) e 54)
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso De Grandis Parte_10
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_46
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
1 OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/05/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e precisamente: 1) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, Parte_1
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 2) Parte_2
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 3) per gli anni scolastici 2015/2016, Parte_3
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 4)
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e Parte_4
2019/2020; 5) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Controparte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 6) per Controparte_2
gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 7) per gli anni scolastici 2015/2016, Controparte_3
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 8) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 9) per gli anni Controparte_5
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 10) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, CP_6
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 11) per gli Controparte_7
anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 12) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, CP_8
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 13) per gli CP_9
anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 14) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, CP_10
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 15)
[...]
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_11
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 16) per gli anni Controparte_12
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 17) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, CP_13
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 18) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_14
2 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 19) per gli anni Controparte_15
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 20) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_16
2022/2023 e 2023/2024; 21) per gli anni scolastici 2015/2016, Controparte_17
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 22) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_18
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 23) per gli anni Controparte_19
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 24) per gli anni scolastici 2015/2016, Controparte_20
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 25) per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_21
2021/2022 e 2022/2023; 26) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, Controparte_22
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 27) CP_23
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 28) per gli anni Controparte_24
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 29) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, CP_25
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 30) CP_26
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 31) per gli anni scolastici CP_27
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 32) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_28
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 33) per gli anni scolastici 2015/2016, Controparte_29
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 34)
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_30
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 35) per gli anni scolastici Controparte_31
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 36) per gli anni scolastici Controparte_32
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 37) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, CP_33
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 38) per Controparte_34
gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; 39) per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_35
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 40) per gli anni scolastici Controparte_36
3 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 41) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_37
2023/2024; 42) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, CP_38
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 43) per gli CP_39
anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 44) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, CP_40 CP_41
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 45)
[...]
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_42
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 46) per gli anni Controparte_43
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 47) per gli anni scolastici Controparte_44
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 48) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Controparte_45
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 49) per Parte_5
gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 50) per gli anni scolastici Parte_6
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; 51) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Parte_7
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 52) Parte_8
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 53) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, Parte_9
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 54) Pt_10
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a
500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n.
107 del 2015 - hanno adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le predette parti hanno pertanto, chiesto - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale –
l'accertamento del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, nei termini di prescrizione quinquennale, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 29961/23.
4 1.1.Il , costituitosi in data 04.07.2024, ha contestato il ricorso, Controparte_46
invocandone il rigetto.
1.2.Istruita documentalmente, giusta ordinanze del 16.07.2024, del 6.02.2025 e del 13.03.2025, all'esito dell'udienza del 15.05.2025– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
5 competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_47
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, è stato dedotto che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo prospettato ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione
6 Terza Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n.
32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in CP_48 cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
7 Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 -
124, L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva
1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_46
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_46
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo
8 determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_46
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_46 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
9 2.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di
Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_46
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi quanto segue:
10 A) Per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi con durata sino al 31 agosto o fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”; sul punto, il si è limitato ad una contestazione del tutto generica sulla durata delle Controparte_46
supplenze, limitandosi a richiamare gli stati matricolari allegati.
Tuttavia, deve evidenziarsi la preminente esigenza formativa anche in relazione alle supplenze che hanno investito la quasi totalità del periodo delle lezioni quanto meno nella misura minima di 180 giorni – nei termini di seguito precisati - per garantire la continuità didattica e la connessa esigenza formativa.
Al riguardo, può richiamarsi, ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc, la recente sentenza della Corte di
Appello di Bari n. 176 del 28.03.2025, in forza della quale “una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale può integrare una minima prospettiva
“annuale” della didattica, l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, requisito quest'ultimo a parere di questa Corte ineludibile, e che abbia una durata, ancorchè frazionata purchè continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto, di almeno 180 giorni con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza. Entro tali coordinate una tale didattica può ritenersi “annuale” - nel senso precisato dalla Suprema Corte - ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/1999”. Devono, quindi, ritenersi, allo stato, comprese le supplenze iniziate entro il 31 dicembre e protratte fino al termine delle lezioni del mese di giugno, presso lo stesso istituto scolastico e stessa cattedra di insegnamento, dovendosi ritenere così garantita l'esigenza formativa connessa alla continuità didattica.
B) Per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – è necessaria la prova della perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia (di cui si specificherà di seguito la posizione dei ricorrenti).
C) quanto, poi, alla prescrizione, deve evidenziarsi che parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso ha chiesto il riconoscimento del beneficio nei limiti della prescrizione quinquennale nei seguenti termini: “…accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a parte ricorrente,
11 nei termini di prescrizione quinquennale, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 29961/23, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015.” (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio).
A tal proposito, a mente dell'art. 5, comma 3, D.P.C.M. 28 novembre 2016, “
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata
e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Nel caso di specie, tenuto conto della domanda contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale
(v. conclusioni di cui al ricorso), dovranno ritenersi prescritte le annualità comprese nei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo intervenuto in data 09.05.2024 quale primo atto interruttivo della prescrizione.
D) Con riferimento alla documentazione in atti e di tutta quella acquisita in via integrativa
(contratti/stati matricolari) anche giusta ordinanze del 16.07.2024, del 6.02.2025 e del 13.03.2025, è possibile riconoscere il beneficio della carta del docente con riguardo alle supplenze annuali o fino al termine delle lezioni ovvero con durata minima di 180 giorni (come sopra precisati) e per i periodi non coperti da prescrizione, ai seguenti ricorrenti (riportati nominativamente e secondo la numerazione come da intestazione della presente sentenza) per i quali è provata l'attualità del servizio.
Ed in particolare, per i ricorrenti:
4) , prova della supplenza per l'anno scolastico 2019/2020, essendo in Parte_4 ruolo dall'1.09.2020 (v. contratti prodotti unitamente alle note di trattazione scritta del 25.09.2024)
e stante la prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
5) prova delle supplenze per gli anni scolastici 2019/2020, Controparte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. stato matricolare prodotto nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
6) : dallo stato matricolare prodotto dal MIM si evince lo svolgimento di attività Controparte_2
di docenza per il periodo minimo di 180 giorni solo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024). I restanti anni (dal 2015/2016 al 2020/2021) non sono provati né nell'an (a.s. dal 2015/2016 al 2018/2019) né con riguardo al raggiungimento del periodo minimo di
180 giorni (a.s. 2019/2020 e 2020/2021);
9) : prova delle supplenze solo per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_5
2022/2023 e 2023/2024 (cfr. anche stato matricolare allegato alla memoria di costituzione MIM); è
12 interna al sistema scolastico giusta contratto a.s. 2024/2025 sino al 31.08.2025 (depositato unitamente alle note TS del 25.09.2024); non vi è prova delle supplenze per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020; manca il periodo minimo di supplenza dei 180 giorni per l'a.s. 2018/2019;
10) , prova dei contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_6
2022/2023 e 2023/2024; è interna con contratto dal 01/09/2024 e cessazione al 31/08/2025
(depositato unitamente alle note TS del 25.09.2024); prescrizione per gli anni 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
11) , prova delle docenze per gli anni scolastici 2019/2020 (risultante dallo stato Controparte_7
matricolare prodotto dal MIM nel quale si evince contratto, presso lo stesso istituto scolastico, dall'1.9.2019 al 10.6.2020 e dall'11.6.2020 al 26.6.2020), 2020/2021 (supplenza evincibile dallo stato matricolare con periodo dal 19.10.2020 al 30.6.2021), 2022/2023 e 2023/2024. Per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019 non c'è prova dello svolgimento di attività di supplenza e per l'anno scolastico 2021/2022 non risulta lo svolgimento di attività di supplenza per il numero minimo di 180 giorni trattandosi di incarichi per periodi spezzettati ed anche non continuativi. È interna al sistema come da contratto a tempo determinato dall'1.09.2024 al 31.08.2025 (depositato unitamente alle note TS del 25.09.2024);
13) prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_9
2022/2023 e 2023/2024; non vi è prova del contratto per l'anno scolastico 2015/2016; prescrizione per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; interna al sistema scolastico in forza di contratto di supplenza dall'1.09.2024 al 31.08.2025 (depositato unitamente alle note TS del 25.09.2024);
14) , prova docenza per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_10
2022/2023 e 2023/2024; prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019; attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto di supplenza prodotto nelle note di trattazione scritta del
06.02.2025);
16) , prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_12
2022/2023 e 2023/2024; prescrizione per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019; interna al sistema come contratto dall'1.09.2024 al 31.08.2025 allegato alle note TS del
25.09.2024;
18) , prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_14
2022/2023 e 2023/2024; prescrizione per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; interna al sistema scolastico sino al 31.08.2025 (v. contratto allegato alle note di trattazione scritta di parte ricorrente del 25.09.2024);
13 19) prova supplenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_15
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratti prodotti dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal
2015/2016 al 2018/2019;
20) : prova delle supplenze per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_16
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024);
24) prova supplenze per gli anni 2019/2020, 2020/2021, Controparte_20
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (evincibili sia dai contratti prodotti dalla ricorrente che dallo stato matricolare prodotto dal MIM il 15.07.2024). Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
25) : prova docenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_21
2022/2023. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2018/2019;
26) : prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_22
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal
2015/2016 al 2018/2019;
27) : prova supplenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_23
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al
2018/2019;
28) prova contratti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_24
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal
2015/2016 al 2018/2019;
29) prova incarichi per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_25
2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); mancanza di prova per incarichi per gli aa.ss. dal 2015/2016 al
2019/2020;
34) : prova incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_30
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente
14 nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al
2018/2019;
35) : prova incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_31
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. stato matricolare prodotto dal MIM con le note TS del 23.10.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
36) prova per gli anni scolastici Controparte_32
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (per detta ultima annualità, l'incarico è riportato nel contratto di docenza per l'anno scolastico 2024/2025 ovvero dall'01.09.2023 al
31.08.2024 su stesso istituto scolastico, sicché, può ritenersi provato il servizio espletato in mancanza di diverse allegazioni e contestazioni da parte del MIM). Attuale docenza sino al
31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
38) : prova per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_34
2022/2023. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2018/2019;
l'anno scolastico 2023-2024 non è stato espressamente oggetto di richiesta in relazione agli anni allegati in ricorso ai fini della domanda, sicchè alcunchè può riconoscersi per detta annualità in forza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, non evincendosi, altresì, alcuna rituale richiesta di emendatio ai sensi dell'art. 420 cpc;
39) : prova incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_35
2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2016/2017 al
2018/2019;
41) : prova docenze per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Controparte_37
e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024);
42) : prova per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_38
2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
45) prova incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, Controparte_42
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
15 46) : prova docenze per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (l'incarico per Controparte_43
l'a.s. 2023/2024 si evince dal contratto 2024/2025 - prodotto nelle note di trattazione scritta della parte ricorrente del 25.09.2024 - nel quale sono riportati due contratti di supplenza dall'01.09.2023 al 31.08.2024 su due istituti scolastici, tali da configurare la continuità didattica quale presupposto per il riconoscimento del beneficio;
di contro, per l'a.s. 2021/2022, le supplenze riportate nei contratti per l'a.s. 2022/2023 risultano per diversi istituti scolastici e per differenti e spezzettati periodi tali da non consentire di evincere il presupposto della continuità didattica, mancando, la produzione dei relativi contratti di supplenza ai fini della verifica del relativo contenuto). Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del
25.09.2024);
47) prova degli incarichi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 Controparte_44
(evincibile da pag. 3 del contratto per l'a.s. 2021/2022 essendo riportato unico contratto di supplenza dall'01.09.2020 al 31.08.2021, tale da configurare la continuità didattica quale presupposto per il riconoscimento del beneficio), 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del
25.09.2024), prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
48) : prova incarichi riconoscibili (in quanto annuali ovvero per un periodo Controparte_45
minimo di 180 giorni) per gli anni scolastici 2019/2020 (risultante, questa annualità, dallo stato matricolare prodotto dal MIM nel quale si evince contratto, presso lo stesso istituto scolastico, dall'1.9.2019 al 10.6.2020 e dall'11.6.2020 al 26.6.2020), 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024), per l'anno 2020/2021, la ricorrente non raggiunge il periodo minimo di 180 giorni;
prescrizione per gli anni scolastici pregressi dal 2015/2016 al 2018/2019;
49) , prova docenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_5
2022/2023 e 2023/2024 (v. contratti allegato alle note di TS del 6.02.2025); prescrizione per gli anni scolastici pregressi dal 2015/2016 al 2018/2019; attualità servizio sino al 31.08.2025 come da contratti prodotti nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024;
50) prova docenze per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_6
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto allegato alle note di TS del 06.02.2025), prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019;
54) : prova per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_10
2023/2024. Attuale docenza sino al 31.08.2025 (v. contratto prodotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 25.09.2024); prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019.
16 2.7. Quanto ai seguenti ricorrenti 1) , 2) , 3) , 7) Parte_1 Parte_2 Parte_3
, 8) 12) 15) Controparte_3 Controparte_4 CP_8 [...]
, 17) , 21) , 22) Controparte_11 CP_13 Controparte_17 Controparte_18
23) 30) , 31) 32) ,
[...] Controparte_19 Controparte_26 CP_27 CP_28
33) 37) 40) , 43) , 44) Controparte_29 CP_33 Controparte_36 CP_39
51) 52) e 53) , CP_40 CP_41 Parte_7 Parte_8 Parte_9
manca la prova dell'attualità del servizio quale requisito necessario ai fini dell'accoglimento della domanda.
Invero, agli atti sono presenti le proposte di nomina, le quali, tuttavia, non sono adeguate e sufficienti a provare la effettiva sussistenza del contratto di lavoro.
Tale mancanza rende superflua la verifica dei contratti di supplenza e dei relativi periodi per il riconoscimento del diritto azionato.
Sicchè, la domanda per detti ricorrenti, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali, deve essere rigettata.
2.8. Alla luce di ciò, deve dichiararsi il diritto ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato nei termini sopra illustrati, ai seguenti ricorrenti: 4) 1 annualità Parte_4
pari ad euro 500,00; 5) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 6) Controparte_1 CP_2
3 annualità pari ad euro 1.500,00; 9) 4 annualità pari ad euro
[...] Controparte_5
2.000,00; 10) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 11) 4 annualità pari CP_6 Controparte_7
ad euro 2.000,00; 13) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 14) 5 CP_9 CP_10
annualità pari ad euro 2.500,00; 16) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 18) Controparte_12
5 annualità pari ad euro 2.500,00; 19) 5 annualità pari ad Controparte_14 Controparte_15
euro 2.500,00; 20) 4 annualità pari ad euro 2.000,00; 24) Controparte_16 Controparte_20
5 annualità pari ad euro 2.500,00; 25) 4 annualità pari ad euro 2.000,00;
[...] CP_21
26) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 27) 5 annualità pari ad Controparte_22 Controparte_23
euro 2.500,00; 28) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 29) Controparte_24 CP_25
4 annualità pari ad euro 2.000,00; 34) 5 annualità pari ad euro 2.500,00;
[...] CP_30
35) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 36) Controparte_31 Controparte_32
5 annualità pari ad euro 2.500,00; 38) 4 annualità pari ad euro
[...] Controparte_34
2.000,00; 39) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 41) 4 annualità CP_35 Controparte_37
pari ad euro 2.000,00; 42) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 45) CP_38 [...]
5 annualità pari ad euro 2.500,00; 46) 2 annualità pari ad euro Controparte_42 Controparte_43
1.000,00; 47) 5 annualità pari ad euro 2.500,00; 48) 4 Controparte_44 Controparte_45
annualità pari ad euro 2.000,00; 49) 5 annualità pari ad euro 2.500,00, 50) Parte_5
17 5 annualità pari ad euro 2.500,00 e 54) 5 annualità pari Parte_6 Parte_10
ad euro 2.500,00.
Di seguito sono indicate le annualità e il corrispondente valore con riferimento ai ricorrenti per i quali la domanda volta all'ottenimento della Carta del Docente è accolta:
4) : a.s. 2019/2020: € 500,00; Parte_4
5) e 2023/2024: € Controparte_1 CodiceFiscale_1
2.500,00;
6) : aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 1.500,00; Controparte_2
9) : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024:€ 2.000,00; Controparte_5
10) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024:€ 2.500,00; CP_6
11) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; Controparte_7
13) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_9
14) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_10
16) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: Controparte_12
€2.500,00;
18) aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024:€ 2.500,00; Controparte_14
19) : aa.ss.2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024: € Controparte_15
2.500,00;
20) : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; Controparte_16
24) aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024: Controparte_20
€ 2.500,00;
25) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023: € 2.000,00; CP_21
26) aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024:€ Controparte_22
2.500,00;
27) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € Controparte_23
2.500,00;
28) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: Controparte_24
€ 2.500,00;
29) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; CP_25
34) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_30
35) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: Controparte_31
€2.500,00;
36) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_32
2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00;
18 38) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023: € 2.000,00; Controparte_34
39) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_35
41) : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; Controparte_37
42) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00; CP_38
45) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_42
2023/2024: € 2.500,00;
46) : aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024: € 1.000,00; Controparte_43
47) aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: Controparte_44
€2.500,00;
48) : aa.ss. 2019/2020; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.000,00; Controparte_45
49) : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € Parte_5
2.500,00;
50) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_6
2023/2024: €2.500,00;
54) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: € 2.500,00. Parte_10
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c e, con riguardo alla posizione del , tenuto conto della sua CP_46
costituzione tramite funzionario.
Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4241/2024
R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di , , Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_9 CP_10 [...]
, CP_12 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_20
19 , , , , CP_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, CP_25 CP_30 Controparte_31 Controparte_32 CP_32
, , ,
[...] Controparte_34 CP_35 Controparte_37 CP_38 [...]
, , , , , Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45 Parte_5
e a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta Parte_6 Parte_10 del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati come in motivazione;
c) rigetta la domanda quanto ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Controparte_3 Controparte_4 CP_8 Controparte_11
,
[...] CP_13 Controparte_17 Controparte_18
, , Controparte_19 Controparte_26 CP_27 CP_28 Controparte_29
, , , CP_33 Controparte_36 CP_39 CP_40 CP_41 Parte_7
e
[...] Parte_8 Parte_9
d) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_46 CP_49
pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti vittoriose come in motivazione e di cui al punto lett. A del presente dispositivo che liquida in complessivi € 7.752,60 per compensi professionali [€ 1.314,00 per il primo soggetto (cause di lavoro, scaglione “infra € 5.200,00”); €
3.942,00 (=394,20x10) per le posizioni dalla seconda alla undicesima - secondo l'aumento del 30% ex art. 4, 2°comma D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 fino ad un massimo di dieci soggetti;
€ 2496,60 per le rimanenti posizioni secondo l'aumento del 10% ex art. 4,
2°comma D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta], oltre CU se versato, IVA, CAP e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. De Grandis
Tommaso.
e) condanna i restanti ricorrenti di cui al punto n. c del presente dispositivo, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente, liquidate in € 5.361,12
(seguendo i criteri per l'aumento come da punto precedente e riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., atteso che la resistente è stata difesa da un funzionario delegato) per compenso professionale, oltre accessori se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.05.2025 IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
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