Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Elena Vezzosi all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n.
133/08, nella causa civile iscritta al n. 85/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...](Re), c.f.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Etelina Carri e dAll'avv. Sara Simonazzi C.F._1
- RICORRENTE
contro
di con sede legale in via Amendola 2 CP_1 CP_2 CP_2
(CF: ) in persona del Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante dott.ssa P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Danilo Salvaggio e dall'Avv. Chiara Controparte_3
Bicocchi
–CONVENUTA
in punto a : illegittimità sospensione dal servizio
FATTO E DIRITTO
Con ri corso deposit ato il 20/ 1/2025 l a si g. ha convenut o avant i Parte_1
l'intesto Tribunale l' hiedendo: Controparte_4
b)accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta posta in essere dall' , accertata e dichiarata la nullità e/o CP_5 CP_2
l'illegittimità del provvedimento della di Controparte_6
sospensione della ri cor rente dal servizi o a far dat a dal 10.08.2021 e sino al
18.01.2022 o quantomeno dall a data del 12.09.2021 al 18.01.2022;
c) dichiarare tenuta e condannare l' in Controparte_6
persona del l egal e r appr es ent ant e, con sede i n , Via Amendol a n. 2, CP_2
al risarci mento dei danni s ubiti da e corrispondere all a Parte_1 stessa IN VIA PRINCIPALE la somma di € 12.750,06, a titolo di retribuzioni non corrispost e nel peri odo dal 12 s ett embre 2021 al 18 gennai o 2022, ovvero IN VIA
SUBORDINATA la somma di € 10.979,70, a titolo di retribuzioni non corrisposte nel periodo dal 12 sett embr e 2021 al 31 di cembre 2021 e comunque a tit olo di risarci mento del danno, o l a diversa somma che sarà rit enuta di giustizi a, olt r e interessi l egal i e r i val utazi one monetaria dall a scadenza dell e singol e post e di credit o al sal do.
d) In ogni caso accertar e e di chi arare che aveva diritto ad Parte_1 ottenere la sospensione dall'obbligo vaccinale, nonché il diritto di essere collocata ad altre mansioni, mantenendo il lavoro e la retribuzione e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l' in Controparte_6
persona del l egal e r appr es ent ant e, con sede i n , Via Amendol a n. 2, CP_2
al risarci mento dei danni s ubiti da e corrispondere all a Parte_1
C stessa VIA PRINCIPALE la somma di € 12.750,06 o IN VIA SUBORDINATA la somma di € 10.979,70, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di retri buzi oni non corris post e nel periodo dal sett embre 2021 al di cembre 2021, e comunque a titol o di risar ci mento del danno, oltre i nt eressi l egali e ri val utazi one monetaria dall a s cadenz a dell e singol e poste di credit o al saldo.
Il t utto con vitt oria di spes e, competenze ed onorari di causa.
Espone di aver ha prest ato att ivit à l avorativa con contratt o a tempo indeterminat o all e di pendenze di di dal 08.11.1982 qual e inferm iera CP_5 CP_2 professionale, anche nell'anno 2021 in servizio presso i poliambulatori
Pag. 2 di 13 dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di sino al 21.11.2024, quando CP_2
il rapporto di l avoro di l avoro è cessat o per pensi onam ent o.
In data 07.06.2021 il Dipartimento Sanità Pubblica dell' Controparte_8
invi ava all a ricorrente m issi va con l a qual e l e rivolgeva i nvito a sottoporsi all a vaccinazione S ARS -Cov2.
Con missiva PEC i n pari data 07.06.2021 l a l avorat ri ce rispondeva di es sere
“affetta da patologie infiammatorie acute alle articolazioni generalizzate” e di necessitare “di terapie infiltrative con farmaci costicosteroidei cicliche e continue per dolori invalidanti e acuti.” Precisava altresì di avere in corso accertamenti clini ci al fine di assicurarsi del proprio stato di sal ute generale e eventual i all ergie, e di avere alt resì fam ili arit à per patol ogi e cardiovascol ari e precedent i trom bosi agli arti i nfe ri ori.
Con missiva del 22.07.2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di CP_5
ri tenendo che il riscontro negativo non fosse support ato dall e CP_2
ragioni di l egge e che l a l avorat rice non avesse prodotto docum ent azion e comprovante il differimento dell'effettuazione della vaccinazione per accertato peri colo per l a s alut e in rel azione a specifiche condizi oni cl iniche documentate e att est at e dal m edi co di m edi cina general e, invit ava form alm ente l a sig.ra a Pt_1
present arsi per ri cevere l a vaccinazion e anti vi rus S ARS C ov -2, precisando che i n assenza di presentazione il nominativo della stessa sarebbe risultato nell'Anagrafe
Vaccinal e quale inadempi ent e con l e rel at ive conseguenze.
Con PEC del 04.08.2021 invi ava mi ssiva con la quale comunicava Parte_1
che, dopo aver accert at o peri colo per la sua salut e i n rel azione a specifi che condi zioni cliniche docum entat e e att est at e dal propri o medi co di m edi cin a generale, all egava e trasm ett eva certi fi cato di esonero all a vaccinazi one ril as ci ato da dr. Persona_1
Con missiva del 09.08.2021 con Oggetto: Mancato rispetto dell'obbligo vaccinale ai sensi del D. L. n. 44/2021 - sospensi one tem poranea dal servi zio, l' di CP_5
comunicava all a ri corrent e l a dal servizio a far dat a CP_2 Parte_2 dal 10/08/2021 sino all'adempimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31/ 12/ 2021.
Pag. 3 di 13 Ritenendo l a lavorat rice che la certi fi cazione del dr. ri lasci at a il Persona_1
30.08.2021 cont enes se e cont enga t utti i dati ri chi esti e, dunque, fosse e si a perfett am ent e vali da sulla base dell a norm ativa mi nist erial e e vali da sino al
30.09.2021, rim ast a vana ogni ri chi est a stragiudi zi al e, è pert anto i ntrodot to il present e ri corso.
L' si è ritualmente costituita chiedendo rigettarsi le domande attoree in Pt_3 quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa d'atto; In ogni caso: con vittori a di spese ed onorari tutti di causa.
Ritenut a non necess i tant e di atti vit à ist ruttori a, amm esse not e finali deposit at e da ent rambe l e parti (t ardive quelle Azi endali ), la causa vi ene decisa con sent enza resa all'esito della camera di consiglio.
Pacifi ci e docum entali i fatti di causa, la questione da risolvere è se la ricorrent e - dipendente dell' quale personale infermieristico - si Controparte_8 trovasse o meno, all'epoca della pandemia, nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 44/2021 di esenzione dall'obbligo vaccinale ( “in caso di accertat o peri colo per la s alut e, in rel azione a speci fi che condi zioni clini che docum ent at e, att es tate dal m edi co di m edici na generale, l a vacci nazi one di cui al comm a 1 non e' obbligat ori a e può essere omessa o di fferit a”); e se pert anto l a disposta sos pensione dal s ervi zio a far dat a dal 10.08.2021 e sino al 19.01.2022 a causa dell a mancat a vaccinazione sia st at a o m eno legittim a.
L'art. 4 del D.L. n. 44/2021 vigente all'epoca dei fatti di causa così disponeva:
“Art. 4
Disposi zioni urgenti in m at eri a di prevenzi one del cont agio da SARS -CoV-2 medi ant e previ sione di obblighi vacci nali per gli esercenti l e professi oni sanitari e e gli operatori di i nt eres se s anit ario
1. In consideraz ione dell a sit uazi one di emergenza epi demi ol ogi ca da SARS -CoV-
2, fi no all a compl et a att uaz ione del piano di cui al l'arti col o 1, comma 457, del la legge 30 di cembr e 2020, n. 178, e comunque non olt re il 31 dicembre 2021, al f ine di tut elare l a sal ut e pubbli ca e mant enere adeguat e condizioni di si curezza nell 'erogazi one delle pr est azioni di cura e assi stenza, gli esercenti l e prof es sioni sanit ari e e gli oper atori di int er esse sanitario che svolgono l a loro atti vit a' nell e
Pag. 4 di 13 strutt ure sanitari e, s oci osanitari e e soci o -assist enziali , pubbliche e pri vat e, nell e farmaci e, parafarmaci e e negli studi professionali sono obbligati a sottopor si a vaccinazione gratui ta per la prevenzi one dell 'inf ezione da SARS -C oV -2. La vaccinazi one cos titu isce r equisit o essenzial e per l'eserci zio della profession e e per lo svolgim ent o dell e pr estazioni lavorati ve rese dai soggetti obbligat i . L a vaccinazione e' somminis trat a nel ri spet to dell e indicazioni fornit e dal le regi oni , dall e provi nce aut onome e dall e al tre autorita' sanit arie compet ent i, i n conformita' all e previsioni cont enute nel piano.
2. Sol o in caso di accertat o peri colo per la salut e, in relazion e a speci fi che condi zioni clini ch e docum ent ate, att est ate dal m edi co di medi cina gen eral e, la vaccinazi one di cui al comma 1 n on e' obbligatori a e puo' essere om ess a o differita.
3. Entro ci nque gior ni dalla data di entrata in vi gore del present e decreto, cias cun
Ordi ne prof essi onal e t er ritorial e competent e trasmett e l'el enco degli i scritti, con
l'indicazi one del luogo di ris pettiva residenza, al la regione o all a provincia autonoma i n cui ha sede. Entr o il medesi mo t ermine i dat ori di lavoro degli operatori di int er es se s anit ario che svolgono la loro att i vita' nell e strut tur e sanit ari e, s ocios anit arie, s oci o -assi st enziali, pubbli che o pri vat e, nell e farmaci e, paraf armacie e negli st udi prof essionali t rasmett ono l'el enco dei propri di pendent i con t al e qualifi ca, con l'indi cazione del luogo di ri spetti va residenza, alla region e
o all a provincia aut onoma nel cui t erri torio operano.
4. Entro di eci gior ni dall a data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regi oni e l e province autonome, per il t ramit e dei servizi i nformati vi vaccinali , verifi cano l o st ato vaccinal e di ciascuno dei soggetti rientranti negli el enchi.
Quando dai s ist emi informati vi vaccinali a di sposizione dell a regione e del la provincia autonoma non ris ulta l 'eff ettuazione della vaccinazione anti SARS -CoV -
2 o la pres entazione della ri chi esta di vacci nazi one nel le modalita' stabilit e nell 'ambit o della campagna vac cinale i n atto, l a regione o la provincia autonoma, nel ri spetto del le dis posizi oni i n materia di prot ezione dei dat i personali, segnal a immedi atament e all 'azienda s anit aria l ocal e di residenza i nominati vi dei sogget ti che non risultano vaccinati .
Pag. 5 di 13
5. Ricevut a l a s egnalazi one di cui al comma 4, l 'azienda sanitari a l ocale di resi denza i nvita l 'i nter es sato a produrre, entro cinque gi orni dalla ricez ione dell 'invit o, la documentazi one comprovant e l 'eff ettuazione della vaccinaz ione,
l'omissi one o il di fferi mento della st essa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazi one dell a richiesta di vaccinazione o l 'insussi st enza dei presupposti per
l'obbligo vaccinal e di cui al comma 1. In caso di mancat a present azione dell a document azi one di cui al pri mo peri odo, l 'azi enda sanitaria locale, successi vament e all a s cadenza del predetto termi ne di cinque gi orni , s enz a ritardo, invit a f or malment e l'int eressat o a sottoporsi alla sommini strazione del vaccino anti SARS -CoV-2, i ndi cando l e modalita' e i t ermini entro i quali adempi ere all'obbli go di cui al comma 1. In caso di present azione di document azi one att estant e la ri chiesta di vaccinazione, l 'azi enda sanitari a local e invit a l 'int er es sato a tras mett ere immedi atamente e comunque non oltre t re giorni dalla sommini strazi o ne, la certifi cazione att estant e l 'adempi mento al l'obbl igo vaccinal e.
6. Decorsi i t ermini di cui al comma 5, l 'azi enda sanit ari a locale compet ent e accerta l 'inoss er vanza dell 'obbli go vacci nal e e, previa acqui sizione delle ult eri ori eventual i infor mazi oni pr esso l e aut orita' compet enti , ne da' immediat a comuni cazione scri tta all 'interessat o, al datore di l avoro e al l'Ordine prof essi onale di appart enenz a. L 'adozi one dell 'atto di accertamento da part e dell 'azienda sani tar ia local e determi na la sospensione dal diritto di svolger e prestazi oni o mans i oni che i mpli cano contatti int erpersonali o comportano, i n qualsiasi altr a f orma, il r is chio di diff usi one del contagio da SARS -C oV -2.
7. La sospensione di cui al comma 6, e' comunicata immediat ament e all 'int eress at o dall 'Ordine prof es si onal e di appartenenza.
8. Ri cevuta l a comunicazione di cui al comma 6, i l dat ore di lavoro adi bis ce i l lavorat ore, ove poss ibile, a mansioni, anche inf eri ori, diverse da quel le indicat e al comma 6, con il trattamento corri spondent e al le mansioni esercit at e, e che, comunque, non i mpli cano r is chi di diffusi one del contagio. Quando l 'assegnazione
a mansioni diver se non e' pos sibil e, per i l periodo di sospensi one di cui al comma
Pag. 6 di 13 9, non e' dovut a l a r etri buzi one, altro compenso o emolument o, comunqu e denomi nat o.
9. L a sospensione di cui al comma 6 manti ene effi cacia fino all 'assol vimento dell 'obbli go vaccinale o, i n mancanza, fi no al completamento del pi ano vaccinal e nazional e e comunque non oltr e i l 31 di cembre 2021.
10. Sal vo in ogni caso il dis post o dell 'articolo 26, commi 2 e 2 -bi s, del decr eto - legge 17 mar zo 2020, n. 18, convertito, con modifi cazioni , dalla l egge 24 apr il e
2020, n. 27, per il periodo in cui l a vaccinazione di cui al comma 1 e' omess a o differita e comunque non oltr e il 31 dicembre 2021, il datore di l avoro adi bis ce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione dell a retri buzione, i n modo da evit ar e il rischio di dif fusi one del cont agi o da SARS -
CoV-2.
11. Per il medesi mo peri odo di cui al comma 10, al fine di cont enere il rischio di contagi o, nell 'es er ci zio del l'atti vita' libero -prof essi onal e, i soggetti di cui al comma 2 adottano le mi sur e di prevenzione igienico -sani tari e i ndi cat e dallo specifi co pr otocol lo di si curezza adottat o con decreto del Mi nistro della sal ute, di concert o con i Minis tri dell a giust izia e del lavoro e dell e politiche soci ali, entr o venti giorni dalla data di entrat a i n vigore del present e decret o.
12. Dall'attuazione del pr es ent e art icol o non devono deri vare nuovi o maggiori oneri a cari co della finanza pubblica.”.
Tanto premesso, la ricorrente sostiene che “la certificazione del dr. Persona_1
ril as ci at a il 30.08.2021 cont eneva t utti i dati e il cont enut o ri chi esti e,
[...]
dunque, [era] perfett am ent e valida sull a base dell a norm ati va minist eri al e e valid a sino al 30.09.2021” per ottenere l'esonero dalla vaccinazione.
La di fesa at tri ce ri chiam a anche due precedenti com uni cazi oni, che avrebbero res o not e all a l e patologi e invali danti che impedi rebbero l a vaccinazione: CP_5
1.la PEC datata 07.06.2021 con la quale la lavoratrice rispondeva di essere “affetta da patologie infiammatorie acute alle articolazioni generalizzate” e di necessitare
“di terapie infiltrative con farmaci costicosteroidei cicliche e continue per dolori invalidanti e acuti.”, precisando altresì di avere in corso accertamenti clinici al fine di assi curarsi del proprio stato di sal ute general e e event ual i allergie;
ed
Pag. 7 di 13 evi denzi ando di avere famili arit à per patologi e cardi ovascol ari e precedent i trom bosi agli arti i nferi ori.
2. la PEC del 04.08.2021 con l a qual e comuni cava che, dopo aver accert ato peri colo per la s ua s alut e in rel azione a speci fiche condi zioni clini che docum ent at e e att est at e dal proprio m edi co di m edici na generale, all egava e t rasmet teva certi fi cato di esonero alla vacci nazi one rilasci ato da dr. Persona_1
Orbene, nes suna di tal i t re comuni cazioni/ certi fi cazi oni appare i donea ai fi ni dell'esonero da vaccinazione.
La P EC 07.06.2021 (doc.1 ri c.) ha il seguent e t enore:
Appare evidente come tal e comuni cazione non int egri mini mam ent e i requi siti di cui al precitato art.4 comma 2 D.L. n. 44/2021 (e cioè la necessità di “…. accertat o peri colo per la salut e, in relazion e a specifich e con dizion i clini che documentate, attestate dal medico di medicina generale”).
Né migli or sort e s em bra avere la PEC del 04.08.2021 del seguente tenore:
Né l'allegato certificato del MMG Dott. è meno laconico sul Persona_1
punto.
In esso il Sanitario precisava “considerando lo spiccato trat to autoi mmune della signora (...) suggerisco di non eff ettuare vaccinazioni”. Parte_1
É evidente che il m ero s uggerim ento, peralt ro non ci rcost anzi ato in ordine all a correl azione di effet ti lesivi del vaccino con l a situazione clinica dell a si gnora non possa costituire un'esenzione ai sensi di quanto disposto dal D.L. Pt_1
Pag. 8 di 13 44/2021, non accert ando e speci ficando quale si a il peri col o per la salut e dell a signora né le speci fiche condizi oni cli ni che docum ent at e i donee ad Pt_1 escludere l'obbligo vaccinale.
Infine, con riguardo al certifi cato dat ato 30 agosto 2021, con il qual e il dr. at test ava che la sig.ra è soggett o esent e all a Persona_1 Parte_1
vaccinazione ant i SARS -CoV-2, l a certifi cazi one è t est ual mente quest a:
L'esplicito richiamo in tale certificato all'esonero dal cd. per CP_9 consentire l'accesso ai non vaccinati a servizi e attività evidenzia i limiti di tale certi fi cazi one, circoscritt a appunto all 'ammissione anche senza a CP_9
ristoranti , l uoghi di spet tacol i, pal estre, musei ecc..1 . 1 « A r t .
9 - b i s ( I m p i e g o c e r t i f i c a z i o n i v e r d i C O V I D - 1 9 ) . - 1 . A f a r d a t a d a l 6 a g o s t o
2 0 2 1 , è c o n s e n t i t o i n z o n a b i a n c a e s c l u s i v a m e n t e a i s o g g e t t i m u n i t i d i u n a d e l l e c e r t i f i c a z i o n i v e r d i C O V I D - 1 9 , d i c u i a l l ' a r t i c o l o 9 , c o m m a 2 , l 'a c c e s s o a i s e g u e n t i s e r v i z i e a t t i v i t à :
a ) s e r v i z i d i r i s t o r a z i o n e s v o l t i d a q u a l s i a s i e s e r c i z i o , d i c u i a l l ' a r t i c o l o 4 , p e r i l c o n s u m o a l t a v o l o , a l c h i u s o , a d e c c e z i o n e d e i s e r v i z i d i r i s t o r a z i o n e a l l ' i n t e r n o d i a l b e r g h i e d i a l t r e s t r u t t u r e r i c e t t i v e r i s e r v a t i e s c l u s i v a m e n t e a i c l i e n t i i v i a l l o g g i a t i;
b ) s p e t t a c o l i a p e r t i a l p u b b l i c o , e v e n t i e c o m p e t i z i o n i s p o r t i v i , d i c u i a l l ' a r t i c o l o 5 ;
c ) m u s e i , a l t r i i s t i t u t i e l u o g h i d e l l a c u l t u r a e m o s t r e , d i c u i a l l ' a r t i c o l o 5 - b i s;
Pag. 9 di 13 Non sfugge -s enza necessit à sul punto di dilungarsi - l 'est rem a di fferenza (non solo norm ativa, m a concret a;
e ci si passi i l t ermine, et ica) che esiste t ra il prestare attività lavorativa in ambito sanitario (la ricorrente era all'epoca infermiera ai Poliambulatori dell'Ospedale SMN di in periodo di CP_2
pandemia, e il frequent are luoghi pubbli ci/ cult urali nel m edesim o periodo;
tanto più nel caso i n es ame dove il certi fi cat o del Dott. val evol e limit at am ent e Per_1 all'accesso alle attività e servizi previste dall'art. 3, comma 1, del D.L. 105/2021, era comunque valido si no al 30/09/ 2021 (e t ra smesso con PEC del 13/09/ 2021), quindi circoscritt o a 15 gi orni.
In nessun punto del certificato viene precisato il superamento dell'obbligo vaccinal e di cui al D.L. 44/ 2021 e incom bente sugli esercenti la professione sani tari a i n ambito lavorat ivo;
e l e due norm ative -paci ficament e coesis tenti - riguardano ambiti differenti: la suddetta normativa reca “misure urgenti per front eggiare l'em ergenza epidemi ologi ca da COVID -19 e per l'eserci zio i n sicurezza di attività sociali ed economiche” e si estende alla generalità dei citt adi ni dis ci plinando attivit à social i ed economi c he collet tive, m ent re l a normativa di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 è diretta ai soli lavoratori (e d ) p i s c i n e , c e n t r i n a t a t o r i , p a l e s t r e , s p o r t d i s q u a d r a , c e n t r i b e n e s s e r e , a n c h e a l l ' i n t e r n o d i s t r u t t u r e r i c e t t i v e , d i c u i a l l ' a r t i c o l o 6 , l i m i t a t a m e n t e a l l e a t t i v i t à a l c h i u s o;
e ) s a g r e e f i e r e , c o n v e g n i e c o n g r e s s i d i c u i a l l ' a r t i c o l o 7 ;
f ) c e n t r i t e r m a l i , s a l v o c h e p e r g l i a c c e s s i n e c e s s a r i a l l ' e r o g a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i r i e n t r a n t i n e i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a e a l l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à
r i a b i l i t a t i v e o t e r a p e u t i c h e , p a r c h i t e m a t i c i e d i d i v e r t i m e n t o;
g ) c e n t r i c u l t u r a l i , c e n t r i s o c i a l i e r i c r e a t i v i , d i c u i a l l ' a r t i c o l o 8 - b i s , c o m m a 1 ,
l i m i t a t a m e n t e a l l e a t t i v i t à a l c h i u s o e c o n e s c l u s i o n e d e i c e n t r i e d u c a t i v i p e r l 'i n f a n z i a , c o m p r e s i i c e n t r i e s t i v i , e l e r e l a t i v e a t t i v i t à d i r i s t o r a z i o n e;
g - b i s ) f e s t e c o n s e g u e n t i a l l e c e r i m o n i e c i v i l i o r e l i g i o s e , d i c u i a l l ' a r t i c o l o 8 - b i s ,
c o m m a 2 ;
h ) a t t i v i t à d i s a l e g i o c o , s a l e s c o m m e s s e , s a l e b i n g o e c a s i n ò , d i c u i a l l ' a r t i c o l o 8 -
t e r;
i) concor si pubblici”.
Pag. 10 di 13 conseguenti datori di lavoro) dell a sanit à per l a peculi arit à e deli cat ezza del ruolo dagli st essi s volt o nel cors o di tut ta la pandemia.
Bene ha fatto dunque l' , in qualità di datore di Controparte_4
lavoro dell a Signora a dare esecuzione all a sospensione dal Parte_1
servi zio a decorrere dal 09/08/2021 non avendo rinvenuto mansi oni diverse d a assegnare al la ri corrent e che non comportassero cont att i interpersonali con coll eghi ed ut enti , o, in qualsi asi altra forma, il ri schio di diffusi one del cont agi o da nonché al fine di tut el are la salut e pubbli ca e mantenere adeguat e Parte_4 condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, come att est ato dal docum ento di ricogni zi one dei posti di sponibili e dal la Delibera del
Dirett ore General e n. 326/2021 del 06/ 08/2021, con la qual e si prendeva att o dell a mancata indi viduazi one di posi zioni l avorati ve che non i mplicassero cont atti interpersonal i nè con ut enti nè con coll eghi o che non com port assero i l rischio di diffusi one del cont agio (Doc. 13 di part e resist ente).
L' aveva l'obbligo di verificare nel corso del CP_6 CP_2
procedim ento di accert am ent o che la docum ent azione in atti e t rasm ess a dal professionista giustificasse l'omissione o il differimento dell'obbligo vaccinale, mentre è pacifico che l'esenzione presentata dal Dott. in data 04/08/2021, Per_1
quale m ero s uggeri ment o, e reit erata in m ani era alt rett anto generi ca in dat a
31/08/2021, non precis ava i n alcun m odo quale fosse il peri colo per la salut e dell a signora e nemm eno l a correl az ione con le condizioni clini che dell a Pt_1
signora.
Ne deri va che l a docum ent azione fornita non era qui ndi idonea ad att est are
“specifiche condizioni cliniche”, né tantomeno un “accertato pericolo per la salute”.
In tal senso, veniva così impedito all' un effettivo controllo così come CP_6
dem andat o dall a norma.
Nem meno è es atto i nvocare la necessari a riservat ezza (cfr. pg. 4 dell e not e di repli ca del la certi ficazione m edi ca, in quanto, com e ril evat o dalla Pt_1 giurisprudenza, “Il necessario bilanciamento tra riservatezza e trattamento dei dati sensibili da parte dell a com pet ente amminist razione deputat a all a verifica di
Pag. 11 di 13 att endi bilit à della att est azione di esonero dalla vacci nazione tratt am ent o da intendere nell a specie anche com e sem plice " consult azione" del dato st esso, ai sensi dell 'art. 4, pri mo , n. 2), del R egolam ento 27 apri le 2016, n. 2016/679/UE è stat o di ret tam ente operato " a monte" dal legi slatore di emergenza, a favore ossi a dell a possibilit à di t ratt are t ali dati ad opera dell a compet ent e PA, nel mom ent o in cui il comma 5 dell'art . 4 del D.L. n. 44 del 2021 ha previst o l'obbl igo, a carico dell 'int eress ato, di v ersare agli atti del procedim ent o non sol o la " certi fi cazi one" del proprio m edi co curant e m a anche tutta la "docum ent azi one comprovant e" l e ragioni post e al la bas e di siffatto esonero vacci nale. Una simile conclusione s i rivel a inoltre pi enament e coerent e con l'ordinam ent o interno ed eurounit ari o i n materia di tutela della riservatezza” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater,
10/11/2021, n. 1154).
Per alt ro, non s olo l a ricorrent e non ha mai fatto perveni re all a dat rice di l avoro al cun tipo di certifi cazione, esam e, accertam ento di agnosti co o al tro, m a nem meno tali referti sono st at i depos itati in sede di cont enzi oso, né è stata ri chiesta (sia pure ex post) una CTU medico legale che accertasse, ora per allora, l'effettivo stat o di salut e dell a l avorat rice e il conclamato pericolo per la stessa a sottoporsi a vaccinazione.
Era difatt i onere dell a ri corrent e -anche in sede cont enziosa - certifi care precisament e quali foss ero l e condizi oni clini che che giustifi cavano l a sospensi one dall'obbligo vaccinale.
Il ri corso va pert ant o respint o, m ent re l e spese di lit e del present e procedim ent o, a front e dell a differente posi zi one economica dell e parti , vengono int erament e com pensate.
PQM
• Rigetta il ricorso
• Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Emilia il 28/5/2025
IL GIUDICE
Pag. 12 di 13 Dott.Elena Vezzosi
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