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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 6223/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024
DA
( ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GARGIONI SUSANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, fissando ognuno la propria residenza ove riterrà opportuno, con obbligo di reciproco avviso in caso di mutamento della stessa, entro quindici giorni dall'avvenuto cambiamento.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 presso la madre.
3) Assegnare la casa coniugale con tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra CP_1
, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
[...]
4) Darsi atto che il sig. si è già trasferito altrove. Parte_1 5) Darsi atto che il padre potrà vedere il figlio due fine settimana alternati al Per_1 mese, dal venerdì prima di cena sino alla domenica alle 18.00, oltre ad una sera a settimana dal pomeriggio alle 18.00 sino a dopo cena quando il padre lo riaccompagnerà presso la sua residenza. Il sig. inoltre, si impegna a portare il figlio Parte_1
a tutti gli allentamenti di calcio, nonché ad andarlo a prendere e riportarlo a casa Per_1 della madre. Il padre avrà inoltre il diritto di stare con 15 giorni anche non Per_1 consecutivi durante le ferie estive, da concordare – se possibile – entro la fine del mese di maggio di ogni anno, oltre a 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando le festività di anno in anno, e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, festività civili e religiose alternate;
Darsi atto che il padre si impegna a versare, entro il giorno 20 di ogni mese, alla sig.ra sul Controparte_1 conto corrente che la stessa indicherà, a titolo di concorso al mantenimento dei figli € 100,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, che si allega (cfr. All. 9) Darsi atto che l'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla sig.ra . Darsi Controparte_1 atto che le parti manterranno attivo il conto corrente agli stessi cointestato aperto presso la banca Credit Agricole, su cui ciascuno verserà mensilmente la metà delle rate dei mutui agli stessi co-intestati e su cui manterranno l'accredito dell'assegno unico per i figli che verrà utilizzato dalla sig.ra per far fronte alle spese necessarie per i CP_1 figli. Con la precisazione che sino a quando l'assegno unico continuerà ad essere accreditato sul conto corrente intestato ai ricorrenti l'ammontare corrispondente allo stesso potrà essere prelevato e/o bonificato sul conto corrente acceso da , Controparte_1 successivamente all'allontanamento del marito dalla casa coniugale.
6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTELLUCCHIO (MN) in data 14/02/2009 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte I, Anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLUCCHIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 6223/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024
DA
( ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GARGIONI SUSANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, fissando ognuno la propria residenza ove riterrà opportuno, con obbligo di reciproco avviso in caso di mutamento della stessa, entro quindici giorni dall'avvenuto cambiamento.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 presso la madre.
3) Assegnare la casa coniugale con tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra CP_1
, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
[...]
4) Darsi atto che il sig. si è già trasferito altrove. Parte_1 5) Darsi atto che il padre potrà vedere il figlio due fine settimana alternati al Per_1 mese, dal venerdì prima di cena sino alla domenica alle 18.00, oltre ad una sera a settimana dal pomeriggio alle 18.00 sino a dopo cena quando il padre lo riaccompagnerà presso la sua residenza. Il sig. inoltre, si impegna a portare il figlio Parte_1
a tutti gli allentamenti di calcio, nonché ad andarlo a prendere e riportarlo a casa Per_1 della madre. Il padre avrà inoltre il diritto di stare con 15 giorni anche non Per_1 consecutivi durante le ferie estive, da concordare – se possibile – entro la fine del mese di maggio di ogni anno, oltre a 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando le festività di anno in anno, e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, festività civili e religiose alternate;
Darsi atto che il padre si impegna a versare, entro il giorno 20 di ogni mese, alla sig.ra sul Controparte_1 conto corrente che la stessa indicherà, a titolo di concorso al mantenimento dei figli € 100,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, che si allega (cfr. All. 9) Darsi atto che l'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla sig.ra . Darsi Controparte_1 atto che le parti manterranno attivo il conto corrente agli stessi cointestato aperto presso la banca Credit Agricole, su cui ciascuno verserà mensilmente la metà delle rate dei mutui agli stessi co-intestati e su cui manterranno l'accredito dell'assegno unico per i figli che verrà utilizzato dalla sig.ra per far fronte alle spese necessarie per i CP_1 figli. Con la precisazione che sino a quando l'assegno unico continuerà ad essere accreditato sul conto corrente intestato ai ricorrenti l'ammontare corrispondente allo stesso potrà essere prelevato e/o bonificato sul conto corrente acceso da , Controparte_1 successivamente all'allontanamento del marito dalla casa coniugale.
6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTELLUCCHIO (MN) in data 14/02/2009 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte I, Anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLUCCHIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca