Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 3/2025 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
, CALTANISSETTA (CL), 02/04/1958 (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TRANCHINA SALVATORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA CITTADELLA N.
1 - PALAZZO EFFEPI - 93100 CALTANISSETTA
ricorrente contro
(C.F. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
1. , con ricorso depositato in data 03/01/2025, ha impugnato l'avviso di Parte_1 addebito n. 592 2024 00010614 57 000 di € 13.100,40 per contributi somme CP_1 aggiuntive, ulteriori somme aggiuntive, interessi di mora, spese di notifica e compensi di riscossione richiesti a titolo di contributi per la gestione commercianti per il periodo maggio
2021- dicembre 2023 (doc. n. 1).
2. La ricorrente ha motivato l'opposizione con l'insussistenza dell'obbligo contributivo per essersi cancellata dalla gestione commercianti in data 5.5.2021, con il raggiungimento dell'età pensionabile e l'aver ottenuto, con decorrenza dal 1° giugno 2021, il trattamento pensionistico identificato con il n. 36024523 cat. VOCOM (doc. n. 3).
3. Pur rimanendo socio unico della soc. “Villa Isabella s.r.l.” (doc. n. 4), non mantiene alcuna carica all'interno della medesima azienda, a decorrere dal 30.04.2021, nè presta alcuna attività lavorativa presso la suddetta società.
4. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti l non si è costituito nonostante la CP_1 rituale instaurazione del contraddittorio, per l'effetto è stato dichiarato contumace.
Parte ricorrente ha concluso come da verbale del 13.5.2025.
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5. Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
6. Come evidenziato dalla difesa della ricorrente dal maggio 2021 l'amministratore della società Villa Isabella s.r.l. è il sig. . Parte_2
Dal doc. sub 3 risulta che la ricorrente ha pure comunicato la cessazione dalla carica di CP_ amministratore in data 5.5.2021 all
Non risulta che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa nell'attività di impresa della Villa
Isabella successivamente a tale data.
7. Tanto premesso oggetto del contendere è la fondatezza della pretesa contributiva afferente contributi per la gestione commercianti.
Nell'ambito del giudizio conseguente l'opposizione a verbale ispettivo o ad avviso di addebito,
l'ente previdenziale, analogamente a quanto avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ha veste sostanziale di attore, sicché ha l'onere di provare i fatti costitutivi dei maggiori crediti per cui ha agito in via esecutiva ed ha l'onere di proporre tutte le deduzioni e le eccezioni atte a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente (v. sent. Cass. U, n. 8202/2000 sull'onere della prova).
Tali oneri sono stati resi ancor più stringenti dal novellato art. 111 Cost., in quanto sono strettamente funzionali al principio del contraddittorio, nonchè alla garanzia di una corretta condotta processuale e di una celere definizione della controversia.
8. Nel caso di specie in maniera precisa e puntuale l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti normativi per l'iscrizione nella gestione commercianti ed ha rilevato l'inesistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva, peraltro portati a conoscenza dell'ente, come evidenziato al punto n. 6, offrendone prova.
Per l'iscrizione alla gestione commercianti è necessario che l'impegno personale sia un elemento prevalente e distinto rispetto agli altri fattori produttivi all'interno dell'impresa (art. 1, co. 203, lett. c), l. n. 662/1996, si rinvia altresì alla parte motiva della citata sentenza Cass.
U, n. 3240/2010) di cui non sussiste alcuna prova.
Poiché non è stata dimostrazione dell'avvenuta prestazione di un impegno in misura prevalente rispetto agli altri fattori produttivi all'interno dell'impresa, l'opposizione deve essere accolta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il
III scaglione per le fasi di studio e proposizione del ricorso, discussione della controversia, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto.
2 Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da che CP_1 Parte_1 vengono liquidate nella complessiva somma di € 2.000, oltre spese forfettarie, CU versato, IVA
e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 13 maggio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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