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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 67047/2019 cui è riunito il N.R.G. 36376/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il NA, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 67047/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Civili cui è riunito il N.R.G. 36376/2020 e promosso da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1953, residente in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Amodeo, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via Antonio Baiamonti
n. 4, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(già C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con sede legale in Roma al viale dell'Arte n. 25, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Leccese, dall'Avv. Luigi
Cascone e dall'Avv. Stefano Bartoli, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma alla via XX Settembre n. 1, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: “nel riportarsi a tutto quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio Rg. n. 67047/2019 e nella comparsa di costituzione nel giudizio Rg. n. 36376/2020, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che sono qui da intendersi integralmente trascritte.” Nell'atto di citazione del giudizio N.R.G. 67047/2019 conclude:
“Voglia l'On.le NA adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accertare e dichiarare, per le motivazioni e causali di cui all'atto di citazione, l'esistenza in capo al dott. di un rapporto organico di Amministratore della Parte_1 dal 1 settembre 2013 al 4.2.2016 e di un rapporto contrattuale di Controparte_2 consulenza regolato dal Management Agreement sottoscritto in data 1 settembre 2013 e risolto in data 4.2.2016;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott. a ricevere Parte_1 il compenso per l'attività di amministratore per il periodo dal 1 settembre 2013 al 4 febbraio 2016 e condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 676.666,57 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
in via gradata ed alternativa sub 2)
3) accertare e dichiarare, il diritto dott. a ricevere il compenso Parte_1 previsto dal Management Agreement sottoscritto in data 1 settembre 2013 per il periodo dal 1 settembre 2013 al 4 febbraio 2016 e condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 676.666,57 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Tutto oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Nella comparsa di costituzione nel giudizio N.R.G. 36376/2020 conclude:
“Voglia l'On.le NA adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) rigettare le domande tutte così come proposte dalla parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale
2) accertare e dichiarare, per le motivazioni e causali di cui in premessa, l'illegittimità del recesso dal rapporto contrattuale di consulenza regolato dal Management Agreement sottoscritto in data 1 settembre 2013 e risolto in data 4 febbraio 2016 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore del dott. , Parte_1 dell'indennità di cui all'art. 9 del citato contratto pari ad euro 280.000,00 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Tutto oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo ed interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della presente domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria, in via principale, A.i) accertare e dichiarare che, in virtù del giudicato formatosi in relazione a quanto già accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione lavoro, n. 2165 del 22 luglio
2019, r.g. 654/2017, emessa tra le stesse parti e definitiva per non essere stata impugnata per cassazione, con la stipula del Management Agreement non si è costituto in capo al Dott.
[...]
alcun rapporto di consulenza, distinto dalle funzioni gestorie dal medesimo Parte_1 ricoperte quale consigliere di amministrazione con deleghe della Società convenuta, e, Pt_1 per l'effetto, rigettare ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore; A.ii) accertare e dichiarare che il Dott. , nel suo rapporto con la Parte_1
(già è venuto meno ai propri doveri sociali Controparte_1 Controparte_2
e/o statutari e/o, in ogni caso, ai propri obblighi derivanti dal Management Agreement, e per l'effetto condannare il Dott. a risarcire alla ogni Parte_1 Controparte_1 danno e pregiudizio - ivi incluso il danno di immagine o, comunque, non patrimoniale - da questa patito nella somma di Euro 600.000,00 (Euro seicentomila/00) ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata e quantificata al termine del giudizio, ovvero ancora secondo quanto il Giudice riterrà equo e di giustizia, unitamente a rivalutazione ed interessi come per legge;
A.iii) in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal dott. con la Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di R.G. n. 36376/2020, in quanto manifestamente inammissibile e infondata;
B) in via subordinata, qualora il Giudice non ritenesse operante il giudicato venutosi a creare per effetto della sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione lavoro, n. 2165 del 22 luglio
2019, r.g. 654/2017, comunque accertare e dichiarare che, con la stipula del Management
Agreement, le parti non hanno costituito in capo al Dott. alcun Parte_1 rapporto distinto dalle funzioni gestorie dal medesimo Dott. ricoperte quale consigliere Pt_1 di amministrazione con deleghe di allora operante con la denominazione Controparte_1 di e, per l'effetto, rigettare ogni e qualsivoglia domanda e pretesa Controparte_2 economica del Dott. ; Parte_1
C) in via ulteriormente subordinata e per la denegata ipotesi in cui il Giudice riconoscesse che il Dott. abbia diritto ad ulteriori compensi, siano essi a titolo di Parte_1 rapporto organico o ad altro titolo in questa sede azionato, in ogni caso rigettare ogni e qualsivoglia domanda e pretesa economica dello stesso in ragione dei suoi plurimi e Pt_1 gravi inadempimenti ai propri obblighi e doveri come esposti in narrativa;
D) con vittoria delle spese di lite, ivi incluso il rimborso per spese forfettarie, il contributo cassa avvocati e IVA come per legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 24.10.2019 conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato NA la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, chiedendone la condanna a pagamento della somma di € 676.666,57 o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, a titolo di compenso per l'attività di amministratore svolta a favore della convenuta dal 1°/9/2013 al 4/2/2016 o, in via gradata, quale compenso previsto dal Management Agreement inter partes stipulato il 1°/9/2013.
L'attore esponeva in fatto:
- che la divenuta all'esito di fusione per Controparte_2 Controparte_1
incorporazione, era una società di diritto italiano costituita nel 2004 ed interamente controllata dalle società e , Controparte_3 Controparte_4
entrambe acquisite in data 30.3.2015 dalla;
Controparte_5 - che la si occupava della distribuzione e della vendita di prodotti Controparte_2 farmaceutici, parafarmaceutici e di cosmesi, con un fatturato annuo di oltre € 80.000.000;
- che all'art. 22 dello statuto della convenuta era previsto per gli amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e che su delibera dell'assemblea poteva essere riconosciuta un'indennità annuale;
- che egli era stato nominato amministratore in ragione della grave situazione economica in cui si trovava la società dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Dott. tanto da Per_1
rendere necessario il coinvolgimento di un manager di alto profilo;
- che il 27.8.2013 il dott. era stato revocato quale amministratore dall'assemblea dei soci Per_1
della che aveva contestualmente nominato fino a revoca il , Controparte_2 Pt_1
deliberando a suo favore il compenso annuale lordo di € 280.000,00 più eventuale bonus;
- che in pari data 27.8.2013 anche l'assemblea della altra società del gruppo Controparte_6
di proprietà della poi fusa per incorporazione nella Controparte_2 Controparte_1
aveva nominato fino a revoca il quale amministratore della società, non
[...] Pt_1
attribuendogli alcun compenso annuale in quanto remunerato in altro modo;
- che in data 1.9.2013 il aveva sottoscritto un ulteriore contratto di consulenza a tempo Pt_1 indeterminato, definito “management agreement”, con cui la che Controparte_2
prevedeva:
1) un compenso fisso annuale lordo, al netto della tassazione applicabile e delle trattenute previdenziali, di € 280.000,00, da corrispondersi in dodici rate mensili di pari importo entro il quindicesimo giorno del mese;
2) i contributi previdenziali dovuti all' a carico della società, come previsto per legge;
CP_7
3) il diritto del al bonus annuale massimo di € 150.000,00 a determinate condizioni;
Pt_1
4) che le spese nazionali per i viaggi e l'uso del telefono dovevano essere rimborsate dalla società fino all'ammontare massimo mensile di € 1.600,00;
5) che il manager aveva il diritto di recedere dal contratto con preavviso scritto di mesi sei;
6) il diritto della società di recedere dal contratto con effetto immediato, pagando al manager la liquidazione finale pari al compenso dovuto per sei mesi in caso di cessazione del contratto anteriore al anno primo successivo alla stipulazione del contratto o pari al compenso dovuto per dodici mesi in caso di estinzione del contratto oltre il primo anno successivo alla data di stipulazione del contratto, calcolando la liquidazione sul solo compenso fisso, oppure con preavviso scritto di mesi sei in caso di interruzione del rapporto entro il primo anno anteriore alla stipulazione del contratto o con preavviso scritto di dodici mesi in caso di estinzione del contratto oltre il primo anno della data di conclusione del contratto;
7) che il pagamento della suddetta liquidazione era subordinato alla firma di un accordo conclusivo finale in osservanza dell'art. 2113 c.c. nonché degli artt. 410 e ss. c.p.c.;
- che il 17.9.2013 i Consigli di amministrazione della convenuta e della Controparte_6
avevano conferito al dott. i rispettivi poteri di rappresentanza, tanto che il vicepresidente Pt_1
della corporate, con una nota, lo aveva presentato alla società quale nuovo direttore generale - amministratore delegato;
- che egli aveva gestito le due società seguendo le linee guida e le decisioni del Consiglio di amministrazione della nonché dell'executive committee della Controparte_2
corporate, nella persona del chief operation officer dott. , suo diretto superiore, Per_2
operando al fine di realizzare gli obiettivi individuati dalla società, sotto la direzione e la vigilanza degli organi societari;
- che egli era stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, quale raccordo tra la executive committee, composta dal CEO quale, dal COO , dalla CFO Persona_3 Persona_4 [...]
e dal presidente del consiglio di amministrazione della Persona_5 Controparte_2
il consiglio di amministrazione della e le sei divisioni della società (vendite,
[...] CP_2
finances, marketing, logistica, marketing clienti, regulatory), in quanto si occupava della direzione economica, commerciale e delle risorse umane della Controparte_2
- che aveva ricevuto, sin da settembre 2013, un compenso mensile fisso di € 23.333,33, oltre a rimborsi e spese, nonché un bonus di € 75.000,00 per il 2014;
- che, mentre i relativi prospetti di pagamento riportavano la dicitura “compenso amministratore”, la certificazione unica per il 2014 e il 2015 riportava la dicitura “reddito da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato” e “tipologia collab. coordinate e continuative”;
- che il 4.2.2016 in qualità di chief financial officer del gruppo, nonché Per_5 Persona_5
presidente del Consiglio di amministrazione della unitamente ad Controparte_2
un manager del settore legale, gli aveva comunicato la interruzione immediata del rapporto di lavoro per giusta causa ex art. 2119 c.c. e senza alcuna indennità, consegnandoli brevi manu la relativa lettera di licenziamento recante pari data;
- che per la società la giusta causa risiedeva nella grave violazione contrattuale “data la serietà
e la gravità del comportamento stesso”;
- che sempre in data 4.2.2016, come da delibere delle relative assemblee, era stato revocato dalla carica di amministratore della e della;
CP_2 CP_6
- che con lettera raccomandata del 25.2.2016 l'attore aveva impugnato il licenziamento ed aveva intrapreso un contenzioso per il riconoscimento del rapporto di lavoro dirigenziale di natura subordinata a tempo indeterminato, regolato dal “management agreement” sottoscritto in data 1.9.2013, nonché la carenza di giustificazione della sua risoluzione, nel corso del quale la aveva negato la natura subordinata dirigenziale del rapporto di Controparte_2 lavoro in oggetto, riconoscendo, invece, la sussistenza del “management agreement”, ossia di un incarico di consulenza gestionale nell'ambito del ruolo organico di amministratore della società, quale lavoratore autonomo e senza vincolo di subordinazione;
- che il NA Ordinario di Roma, con sentenza n. 829/2017, aveva accertato l'insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti, qualificando il “management agreement” del 1.9.2013 come contratto di lavoro di natura autonoma e la citata sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello con sentenza passata in giudicato;
- che, pertanto, attesa la sussistenza sia della delibera dell'assemblea dei soci della
[...] del 27.8.2013, con cui era stato previsto un compenso annuo di € 280.000,00 Controparte_2 per la funzione “organica” di amministratore dell'odierno attore, sia del “management agreement” o “contratto di consulenza” del 1°.9.2013, con cui era stato previsto un compenso annuo di ulteriori € 280.000,00, da erogarsi in dodici rate mensili, per la funzione “contrattuale” di consulente, era titolare di due distinti rapporti, con conseguente diritto alla retribuzione per entrambi, atteso che il giudice del lavoro, nel giudizio N.R.G. 22735/2016, aveva qualificato il
“management agreement” del 1à.
9.2013 come un rapporto di consulenza di natura autonoma, distinto dal rapporto organico di amministratore della società.
Tanto premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe riportato.
2.- Con comparsa depositata in data 17.3.2020 si costituiva nel giudizio N.R.G. 67047/2019 la società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda, deducendo:
- che la sentenza resa nel giudizio di appello sopra menzionato era di contenuto diametralmente opposto rispetto a quanto prospettato dalla controparte, atteso che, in entrambi i gradi di giudizio, il giudice del lavoro aveva accertato l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e che il “management agreement” consisteva nella regolazione inter partes del rapporto di amministratore, sicché non era stato instaurato un diverso rapporto inter partes, come dimostrato anche dal fatto che il , nella controversia di lavoro, non aveva Pt_1
richiesto il riconoscimento di un duplice compenso;
- che, secondo la corretta interpretazione e la corretta traduzione dalla lingua originale del
“management agreement” del 1.9.2013, il contratto era stato sottoscritto per disciplinare il ruolo di consigliere di amministratore munito di deleghe affidato al;
Pt_1 - che il , nello svolgimento della sua attività presso la società, si era reso responsabile di Pt_1 plurimi e gravi inadempimenti, tanto da essere stato revocato dell'incarico di amministratore, con risoluzione del management agreement:
- che nella certificazione unica rilasciata ai fini fiscali e previdenziali gli importi percepiti dal come amministratore erano stati classificati come “reddito da lavoro dipendente e Pt_1 assimilati”, in ottemperanza della normativa fiscale e previdenziale vigente.
Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3.- Con separato atto di citazione notificato in data 22.7.2020 la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato NA
, proponendo azione di responsabilità nei confronti di quest'ultimo Parte_1
quale amministratore della società e chiedendo la riunione del giudizio, iscritto al N.R.G.
36376/2020, a quello portante N.R.G. 67047/2019, stante la connessione soggettiva e oggettiva.
L'attrice esponeva:
- che nel 2013 il era stato chiamato dalla società attrice a ricoprire la carica di consigliere Pt_1 di amministrazione della stessa, tanto che in data 27.8.2013 l'assemblea approvava la sua nomina, in data 1.9.2013 veniva stipulato tra le parti il “management agreement” con cui si regolava pattiziamente l'incarico gestorio ed il assumeva le relative funzioni, in data Pt_1
17.9.2013 gli venivano conferite le deleghe in seno al Consiglio di amministrazione;
- che il convenuto era stato individuato in quanto ritenuto in possesso di specifiche competenze, soprattutto nella gestione delle risorse umane, attesa la sua esperienza in materia di formazione del personale maturata attraverso la società Coach2Market s.r.l., da lui costituita unitamente alla moglie nel 2009;
- che in ragione delle specifiche competenze del , all'art. 1 del “management agreement” Pt_1
era stato previsto che egli dovesse sviluppare un piano di crescita strategico quinquennale, un piano di vendite tale da risollevare la situazione in cui versava la società ed un piano di valorizzazione delle risorse umane orientato anche al mantenimento in pianta organica dei talenti ricoprenti funzioni apicali, obiettivo particolarmente sentito dalla società, tanto che, all'interno del medesimo accordo, era stato disposto nei confronti del il divieto, Pt_1
perdurante in costanza di rapporto e per un ulteriore anno dalla sua cessazione, di far assumere i dipendenti della da altro datore di lavoro o di indurli a lasciare la società stessa;
CP_2
- che, onde evitare che il coinvolgimento del nelle sue attività di formatore potesse Pt_1
cagionare un nocumento alle attività prestate in favore della nel Controparte_2
“management agreement” gli era stato richiesto, unitamente al rispetto degli obblighi previsti all'art. 2390 c.c., di astenersi dal portare avanti ogni altro tipo di incarico o attività per la durata della carica di amministratore, di rinunciare al ruolo di amministratore delegato della
Coach2Market e di dismettesse la propria quota di maggioranza nella stessa, potendo al più rivestire un limitato ruolo di promozione dei corsi in specifici contesti, impegni che non rimasti inosservati, in quanto il non aveva dismesso le proprie quote sociali e si era spogliato Pt_1
solo formalmente della propria posizione di amministratore delegato, così distraendo le proprie energie ed operando in una situazione di conflitto di interessi;
- che il non si era attenuto alle più elementari regole di diligenza professionale e aveva Pt_1 violato gli obblighi di cui al “management agreement”, creando un clima lavorativo deleterio, tanto da obbligare la società a corrispondere consistenti risarcimenti sotto forma di incentivi all'esodo, nonché sostituendo i dirigenti licenziatari o dimissionari con altri inidonei ai compiti loro prospettati, con conseguente mancata cura delle decisioni strategiche ed aggravio ulteriore della perdita delle quote di mercato;
- che il , all'interno delle divisioni vendite, marketing e logistica, aveva tenuto una Pt_1
gestione del personale non condivisibile e contraddittoria, tanto da svuotare la fascia dei dirigenti apicali della società e cagionare gravi danni alla sua operatività;
- che a giugno 2015 il , accentrando di fatto nelle proprie mani le decisioni afferenti Pt_1 all'area vendite e marketing, settori fondamentali nell'economia operativa della società attesa la propria missione di commercializzazione di prodotti farmaceutici, dava unilateralmente ed irragionevolmente vita al programma, peraltro illegittimo ed in violazione degli obblighi contrattuali di cui al “management agreement”, denominato “Summer Box”, all'esito del cui fallimento commerciale la società sosteneva costi rilevanti e subiva un danno di immagine.
Tanto premesso, parte attrice nel giudizio N.R.G. 36376/2020 concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che , nel suo rapporto con la Parte_1 Controparte_1
già aveva violato gli obblighi derivanti dal management agreement Controparte_2
e ne aveva chiesto, quindi, la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, subiti dalla società stessa, da liquidarsi in € 600.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
4.- Con comparsa depositata il 15.3.2021 si costituiva nel giudizio N.R.G. 36376/2020
[...]
, che ripercorreva il rapporto con la e reiterava alcune Parte_1 Controparte_1 considerazioni già svolte nell'atto di citazione del giudizio N.R.G. 67047/2019, contestando le avverse allegazioni, proponendo domanda riconvenzionale.
La convenuta, in particolare, evidenziava:
- di aver avuto una gestione del personale appropriata ed efficace, come dimostrato dall'esame dei bilanci operativi per il periodo 2012-2015; - che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, già prima dell'arrivo del proprio arrivo era stata avviata la ricerca di un successore del direttore delle vendite, del direttore commerciale e del direttore della logistica;
- che egli si era attenuto puntualmente alle previsioni contenute nel “management agreement” in punto di conflitto di interessi con la società Coach2Market, tanto che la Controparte_1
nulla aveva dimostrato in ordine al danno patito a causa della mancata cessione da parte del delle quote della Coach2Market: Pt_1
- che la aveva risolto illegittimamente il contratto di consulenza del 1°.9.2013 Controparte_1
ed ometteva di corrispondere la dovuta indennità di risoluzione anticipata;
- che l'iniziativa “Summer Box” era nota a tutti i vertici aziendali e agli organi decisionali, sia della che della corporate, sin dalla sua ideazione, così come erano noti gli Controparte_2
esiti positivi della stessa;
- che la controparte non aveva, in ogni caso, assolto agli oneri di allegazione a suo carico sia in ordine al danno patrimoniale che non patrimoniale.
Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 280.000,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi anche moratori, attesa la illegittimità del recesso dal rapporto contrattuale di consulenza regolato dal “management agreement” sottoscritto in data 1.9.2013
e risolto in data 4.2.2016, a titolo di indennità ex art. 9 di tale ultimo contratto.
5.- Con le note di trattazione scritta dell'8.4.2021 la eccepiva, in via Controparte_1 pregiudiziale, l'inammissibilità della riconvenzionale avversaria per effetto del giudicato di cui alla sentenza n. 829/2017 del NA Ordinario di Roma, confermata con sentenza n.
2165/2019 della Corte d'Appello di Roma;
l'attrice eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito e, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda riconvenzionale stessa.
All'udienza del 13.4.2021, tenutasi in modalità cartolare, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, il giudice disponeva la riunione del giudizio N.R.G. 36376/2020 al giudizio
67047/2019.
Il , con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., contestava l'eccepita prescrizione Pt_1
della riconvenzionale, ritenendo trattarsi di credito derivante da inadempimento contrattuale e precisava, in ogni caso, che il termine di prescrizione era stato interrotto con lettera del
10.5.2019. Deduceva l'infondatezza dell'avversa eccezione di giudicato. La causa veniva, istruita in via meramente documentale, sulle conclusioni delle parti era poi assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie repliche.
6.- Occorre in primo luogo definire i rapporti intercorsi tra le parti, atteso che l'attore ritiene che vi siano stati due distinti rapporti, mentre la società afferma l'unicità Controparte_1 dell'incarico conferito.
Sulla base di tale duplicità di incarichi il ha già instaurato un giudizio di lavoro, per il Pt_1
riconoscimento di un rapporto dirigenziale a carattere subordinato e tale prospettazione è stata rigettata con pronunce passate in giudicato.
Dai documenti versati in atti risulta che in data 27/08/2013 l'assemblea dei soci della
[...]
revocava dalla carica di amministratore nominava a far data dal CP_1 Persona_6
01/09/2013 fino alla revoca il quale amministratore, gli attribuiva “per la suddetta carica Pt_1
e per i poteri che verranno conferiti allo stesso, un compenso annuale lordo fisso pari a Euro
280.000, più un'eventuale bonus” e in tale sede conferiva a e a Persona_7 Persona_5
“ogni potere per formalizzare ogni accordo con il nuovo amministratore”.
[...]
E' documentale che in pari data il era nominato amministratore anche della Pt_1 CP_8
successivamente incorporata dalla che ne era socio unico, senza
[...] Controparte_1 compenso “in quanto già remunerato aliunde”.
E' pacifico tra le parti e documentato dallo stesso che egli ha ricevuto regolare compenso Pt_1 mensile, indicato nei prospetti paga a titolo di “compenso amministratore”, di € 23.333,00 lordi, nonché i relativi rimborsi spese documentati ed a marzo 2015 un “premio raggiungimento target” pari ad € 75.000,00.
La domanda principale del , volto a conseguire il compenso come amministratore non Pt_1
ha, dunque, fondamento e va respinta.
In via gradata ed alternativa il ha richiesto il riconoscimento del medesimo compenso di Pt_1
€ 280.000,00 annui lordi quale corrispettivo del contratto di Management Agreement sottoscritto il 1/9/2013.
L'accordo, redatto in inglese, con traduzione giurata che tradisce l'effettivo significato dello stesso, è stipulato tra il , indicato quale “manager” (termine tradotto in modo impreciso Pt_1 come “dirigente”) e la prevede indubbiamente all'art. 8 un compenso di € Controparte_1
280.000,00 (oltre a rimborso spese e ad eventuale bonus annuale al raggiungimento dei target), ma è altrettanto chiaro che con tale accordo le parti non intendevano aggiungere alcun altro incarico al Goffin, ma solo regolare l'incarico di amministratore ed i reciproci obblighi, come già prospettato in occasione della delibera assembleare del 26/08/2013 citata. All'articolo 1, infatti, il Goffin “si impegna nei termini e nelle condizioni stabilite a perseguire indipendentemente e come lavoratore autonomo il ruolo ed i compiti di consigliere di amministrazione con deleghe”, con la previsione sia della nomina da parte dell'assemblea come amministratore sia della riunione del Consiglio di amministrazione per il conferimento delle deleghe. L'articolo 1 fa espresso riferimento all'osservanza dell'art. 2476 e 2392 c.c. (all'art. 4 si aggiunge il riferimento agli obblighi di cui all'art. 2390 c.c.) ed è chiarito espressamente che la descrizione dei compiti indicati non era esaustiva, ma poteva essere “modificata, adattata, ampliata o limitata in base alle necessità della società” in accordo tra le parti e secondo le decisioni degli organi competenti della società.
E', dunque, chiaro l'incarico e risultano dalle successive delibere del CdA depositate le deleghe conferite, iniziali e successive.
Da quanto detto, stante l'unicità dell'incarico e le somme già corrisposte al , consegue il Pt_1
rigetto anche della domanda alternativa proposta.
7.- Nel giudizio riunito la ha proposto azione di responsabilità nei confronti Controparte_1 del , chiedendo il risarcimento di € 600.000,00. Pt_1
L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ….”
(terzo comma).
In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo
(primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione -non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all'esercizio dell'azione sociale nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto (attualmente settimo, successivamente al D.Lgs
14/2019) comma del citato art. 2476 c.c..
Dunque, il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è -e rimane- titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
L'azione sociale di responsabilità, intrapresa ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., mira a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società. Gli amministratori devono infatti adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, esponendosi a responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei cennati doveri.
Il rimedio in oggetto tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dagli amministratori e, pertanto, costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato degli amministratori, ai quali è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/2004- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710
c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.
Deve, poi, evidenziarsi, ai fini del riparto dell'onere della prova, che l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale, traendo origine dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo;
obblighi gravanti sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società. Dalla cennata qualificazione della responsabilità degli amministratori in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre sulla società (o il socio) che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, incombe, per converso, sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).
Anche con riferimento all'inadempimento dell'amministratore ai doveri ed obblighi posti a suo carico opera la presunzione di colpa inferibile dal generale disposto dell'art. 1218 c.c. onde la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo, spettando, piuttosto, all'amministratore chiamato in responsabilità dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr. Cass. civ. 24 marzo 1999, n. 2772; Trib.
Roma, 8 maggio 2003; Cass. civ. 22 ottobre 1998, n. 10488).
In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del NA, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).
Relativamente alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito volto a ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. 12 agosto 2009 n. 18231; Cass. civ. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. civ. 1, 31 agosto 2016 n. 17441; Trib. Milano 17 giugno 2011). Tanto premesso, la società ha allegato le seguenti condotte di mala gestio:
1) una gestione delle risorse umane disinvolta, incoerente e dannosa, con sostituzione di gran parte delle figure dirigenziali apicali, che aveva comportato esborsi per la chiusura dei rapporti e la soluzione delle controversie con i dirigenti interessati.
La società qualifica variamente in negativo le iniziative assunte dal , ritenute Pt_1
“discutibili e contraddittorie”, lamentando la risoluzione dopo appena 3 mesi dall'assunzione dell'incarico, del rapporto dirigenziale con il responsabile vendite dott.
cui era stato riconosciuto un cospicuo incentivo ed il suo avvicendamento, Per_8 nell'arco di un anno, di due diversi dirigenti, entrambi privi di esperienza nel settore farmaceutico: la creazione di due figure dirigenziali aggiuntive nel settore vendite e nel settore marketing;
la risoluzione del rapporto con il dirigente del settore logistica, che riceveva consistente incentivo all'esodo.
Secondo la prospettazione della società tali scelte avevano “decapitato” la fascia dirigente, con notevoli esborsi economici, avevano creato una nuova dirigenza non esperta nel settore, con “impatto devastante nella continuità nella gestione del business”.
La condotta è stata contestata puntualmente dal , che ha specificato come ben Pt_1
prima del suo arrivo in società la si era già determinata alla sostituzione dei CP_1
dirigenti del settore vendite e logistica per una grave problematica pregressa;
ha inoltre contestato la asserita inesperienza nel settore dei nuovi dirigenti, indicando specificamente i relativi curricula;
ha spiegato l'utilità dell'affiancamento dei dirigenti con ulteriori figure per garantire la continuità aziendale;
ha richiamato le relazioni sulla gestione del bilancio della al 31.12.2014 ed al 31.12.2015 dalle quali CP_2
risultavano i risultati ampiamente positivi della gestione.
Si deve dare atto che tra le deleghe conferite al Goffin il 17/09/2013, a forma libera, non abbinata ad altri e senza preventive autorizzazioni, vi è la delega relativa ai contratti di lavoro ed organizzazione di vendita, che prevedeva la possibilità di “assumere, sospendere o licenziare dipendenti stabilendo o modificando incombenze e retribuzioni” nonché “nominare e revocare rappresentanti, depositari, agenti o commissionari, stipulando o risolvendo i relativi rapporti”.
Qualunque iniziativa nel settore, dunque, era stata delegata al . Pt_1
Come detto sussiste il limite del business judgement rule in ordine alle scelte discrezionali operate, rispetto alle quali la documentazione prodotta non fa emergere scelte negligenti o prive di giustificazione, alcune delle quali indubbiamente già assunte dalla società, atteso che sono state prese a pochi giorni dal conferimento dell'incarico. Appare, inoltre, contraddittoria la condotta stessa della società, che da un lato ha riconosciuto al un bonus per i target raggiunti nel 2014 e un piano di stock Pt_1 options e, dall'altro, ha contestato la mala gestio per la gestione del personale.
Difetta, inoltre, la prova del danno conseguente: premesso che le determinazioni sugli incentivi all'esodo o gli accordi con il personale non costituiscono danno, ma scelte strategiche per definire le singole posizioni, non è allegato né documentato alcun danno causalmente riconducibile alla gestione del personale e nessuna indicazione specifica di discontinuità nella gestione del business.
2) In secondo luogo la società ha contestato al le vicende relative ad una “summer Pt_1 box”, che prevedeva l'invio ad un numero limitato di farmacie (735 su 18.201) di un pacco con una serie di prodotti con una rilevante scontistica al 65%, in contrasto co n l'art. 100, comma 1-ter del D.lgs 219/2006, nonché con un omaggio per i farmacisti in un voucher per accedere ad uno sconto su un viaggio di valore di € 2.472,50.
Tale operazione, che ha ricevuto critiche sia interne (cfr. email dott. ) che Persona_9
dalla rete degli agenti, è stata portata avanti dal ed è stata la causa dichiarata di Pt_1
interruzione del rapporto tra le parti.
La società ha lamentato che si erano verificati resi e lettere di protesta ed ha ritenuto che tale iniziativa costituisse giusta causa di revoca dell'incarico.
Indubbiamente la scelta rischiosa di forzare la clientela, con invio di pacchi di prodotti non richiesti, di riconoscere scontistiche che potevano creare problemi di concorrenza nell'ambito farmaceutico e di possibili violazioni di rilevanza anche penale, peraltro su un numero circoscritto di clienti, può aver giustificato la conclusione del rapporto, per una non condivisa gestione delle vendite e della rete di clienti.
Non di meno la società non ha documentato l'entità dei resi, né le lettere di CP_1
lamentele, né è emersa la perdita dei clienti: in sostanza non è stato allegato né provato il danno conseguente alla condotta contestata, né patrimoniale né non patrimoniale.
3) Da ultimo la società ha contestato al il mancato rispetto della clausola n. 4 del Pt_1 management agreement, con cui l'amministratore aveva, tra l'altro, assunto l'obbligo di astenersi da ogni altra attività lavorativa, commerciale, professionale o incarico, remunerato o meno, per proprio o altrui conto, salvo consenso espresso dell'assemblea.
Il si era impegnato a rinunciare al ruolo di A.D. della sua azienda Coach2Market Pt_1
s.r.l. ed a diventarne socio di minoranza, conservando solo un ruolo di consulenza sul modello PCM nei limiti indicati. Risulta documentato che il ha dismesso il suo ruolo di A.D., ma non è divenuto Pt_1
socio di minoranza.
Non vi è prova, come sostenuto, che abbia continuato a svolgere di fatto il ruolo di amministratore e la corrispondenza prodotta non conforta la persistenza di un ruolo gestorio. In ogni caso la non ha, anche in questo caso, allegato né Controparte_1
provato il danno conseguenza.
Per quanto sinora detto, in difetto di allegazione idonea e di prova del danno eziologicamente collegato alle condotte contestate, la domanda della va respinta. Controparte_1
8.- Da ultimo il , nel giudizio riunito, ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo Pt_1
il riconoscimento della illegittimità del recesso della con condanna della Controparte_1 convenuta al pagamento dell'indennità di cui all'art. 9 del Management Agreement pari ad euro
280.000,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
L'art. 9 prevedeva che l'accordo era a tempo indeterminato e che il aveva facoltà di Pt_1
interromperlo dando un preavviso scritto di 6 mesi, mentre la società aveva facoltà di interromperlo o previo preavviso scritto (di 6 mesi nel corso del primo anno, di 12 mesi oltre il primo anno) oppure con effetto immediato, con una liquidazione finale pari a 6 mesi del compenso fisso se nel corso del primo anno di attività, di 12 mesi in caso di termine oltre il primo anno. La medesima clausola prevedeva, inoltre, il diritto della società di recesso immediato con notifica scritta e nessun compenso in caso di grave negligenza o violazione contrattuale dell'accordo, indicando in via esemplificativa una serie di ipotesi di gravi violazioni contrattuali.
In ordine a tale domanda la ha eccepito l'intervenuto giudicato a seguito Controparte_1
della causa di lavoro previamente introdotta dal . Pt_1
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “a norma dell'art. 2909 cod.civ., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato;
entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove” (cfr. Cass. civ. sez. lav., sentenza n. 11493 del 21.6.2004). Dall'esame del ricorso ex art. 414 c.p.c. emerge che il , sulla base dei medesimi fatti e Pt_1
del medesimo rapporto contrattuale, ha chiesto non solo di accertare la nullità, l'annullamento,
l'inefficacia e/o l'ingiustificatezza del “licenziamento” irrogato privo di giustificato motivo o giusta causa, ma ha, richiesto, tra l'altro, il pagamento della “indennità di preavviso” prevista dall'art. 9 del management agreement.
Sono state, dunque, prospettate le medesime circostanze in fatto relative alla conclusione del rapporto ed è stata, dunque, già richiesta proprio l'indennità prevista dal contratto stipulato inter partes nuovamente richiesta nella presente sede in relazione alla conclusione del rapporto.
Appare, dunque, fondata l'eccezione di giudicato, con conseguente inammissibilità della ulteriore domanda proposta nel presente giudizio.
In ogni caso la domanda non appare fondata neanche nel merito, stante le ragioni sottese al recesso della relative alla summer box ed alle relative conseguenze, che Controparte_1
integrano gli estremi della violazione degli obblighi contrattuali assunti.
9.- Al rigetto delle domande di entrambe le parti in causa nei due giudizi consegue la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il NA ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulle cause riunite NRG. 67047/2019 e 36376/2020 tra e la ogni diversa domanda, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Rigetta le domande proposte dalla Controparte_1
3) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il NA, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 67047/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Civili cui è riunito il N.R.G. 36376/2020 e promosso da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1953, residente in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Amodeo, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via Antonio Baiamonti
n. 4, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(già C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con sede legale in Roma al viale dell'Arte n. 25, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Leccese, dall'Avv. Luigi
Cascone e dall'Avv. Stefano Bartoli, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma alla via XX Settembre n. 1, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: “nel riportarsi a tutto quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio Rg. n. 67047/2019 e nella comparsa di costituzione nel giudizio Rg. n. 36376/2020, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che sono qui da intendersi integralmente trascritte.” Nell'atto di citazione del giudizio N.R.G. 67047/2019 conclude:
“Voglia l'On.le NA adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accertare e dichiarare, per le motivazioni e causali di cui all'atto di citazione, l'esistenza in capo al dott. di un rapporto organico di Amministratore della Parte_1 dal 1 settembre 2013 al 4.2.2016 e di un rapporto contrattuale di Controparte_2 consulenza regolato dal Management Agreement sottoscritto in data 1 settembre 2013 e risolto in data 4.2.2016;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott. a ricevere Parte_1 il compenso per l'attività di amministratore per il periodo dal 1 settembre 2013 al 4 febbraio 2016 e condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 676.666,57 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
in via gradata ed alternativa sub 2)
3) accertare e dichiarare, il diritto dott. a ricevere il compenso Parte_1 previsto dal Management Agreement sottoscritto in data 1 settembre 2013 per il periodo dal 1 settembre 2013 al 4 febbraio 2016 e condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 676.666,57 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Tutto oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Nella comparsa di costituzione nel giudizio N.R.G. 36376/2020 conclude:
“Voglia l'On.le NA adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) rigettare le domande tutte così come proposte dalla parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale
2) accertare e dichiarare, per le motivazioni e causali di cui in premessa, l'illegittimità del recesso dal rapporto contrattuale di consulenza regolato dal Management Agreement sottoscritto in data 1 settembre 2013 e risolto in data 4 febbraio 2016 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore del dott. , Parte_1 dell'indennità di cui all'art. 9 del citato contratto pari ad euro 280.000,00 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Tutto oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo ed interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della presente domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria, in via principale, A.i) accertare e dichiarare che, in virtù del giudicato formatosi in relazione a quanto già accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione lavoro, n. 2165 del 22 luglio
2019, r.g. 654/2017, emessa tra le stesse parti e definitiva per non essere stata impugnata per cassazione, con la stipula del Management Agreement non si è costituto in capo al Dott.
[...]
alcun rapporto di consulenza, distinto dalle funzioni gestorie dal medesimo Parte_1 ricoperte quale consigliere di amministrazione con deleghe della Società convenuta, e, Pt_1 per l'effetto, rigettare ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore; A.ii) accertare e dichiarare che il Dott. , nel suo rapporto con la Parte_1
(già è venuto meno ai propri doveri sociali Controparte_1 Controparte_2
e/o statutari e/o, in ogni caso, ai propri obblighi derivanti dal Management Agreement, e per l'effetto condannare il Dott. a risarcire alla ogni Parte_1 Controparte_1 danno e pregiudizio - ivi incluso il danno di immagine o, comunque, non patrimoniale - da questa patito nella somma di Euro 600.000,00 (Euro seicentomila/00) ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata e quantificata al termine del giudizio, ovvero ancora secondo quanto il Giudice riterrà equo e di giustizia, unitamente a rivalutazione ed interessi come per legge;
A.iii) in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal dott. con la Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di R.G. n. 36376/2020, in quanto manifestamente inammissibile e infondata;
B) in via subordinata, qualora il Giudice non ritenesse operante il giudicato venutosi a creare per effetto della sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione lavoro, n. 2165 del 22 luglio
2019, r.g. 654/2017, comunque accertare e dichiarare che, con la stipula del Management
Agreement, le parti non hanno costituito in capo al Dott. alcun Parte_1 rapporto distinto dalle funzioni gestorie dal medesimo Dott. ricoperte quale consigliere Pt_1 di amministrazione con deleghe di allora operante con la denominazione Controparte_1 di e, per l'effetto, rigettare ogni e qualsivoglia domanda e pretesa Controparte_2 economica del Dott. ; Parte_1
C) in via ulteriormente subordinata e per la denegata ipotesi in cui il Giudice riconoscesse che il Dott. abbia diritto ad ulteriori compensi, siano essi a titolo di Parte_1 rapporto organico o ad altro titolo in questa sede azionato, in ogni caso rigettare ogni e qualsivoglia domanda e pretesa economica dello stesso in ragione dei suoi plurimi e Pt_1 gravi inadempimenti ai propri obblighi e doveri come esposti in narrativa;
D) con vittoria delle spese di lite, ivi incluso il rimborso per spese forfettarie, il contributo cassa avvocati e IVA come per legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 24.10.2019 conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato NA la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, chiedendone la condanna a pagamento della somma di € 676.666,57 o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, a titolo di compenso per l'attività di amministratore svolta a favore della convenuta dal 1°/9/2013 al 4/2/2016 o, in via gradata, quale compenso previsto dal Management Agreement inter partes stipulato il 1°/9/2013.
L'attore esponeva in fatto:
- che la divenuta all'esito di fusione per Controparte_2 Controparte_1
incorporazione, era una società di diritto italiano costituita nel 2004 ed interamente controllata dalle società e , Controparte_3 Controparte_4
entrambe acquisite in data 30.3.2015 dalla;
Controparte_5 - che la si occupava della distribuzione e della vendita di prodotti Controparte_2 farmaceutici, parafarmaceutici e di cosmesi, con un fatturato annuo di oltre € 80.000.000;
- che all'art. 22 dello statuto della convenuta era previsto per gli amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e che su delibera dell'assemblea poteva essere riconosciuta un'indennità annuale;
- che egli era stato nominato amministratore in ragione della grave situazione economica in cui si trovava la società dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Dott. tanto da Per_1
rendere necessario il coinvolgimento di un manager di alto profilo;
- che il 27.8.2013 il dott. era stato revocato quale amministratore dall'assemblea dei soci Per_1
della che aveva contestualmente nominato fino a revoca il , Controparte_2 Pt_1
deliberando a suo favore il compenso annuale lordo di € 280.000,00 più eventuale bonus;
- che in pari data 27.8.2013 anche l'assemblea della altra società del gruppo Controparte_6
di proprietà della poi fusa per incorporazione nella Controparte_2 Controparte_1
aveva nominato fino a revoca il quale amministratore della società, non
[...] Pt_1
attribuendogli alcun compenso annuale in quanto remunerato in altro modo;
- che in data 1.9.2013 il aveva sottoscritto un ulteriore contratto di consulenza a tempo Pt_1 indeterminato, definito “management agreement”, con cui la che Controparte_2
prevedeva:
1) un compenso fisso annuale lordo, al netto della tassazione applicabile e delle trattenute previdenziali, di € 280.000,00, da corrispondersi in dodici rate mensili di pari importo entro il quindicesimo giorno del mese;
2) i contributi previdenziali dovuti all' a carico della società, come previsto per legge;
CP_7
3) il diritto del al bonus annuale massimo di € 150.000,00 a determinate condizioni;
Pt_1
4) che le spese nazionali per i viaggi e l'uso del telefono dovevano essere rimborsate dalla società fino all'ammontare massimo mensile di € 1.600,00;
5) che il manager aveva il diritto di recedere dal contratto con preavviso scritto di mesi sei;
6) il diritto della società di recedere dal contratto con effetto immediato, pagando al manager la liquidazione finale pari al compenso dovuto per sei mesi in caso di cessazione del contratto anteriore al anno primo successivo alla stipulazione del contratto o pari al compenso dovuto per dodici mesi in caso di estinzione del contratto oltre il primo anno successivo alla data di stipulazione del contratto, calcolando la liquidazione sul solo compenso fisso, oppure con preavviso scritto di mesi sei in caso di interruzione del rapporto entro il primo anno anteriore alla stipulazione del contratto o con preavviso scritto di dodici mesi in caso di estinzione del contratto oltre il primo anno della data di conclusione del contratto;
7) che il pagamento della suddetta liquidazione era subordinato alla firma di un accordo conclusivo finale in osservanza dell'art. 2113 c.c. nonché degli artt. 410 e ss. c.p.c.;
- che il 17.9.2013 i Consigli di amministrazione della convenuta e della Controparte_6
avevano conferito al dott. i rispettivi poteri di rappresentanza, tanto che il vicepresidente Pt_1
della corporate, con una nota, lo aveva presentato alla società quale nuovo direttore generale - amministratore delegato;
- che egli aveva gestito le due società seguendo le linee guida e le decisioni del Consiglio di amministrazione della nonché dell'executive committee della Controparte_2
corporate, nella persona del chief operation officer dott. , suo diretto superiore, Per_2
operando al fine di realizzare gli obiettivi individuati dalla società, sotto la direzione e la vigilanza degli organi societari;
- che egli era stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, quale raccordo tra la executive committee, composta dal CEO quale, dal COO , dalla CFO Persona_3 Persona_4 [...]
e dal presidente del consiglio di amministrazione della Persona_5 Controparte_2
il consiglio di amministrazione della e le sei divisioni della società (vendite,
[...] CP_2
finances, marketing, logistica, marketing clienti, regulatory), in quanto si occupava della direzione economica, commerciale e delle risorse umane della Controparte_2
- che aveva ricevuto, sin da settembre 2013, un compenso mensile fisso di € 23.333,33, oltre a rimborsi e spese, nonché un bonus di € 75.000,00 per il 2014;
- che, mentre i relativi prospetti di pagamento riportavano la dicitura “compenso amministratore”, la certificazione unica per il 2014 e il 2015 riportava la dicitura “reddito da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato” e “tipologia collab. coordinate e continuative”;
- che il 4.2.2016 in qualità di chief financial officer del gruppo, nonché Per_5 Persona_5
presidente del Consiglio di amministrazione della unitamente ad Controparte_2
un manager del settore legale, gli aveva comunicato la interruzione immediata del rapporto di lavoro per giusta causa ex art. 2119 c.c. e senza alcuna indennità, consegnandoli brevi manu la relativa lettera di licenziamento recante pari data;
- che per la società la giusta causa risiedeva nella grave violazione contrattuale “data la serietà
e la gravità del comportamento stesso”;
- che sempre in data 4.2.2016, come da delibere delle relative assemblee, era stato revocato dalla carica di amministratore della e della;
CP_2 CP_6
- che con lettera raccomandata del 25.2.2016 l'attore aveva impugnato il licenziamento ed aveva intrapreso un contenzioso per il riconoscimento del rapporto di lavoro dirigenziale di natura subordinata a tempo indeterminato, regolato dal “management agreement” sottoscritto in data 1.9.2013, nonché la carenza di giustificazione della sua risoluzione, nel corso del quale la aveva negato la natura subordinata dirigenziale del rapporto di Controparte_2 lavoro in oggetto, riconoscendo, invece, la sussistenza del “management agreement”, ossia di un incarico di consulenza gestionale nell'ambito del ruolo organico di amministratore della società, quale lavoratore autonomo e senza vincolo di subordinazione;
- che il NA Ordinario di Roma, con sentenza n. 829/2017, aveva accertato l'insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti, qualificando il “management agreement” del 1.9.2013 come contratto di lavoro di natura autonoma e la citata sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello con sentenza passata in giudicato;
- che, pertanto, attesa la sussistenza sia della delibera dell'assemblea dei soci della
[...] del 27.8.2013, con cui era stato previsto un compenso annuo di € 280.000,00 Controparte_2 per la funzione “organica” di amministratore dell'odierno attore, sia del “management agreement” o “contratto di consulenza” del 1°.9.2013, con cui era stato previsto un compenso annuo di ulteriori € 280.000,00, da erogarsi in dodici rate mensili, per la funzione “contrattuale” di consulente, era titolare di due distinti rapporti, con conseguente diritto alla retribuzione per entrambi, atteso che il giudice del lavoro, nel giudizio N.R.G. 22735/2016, aveva qualificato il
“management agreement” del 1à.
9.2013 come un rapporto di consulenza di natura autonoma, distinto dal rapporto organico di amministratore della società.
Tanto premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe riportato.
2.- Con comparsa depositata in data 17.3.2020 si costituiva nel giudizio N.R.G. 67047/2019 la società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda, deducendo:
- che la sentenza resa nel giudizio di appello sopra menzionato era di contenuto diametralmente opposto rispetto a quanto prospettato dalla controparte, atteso che, in entrambi i gradi di giudizio, il giudice del lavoro aveva accertato l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e che il “management agreement” consisteva nella regolazione inter partes del rapporto di amministratore, sicché non era stato instaurato un diverso rapporto inter partes, come dimostrato anche dal fatto che il , nella controversia di lavoro, non aveva Pt_1
richiesto il riconoscimento di un duplice compenso;
- che, secondo la corretta interpretazione e la corretta traduzione dalla lingua originale del
“management agreement” del 1.9.2013, il contratto era stato sottoscritto per disciplinare il ruolo di consigliere di amministratore munito di deleghe affidato al;
Pt_1 - che il , nello svolgimento della sua attività presso la società, si era reso responsabile di Pt_1 plurimi e gravi inadempimenti, tanto da essere stato revocato dell'incarico di amministratore, con risoluzione del management agreement:
- che nella certificazione unica rilasciata ai fini fiscali e previdenziali gli importi percepiti dal come amministratore erano stati classificati come “reddito da lavoro dipendente e Pt_1 assimilati”, in ottemperanza della normativa fiscale e previdenziale vigente.
Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3.- Con separato atto di citazione notificato in data 22.7.2020 la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato NA
, proponendo azione di responsabilità nei confronti di quest'ultimo Parte_1
quale amministratore della società e chiedendo la riunione del giudizio, iscritto al N.R.G.
36376/2020, a quello portante N.R.G. 67047/2019, stante la connessione soggettiva e oggettiva.
L'attrice esponeva:
- che nel 2013 il era stato chiamato dalla società attrice a ricoprire la carica di consigliere Pt_1 di amministrazione della stessa, tanto che in data 27.8.2013 l'assemblea approvava la sua nomina, in data 1.9.2013 veniva stipulato tra le parti il “management agreement” con cui si regolava pattiziamente l'incarico gestorio ed il assumeva le relative funzioni, in data Pt_1
17.9.2013 gli venivano conferite le deleghe in seno al Consiglio di amministrazione;
- che il convenuto era stato individuato in quanto ritenuto in possesso di specifiche competenze, soprattutto nella gestione delle risorse umane, attesa la sua esperienza in materia di formazione del personale maturata attraverso la società Coach2Market s.r.l., da lui costituita unitamente alla moglie nel 2009;
- che in ragione delle specifiche competenze del , all'art. 1 del “management agreement” Pt_1
era stato previsto che egli dovesse sviluppare un piano di crescita strategico quinquennale, un piano di vendite tale da risollevare la situazione in cui versava la società ed un piano di valorizzazione delle risorse umane orientato anche al mantenimento in pianta organica dei talenti ricoprenti funzioni apicali, obiettivo particolarmente sentito dalla società, tanto che, all'interno del medesimo accordo, era stato disposto nei confronti del il divieto, Pt_1
perdurante in costanza di rapporto e per un ulteriore anno dalla sua cessazione, di far assumere i dipendenti della da altro datore di lavoro o di indurli a lasciare la società stessa;
CP_2
- che, onde evitare che il coinvolgimento del nelle sue attività di formatore potesse Pt_1
cagionare un nocumento alle attività prestate in favore della nel Controparte_2
“management agreement” gli era stato richiesto, unitamente al rispetto degli obblighi previsti all'art. 2390 c.c., di astenersi dal portare avanti ogni altro tipo di incarico o attività per la durata della carica di amministratore, di rinunciare al ruolo di amministratore delegato della
Coach2Market e di dismettesse la propria quota di maggioranza nella stessa, potendo al più rivestire un limitato ruolo di promozione dei corsi in specifici contesti, impegni che non rimasti inosservati, in quanto il non aveva dismesso le proprie quote sociali e si era spogliato Pt_1
solo formalmente della propria posizione di amministratore delegato, così distraendo le proprie energie ed operando in una situazione di conflitto di interessi;
- che il non si era attenuto alle più elementari regole di diligenza professionale e aveva Pt_1 violato gli obblighi di cui al “management agreement”, creando un clima lavorativo deleterio, tanto da obbligare la società a corrispondere consistenti risarcimenti sotto forma di incentivi all'esodo, nonché sostituendo i dirigenti licenziatari o dimissionari con altri inidonei ai compiti loro prospettati, con conseguente mancata cura delle decisioni strategiche ed aggravio ulteriore della perdita delle quote di mercato;
- che il , all'interno delle divisioni vendite, marketing e logistica, aveva tenuto una Pt_1
gestione del personale non condivisibile e contraddittoria, tanto da svuotare la fascia dei dirigenti apicali della società e cagionare gravi danni alla sua operatività;
- che a giugno 2015 il , accentrando di fatto nelle proprie mani le decisioni afferenti Pt_1 all'area vendite e marketing, settori fondamentali nell'economia operativa della società attesa la propria missione di commercializzazione di prodotti farmaceutici, dava unilateralmente ed irragionevolmente vita al programma, peraltro illegittimo ed in violazione degli obblighi contrattuali di cui al “management agreement”, denominato “Summer Box”, all'esito del cui fallimento commerciale la società sosteneva costi rilevanti e subiva un danno di immagine.
Tanto premesso, parte attrice nel giudizio N.R.G. 36376/2020 concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che , nel suo rapporto con la Parte_1 Controparte_1
già aveva violato gli obblighi derivanti dal management agreement Controparte_2
e ne aveva chiesto, quindi, la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, subiti dalla società stessa, da liquidarsi in € 600.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
4.- Con comparsa depositata il 15.3.2021 si costituiva nel giudizio N.R.G. 36376/2020
[...]
, che ripercorreva il rapporto con la e reiterava alcune Parte_1 Controparte_1 considerazioni già svolte nell'atto di citazione del giudizio N.R.G. 67047/2019, contestando le avverse allegazioni, proponendo domanda riconvenzionale.
La convenuta, in particolare, evidenziava:
- di aver avuto una gestione del personale appropriata ed efficace, come dimostrato dall'esame dei bilanci operativi per il periodo 2012-2015; - che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, già prima dell'arrivo del proprio arrivo era stata avviata la ricerca di un successore del direttore delle vendite, del direttore commerciale e del direttore della logistica;
- che egli si era attenuto puntualmente alle previsioni contenute nel “management agreement” in punto di conflitto di interessi con la società Coach2Market, tanto che la Controparte_1
nulla aveva dimostrato in ordine al danno patito a causa della mancata cessione da parte del delle quote della Coach2Market: Pt_1
- che la aveva risolto illegittimamente il contratto di consulenza del 1°.9.2013 Controparte_1
ed ometteva di corrispondere la dovuta indennità di risoluzione anticipata;
- che l'iniziativa “Summer Box” era nota a tutti i vertici aziendali e agli organi decisionali, sia della che della corporate, sin dalla sua ideazione, così come erano noti gli Controparte_2
esiti positivi della stessa;
- che la controparte non aveva, in ogni caso, assolto agli oneri di allegazione a suo carico sia in ordine al danno patrimoniale che non patrimoniale.
Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 280.000,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi anche moratori, attesa la illegittimità del recesso dal rapporto contrattuale di consulenza regolato dal “management agreement” sottoscritto in data 1.9.2013
e risolto in data 4.2.2016, a titolo di indennità ex art. 9 di tale ultimo contratto.
5.- Con le note di trattazione scritta dell'8.4.2021 la eccepiva, in via Controparte_1 pregiudiziale, l'inammissibilità della riconvenzionale avversaria per effetto del giudicato di cui alla sentenza n. 829/2017 del NA Ordinario di Roma, confermata con sentenza n.
2165/2019 della Corte d'Appello di Roma;
l'attrice eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito e, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda riconvenzionale stessa.
All'udienza del 13.4.2021, tenutasi in modalità cartolare, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, il giudice disponeva la riunione del giudizio N.R.G. 36376/2020 al giudizio
67047/2019.
Il , con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., contestava l'eccepita prescrizione Pt_1
della riconvenzionale, ritenendo trattarsi di credito derivante da inadempimento contrattuale e precisava, in ogni caso, che il termine di prescrizione era stato interrotto con lettera del
10.5.2019. Deduceva l'infondatezza dell'avversa eccezione di giudicato. La causa veniva, istruita in via meramente documentale, sulle conclusioni delle parti era poi assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie repliche.
6.- Occorre in primo luogo definire i rapporti intercorsi tra le parti, atteso che l'attore ritiene che vi siano stati due distinti rapporti, mentre la società afferma l'unicità Controparte_1 dell'incarico conferito.
Sulla base di tale duplicità di incarichi il ha già instaurato un giudizio di lavoro, per il Pt_1
riconoscimento di un rapporto dirigenziale a carattere subordinato e tale prospettazione è stata rigettata con pronunce passate in giudicato.
Dai documenti versati in atti risulta che in data 27/08/2013 l'assemblea dei soci della
[...]
revocava dalla carica di amministratore nominava a far data dal CP_1 Persona_6
01/09/2013 fino alla revoca il quale amministratore, gli attribuiva “per la suddetta carica Pt_1
e per i poteri che verranno conferiti allo stesso, un compenso annuale lordo fisso pari a Euro
280.000, più un'eventuale bonus” e in tale sede conferiva a e a Persona_7 Persona_5
“ogni potere per formalizzare ogni accordo con il nuovo amministratore”.
[...]
E' documentale che in pari data il era nominato amministratore anche della Pt_1 CP_8
successivamente incorporata dalla che ne era socio unico, senza
[...] Controparte_1 compenso “in quanto già remunerato aliunde”.
E' pacifico tra le parti e documentato dallo stesso che egli ha ricevuto regolare compenso Pt_1 mensile, indicato nei prospetti paga a titolo di “compenso amministratore”, di € 23.333,00 lordi, nonché i relativi rimborsi spese documentati ed a marzo 2015 un “premio raggiungimento target” pari ad € 75.000,00.
La domanda principale del , volto a conseguire il compenso come amministratore non Pt_1
ha, dunque, fondamento e va respinta.
In via gradata ed alternativa il ha richiesto il riconoscimento del medesimo compenso di Pt_1
€ 280.000,00 annui lordi quale corrispettivo del contratto di Management Agreement sottoscritto il 1/9/2013.
L'accordo, redatto in inglese, con traduzione giurata che tradisce l'effettivo significato dello stesso, è stipulato tra il , indicato quale “manager” (termine tradotto in modo impreciso Pt_1 come “dirigente”) e la prevede indubbiamente all'art. 8 un compenso di € Controparte_1
280.000,00 (oltre a rimborso spese e ad eventuale bonus annuale al raggiungimento dei target), ma è altrettanto chiaro che con tale accordo le parti non intendevano aggiungere alcun altro incarico al Goffin, ma solo regolare l'incarico di amministratore ed i reciproci obblighi, come già prospettato in occasione della delibera assembleare del 26/08/2013 citata. All'articolo 1, infatti, il Goffin “si impegna nei termini e nelle condizioni stabilite a perseguire indipendentemente e come lavoratore autonomo il ruolo ed i compiti di consigliere di amministrazione con deleghe”, con la previsione sia della nomina da parte dell'assemblea come amministratore sia della riunione del Consiglio di amministrazione per il conferimento delle deleghe. L'articolo 1 fa espresso riferimento all'osservanza dell'art. 2476 e 2392 c.c. (all'art. 4 si aggiunge il riferimento agli obblighi di cui all'art. 2390 c.c.) ed è chiarito espressamente che la descrizione dei compiti indicati non era esaustiva, ma poteva essere “modificata, adattata, ampliata o limitata in base alle necessità della società” in accordo tra le parti e secondo le decisioni degli organi competenti della società.
E', dunque, chiaro l'incarico e risultano dalle successive delibere del CdA depositate le deleghe conferite, iniziali e successive.
Da quanto detto, stante l'unicità dell'incarico e le somme già corrisposte al , consegue il Pt_1
rigetto anche della domanda alternativa proposta.
7.- Nel giudizio riunito la ha proposto azione di responsabilità nei confronti Controparte_1 del , chiedendo il risarcimento di € 600.000,00. Pt_1
L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ….”
(terzo comma).
In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo
(primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione -non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all'esercizio dell'azione sociale nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto (attualmente settimo, successivamente al D.Lgs
14/2019) comma del citato art. 2476 c.c..
Dunque, il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è -e rimane- titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
L'azione sociale di responsabilità, intrapresa ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., mira a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società. Gli amministratori devono infatti adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, esponendosi a responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei cennati doveri.
Il rimedio in oggetto tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dagli amministratori e, pertanto, costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato degli amministratori, ai quali è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/2004- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710
c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.
Deve, poi, evidenziarsi, ai fini del riparto dell'onere della prova, che l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale, traendo origine dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo;
obblighi gravanti sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società. Dalla cennata qualificazione della responsabilità degli amministratori in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre sulla società (o il socio) che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, incombe, per converso, sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).
Anche con riferimento all'inadempimento dell'amministratore ai doveri ed obblighi posti a suo carico opera la presunzione di colpa inferibile dal generale disposto dell'art. 1218 c.c. onde la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo, spettando, piuttosto, all'amministratore chiamato in responsabilità dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr. Cass. civ. 24 marzo 1999, n. 2772; Trib.
Roma, 8 maggio 2003; Cass. civ. 22 ottobre 1998, n. 10488).
In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del NA, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).
Relativamente alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito volto a ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. 12 agosto 2009 n. 18231; Cass. civ. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. civ. 1, 31 agosto 2016 n. 17441; Trib. Milano 17 giugno 2011). Tanto premesso, la società ha allegato le seguenti condotte di mala gestio:
1) una gestione delle risorse umane disinvolta, incoerente e dannosa, con sostituzione di gran parte delle figure dirigenziali apicali, che aveva comportato esborsi per la chiusura dei rapporti e la soluzione delle controversie con i dirigenti interessati.
La società qualifica variamente in negativo le iniziative assunte dal , ritenute Pt_1
“discutibili e contraddittorie”, lamentando la risoluzione dopo appena 3 mesi dall'assunzione dell'incarico, del rapporto dirigenziale con il responsabile vendite dott.
cui era stato riconosciuto un cospicuo incentivo ed il suo avvicendamento, Per_8 nell'arco di un anno, di due diversi dirigenti, entrambi privi di esperienza nel settore farmaceutico: la creazione di due figure dirigenziali aggiuntive nel settore vendite e nel settore marketing;
la risoluzione del rapporto con il dirigente del settore logistica, che riceveva consistente incentivo all'esodo.
Secondo la prospettazione della società tali scelte avevano “decapitato” la fascia dirigente, con notevoli esborsi economici, avevano creato una nuova dirigenza non esperta nel settore, con “impatto devastante nella continuità nella gestione del business”.
La condotta è stata contestata puntualmente dal , che ha specificato come ben Pt_1
prima del suo arrivo in società la si era già determinata alla sostituzione dei CP_1
dirigenti del settore vendite e logistica per una grave problematica pregressa;
ha inoltre contestato la asserita inesperienza nel settore dei nuovi dirigenti, indicando specificamente i relativi curricula;
ha spiegato l'utilità dell'affiancamento dei dirigenti con ulteriori figure per garantire la continuità aziendale;
ha richiamato le relazioni sulla gestione del bilancio della al 31.12.2014 ed al 31.12.2015 dalle quali CP_2
risultavano i risultati ampiamente positivi della gestione.
Si deve dare atto che tra le deleghe conferite al Goffin il 17/09/2013, a forma libera, non abbinata ad altri e senza preventive autorizzazioni, vi è la delega relativa ai contratti di lavoro ed organizzazione di vendita, che prevedeva la possibilità di “assumere, sospendere o licenziare dipendenti stabilendo o modificando incombenze e retribuzioni” nonché “nominare e revocare rappresentanti, depositari, agenti o commissionari, stipulando o risolvendo i relativi rapporti”.
Qualunque iniziativa nel settore, dunque, era stata delegata al . Pt_1
Come detto sussiste il limite del business judgement rule in ordine alle scelte discrezionali operate, rispetto alle quali la documentazione prodotta non fa emergere scelte negligenti o prive di giustificazione, alcune delle quali indubbiamente già assunte dalla società, atteso che sono state prese a pochi giorni dal conferimento dell'incarico. Appare, inoltre, contraddittoria la condotta stessa della società, che da un lato ha riconosciuto al un bonus per i target raggiunti nel 2014 e un piano di stock Pt_1 options e, dall'altro, ha contestato la mala gestio per la gestione del personale.
Difetta, inoltre, la prova del danno conseguente: premesso che le determinazioni sugli incentivi all'esodo o gli accordi con il personale non costituiscono danno, ma scelte strategiche per definire le singole posizioni, non è allegato né documentato alcun danno causalmente riconducibile alla gestione del personale e nessuna indicazione specifica di discontinuità nella gestione del business.
2) In secondo luogo la società ha contestato al le vicende relative ad una “summer Pt_1 box”, che prevedeva l'invio ad un numero limitato di farmacie (735 su 18.201) di un pacco con una serie di prodotti con una rilevante scontistica al 65%, in contrasto co n l'art. 100, comma 1-ter del D.lgs 219/2006, nonché con un omaggio per i farmacisti in un voucher per accedere ad uno sconto su un viaggio di valore di € 2.472,50.
Tale operazione, che ha ricevuto critiche sia interne (cfr. email dott. ) che Persona_9
dalla rete degli agenti, è stata portata avanti dal ed è stata la causa dichiarata di Pt_1
interruzione del rapporto tra le parti.
La società ha lamentato che si erano verificati resi e lettere di protesta ed ha ritenuto che tale iniziativa costituisse giusta causa di revoca dell'incarico.
Indubbiamente la scelta rischiosa di forzare la clientela, con invio di pacchi di prodotti non richiesti, di riconoscere scontistiche che potevano creare problemi di concorrenza nell'ambito farmaceutico e di possibili violazioni di rilevanza anche penale, peraltro su un numero circoscritto di clienti, può aver giustificato la conclusione del rapporto, per una non condivisa gestione delle vendite e della rete di clienti.
Non di meno la società non ha documentato l'entità dei resi, né le lettere di CP_1
lamentele, né è emersa la perdita dei clienti: in sostanza non è stato allegato né provato il danno conseguente alla condotta contestata, né patrimoniale né non patrimoniale.
3) Da ultimo la società ha contestato al il mancato rispetto della clausola n. 4 del Pt_1 management agreement, con cui l'amministratore aveva, tra l'altro, assunto l'obbligo di astenersi da ogni altra attività lavorativa, commerciale, professionale o incarico, remunerato o meno, per proprio o altrui conto, salvo consenso espresso dell'assemblea.
Il si era impegnato a rinunciare al ruolo di A.D. della sua azienda Coach2Market Pt_1
s.r.l. ed a diventarne socio di minoranza, conservando solo un ruolo di consulenza sul modello PCM nei limiti indicati. Risulta documentato che il ha dismesso il suo ruolo di A.D., ma non è divenuto Pt_1
socio di minoranza.
Non vi è prova, come sostenuto, che abbia continuato a svolgere di fatto il ruolo di amministratore e la corrispondenza prodotta non conforta la persistenza di un ruolo gestorio. In ogni caso la non ha, anche in questo caso, allegato né Controparte_1
provato il danno conseguenza.
Per quanto sinora detto, in difetto di allegazione idonea e di prova del danno eziologicamente collegato alle condotte contestate, la domanda della va respinta. Controparte_1
8.- Da ultimo il , nel giudizio riunito, ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo Pt_1
il riconoscimento della illegittimità del recesso della con condanna della Controparte_1 convenuta al pagamento dell'indennità di cui all'art. 9 del Management Agreement pari ad euro
280.000,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
L'art. 9 prevedeva che l'accordo era a tempo indeterminato e che il aveva facoltà di Pt_1
interromperlo dando un preavviso scritto di 6 mesi, mentre la società aveva facoltà di interromperlo o previo preavviso scritto (di 6 mesi nel corso del primo anno, di 12 mesi oltre il primo anno) oppure con effetto immediato, con una liquidazione finale pari a 6 mesi del compenso fisso se nel corso del primo anno di attività, di 12 mesi in caso di termine oltre il primo anno. La medesima clausola prevedeva, inoltre, il diritto della società di recesso immediato con notifica scritta e nessun compenso in caso di grave negligenza o violazione contrattuale dell'accordo, indicando in via esemplificativa una serie di ipotesi di gravi violazioni contrattuali.
In ordine a tale domanda la ha eccepito l'intervenuto giudicato a seguito Controparte_1
della causa di lavoro previamente introdotta dal . Pt_1
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “a norma dell'art. 2909 cod.civ., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato;
entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove” (cfr. Cass. civ. sez. lav., sentenza n. 11493 del 21.6.2004). Dall'esame del ricorso ex art. 414 c.p.c. emerge che il , sulla base dei medesimi fatti e Pt_1
del medesimo rapporto contrattuale, ha chiesto non solo di accertare la nullità, l'annullamento,
l'inefficacia e/o l'ingiustificatezza del “licenziamento” irrogato privo di giustificato motivo o giusta causa, ma ha, richiesto, tra l'altro, il pagamento della “indennità di preavviso” prevista dall'art. 9 del management agreement.
Sono state, dunque, prospettate le medesime circostanze in fatto relative alla conclusione del rapporto ed è stata, dunque, già richiesta proprio l'indennità prevista dal contratto stipulato inter partes nuovamente richiesta nella presente sede in relazione alla conclusione del rapporto.
Appare, dunque, fondata l'eccezione di giudicato, con conseguente inammissibilità della ulteriore domanda proposta nel presente giudizio.
In ogni caso la domanda non appare fondata neanche nel merito, stante le ragioni sottese al recesso della relative alla summer box ed alle relative conseguenze, che Controparte_1
integrano gli estremi della violazione degli obblighi contrattuali assunti.
9.- Al rigetto delle domande di entrambe le parti in causa nei due giudizi consegue la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il NA ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulle cause riunite NRG. 67047/2019 e 36376/2020 tra e la ogni diversa domanda, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Rigetta le domande proposte dalla Controparte_1
3) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca