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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7891 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025, avente ad oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valerio Pierluigi Rozza presso il cui studio elettivamente domicilia in Lodi alla via san Martino n.11, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in [...]di Napoli Controparte_1 C.F._2
(NA) alla via Don Bosco n.5
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.03.2025 il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 04.10.2024,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 25.07.2000 in Napoli con Parte_1
, e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, Controparte_1 maggiorenne, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 10.10.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 04.02.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, restando Controparte_1 contumace per tutto il procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 04.02.2025 il giudice delegato, all'esito dell'audizione del ricorrente, rinviava all'udienza dell'11.03.2025 al fine di acquisire il certificato di residenza di parte resistente.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice delegato riservava la causa al collegio per la decisione.
Rimessa la causa sul ruolo per l'acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, acquisita la predetta documentazione, con provvedimento del 22.7.25 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto. DECLARATORIA DI CONTUMACIA DELLA RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia di parte resistente, sig.ra , la quale, sebbene sia stata regolarmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 11883/2014) emessa in data 25.03.2014 e pubblicata il 06.09.2014 con attestazione del passaggio in giudicato del 6.6.25, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ECONOMICHE
In ordine ai provvedimenti accessori, osserva il tribunale che il ricorrente domanda la revoca dell'obbligazione di pagamento in favore della a titolo di CP_1 mantenimento del figlio , in quanto maggiorenne ed autosufficiente. Per_1
Si osserva sul punto che in assenza di costituzione della resistente e, dunque, de in assenza di domanda, essendo il figlio maggiorenne, nulla deve esser previsto a titolo di mantenimento del figlio, con la conseguenza che l'obbligo previsto nella sentenza di separazione va revocato con decorrenza dalla domanda. quanto alla corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della madre a titolo di mantenimento del figlio , considerato che il figlio è Persona_2 ormai maggiorenne ed in assenza di costituzione non vi è domanda nulla deve essere disposto.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Napoli l'11.08.1982, residente in [...];
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 contratto in Napoli il 25.07.2000 (Atto n.13, Parte I, Serie /, anno 2000);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- revoca l'obbligo a carico del padre di versamento Parte_1 dell'assegno previsto con la sentenza di separazione in favore di a Controparte_1 titolo di mantenimento del figlio;
Per_1
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 12.9.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7891 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025, avente ad oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valerio Pierluigi Rozza presso il cui studio elettivamente domicilia in Lodi alla via san Martino n.11, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in [...]di Napoli Controparte_1 C.F._2
(NA) alla via Don Bosco n.5
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.03.2025 il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 04.10.2024,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 25.07.2000 in Napoli con Parte_1
, e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, Controparte_1 maggiorenne, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 10.10.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 04.02.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, restando Controparte_1 contumace per tutto il procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 04.02.2025 il giudice delegato, all'esito dell'audizione del ricorrente, rinviava all'udienza dell'11.03.2025 al fine di acquisire il certificato di residenza di parte resistente.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice delegato riservava la causa al collegio per la decisione.
Rimessa la causa sul ruolo per l'acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, acquisita la predetta documentazione, con provvedimento del 22.7.25 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto. DECLARATORIA DI CONTUMACIA DELLA RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia di parte resistente, sig.ra , la quale, sebbene sia stata regolarmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 11883/2014) emessa in data 25.03.2014 e pubblicata il 06.09.2014 con attestazione del passaggio in giudicato del 6.6.25, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ECONOMICHE
In ordine ai provvedimenti accessori, osserva il tribunale che il ricorrente domanda la revoca dell'obbligazione di pagamento in favore della a titolo di CP_1 mantenimento del figlio , in quanto maggiorenne ed autosufficiente. Per_1
Si osserva sul punto che in assenza di costituzione della resistente e, dunque, de in assenza di domanda, essendo il figlio maggiorenne, nulla deve esser previsto a titolo di mantenimento del figlio, con la conseguenza che l'obbligo previsto nella sentenza di separazione va revocato con decorrenza dalla domanda. quanto alla corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della madre a titolo di mantenimento del figlio , considerato che il figlio è Persona_2 ormai maggiorenne ed in assenza di costituzione non vi è domanda nulla deve essere disposto.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Napoli l'11.08.1982, residente in [...];
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 contratto in Napoli il 25.07.2000 (Atto n.13, Parte I, Serie /, anno 2000);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- revoca l'obbligo a carico del padre di versamento Parte_1 dell'assegno previsto con la sentenza di separazione in favore di a Controparte_1 titolo di mantenimento del figlio;
Per_1
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 12.9.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro