Decreto cautelare 4 aprile 2025
Ordinanza collegiale 18 aprile 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
Decreto collegiale 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Tramontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di -OMISSIS- - Ufficio Immigrazione, prot. N. -OMISSIS-, notificato il 23.01.2025, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24.3.2025 e depositato il 4.4.2025, parte ricorrente agisce per l’annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento Cat.A.11/Immigr./2023 Prot. n. -OMISSIS-, notificato il 23.01.2025, con cui la Questura di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato con la motivazione che il ricorrente “ nel corso della sua permanenza nel Territorio Nazionale, ha posto in essere condotte che ne evidenziano l’attuale e concreta pericolosità sociale, come delineata dall’art. 203 c.p., nonché l’attuale e concreto pericolo di reiterazione delle stesse ”
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 bis e 21-octies della legge 241/90. Violazione di legge per eccesso di potere per difetto d’istruttoria, 3 travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la vulnerazione delle garanzie procedimentali per omessa comunicazione sia dell’avvio del procedimento sia dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; ciò che gli avrebbe impedito di presentare tempestivamente documentazione difensiva. Avuto riguardo alla natura discrezionale dell’atto, sarebbe inapplicabile in specie l’art. 21-octies della L. 241/90; sicché la mancata ricezione della comunicazione ex art. 10-bis, asseritamente inviata dall’Amministrazione, inficerebbe la legittimità del provvedimento finale, siccome proprio sul mancato riscontro a tale comunicazione.
II. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 co. 4 d.lgs. N. 286 del 1998 nonché degli artt. 6 e 12 direttiva n. 109/2003/ce e dell'art. 1 d.lgs. N. 159 del 2011; violazione dell'art. 8 cedu; violazione degli artt. 3 e 7 l. N. 241 del 1990: difetto e illogicità della motivazione; motivazione apparente; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione; 7 travisamento dei fatti; erronea valutazione delle risultanze istruttorie: l'impugnato decreto sarebbe fondato su di un giudizio di pericolosità sociale del tutto privo di attualità in considerazione del notevole lasso temporale trascorso tra le condanne e l'avvenuta notifica dello stesso provvedimento impugnato e della titolarità di redditi di lavoro dal 1997 al 2024.
La valutazione di pericolosità sociale sottesa alla statuizione reiettiva sarebbe, inoltre, inattuale, in considerazione del tempo trascorso dalle condanne contestate, dell’intervenuto reinserimento sociale e lavorativo (dimostrato da stabile attività lavorativa dal 1997 e contratto a tempo indeterminato dal 2024) e delle sopravvenute ordinanze del Tribunale di -OMISSIS- che hanno, prima, progressivamente attenuato e, poi, infine revocato le misure cautelari emesse nel procedimento penale le cui risultanze sono state valorizzate nel provvedimento impugnato. Si contesta, pertanto, l’automatismo con cui l’Amministrazione avrebbe collegato le pregresse condanne al diniego, omettendo una valutazione concreta e attuale della pericolosità contestata e del bilanciamento con il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente, in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza e del buon andamento della P.A.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che, con documenti e memoria, ha contestato le opposte ragioni di doglianza, domandando il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 18.4.2025, emessa all’esito dell’udienza camerale del 17.4.2025, il collegio ha onerato la parte resistente di rendere la prova documentale dell’avvenuta notifica al ricorrente della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis Legge 241/1990.
In riscontro del predetto incombente istruttorio, con nota depositata il 12.5.2025 la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato che “ ad oggi il sistema Poste Italiane non consente più di reperire tramite l’apposita sezione la prova dell’avvenuta notifica della suddetta comunicazione, stante il notevole lasso di tempo trascorso ”.
Il ricorrente ha depositato memoria il 19.5.2025 alle ore 18:58:27.
Alla successiva udienza camerale del 22 maggio 2025, dato avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente dev’essere dichiarata l’inutilizzabilità della memoria depositata dopo le ore dodici dell’ultimo giorno utile: e cioè, ai sensi dell’art. 55 comma 5, ultimo periodo cod. proc. amm. (“ Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio ”), il 19 maggio 2025.
Per giurisprudenza (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, IV, 24 gennaio 2024, n. 756 e Consiglio di Stato, VI, 4 dicembre 2024, n. 9692) condivisa anche da questo Tribunale (T.A.R. Sicilia AN sez. III, 24 marzo 2025, n. 1363), dal combinato disposto dell’art. 4 comma 4, ultimo periodo, dell’allegato 2 e dell’art. 73, primo comma, c.p.a. si evince che nel processo amministrativo telematico il deposito è possibile sino alle ore 24:00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal citato art. 73, primo comma, c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera -ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche- effettuato il giorno successivo ed è quindi tardivo. In buona sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12:00, anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, permane a garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante (sul punto cfr. Consiglio di Stato, IV, 30 settembre 2022, n. 8418).
Nel caso di specie, la memoria è stata depositata dopo le ore 12:00 del 19 maggio 2025. Della stessa non può, pertanto, tenersi conto ai fini della decisione.
Ancora in via preliminare, si rileva che, come da annuncio rituale in udienza, la controversia può essere decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. attesa la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed essendo decorsi venti giorni dall’ultima notificazione.
Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento sotto il dirimente profilo della dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
L’attività amministrativa in esame va, difatti, considerata di natura discrezionale, con la conseguenza che, in aderenza al riformulato articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, non è possibile che la inosservanza dell’art. 10-bis della medesima legge possa essere sanata con la dimostrazione in giudizio del fatto che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Orbene, pur a fronte dello specifico incombente istruttorio disposto con la menzionata ordinanza n. -OMISSIS-, l’Amministrazione intimata non ha provato di aver notificato al ricorrente la comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, sottraendosi così all’onere di prova sulla stessa gravante secondo il criterio di riparto di cui all’art. 2697 cod. civ.
Pertanto, una volta evidenziata la natura discrezionale dell’attività amministrativa in esame, al Collegio non resta che rilevare come la mancata dimostrazione della previa comunicazione dei motivi ostativi abbia integrato una violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in grado di inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, senza che possa qui operare - per le ragioni già esposte - la regola di salvezza di cui all’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della medesima Legge n. 241 del 1990.
La natura del vizio accertato e il divieto ex art. 34 comma cod. proc. amm. di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati precludono il vaglio degli ulteriori motivi, attinenti alla valutazione concretamente operata dalla parte resistente, in quanto gli stessi saranno presi in considerazione dall’Amministrazione, nel contraddittorio procedimentale con il richiedente, in sede di riesercizio del potere.
La medesima indole procedimentale del vizio accertato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.