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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1463 / 2024
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice Onorario dott.ssa Cinzia Cattoretti , letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso da (nata a Parte_1
Caltagirone – CT - il 13.10.1966 codice fiscal;
C.F._1 vista la relazione di CTU sulla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dal ricorrente;
rilevato che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di comunicazione del decreto di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., nessuna delle parti ne ha contestato le conclusioni, nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria;
letto l'art. 445 bis, quinto comma, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti e nei limiti della pretesa azionata con la domanda amministrativa.
CONDANNA
l (codice fiscal ) al pagamento delle spese processuali che liquida in € 956,00 per CP_1 P.IVA_1 compenso professionale, oltre 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
DICHIARA
Irripetibili le spese di lite stante la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. cpc in atti;
PONE
Per le medesime ragioni, definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi all'accertamento CP_1 peritale, liquidati come da separato decreto.
Caltagirone lì, 03/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Cinzia Cattoretti
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice Onorario dott.ssa Cinzia Cattoretti , letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso da (nata a Parte_1
Caltagirone – CT - il 13.10.1966 codice fiscal;
C.F._1 vista la relazione di CTU sulla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dal ricorrente;
rilevato che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di comunicazione del decreto di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., nessuna delle parti ne ha contestato le conclusioni, nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria;
letto l'art. 445 bis, quinto comma, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti e nei limiti della pretesa azionata con la domanda amministrativa.
CONDANNA
l (codice fiscal ) al pagamento delle spese processuali che liquida in € 956,00 per CP_1 P.IVA_1 compenso professionale, oltre 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
DICHIARA
Irripetibili le spese di lite stante la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. cpc in atti;
PONE
Per le medesime ragioni, definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi all'accertamento CP_1 peritale, liquidati come da separato decreto.
Caltagirone lì, 03/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Cinzia Cattoretti