Ordinanza cautelare 24 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 13 marzo 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/10/2023, n. 14679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14679 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 14679/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11010 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Boccia Neri in Roma, via Beccaria n.29;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressati intimati non costituiti;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della prima prova scritta del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), svolta dal ricorrente in data 19/07/2022 ore 9 e comunicata in data 21/07/2022 sulla propria area “riservata” del sito istituzionale, laddove risulta che la stessa “non è stata superata” per aver conseguito il punteggio di “20,4” (doc.1);
- del questionario della prima prova scritta somministrato al ricorrente nella seduta del 19/07/2022 ore 9, nella parte in cui contiene i quesiti n.4 e n.9 a risposta multipla, perché formulati in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conducono a una conclusione univoca;
- della scheda di valutazione della prima prova scritta svolta dal ricorrente, laddove non sono stati considerati gli errori di formulazione dei citati quesiti e non è stato attribuito il conseguente punteggio di 1,2 punti per la risposta esatta, che gli avrebbe permesso di superare la prima prova scritta e accedere all'orale, tenuto conto che la seconda prova scritta è stata superata con il punteggio di 24,96;
- del provvedimento dagli estremi ignoti di mancata ammissione alla prova orale del concorso prevista dall'art.10 del Bando in ragione dell'esito della predetta prova scritta;
- dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati NON ammessi alla prova orale, nella parte in cui indica il nome di parte ricorrente (doc.2);
- dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati AMMESSI alla prova orale con “i punteggi esposti” delle due prove scritte e “determinati all'esito della parametrazione in trentesimi dei punteggi riportati da ciascun candidato nelle prove scritte”, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente (doc.3);
- del calendario delle prove orali pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e contenente i nominativi dei candidati ammessi alla citata prova, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente (doc.4);
- dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS contenente gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso dei candidati ammessi alle prove orali ai sensi dell'art.12 c.2 DPR n.487/94, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente (doc.5);
- dell'avviso relativo al diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e in G.U.R.I. del 4/02/2022 (doc.6);
- del diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e in G.U.R.I. del 14/06/2022 (doc.7);
- delle istruzioni generali fornite in formato digitale sul PC consegnato al candidato durante lo svolgimento della prova, richieste con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- dei verbali in cui la Commissione ha introdotto un algoritmo di calcolo del punteggio delle prove scritte per la determinazione dei punteggi superiori a 21/30 (doc.8);
- del Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, nella parte in cui prevede che per il superamento della prova scritta sia necessario il raggiungimento della soglia minima di 21/30 in ciascuna delle 2 prove (doc.9);
- del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui sono state predisposte e/o approvate le domande somministrate a parte ricorrente in occasione della prova scritta, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti, contenenti i criteri di valutazione della prova scritta svolta da parte ricorrente, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- della graduatoria, ancora non formata né pubblicata, dei candidati ammessi alla successiva valutazione dei titoli nella parte in cui non include il ricorrente;
- della graduatoria di merito, ancora non formata né pubblicata, del citato concorso in cui sono inseriti tutti i candidati idonei e vincitori della selezione, nella parte in cui non include il ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonchè per l'accertamento e la condanna dell'interesse in capo al ricorrente di essere ammesso alla successiva prova orale del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere alla suddetta ammissione o, in subordine, al pagamento delle relative somme.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 6/2/2023:
- della graduatoria finale di merito relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente (doc.1);
- della graduatoria dei vincitori relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente (doc.2);
- dell'elenco di valutazioni titoli finale e dell'ulteriore elenco di valutazione titoli pubblicati lo stesso giorno della graduatoria finale di merito, nella parte in cui indica il nominativo di parte ricorrente (doc.3 e 4);
-, della delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nella parte in cui approva la graduatoria finale di merito con viziata nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente;
- dell'elenco dagli estremi ignori di valutazioni titoli di coloro che hanno sostenuto la prova orale suppletiva in data 12/01/2023 (doc.5);
- del verbale n.67 del 12/01/2023 con cui la Commissione d'esame ha deliberato di integrare la precedente graduatoria di merito con i nominativi dei candidati ammessi con riserva alla prova orale a seguito di provvedimento giurisdizionale e della nuova e allegata graduatoria finale di merito approvata come sopra (e parte integrante del richiamato verbale) e di prossima pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS in merito al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, laddove include la parte ricorrente con “riserva” (AMM RIS) alla posizione n.3395 (doc.7);
nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 2/3/2023:
- delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS (e già comunicate dell'Istituto e impugnate nel precedente atto) e relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” nonché della deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2023 con cui le modifiche alle precedenti graduatorie e la loro nuova ripubblicazione sono state approvate dal C.d.A. e allegate a tale delibera costituendone parte integrante, laddove includono lla parte ricorrente con “riserva” (AMM RIS) alla posizione n.3396 (doc.1)
nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento ivi inclusi tutti i verbali della selezione se lesivi, anche se ad oggi non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo depositato il 29 settembre 2022 il ricorrente ha adito questo T.A.R. ai fini dell’annullamento della prima prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’I.N.P.S., area C, posizione economica C1 su tutto il territorio nazionale”, di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021, laddove risulta che la stessa “non è stata superata” per aver conseguito il punteggio di 20,04.
Il ricorrente impugna, in particolare, il questionario somministratogli nella parte in cui contiene i quesiti a risposta multipla n. 9 e n. 4, lamentando che detti quesiti sarebbero stati formulati in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conducente a una conclusione univoca; conseguentemente non gli sarebbe stato attribuito il punteggio di 1,2 punti per la risposta esatta, che gli avrebbe permesso di superare la prima prova scritta e accedere all’orale, tenuto conto che la seconda prova scritta è stata superata.
Espone che i quesiti in questione sono risultati decisivi nella valutazione complessiva della prima prova scritta avendo risposto a 17 domande esatte su 30 quiz somministrati dall’INPS ottenendo un punteggio di 20,4; pertanto il lamentato errore di formulazione dei quiz in oggetto è risultato decisivo perché, indipendentemente dall’applicazione dell’algoritmo, anche rispondendo correttamente a uno soltanto di essi, la ricorrente avrebbe raggiunto e superato la soglia della sufficienza di 21,36 rispondendo a 18 domande esatte su 30.
1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I ) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza manifesta – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione della par condicio tra candidati-concorrenti – Eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione e ragionevolezza, stante (quantomeno) l’ambiguità e l’indeterminatezza dei quesiti n. 7 e n. 11 della prima prova scritta sostenuta dalla ricorrente .
II) Violazione di legge, violazione dell’art.7 e 8 del dpr 487/94, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione; violazione degli artt. 3, 97 cost; violazione dei principi di trasparenza e “par condicio” tra candidati: nella parte in cui il bando prevede come necessario superare entrambe le prove scritte per accedere alla prova orale anziché conteggiare la media dei punteggi nelle due prove.
1.3. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. deducendo l’infondatezza della pretesa attorea.
1.4. Con ordinanza n. 6588/2022 questo Tar ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
1.5. Successivamente, con ordinanza n. 5569/2022 il Consiglio di Stato ha ritenuto che “ ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello appare assistito da significativi elementi di fondatezza, con riguardo al quesito relativo al c.d. budget, trattandosi di quesito ambiguo e mal posto, in quanto l’assenza nella risposta dell’orizzonte temporale di riferimento rende priva di univocità la soluzione prospettata come corretta dalla Commissione (non essendo chiaro se le scelte e le relative modalità di attuazione si riferiscano al breve o al medio – lungo termine) ” e considerato che “ l’attribuzione del punteggio controverso implica una ridefinizione della posizione della parte ricorrente suscettibile di collocarla utilmente per l’ammissione alle prove orali ”.
1.6. Con memoria depositata il 2 febbraio 2023 l’Inps ha rappresentato che “ a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello cautelare proposto ha disposto l’ ammissione con riserva del ricorrente agli orali che si sono tenuti in data 12 gennaio 2023.Il giorno di convocazione delle prove orali suppletive il ricorrente ha ottenuto, come emerge dal verbale n. 66 del 12.1.2023 (che si allega) una votazione superiore a 21 ed hanno superato la prova orale. Per effetto di quanto sopra la Commissione esaminatrice con verbale n. 67 del 12 gennaio 2023 ha deliberato “ di integrare la graduatoria di merito, redatta secondo i criteri previsti dall’ art. 11 del bando di concorso, mediante l’inserimento dei candidati ammessi alle prove orali con riserva, a seguito di provvedimento giurisdizionale. I predetti candidati sono contraddistinti mediante l’inserimento in graduatoria di una specifica colonna, riportante l’annotazione <<AMM RIS >>”.
1.7. Con atto depositato il 6 febbraio 2023 il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato la graduatoria finale pubblicata in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS - a seguito di modifiche alle precedenti graduatorie - nella parte in cui non indica il nominativo della parte ricorrente.
1.8. Con ulteriore atto depositato il 2 marzo 2023 il ricorrente ha, altresì, domandato l’annullamento
delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell’INPS (e già comunicate dell’Istituto e impugnate nel precedente atto) e relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1” nonché della deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2023 con cui le modifiche alle precedenti graduatorie e la loro nuova ripubblicazione sono state approvate dal C.d.A. e allegate a tale delibera costituendone parte integrante, laddove includono la parte ricorrente con “riserva” (AMM RIS) alla posizione n.3396.
1.9. Con ordinanza collegiale n. 4412/2023 - in accoglimento di specifica istanza di parte ricorrente - la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
1.10. All’udienza pubblica del 19 luglio 2023, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente deve darsi atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità e le forme stabilite nell’ordinanza collegiale sopra citata.
3. Può, pertanto, esaminarsi il merito del ricorso.
Questo ultimo è fondato per i motivi e con gli effetti conformativi già esposti nella sentenza della Sezione nr. 14431/23.
Nonostante, infatti, nel caso in esame siano due i quesiti contestati (uno riferito alla nozione di budget e già scrutinato dalla giurisprudenza di questa sezione e l’altro afferente alla distinzione dettata dal D.lgs. 50/2016 in tema di amministrazioni aggiudicatrici) la prova di resistenza fornita dal ricorrente permette di ritenere che anche l’accoglimento del motivo di ricorso relativo ad uno solo dei quesiti permetta la favorevole definizione del giudizio, determinando il riconoscimento in capo al candidato di un punteggio sufficiente per il superamento della prova scritta in questione.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto con attribuzione alla parte ricorrente del previsto punteggio di 1,2 per la risposta corretta e conseguente superamento della prima prova scritta e ammissione alla prova orale.
4. Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti con conseguente superamento della prima prova scritta e ammissione alla prova orale. In ragione di detto accoglimento – considerato il superamento della prova orale cui parte ricorrente è stata ammessa con “riserva” - vanno annullati gli atti impugnati e la graduatoria finale di merito nella parte in cui la ricorrente risulta ammessa e posizionata ma con la clausola di “riserva”, con definitivo consolidamento della sua posizione nella graduatoria medesima.
5. La peculiarità della questione controversa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO