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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2024, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/10/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2688/2024 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], Parte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. MATRONE ANIELLO, presso il cui studio elett.te domicilia in Corso Nazionale n. 95, Scafati (SA) ricorrente E CP_
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con il quale è elett.te domiciliato alla VIA ALCIDE DE GASPERI 55 in NAPOLI presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7/05/24 parte ricorrente - premesso che, all'esito del giudizio per A.T.P., il TU nominato aveva rilevato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 (nella specie, 80%), ma solo con decorrenza da febbraio 2024 - proponeva opposizione al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16/07/21; con vittoria di spese ed onorari. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata, vinte le spese. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP, il quale aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta con riduzione della capacità lavorativa pari al 80% con la decorrenza da febbraio 24. Il TU ha ben spiegato i motivi della decorrenza differita, affermando in punto di retrodatazione del beneficio che: “per quanto riguarda la decorrenza di tale percentuale invalidante ed in considerazione del fatto che la patologia respiratoria diagnosticata grazie ad esame spirometrico richiesto dalla sottoscritta in fase di visita peritale è quella che ha inciso su tale riconoscimento si può far decorrere dal febbraio 2024” (cfr. pag 4 della relazione in atti per proc per ATP).
1 Al rigetto dell'opposizione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale. La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi corretta ed esaurientemente motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dalla ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate e va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie richieste per il diritto della ricorrente ad usufruire dell'assegno mensile di assistenza ex lege 118/71 dal 1° febbraio 24 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario). Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata;
le spese vanno compensate attesa il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza differita, dal febbraio 24, rispetto alla data del ricorso giurisdizionale per Atp, iscritto il 5/05/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 7/05/2024 nei confronti dell' così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex lege 118/71 con decorrenza dal 1° febbraio 24 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario);
2. compensa le spese di lite. Così deciso in Torre Annunziata il 13/11/2024 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
2
, nata il [...] a [...], Parte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. MATRONE ANIELLO, presso il cui studio elett.te domicilia in Corso Nazionale n. 95, Scafati (SA) ricorrente E CP_
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con il quale è elett.te domiciliato alla VIA ALCIDE DE GASPERI 55 in NAPOLI presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7/05/24 parte ricorrente - premesso che, all'esito del giudizio per A.T.P., il TU nominato aveva rilevato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 (nella specie, 80%), ma solo con decorrenza da febbraio 2024 - proponeva opposizione al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16/07/21; con vittoria di spese ed onorari. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata, vinte le spese. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP, il quale aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta con riduzione della capacità lavorativa pari al 80% con la decorrenza da febbraio 24. Il TU ha ben spiegato i motivi della decorrenza differita, affermando in punto di retrodatazione del beneficio che: “per quanto riguarda la decorrenza di tale percentuale invalidante ed in considerazione del fatto che la patologia respiratoria diagnosticata grazie ad esame spirometrico richiesto dalla sottoscritta in fase di visita peritale è quella che ha inciso su tale riconoscimento si può far decorrere dal febbraio 2024” (cfr. pag 4 della relazione in atti per proc per ATP).
1 Al rigetto dell'opposizione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale. La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi corretta ed esaurientemente motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dalla ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate e va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie richieste per il diritto della ricorrente ad usufruire dell'assegno mensile di assistenza ex lege 118/71 dal 1° febbraio 24 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario). Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata;
le spese vanno compensate attesa il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza differita, dal febbraio 24, rispetto alla data del ricorso giurisdizionale per Atp, iscritto il 5/05/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 7/05/2024 nei confronti dell' così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex lege 118/71 con decorrenza dal 1° febbraio 24 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario);
2. compensa le spese di lite. Così deciso in Torre Annunziata il 13/11/2024 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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