Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 8.4.2025, sostituita dal deposito delle note ex art. 427 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2145/2023 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] rappresentato e difeso Parte_1 dagli avvocati SERGIO MAZZARELLA e ALESSANDRA BEVILACQUA come in atti RICORRENTE E P.IVA con sede legale in Giugliano in Controparte_1 P.IVA_1
Campania (NA) alla via San Franceco a Patria n.208, in persona del suo legale rappresentante Dr. rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2
MASSIMILIANO CUBUZIO, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2023 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società dal 09.05.2019 al Controparte_1
30.12.2022;
- di essere stato all'atto di assunzione inquadrato al livello 5 del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del settore metalmeccanico svolgendo mansioni di operaio istallatore di impianti elettrici;
- di aver prestato servizio presso la società suddetta per l'intero periodo di lavoro dedotto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e, qualora fosse necessario, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
1
- di aver svolto la propria attività lavorativa con l'utilizzo di veicoli aziendali per eseguire interventi di manutenzione ed istallazione degli impianti di sicurezza presso i clienti della società;
- di non aver ricevuto dal datore di lavoro tutti i dispositivi di protezione individuale, prestando servizio solamente con divisa da lavoro e scarpe antiinfortunistiche, privo di guanti, caschetti protettivi ed imbracature necessarie per gli interventi operati in altezza;
- di aver fruito di 26 giorni di ferie all'anno;
- di non aver ricevuto idonea retribuzione in relazione ai turni di lavoro svolti dal maggio 2019 al dicembre 2022, alle ore di straordinario regolarmente effettuate, allo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni festivi, nonché maggiorazioni, rol ed indennità di trasferta effettuate;
- di aver percepito la 13esima e la 14esima mensilità nonché il TFR nella iniqua somma di euro €6269,78 in relazione alle differenze retributive dedotte.
- che il rapporto di lavoro veniva interrotto per dimissioni per giusta casa in data 30.12.2022 in ragione dell'ingiusta retribuzione percepita e delle gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
Tanto premesso ha adito il tribunale di Napoli Nord in funzione del giudice del lavoro per chiedere: “Accertare e dichiarare la natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il sig. e Parte_1 [...]
(p. iva e cod. fisc. Controparte_3
), in persona del legale rapp.te p.t con sede legale in Giugliano in P.IVA_1
Campania (Na) alla via San Francesco a Patria 208 (cap 80014), con decorrenza dal mese di maggio 2019. 2) Accertare e dichiarare che, per le mansioni di fatto espletate, al ricorrente, per il periodo dal maggio 2019 al dicembre 2022 compete la qualifica di operaio installatore di impianti ed il livello V° del CCNL per i dipendenti da aziende del settore metalmeccanico. 3) Accertare e dichiarare che durante il periodo di lavoro svolto per la il ricorrente ha Controparte_1 osservato un orario di lavoro superiore a quello indicato nelle buste paga in atti che legittima lo stesso a pretendere le differenze retributive di cui agli allegati conteggi facenti parte integrante del presente atto. 4) Per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive per la complessiva somma di €. 42.378,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive per espletamento di ore di straordinario, mancato preavviso, differenza sul TFR. etc, e comunque per le causali di cui in premessa ed in ogni caso dettagliatamente indicate nei predetti allegati conteggi facenti parte integrante del presente atto, ovvero nella maggiore o minore somma che riterrà di
2 dover riconoscere l'adito Giudicante, anche all'esito dell'espletanda prova istruttoria e di una CTU contabile. 5) Con espressa richiesta, ove lo ritenga necessario l'adito Giudicante, di nominare un CTU, onde procedere alla corretta quantificazione della pretesa attorea” il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario. Istaurato ritualmente il contraddittorio, si costituita tempestivamente la società convenuta , contestando quanto dedotto da parte ricorrente in Controparte_1 fatto ed in diritto, specificatamente con riferimento alla non veridicità dell'espletamento del lavoro in orario straordinario rispetto a quanto contrattualizzato nonché alla non spettanza delle somme da indennità di trasferta o alle conseguenti differenze da percepire in termini di TFR ricalcolato, chiedendo per il rigetto del ricorso perché infondato con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario. Ammessa ed espletata l'istruttoria, la controversia è stata decisa, disposta la sostituzione dell'udienza del 8.4.2025 con la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., con la presente sentenza, depositata nel termine previsto dalla norma citata, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Nella causa in oggetto non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
oggetto di contestazione è l'orario straordinario eventualmente svolto, anche nelle giornate del sabato e nei giorni festivi. In merito al lavoro straordinario, il ricorrente assume lo svolgimento di un'ora al giorno, ed altresì lo svolgimento, se imposto da impreviste esigenze lavorative, della prestazione anche di sabato, nonché durante i giorni festivi. Prima di procedere alla valutazione delle risultanze istruttorie è imprescindibile definire il riparto degli oneri probatori in materia.
Onere probatorio In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere - tra i vari titoli (causali) indicati nei conteggi dalla odierna parte ricorrente - quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata da un onere della prova dell'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con
3 correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo (causali) - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, a l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli spetta quindi alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o
4 supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte si osserva quanto segue. Quanto all'orario di lavoro, per un'ora in più al giorno, la prova espletata non ha confermato la prospettazione attorea. Imprecise al riguardo le risultanze di causa, le stesse non supportano la domanda attorea. È opportuno, sul punto riportare le risultanze dell'istruttoria per procedere, poi, alla loro valutazione. All'udienza del 23.01.2024 veniva escusso il teste , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“adr.: sono dipendente della convenuta dal 2014 e ci lavoro attualmente;
svolgo mansioni di security manager dell'azienda e mi occupo della parte tecnica, degli interventi tecnici, osservo orario 8-17 dal lunedì al venerdì e lavoro in ufficio nella sede della convenuta e mi occupo di coordinare interventi richiesti dalla clientela ossia riparazione antifurti, montaggio nuovi impianti. Adr non predispongo i turni dei tecnici dipendenti della convenuta ma mi viene comunicato così so chi posso contattare per essere disponibile agli interventi. I tecnici hanno la
“presa di servizio” verso le 8-8:15 presso la sede operativa di Giugliano in via san Francesco a patria 208 e qui facciamo una sorta di briefing, nel senso che prendono in consegna le chiavi dell'auto con cui lavorare e consegno a ciascuno il telepass e un foglio di lavoro nel quale sono programmati gli interventi e le zone interessate. Questo vale anche per il ricorrente che insieme agli altri era atteso da me alla presa di servizio. Una volta preso servizio abbiamo una chat
WhatsApp sulla quale vengono comunicati gli interventi svolti e chiusi. Aggiungo spontaneamente che sulla stessa chat viene inserita anche la comunicazione dell'inizio del servizio. Il messaggio di inizio servizio su WhatsApp di solito era inoltrato all'arrivo in azienda e non nel successivo momento di presa in carico dell'auto. Ero a conoscenza dei turni che svolgeva anche il ricorrente, cioè, se svolgeva il turno 8-17 o 8-18, dipende da cosa doveva fare.
Poteva capitare che per esigenze occasionali andasse via anche prima oppure poteva trattenersi anche alcuni minuti in più rispetto al suo orario di fine servizio se era alle 17, poteva trattenersi anche nella misura di 5-10 minuti se invece il fine servizio era alle ore 18 anche in tal caso poteva trattenersi qualche minuto in più ma solo se c'era esigenza e per pochi minuti. Questa situazione si è verificata in pochissime occasioni. La domenica i dipendenti non lavorano mai nemmeno il ricorrente che il sabato una volta al mese lavorava su chiamata, dunque, i dipendenti ruotavano su questi turni. Preciso che il sabato si lavorava dalle 8/8:30 sino alle 12 perché si lavorava solo su appuntamento. Il piano ferie è deciso dal capo del personale ma mi viene prima sottoposto, i colleghi si accordavano per organizzarsi le ferie in particolare tra luglio e agosto scegliendo le settimane più comode. L'azienda non ha un periodo di chiusura aziendale. Al ricorrente come agli altri dipendenti è stata affidata una divisa invernale ed estiva, scarpe antinfortunistiche, guanti, casco protettivo. Questo materiale è a loro disposizione e a loro affidato. La nostra azienda offre servizi sia nella provincia di Napoli che in quella di Caserta. Da Giugliano se gli interventi erano programmati per Napoli erano massimo 30 km da percorrere, se erano programmati per Caserta al massimo 20 km, in ogni caso cercavamo di predisporre gli interventi per zona. So che i dipendenti gestivano in autonomia la pausa pranzo.
I giorni di reperibilità erano soltanto il 25 e 31 dicembre e i dipendenti si accordavano per rendere almeno un collega reperibile da chiamare solo in caso di emergenza sulla centrale operativa. Il ricorrente è stato fortunato, non è mai stato inserito tra quelli che svolgevano tale reperibilità, né 25 né 31 dicembre. Nulla so dei pagamenti perché non me ne occupo. A
5 domanda sollecitata dal difensore rispondo che non sempre veniva comunicata sulla chat la fine del turno e quando veniva comunicata l'info era inserita sulla chat di solito verso le 17 e spontaneamente aggiungo che se terminavano prima a volte non lo comunicavano. Se c'era da fare un intervento semplice lavoravano singolarmente, se era un intervento impiantistico lavoravano anche in coppia. Adr quando uscivano in coppia uscivano con una sola auto e rientravano insieme con la stessa auto perché erano dedicati solo a quella attività. Adr preciso che il messaggio di fine turno era prassi inviarlo al rientro in azienda e non alla fine della singola lavorazione sui luoghi di servizio”. Successivamente è stato escusso il teste che ha dichiarato: “adr.: sono Testimone_2 dipendente della convenuta da circa 2-3 anni e mi occupo della parte tecnica, installazione di allarmi, nonché l'assistenza sugli impianti. Conosco il ricorrente perché era un collega e alcune volte abbiamo anche lavorato in coppia nei casi in cui si lavorava per gli impianti. Io che mi occupo di radioallarmi tendenzialmente esco sempre da solo. Il turno iniziava alle 8 quando tutti ci recavamo in centrale operativa compreso il ricorrente, ricevevamo istruzioni operative poi prendevamo le auto e partivamo per le attività. Gli orari erano dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
18, se arrivavamo qualche minuto in ritardo compensavamo con qualche minuto oltre le 18. Il sabato si lavorava su turnazione solo al mattino dalle 8 alle 13. All'epoca in cui lavorava anche il ricorrente eravamo 4 tecnici per cui lavoravamo un sabato al mese per ciascuno. Adr operiamo i nostri interventi e anche il ricorrente su Napoli e provincia, Caserta e provincia, in base a dove dovevamo operare potevano variare i km che ci separavano dalla sede della società potevano essere 5-10 km così come 40-50. Nei giorni festivi c'era una sorta di reperibilità, nelle festività come il giorno di Natale ci alternavamo per una reperibilità. Non ricordo quante festività ci sono se ce ne sono 5 all'anno capitava una volta all'anno, dipende dalle festività.
Non assistivo a pagamenti in favore del ricorrente, ci pagano con bonifici e non so i motivi per cui il ricorrente sia andato via. Sul capo 8 rispondo che abbiamo una divisa, scarpe antinfortunistiche, scarpe e guanti sono nel deposito, di solito non li uso perché facendo radio allarmi non ne necessito e se servono vengono utilizzati. Adr abbiamo un gruppo WhatsApp in cui comunichiamo l'inizio e la fine del turno, venivano comunicati nella fascia oraria dalle
17:30 alle 18:30, dalla fine dell'intervento va poi raggiunta la sede della società per lasciare auto e scaricare materiale. Se si finisce verso le 17 ci vuole il tempo per raggiungere la sede della società. Se si esce in coppia si rientra in coppia salvo che il servizio sia calato solo su mezza giornata. Per la pausa pranzo avevamo 10 minuti per mangiare un panino e poi riprendevamo a lavorare, una pausa veloce e qualche volta ho fatto pausa col ricorrente. A domanda sollecitata dal difensore rispondo che ho visto qualche volta il ricorrente salire su una scala senza il casco protettivo. A domanda sollecitata dal difensore della convenuta rispondo che il turno era 8-18, di fatto poteva capitare di terminare il turno anche 15 minuti prima se l'intervento e i tempi di rientro in azienda permettevano;
poteva anche capitare che si rientrasse oltre le 18 per vari motivi. In qualche modo si cercava di compensare l'orario”.
Alla medesima udienza è stato sentito anche il teste il quale ha dichiarato: Testimone_3
“sono dipendente della convenuta da quasi 10 anni e mi occupo del servizio di supporto tecnico ossia interventi su impianti di videosorveglianza e allarmi, esco in coppia in base al tipo di intervento. Adr sì, sono uscito anche in coppia col ricorrente. Dal lunedì al venerdì lavoravamo 8-17 o 8-18 in base alle esigenze aziendali. Anche il sabato lavoravamo solo la mattina su turnazione, io di solito lavoravo spesso di sabato perché mi veniva retribuito come straordinario. Anche il sabato lavorava di sabato non so quante volte ma di solito non tutti i sabati. Il sabato mattina si lavorava dalle 8 alle 12 o alle 13 massimo, poteva anche capitare che si terminasse prima ad esempio alle 11. Lavoriamo su Napoli e provincia e Caserta e provincia, la distanza che copriamo varia in base alla giornata e al luogo dove si devono svolgere le attività, ad esempio oggi avevo in programma la zona di Varcaturo e Mondragone, ieri invece avevo dei lavori su Napoli, dunque circa 27-28 km di distanza ma non posso essere più preciso. Sulla reperibilità posso parlare solo per me perché abito vicino l'azienda e se
6 hanno problemi possono chiamarmi. Sul capo 16 nulla so sui pagamenti o mancati pagamenti nei confronti del ricorrente e delle sue dimissioni. Tutti sono dotati di divisa, scarpe antinfortunistiche, guanti e casco e sta a noi poi usarli perché sono a nostra disposizione. L'utilizzo è legato al tipo di attività svolta, ad esempio nei negozi non è necessario mentre nei canteri operativi sì e li usiamo, li abbiamo in dotazione. Abbiamo una chat WhatsApp in cui comunichiamo inizio e fine turno e quindi i messaggi arrivano alle 8 del mattino e la fine poteva essere tra le 17 e le 18 in base a quando finivamo. Tra la primavera del 2019 e la fine del 2022 non ricordo quante volte ho lavorato in coppia col ricorrente. A domanda sollecitata dal difensore rispondo che se l'attività da fare insieme durava in previsione l'intera giornata, uscivamo e rientravamo con la stessa auto. Viceversa, se l'intervento programmato era solo per mezza giornata, ci dividevamo e rientravamo ognuno per conto suo con la propria auto. Poteva anche capitare di uscire con la stessa auto, anticipare la chiusura del lavoro in coppia in mezza giornata, di tornare insieme in sede per prendere l'auto e uscire di nuovo separatamente.
Avevamo una pausa pranzo che era a nostra gestione, poteva durare 10 minuti o un'ora, ho fatto pausa col ricorrente delle volte. Personalmente mangio e mi rimetto a lavorare perché sono così abituato”.
Dunque, il teste , che si occupava di coordinare gli interventi e al quale Tes_1 venivano comunicati i turni, ha dichiarato che l'inizio del turno iniziava alle 8,00 (“I tecnici hanno la “presa di servizio” verso le 8-8:15 presso la sede operativa di Giugliano in via san Francesco a patria 208 e qui facciamo una sorta di briefing, nel senso che prendono in consegna le chiavi dell'auto con cui lavorare e consegno a ciascuno il telepass e un foglio di lavoro nel quale sono programmati gli interventi e le zone interessate. Questo vale anche per il ricorrente”). Ha anche dichiarato che l'orario di fine servizio era le 17,00, che poteva capitare che si terminasse alle 18,00 per esigenze occasionali (“Poteva capitare che per esigenze occasionali andasse via anche prima oppure poteva trattenersi anche alcuni minuti in più rispetto al suo orario di fine servizio”). Il teste quindi riferisce di una occasionalità rispetto alla regola del fine turno alle ore 17,00 e tale elemento, data la sua incertezza non può provare lo svolgimento preciso ed effettivo dello straordinario presuntivamente svolto. Il teste ha dichiarato che lavoravano con turno 8-17 o 8-18 in Testimone_3 base alle esigenze aziendali (“Dal lunedì al venerdì lavoravamo 8-17 o 8-18 in base alle esigenze aziendali”), anche in questo caso non riferisce di un orario preciso osservato dal ricorrente, ma solo della possibilità, generica, che il turno potesse protrarsi sino alle 18.00. Soltanto il teste riferisce che i turno erano dalle 8,00 alle 18,00; Testimone_2 tuttavia questo dato, in primo luogo, si scontra con le dichiarazioni rese dagli altri due testi ed, in secondo luogo, si osserva che il teste non usciva in coppia con il ricorrente, per cui non ha una conoscenza diretta delle circostanze tale da provare i fatti costitutivi del diritto. Allo stesso modo non è confermato lo svolgimento della turnazione della reperibilità durante i giorni festivi, dal momento che il teste ha dichiarato che il ricorrente non è stato mai inserito tra quelli che svolgevano tale reperibilità (“I giorni di reperibilità erano soltanto il 25 e 31 dicembre e i dipendenti si accordavano per rendere almeno un collega reperibile da chiamare solo in caso di
7 emergenza sulla centrale operativa. Il ricorrente è stato fortunato, non è mai stato inserito tra quelli che svolgevano tale reperibilità, né 25 né 31 dicembre”). La domanda va invece rigettata con riferimento alle ferie e festività non godute, in assenza di prova, in questo caso, gravante sull'attore.
Non risulta dovuta alcuna somma per l'indennità di trasferta, non essendo stati provati i fatti costitutivi del diritto e prima ancora non essendo stata allegata una vera e propria trasferta, alla luce della normativa richiamata dal CCNL di categoaria. Né è stata provata una violazione delle norme antinfortunistiche, posto che i testi hanno dichiarato che tutto il materiale era a disposizione ed utilizzato in base al tipo di intervento da porre in essere.
Discorso diverso fa fatto, invece, con riferimento alle giornate del sabato.
Tutti i testi, infatti, riferiscono che vi era una turnazione nelle giornate del sabato, coperta da tutti i dipendenti, con orario dalle 8.00 alle 12.00 (il teste Tes_3
Anche il sabato lavoravamo solo la mattina su turnazione, io di solito
[...] lavoravo spesso di sabato perché mi veniva retribuito come straordinario. Anche il sabato lavorava di sabato non so quante volte ma di solito non tutti i sabati. Il sabato mattina si lavorava dalle 8 alle 12 o alle 13”). Coerentemente con tale dato, il teste ha dichiarato che all'epoca Testimone_2 in cui lavorava il ricorrente vi erano quattro tecnici per cui il ricorrente lavorava un sabato al mese (“. Il sabato si lavorava su turnazione solo al mattino dalle 8 alle
13. All'epoca in cui lavorava anche il ricorrente eravamo 4 tecnici per cui lavoravamo un sabato al mese per ciascuno.”) Conferma la circostanza anche il teste , il quale ha dichiarato che il Tes_4 ricorrente lavorava un sabato al mese (“il sabato una volta al mese lavorava su chiamata, dunque, i dipendenti ruotavano su questi turni. Preciso che il sabato si lavorava dalle 8/8:30 sino alle 12 perché si lavorava solo su appuntamento”). In conclusione, con dichiarazioni chiare, precise e concordanti, tutti i testi hanno confermato che il ricorrente lavorava un sabato al mese, quantomeno dalle 8,00 alle 12,00. Per tali ore va calcolato lo straordinario al 25% sulla paga oraria, per un totale di euro 2.006,41.
In relazione a detto importo va dunque emessa sentenza di condanna nei confronti della convenuta. Detto importo deve essere rivalutato secondo indici ISTAT. Sulla somma, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi al saggio legale con decorrenza dalla data di maturazione.
L'accoglimento di un solo capo della domanda, stante la parziale soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per il resto seguono la soccombenza è liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.006,41, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al soddisfo. b) Compensa le spese di lite nella misura della metà. Condanna il resistente al pagamento della restante metà, che si liquida in misura già ridotta in euro 1.900,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 09/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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