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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/04/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. AN IA Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
SANTO REALE e EZECHIA PAOLO REALE per procura in atti
- attore -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CARMELO ZAPPULLA per procura in atti
-convenuto-
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con comparsa notificata in data 10.1.2020 riassumeva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il procedimento, originariamente introdotto dinanzi al Tribunale di Siracusa – dichiaratosi incompetente con ordinanza del 16.10.2019 – nel quale aveva convenuto in giudizio al fine di ottenere la risoluzione, per inadempimento di Controparte_1 quest'ultimo, del contratto preliminare di vendita stipulato il 16.2.2006 e la conseguente condanna del alla restituzione della somma di € 150.000,00, oltre rivalutazione CP_1 monetaria e interessi legali.
A sostegno delle domande allegava: che con scrittura privata del 16.2.2006
[...]
aveva promesso di vendere a il 39% delle quote della Società CP_1 Parte_1
Pianificazione Attività Diversificate - P.A.D. s.r.l., con sede in Siracusa, per la somma di
150.000,00, interamente corrisposta alla data del predetto contratto;
che l'atto definitivo si sarebbe dovuto stipulare entro il 31.12.2008; che il non aveva dato esecuzione al CP_1 contratto e in data 4.9.2012 aveva stipulato un contratto preliminare, avente ad oggetto le medesime quote di cui sopra, con tale . Controparte_2
Il si costituiva contestando la qualificazione del contratto fornita dall'attore, in CP_1 quanto, a suo dire, nel caso di specie era stato pattuito un vero e proprio contratto definitivo, avendo le parti inteso differire il deposito ex art. 2470, c. 2, c.c.; evidenziava che il Giudice aveva rivestito la carica di amministratore della società sino all'assemblea nella quale aveva proposto la autodichiarazione di fallimento. Precisava che l'attività (bar con insegna Elite) era stata condotta personalmente dal Giudice in regime di impresa familiare con la moglie anch'essa socia. Escludeva il proprio inadempimento, essendosi nel corso Controparte_3 degli anni adoperato per adempiere, anche formalmente, e richiamava la raccomandata a/r del
7.2.2013 con la quale aveva rinnovato all'attore la propria disponibilità a formalizzare il trasferimento.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 30.11.2021 – sostituita dal deposito di note - venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 20.9.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.5.2023, e poi differita, per carico di ruolo, all'udienza del 14.10.2024.
pagina 2 di 8 A tale udienza, la prima dinanzi al nuovo giudice relatore, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, assegnati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
******
Nel presente giudizio la parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare indicato in premessa.
Il convenuto, dal canto suo, ha escluso che il predetto contratto integrasse un contratto preliminare.
Occorre innanzitutto procedere alla qualificazione del contratto stipulato tra Giudice Pt_1
e , qualificazione che deve operarsi secondo i principi indicati dalla legge in Controparte_1 materia di interpretazione del contratto (artt. 1362 ss. c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c. c. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (C. Cass., Sez. L., n.
4670/2009).
Facendo applicazione del citato principio, il contratto di cui sopra, concluso il 16.2.2006, è certamente un contratto preliminare di compravendita di quote societarie.
Tale qualificazione può agevolmente fondarsi, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., sul significato letterale delle parole usate: nell'intestazione si legge “contratto preliminare vendita quote societarie”; all'art. 1 è stabilito che promette di vendere al sig. Persona_1
che promette di acquistare, il 39% delle quote della società Pianificazione Parte_1
Attività Diversificate - P.A.D. s.r.l., con sede in viale Santa Panagia n. 110”; è stato fissato il pagina 3 di 8 prezzo, interamente pagato, tanto che il promittente ha rilasciato quietanza liberatoria;
le parti hanno stabilito che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato “entro e non oltre il
31.12.2008” e che il Giudice, con la sottoscrizione dell'atto in questione, sarebbe subentrato in tutti i diritti, azioni e ragioni comunque collegati alla quota acquistata e il capitale sociale sarebbe risultato ripartito per il 60% , 39% Giudice Luca, 1% Giudice Antonino. Per_1
Non può, invece, condividersi la qualificazione indicata dal convenuto, secondo cui nel caso di specie sarebbe stato concluso un contratto definitivo, dal momento che l'anticipato trasferimento degli obblighi, come anche l'avvenuto pagamento del prezzo, non muta la natura del contratto preliminare, risolvendosi, come anche chiarito dalla Suprema Corte, nella produzione di effetti anticipati del contratto.
Sul punto, si richiama il seguente principio di diritto, reso con riguardo al contratto preliminare di vendita di immobile, ma applicabile al caso di specie, vista l'identità di ratio:
Nella promessa di vendita, la consegna del bene (nella specie, immobile) e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale (clausola atipica introduttiva di un'obbligazione aggiuntiva o collegamento negoziale) - è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale […]
(C. Cass., n. 4863/2010); Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori […] (C. Cass.,
SS.UU., n. 7930/2008).
Peraltro la tesi del convenuto è sconfessata da egli stesso. Invero, nel successivo contratto preliminare di vendita di quote societarie, concluso il 4.9.2012, il si è dichiarato CP_1 titolare per il 99% delle quote della PAD, ha riconosciuto di avere promesso in vendita al
Giudice, con contratto del 16.2.2006, il 39% delle quote, ma di non avere stipulato il successivo contratto definitivo, dichiarando che, per accordo verbale, le quote dovevano intendersi per il 50% del Giudice e per il 50% del , che negli ultimi mesi le parti CP_1 avevano deciso di non continuare ad operare in società e il si era dichiarato CP_1
pagina 4 di 8 disponibile a rilevare la quota del Giudice nonché la quota dell'1%, medio tempore divenuta della di lui moglie, Nel contratto si legge che le condizioni della società Controparte_3 risultavano disastrose, con un'esposizione debitoria per € 280.000,00, e il promissario acquirente, , si era dichiarato disponibile ad acquistare il 50% delle quote – Controparte_2 con separato atto per le quote del Giudice e della moglie – al fine di rilanciare l'attività versando il corrispettivo, fissato in € 120.000,00, in parte al Giudice, per € 105.000,00, e in parte al , per € 15.000,00, a titolo di estinzione di debiti del Giudice. All'esito, le CP_1 quote sarebbero risultate per il 50% di e per il 50% di . CP_1 CP_2
Dunque, nel predetto contratto il ha espressamente riconosciuto di essersi CP_1 impegnato a vendere le quote al Giudice – dunque di avere concluso un contratto preliminare
- ma di non averle poi formalmente trasferite e, in ragione di ciò, ne ha continuato a disporre.
Qualificato il contratto in esame come contratto preliminare di vendita, deve applicarsi il principio in materia di riparto dell'onere della prova, elaborato dalla Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (C. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
L'attore ha depositato il titolo e ha allegato l'inadempimento del convenuto, che non ha provveduto al formale trasferimento delle quote.
Il convenuto, dal canto suo, ha addotto la negligenza e il disinteresse dell'attore, e al riguardo ha depositato la missiva del 7.2.2013, priva della prova della sua ricezione da parte del
Giudice. La missiva in questione, tuttavia, è successiva alla conclusione del secondo contratto preliminare (con il ). CP_2
A questo punto, risulta configurabile l'inadempimento del convenuto, il quale, dopo essersi obbligato a trasferire al Giudice il 39% delle quote sociali, pur avendo dichiarato di avere ottenuto l'integrale pagamento del prezzo, ha concluso un successivo e diverso contratto preliminare con un terzo soggetto, avente ad oggetto le quote sociali promesse al Giudice. Nel
pagina 5 di 8 secondo contratto preliminare il ha, infatti, promesso in vendita il 50% delle quote CP_1 sociali, includendovi anche il 39%, oggetto del contratto preliminare concluso con il Giudice.
Con la condotta indicata il ha manifestato la sua inequivocabile volontà di non CP_1 voler più adempiere il contratto preliminare del 2006.
Ciò posto, ai fini della pronuncia di risoluzione occorre comunque verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento, considerando sia la conseguenza della prestazione mancata sull'equilibrio contrattuale, sia, dal punto di vista soggettivo, l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione.
Il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (C. Cass., n. 10995/2015, n.
22346/2014); il principio sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se
l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (C. Cass., Sez. II,
n. 14034/2005).
Proprio con riguardo ad una fattispecie analoga la Corte di Cassazione ha considerato di non scarsa importanza l'inadempimento nei casi in cui contegno omissivo prosegua fino alla notifica dell'atto di citazione con il quale il promittente alienante domandi la risoluzione del contratto (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12417 del 16 giugno 2015). Inoltre è stata espressamente affermata la responsabilità del promittente venditore che abbia successivamente alienato a terzi: Nell'ipotesi in cui il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo ed il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di cui all'art. 2932 c.c., il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto […] (C. Cass., n. 20251/2016).
Tenuto conto dei principi riportati, nella fattispecie in esame, in effetti, il contegno omissivo del si è protratto fino al momento in cui non ha stipulato il successivo CP_1
pagina 6 di 8 contratto preliminare con il e, comunque, anche successivamente, non è CP_4 intervenuto il formale trasferimento delle quote in favore del Giudice.
Il notevole lasso di tempo trascorso senza la stipulazione del contratto definitivo e il contegno assunto dal che, noncurante dell'impegno assunto nei confronti del CP_1
Giudice, ha concluso un successivo contratto preliminare con il , avente ad oggetto CP_2 le quote promesse al Giudice, consente di ritenere la “non scarsa importanza” dell'inadempimento del , che ha impedito al Giudice di divenire titolare delle quote, e CP_1 tale da legittimare l'adozione di una pronuncia risolutoria.
Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento del . CP_1
L'attore ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo versato, pari a €
150.000,00, circostanza documentalmente provata e non contestata.
Anche tale domanda va accolta, discendendo dalla risoluzione i noti effetti restitutori, dunque, va condannato alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € CP_1
150.000,00 oltre interessi legali dalla domanda (in difetto di precedenti atti di messa in mora, cfr. C. Cass., n. 13284/2000; n. 14289/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, e dunque va CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'attore, delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (fino a € 260.000,00) nel seguente modo: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 11.500,00, oltre € 1.545,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 743/2020, promosso da Giudice
(attore) nei confronti di (convenuto), disattesa ogni diversa istanza, Pt_1 Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. Accoglie le domande dell'attore e, per l'effetto, risolve il contratto preliminare di vendita di quote societarie stipulato il 16.2.2006 e condanna Controparte_1 alla restituzione, in favore di della somma di € 150.000,00, oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
2. Condanna alla rifusione, nei confronti di delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio, che liquida in € 11.500,00 per compensi e € 1.545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott. AN IA
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. AN IA Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
SANTO REALE e EZECHIA PAOLO REALE per procura in atti
- attore -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CARMELO ZAPPULLA per procura in atti
-convenuto-
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con comparsa notificata in data 10.1.2020 riassumeva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il procedimento, originariamente introdotto dinanzi al Tribunale di Siracusa – dichiaratosi incompetente con ordinanza del 16.10.2019 – nel quale aveva convenuto in giudizio al fine di ottenere la risoluzione, per inadempimento di Controparte_1 quest'ultimo, del contratto preliminare di vendita stipulato il 16.2.2006 e la conseguente condanna del alla restituzione della somma di € 150.000,00, oltre rivalutazione CP_1 monetaria e interessi legali.
A sostegno delle domande allegava: che con scrittura privata del 16.2.2006
[...]
aveva promesso di vendere a il 39% delle quote della Società CP_1 Parte_1
Pianificazione Attività Diversificate - P.A.D. s.r.l., con sede in Siracusa, per la somma di
150.000,00, interamente corrisposta alla data del predetto contratto;
che l'atto definitivo si sarebbe dovuto stipulare entro il 31.12.2008; che il non aveva dato esecuzione al CP_1 contratto e in data 4.9.2012 aveva stipulato un contratto preliminare, avente ad oggetto le medesime quote di cui sopra, con tale . Controparte_2
Il si costituiva contestando la qualificazione del contratto fornita dall'attore, in CP_1 quanto, a suo dire, nel caso di specie era stato pattuito un vero e proprio contratto definitivo, avendo le parti inteso differire il deposito ex art. 2470, c. 2, c.c.; evidenziava che il Giudice aveva rivestito la carica di amministratore della società sino all'assemblea nella quale aveva proposto la autodichiarazione di fallimento. Precisava che l'attività (bar con insegna Elite) era stata condotta personalmente dal Giudice in regime di impresa familiare con la moglie anch'essa socia. Escludeva il proprio inadempimento, essendosi nel corso Controparte_3 degli anni adoperato per adempiere, anche formalmente, e richiamava la raccomandata a/r del
7.2.2013 con la quale aveva rinnovato all'attore la propria disponibilità a formalizzare il trasferimento.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 30.11.2021 – sostituita dal deposito di note - venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 20.9.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.5.2023, e poi differita, per carico di ruolo, all'udienza del 14.10.2024.
pagina 2 di 8 A tale udienza, la prima dinanzi al nuovo giudice relatore, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, assegnati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
******
Nel presente giudizio la parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare indicato in premessa.
Il convenuto, dal canto suo, ha escluso che il predetto contratto integrasse un contratto preliminare.
Occorre innanzitutto procedere alla qualificazione del contratto stipulato tra Giudice Pt_1
e , qualificazione che deve operarsi secondo i principi indicati dalla legge in Controparte_1 materia di interpretazione del contratto (artt. 1362 ss. c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c. c. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (C. Cass., Sez. L., n.
4670/2009).
Facendo applicazione del citato principio, il contratto di cui sopra, concluso il 16.2.2006, è certamente un contratto preliminare di compravendita di quote societarie.
Tale qualificazione può agevolmente fondarsi, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., sul significato letterale delle parole usate: nell'intestazione si legge “contratto preliminare vendita quote societarie”; all'art. 1 è stabilito che promette di vendere al sig. Persona_1
che promette di acquistare, il 39% delle quote della società Pianificazione Parte_1
Attività Diversificate - P.A.D. s.r.l., con sede in viale Santa Panagia n. 110”; è stato fissato il pagina 3 di 8 prezzo, interamente pagato, tanto che il promittente ha rilasciato quietanza liberatoria;
le parti hanno stabilito che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato “entro e non oltre il
31.12.2008” e che il Giudice, con la sottoscrizione dell'atto in questione, sarebbe subentrato in tutti i diritti, azioni e ragioni comunque collegati alla quota acquistata e il capitale sociale sarebbe risultato ripartito per il 60% , 39% Giudice Luca, 1% Giudice Antonino. Per_1
Non può, invece, condividersi la qualificazione indicata dal convenuto, secondo cui nel caso di specie sarebbe stato concluso un contratto definitivo, dal momento che l'anticipato trasferimento degli obblighi, come anche l'avvenuto pagamento del prezzo, non muta la natura del contratto preliminare, risolvendosi, come anche chiarito dalla Suprema Corte, nella produzione di effetti anticipati del contratto.
Sul punto, si richiama il seguente principio di diritto, reso con riguardo al contratto preliminare di vendita di immobile, ma applicabile al caso di specie, vista l'identità di ratio:
Nella promessa di vendita, la consegna del bene (nella specie, immobile) e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale (clausola atipica introduttiva di un'obbligazione aggiuntiva o collegamento negoziale) - è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale […]
(C. Cass., n. 4863/2010); Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori […] (C. Cass.,
SS.UU., n. 7930/2008).
Peraltro la tesi del convenuto è sconfessata da egli stesso. Invero, nel successivo contratto preliminare di vendita di quote societarie, concluso il 4.9.2012, il si è dichiarato CP_1 titolare per il 99% delle quote della PAD, ha riconosciuto di avere promesso in vendita al
Giudice, con contratto del 16.2.2006, il 39% delle quote, ma di non avere stipulato il successivo contratto definitivo, dichiarando che, per accordo verbale, le quote dovevano intendersi per il 50% del Giudice e per il 50% del , che negli ultimi mesi le parti CP_1 avevano deciso di non continuare ad operare in società e il si era dichiarato CP_1
pagina 4 di 8 disponibile a rilevare la quota del Giudice nonché la quota dell'1%, medio tempore divenuta della di lui moglie, Nel contratto si legge che le condizioni della società Controparte_3 risultavano disastrose, con un'esposizione debitoria per € 280.000,00, e il promissario acquirente, , si era dichiarato disponibile ad acquistare il 50% delle quote – Controparte_2 con separato atto per le quote del Giudice e della moglie – al fine di rilanciare l'attività versando il corrispettivo, fissato in € 120.000,00, in parte al Giudice, per € 105.000,00, e in parte al , per € 15.000,00, a titolo di estinzione di debiti del Giudice. All'esito, le CP_1 quote sarebbero risultate per il 50% di e per il 50% di . CP_1 CP_2
Dunque, nel predetto contratto il ha espressamente riconosciuto di essersi CP_1 impegnato a vendere le quote al Giudice – dunque di avere concluso un contratto preliminare
- ma di non averle poi formalmente trasferite e, in ragione di ciò, ne ha continuato a disporre.
Qualificato il contratto in esame come contratto preliminare di vendita, deve applicarsi il principio in materia di riparto dell'onere della prova, elaborato dalla Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (C. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
L'attore ha depositato il titolo e ha allegato l'inadempimento del convenuto, che non ha provveduto al formale trasferimento delle quote.
Il convenuto, dal canto suo, ha addotto la negligenza e il disinteresse dell'attore, e al riguardo ha depositato la missiva del 7.2.2013, priva della prova della sua ricezione da parte del
Giudice. La missiva in questione, tuttavia, è successiva alla conclusione del secondo contratto preliminare (con il ). CP_2
A questo punto, risulta configurabile l'inadempimento del convenuto, il quale, dopo essersi obbligato a trasferire al Giudice il 39% delle quote sociali, pur avendo dichiarato di avere ottenuto l'integrale pagamento del prezzo, ha concluso un successivo e diverso contratto preliminare con un terzo soggetto, avente ad oggetto le quote sociali promesse al Giudice. Nel
pagina 5 di 8 secondo contratto preliminare il ha, infatti, promesso in vendita il 50% delle quote CP_1 sociali, includendovi anche il 39%, oggetto del contratto preliminare concluso con il Giudice.
Con la condotta indicata il ha manifestato la sua inequivocabile volontà di non CP_1 voler più adempiere il contratto preliminare del 2006.
Ciò posto, ai fini della pronuncia di risoluzione occorre comunque verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento, considerando sia la conseguenza della prestazione mancata sull'equilibrio contrattuale, sia, dal punto di vista soggettivo, l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione.
Il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (C. Cass., n. 10995/2015, n.
22346/2014); il principio sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se
l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (C. Cass., Sez. II,
n. 14034/2005).
Proprio con riguardo ad una fattispecie analoga la Corte di Cassazione ha considerato di non scarsa importanza l'inadempimento nei casi in cui contegno omissivo prosegua fino alla notifica dell'atto di citazione con il quale il promittente alienante domandi la risoluzione del contratto (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12417 del 16 giugno 2015). Inoltre è stata espressamente affermata la responsabilità del promittente venditore che abbia successivamente alienato a terzi: Nell'ipotesi in cui il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo ed il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di cui all'art. 2932 c.c., il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto […] (C. Cass., n. 20251/2016).
Tenuto conto dei principi riportati, nella fattispecie in esame, in effetti, il contegno omissivo del si è protratto fino al momento in cui non ha stipulato il successivo CP_1
pagina 6 di 8 contratto preliminare con il e, comunque, anche successivamente, non è CP_4 intervenuto il formale trasferimento delle quote in favore del Giudice.
Il notevole lasso di tempo trascorso senza la stipulazione del contratto definitivo e il contegno assunto dal che, noncurante dell'impegno assunto nei confronti del CP_1
Giudice, ha concluso un successivo contratto preliminare con il , avente ad oggetto CP_2 le quote promesse al Giudice, consente di ritenere la “non scarsa importanza” dell'inadempimento del , che ha impedito al Giudice di divenire titolare delle quote, e CP_1 tale da legittimare l'adozione di una pronuncia risolutoria.
Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento del . CP_1
L'attore ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo versato, pari a €
150.000,00, circostanza documentalmente provata e non contestata.
Anche tale domanda va accolta, discendendo dalla risoluzione i noti effetti restitutori, dunque, va condannato alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € CP_1
150.000,00 oltre interessi legali dalla domanda (in difetto di precedenti atti di messa in mora, cfr. C. Cass., n. 13284/2000; n. 14289/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, e dunque va CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'attore, delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (fino a € 260.000,00) nel seguente modo: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 11.500,00, oltre € 1.545,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 743/2020, promosso da Giudice
(attore) nei confronti di (convenuto), disattesa ogni diversa istanza, Pt_1 Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. Accoglie le domande dell'attore e, per l'effetto, risolve il contratto preliminare di vendita di quote societarie stipulato il 16.2.2006 e condanna Controparte_1 alla restituzione, in favore di della somma di € 150.000,00, oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
2. Condanna alla rifusione, nei confronti di delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio, che liquida in € 11.500,00 per compensi e € 1.545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott. AN IA
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