Art. 1. 1. L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , e' sostituito dal seguente:
" Art. 39 ( Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432 ). - 1.
Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- Il R.D. n. 577/1928 reca: "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtu' dell' art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione".
" Art. 39 ( Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432 ). - 1.
Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- Il R.D. n. 577/1928 reca: "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtu' dell' art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione".