Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 30/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2024, proposto dalla società Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti- Ager, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
del Comune di Specchia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determina n. 244 del 18 giugno 2024 con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 per il Comune di Specchia;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, della Relazione di Validazione allegata alla determina e di tutti gli atti del procedimento, compresi i files di calcolo, ancorché allo stato non conosciuti, ed altresì della delibera del C.C. di Specchia di presa d’atto della validazione del PEF e di approvazione della TARI 2024, per illegittimità derivata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti- Ager;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell’ambito del presente giudizio (r.g. n. 1483 del 2024) di cui all’epigrafe, derivante da trasposizione del ricorso straordinario ex art. 48 c.p.a., la parte ricorrente ha chiesto “l’annullamento, previa sospensione: - della determina n. 244 del 18 giugno 2024 con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 per il Comune di Specchia; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, della Relazione di Validazione allegata alla determina e di tutti gli atti del procedimento, compresi i files di calcolo, ancorché allo stato non conosciuti, ed altresì della delibera del C.C. di Specchia di presa d’atto della validazione del PEF e di approvazione della TARI 2024, per illegittimità derivata”.
2. Con nota depositata il 18.03.2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, a spese compensate.
3. All’udienza pubblica del 28.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese tra le parti costituite; nulla sulle spese quanto all’ente locale non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese quanto al Comune di Specchia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO