Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01682/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 403 del 2021, proposto da:
- AR TA DI, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Vetrugno, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di LA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione n. 35 del 26 novembre 2020 con cui il Consiglio Comunale di LA ha dato esecuzione alla sentenza n. 1425/2017 del TAR Puglia, Sezione di Lecce, provvedendo alla riqualificazione urbanistica dei terreni di proprietà della sig.ra DI AR TA, ricadenti in zona omogenea di espansione C1, Comparto n. 6, del vigente Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), destinati a strada e parcheggio;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra DI è comproprietaria pro indiviso , per la quota di 1/6, di una area sita in agro del Comune di LA, dell’estensione complessiva di circa 8035 mq.
- con delibera n. 62 del 6 dicembre 2005, pubblicata sul BUR della Regione Puglia in data 22 dicembre 2005 al n. 156, il Consiglio comunale di LA approvava il relativo Piano Urbanistico Generale, tipizzando l’area medesima per 2448 mq come zona ‘C1’ comparto n. 6, ‘di espansione’, per 360 mq come destinata a strada e per 5.227 mq come destinata a parcheggio.
- con atto in data 17 novembre 2014 la DI, ritenendo decaduto il vincolo impresso dal UG all’area destinata a strada e parcheggio ( dell’estensione complessiva di 5.587 mq ), diffidava il Comune a procedere alla riqualificazione dei terreni di sua (com)proprietà aventi, appunto, siffatte destinazioni.
- nel silenzio dell’A.c., la DI adiva poi questo TAR che, con la sentenza n. 1425/2017, disponeva com segue: « E’ necessario rammentare che l’odierna ricorrente, muovendo dalla natura di “vincolo preordinato ad esproprio” delle destinazioni urbanistiche impresse, per quanto di rilievo, dal UG di LA (approvato in via definitiva con deliberazione C.C. n. 62 del 6 dicembre 2005) alle aree di proprietà (strada e parcheggio pubblico), assume che i vincoli in questione debbano considerarsi decaduti, essendo ormai decorso il termine massimo quinquennale di cui all’art. 9 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 (“Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni….. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade…”).
Il Comune resistente si difende (essenzialmente) invocando la perdurante vigenza del Piano Urbanistico Esecutivo (stante l’asserito mancato decorso del termine decennale di durata del PUE medesimo - dal 22 dicembre 2005, data di pubblicazione sul BURP della deliberazione CC di approvazione definitiva del UG -, ai sensi dell’art. 3.3 delle Norme Tecniche di Attuazione e dell’art. 17 della LR n. 17/2001), nonché il principio di perequazione urbanistica e la specificazione della destinazione delle aree già ad opera del UG (all’interno del Comparto di Espansione), asserendo, infine (genericamente), la natura conformativa dei vincoli per specifici servizi all’interno dei Comparti di Espansione.
1.1 - Orbene, la Sezione ritiene che debba essere riconosciuta la natura espropriativa dei vincoli urbanistici in parola apposti sull’area de qua, con conseguente decadenza ipso iure dei vincoli stessi per effetto del decorso del termine quinquennale ex art. 9 del DPR n. 327/2001.
Ed invero, la Relazione istruttoria depositata dal Comune di LA il 4 aprile 2017 ha puntualmente chiarito:
- che “Le aree destinate a strada e parcheggio pubblico ricadono per intero all’interno del Comparto n. 6 del UG vigente, approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 06/12/2005, pubblicata sul BURP n. 156 del 22/12/2005. I Comparti sono individuati nella tavola 8.1 del Piano approvato …”;
- che “Le aree destinate a strada e parcheggio pubblico sono state così individuate già nelle tavole del P.U.G. vigente. In particolare la tav. 6.2.1 (Zonizzazione territorio urbano, LA) …, riporta sia la previsione della nuova area destinata a parcheggio pubblico lungo la Via Giada, sia quella della nuova strada di accesso allo stesso parcheggio…”, sottolineando la puntuale indicazione di aree a standard per ogni comparto; e che << La tabella cui si fa riferimento, per il comparto in esame (n. 6), riporta quale “tipologia di servizi obbligatoria” quella dei “parcheggi pubblici”>>;
- che, “Ad oggi … non risulta proposto nessun PUE per il Comparto 6, né per iniziativa pubblica, né di iniziativa privata, come previsto dall’art. 16 della L.R. 20/2001”; e che “L’art. 4.6 delle stesse NTA, di seguito riportato, stabilisce le modalità di attuazione dei comparti, con particolare riferimento (cfr. commi 2 e 3) al rispetto delle localizzazioni delle opere di urbanizzazione primaria (strade) e secondaria (parcheggi) indicate nelle tavole di piano e di cui sopra si è riferito:
1. Nelle zone di espansione ogni intervento edilizio o urbanizzativo è subordinato alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.
2. Detti strumenti devono impegnare tutta la maglia di UG e devono prevedere una coerente localizzazione delle aree destinate alle urbanizzazioni secondarie ed ai servizi per la residenza, di cui al DM 1444/1968, così come specificato nelle tabelle e nelle tavole di UG e conformemente a quanto indicato nelle stesse tavole di piano laddove le urbanizzazioni sono espressamente indicate.
3. La definizione del comparto di minimo intervento, di cui all'art. 15 della L.R. 12.2.1979 n. 6 e succ. mod., comprende le aree di viabilità di UG che definiscono il comparto stesso e la loro costruzione (con successiva cessione al Comune) come aree di urbanizzazione primaria”;
- che “Le norme del UG vigente che disciplinano gli interventi sulle aree in esame non hanno subito alcuna modifica a far data dall’avvenuta approvazione delle stesse”.
Orbene, è principio giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, che “costituiscono vincoli preordinati all'espropriazione quelli che implicano uno svuotamento incisivo della proprietà, come i vincoli di destinazione imposti su specifiche aree dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili ad esclusiva iniziativa pubblica” (TAR Puglia, Lecce, III, 15 gennaio 2014, n. 113).
In questa prospettiva, le destinazioni in questione, impresse ai terreni della ricorrente, si pongono a pieno titolo all’interno dello schema ablatorio-espropriativo, ed i relativi vincoli rivestono, quindi, natura espropriativa, in quanto tali caratterizzati da una circoscritta efficacia temporale ex art. 9 del DPR n. 380/2001.
E difatti, nello specifico, “di vincolo preordinato ad esproprio deve parlarsi, per le sue possibilità di realizzazione esclusivamente affidate alla mano pubblica, così come per la sua capacità di imprimere una vocazione che non ha nulla a che vedere con la fisionomia del suolo, … per ciò che attiene la destinazione a <<sedi stradali esistenti e da aprirsi>>” (TAR Puglia, Lecce, III, 15 novembre 2013, n. 2315).
Deve, poi, ritenersi la natura di vincolo espropriativo anche in relazione alla destinazione specifica a “parcheggio pubblico” (cioè inerente alla fruizione esclusivamente pubblica) - confermata espressamente dall’Amministrazione nella relazione di chiarimenti depositata -, posto che trattasi di previsione/localizzazione (puntuale e di dettaglio) del UG relativa ad opera (pubblica) di urbanizzazione e che il Comune resistente non ha allegato (né in sede di controricorso e memorie difensive, né con la Relazione istruttoria) la presenza di apposita specifica ed espressa previsione delle norme di Piano che (viceversa) consenta la realizzazione dei parcheggi pubblici ad iniziativa dei privati proprietari (o promiscua) senza necessità di ablazione del bene.
In definitiva, per tutto quanto innanzi esposto, e considerato che non risulta approvato alcun P.U.E. per il Comparto n. 6 (come esplicitamente chiarito dal Comune resistente nella Relazione istruttoria), i vincoli espropriativi de quibus risultano decaduti per decorso del termine quinquennale di efficacia ex art. 9, comma 2 del DPR n. 327/2001.
1.2 - Ciò chiarito, osserva la Sezione che il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione Comunale evocata in giudizio sull’istanza di riqualificazione urbanistica del 17/21 novembre 2014, viola sia la norma, sopra richiamata, dell’art. 9 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 (che disciplina l’efficacia delle previsioni vincolistiche contenute in uno Strumento urbanistico generale), sia, sul fronte specifico del rito prescelto, la diversa norma di cui all’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. (così TAR Puglia, Lecce, I, 20 luglio 2010, n. 1782).
In altri termini, il contegno inerte del Comune di LA, in relazione alla specifica domanda di riqualificazione urbanistica inoltrata dalla ricorrente, dopo la perdita di efficacia dei vincoli de quibus impressi a parte dei suoli di sua (com)proprietà, è senz’altro illegittimo.
L’illegittimità del silenzio tenuto dal civico Ente intimato deriva, in primo luogo, dalla natura dei vincoli, e cioè dalla sicura riconducibilità alla categoria dei vincoli (puntuali) preordinati ad esproprio delle tipizzazioni urbanistiche impresse alle parti del terreno di (com)proprietà della ricorrente già tipizzate a sede stradale ed a parcheggio pubblico.
Orbene, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, “la sussistenza di un vincolo preordinato ad esproprio, divenuto ormai inefficace per il decorso del quinquennio dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale, senza che la P.A. abbia avviato la procedura ablatoria emanando il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, o abbia approvato un (ulteriore) piano urbanistico esecutivo, fa sorgere l’obbligo, giuridicamente rilevante, di colmare il vuoto di disciplina urbanistica (nelle parti decadute) che, per tal via, si crea” (TAR Puglia, Lecce, III, cit., n. 2315/2013).
Ciò significa che il Comune, una volta accertata la natura espropriativa del vincolo impresso ad un’area di proprietà privata (scaduto per decorso del termine quinquennale di efficacia), ha senz’altro il dovere di fornire una concreta ed esplicita risposta al privato che interpella l’interlocutore pubblico sulla sorte dei suoli di sua proprietà, attivando e concludendo il procedimento di riqualificazione urbanistica.
D’altro canto, il proprietario di un’area sottoposta a vincolo espropriativo, scaduto per l’inutile decorso del termine di legge, ha un interesse legittimo pretensivo a che la P.A. eserciti la funzione di governo del territorio ed adotti prontamente i provvedimenti urbanistici di ritipizzazione dell’area stessa (TAR Puglia, Lecce, I, 12 maggio 2004, n. 2910).
In secondo luogo, giova porre in risalto che è pure decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., per dare riscontro ad una istanza del privato, trattandosi, “com’è noto, del presupposto processuale di più immediata e facile constatazione, accertato il quale non resta che prendere atto del comportamento sicuramente inosservante dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento esplicito, che la stessa norma prescrive” (TAR Puglia, Lecce, III, cit., n. 2315/2013).
2. - Alla stregua delle considerazioni innanzi illustrate, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e termini innanzi precisati (e nei limiti dell’obbligo di provvedere), con conseguente accertamento dell’illegittimità dell’impugnato silenzio-rifiuto ed ordine al Comune di LA di provvedere esplicitamente, nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, sull’istanza presentata dalla ricorrente del 17/21 novembre 2014, attivando e concludendo il procedimento di riqualificazione urbanistica » (TAR Puglia Lecce, III, 30 agosto 2017, n. 1425).
-in data 16 aprile 2017 la sig.ra DI notificava al Comune di LA la sentenza in parola.
- nell’inerzia dell’A.c. la DI investiva nuovamente il TAR che, con sentenza n. 1045/2020, assegnava all’Amministrazione resistente, prima di procedere alla nomina di un commissario ad acta , un ulteriore termine di novanta giorni.
- con deliberazione n. 35 del 26 novembre 2020, notificata alla DI l’11 febbraio 2021, il Consiglio comunale disponeva infine di dare esecuzione alla sentenza n. 1425/2017, nei sensi che seguono: « … è necessario ottemperare alla sentenza n. 1425/2017, provvedendo alla riqualificazione urbanistica dei terreni in argomento;
- a tale scopo il Responsabile del Servizio SUE - Urbanistica - ERP della Direzione Territorio e Qualità Urbana ha redatto la relazione … dalla quale si evince l’opportunità di confermare, per i terreni in argomento, la stessa destinazione (strada e parcheggio) prevista nel vigente UG.
Ritenuto:
- per le motivazioni rappresentate nella suddetta relazione, di dover confermare, per i terreni in argomento, la stessa destinazione (strada e parcheggio) prevista nel vigente UG (…) ».
- la richiamata Relazione del Responsabile del Servizio SUE - Urbanistica - ERP della Direzione Territorio e Qualità Urbana, a sua volta, era articolata come segue: << INQUADRAMENTO DELL’AREA. La signora DI AR TA, nata a [...] il [...], è comproprietaria pro indiviso, nei limiti della quota di 1/6, di un terreno sito in LA alla Via Giada, censito nel NCT al foglio 75 particella 2646, della superficie catastale di mq 8.035. Con riferimento al vigente strumento urbanistico (Piano Urbanistico Generale approvato con D.C.C. n. 62 del 06/12/2005, pubblicata sul B.U.R.P. n. 156 del 22/12/2005), tale terreno ricade in zona omogenea di espansione C1, comparto n. 6. (…) All’interno di tale comparto, una porzione di detto terreno, pari a circa mq 360, ricade in zona destinata a strada, ed un’altra, pari a circa mq 5.227, ricade in zona destinata a parcheggio pubblico. PREVISIONI URBANISTICHE. Le aree destinate a strada e parcheggio pubblico sono state così individuate già nelle tavole del UG vigente (…) Va rilevato che la previsione dell’area parcheggio e, conseguentemente, della strada di accesso allo stesso, è dettagliatamente motivata nella Relazione illustrativa del UG... Più precisamente, a pag. 22 della stessa relazione … viene riportata, in tabella sinottica, la dotazione esistente di aree a parcheggio, così commentata: «Parcheggi: è il dato più sconfortante; rispetto al minimo di norma di 2,50 mq/ab vi sono solo 0.52 mq/ab di parcheggi, quindi con situazione fortemente deficitaria per LA, 0.34 mq/ab, e Collemeto, 0.53 mq/ab, e un po’ meno per Noha, 1.57 mq/ab.». Più avanti, a pag. 25 …, viene motivata la necessità di reperimento di nuove aree a parcheggio in prossimità del centro storico, che per ovvi motivi ne risulta carente: «Il tentativo di frenare l’esodo dal centro storico di LA, considerato che, come diremo in seguito, proprio la sua bellezza ed originalità, la raffinata architettura dei suoi palazzi, la magnificenza dei dipinti di Santa CA, la propongono come città destinata ad un notevole incremento di flussi turistici, è effettuato già in questa fase attraverso la puntuale individuazione di una serie di parcheggi siti in parte nello stesso centro storico, parte dei quali già realizzati dall’Amm.ne Com.le, parte in adiacenza allo stesso che ne facilitino l’accesso e la fruibilità in termini sia di visita, sia di residenza». E più avanti, a pag. 29 … è detto: «…la superficie a standard del comparto 9 è una obbligatoria superficie a parcheggio, quantificata nelle tabelle e indicata nelle tavole, al servizio dell’adiacente campo sportivo; stessa previsione è stata fatta per il comparto 6, ed in tal caso, la superficie a parcheggio è localizzata nella zona a nord-ovest del comparto, in adiacenza al centro storico, con il dichiarato obiettivo di realizzare un’ampia superficie al servizio anche della città antica». Sempre nella relazione illustrativa del UG, a pag. 28 …, nel descrivere le direttrici localizzative delle aree per la nuova edificazione da sottoporre a pianificazione urbanistica esecutiva…, è precisato che «Nella zona sita verso est, sempre a partire dal centro antico, il piano opera una serie di previsioni attraverso dei comparti edificatori, nn. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, che vanno ad omogeneizzare un tessuto abitativo ormai completamente definito dotandolo anche dei servizi di cui è parzialmente sprovvisto». Ancora, a pag. 62 della citata relazione…, a proposito del dimensionamento dei comparti di attuazione e dei relativi parametri urbanistici, è detto: «Nella tabella seguente, oltre ai comparti, alla loro superficie, all’Ift ed al volume edificabile è riportata la quantità minima di superficie a standard con la tipologia indicativa per ogni comparto. Per alcuni comparti, e segnatamente 2, 6, 9, 14, la tipologia di standard indicata dal piano è prescrittiva poiché, nella distribuzione complessiva delle superfici per servizi, si è ritenuto necessario, salvo ovviamente diversa preventiva determinazione, in sede pianificazione esecutiva, da parte del Consiglio Comunale, dotare alcune zone dell’abitato di aree a standard di tipo predefinito». La tabella cui si fa riferimento, per il comparto in esame (n. 6), riporta quale “tipologia di servizi obbligatoria” quella dei “parcheggi pubblici”. Si aggiunge, infine, che già il previgente PRG (adottato con delibera C.C. nn. 54 e 56 in data 29/3/1972, approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 539 del 28/2/1974 e riapprovato con decreto dei Presidente della Regione Puglia n. 2613 del 31/10/1977) destinava tali aree a servizi, per espressa prescrizione imposta in sede di approvazione da parte degli organi regionali. A tutt’oggi non risulta proposto nessun PUE per il Comparto 6, né per iniziativa pubblica, né di iniziativa privata, come previsto dall’art. 16 della LR 20/2001. L’attuazione dei comparti edificatori previsti dal UG è disciplinata, oltre che dalle norme generali di legge, dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente. In particolare si riporta, di seguito, l’art. 2.26 delle NTA: Art. 2.26 Comparto (Co) 1. Comparto, definito dall’art. 15 della LR 6/79 e successive modificazioni, costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. 2. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici. L’art. 4.6 delle stesse NTA, di seguito riportato, stabilisce le modalità di attuazione dei comparti, con particolare riferimento (cfr. commi 2 e 3) al rispetto delle localizzazioni delle opere di urbanizzazione primaria (strade) e secondaria (parcheggi) indicate nelle tavole di piano e di cui sopra si è riferito: 1. Nelle zone di espansione ogni intervento edilizio o urbanizzativo è subordinato alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. 2. Detti strumenti devono impegnare tutta la maglia di UG e devono prevedere una coerente localizzazione delle aree destinate alle urbanizzazioni secondarie ed ai servizi per la residenza, di cui al DM 1444/1968, così come specificato nelle tabelle e nelle tavole di UG e conformemente a quanto indicato nelle stesse tavole di piano laddove le urbanizzazioni sono espressamente indicate. 3. La definizione del comparto di minimo intervento, di cui all’art. 15 della LR 12.2.1979 n. 6 e succ. mod., comprende le aree di viabilità di UG che definiscono il comparto stesso e la loro costruzione (con successiva cessione al Comune) come aree di urbanizzazione primaria. 4. I comparti, nell’ambito di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all’intero comparto, possono essere convenzionati e realizzati per sub-comparti della dimensione non inferiore a 2 ha. Nella fattispecie deve considerarsi che la definizione dei comparti attuativi del UG è stata effettuata riducendo al massimo le superfici territoriali degli stessi, tant’è che il comparto in esame (comparto n. 6) misura una superficie complessiva (mq. 22.370 - superficie catastale) di poco superiore al minimo indicato per i sub-comparti (2 Ha) al comma 4 dell’art. 4.6 delle NTA, sopra riportato. È evidente che tale scelta è stata dettata dalla necessità di favorire l’iniziativa privata nella proposizione dei Piani Urbanistici Esecutivi. Nel caso del comparto n. 6, escludendo due proprietà che, insieme, detengono appena lo 0,46% dell’intera superficie di comparto (quindi con impossibilità di usufruire di concrete potenzialità edificatorie), risultano solo cinque diversi soggetti intestatari di particelle catastali ricadenti nella perimetrazione di comparto (compresa la proprietà DI, che ne detiene la maggior parte, esattamente il 35,92%). Come si evince dalla tabella di seguito riportata … l’istante, unitamente ad un solo altro soggetto proprietario, avrebbe potuto proporre un PUE di iniziativa privata (…).
PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE. Il UG di LA è stato redatto e dimensionato con riferimento ad un orizzonte temporale di quindici anni. Tanto si rileva dalla citata relazione illustrativa, nella sezione relativa al calcolo del fabbisogno di aree per la residenza, le altre attività ed i servizi. Ad ogni modo, la distinzione tra Previsioni Strutturali e Programmatiche dello strumento urbanistico, operata in ottemperanza al dettato della LR 20/2001 (art. 9), è funzionale anche alla individuazione 5 delle cosiddette “invarianti territoriali” di Piano, ben definite nel vigente DRAG Puglia, le quali assumono il valore di vero e proprio “disegno” della città futura e, come tali, non soggette ad altra scadenza se non quella di una eventuale revisione, in funzione e ragione di nuovi o diversi obiettivi rispetto a quelli posti alla base della precedente previsione. Si può quindi ragionevolmente affermare che per le Previsioni Strutturali del UG non è prevista, né indicata, una scadenza precisa. In ogni caso, come sopra riferito, il Piano è stato redatto con riferimento ad un arco temporale di quindici anni, quindi con scadenza al 23/12/2020. Le Previsioni Programmatiche, invece, tra le quali è senz’altro da ricomprendersi la trasformazione del territorio operata con la redazione e attuazione dei PUE (obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 9 della LR 20/2001), hanno una durata stabilita dal UG/S, comunque non superiore a dieci anni (quindi dicembre 2015). Di fatto, come previsto nel DRAG Puglia (Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE), le previsioni programmatiche possono di fatto essere prorogate oltre la loro naturale validità, attraverso la semplice presentazione dei relativi strumenti esecutivi. «D’altra parte, se una Amministrazione che ha già approvato il proprio UG/P non ha dato attuazione alle previsioni in esso definite, ma ritiene che queste rimangano valide e che debbano essere comunque poste in attuazione, può approvare una variante al UG/P che non necessita di verifica di compatibilità regionale, volta a rinnovare le previsioni programmatiche non ancora attuate, con le conseguenze di legge laddove vengano reiterate anche le previsioni di carattere espropriativo». Nel caso in esame, l’individuazione dell’area a parcheggio pubblico lungo la Via Giada e, di conseguenza, della relativa strada di accesso, è certamente da ascriversi alle Previsioni Strutturali del UG. Tale localizzazione, infatti, è inserita in quella più generale riguardante il sistema complesso della “mobilità” cittadina, esplicitamente previsto nelle NTA del UG tra le Previsioni Strutturali, come riportato all’art. 1.6 delle stesse NTA (allegato H alla presente), approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 25/10/2005…
Da quanto sopra riferito in ordine alla presunta “scadenza” delle Previsioni Programmatiche del UG e alla possibilità che l’Amministrazione Comunale proceda ad una riproposizione di quelle non ancora attuate, si deduce che nessuna prerogativa dei proprietari dei terreni inclusi nel Comparto n. 6, in ordine alla proposizione di piano attuativo di iniziativa privata, è preclusa. Né è venuta meno la potenzialità edificatoria delle aree di proprietà della istante, atteso che all’interno dei comparti di attuazione, oggi come allora, trova applicazione il principio di “perequazione urbanistica” che prevede l’equa distribuzione, tra i proprietari delle aree del comparto, dei diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del PUE. In proposito valgono le considerazioni riportate al precedente punto 3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene che la riqualificazione urbanistica prescritta 6 dalla citata sentenza del TAR Lecce, cui l’Amministrazione è obbligata a provvedere, non possa che riconfermare le previsioni del UG vigente, atteso che una diversa previsione comporterebbe una modifica delle previsioni strutturali del UG, la quale non può operarsi se non in sede di revisione generale dello strumento urbanistico comunale ».
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione degli artt. 11 e 16 d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 7 l. n. 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste, carenza e vizio di procedura e di istruttoria; b) eccesso di potere per difetto di istruttoria; inadeguata istruttoria; difetto di motivazione; illogicità e ingiustizia manifesta; mancata previsione di piano finanziario per attuare il vincolo.
2.- Osservato, quanto alla dedotta violazione delle regole in tema di giusto procedimento, che:
- « le garanzie previste dagli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001, per poter soddisfare la ratio legis alle stesse sottesa, devono tradursi nell’effettiva possibilità per i soggetti ‘incisi’ di meglio orientare la decisione discrezionale della p.a. di realizzare, con determinate modalità, un’opera pubblica, la cui esecuzione impatta così radicalmente sul loro diritto di proprietà, costituzionalmente garantito.
Rebus sic stantibus, tali parentesi partecipative, in quanto strumentali alla migliore realizzazione dell’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per la posizione giuridica dei privati, devono necessariamente essere garantite, così come peraltro espressamente previsto dagli artt. 11 e 16 DPR n. 327/2001, nella fase che precede tanto l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio quanto l’approvazione del progetto definitivo, equivalente a dichiarazione di p.u. dell’opera » (TAR Lazio Roma, II, 11 ottobre 2021, n. 10478).
- più in particolare, « la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio finalizzato ad uno specifico intervento, poiché destinato ad incidere su una posizione giuridica determinata, deve essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 7 del 2007). Tale obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non può considerarsi superfluo, in via di fatto, neanche se afferente ad una procedura di rinnovazione di precedente progetto di opera pubblica » (Consiglio di Stato, IV, 9 dicembre 2010, n. 8688): del resto, « anche la Corte costituzionale, di recente, ha ribadito che in materia espropriativa, ‘i privati interessati, prima che l’autorità pubblica adotti provvedimenti limitativi dei loro diritti, devono essere messi in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico’ (da ultimo, sentenze n. 270 del 2020 e n. 71 del 2015) » (TAR Valle d’Aosta, I, 22 dicembre 2020, n. 65).
- le considerazioni fin qui esposte, ancora, debbono essere confermate nonostante il procedimento de quo fosse a iniziativa privata: a fronte di un’istanza della sig.ra DI del 2014, difatti, occorrevano due giudizi davanti al TAR e il decorso di 6 anni prima che il Comune approvasse la DCC impugnata, sicché un effettivo e attuale confronto tra le parti risultava in concreto imprescindibile, « rappresentando un necessario passaggio cognitivo-dialettico funzionale sia per la parte, che può opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per l’amministrazione che quelle osservazioni deve esaminare e valutare » (TAR Calabria Catanzaro, II, 20 febbraio 2020, n. 321): il potere di reiterazione del vincolo, difatti, può essere esercitato solo sulla base di un’idonea istruttoria e di una « adeguata motivazione, che faccia escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti, occorrendo l’effettiva cura di un pubblico interesse » (Consiglio di Stato, IV, 2 ottobre 2008, n. 4765), interesse rispetto al quale, in particolare, l’Amministrazione ha il preciso dovere di evidenziare l’attualità, « in quanto si va ad incidere sulla sfera giuridica di un proprietario che già per un quinquennio (in questo caso per un periodo molto più lungo, ndr) è stato titolare di un bene suscettibile di dichiarazione di pubblica utilità e successivamente di esproprio » (TAR Toscana, I, 22 luglio 2020, n. 957).
3.- Ritenuto, in definitiva, che:
- l’impugnata delibera di Consiglio comunale e il richiamato parere sono dunque viziati, perché non preceduti da un avviso alla DI del concreto, dopo 6 anni dall’istanza, avvio del procedimento, avviso che mettesse dunque la parte nella effettiva condizione di esporre le proprie attuali ragioni.
- nei sensi e con gli effetti fin qui delineati, salve le ulteriori determinazioni della p.A., da adottare nel rispetto del principio del giusto procedimento, il ricorso dev’essere pertanto accolto, tuttavia eccezionalmente compensandosi le spese di lite per la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 403 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO