Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 35549/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/10/2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...]ù) cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Bruno Mario Caterina presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3
Nato il 12.03.1998 a San Giovanni CO (BG) cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] località Antea n. 23 con l'Avv. Eva Rondi presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata il [...] a [...], cittadinanza Persona_1
Italiana
FATTO
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, la signora proponeva ricorso ex art. 50 cpc e Parte_1
125 disp. att. c.p.c “per la riassunzione del processo” a seguito di una dichiarazione di incompetenza
La signora , nel ricorso, chiedeva l'affidamento condiviso della minore con Parte_1 Per_1 collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione dei diritti di visita paterna, quanto agli oneri economici un contributo, da parte del signor per il mantenimento della figlia Pt_3 Per_1 pari ad € 600,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, veniva chiesto altresì il versamento dell'assegno unico;
e il carico al 100% delle spese straordinarie per il signor Pt_3
In data 04.02.2025 si costituiva in giudizio il signor acconsentendo al collocamento Pt_3 prevalente presso la madre proponendo però, come contributo economico il versamento dell'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
All'udienza del 21.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso Per_1 la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
2. Sulle frequentazioni padre e figlia minore: in considerazione dell'età della minore il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per tre weekend al mese dal Per_1 venerdì sera sino alla domenica sera;
salvo problematiche lavorative del padre, il quale si impegna ad avvisare la madre con un preavviso di almeno 48 ore;
3. Sulle vacanze pasquali tre giorni consecutivi con il padre compresivi del giorno di
Pasqua, mentre la madre terrà la bambina per la Pasquetta;
e così ad anni alterni;
4. Per le vacanze dell'estate 2025 il padre terrà per una settimana, i genitori si Per_1 comunicheranno entro il 15 giugno di ogni anno il rispettivo periodo delle vacanze estive.
A partire dall'estate 2026 il padre terrà per due settimane di vacanza anche non Per_1 consecutive;
5. Per le vacanze di Natale i genitori trascorreranno con la bambina ad anni alterni un primo periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30/12 e d un secondo periodo dal 30/ 12 al 6/01; resta inteso che per il Natale 2025 la madre trascorrerà con la bambina il primo periodo mentre il padre il secondo periodo alterneranno il periodo dal per le vacanze Natalizie il padre terrà ; Per_1
6. I ponti che si avvicenderanno nel corso dell'anno saranno suddivisi tra i genitori in maniera paritaria, con l'unica precisazione che il giorno di Santa Lucia la bambina lo trascorrerà con il padre. Il tutto salvo diverso e miglior accordo;
7. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento della figlia minore Per_1
l'importo mensile di euro 350,00 somma soggetto a rivalutazione Istat come per legge, importo da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di aprile
2025;
8. La madre percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico previsto per la figlia minore che oggi è di circa 50 euro mensili;
Per_1
9. Il signor si impegna a spostare la propria residenza per avere una propria Pt_3 situazione abitativa;
10. Le parti si impegnano a sostenere il 50% delle spese straordinarie come indicate nelle
Linee guida del Tribunale di Milano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
12. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
13. Rinuncia reciproca alle ulteriori domande promosse dalle parti nei rispettivi atti;
14. Spese legali compensate;
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 26.03.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato