Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2024, proposto da
ED (Federazione Dirigenti e Direttivi – Enti Territoriali e Sanità), TO RO, AF CA, TO RI, RI EL BR, NI SI, SS NN LU PA, TS (Federazione Dirigenti Enti Territoriali e Sanità), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AS, non costituita in giudizio;
nei confronti
IC TO LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1.– della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 20240026 del 12/9/2024, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente generale del Consiglio regionale della AS;
2.– della determinazione n. 11BB.2024/D.00414 del 27/8/2024, con la quale è stato approvato l’elenco dei candidati per il conferimento di incarichi di Direzione generale della Giunta regionale; 3. – della determinazione n. 11BB.2024/D.00426 del 10/9/2024, recante “errata corrige” all’elenco approvato con la determinazione n. 11BB.2024/D.00414 del 27/8/2024;
4. – della nota del Presidente del Consiglio regionale del 5/9/2024, della quale non si conoscono gli estremi ed il contenuto di dettaglio;
5.– di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la comunicazione dell’Ufficio Risorse Umane del 10/9/2024, della quale non si conoscono gli estremi ed il contenuto di dettaglio, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.
Nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione
6.– del regolamento regionale di delegificazione approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2024000021 del 30/7/2024, recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della AS”;
7. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IC TO LU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Paolo RIno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 27/11/2024, i deducenti - dirigenti di ruolo in servizio presso la Regione AS, nonché, quale associazione esponenziale di categoria, la FEDIRETS - Federazione Dirigenti e Direttivi degli Enti territoriali e Sanità (disciolta in corso di causa, con conseguente subentro nella relativa posizione processuale di DIRETS - Federazione Dirigenti Enti Territoriali e Sanità) – hanno impugnato gli atti regionali specificati in epigrafe riguardanti il procedimento volto al conferimento (in favore del soggetto controinteressato, non più appartenente al ruolo dei dirigenti regionali) dell’incarico di Dirigente generale del Consiglio regionale della AS (in particolare, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 20240026 del 12/9/2024, con la quale detto incarico è stato effettivamente conferito), nonché le determinazioni generali ad essi presupposti (segnatamente, il Regolamento regionale di delegificazione n. 21 del 30/7/2024, recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale della AS”).
1.1. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
- con il primo, è dedotta l’illegittimità della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 20240026 del 12/9/2024, di conferimento dell’incarico di direzione generale per cui è causa, per violazione dell’art. 19, co. 6 e 6-ter, del D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 16 della L.R. n. 12/1996, dell’art. 2, co. 8, della L.R. n. 31/2010 e dell’art. 8, co. 2, “Direttiva per il conferimento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale” (secondo cui: “ Nell’esame delle candidature si procede, in prima fase, all’analisi delle candidature dei dirigenti di ruolo della Regione AS e, ferma la necessaria ricorrenza del rapporto fiduciario, qualora non siano rinvenute professionalità adeguate in relazione all’incarico da conferire, si procederà all’esame delle candidature dei soggetti di cui all’articolo 4, lettera b) e lettera c) della Direttiva »; questi ultimi definiti come « soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell’amministrazione regionale ”), essendo stata del tutto omessa ogni attività finalizzata ad accertare la carenza di professionalità interne al ruolo dei dirigenti regionali idonee a ricoprire l’incarico in evidenza;
- con il secondo, è dedotta l’illegittimità del Regolamento regionale di delegificazione n. 21 del 30/7/2024, recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale della AS”, sulla cui base l’incarico controverso è stato conferito, difettando qualsiasi autorizzazione legislativa all’adozione del citato regolamento di delegificazione dell’ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale; qualora si ritenesse rinvenibile detta autorizzazione nell’art. 2, co. 1, della L.R. n. 29/2019 (relativa alla delegificazione della disciplina dell’ordinamento amministrativo della Giunta Regionale), è ulteriormente dedotta l’incostituzionalità della norma, in relazione ai parametri di cui agli artt. 97, co. 1, 121, co. 4, e 123, co. 1 Cost., avendo omesso la legge regionale di delegificazione di stabilire le « norme regolatrici della materia » oggetto del regolamento autorizzato.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, il controinteressato.
3. All’udienza pubblica del 21/5/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, va rilevata – come eccepito da parte ricorrente - la tardività della memoria depositata dal controinteressato in data 16/5/2025, siccome violativa dei termini di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm.. Nondimeno, si prende atto delle difese orali esposte dal procuratore del controinteressato nel corso della pubblica udienza.
5. In via liminare, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del controinteressato.
La stessa è parzialmente fondata.
Ed invero, il consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia (cfr. Cassazione civile, sez. un., 15/1/2021, n. 616; id. 20/11/2020, n. 26500; id. 4/3/2020, n. 6076; id. 28/2/2019, n. 6040; id. 21/12/2018, n. 33212), accogliendo la differenziazione tra gli atti cd. di "macro organizzazione" di cui all'art. 2, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001 e gli atti di organizzazione "esecutiva" assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che hanno ad oggetto questi ultimi e alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i primi (siccome espressione di un potere autoritativo che si compendia nella definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei modi di conferimento della titolarità degli stessi).
Ciò in linea con il disposto dell’art. 5, co. 2, del medesimo decreto, secondo cui le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, co. 1, che sono, invece, mantenuti nel regime di diritto pubblico in quanto riguardano il merito delle scelte organizzative generali e di amministrazione "alta".
Più in particolare, si è ritenuto che rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento (o di revoca) di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente (ed essenzialmente) il corretto esercizio del potere amministrativo, assunto come non conforme a legge, estrinsecatosi nell'adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione. In tale occorrenza, infatti, “ (…) la contestazione in giudizio della legittimità degli atti di macro-organizzazione implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro e la sua gestione non costituiscono l'effettivo oggetto del giudizio ma, in un certo senso, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la posizione soggettiva del ricorrente, perché gli effetti pregiudizievoli discendono direttamente dall'atto presupposto (…) ” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 15/1/2021, n. 616).
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati (condivisi dal Collegio) e ribadito che il principio della concentrazione delle tutele, come non consente di sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo l'impugnazione degli atti di macro-organizzazione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 28/2/2019, n. 6040), analogamente non consente di sottrarre al giudice ordinario la cognizione dei soli atti di micro-organizzazione (a prescindere, cioè, dal coinvolgimento di profili macro-organizzativi), deve escludersi che rientri nel perimetro della giurisdizione amministrativa la cognizione della domanda di annullamento dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale in questione (segnatamente, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 20240026 del 12/9/2024, nonché i relativi atti endoprocedimentali), nella parte in cui l’impugnazione degli stessi è affidata a vizi (quelli veicolati nel primo dei motivi di ricorso) riguardanti, tenuto conto dell’univoca prospettazione del relativo libello, direttamente (ed esclusivamente) l’esercizio dei poteri datoriali di conferimento e non mutuati in alcun modo dai presupposti atti di macro-organizzazione (il Regolamento regionale di delegificazione n. 21 del 30/7/2024, recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale della AS”); com’è invece per il secondo dei motivi di gravame.
Conseguentemente, va dichiarata la parziale inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi indicati. La relativa domanda di annullamento (come definita dalla causa petendi desumibile dal ridetto motivo) potrà essere proposta in riassunzione dinanzi al giudice ordinario nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
6. Per la restante parte, relativamente cioè alla domanda riservata alla cognizione di questo Tribunale (di contestuale annullamento dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale in questione e delle presupposte norme regolamentari di cui al Regolamento regionale di delegificazione n. 21 del 30/7/2024, recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale della AS”), l’impugnazione è infondata.
Ed invero, è dirimente rilevare che l’incarico de quo non è stato affatto conferito – come erroneamente supposto da parte ricorrente - ai sensi del richiamato Regolamento di delegificazione (asseritamente illegittimo, perché privo di autorizzazione legislativa), bensì, in applicazione della regula iuris di cui all’art. 16 della L.R. n. 12/1996, disposizione rubricata “Conferimento degli incarichi dirigenziali”, applicabile anche ai dirigenti generali del Consiglio regionale, secondo cui, per quanto d’interesse, “ (…) 2. L' incarico di dirigente generale viene conferito, per i Dipartimenti di rispettiva competenza, dalla Giunta regionale o dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio a dirigenti regionali in servizio, tenendo conto delle esperienze di direzione maturate e delle posizioni organizzative precedentemente ricoperte. 3. L' incarico di dirigente generale può essere altresì conferito con provvedimenti motivati a persone estranee all' amministrazione regionale, in possesso di riconosciuta professionalità e capacità acquisite operando in qualifiche dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici o aziende pubbliche e private, nonché nei settori della ricerca e della docenza universitaria, della magistratura o dell’avvocatura dello Stato ”.
Tale base normativa è richiamata nel dispositivo del provvedimento regionale di conferimento (“ … delibera per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto: di conferire, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 12/96 e ss.mm., l’incarico di Dirigente Generale del Consiglio Regionale … ”). A fronte di tale inequivoca evidenza, è del tutto ininfluente il richiamo, tra le premesse dell’atto, anche del citato Regolamento regionale di delegificazione n. 21 del 30/7/2024, in quanto, come ammesso nello stesso ricorso (cfr. pag. 16, par. 2.1), esso “ non disciplina affatto il conferimento di incarichi esterni ” (e, dunque, non è assolutamente pertinente ai fini di causa).
Talché, l’impostazione ricorsuale si presenta del tutto fuori asse rispetto alle disposizioni che individuano la fonte del potere datoriale de quo , con conseguente irrilevanza, ai fini del giudizio, di ogni contestazione relativa alla legittimità del ridetto atto regolamentare.
Quanto sopra a prescindere dal differente profilo, che, come detto, non investe l’ambito cognitivo del giudice amministrativo, attinente al quid e al quomodo di detta scelta fiduciaria, in relazione al rispetto dei presupposti e dei limiti che devono connotare il suo concreto dispiegarsi, tra cui i principi di imparzialità, buon andamento e del giusto procedimento discendenti dagli artt. 97 e 113 della Costituzione.
Per le ragioni dianzi esposte, la dedotta questione di costituzionalità dell’art. 2, co. 1, della L.R. n. 29/2019 risulta sprovvista di qualsivoglia rilevanza nel giudizio, non essendo in alcun modo dimostrato in quali termini e sotto quale specifico profilo l’ipotizzata illegittimità della norma di delegificazione di cui all’art. 2, co. 1, della L.R. n. 29/2019 (da cui è promanato il Regolamento regionale di delegificazione n. 21/2024, concernente l’organizzazione del Consiglio regionale) possa spiegare una diretta incidenza ai fini di causa, tenuto conto che la fonte regolamentare in contestazione, come già ribadito, non disciplina affatto il conferimento dell’incarico per cui è causa.
7. In considerazione della novità delle questioni trattate e della natura degli interessi in rilievo, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AS, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione nei sensi esposti in parte motiva, per il resto lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo RIno, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo RIno | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO