Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1648/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Fabrizia, via Barco, presso lo studio dell'avv. Parte_1
C: che congiuntamente all'avv. Maria Grazia Email_1
Mazzotta (PEC: appresentano e difendono giusta procura Email_2 in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 11/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento, comunicati con raccomandata n. 664799495442 e n. 664799495453, notificati il 12.01.2023, relative alle giornate lavorative (presso l'azienda agricola di Viscomi Angele) per gli anni 2020 e 2021, per un totale di 102 giornate lavorative. La ricorrente rappresentava di aver, il 27.01.2023, presentato ricorso amministrativo, rimasto senza esito, deducendo l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e chiedendo la sua reintegrazione negli elenchi delle giornate agricole disconosciute. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- preliminarmente, disporre la sospensione del provvedimento di disconoscimento totale delle giornate agricole per l'anno 2020 nonché la sospensione del provvedimento di disconoscimento parziale delle giornate agricole per l'anno 2021, entrambi impugnati, e, quindi, quella del connesso verbale univoco N. 2022004877/DDL del 27.10.2022, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che potrebbe essere arrecato alla ricorrente in caso di mancata disposta concessione;
- nel merito, Accertare e dichiarare che la sig.ra ha effettivamente svolto l'attività lavorativa denunciata nell'anno Parte_1
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riconoscere l'indennità di disoccupazione agricola per aver la lavoratrice sig.ra Parte_1 lavorato per l per n. 102 gg. lavorative negli Controparte_2 ogni benefici petenze, onorari di giudizio e benefici di cui all'art 152 disp. Att. c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'eccezione sollevata dall'Ente previdenziale, diretta a inficiare l'azione giudiziale in ragione dell'intervenuta decadenza in cui sarebbe incorso la ricorrente, merita di essere valorizzata perché a seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura insorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da mediante la CP_1 proposizione dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d. l. 7/19 ertito nella l. 83/1970, secondo cui «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
3. Orbene, risulta necessario – al fine di comprendere il dies a quo della decorrenza del termine predetto – valutare il momento in corrispondenza del quale il provvedimento di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli (reso noto con i provvedimenti notificati alla ricorrente il 12.01.2023) abbia acquisito natura definitiva, avvenuta il 15.05.2023.
4. Poiché l'iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta l'11.08.2023, oltre, dunque, i 120 giorni prescritti, è precluso al giudice l'accertamento del dato fattuale concernente l'eventuale, effettivo svolgimento di attività lavorativa bracciantile, e la conseguente valutazione in ordine alla spettanza di provvidenze economiche erogate a cura del convenuto istituto previdenziale.
5. Le osservazioni testé enucleate, d'altra parte, sono coerenti con la consolidata giurisprudenza di merito (v. ex multis Trib. Catania Sez. Lav., sent. n. 4129/2017), secondo la quale «posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione. […] La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”. È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi», nonché conformi a quella di legittimità (ex alteris, v. Cass., Sez. Lav., sent. n. 2719/2018, per la quale «la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata (cfr Cass. nn. 813 del 2007, 15785 del 2011, 29070 del 2011, 19361 del 2013, 20086 del 2013, 2898 del 2014, 26626 del 2014) nel ritenere che il riferimento fatto dal d. l. n. 7 del 1970, art. 22, ai «provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto» debba essere
2 inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato»).
6. Ad ogni modo, la circostanza dell'estraneità – alla normativa testé illustrata – di profili d'incostituzionalità è stata conclusivamente puntualizzata da Corte Cost., sent. n. 45/2021, ad avviso della quale «Questa Corte ha riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015) con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire (sentenza n. 335 del 2004), costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione (sentenza n. 117 del 2012) o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Ha chiarito che è parte integrante del diritto di difesa che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti impugnabili, in modo che possano essere utilizzati nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame (sentenza n. 3 del 2015). Ha, altresì, specificato che l'interessato deve essere, quindi, posto in condizione di conoscere la decorrenza del termine senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza (ex plurimis, sentenza n. 446 del 1997) […] La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi sugli effetti della pubblicazione telematica degli atti amministrativi, ove sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, stabilendo che essa costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, privilegiando, «in presenza di dubbi esegetici aventi effetti sul regime decadenziale dall'azione impugnatoria, l'opzione meno sfavorevole per l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24, 111 e 113 Cost., nonché al principio di effettività della tutela giurisdizionale» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 28 settembre 2018, n. 5570). […] Alla luce dell'illustrato quadro normativo e giurisprudenziale la disposizione censurata risulta immune da vizi di legittimità costituzionale».
7. Per tutto quanto appena detto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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