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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10832/2023 promossa da:
(C.F. ); rappresentata e difesa dall'avv. FELIS ELVIRA Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. SAMBATARO ALFIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.9.2023 ritualmente notificato, la conveniva in Pt_1
giudizio per sentirlo condannare al risarcimento del danno (da perdita Controparte_1
patrimoniale e da lucro cessante) dovuto all'inadempimento al contratto di pagina 2 di 5 compravendita del 20.9.2016.
Allegava di avere acquistato con detto contratto un macchinario per la produzione di
(meglio descritto in atti), versando interamente il prezzo di euro 20.000,00 oltre Pt_2
IVA; che il macchinario veniva consegnato con notevole ritardo solo nel mese di luglio
2018 e che tale macchinario “risultava affetto da vizi”; che nonostante tali vizi siano stati prontamente denunciati, il convenuto non interveniva per eliminare “i vizi riscontrati”.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva la decadenza e CP_1
la prescrizione dalla garanzia per vizi.
§§§
La domanda attorea è infondata e temeraria.
Parte attrice assume che la macchina acquistata fosse affetta da vizi addirittura redibitori, tanto che chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di prezzo.
Recita l'art. 1460 c. che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Tuttavia, l'attore non ha mai, in nessun punto dell'atto di citazione, allegato e specificato quali fossero tali vizi né ha prodotto foto del macchinario o una consulenza di parte che attestasse il mancato integrale funzionamento della macchina ed i motivi tecnici di tale eventuale malfunzionamento.
La prova orale offerta è stata assolutamente inadeguata ed ininfluente ai fini della decisione, essendo fondata sui seguenti articolati:
pagina 3 di 5 a) Vero o no che la macchina automatica formatrice e produttrice di arancini ripieni con condimento, marca GR Sistem/Mod 577 Evolution, veniva consegnata con ritardo e, precisamente, nel mese di Luglio 2018”.
b. “Vero o no che la macchina automatica formatrice e produttrice di arancini ripieni con condimento risultava sin da subito non funzionante”.
c. “Vero o no che contattato telefonicamente e comunicati i difetti ed i vizi del macchinario al quest'ultimo non provvedeva al ritiro per la riparazione”; CP_1
caratterizzati dalla medesima genericità della allegazione.
Inoltre l'attore non ha neppure indicato come testimone l'autore del sedicente preventivo di riparazione, l'unico eventualmente ad avere visto la macchina asseritamente non funzionante.
Si aggiunga infine che nessuna tempestiva e formale denuncia dei vizi è stata documentata e che neppure risulta pagato l'intero prezzo di acquisto.
La domanda va pertanto rigettata e l'attore secondo soccombenza va condannato a rifondere le spese.
Attesa inoltre la temerarietà della domanda, l'attore va condannato ex art. 96 c.p.c. a pagare al convenuto una somma che si ritiene equo quantificare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_3
- Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.376,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, da distrarre in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
pagina 4 di 5 - Condanna parte attrice a pagare al convenuto ex art. 96 c.p.c. la Controparte_1
somma di euro 2000,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Catania, 23 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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