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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc.n. 2524/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
24, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino C.F._1
Santangelo, in virtù di procura speciale rilasciata il 25/07/2023 su foglio separato, da intendersi ex art. 83 cpc in calce all'appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
APPELLANTE
CONTRO
corrente in Controparte_1
Scicli, C.da Cozzo Pilato s.n.c., (P.I.: ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante, Sig. nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), res.te a Scicli, Via Abati n. 4, elett. dom. presso e CodiceFiscale_2 nello studio dell'Avv. Vincenza Valentina Mercorillo, dal quale è rapp. e dif. in virtù di mandato in calce alla comparsa costitutiva
APPELLATA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza civile n°159/2023 del Giudice di Pace di Modica, resa pubblica il
09/05/2023, nella causa civile iscritta al N° 25/2022 R. G. - con cui il Giudice di prime cure aveva statuito: “decidendo sulla domanda proposta dalla
Società in persona del legale rappresentate Controparte_3 pro tempore nei confronti di , accoglie la domanda attorea Parte_1
condannando il convenuto al pagamento della somma complessiva di euro
1.250,00 in favore della società attrice, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore della società attrice che le ha anticipate e che liquida in complessivi euro 737,40” -, chiedendo “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dei motivi e delle richieste dell'atto di appello di cui trattasi, riformare la sentenza n°159/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modica nel proc. N°25/2022 ad oggetto pagamento somme, dichiarando non provate ed infondate le domande di somme di danaro come azionate dalla soc. per il loro rigetto, con Controparte_1 vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva la società “ , Controparte_1 la quale chiedeva “1)- in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. , nato a [...] il [...], quale Parte_1 titolare della omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 159/2023, resa in data 04.05.2023, dal Giudice di Pace di Modica;
2)- nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. , perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto, e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata. 3)- Condannare, altresì, il convenuto ex art. 96 c.p.c.; 4)- 4
condannare l'appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Ciò premesso, l'appello in esame appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, il Giudice di Pace, nella sentenza di primo grado, ha riconosciuto soltanto il diritto della società attrice al pagamento del valore delle tre bombole non restituite, per euro 250,00 ciascuna, in via equitativa,
e non anche della somma richiesta a titolo di noleggio di tali beni, in difetto di prova di esso, non essendo stato prodotto alcun contratto o accordo tra le parti in tal senso, mentre è stato riconosciuto il risarcimento dei danni per euro 500,00, sempre sulla base di una valutazione equitativa.
Non appare fondata l'eccezione di parte appellata in ordine alla pretesa inammissibilità del proposto appello, in quanto avente ad oggetto una sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità, costituendo motivo di impugnazione, tra gli altri, la violazione di princìpi regolatori della materia, nello specifico la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello formulata dall'appellata sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi di impugnazione, avendo di contro l'appellante puntualmente specificato ed individuato le parti della sentenza di primo grado da riformare, illustrando le ragioni poste a fondamento della relativa impugnativa.
Ciò posto, nel merito, in primo grado, la difesa del ha Pt_1 contestato la legittimità del rifiuto dell'attrice all'offerta di restituzione delle 5
bombole, recapitate da parte del convenuto presso la sede della società attrice, il 27.07.2021, reiterando tale contestazione in grado di appello, avendo fatto il Giudice di Pace erronea applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ponendo a carico del l'onere di provare Pt_1
la corrispondenza tra le bombole originariamente consegnate dall'attore e quelle oggetto del tentativo di restituzione da parte del medesimo.
Di contro gravava sull'attrice l'onere di provare il difetto di corrispondenza, ovvero la diversità, tra le bombole consegnate e quelle che si volevano restituire, onere, tuttavia, non assolto, a fronte della contestazione di controparte.
Ne consegue che l'appello in oggetto andrà accolto sotto tale profilo, in difetto di prova della legittimità del rifiuto opposto dall'attrice all'offerta concreta di restituzione delle bombole da parte del convenuto, odierno appellante.
La sentenza di primo grado andrà pertanto riformata sul punto, non potendo essere riconosciuto il diritto dell'attrice, odierna appellata, alla corresponsione di una somma pari al valore delle bombole non restituite da controparte.
Altrettanto errata è la decisione del Giudice di prime cure laddove lo stesso ha riconosciuto altresì una tutela risarcitoria in favore della senza che alcuna prova quest'ultima abbia fornito Controparte_1 circa un effettivo e concreto danno subìto, quale danno conseguente appunto all'omessa restituzione delle bombole per un certo lasso di tempo.
L'appello in esame deve pertanto essere accolto, e la sentenza di primo grado andrà riformata nella sua interezza, con conseguente rigetto delle pretese attoree in primo grado. 6
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza,
e andranno poste a carico dell'odierna appellata, attrice in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 159/23, emessa in data
04.05.2023, depositata il 09.05.2023
in riforma della stessa rigetta la domanda attorea proposta dalla società Controparte_1
[...]
condanna la società citata a rifondere all'appellante/convenuto in primo grado, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, da quantificarsi: in riferimento al giudizio di primo grado in euro 500,00 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori di legge, e per quello in grado di appello in euro 147,00 per spese vive, ed euro 900,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 09 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo 7