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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2024, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6191/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 6.6.2024; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 4.12.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6191/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
e difeso dall'avv. Cipolletta ricorrente e rappresentato e difeso Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, che ha espresso parere contrario in data 11.12.2023
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di , nato Persona_1
a Fiorenzuola di Focara (PS) il 24.9.1874 e poi rasile. Sostengono di aver ricevuto dall'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Costituendosi in giudizio il ha chiesto la compensazione CP_1 delle spese tenuto conto dell'alto elle domande e delle difficoltà di definizione visto il fenomeno diffuso della falsità della documentazione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti da un traduttore pubblico ufficiale, come risulta attestato dai documenti versati in atti, e apostillati ai sensi della convenzione dell'Aja del 19611; peraltro, ciascuna apostilla, apposta non solo ai documenti ma anche alle singole traduzioni, risulta verificabile con il codice QR posto in calce ad essa. Va poi osservato che non ha rilievo nella presente controversia la procedura detta della Grande Naturalizzazione che interessò la popolazione brasiliana nel 1889, attuata con il decreto 58-A, recepito nella Costituzione della repubblica federale brasiliana del 1891, con cui è stata attribuita la cittadinanza brasiliana a chiunque fosse residente sul territorio brasiliano alla data di entrata in vigore del decreto del 15.11.1889, salva la dichiarazione da parte dell'interessato di voler mantenere la cittadinanza di origine, da formularsi entro una ben delimitata e ristretta finestra temporale di sei mesi inizialmente decorrenti dalla data del 15.11.1889 e poi prorogati nel 1891 ad ulteriori sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della Costituzione del 1891. Nel caso di specie, infatti, l'avo è nato in [...] genitori italiani (doc. 3 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato come emerge dal relativo certificato negativo (doc. 4 e 5 fascicolo ricorrente), ove si attesta che nel registro di naturalizzazione non risulta il nome di Persona_1
2 BO IO, IO IA, IA IO, IL BO, BO IL. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro
– a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali: (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai
3 per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Nel caso che ci occupa, nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti. Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non
4 prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
5 contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente della ricorrente per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente. Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992). Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_2
e dall'unione nasceva in data 2.5.1919 (doc. 7
[...] Persona_1
ricorrente), che riceveva dal padre la citt a.
contraeva matrimonio con da e Persona_1 Per_3 Per_4 dall' n data 19.8.1947 (do lo Persona_5 ricorrente), che riceveva dal padre la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6 ceva in data 27.9.1972
[...] Parte_1
fascicolo ricorrente), che riceveva dall italiana. contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_7 evano in data 18.11.2011
[...] Parte_2 doc. 13 fascicolo ricorrente) e in data 3
[...] Pt_2
6 (doc. 14 fascicolo ricorrente), che ricevevano dal padre la Parte_3 liana. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riguardo a tutti i ricorrenti, non potendo a ciò ostare il parere contrario del pubblico ministero in sede che non risulta affatto motivata. La mancata opposizione alla pretesa attorea del (non vi è CP_1 rigetto in sede amministrativa né richiesta di rigett manda in giudizio) fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
- nato a [...], Brasile, il Parte_1
27.9.1972;
- , nato a [...], Brasile il Parte_2
- , nato a [...], Brasile il Parte_3
30.1.2014;
2) ordina al e per esso all'ufficiale dello Controparte_3 stato civile dere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede. Così deciso, in Ancona, il 7.6.2024 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 6.6.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Tania De Antoniis
(atto sottoscritto digitalmente)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Brasile ha aderito alla convenzione dell'Aja con la Risoluzione del Conselho Nacional de Justiça n.228 del 22/06/2016, con decorrenza dal 14.8.2016, sicché la legalizzazione può essere sostituita dall'apostilla che può essere applicata anche alle traduzioni degli stessi atti pubblici, solo a condizione che la traduzione sia eseguita da traduttori pubblici giurati ricompresi nelle liste predisposte dalle Giunte Commerciali degli Stati federati. Fonte, sito del Consolato generale d'Italia , Org_1 reperibile in https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/la_comunicazione/dal_consolato/2016/07/ab olizione-della- legalizzazione.html#:~:text=Il%2014%20agosto%20%C3%A8%20entrata, Controparte_2 0de%20Justi%C3%A7a%20n.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 6.6.2024; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 4.12.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6191/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
e difeso dall'avv. Cipolletta ricorrente e rappresentato e difeso Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, che ha espresso parere contrario in data 11.12.2023
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di , nato Persona_1
a Fiorenzuola di Focara (PS) il 24.9.1874 e poi rasile. Sostengono di aver ricevuto dall'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Costituendosi in giudizio il ha chiesto la compensazione CP_1 delle spese tenuto conto dell'alto elle domande e delle difficoltà di definizione visto il fenomeno diffuso della falsità della documentazione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti da un traduttore pubblico ufficiale, come risulta attestato dai documenti versati in atti, e apostillati ai sensi della convenzione dell'Aja del 19611; peraltro, ciascuna apostilla, apposta non solo ai documenti ma anche alle singole traduzioni, risulta verificabile con il codice QR posto in calce ad essa. Va poi osservato che non ha rilievo nella presente controversia la procedura detta della Grande Naturalizzazione che interessò la popolazione brasiliana nel 1889, attuata con il decreto 58-A, recepito nella Costituzione della repubblica federale brasiliana del 1891, con cui è stata attribuita la cittadinanza brasiliana a chiunque fosse residente sul territorio brasiliano alla data di entrata in vigore del decreto del 15.11.1889, salva la dichiarazione da parte dell'interessato di voler mantenere la cittadinanza di origine, da formularsi entro una ben delimitata e ristretta finestra temporale di sei mesi inizialmente decorrenti dalla data del 15.11.1889 e poi prorogati nel 1891 ad ulteriori sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della Costituzione del 1891. Nel caso di specie, infatti, l'avo è nato in [...] genitori italiani (doc. 3 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato come emerge dal relativo certificato negativo (doc. 4 e 5 fascicolo ricorrente), ove si attesta che nel registro di naturalizzazione non risulta il nome di Persona_1
2 BO IO, IO IA, IA IO, IL BO, BO IL. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro
– a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali: (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai
3 per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Nel caso che ci occupa, nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti. Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non
4 prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
5 contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente della ricorrente per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente. Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992). Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_2
e dall'unione nasceva in data 2.5.1919 (doc. 7
[...] Persona_1
ricorrente), che riceveva dal padre la citt a.
contraeva matrimonio con da e Persona_1 Per_3 Per_4 dall' n data 19.8.1947 (do lo Persona_5 ricorrente), che riceveva dal padre la cittadinanza italiana. contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6 ceva in data 27.9.1972
[...] Parte_1
fascicolo ricorrente), che riceveva dall italiana. contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_7 evano in data 18.11.2011
[...] Parte_2 doc. 13 fascicolo ricorrente) e in data 3
[...] Pt_2
6 (doc. 14 fascicolo ricorrente), che ricevevano dal padre la Parte_3 liana. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riguardo a tutti i ricorrenti, non potendo a ciò ostare il parere contrario del pubblico ministero in sede che non risulta affatto motivata. La mancata opposizione alla pretesa attorea del (non vi è CP_1 rigetto in sede amministrativa né richiesta di rigett manda in giudizio) fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
- nato a [...], Brasile, il Parte_1
27.9.1972;
- , nato a [...], Brasile il Parte_2
- , nato a [...], Brasile il Parte_3
30.1.2014;
2) ordina al e per esso all'ufficiale dello Controparte_3 stato civile dere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede. Così deciso, in Ancona, il 7.6.2024 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 6.6.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Tania De Antoniis
(atto sottoscritto digitalmente)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Brasile ha aderito alla convenzione dell'Aja con la Risoluzione del Conselho Nacional de Justiça n.228 del 22/06/2016, con decorrenza dal 14.8.2016, sicché la legalizzazione può essere sostituita dall'apostilla che può essere applicata anche alle traduzioni degli stessi atti pubblici, solo a condizione che la traduzione sia eseguita da traduttori pubblici giurati ricompresi nelle liste predisposte dalle Giunte Commerciali degli Stati federati. Fonte, sito del Consolato generale d'Italia , Org_1 reperibile in https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/la_comunicazione/dal_consolato/2016/07/ab olizione-della- legalizzazione.html#:~:text=Il%2014%20agosto%20%C3%A8%20entrata, Controparte_2 0de%20Justi%C3%A7a%20n.