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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 06/05/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE LAVORO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 29.01.2025 al n. 8/2025 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 29.01.2025
DA
, (C.F. e P. IVA ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Delegato, dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti Edgardo Ratti (C.F. Parte_2
– indirizzo PEC: del foro di C.F._1 Email_1
Milano e (C.F. – indirizzo PEC: Controparte_1 C.F._2
del foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Giuseppe Grazioli n. 31,, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Sonia Guglielminetti (C.F. , indirizzo PEC: C.F._4
– FAX: 0461.221361) del Foro di Trento ed Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via G. Grazioli n. 100, giusta mandato telematico in atti.
1 APPELLATA
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Ferme e richiamate tutte le allegazioni, difese, eccezioni ed istanze istruttorie formulate nel precedente grado del giudizio, - ut supra rappresentata e difesa - Parte_1 chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, di voler: in via principale, in integrale riforma della sentenza n. 184 del 31 dicembre 2024 del
Tribunale di Trento, rigettare tutte le domande proposte dal sig. con Controparte_2 il ricorso introduttivo della prima fase del giudizio e con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, con ogni conseguenza del caso, tra cui la condanna del medesimo sig. a restituire a ogni somma nelle more da Controparte_2 Parte_1 quest'ultima pagata in esecuzione dell'ordinanza del 22 dicembre 2023 e della sentenza n.
184 del 31 dicembre 2024 (spese legali e di CTP comprese), oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, riconoscere al sig. la tutela indennitaria ex art. 18, Controparte_2 comma 5, SL nella misura minima di 12 mensilità; in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di riconoscimento della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, SL, dedurre dall'indennità risarcitoria, oltre all'aliunde perceptum, anche l'aliunde percipiendum.
Con il favore delle spese di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre che di CTU e di
CC.TT.PP.
In via istruttoria (si omette)
DI PARTE APPELLATA: in via principale accertata e dichiarata la illegittimità e l'annullabilità del licenziamento disciplinare comminato al ricorrente per i motivi dedotti in narrativa, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondere allo stesso un'indennità commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di
12 mensilità, oltre contributi previdenziali e assistenziali di legge e di contratto, dedotto l'aliunde perceptum pari ad euro 162,00= lordi;
condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a corrispondere la somma ancora dovuta a titolo di indennità risarcitoria e pari ad
2 euro 4.526,59=, o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia per i motivi dedotti nella presente memoria e/o per quelli diversi ed ulteriori che dovessero emergere in corso di giudizio, nonché ad accantonare la somma pari ad euro 2.010,37=, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di Tfr da corrispondere solo quando cesserà il rapporto di lavoro tra le parti. condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma corrisposta a titolo di indennità risarcitoria così come liquidata nella busta paga di gennaio
2024 e sulla somma ancora dovuta a titolo di indennità risarcitoria e pari ad euro 4.526,59=,
o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia. condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rimborsare al sig. le spese per il CTP dott. nella misura CP_2 Persona_1 pari ad euro 2.386,20= in via subordinata accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento di cui sopra per la mancanza degli estremi della giusta causa, per l'effetto condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18, comma 5 L. 300/1970
[...] alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto, nella misura massima di 24 ovvero alla diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia applicando i parametri legislativi (anzianità lavorativa, comportamento complessivo delle parti, condizioni delle parti). il tutto, Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo.
Spese di causa rifuse per tutti gradi di giudizio.
In via istruttoria: (si omette)
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato impugnava innanzi al Parte_3 tribunale di Trento, sez. lavoro, il licenziamento per giusta causa in seguito alle contestazioni formulate con lettera del 26 settembre 2023 dal datore di lavoro , Parte_1 invocandone l'illegittimità e chiedendo – in principalità - la reintegra nel posto di lavoro e un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità, oltre contributi previdenziali e assistenziali di legge e di contratto;
in subordine, chiedeva l'accertamento della mancanza degli estremi della giusta causa del licenziamento e la corresponsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto, entro la misura massima di 24 mensilità ex art. art. 18, c. 5, della l n. 300/1970.
In sintesi a giustificazione il lavoratore esponeva:
3 1)che egli soffre di una sindrome ansioso-depressiva reattiva con attacchi di panico trattata con terapia farmacologica, assumendo 1 compressa al giorno di Sertralina e una compressa di RA (Xanax) al bisogno;
2)che ha sempre svolto le sue mansioni con diligenza e senza mai porre in essere alcun tipo di inadempimento o comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare, salvo una sola contestazione disciplinare di lievissima entità (multa di n. 2 ore nel mese di Giugno 2022 e dovuta al fatto che lo stesso aveva partecipato ad un corso di formazione per i lavoratori somministrati senza avere chiesto la preventiva autorizzazione);
3)che nel corso della notte 25/26 Settembre 2022 si sentiva molto angosciato e non riusciva a prendere sonno e pertanto, intorno alle ore 3,30/4,00, assumeva una pastiglia di Xanax da 1mg;
4)che alle ore 9,00, così come prescritto dal medico, assumeva una seconda pastiglia di
Sertralina;
5)che però nel giro di poco tempo egli si è trovato in preda a disorientamento spazio- temporale ed ha perso la facoltà di dominio cognitivo della realtà, al punto da avere ricordi molto confusi;
6)che prima di iniziare il turno di lavoro (secondo turno), verso le ore 11.30, ha raggiunto il parco per consumare un panino e due lattine di birra. Consumato il pasto e bevute le due lattine di birra, assumeva – ancora in preda ad ansia- un'ulteriore compressa di Sertralina da 50 mg;
7)che è consapevole di aver detto e fatto cose inappropriate, ma il suo ricordo è generico e si fonda sul racconto dei colleghi.
Tanto descritto, egli lamentava il comportamento tenuto dall'azienda la quale, nonostante fosse pienamente consapevole delle condizioni in cui si trovava il proprio dipendente, non interveniva immediatamente a tutela della sicurezza ( con richiamo all'art. 18 DLGS
81/2008) sia del ricorrente che degli altri colleghi di lavoro, potendo solo così impedirgli di commettere ulteriori azioni irragionevoli ed incaute.
Riteneva il ricorrente che i fatti accaduti in data 26.09.2022 fossero tutti causalmente ed unitariamente riconducibili allo stato di involontaria alterazione in cui lo stesso si trovava.
Il ricorrente dava atto di aver percepito a titolo di aliunde perceptum la somma di Euro
162,00.
Si costituiva contestando la domanda. Parte_1
Assunte prove testimoniali veniva conferito incarico ai nominati CC.TT.UU., dott. Per_2
e dott. al fine di accertare se “al momento del compimento dei fatti
[...] Persona_3 contestati egli si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere» causato dall'assunzione di psicofarmaci”.
4 La fase sommaria si concludeva con l'annullamento del licenziamento e condanna alla riassunzione e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre contributi previdenziali e assistenziali.
E' incontestato che il ricorrente, in ottemperanza all'ordinanza conclusiva della fase sommaria, è stato reintegrato nel suo posto di lavoro e che con la busta paga del mese di
Gennaio 2024 a è stata corrisposta l'indennità risarcitoria liquidata dal Giudice con CP_2
l'ordinanza d.d. 22.12.2023 nella misura pari ad Euro 27.722,69.
La Società impugnava l'ordinanza depositata in data 22 Dicembre Parte_1
2023, emessa all'esito della fase sommaria.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte resistente, riproducendo le argomentazioni e conclusioni di primo grado, in sostanza già accolte.
All'esito della fase di opposizione, istruita da altro giudice, veniva confermata la decisione già assunta.
Da ciò l'appello proposto da la quale, come si vedrà, altro non Parte_1 faceva che riproporre le medesime argomentazioni già oggetto del primo grado di giudizio.
Resisteva il lavoratore.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
L'appello potrebbe sic et simpliciter esser ritenuto inammissibile in quanto l'atto riproduce, quasi in modo eguale, il testo del ricorso in opposizione o comunque esplicita esattamente gli stessi argomenti senza ulteriore ed approfondito vaglio critico, quasi ad integrare una sorta di richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, finendo per eludere il precetto normativo che presuppone un vaglio critico della decisione impugnata( cfr cass.1248/13).
Esso è peraltro infondato.
Premessa:
Questo il testo della contestazione disciplinare che ha dato luogo al licenziamento:
5 «1. in data odierna, verso le ore 15:00, Lei entrava nell'Ufficio scalzo, con i bottoni della Parte_4 patta dei pantaloni aperti ed in evidente stato di alterazione tanto che, biascicando, chiedeva all'“Addetto amministrativo” sig. alla presenza peraltro anche dei sig.ri Testimone_1 [...]
e , di parlare con la Direzione di Stabilimento per Per_4 Controparte_3 Persona_5 segnalare che le chiavi che Lei mostrava nel mentre al predetto sig. non aprivano il Suo Tes_1 armadietto personale e ciò peraltro senza ravvedersi, a riprova del Suo stato di alterazione, del fatto che le chiavi che Lei stava mostrando non erano quelle del Suo armadietto personale ma quelle dell'armadietto indumenti posto nel corridoio;
2. in occasione del predetto episodio, alla richiesta del sig. di spiegare meglio ciò che Lei Tes_1 cercava, Lei urlava al predetto collega “TU NON CAPISCE NIENTE” e si avvicinava al sig. Tes_1 alzando minacciosamente la mano, tanto che quest'ultimo, intimorito, si vedeva costretto a chiederLe di uscire immediatamente dall' ; Parte_5
3. Lei, uscendo dall'Ufficio Produzione, incontrava il “Responsabile Programmazione e logistica” sig. al quale chiedeva di contattare gli uffici aziendali di Persona_5
Milano e, alla risposta del collega che Le segnalava di non essere la persona giusta acui rivolgere una simile richiesta, Lei iniziava a insultarlo e minacciarlo rivolgendogli anche ed in particolare la seguente frase “TU SEI UN ROMPICOGLIONI, UN GIORNO CHE
AVRAI BISOGNO VEDRAI CHE e, a fronte dello stupore con cui il sig. Persona_6
Le chiedeva perché mai Lei se ne uscisse con una simile frase, Lei rispondeva: “IO Per_5
SONO L'RSU E POSSO DIRE QUELLO CHE VOGLIO”;
4. Lei, verso le ore 18:10 abbandonava il posto di lavoro, senza aver chiesto né ricevuto alcuna autorizzazione al Suo responsabile, il Capo in quel momento in forza, sig. Tes_2 Per_7
come invece avrebbe dovuto fare, per poi farvi ritorno solo intorno alle ore 18.40» (doc.
[...]
9).
Esaminando i singoli motivi osserva la Corte quanto appresso.
Sub 1)Adesione acritica alle risultanze della CTU.
Il motivo è generico e non pare esservi sintonia tra il titolo ed il testo.
Non viene infatti illustrata la carenza motivazionale che avrebbe dato luogo a questo recepimento “acritico” della risultanze della CTU.
Le scarne considerazioni che vengono esposte nelle due brevi pagine dedicate al motivo attengono piuttosto al merito della decisione e, risultando riprodotte anche in successivo motivo, saranno in quella sede esaminate.
Certo è che, qualora il giudice ritenga di condividere una relazione peritale, non è tenuto a
6 fornire una dettagliata giustificazione, la quale richiederebbe a sua volta una esposizione fondata su cognizioni tecniche che il giudice non è tenuto ad avere ( ed è per questo appunto che la legge gli mette a disposizione l'ausilio di esperti nelle singole materie).
Risulta tuttavia ben illustrata l'adesione alle conclusioni peritali assunta dal giudicante, così come si può constatare ad es. a pg. 10 della sentenza nelle prime 4 righe ed a metà pagina e nelle ultime 7 righe;
ed a pg. 11 nella prime 9 righe;
ed ancora a metà pagina 11 con riferimento alle osservazioni dei CCTTPP.
Peraltro già con ordinanza dd. 19.05.2024 erano stati illustrati i motivi posti a fondamento del rigetto di istanze di convocazione a chiarimenti dei CCTTUU o di rinnovo della consulenza.
E ciò senza potersi tralasciare i rilievi che verranno in prosieguo sviluppati volti ad illustrare la illegittimità del provvedimento adottato dalla alla luce del fatto in sé, vale a dire Parte_1 quand'anche diverse potessero esser state le conclusioni peritali.
Quanto alle ultime due righe di pg. 10 dell'appello, laddove parte appellante sembra dolersi del fatto che la “cornice emotiva” sia stata ricostruita “pressochè esclusivamente sulla base” del racconto del lavoratore, è agevole replicare che lo sviluppo dei fatti rappresenta un dato storico acquisito agli atti.
Infatti non vi è alcuna prova che il abbia bevuto birre a doppio malto e per un CP_2 quantitativo diverso da quello fin dall'inizio recepito in causa ( asserzioni di non Parte_1 provate), irrilevanti eventuali difformi dichiarazioni sul numero dei panini (uno o due) – circostanza sulla quale peraltro nulla ha detto in primo grado - rese in sede peritale Parte_1 dal lavoratore al di fuori delle formali difese e della narrativa sempre univocamente esposta.
In ogni caso, nel momento in cui si disquisisce di effetti collaterali connessi alla assunzione di bevande alcooliche in associazione con farmaci, appare di palmare evidenza che la modesta quantità di cibo assunta ( commisurata a uno o due panini) non potrebbe aver alcuna concreta conseguenza su effetti collaterali indesiderati.
Il datore di lavoro nulla ha provato;
è ovvio che il giudizio debba svolgersi quindi sulla base di ciò che il lavoratore dichiara, circostanze peraltro che hanno poi trovato conferma scientifica nell'accertamento peritale disposto.
Sub 2)Errore di valutazione sullo “stato di alterazione involontario”.
Il motivo è focalizzato su aspetti veramente marginali della vicenda e si caratterizza per l'assenza di un vaglio critico, tecnicamente e scientificamente apprezzabile, delle risultanze peritali, ragion per cui anche l'istanza di rinnovazione della CTU o di convocazione a chiarimenti si appalesa in alcun modo supportata.
7 Di conseguenza, non essendo adeguatamente scalfiti gli accertamenti peritali, ritiene la
Corte di ribadirne la rilevanza, con particolare attenzione ai passi che seguono, tratti testualmente dall'elaborato in atti.
“Il consumo, poco dopo le ore 12, di due lattine di birra doppio malto contenenti 66 cl, unitamente a due panini, non può aver di per sé determinato, alle ore 14,00, in un soggetto con le caratteristiche di genere e fisiche proprie del ricorrente, uno stato di ubriachezza o, quanto meno, di alterazione da ingestione di bevande alcooliche”.
“Si può altresì escludere senza incertezze la semplice diagnosi di ebbrezza alcolica, non tanto e non soltanto per l'insufficiente quantitativo di alcol assunto, ma soprattutto per le caratteristiche del quadro psichico presentato (inedite per il soggetto nonostante le precedenti assunzioni di alcol in quantità ben maggiori) e per la successiva amnesia che ne è seguita. Il ricordo di quelle ore è nel signor progressivamente più sfumato CP_2 fino alla completa amnesia e appaiono suggestivi i grossolani errori sul piano della realtà, fra i quali va menzionato il mancato riconoscimento di persone a lui perfettamente note e
l'umore marcatamente disforico. Proprio questa grossolanità rende l'ipotesi di disturbo dissociativo acuto del tutto plausibile ed esplicativa”.
“Il ricorrente con ogni evidenza non soffriva di alcolismo abituale, come testimoniato anche dai referti degli esami ematochimici effettuati sia in epoca precedente che successiva ai fatti per cui è causa (rispettivamente aprile '22 e marzo '23)…”.
“… il consumo, poco dopo le ore 12, di due lattine di birra doppio malto contenenti 66 cl, unitamente a due panini, associato all'assunzione di una compressa di RA EG 1 mg alle ore 3,00/4,00 del mattino, una compressa di Sertralina– 50 mg EG STADA alle ore 9,00 del mattino e una nuova compressa Sertralina – 50 mg EG STADA alle ore 14,00, ha, con ogni verosimiglianza, determinato nelle ore immediatamente successive, in un soggetto con le caratteristiche di genere e fisiche proprie del ricorrente che in quella circostanza versava in una condizione di estrema preoccupazione, stress e deflessione dell'umore, uno stato di incapacità di intendere e di volere o, quanto meno, un turbamento psichico tale da impedire al ricorrente di formare in modo consapevole e libero la propria volontà, così da potersi rendere conto dei propri comportamenti e delle loro ripercussioni nei confronti dei terzi”.
“….In sostanza quindi ognuna delle sostanze psicotrope in sé non appare sufficiente a determinare l'alterazione psichica descritta e, in linea teorica, nemmeno la contemporanea assunzione delle stesse.
Se però noi andiamo a verificare gli eventi avversi correlati all'assunzione di sertralina
(vedasi l'elenco delle segnalazioni avverse relative alla sertralina presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco – d'ora in avanti AIFA), scopriamo che la
8 stragrande maggioranza degli eventi avversi riguardano la sfera psichica e fra questi viene menzionata espressamente l'alterazione dello stato di coscienza.
L'episodio descritto agli atti e ricostruito in sede peritale ha tutte le caratteristiche di un restringimento della coscienza equivalente a quelli che un tempo venivano descritti come
“episodi crepuscolari”, caratterizzati per l'appunto da un restringimento del campo di coscienza che può essere determinato da molteplici fattori, sia di natura psicologico- emotiva, che neurologica o di altra natura (tossica, biochimica, infettiva, ischemica, ecc).
La ricostruzione dei CC.TT.UU. è quella di una deflagrazione psico-emotiva che si è scatenata all'interno di un evidente milieu depressivo, sostenuto da preoccupazioni economiche ingravescenti e da una condizione di stress acuto. Una cornice emotiva di questo tipo, combinata al mix di sostanze psicotrope assunte in rapida successione
(benzodiazepine, antidepressivi, cortisonici, alcol), può senza dubbio dare innesco a reazioni psichiche acute, interazioni o effetti paradossi ampiamente citati in letteratura e segnalati dall'AIFA (vedasi sistema RAM pubblicato sul sito dell'AIFA, dal quale risulta evidente che le reazioni avverse alla sertralina sono in primo luogo di tipo psichiatrico e comprendono frequentemente disturbi della coscienza e la disforia.
L'assenza d'altro canto di precedenti anamnestici specifici rende questa ipotesi ancor più suggestiva, trattandosi nella fattispecie di circostanze eccezionali che assommavano al cocktail farmacologico e all'assunzione di alcol una condizione emotiva particolarmente stressante.
«Questa categoria riguarda condizioni acute e transitorie che tipicamente durano meno di un mese e talvolta solo alcune ore o giorni. Queste condizioni sono caratterizzate da restringimento della coscienza, depersonalizzazione, derealizzazione, disturbi percettivi per esempio rallentamento del tempo, macropsia, micro amnesie, stupor transitorio…»
Certamente l'interazione farmaci/alcol, impossibile da descrivere con assoluta precisione visto l'altissimo numero, potenzialmente illimitato, di possibili interazioni tra farmaci e sostanze psicotrope, può aver giocato un fattore causale rilevante (anche questo aspetto è puntualmente segnalato per la sertralina nel registro RAM di AIFA), ma altrettanto dicasi per la condizione di estrema preoccupazione, stress e deflessione dell'umore nella quale versava il signor al momento dei fatti oggetto della presente indagine. CP_2
In definitiva, oltre che scientificamente plausibile, è di assoluto buon senso ritenere che l'eccezionale congiuntura sfavorevole abbia determinato nel signor una reazione CP_2 acuta mai documentata in precedenza e, per quanto è dato conoscere, priva di recidive successive.
Si può altresì escludere senza incertezze la semplice diagnosi di ebbrezza alcolica, non tanto e non soltanto per l'insufficiente quantitativo di alcol assunto, ma soprattutto per le
9 caratteristiche del quadro psichico presentato (inedite per il soggetto nonostante le precedenti assunzioni di alcol in quantità ben maggiori) e per la successiva amnesia che ne è seguita. Il ricordo di quelle ore è nel signor progressivamente più sfumato CP_2 fino alla completa amnesia e appaiono suggestivi i grossolani errori sul piano della realtà, fra i quali va menzionato il mancato riconoscimento di persone a lui perfettamente note e
l'umore marcatamente disforico. Proprio questa grossolanità rende l'ipotesi di disturbo dissociativo acuto del tutto plausibile ed esplicativa.
Pur trattandosi di un disturbo che non è ascrivibile sensu stricto ai disturbi psicotici e che appare sempre circoscritto nel tempo, non vi è dubbio che il restringimento/alterazione dello stato di coscienza che lo caratterizza impedisce al soggetto di assumere responsabilità rispetto alle proprie condotte, che assumono pertanto caratteristiche talvolta assai dissimili – come nel caso di specie – rispetto alle condotte riconosciute come tipiche del soggetto da parte di conoscenti, amici, colleghi di lavoro.
Si è pertanto determinato, a giudizio di questi CC.TT.UU., uno stato di temporanea incapacità di intendere e di volere, tale da impedire al ricorrente di formare in modo consapevole e libero la propria volontà, con completa incapacità di potersi rendere conto dei propri comportamenti e delle loro ripercussioni nei confronti dei terzi”.
Inoltre, a fronte delle osservazioni svolte dai cc.tt. di parte resistente, i CC.TT.UU. hanno persuasivamente replicato:
“ – il segnalato effetto avverso del disturbo della coscienza conseguente all'assunzione di sertralina non è stato dedotto dal foglietto illustrativo di tale farmaco (nel quale sono riportati gli effetti avversi in ordine di frequenza) bensì dal sistema RAM di AIFA
(https://www.aifa.gov.it/sistema-ram ) nel quale sono riportate in ordine di frequenza le segnalazioni di effetti avversi severi, fra i quali, relativamente alla Sertralina, i disturbi della coscienza appaiono i più frequenti;
effetti quindi non comuni ma severi e, fra questi, più frequenti di altri;
– il disturbo depressivo sofferto dal ricorrente è documentato ed era in fase di trattamento specialistico con una molecola antidepressiva (la setralina) prescritta dallo psichiatra.
Quest'ultima trova infatti indicazione nel trattamento degli stati depressivi e non è un trattamento specifico dell'alcolismo. Quanto alla fenomenologia del disturbo, essa è da ritenere ampiamente documentata dalla ricostruzione anamnestica che del resto costituisce l'unico possibile strumento di indagine in assenza di markers biologici, tanto più a distanza di tempo dal periodo indagato.
Un'ultima considerazione: i quadri crepuscolari (più recentemente ascritti ai disturbi dissociativi) sono per loro natura eccezionali e per essere diagnosticati non richiedono necessariamente il ripetersi nella biografia del paziente”.
10 E' inevitabile in tale quadro concludere come si legge nel provvedimento della fase sommaria e cioè che “Deve, quindi, ritenersi compiutamente accertato che il ricorrente
, nei momenti in cui poneva in essere le condotte a lui Controparte_2 contestate con lettera del 26.9.2022 (doc. 4 fasc. ric.) e poste a fondamento del licenziamento disciplinare per giusta causa, a lui intimato con lettera del 31.10.2022 (doc.
6 fasc. ric.), si trovava in “uno stato di incapacità di intendere e di volere o, quanto meno, un turbamento psichico tale da impedire al ricorrente di formare in modo consapevole e libero la propria volontà, così da potersi rendere conto dei propri comportamenti e delle loro ripercussioni nei confronti dei terzi”.
Quest'ultima circostanza esclude la sussistenza della giusta causa di licenziamento per difetto dell'elemento soggettivo.
In proposito, ai fini dell'accertamento della compromissione del vincolo fiduciario, è necessario che il prestatore abbia agito munito della capacità di intendere e di volere, intesa come idoneità del soggetto ad agire sotto il controllo della propria volontà e a comprendere il significato delle proprie azioni.
Infatti l'accertamento dell'elemento psicologico esige, in primo luogo, di prendere in considerazione l'imputabilità della condotta, ossia la sua riferibilità alla coscienza e volontà del lavoratore, la quale viene a mancare quando egli, a causa di gravi disturbi della sfera psichica, non si sia reso conto del proprio comportamento e delle sue possibili ripercussioni sui terzi e/o non sia stato in grado di formare in modo consapevole e libero la propria volontà. (cfr ad es.Cass. 12.5.2021, n. 12641).
Si è anche osservato che il licenziamento disciplinare presuppone un inadempimento caratterizzato da una autoresponsabile determinazione del prestatore.
Il difetto di imputabilità della condotta non soltanto pregiudica la proporzionalità tra addebito e licenziamento disciplinare ma, più radicalmente, esclude la sussistenza di conseguenze disciplinari al fatto contestato.
Va condiviso quanto affermato in giurisprudenza ( ad es.Cass. 16.5.2016, n. 10019) secondo cui l'ipotesi normativa della "insussistenza del fatto contestato" comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo, soggettivo, della imputabilità della condotta al dipendente.
Ricorre quindi la tutela (reintegratoria ed indennitaria debole) ex art. 18 co. 4 St. Lav. prevista nell'ipotesi cui il “il giudice… accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato…”.
11 La non volontarietà si deve ritenere conseguenza di un dato certo e documentato in causa.
Non si verte infatti in una semplice ipotesi di effetti collaterali alla consumazione di alcool in concomitanza con psicofarmaco (tipico effetto può essere la sonnolenza); bensì del fatto che nella prescrizioni del farmaco non fosse presente alcuna indicazione della possibilità del verificarsi della specifica incidenza sul comportamento rappresentata dalla “disforia”.
Se soltanto pubblicazioni tecniche ( sistema RAM di AIFA), non divulgate al consumatore, descrivono l'effetto disforia, la cosa non è semplicemente irrilevante come si legge nella prima riga di pg. 13 appello.
Anzi proprio questa carenza rende evidente che nessuna volontarietà sulla sua verificazione si può addebitare al soggetto.
Dello “specifico divieto aziendale di bere alcoolici prima di iniziare il turno di lavoro” ( pg.
12 prima riga atto di appello) non vi è prova in atti ( e ciò a prescindere dalla previsione di una mera sanzione conservativa prevista per il lavoratore in stato di alterazione alcolica contenuta nel CCNL di riferimento).
Il richiamo a “regole di comune esperienza” o al concetto di scarsa credibilità circa l'assenza di specifiche raccomandazioni da parte del medico curante del , anche in questo CP_2 caso in difetto di chiara prova, sono irrilevanti.
Non pertinente la giurisprudenza citata in nota a pg. 13 in quanto riferita palesemente ad una situazione – malattia psichiatrica- che non ricorre.
Non vi è motivo alcuno di censura in ordine alle dichiarazioni rese in sede testimoniale sullo svolgimento dei fatti e sulla pregressa assenza di episodi simili ovvero di contestazioni disciplinari di rilievo.
Sub 3)Sulla ritenuta inconferenza degli artt. 92-93 cp.
Va confermata la ritenuta irrilevanza e non pertinenza delle norme penali indicate nel motivo, che oltretutto va considerato assorbito dalle considerazioni che precedono relative alla situazione caratterizzante la mente del soggetto in occasione dell'evento oggetto di contestazione.
Esclusa da subito la pertinenza dell'art. 93 cp “fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti”, dato che nessun “stupefacente” è stato assunto, nemmeno può esser utilmente invocato l'art. 92 cp
La norma prevede una “imputabilità” che è necessariamente connessa alla commissione di un reato che, nella specie, non vi è stato. E già questo è un motivo assorbente.
E quand'anche si volesse disquisire di “imputabilità”, la norma altro non farebbe che confermare e supportare ulteriormente la illegittimità della sanzione irrogata al lavoratore:
12 l'imputabilità va esclusa se lo stato di ubriachezza deriva da caso fortuito, tale dovendosi qualificare la situazione verificatasi nella fattispecie, non prevedibile come già illustrato.
Il soggetto è stato coinvolto da un generale malessere a sfondo depressivo e ansioso, che ha dato origine ( per usare le parole della relazione peritale) ad una “deflagrazione psico- emotiva” sostenuta anche da “una condizione di stress acuto”, ditalchè si deve desumere che il lavoratore non si è procurato preordinatamente lo stato (temporaneo) di incapacità né era in grado di prevederne l'effetto.
E se di ubriachezza volontaria si volesse disquisire va rammentato che la contrattazione collettiva la disciplina con una sanzione conservativa, che tanto più avrebbe potuto esser invocata per un caso, come quello in oggetto, del tutto isolato nella vita lavorativa del soggetto (vedi infra sub 4).
Sub 4)Erroneo riferimento all'art. 69, 2°, n. 8 CCNL.
Il motivo si fonda su quanto “cristallizzato nella lettera” di contestazione, nella quale la contestazione non riguardava solo lo stato di ubriachezza ma anche le minacce e l'abbandono del posto di lavoro.
La censura è mal posta.
L'art. 69 del CCNL Alimentari Industria applicato dalla Società convenuta prevede, con disposizione che ben si poteva applicare al fatto verificatosi, compreso il brevissimo allontanamento dal posto di lavoro, che: “Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore : 1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione…. 8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
….
Posto che si è trattato di un comportamento imprevedibile, non volontario, tutti gli atteggiamenti assunti dal soggetto vanno contestualizzati in quell'ambito.
Lo stato di momentanea ed improvvisa compromissione della lucidità mentale ha determinato una serie di atteggiamenti tutti tra di loro concatenati :
-la confusione sulla chiave per aprire l'armadietto personale;
-gli “inconvenienti” relativi all'abbigliamento;
-le frasi pronunciate;
-l'allontanamento, peraltro assai breve, cui è seguito in rientro e la prosecuzione della prestazione lavorativa, che è stata da subito accettata.
Il tutto senza quelle contestazioni che invece, seguendo la tesi della , avrebbero Parte_1 dovuto essere immediate.
13 La causa scatenante di tutto ciò va pertanto ricondotta allo status del soggetto, apparentemente sussumibile in una conclamata ( ma involontaria) ubriachezza e quindi in un comportamento che, a tutto concedere, avrebbe potuto esser ricondotto nell'ambito della sanzione conservativa citata del CCNL.
Ciò è sufficiente a determinare la infondatezza anche di questo motivo, senza che sia necessario entrare nel merito della assai singolare affermazione volta a contestare la equivalenza, sotto il profilo difensivo della parte assistita, delle deduzioni svolte dai consulenti di parte, allorquando essi si sono espressi in senso sostanzialmente concorde con la conclusioni dei CTU.
Il motivo è anche generico in quanto non contiene alcuna censura d'ordine medico-legale con crisma di attendibilità.
D'altronde se è consolidato il principio in virtu' del quale La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede, qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni, apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico - valutativo dell'ausiliario del giudice
( Cass. 4138-1999; cass. 956-2000), esso vale pure ed a maggior ragione con riguardo ai motivi che debbono esser sviluppati a supporto della impugnazione di una sentenza.
Sub5)Tutela reintegratoria ex art. 18 comma 4 , SL.
Si tratta di censura assorbita.
Per completezza si osserva che, esclusa ogni rilevanza alla giurisprudenza citata in quanto riferita alla commissione di reati che qui non vi sono stati ( come già detto), va da sé che la mera sussistenza “storica” dei fatti contestati, ai quali non è stata conferita alcuna valenza atta a giustificare il licenziamento, non potrebbe a sua volta giustificare la semplice tutela risarcitoria in subordine invocata dall'appellante.
Si tratta in sostanza di effettuare appunto quel giudizio di proporzionalità, tra la condizione psichica del lavoratore e la mancanza che gli è stata contestata, invocato dalla giurisprudenza indicata in nota a pg. 19 dell'appello ( cass. 12641/2021), giudizio che, come ivi affermato, “ non può prescindere dall'accertamento in ordine ai fattori eventualmente idonei ad incidere sulla autoresponsabile determinazione dell'agente”.
Ed è infatti questo l'accertamento compiuto in sentenza ed ora condiviso dalla Corte con la presente motivazione.
Sub 6)Erroneità circa la ritenuta assenza di contestazioni di sulle Parte_1 ulteriori domande del sig. . CP_2
14 Si tratta del passo motivazionale in cui il tribunale, correttamente, ha ritenuto che Parte_1 non abbia preso posizione sulle ulteriori domande formulate dal lavoratore nel costituirsi nel presente procedimento, relative al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum pari ad € 162,00 lordi.
, infatti, non ha preso posizione in modo “puntuale”, bensì tardivamente. Parte_1
Considerato il rito che caratterizza il processo del lavoro, tempestiva sarebbe stata la contestazione solo ove svolta nella prima udienza 18.04.2024 nella fase di opposizione, a verbale, mentre i rilievi di sono stati sviluppati, tardivamente e quindi tamquam Parte_1 non essent, solo nelle note conclusive, del che dà atto lo stesso appellante a pg. 20.
Sub 7)Aliunde perceptum.
Premesso che l'onere della prova della percezione di altri redditi grava sul datore di lavoro
(cfr. ad es. Cass.1636/2020); premesso che il motivo è inammissibile in quanto generico, integrando solo una postulazione di principio;
ebbene, pur a prescindere da tutto ciò, ritiene la Corte di aderire al consolidato principio in virtu' del quale In tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se
l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. Cass. 19163/2022.
Il lavoratore ha da subito correttamente riconosciuto di aver effettuato una breve prestazione lavorativa, indicandone il reddito da detrarre.
Come si è già detto il datore non ha mosso contestazioni tempestive e ciò vale a determinare la non controvertibilità né della assenza di ulteriori redditi né della diligenza nell'essersi attivato per ricercarne, dovendosi tener conto dell'età (anni 57), purtroppo poco adatta al reperimento di ulteriori attività confacenti alle capacità ed esperienze acquisite, e della difficile situazione familiare per la presenza di figlio gravemente invalido (situazione documentata).
E' anche pacifico - e ciò si dice solo per completezza di motivazione- che In base all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del
2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo
15 dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di "aliunde perceptum" o "percipiendum", e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.
Cass. 3824/2022.
Istanze istruttorie.
Della CTU già si è detto.
Generica, anche perché priva di illustrazione specifica nel contesto dei motivi di appello, la richiesta di ammissione delle prove per testi in fatto da 1 a 22: sia perché i fatti sono nella loro storicità incontestati, sia perchè non vi è motivazione sulle risultanze testimoniali, sia perché infine dette istanze hanno già costituito oggetto di prova in primo grado.
E' peraltro agevole rilevare che il testo di tale istanze è identico a quello del ricorso in opposizione.
Vi è anche un dubbio sulla ammissibilità in appello di tale istanza, non specificamente riproposta in primo grado, laddove si rinviene – nella memoria difensiva finale – un generico richiamo alle “conclusioni di cui al ricorso in opposizione” e non anche alle “istanze istruttorie” ivi formulate.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 8/2025 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale Parte_1 di Trento sez. lavoro n. 184/2024 (pubblicata in data 31.12.2024);
16 2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in €
4.524,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 10.04.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE LAVORO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 29.01.2025 al n. 8/2025 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 29.01.2025
DA
, (C.F. e P. IVA ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Delegato, dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti Edgardo Ratti (C.F. Parte_2
– indirizzo PEC: del foro di C.F._1 Email_1
Milano e (C.F. – indirizzo PEC: Controparte_1 C.F._2
del foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Giuseppe Grazioli n. 31,, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Sonia Guglielminetti (C.F. , indirizzo PEC: C.F._4
– FAX: 0461.221361) del Foro di Trento ed Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via G. Grazioli n. 100, giusta mandato telematico in atti.
1 APPELLATA
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Ferme e richiamate tutte le allegazioni, difese, eccezioni ed istanze istruttorie formulate nel precedente grado del giudizio, - ut supra rappresentata e difesa - Parte_1 chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, di voler: in via principale, in integrale riforma della sentenza n. 184 del 31 dicembre 2024 del
Tribunale di Trento, rigettare tutte le domande proposte dal sig. con Controparte_2 il ricorso introduttivo della prima fase del giudizio e con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, con ogni conseguenza del caso, tra cui la condanna del medesimo sig. a restituire a ogni somma nelle more da Controparte_2 Parte_1 quest'ultima pagata in esecuzione dell'ordinanza del 22 dicembre 2023 e della sentenza n.
184 del 31 dicembre 2024 (spese legali e di CTP comprese), oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, riconoscere al sig. la tutela indennitaria ex art. 18, Controparte_2 comma 5, SL nella misura minima di 12 mensilità; in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di riconoscimento della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, SL, dedurre dall'indennità risarcitoria, oltre all'aliunde perceptum, anche l'aliunde percipiendum.
Con il favore delle spese di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre che di CTU e di
CC.TT.PP.
In via istruttoria (si omette)
DI PARTE APPELLATA: in via principale accertata e dichiarata la illegittimità e l'annullabilità del licenziamento disciplinare comminato al ricorrente per i motivi dedotti in narrativa, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondere allo stesso un'indennità commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di
12 mensilità, oltre contributi previdenziali e assistenziali di legge e di contratto, dedotto l'aliunde perceptum pari ad euro 162,00= lordi;
condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a corrispondere la somma ancora dovuta a titolo di indennità risarcitoria e pari ad
2 euro 4.526,59=, o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia per i motivi dedotti nella presente memoria e/o per quelli diversi ed ulteriori che dovessero emergere in corso di giudizio, nonché ad accantonare la somma pari ad euro 2.010,37=, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di Tfr da corrispondere solo quando cesserà il rapporto di lavoro tra le parti. condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma corrisposta a titolo di indennità risarcitoria così come liquidata nella busta paga di gennaio
2024 e sulla somma ancora dovuta a titolo di indennità risarcitoria e pari ad euro 4.526,59=,
o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia. condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rimborsare al sig. le spese per il CTP dott. nella misura CP_2 Persona_1 pari ad euro 2.386,20= in via subordinata accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento di cui sopra per la mancanza degli estremi della giusta causa, per l'effetto condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18, comma 5 L. 300/1970
[...] alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto, nella misura massima di 24 ovvero alla diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia applicando i parametri legislativi (anzianità lavorativa, comportamento complessivo delle parti, condizioni delle parti). il tutto, Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo.
Spese di causa rifuse per tutti gradi di giudizio.
In via istruttoria: (si omette)
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato impugnava innanzi al Parte_3 tribunale di Trento, sez. lavoro, il licenziamento per giusta causa in seguito alle contestazioni formulate con lettera del 26 settembre 2023 dal datore di lavoro , Parte_1 invocandone l'illegittimità e chiedendo – in principalità - la reintegra nel posto di lavoro e un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità, oltre contributi previdenziali e assistenziali di legge e di contratto;
in subordine, chiedeva l'accertamento della mancanza degli estremi della giusta causa del licenziamento e la corresponsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto, entro la misura massima di 24 mensilità ex art. art. 18, c. 5, della l n. 300/1970.
In sintesi a giustificazione il lavoratore esponeva:
3 1)che egli soffre di una sindrome ansioso-depressiva reattiva con attacchi di panico trattata con terapia farmacologica, assumendo 1 compressa al giorno di Sertralina e una compressa di RA (Xanax) al bisogno;
2)che ha sempre svolto le sue mansioni con diligenza e senza mai porre in essere alcun tipo di inadempimento o comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare, salvo una sola contestazione disciplinare di lievissima entità (multa di n. 2 ore nel mese di Giugno 2022 e dovuta al fatto che lo stesso aveva partecipato ad un corso di formazione per i lavoratori somministrati senza avere chiesto la preventiva autorizzazione);
3)che nel corso della notte 25/26 Settembre 2022 si sentiva molto angosciato e non riusciva a prendere sonno e pertanto, intorno alle ore 3,30/4,00, assumeva una pastiglia di Xanax da 1mg;
4)che alle ore 9,00, così come prescritto dal medico, assumeva una seconda pastiglia di
Sertralina;
5)che però nel giro di poco tempo egli si è trovato in preda a disorientamento spazio- temporale ed ha perso la facoltà di dominio cognitivo della realtà, al punto da avere ricordi molto confusi;
6)che prima di iniziare il turno di lavoro (secondo turno), verso le ore 11.30, ha raggiunto il parco per consumare un panino e due lattine di birra. Consumato il pasto e bevute le due lattine di birra, assumeva – ancora in preda ad ansia- un'ulteriore compressa di Sertralina da 50 mg;
7)che è consapevole di aver detto e fatto cose inappropriate, ma il suo ricordo è generico e si fonda sul racconto dei colleghi.
Tanto descritto, egli lamentava il comportamento tenuto dall'azienda la quale, nonostante fosse pienamente consapevole delle condizioni in cui si trovava il proprio dipendente, non interveniva immediatamente a tutela della sicurezza ( con richiamo all'art. 18 DLGS
81/2008) sia del ricorrente che degli altri colleghi di lavoro, potendo solo così impedirgli di commettere ulteriori azioni irragionevoli ed incaute.
Riteneva il ricorrente che i fatti accaduti in data 26.09.2022 fossero tutti causalmente ed unitariamente riconducibili allo stato di involontaria alterazione in cui lo stesso si trovava.
Il ricorrente dava atto di aver percepito a titolo di aliunde perceptum la somma di Euro
162,00.
Si costituiva contestando la domanda. Parte_1
Assunte prove testimoniali veniva conferito incarico ai nominati CC.TT.UU., dott. Per_2
e dott. al fine di accertare se “al momento del compimento dei fatti
[...] Persona_3 contestati egli si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere» causato dall'assunzione di psicofarmaci”.
4 La fase sommaria si concludeva con l'annullamento del licenziamento e condanna alla riassunzione e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre contributi previdenziali e assistenziali.
E' incontestato che il ricorrente, in ottemperanza all'ordinanza conclusiva della fase sommaria, è stato reintegrato nel suo posto di lavoro e che con la busta paga del mese di
Gennaio 2024 a è stata corrisposta l'indennità risarcitoria liquidata dal Giudice con CP_2
l'ordinanza d.d. 22.12.2023 nella misura pari ad Euro 27.722,69.
La Società impugnava l'ordinanza depositata in data 22 Dicembre Parte_1
2023, emessa all'esito della fase sommaria.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte resistente, riproducendo le argomentazioni e conclusioni di primo grado, in sostanza già accolte.
All'esito della fase di opposizione, istruita da altro giudice, veniva confermata la decisione già assunta.
Da ciò l'appello proposto da la quale, come si vedrà, altro non Parte_1 faceva che riproporre le medesime argomentazioni già oggetto del primo grado di giudizio.
Resisteva il lavoratore.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
L'appello potrebbe sic et simpliciter esser ritenuto inammissibile in quanto l'atto riproduce, quasi in modo eguale, il testo del ricorso in opposizione o comunque esplicita esattamente gli stessi argomenti senza ulteriore ed approfondito vaglio critico, quasi ad integrare una sorta di richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, finendo per eludere il precetto normativo che presuppone un vaglio critico della decisione impugnata( cfr cass.1248/13).
Esso è peraltro infondato.
Premessa:
Questo il testo della contestazione disciplinare che ha dato luogo al licenziamento:
5 «1. in data odierna, verso le ore 15:00, Lei entrava nell'Ufficio scalzo, con i bottoni della Parte_4 patta dei pantaloni aperti ed in evidente stato di alterazione tanto che, biascicando, chiedeva all'“Addetto amministrativo” sig. alla presenza peraltro anche dei sig.ri Testimone_1 [...]
e , di parlare con la Direzione di Stabilimento per Per_4 Controparte_3 Persona_5 segnalare che le chiavi che Lei mostrava nel mentre al predetto sig. non aprivano il Suo Tes_1 armadietto personale e ciò peraltro senza ravvedersi, a riprova del Suo stato di alterazione, del fatto che le chiavi che Lei stava mostrando non erano quelle del Suo armadietto personale ma quelle dell'armadietto indumenti posto nel corridoio;
2. in occasione del predetto episodio, alla richiesta del sig. di spiegare meglio ciò che Lei Tes_1 cercava, Lei urlava al predetto collega “TU NON CAPISCE NIENTE” e si avvicinava al sig. Tes_1 alzando minacciosamente la mano, tanto che quest'ultimo, intimorito, si vedeva costretto a chiederLe di uscire immediatamente dall' ; Parte_5
3. Lei, uscendo dall'Ufficio Produzione, incontrava il “Responsabile Programmazione e logistica” sig. al quale chiedeva di contattare gli uffici aziendali di Persona_5
Milano e, alla risposta del collega che Le segnalava di non essere la persona giusta acui rivolgere una simile richiesta, Lei iniziava a insultarlo e minacciarlo rivolgendogli anche ed in particolare la seguente frase “TU SEI UN ROMPICOGLIONI, UN GIORNO CHE
AVRAI BISOGNO VEDRAI CHE e, a fronte dello stupore con cui il sig. Persona_6
Le chiedeva perché mai Lei se ne uscisse con una simile frase, Lei rispondeva: “IO Per_5
SONO L'RSU E POSSO DIRE QUELLO CHE VOGLIO”;
4. Lei, verso le ore 18:10 abbandonava il posto di lavoro, senza aver chiesto né ricevuto alcuna autorizzazione al Suo responsabile, il Capo in quel momento in forza, sig. Tes_2 Per_7
come invece avrebbe dovuto fare, per poi farvi ritorno solo intorno alle ore 18.40» (doc.
[...]
9).
Esaminando i singoli motivi osserva la Corte quanto appresso.
Sub 1)Adesione acritica alle risultanze della CTU.
Il motivo è generico e non pare esservi sintonia tra il titolo ed il testo.
Non viene infatti illustrata la carenza motivazionale che avrebbe dato luogo a questo recepimento “acritico” della risultanze della CTU.
Le scarne considerazioni che vengono esposte nelle due brevi pagine dedicate al motivo attengono piuttosto al merito della decisione e, risultando riprodotte anche in successivo motivo, saranno in quella sede esaminate.
Certo è che, qualora il giudice ritenga di condividere una relazione peritale, non è tenuto a
6 fornire una dettagliata giustificazione, la quale richiederebbe a sua volta una esposizione fondata su cognizioni tecniche che il giudice non è tenuto ad avere ( ed è per questo appunto che la legge gli mette a disposizione l'ausilio di esperti nelle singole materie).
Risulta tuttavia ben illustrata l'adesione alle conclusioni peritali assunta dal giudicante, così come si può constatare ad es. a pg. 10 della sentenza nelle prime 4 righe ed a metà pagina e nelle ultime 7 righe;
ed a pg. 11 nella prime 9 righe;
ed ancora a metà pagina 11 con riferimento alle osservazioni dei CCTTPP.
Peraltro già con ordinanza dd. 19.05.2024 erano stati illustrati i motivi posti a fondamento del rigetto di istanze di convocazione a chiarimenti dei CCTTUU o di rinnovo della consulenza.
E ciò senza potersi tralasciare i rilievi che verranno in prosieguo sviluppati volti ad illustrare la illegittimità del provvedimento adottato dalla alla luce del fatto in sé, vale a dire Parte_1 quand'anche diverse potessero esser state le conclusioni peritali.
Quanto alle ultime due righe di pg. 10 dell'appello, laddove parte appellante sembra dolersi del fatto che la “cornice emotiva” sia stata ricostruita “pressochè esclusivamente sulla base” del racconto del lavoratore, è agevole replicare che lo sviluppo dei fatti rappresenta un dato storico acquisito agli atti.
Infatti non vi è alcuna prova che il abbia bevuto birre a doppio malto e per un CP_2 quantitativo diverso da quello fin dall'inizio recepito in causa ( asserzioni di non Parte_1 provate), irrilevanti eventuali difformi dichiarazioni sul numero dei panini (uno o due) – circostanza sulla quale peraltro nulla ha detto in primo grado - rese in sede peritale Parte_1 dal lavoratore al di fuori delle formali difese e della narrativa sempre univocamente esposta.
In ogni caso, nel momento in cui si disquisisce di effetti collaterali connessi alla assunzione di bevande alcooliche in associazione con farmaci, appare di palmare evidenza che la modesta quantità di cibo assunta ( commisurata a uno o due panini) non potrebbe aver alcuna concreta conseguenza su effetti collaterali indesiderati.
Il datore di lavoro nulla ha provato;
è ovvio che il giudizio debba svolgersi quindi sulla base di ciò che il lavoratore dichiara, circostanze peraltro che hanno poi trovato conferma scientifica nell'accertamento peritale disposto.
Sub 2)Errore di valutazione sullo “stato di alterazione involontario”.
Il motivo è focalizzato su aspetti veramente marginali della vicenda e si caratterizza per l'assenza di un vaglio critico, tecnicamente e scientificamente apprezzabile, delle risultanze peritali, ragion per cui anche l'istanza di rinnovazione della CTU o di convocazione a chiarimenti si appalesa in alcun modo supportata.
7 Di conseguenza, non essendo adeguatamente scalfiti gli accertamenti peritali, ritiene la
Corte di ribadirne la rilevanza, con particolare attenzione ai passi che seguono, tratti testualmente dall'elaborato in atti.
“Il consumo, poco dopo le ore 12, di due lattine di birra doppio malto contenenti 66 cl, unitamente a due panini, non può aver di per sé determinato, alle ore 14,00, in un soggetto con le caratteristiche di genere e fisiche proprie del ricorrente, uno stato di ubriachezza o, quanto meno, di alterazione da ingestione di bevande alcooliche”.
“Si può altresì escludere senza incertezze la semplice diagnosi di ebbrezza alcolica, non tanto e non soltanto per l'insufficiente quantitativo di alcol assunto, ma soprattutto per le caratteristiche del quadro psichico presentato (inedite per il soggetto nonostante le precedenti assunzioni di alcol in quantità ben maggiori) e per la successiva amnesia che ne è seguita. Il ricordo di quelle ore è nel signor progressivamente più sfumato CP_2 fino alla completa amnesia e appaiono suggestivi i grossolani errori sul piano della realtà, fra i quali va menzionato il mancato riconoscimento di persone a lui perfettamente note e
l'umore marcatamente disforico. Proprio questa grossolanità rende l'ipotesi di disturbo dissociativo acuto del tutto plausibile ed esplicativa”.
“Il ricorrente con ogni evidenza non soffriva di alcolismo abituale, come testimoniato anche dai referti degli esami ematochimici effettuati sia in epoca precedente che successiva ai fatti per cui è causa (rispettivamente aprile '22 e marzo '23)…”.
“… il consumo, poco dopo le ore 12, di due lattine di birra doppio malto contenenti 66 cl, unitamente a due panini, associato all'assunzione di una compressa di RA EG 1 mg alle ore 3,00/4,00 del mattino, una compressa di Sertralina– 50 mg EG STADA alle ore 9,00 del mattino e una nuova compressa Sertralina – 50 mg EG STADA alle ore 14,00, ha, con ogni verosimiglianza, determinato nelle ore immediatamente successive, in un soggetto con le caratteristiche di genere e fisiche proprie del ricorrente che in quella circostanza versava in una condizione di estrema preoccupazione, stress e deflessione dell'umore, uno stato di incapacità di intendere e di volere o, quanto meno, un turbamento psichico tale da impedire al ricorrente di formare in modo consapevole e libero la propria volontà, così da potersi rendere conto dei propri comportamenti e delle loro ripercussioni nei confronti dei terzi”.
“….In sostanza quindi ognuna delle sostanze psicotrope in sé non appare sufficiente a determinare l'alterazione psichica descritta e, in linea teorica, nemmeno la contemporanea assunzione delle stesse.
Se però noi andiamo a verificare gli eventi avversi correlati all'assunzione di sertralina
(vedasi l'elenco delle segnalazioni avverse relative alla sertralina presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco – d'ora in avanti AIFA), scopriamo che la
8 stragrande maggioranza degli eventi avversi riguardano la sfera psichica e fra questi viene menzionata espressamente l'alterazione dello stato di coscienza.
L'episodio descritto agli atti e ricostruito in sede peritale ha tutte le caratteristiche di un restringimento della coscienza equivalente a quelli che un tempo venivano descritti come
“episodi crepuscolari”, caratterizzati per l'appunto da un restringimento del campo di coscienza che può essere determinato da molteplici fattori, sia di natura psicologico- emotiva, che neurologica o di altra natura (tossica, biochimica, infettiva, ischemica, ecc).
La ricostruzione dei CC.TT.UU. è quella di una deflagrazione psico-emotiva che si è scatenata all'interno di un evidente milieu depressivo, sostenuto da preoccupazioni economiche ingravescenti e da una condizione di stress acuto. Una cornice emotiva di questo tipo, combinata al mix di sostanze psicotrope assunte in rapida successione
(benzodiazepine, antidepressivi, cortisonici, alcol), può senza dubbio dare innesco a reazioni psichiche acute, interazioni o effetti paradossi ampiamente citati in letteratura e segnalati dall'AIFA (vedasi sistema RAM pubblicato sul sito dell'AIFA, dal quale risulta evidente che le reazioni avverse alla sertralina sono in primo luogo di tipo psichiatrico e comprendono frequentemente disturbi della coscienza e la disforia.
L'assenza d'altro canto di precedenti anamnestici specifici rende questa ipotesi ancor più suggestiva, trattandosi nella fattispecie di circostanze eccezionali che assommavano al cocktail farmacologico e all'assunzione di alcol una condizione emotiva particolarmente stressante.
«Questa categoria riguarda condizioni acute e transitorie che tipicamente durano meno di un mese e talvolta solo alcune ore o giorni. Queste condizioni sono caratterizzate da restringimento della coscienza, depersonalizzazione, derealizzazione, disturbi percettivi per esempio rallentamento del tempo, macropsia, micro amnesie, stupor transitorio…»
Certamente l'interazione farmaci/alcol, impossibile da descrivere con assoluta precisione visto l'altissimo numero, potenzialmente illimitato, di possibili interazioni tra farmaci e sostanze psicotrope, può aver giocato un fattore causale rilevante (anche questo aspetto è puntualmente segnalato per la sertralina nel registro RAM di AIFA), ma altrettanto dicasi per la condizione di estrema preoccupazione, stress e deflessione dell'umore nella quale versava il signor al momento dei fatti oggetto della presente indagine. CP_2
In definitiva, oltre che scientificamente plausibile, è di assoluto buon senso ritenere che l'eccezionale congiuntura sfavorevole abbia determinato nel signor una reazione CP_2 acuta mai documentata in precedenza e, per quanto è dato conoscere, priva di recidive successive.
Si può altresì escludere senza incertezze la semplice diagnosi di ebbrezza alcolica, non tanto e non soltanto per l'insufficiente quantitativo di alcol assunto, ma soprattutto per le
9 caratteristiche del quadro psichico presentato (inedite per il soggetto nonostante le precedenti assunzioni di alcol in quantità ben maggiori) e per la successiva amnesia che ne è seguita. Il ricordo di quelle ore è nel signor progressivamente più sfumato CP_2 fino alla completa amnesia e appaiono suggestivi i grossolani errori sul piano della realtà, fra i quali va menzionato il mancato riconoscimento di persone a lui perfettamente note e
l'umore marcatamente disforico. Proprio questa grossolanità rende l'ipotesi di disturbo dissociativo acuto del tutto plausibile ed esplicativa.
Pur trattandosi di un disturbo che non è ascrivibile sensu stricto ai disturbi psicotici e che appare sempre circoscritto nel tempo, non vi è dubbio che il restringimento/alterazione dello stato di coscienza che lo caratterizza impedisce al soggetto di assumere responsabilità rispetto alle proprie condotte, che assumono pertanto caratteristiche talvolta assai dissimili – come nel caso di specie – rispetto alle condotte riconosciute come tipiche del soggetto da parte di conoscenti, amici, colleghi di lavoro.
Si è pertanto determinato, a giudizio di questi CC.TT.UU., uno stato di temporanea incapacità di intendere e di volere, tale da impedire al ricorrente di formare in modo consapevole e libero la propria volontà, con completa incapacità di potersi rendere conto dei propri comportamenti e delle loro ripercussioni nei confronti dei terzi”.
Inoltre, a fronte delle osservazioni svolte dai cc.tt. di parte resistente, i CC.TT.UU. hanno persuasivamente replicato:
“ – il segnalato effetto avverso del disturbo della coscienza conseguente all'assunzione di sertralina non è stato dedotto dal foglietto illustrativo di tale farmaco (nel quale sono riportati gli effetti avversi in ordine di frequenza) bensì dal sistema RAM di AIFA
(https://www.aifa.gov.it/sistema-ram ) nel quale sono riportate in ordine di frequenza le segnalazioni di effetti avversi severi, fra i quali, relativamente alla Sertralina, i disturbi della coscienza appaiono i più frequenti;
effetti quindi non comuni ma severi e, fra questi, più frequenti di altri;
– il disturbo depressivo sofferto dal ricorrente è documentato ed era in fase di trattamento specialistico con una molecola antidepressiva (la setralina) prescritta dallo psichiatra.
Quest'ultima trova infatti indicazione nel trattamento degli stati depressivi e non è un trattamento specifico dell'alcolismo. Quanto alla fenomenologia del disturbo, essa è da ritenere ampiamente documentata dalla ricostruzione anamnestica che del resto costituisce l'unico possibile strumento di indagine in assenza di markers biologici, tanto più a distanza di tempo dal periodo indagato.
Un'ultima considerazione: i quadri crepuscolari (più recentemente ascritti ai disturbi dissociativi) sono per loro natura eccezionali e per essere diagnosticati non richiedono necessariamente il ripetersi nella biografia del paziente”.
10 E' inevitabile in tale quadro concludere come si legge nel provvedimento della fase sommaria e cioè che “Deve, quindi, ritenersi compiutamente accertato che il ricorrente
, nei momenti in cui poneva in essere le condotte a lui Controparte_2 contestate con lettera del 26.9.2022 (doc. 4 fasc. ric.) e poste a fondamento del licenziamento disciplinare per giusta causa, a lui intimato con lettera del 31.10.2022 (doc.
6 fasc. ric.), si trovava in “uno stato di incapacità di intendere e di volere o, quanto meno, un turbamento psichico tale da impedire al ricorrente di formare in modo consapevole e libero la propria volontà, così da potersi rendere conto dei propri comportamenti e delle loro ripercussioni nei confronti dei terzi”.
Quest'ultima circostanza esclude la sussistenza della giusta causa di licenziamento per difetto dell'elemento soggettivo.
In proposito, ai fini dell'accertamento della compromissione del vincolo fiduciario, è necessario che il prestatore abbia agito munito della capacità di intendere e di volere, intesa come idoneità del soggetto ad agire sotto il controllo della propria volontà e a comprendere il significato delle proprie azioni.
Infatti l'accertamento dell'elemento psicologico esige, in primo luogo, di prendere in considerazione l'imputabilità della condotta, ossia la sua riferibilità alla coscienza e volontà del lavoratore, la quale viene a mancare quando egli, a causa di gravi disturbi della sfera psichica, non si sia reso conto del proprio comportamento e delle sue possibili ripercussioni sui terzi e/o non sia stato in grado di formare in modo consapevole e libero la propria volontà. (cfr ad es.Cass. 12.5.2021, n. 12641).
Si è anche osservato che il licenziamento disciplinare presuppone un inadempimento caratterizzato da una autoresponsabile determinazione del prestatore.
Il difetto di imputabilità della condotta non soltanto pregiudica la proporzionalità tra addebito e licenziamento disciplinare ma, più radicalmente, esclude la sussistenza di conseguenze disciplinari al fatto contestato.
Va condiviso quanto affermato in giurisprudenza ( ad es.Cass. 16.5.2016, n. 10019) secondo cui l'ipotesi normativa della "insussistenza del fatto contestato" comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo, soggettivo, della imputabilità della condotta al dipendente.
Ricorre quindi la tutela (reintegratoria ed indennitaria debole) ex art. 18 co. 4 St. Lav. prevista nell'ipotesi cui il “il giudice… accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato…”.
11 La non volontarietà si deve ritenere conseguenza di un dato certo e documentato in causa.
Non si verte infatti in una semplice ipotesi di effetti collaterali alla consumazione di alcool in concomitanza con psicofarmaco (tipico effetto può essere la sonnolenza); bensì del fatto che nella prescrizioni del farmaco non fosse presente alcuna indicazione della possibilità del verificarsi della specifica incidenza sul comportamento rappresentata dalla “disforia”.
Se soltanto pubblicazioni tecniche ( sistema RAM di AIFA), non divulgate al consumatore, descrivono l'effetto disforia, la cosa non è semplicemente irrilevante come si legge nella prima riga di pg. 13 appello.
Anzi proprio questa carenza rende evidente che nessuna volontarietà sulla sua verificazione si può addebitare al soggetto.
Dello “specifico divieto aziendale di bere alcoolici prima di iniziare il turno di lavoro” ( pg.
12 prima riga atto di appello) non vi è prova in atti ( e ciò a prescindere dalla previsione di una mera sanzione conservativa prevista per il lavoratore in stato di alterazione alcolica contenuta nel CCNL di riferimento).
Il richiamo a “regole di comune esperienza” o al concetto di scarsa credibilità circa l'assenza di specifiche raccomandazioni da parte del medico curante del , anche in questo CP_2 caso in difetto di chiara prova, sono irrilevanti.
Non pertinente la giurisprudenza citata in nota a pg. 13 in quanto riferita palesemente ad una situazione – malattia psichiatrica- che non ricorre.
Non vi è motivo alcuno di censura in ordine alle dichiarazioni rese in sede testimoniale sullo svolgimento dei fatti e sulla pregressa assenza di episodi simili ovvero di contestazioni disciplinari di rilievo.
Sub 3)Sulla ritenuta inconferenza degli artt. 92-93 cp.
Va confermata la ritenuta irrilevanza e non pertinenza delle norme penali indicate nel motivo, che oltretutto va considerato assorbito dalle considerazioni che precedono relative alla situazione caratterizzante la mente del soggetto in occasione dell'evento oggetto di contestazione.
Esclusa da subito la pertinenza dell'art. 93 cp “fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti”, dato che nessun “stupefacente” è stato assunto, nemmeno può esser utilmente invocato l'art. 92 cp
La norma prevede una “imputabilità” che è necessariamente connessa alla commissione di un reato che, nella specie, non vi è stato. E già questo è un motivo assorbente.
E quand'anche si volesse disquisire di “imputabilità”, la norma altro non farebbe che confermare e supportare ulteriormente la illegittimità della sanzione irrogata al lavoratore:
12 l'imputabilità va esclusa se lo stato di ubriachezza deriva da caso fortuito, tale dovendosi qualificare la situazione verificatasi nella fattispecie, non prevedibile come già illustrato.
Il soggetto è stato coinvolto da un generale malessere a sfondo depressivo e ansioso, che ha dato origine ( per usare le parole della relazione peritale) ad una “deflagrazione psico- emotiva” sostenuta anche da “una condizione di stress acuto”, ditalchè si deve desumere che il lavoratore non si è procurato preordinatamente lo stato (temporaneo) di incapacità né era in grado di prevederne l'effetto.
E se di ubriachezza volontaria si volesse disquisire va rammentato che la contrattazione collettiva la disciplina con una sanzione conservativa, che tanto più avrebbe potuto esser invocata per un caso, come quello in oggetto, del tutto isolato nella vita lavorativa del soggetto (vedi infra sub 4).
Sub 4)Erroneo riferimento all'art. 69, 2°, n. 8 CCNL.
Il motivo si fonda su quanto “cristallizzato nella lettera” di contestazione, nella quale la contestazione non riguardava solo lo stato di ubriachezza ma anche le minacce e l'abbandono del posto di lavoro.
La censura è mal posta.
L'art. 69 del CCNL Alimentari Industria applicato dalla Società convenuta prevede, con disposizione che ben si poteva applicare al fatto verificatosi, compreso il brevissimo allontanamento dal posto di lavoro, che: “Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore : 1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione…. 8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
….
Posto che si è trattato di un comportamento imprevedibile, non volontario, tutti gli atteggiamenti assunti dal soggetto vanno contestualizzati in quell'ambito.
Lo stato di momentanea ed improvvisa compromissione della lucidità mentale ha determinato una serie di atteggiamenti tutti tra di loro concatenati :
-la confusione sulla chiave per aprire l'armadietto personale;
-gli “inconvenienti” relativi all'abbigliamento;
-le frasi pronunciate;
-l'allontanamento, peraltro assai breve, cui è seguito in rientro e la prosecuzione della prestazione lavorativa, che è stata da subito accettata.
Il tutto senza quelle contestazioni che invece, seguendo la tesi della , avrebbero Parte_1 dovuto essere immediate.
13 La causa scatenante di tutto ciò va pertanto ricondotta allo status del soggetto, apparentemente sussumibile in una conclamata ( ma involontaria) ubriachezza e quindi in un comportamento che, a tutto concedere, avrebbe potuto esser ricondotto nell'ambito della sanzione conservativa citata del CCNL.
Ciò è sufficiente a determinare la infondatezza anche di questo motivo, senza che sia necessario entrare nel merito della assai singolare affermazione volta a contestare la equivalenza, sotto il profilo difensivo della parte assistita, delle deduzioni svolte dai consulenti di parte, allorquando essi si sono espressi in senso sostanzialmente concorde con la conclusioni dei CTU.
Il motivo è anche generico in quanto non contiene alcuna censura d'ordine medico-legale con crisma di attendibilità.
D'altronde se è consolidato il principio in virtu' del quale La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede, qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni, apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico - valutativo dell'ausiliario del giudice
( Cass. 4138-1999; cass. 956-2000), esso vale pure ed a maggior ragione con riguardo ai motivi che debbono esser sviluppati a supporto della impugnazione di una sentenza.
Sub5)Tutela reintegratoria ex art. 18 comma 4 , SL.
Si tratta di censura assorbita.
Per completezza si osserva che, esclusa ogni rilevanza alla giurisprudenza citata in quanto riferita alla commissione di reati che qui non vi sono stati ( come già detto), va da sé che la mera sussistenza “storica” dei fatti contestati, ai quali non è stata conferita alcuna valenza atta a giustificare il licenziamento, non potrebbe a sua volta giustificare la semplice tutela risarcitoria in subordine invocata dall'appellante.
Si tratta in sostanza di effettuare appunto quel giudizio di proporzionalità, tra la condizione psichica del lavoratore e la mancanza che gli è stata contestata, invocato dalla giurisprudenza indicata in nota a pg. 19 dell'appello ( cass. 12641/2021), giudizio che, come ivi affermato, “ non può prescindere dall'accertamento in ordine ai fattori eventualmente idonei ad incidere sulla autoresponsabile determinazione dell'agente”.
Ed è infatti questo l'accertamento compiuto in sentenza ed ora condiviso dalla Corte con la presente motivazione.
Sub 6)Erroneità circa la ritenuta assenza di contestazioni di sulle Parte_1 ulteriori domande del sig. . CP_2
14 Si tratta del passo motivazionale in cui il tribunale, correttamente, ha ritenuto che Parte_1 non abbia preso posizione sulle ulteriori domande formulate dal lavoratore nel costituirsi nel presente procedimento, relative al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di 12 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum pari ad € 162,00 lordi.
, infatti, non ha preso posizione in modo “puntuale”, bensì tardivamente. Parte_1
Considerato il rito che caratterizza il processo del lavoro, tempestiva sarebbe stata la contestazione solo ove svolta nella prima udienza 18.04.2024 nella fase di opposizione, a verbale, mentre i rilievi di sono stati sviluppati, tardivamente e quindi tamquam Parte_1 non essent, solo nelle note conclusive, del che dà atto lo stesso appellante a pg. 20.
Sub 7)Aliunde perceptum.
Premesso che l'onere della prova della percezione di altri redditi grava sul datore di lavoro
(cfr. ad es. Cass.1636/2020); premesso che il motivo è inammissibile in quanto generico, integrando solo una postulazione di principio;
ebbene, pur a prescindere da tutto ciò, ritiene la Corte di aderire al consolidato principio in virtu' del quale In tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se
l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. Cass. 19163/2022.
Il lavoratore ha da subito correttamente riconosciuto di aver effettuato una breve prestazione lavorativa, indicandone il reddito da detrarre.
Come si è già detto il datore non ha mosso contestazioni tempestive e ciò vale a determinare la non controvertibilità né della assenza di ulteriori redditi né della diligenza nell'essersi attivato per ricercarne, dovendosi tener conto dell'età (anni 57), purtroppo poco adatta al reperimento di ulteriori attività confacenti alle capacità ed esperienze acquisite, e della difficile situazione familiare per la presenza di figlio gravemente invalido (situazione documentata).
E' anche pacifico - e ciò si dice solo per completezza di motivazione- che In base all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del
2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo
15 dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di "aliunde perceptum" o "percipiendum", e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.
Cass. 3824/2022.
Istanze istruttorie.
Della CTU già si è detto.
Generica, anche perché priva di illustrazione specifica nel contesto dei motivi di appello, la richiesta di ammissione delle prove per testi in fatto da 1 a 22: sia perché i fatti sono nella loro storicità incontestati, sia perchè non vi è motivazione sulle risultanze testimoniali, sia perché infine dette istanze hanno già costituito oggetto di prova in primo grado.
E' peraltro agevole rilevare che il testo di tale istanze è identico a quello del ricorso in opposizione.
Vi è anche un dubbio sulla ammissibilità in appello di tale istanza, non specificamente riproposta in primo grado, laddove si rinviene – nella memoria difensiva finale – un generico richiamo alle “conclusioni di cui al ricorso in opposizione” e non anche alle “istanze istruttorie” ivi formulate.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 8/2025 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale Parte_1 di Trento sez. lavoro n. 184/2024 (pubblicata in data 31.12.2024);
16 2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in €
4.524,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 10.04.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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