Decreto 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
13312/2020 n. R.G.A.C.
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Luca Perilli Presidente relatore dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice dott.ssa Stefania Muratore Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., promosso da nato a [...] il giorno 10/02/1982, codice CUI Parte_1
0602XQM, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall' Avv.
Maria Pia Vitale del Foro di Caltagirone (CT), presso il cui studio, in Palagonia via Duca degli
Abruzzi n. 8, ha eletto domicilio;
- ricorrente contro
, in persona del MI pro tempore - Commissione Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- resistente - con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
FATTO
§ Svolgimento del procedimento
Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso previsto,
a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lgs. 25/2008.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica ad Controparte_1
opera della cancelleria.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 15.06.2021 esprimendo parere contrario all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti si è tenuta il 19 marzo 2025.
La causa è stata discussa alla Camera di Consiglio del 20 marzo 2025
Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania con delibera assunta il 24 novembre 2020. Il difensore ha chiesto la liquidazione dei compensi con istanza depositata il 15 gennaio 2024.
§ I fatti di causa
Il ricorrente ha svolto l'audizione davanti alla Commissione territoriale in data 9 settembre 2020, e, parlando in lingua bengali, assistito da un interprete, ha dichiarato quanto segue:
• di essere cittadino del Bangladesh;
• di essere nato a [...] essere vissuto nel villaggio di Atpara, nel distretto di Shariatpur in
Bangladesh;
• di appartenere al gruppo etnico bengalese;
• di professare la religione musulmana;
• di aver frequentato la scuola solo per due anni, fino al 1991; di aver lavorato come autista di un veicolo di sua proprietà; che con i soldi che guadagnava manteneva la famiglia;
• di avere una famiglia d'origine composta dai genitori, entrambi deceduti (“Mio padre è morto 3 anni fa, mia madre lo scorso mese”); da due sorelle e da un fratello, che vivono a
Shariatpur; di essere in contatto con i suoi familiari;
• di essere sposato e di avere tre figli, due maschi e una femmina, che vivono a Shariatpur nel villaggio di Atpara;
che “stanno bene e vivono insieme ad altre persone in una specie di centro di accoglienza. Dopo che il fiume ha distrutto la casa sono andati a vivere lì”(; cfr. verbale audizione pag. 5); di aver vissuto nel centro insieme alla famiglia per un certo periodo di tempo;
• di aver lasciato il Paese di origine il 2 novembre 2019;
• di essere arrivato in Italia il 28 maggio 2020.
2 Quanto ai motivi che lo hanno indotto a espatriare, il ricorrente ha, nel racconto libero, dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine per motivi di povertà. Ha riferito quanto segue: avevo un veicolo, il fiume lo ha distrutto un signore mi ha fatto partire per la Libia” ma di non ricordare esattamente “né il mese né l'anno “, perché analfabeta;
di aver sofferto la povertà (“non avevo mai soldi); che una persona del suo villaggio gli consigliò di partire per la Libia;
che partì
“dall'aeroporto di Dhaka, da lì a Dubai, poi in Egitto e poi in Libia”; che in aeroporto trovò ad attenderlo un uomo che “mi ha fatto lavorare per mesi senza paga e ogni volta che chiedevo i soldi lui mi picchiava”; che una sera (verso l'una e mezza) quest'ultimo lo mise su una barca;
che, dopo circa 4 giorni, capì di essere arrivato già in Italia.
A domande di approfondimento, ha risposto: che prima di partire contrasse diversi debiti per un totale di 400 mila taka;
che ricevette ”100 mila taka da mio fratello;
50 mila da mia sorella e 50 mila dal saggio del villaggio;
100 mila da uno del villaggio e quest'ultimo ha interessi”; che per la restante somma, circa 100 mila taka, “avevo dei soldi da parte e ho ricavato un po' di soldi dalla vendita del veicolo, circa 40 mila taka”; che anche le somme prese in prestito dalla sorella e dal fratello prevedevano degli interessi da pagare (“gli interessi sono al 6%”); di non sapere a quanto ammonti la somma totale ancora da saldare ma che supera i 600 mila taka;
di non avere alcun documento scritto (“è stato un accordo verbale” ); con riguardo al prestito contratto con il saggio del villaggio, ha dichiarato;
“il saggio del villaggio mi ha detto che posso pagare quando voglio, senza fretta ma anche gli interessi. Non c'è una scadenza”. Ha aggiunto di non sapere a quanto ammontino gli interessi;
di non sapere nulla circa il debito contratto con la persona che vive nel villaggio, ma solo che in questo caso gli interessi sarebbero del 6% (“Io non so altro”); che nessun creditore gli avrebbe richiesto delle garanzie (“io sono poverissimo. Mi hanno aiutato per
l'umanità”).
A domanda di chiarimento della Commissione, ha precisato di dovere restituire il denaro (“mi hanno aiutato ma io devo restituire i soldi”); che tutti i creditori, compresa la sorella, gli avrebbero chiesto la restituzione del denaro e che “io ho spiegato che attualmente non lavoro e non ho soldi[…]”; ha aggiunto che “mia sorella, mio fratello e il saggio del villaggio hanno chiesto anche
a mia moglie di restituire la somma”.
Quanto al periodo trascorso in Libia ha dichiarato: che “facevo le pulizie, pulivo le strade e mi davano un pasto mentre gli altri pasti no “; di non essere mai stato pagato per il lavoro svolto e che
“dopo quattro /cinque mesi l'uomo nero mi ha portato al mare e mi ha fatto salire su una barca”; che ad organizzare il suo viaggio dal Bangladesh fu un trafficante di Shariatpur e che pagò “400 mila taka e in cambio lui mi ha dato un passaporto, un visto per andare in Libia e il biglietto
3 aereo”; che quest'ultimo gli disse che “una volta arrivato lì …avrei potuto lavorare, invece quando sono arrivato il nero, non so che nazionalità era, mi ha preso e mi ha fatto lavorare senza paga e non mi dava neanche da mangiare. Mi lasciava digiuno”; che la decisione di lasciare la famiglia e il paese d'origine fu “spontanea e presa all'improvviso. Siccome non guadagnavo abbastanza ed ero molto povero, non riuscivo a mantenere la famiglia”.
A domanda di chiarimento della Commissione circa la possibilità di impiegare l'ingente somma di denaro chiesta in prestito per intraprendere un'attività lavorativa in Bangladesh, anziché lasciare il suo Paese, ha risposto:” è molto scarso il commercio, così ho deciso di andare all'estero. Non si guadagna molto in Bangladesh”.
Quanto al viaggio: ha riferito di essere partito da Dhaka il 2 novembre 2019 e “da li a Dubai, poi in Egitto e poi sono arrivato in Libia”.
Il ricorrente ha consegnato alla Commissione territoriale la seguente documentazione: certificato redatto dal capo villaggio (ufficio Union Parishad), nel quale si attesta che la casa del ricorrente è stata distrutta a causa di un'alluvione, inviato tramite e-mail da tale che “me l'ha Per_1 mandato, chissà se in futuro mi potesse servire. Io sono molto povero”(cfr. verbale audizione pag.4).
Quanto alla sua presenza in Italia ha dichiarato di stare molto bene in Italia “grazie a Dio”.
Con riguardo al suo timore in caso di rimpatrio, ha dichiarato: “Temo per i miei creditori. lo per partire per l'estero ho contratto ingenti debiti, finché non saldo il debito non posso rientrare nel mio Paese. I debiti che ho preso hanno maturato interessi” (cfr. verbale audizione pag.6);
§ Il diniego della Commissione territoriale
La Commissione territoriale non ha ritenuto credibili le dichiarazioni del richiedente per le seguenti ragioni.
- Quanto ai debiti contratti, il richiedente non è stato in grado di fornire indicazioni precise sulle condizioni applicate: ammontare degli interessi, eventuali rateizzazioni per il pagamento degli importi, garanzie richieste.
- Relativamente agli importi presi in prestito dalla sorella e dal fratello, egli avrebbe riferito, genericamente, di un tasso di interesse applicato del 6%, ma non sarebbe stato in grado di indicare a quanto ammonterebbe l'importo di cui attualmente è debitore.
- La Commissione ha poi considerato che :“Appare inverosimile che il debito contratto col saggio del villaggio non presentasse alcuna scadenza e che egli non sapesse se fosse o meno stato previsto il pagamento di interessi e che egli non fosse a conoscenza di nessuna delle caratteristiche del
4 quarto debito, ossia quello contratto con un altro uomo del villaggio, su cui l'istante non sarebbe stato in grado di riferire alcuna informazione”. Ha inoltre ritenuto “non è credibile, che i creditori non abbiano chiesto in garanzia nessun bene del richiedente sul mero presupposto che egli non possedesse nulla da poter offrire in garanzia e quanto riferito dal richiedente circa il fatto che gli importi necessari per il viaggio gli fossero stati offerti per motivi di umanità, contraddice con quanto riferito in precedenza circa la richiesta di interessi pari al 6%, che si andrebbero ad aggiungere all'importo del capitale”.
La Commissione ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra per mancanza di credibilità delle dichiarazioni;
ha, poi, escluso la presenza di un “rischio effettivo di grave danno” ai sensi delle lettera a) e b) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007. Inoltre, la Commissione ha dichiarato non sussistere nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione qualificabile come contesto di violenza indiscriminata all'interno di conflitto armato, escludendo anche l'ipotesi di protezione sussidiaria di cui alla lettera c), citando le seguenti fonti sul Paese di origine: ITd Kingdom:
Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report 2017 - People's
Republic of Bangladesh, 16 July 2018; Report Controparte_3 Controparte_3
2017/18 - Bangladesh. 22 February 2018; Frecdom House. Freedom in the World 2018 -
Bangladesh, 5 April 2018.
Infine, ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione nazionale, senza motivare sul punto.
§ I motivi del ricorso
Nel ricorso, la difesa ha ricostruito la vicenda nei termini narrati dal ricorrente alla Commissione territoriale, senza aggiunta di fatti o elementi nuovi.
Ha sostenuto la credibilità del racconto, da considerarsi alla luce delle capacità e del livello di istruzione del ricorrente;
ha evidenziato come la vicenda personale raccontata dal ricorrente sia pienamente aderente alla reale situazione del Bangladesh, considerato uno dei paesi più poveri del sud del mondo, spesso colpito da eventi naturali catastrofici ed in particolare da alluvioni che producono effetti nefasti anche per l'economia, e caratterizzato dalla piaga dei debiti che sovente è causa di un importante fenomeno migratorio all'estero, quale unica possibilità per la restituzione del debito.
La difesa ha quindi affermato il diritto del ricorrente ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari, osservando che, qualora egli facesse ritorno nel proprio paese, sarebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti o a violenza per il debito contratto con gli usurai.
Ha chiesto l'audizione del ricorrente.
5 Ha concluso chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e nazionale.
§ Le memorie successive del ricorrente e l'udienza
Con nota del 15 gennaio 2024, la difesa ha depositato: certificato di famiglia del ricorrente in
Bangladesh del 27.12.2023; trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 31/12/2022, con il ristorante BA GHETTO S.R.L con qualifica di lavapiatti e rapporto di lavoro di 30 ore settimanali;
relativa comunicazione Unilav;
buste paga relative agli anni 2022 e 2023 e alle mensilità da luglio a dicembre del 2021; copia di cessione del fabbricato datata 27.10.2021, da parte del di Dhaka;
permesso di soggiorno Per_2 provvisorio;
rimesse di denaro all'estero; delibera ammissione al PSS e istanza di liquidazione con relativa nota spese.
Con deposito del 3 febbraio 2025, la difesa ha prodotto: buste paga relative all' anno 2024; CUD del 2023 relativa ai redditi percepiti nel 2022 (12.831,67) e CUD del 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023 (12.890,59); Unilav e buste paga già depositate con la precedente nota;
ha, inoltre, rappresentato che l'istante per l'anno 2022 (reddito lordo di € 12.831,67) e per il 2023
(reddito lordo € 12.890,59) ha superato i limiti previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
§ L'audizione del ricorrente
In data 19.03.2025 si è svolta l'audizione del ricorrente che, parlando in lingua bengalese, alla presenza di un mediatore culturale, a domande del giudice, ha dichiarato quanto segue.
A domanda del giudice se abbia figli , ha risposto: “Ho tre figli in Bangladesh. Non mi ricordo la loro età[…] Li sento molto spesso”.
A domanda se provveda al mantenimento della sua famiglia in Bangldesh, ha risposto:” Mando loro dei soldi e vanno a scuola[…] La casa in cui vivono è in affitto e io pago l'affitto”.
Con riguardo al debito contratto prima della partenza dal Bangladesh;
ha dichiarato: “Sono riuscito a restituire tutto il debito, anche gli interessi”.
A domanda se si sia affidato ad un trafficante per partire, ha risposto: “Ho chiesto a un amico”.
A domanda del giudice se sia facile trovare un trafficante in Bangladesh, ha risposto: “Non è così facile”.
A domanda su come abbia fatto l'amico a trovare il trafficante, ha risposto: “Non lo so”.
A domanda se conosca il nome del trafficante, ha risposto: “Non lo so”.
A domanda se sappia come rintracciarlo, ha risposto: “Non sono in grado di rintracciarlo. Non lo sento da allora”.
6 A domanda su cosa gli abbia promesso il trafficante, ha risposto:” Mi ha promesso che sarei arrivato a Tripoli[…]Mi aveva promesso un lavoro […]Dovevo lavorare in un'azienda che produce succhi di frutta”.
A domanda se sapesse, prima di partire, di altre persone che erano già andate a lavorare in quell' azienda, ha risposto:” C'erano altri connazionali, ma li ho trovati lì”.
A domanda se una volta arrivato in Libia sia riuscito a lavorare per l'azienda, ha risposto: “Ho lavorato effettivamente in questa azienda” […] Il titolare era un libico[…]Venivo pagato[…]”.
A domanda sul perché abbia deciso di andarsene dalla Libia, dal momento che era pagato, ha risposto: “Perché un giorno, dopo il lavoro, sono stato rapito […] Questo è accaduto circa sei mesi dopo il mio arrivo”.
Con riguardo al tempo trascorso in prigione, ha dichiarato: “Sono stato in prigione per 26 giorni
[…] Non ho pagato il riscatto. Abbiamo rotto una finestra e siamo usciti […] Poi ci siamo imbarcati e sono arrivato in Italia”.
A domanda del giudice su chi sia cui trasferisce denaro, ha risposto: a cui Per_3 Per_3 mando soldi, è la sorella maggiore di mia moglie. Mando i soldi a lei perché ha un conto in banca”.
A domanda del giudice se la sua casa sia stata distrutta dall'esondazione del fiume Padma, ha risposto: “Sì è stata distrutta. Non ricordo bene l'anno […] La mia famiglia si è spostata in un altro villaggio […] Quella era una casa di proprietà”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.
L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per protezione speciale ex art. 5 co. 6 e 19.1.1.
T.U.I.
Pur essendo, nel caso di specie, la domanda del ricorrente circoscritta al riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, alla protezione nazionale, si procede comunque ad esaminare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. III civile 8819/2020) per la quale la domanda di protezione ha natura autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali. Il giudice, dunque, è tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere al richiedente lo status di rifugiato ex art. 5,7,8 D.lgs. n. 251/2007 e/o la
7 protezione sussidiaria ex art. 14 d. lgs 251/2007, ove ne ricorrano i presupposti e qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino essere pertinenti.
§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007 che sia adeguatamente dimostrato “un fondato timore” del ricorrente di subire:
- atti persecutori come definiti dall'art.71;
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 52;
per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 83.
Il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il timore, in caso di rimpatrio, di non riuscire a saldare i debiti contratti con conoscenti e familiari prima della sua partenza dal
Bangladesh (“Temo per i miei creditori. lo per partire per l'estero ho contratto ingenti debiti, finché non saldo il debito non posso rientrare nel mio Paese. I debiti che ho preso hanno maturato interessi” :cfr. verbale audizione pag.6);
A prescindere dalla credibilità, i fatti narrati non chiamano in causa nessuno degli elementi costituitivi del rifugio: gli atti persecutori dell'art. 7, i motivi di persecuzione previsti dall'art. 8 del
D. Lgs. 251/2007 e l'agente di persecuzione dell'art.
5. In assenza dei necessari fattori di inclusione, non ricorrono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Va peraltro soggiunto che il Tribunale ha disposto la rinnovazione dell'audizione personale del ricorrente al fine di verificare se ricorresse una situazione di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, atteso che, davanti alla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva a più riprese dichiarato che, quando giunse in Libia con il viaggio organizzato dal trafficante, c'era una persona che lo aspettava e che nei mesi successivi lo fece lavorare senza pagarlo. Tuttavia, nell'audizione davanti al giudice, il ricorrente ha reso una diversa versione dei fatti, dichiarando che il trafficante gli promise che avrebbe lavorato in una fabbrica di succhi di frutta, che questa promessa fu mantenuta perché egli, in Libia, lavorò effettivamente in questa fabbrica e fu pagato. Ha poi anche affermato di avere estinto integralmente i debiti contratti in Bangladesh.
L'udienza ha dunque confermato che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. 1 Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti. 2 Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione. § Quanto alla protezione sussidiaria, secondo l'art. 14 del D.lgs n. 251/2007, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte (lettera a); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lettera b); ovvero subisca la minaccia grave alla vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lettera c).
- Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante, la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 febbraio 2009 in causa C - 465/07, al punto 31, nel definire l'ambito di protezione offerta Per_4 dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs.
n.251/2007), ha chiarito che, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione della pena di morte”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno riguardante la particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
Il ricorrente dichiara, come detto, di temere i creditori dei debiti contratti prima della sua partenza dal Bangladesh (“Temo per i miei creditori (…)”: cfr. verbale audizione pag.6)
Ebbene, anche per la fattispecie della protezione sussidiaria della lettera b), mancano gli elementi costitutivi, ossia gli atti persecutori, l'agente di danno ed anche il rischio.
Infatti, il ricorrente in sede di audizione personale dinanzi al giudice, ha dichiara di aver saldato integralmente i debiti contratti prima della partenza dal paese d'origine: è pertanto venuto meno il rischio rappresentato davanti alla Commissione territoriale ( “Sono riuscito a restituire tutto il debito, anche gli interessi”: cfr. verbale udienza del 19.03.2025).
Egli ha poi riferito di una vicenda privata e la giurisprudenza (tra le molte: Cass. sez. 6-1, n.
9043/2019) esclude che le vicende private possano essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, essendo le “vicende private” estranee al sistema di protezione internazionale, perché l'art. 5 del citato decreto non include i privati tra gli agenti di persecuzione.
Per tali ragioni anche la protezione sussidiaria delle lettere a) e b) del D. Lgs. 251/2007 non può essere riconosciuta, per mancanza di fattori di inclusione
§ La protezione sussidiaria della lettera C dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007.
9 Nemmeno la situazione generale della sicurezza del Paese di origine giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria (lettera c dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007).
Il ricorrente proviene dal villaggio di Atpara, nel distretto Shariatpur in Bangladesh;
Nonostante il ricorrente non abbia allegato l'esistenza di conflitti armati o una situazione di violenza generalizzata nella zona di sua provenienza, il Tribunale, adempiendo al suo dovere di cooperazione istruttoria, ha effettuato una verifica di ufficio
L'art. 14 del D. Lgs. 251/2017, alla lettera c), stabilisce infatti che, ai fini della protezione sussidiaria, è considerata danno grave “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”
Al fine di integrare la fattispecie in esame, è necessaria la concomitante presenza di diversi elementi, quali: 1) l'esistenza, nel luogo di eventuale rimpatrio, di un conflitto armato, sia esso di natura interna o internazionale, da cui deriva 2) una situazione di violenza indiscriminata, tale per cui 3) un civile risulti esposto a un rischio effettivo di danno grave e individuale alla vita e alla persona, in ragione della sua presenza nel territorio in questione.
Con riferimento al primo elemento, la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a esprimersi sull'interpretazione di “conflitto armato” e sull'applicabilità o meno della definizione comunemente utilizzata nell'ambito del diritto internazionale umanitario, con la sentenza Diakité del 30 gennaio
2014 in causa C-285/12 al paragrafo 28, ha chiarito che: “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.” Rigettando perciò l'approccio seguito dal diritto internazionale umanitario, la sentenza in esame ha fornito indicazioni sugli elementi necessari a qualificare una situazione di scontro come conflitto armato: è infatti necessario l'accertamento dell'esistenza di una contrapposizione armata, tra due o più parti, rappresentate dalle forze dello Stato e gruppi armati o due o più gruppi armati operanti nel territorio e tra loro contrapposti.
L'elemento di “individualità” del rischio riguarda invece la situazione per cui, in ragione della gravità degli scontri e del livello di violenza raggiunto, la sola presenza della persona sul territorio,
a prescindere dalla propria identità, lo esporrebbe a una grave minaccia (Elgafaji, paragrafo 35).
10 Resta salva la possibilità che la protezione sia accordata anche in presenza di minore gravità della violenza, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione della principio della cosiddetta “scala progressiva”, in base al quale «tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria» (sentenza Elgafaji, punto 39; sentenza Diakité, punto 31).
Il Collegio esclude che in Bangladesh e in particolare nella zona di provenienza del ricorrente vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente, come qualificato dall'art. 14 lett. C del D.lgs. 251/07, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio che la zona versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie del 17 febbraio
2009).
Le fonti consultate, seppure evidenziano in Bangladesh l'esistenza di considerevoli violazioni dei diritti umani (tra cui sparizioni forzate4 , detenzioni arbitrarie, tortura ed esecuzioni extra-giudiziali compiute dalle forze di sicurezza, restrizioni alla libertà di espressione) 5, non depongono tuttavia nel senso dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Il Bangladesh è uno dei Paesi più densamente popolati al mondo. In una superficie di 148.000 chilometri quadrati (circa la metà dell'Italia), vivono 165 milioni di persone. La povertà è diffusa, in numerosi casi in forma estrema anche se, negli ultimi anni, il Paese ha ridotto la crescita della popolazione e migliorato la sanità e l'istruzione pubblica. Conosciuto precedentemente come
Pakistan orientale, lo Stato del Bangladesh è nato solo nel 1971, quando il Pakistan si è diviso in due parti dopo un'aspra guerra che ha coinvolto anche l'India.
La maggior parte del Paese si trova poco sopra il livello del mare ed è vulnerabile alle inondazioni ed ai cicloni, essendo destinato a essere gravemente colpito da qualsiasi innalzamento del livello del mare6. Il Paese è infatti teatro frequente di disastri ambientali che aggravano tragicamente la condizione di povertà della popolazione e ne mettono a rischio la sopravvivenza.
Un report INFORM7 del settembre 2023, che analizza il livello di rischio generalizzato di crisi sistemiche, alla luce delle condizioni strutturali del paese di riferimento, qualifica come alto (5,5 su una scala da zero a dieci) tale rischio in Bangladesh8. Il dato, riferito al 2022, risulta aumentato rispetto al 2021, quando si attestava ad un livello di 5,0 sulla stessa scala9.
La gran parte del dato sopra riportato è determinata da un livello pari a 8,7 per rischi relativi alle catastrofi naturali10. Il Bangladesh, infatti, è stato classificato al settimo posto11 tra le nazioni più colpite da condizioni metereologiche estreme negli ultimi 20 anni con milioni di persone che sono state esposte all'impatto devastante di cicloni, inondazioni, erosione e innalzamento del livello del mare, con i conseguenti sfollamenti12. Il Rapporto Globale 2022 sullo Sfollamento Interno dell'IMDC13, evidenzia la presenza in Bangladesh nel 2021 di almeno 99.000 nuove persone sfollate a causa di disastri naturali, con un trend analogo rispetto ai dati del 202014; identica situazione è stata registrata nel 2022, con sfollamenti per disastri naturali più numerosi di quelli generati da violenza15.
Con riguardo alla situazione della sicurezza, Riferisce che le forze mantengono un CP_5
controllo effettivo sulle forze di sicurezza16. Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, le forze di sicurezza del Bangladesh – che comprendono la polizia nazionale, le guardie di frontiera e le unità antiterrorismo – mantengono la sicurezza interna e delle frontiere. Anche i militari hanno 6BBC, Bangladesh country profile, 26 maggio 2023, https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12650940 7 L'INFORM Risk Index è una valutazione open source del rischio globale per le crisi e i disastri umanitari della Commissione Europea. Cfr. , Inform Risk, s.d., CP_6 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk 8 EC DRMKC, Bangladesh INFORM Risk Index, 5 settembre 2023, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform- index/INFORM-Risk/Country-Risk-Profile 9 EC DRMKC, Bangladesh INFORM Risk Index 2021, 27 September 2021, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index; EC DRMKC, Controparte_7 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk/Country-Risk-Profile
(consultato il 03.08.2022); 10 ; CP_8 11 (CRI) 2021, 25 CP_9 Controparte_10 CP_11 https://www.germanwatch.org/en/19777; 12 AI, 2022 Report on the Human Rights Situation covering 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070290.html; 13 IDMC, 2022 Global Report on Internal Displacement, Grid-2022, https://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2022_LR.pdf
; 14 230 persone sfollate a causa di conflitto e violenza nel 2020 contro i 4.443.000 sfollati a causa di disastri naturali (vedasi: IDMC, 2021 Global Report on Internal Displacement, Grid-2021, https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf; 15 IDMC, 2023 Global Report on Internal Displacement, Grid-2023, https://www.internal- displacement.org/globalreport/grid2023/ 16 – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 CP_5
March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html
12 responsabilità per il mantenimento della sicurezza interna. Le forze di sicurezza riferiscono al e i militari al Ministero della Difesa. Controparte_1
I principali rischi per la sicurezza e stabilità del Paese sono connessi a violenza di matrice politica, in particolare quella che si verifica in prossimità delle elezioni. Inoltre, di rilevanza crescente è il pericolo per la sicurezza rappresentato dall'islamismo militante17 e si riscontrano attacchi ai danni delle minoranze, soprattutto religiose18. Altre minacce alla sicurezza del Paese sono rappresentate dalla violenza legata alla criminalità ordinaria ed inoltre dagli scontri sporadici nel Chittagong Hill
Tracts (CHT) tra gruppi indigeni e coloni bengalesi per la proprietà e l'uso della terra. Infine, è doveroso notare come il Bangladesh ospiti circa un milione di rifugiati la maggior parte Per_5
dei quali è fuggita al genocidio dal nel 2017: essi sono presenti in numerosi campi nel Per_6 distretto di Cox's Bazar.
Rispetto alla violenza politica, secondo un rapporto prodotto dal progetto K4D dell'Università di
Birmingham20, il Paese presenta una cultura politica violenta e che affonda le proprie radici nel periodo dell'indipendenza del 1971. Secondo quanto riportato da K4D, scioperi e blocchi di matrice politica sono molto comuni in Bangladesh specialmente in occasione delle elezioni21. Sin dal ritorno del Bangladesh ad una democrazia elettorale nel 1991, i due maggiori partiti politici – l' CP_12
(AL) e il Bangladesh National Party (BNP) – si sono via via alternati al governo del
[...]
Paese22. La politica bengalese è stata a lungo dominata dalla rivalità tra e Persona_7 Per_8
segretarie rispettivamente dell'AL e del BNP. Entrambe sono state prime ministre più volte dal
[...]
1991. L partito al governo dal 2009, ha vinto le elezioni generali del 7 gennaio CP_12
2024 per la quarta volta consecutiva, assicurandosi un quarto mandato quinquennale con il PM 17 Vedasi: , Mapping Bangladesh Political crisis, Asia .264, 9 Controparte_13 CP_14
February 2015, https://www.ecoi.net/en/file/local/1310017/1226_1424080771_264-mapping-bangladesh-s- political-crisis.pdf;
ICG, Bangladesh Today, 23 October 2006, https://www.crisisgroup.org/asia/south- asia/bangladesh/bangladesh-today; 18 nel suo rapporto 2022 evidenzia che rifugiati e minoranze religiose sono stati Controparte_3 oggetto di violenti attacchi (AI, The State of the World's Human Rights, Bangladesh 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070290.html; 19 UNHCR, Chief urges support for Bangladesh to save lives, “build hope”, 25 may 2022, Per_9 https://news.un.org/en/story/2022/05/1119012#:~:text=Bangladesh%20hosts%20some%20one%20million,fl ed%20from%20Myanmar%20in%20201 7; 20 Il programma Conoscenza, evidenza e apprendimento per lo sviluppo (K4D), terminato nel 2022, aveve l'obiettivo di migliorare l'impatto delle politiche e dei programmi di sviluppo. Era finanziato dal Regno Unito ed è progettato per aiutare il , Commonwealth CDO) e altri CP_15 Controparte_16 dipartimenti e partner governativi del Regno Unito a essere innovativi e reattivi alle sfide di sviluppo complesse e in rapido cambiamento. Cfr: IDS, Knowledge, Evidence and Learning for Development (K4D), s.d., https://www.ids.ac.uk/programme-and-centre/knowledge-evidence-andlearning-for-development-k4d/ 21 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 maggio 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf; 22 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 maggio 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf;
13 (primo ministro) e 225 seggi su 300. Le elezioni sono state boicottate Persona_7 dall'opposizione del BNP così come successe nel 2018, per varie irregolarità, tra cui urne elettorali riempite di schede fasulle e l'intimidazione degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione23 24 e sono state precedute da arresti di massa di leaders e sostenitori del . Entrambi i partiti CP_17
hanno contribuito a sviluppare un clima politico instabile, ricorrendo agli strumenti degli scioperi generali e del bocco dei trasporti per ottenere consensi elettorali assieme alla mobilitazione dei propri sostenitori in proteste di strada nei periodi pre- e post-elettorali, spesso sfociata in episodi di violenza. Un grafico di ACLED evidenzia incrementi della violenza politica in prossimità nei periodi elettorali, con picchi a gennaio 201426 e a dicembre 2018, in occasione delle elezioni parlamentari, durante le quali si sono verificate rivolte, proteste e violenze contro i civili.
La violenza politica in Bangladesh comporta scontri tra le fazioni politiche con ricorso alle armi27.
Secondo l'ONG bengalese OD, nel 2022, almeno 121 persone sono rimaste uccise e 7.467 ferite a causa di episodi di violenza politica in Bangladesh. Inoltre, sono stati registrati 276 episodi di violenza interna all' e 30 episodi di violenza interna al BNP. 45 persone sono CP_12
state uccise e 2.618 ferite in conflitti interni all' mentre una persona è stata uccisa e CP_12
228 persone sono rimaste ferite in conflitti all'interno del Secondo lo ITd States Institute CP_18
of Peace (USIP) 29 , anche nel 2023 la violenza politica ha continuato ad essere un tratto saliente della politica bengalese30. 23 USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20
March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html 24 Bangladesh election: PM SH NA wins fourth term in controversial vote (bbc.com) 25 Bangladesh election: PM SH NA wins fourth term in controversial vote (bbc.com), cit. 26 Definite nel Rapporto di ICG come le “più violente” nella storia del Paese con centinaia di morti (vedasi:
, Mapping Bangladesh Political crisis, Asia Report no.264, 9 february 2015, Controparte_13 p.3, https://www.ecoi.net/en/file/local/1310017/1226_1424080771_264-mappingbangladesh-s-political- crisis.pdf;)
Come anche riportato dalla World Bank, più di 500 persone sono morte durante gli scontri avvenuti durante le elezioni del 2014, e 100 durante la commemorazione delle vittime del 2014, avvenuta l'anno seguente (vedasi World Bank, World Bank Report No. 103723- BD – Country Partnership Framework for Bangladesh for the period FY16-FY20, 2016 http://documents.worldbank.org/curated/en/362231468185032193/pdf/103723-REVISED-PUBLIC-IDA-
R2016-0041.pdf,).
Si veda anche: AI, Public Statement, 20 January 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/0001/2015/en/; 27 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 May 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf; 28 ODHIKAR, Annual Human Rights Report 2022 Bangladesh, 30 gennaio 2023, p. 22, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/AHRR-2022_English_30.01.2023.pdf 29 “Lo ITd States Institute of Peace è un istituto statale, apartitico ed indipendente, fondato dal Congresso
e dedito alla tesi che un mondo senza conflitti violenti è possibile, pratico ed essenziale per la sicurezza degli Stati Uniti e globale”, cfr. USIP, About USIP, s.d., https://www.usip.org/about 30 USIP, Three Things to Watch as Bangladesh's National Election Season Heats Up, 15 giugno 2023, https://www.usip.org/publications/2023/06/threethings-watch-bangladeshs-national-election-season-heats
14 Nel luglio 2024, per quattro settimane la capitale Dacca è stata scossa da proteste degli studenti universitari che protestavano contro le quote di posti di lavoro riservate ai discendenti dei combattenti nella guerra di liberazione del 1971. Le proteste sono state represse da brutale violenza della polizia. Il Governo ha imposto un completo black out nelle comunicazioni, spegnendo internet e imponendo restrizioni ai servizi telefonici. Le fonti riportano che l' l'ala studentesca dell' CP_12
che supporta il governo, nota come Bangladesh Chattra League, ha utilizzato una forza
[...]
brutale contro i manifestanti. I rapporti dei media indicano che almeno 150 persone sono rimaste uccise negli scontri e migliaia sono rimaste ferite31.
Il dilagare delle proteste ha indotto il MO MI a lasciare il proprio incarico il 7 agosto Per_7
2024 e a fuggire dal Paese. Poche ore dopo la fuga di il Presidente Mohammed DI Per_7 ha ordinato il rilascio dalla detenzione di dell'ex primo ministro e di tutti gli studenti che Persona_8
erano stato arrestati durante le proteste32.
Il giorno successivo, l'8 agosto 2024, Il Presidente ha affidato l'incarico di MO MI ad interim al premio nobel per l'economia sostenuto dagli studenti in protesta e da lungo tempo Persona_10
oppositore del MO MI NA33.
In un'intervista del 8 ottobre 2024, il MO MI ad interim noto per le sue Persona_10
teorie sulla possibilità di alleviare la povertà con il ricorso al microcredito, ha annunciato che nuove elezioni seguiranno solo dopo l'adozione delle necessarie riforme34.
Per quanto riguarda la questione del confine indiano-bengalese, il Bangladesh e l'India hanno vissuto controversie sui confini negli ultimi decenni, con alcune schermaglie transfrontaliere e uccisioni tra o da parte di agenzie di sicurezza di frontiera35. Lungo il confine indo-bengalese – una striscia di terra lunga 4000 km la minaccia di gruppi terroristici è diventata più preoccupante e la libertà di movimento dei civili è stata via via più limitata in seguito agli attacchi terroristici legati all'11 settembre 2001. Le attività della polizia di frontiera sono diventate sempre più restrittive e violente, soprattutto quelle delle Forze di Sicurezza di Frontiera indiane (BSF) 36. Nonostante nel
Part 2015 sia stato firmato un accordo37 tra il Governo bengalese e quello indiano, le sono accusate di continue violazioni dei diritti umani (uccisioni, torture e rapimenti) nei confronti delle persone che vivono o si spostano lungo il confine38. Nel 2022, 18 cittadini bengalesi sono stati uccisi e 21 sono stati feriti dall' Indian Border Security Force: 14 sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e quattro in seguito a torture.39. Secondo OD: “il governo del Bangladesh non ha assunto alcun ruolo efficace nel fermare tali violenze. Non è stato perseguito un solo caso di omicidio di un cittadino del Bangladesh lungo il confine” 40 .
Per quanto concerne infine le dinamiche conflittuali nella regione collinare di Chittagong
(Chittagong Hill Tracts, o CHT) 41, in una situazione in cui le comunità indigene di CHT sono vittime di discriminazioni e abusi da parte di comunità religiose musulmane nell'inerzia dello
Stato42, i gruppi indigeni (tra cui i combattono per vedere riconosciuti i propri diritti alla Per_11
terra. Gli accordi di pace firmati nel 1997, che prevedono quote di partecipazione politica a livello sia locale che nazionale, non sono mai stati pienamente rispettati43. Il governo bengalese ha utilizzato lo strumento della repressione militare, ogni qual volta siano sorti conflitti aperti nella zona44. Secondo per tutto il 2022, le tensioni sociali e l'emarginazione degli indigeni sono CP_5
continuate nei CHT45. The Diplomat, edizione del 22 novembre 2022, ha riportato che circa 270 rifugiati, tra cui donne e bambini, sono fuggiti dal CHT nello stato indiano nordorientale di
Mizoram, a seguito di un'intensa operazione delle forze di sicurezza del Bangladesh contro i militanti locali46.47
https://www.mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/26048/Exchange+of+enclaves+between+India+and+Banglade sh;
38 Nel suo rapporto annuale 2020, l'organizzazione per i diritti umani bengalese OD ha evidenziato che
“le uccisioni, la tortura e il rapimento di cittadini del Bangladesh da parte delle forze di polizia di frontiera indiane (BSF) e' proseguita nel 2020” (OD, Annual Human Rights Report 2020, Bangladesh, 25 January 2021, https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf;
). Si veda anche: OD, Three-month Human Rights Monitoring Report on Bangladesh (January-March
2019), http://odhikar.org/wp-content/uploads/2019/10/HRR_Jannuary-March_2019
_Eng.pdf; 30 OD, ANNUAL HUMAN RIGHTS REPORT 2022 BANGLADESH, 30 gennaio 2023, p. 49, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/AHRR2022_English_30.01.2023.pdf 39 OD, ANNUAL HUMAN RIGHTS REPORT 2022 BANGLADESH, 30 gennaio 2023, p. 49, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/AHRR2022_English_30.01.2023.pdf 40 ; CP_8 41 Per approfondimento si veda: Amnesty International UK, Hidden Bangladesh: Violence and Brutality in the Chittagong Hill Tracts., 21 agosto 2015, https://www.amnesty.org.uk/groups/wirksworth-and- district/hidden-bangladesh-violence-and-brutality-chittagong-hill-tracts 42 USDOS Report, 2021 Country-Report on Human Rights Practices - Bangladesh, 12 April 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071164.html; 43 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 May 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf,
p.19. 44 Ibidem; 45 USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089131.html 46 The Diplomat, Kuki-Chin Refugees From Bangladesh Take Shelter in Mizoram, 22 novembre 2022, https://thediplomat.com/2022/11/kuki-chinrefugees-from-bangladesh-take-shelter-in-mizoram/
16 In conclusione, alla luce delle informazioni sopra riportate, il Bangladesh soffre di gravissimi problemi, alcuni dei quali ormai endemici, connessi alla povertà estrema di una parte significativa della popolazione, ai disastri climatici, alla violazione gravi dei diritti umani, alla repressione dell'opposizione politica e all'esplosione di violenza per motivi politici soprattutto in occasione delle elezioni nazionali, alla violazione dei diritti delle minoranze etniche e alla violenza sul confine con l'India. Si tratta di problemi molto gravi che fanno del Bangladesh un Paese politicamente instabile, nell'incapacità dello Stato di affrontare la povertà e di tutelare i diritti fondamentali di una parte ampia della popolazione. Tuttavia, non si riscontrano conflitti armati interni o internazionali secondo le definizioni sopra riportate e i casi di violenza, pur intensa, risultano sporadici e incidenti su una parte limitata della numerosissima popolazione del Paese, non assumendo il carattere della
“generalizzazione”, quindi non integrando il rischio effettivo di danno grave nel senso di cui all'art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007 per la popolazione civile;
né il richiedente ha allegato caratteristiche individuali che lo esporrebbero ad un rischio più elevato secondo il concetto della scala progressiva del paragrafo 39 della Sentenza Elgafaji della Corte di giustizia dell'Unione europea.
§ La protezione umanitaria e la protezione speciale assicurata dal d.l.130/2020.
Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale introdotto dal d.l.20/2023, convertito con modificazione in legge n.50/2023.
Preliminarmente si deve dare atto che in data 1l marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» –convertito con modificazione nella legge n.
50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio 2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TU sull'immigrazione.
L'intervento abrogativo che non va, in ogni caso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6 del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentate al 11 marzo 2023 e dei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art.7 del D.l.20/2023). La disciplina applicabile al caso di specie, ratione temporis, resta pertanto, quella dettata dall'art.19.1.1, come introdotta dal D.L.130/2020 che ha modificato l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, estendendo espressamente - al paragrafo 1.1. - l'ambito di
17 applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale -di durata biennale ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008- anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al
D.L.130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n.
113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv.
656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
La sentenza delle Sezioni IT (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19. 1.1. del d.l.130/2020 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1.
T.U.I. d.l.130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita privata e familiare va effettuata in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione
(Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “Le Sezioni IT ... chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di "vulnerabilità" che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU 29459/19, Rv. 656062-02). Giustifica il rilascio del permesso di
18 soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la "vulnerabilità soggettiva", e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla "vulnerabilità oggettiva": e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto”. (Cass. n. 33228 del 25/05/2021).
In via esemplificativa, nel solco di questa giurisprudenza, la Corte di cassazione ha così riconosciuto i presupposti per la protezione speciale in un'ampia serie di situazioni: quali le violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21,
3768/23 ); gli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel Paese di origine (2563/20); il rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), che comprende anche l' accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle violenze/sevizie subite nel Paese di origine, durante il viaggio o nei Paesi di transito;
il diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21,
41778/21) e, a tali fini, l'esistenza e la consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in
Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e il suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; lo sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); il considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia, con conseguenti problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver avviato e poi consolidato un positivo percorso di integrazione in Italia. Egli ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
31/12/2022 con il ristorante BA GHETTO S.R.L a Roma, con qualifica di lavapiatti e rapporto di lavoro di 30 ore settimanali (documento allegato alla nota depositata il 15 gennaio 2024); la difesa ha, inoltre, depositato molte buste paga (anni 2021, 2022, 2023 e 2024) e CUD del 2023 e del 2024 che evidenziano redditi lordi superiori ad euro 12.800,00.
Permanenza per quasi cinque anni in Italia, abitazione, lavoro stabile, dal quale egli ritrae un reddito sufficiente a condurre una vita dignitosa e in autonomia, sono elementi solidi della vita privata che il ricorrente ha stabilito in Italia. Un rimpatrio in Bangladesh reciderebbe, pertanto, il
19 percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese. Ciò porrebbe a rischio la sua capacità di condurre una vita in condizioni dignitose, determinando già di per sé una lesione del suo diritto alla vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del
D.lgs 25 del 2018.
§ Le spese di lite
Sussistono i motivi per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, in considerazione del fatto che la protezione è riconosciuta in ragione di fatti che si sono consolidati corso di procedimento.
§ Gratuito patrocinio
Il collegio provvede con separato e contestuale decreto a liquidare i compensi al difensore in relazione all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto, riconosce a nato a Parte_1
Shariatpur (BANGLADESH) il giorno 10/02/1982, codice CUI 0602XQM, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, nella forma disciplinata dall'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998 e 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 prima delle modifiche apportate dal DL 20/2023, e quindi un permesso di soggiorno rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Catania, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott. Luca Perilli
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.
8 4 La ha denunciato in un comunicato stampa rilasciato Controparte_4 nell'agosto del 2020 che “almeno 572 persone sono state oggetto di sparizione forzata tra il 2009 e luglio 2020” (vedasi: Freedom House, Freedom in the World 2022-Bangladesh, 28 February 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071851.html;
Nel dicembre 2021 il Governo USA ha posto sanzioni verso diversi leaders facenti parte delle forze di sicurezza d'elite del Bangladesh, (il Rapid Action Battalion-RAB) incaricate di operazioni anti-crimine e anti-terrorismo e accusate di aver compiuto 600 esecuzioni extra-giudiziali e di essere coinvolto in centinaia di sparizioni forzate (Freedom House Report, supra cit.). 5 Si veda a titolo di esempio il Rapporto di (AI, The State of the World Human Rights Controparte_3
2021-Bangladesh 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070290.html;
) ed il rapporto di Human Rights Watch-HRW, World Report 2022 – Bangladesh, 13 January 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2066483.html;
OD, Annual Human Rights Report 2020 – Bangladesh, 25 January 2021, https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf;
11 31 Overview of Events: Bangladesh July 2024: A Month of Protests, Frustrations, and Expectations
(freiheit.org) 32 Euphoria in Bangladesh after PM flees country (bbc.com) Persona_7 33 Nobel Laureate becomes head of interim government in Bangladesh | Euronews Persona_10 34 Bangladesh's interim leader says reforms will come before elections (msn.com) Per_10 35 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 May 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf. P.20 36 Ibidem; 37 Accordo che ha sancito il trasferimento di 162 enclavi di terra tra i due paesi, a seconda dell'ubicazione dei terreni, impattando direttamente sulla vita di 53,000 persone (vedasi: il Comunicato-stampa del Governo indiano del 20 novembre 2015,
15 47 The Diplomat, Why Did Bangladesh's Kuki Chin Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-didbangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/