Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 189
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    Il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di prescrizione ritenendo decorso il termine tra la notifica delle cartelle presupposte e l'intimazione, ritenendo insufficiente la sospensione Covid-19. La Corte di secondo grado ha riformato la sentenza, accogliendo la produzione documentale dell'Agente della Riscossione che dimostrava l'interruzione della prescrizione tramite atti interruttivi notificati in data successiva.

  • Accolto
    Produzione di nuovi documenti

    La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello, applicando la previgente formulazione dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, dato che il ricorso introduttivo di primo grado era stato depositato prima dell'entrata in vigore della riforma.

  • Rigettato
    Inesistenza notifica via PEC

    La Corte ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado, rilevando che l'eventuale vizio è stato sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., essendosi la destinataria difesa nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 189
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 189
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo