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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2797/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 546/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002437722 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.
13920239002437722000, notificata il 3 ottobre 2023, recante carichi per tributi erariali e locali relativi a diverse annualità. I giudici di prime cure, con la sentenza oggi impugnata, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di natura idrica e rigettato il ricorso per alcune cartelle (nn. 12, 15, 16 e 18), accoglievano parzialmente le doglianze della ricorrente dichiarando l'intervenuta prescrizione per i restanti carichi,,. In particolare, il Collegio di primo grado rilevava che tra la data di notifica delle cartelle presupposte e quella dell'intimazione impugnata fosse decorso il termine prescrizionale, ritenendo inapplicabile o insufficiente la sospensione dei termini legata all'emergenza Covid-19 per i carichi "litigiosi" scaduti in epoca anteriore al periodo pandemico,.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti. L'Ente della Riscossione ha prodotto nel giudizio di secondo grado nuova documentazione, costituita da avvisi di intimazione e atti interruttivi notificati negli anni 2012, 2013, 2017, 2019, 2020 e 2021, asserendo che tali atti, non prodotti in primo grado, dimostrano l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali e la tardività del ricorso originario,. L'appellante ha sostenuto l'ammissibilità di tale produzione documentale ex art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, argomentando che le limitazioni introdotte dalla riforma del processo tributario non si applicano ai giudizi introdotti in primo grado prima dell'entrata in vigore della riforma stessa,.
Si è costituita in giudizio la contribuente appellata, eccependo l'inammissibilità della nuova produzione documentale in appello ai sensi della novella legislativa di cui al D.Lgs. n. 220/2023, nonché ribadendo l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione dei crediti,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre sciogliere il nodo relativo all'ammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello, questione su cui le parti hanno espresso posizioni diametralmente opposte. Il Collegio osserva che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato dalla contribuente in data 2 dicembre 2023,. Tale circostanza temporale risulta dirimente ai fini dell'individuazione della disciplina processuale applicabile. Sebbene l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023, abbia introdotto un divieto generale di nuove prove in appello salvo casi eccezionali, la giurisprudenza, anche di legittimità costituzionale, ha chiarito l'ambito di applicazione temporale della novella. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, richiamando la recente sentenza della Corte Costituzionale
n. 36/2025, le nuove preclusioni istruttorie non operano per i giudizi di appello relativi a ricorsi di primo grado instaurati precedentemente all'entrata in vigore della riforma,. Ne consegue che, nel caso di specie, trova applicazione la previgente formulazione dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, la quale consentiva alle parti di produrre nuovi documenti in appello senza le stringenti limitazioni attuali. Pertanto, la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in questo grado di giudizio, volta a dimostrare l'interruzione della prescrizione, deve ritenersi pienamente ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione.
Passando all'esame del merito, la documentazione prodotta dall'appellante smentisce la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata. L'Agente della Riscossione ha fornito prova documentale della notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione intervenuti nell'intervallo temporale tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'intimazione oggetto del ricorso originario. Nello specifico, agli atti risultano notificati avvisi di intimazione in data 27 luglio 2013, 24 aprile 2017, 20 settembre 2019, 23 gennaio 2020
e 9 dicembre 2021, nonché comunicazioni ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 nel 2012,,.
Tali atti, ritualmente notificati come comprovato dalle relate e dagli avvisi di ricevimento depositati (cfr. documenti allegati all'appello quali le notifiche del 2017 e del 2020),, hanno validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, sia esso decennale per i tributi erariali che quinquennale per i tributi locali e le sanzioni. Di conseguenza, la statuizione del giudice di prime cure, che ha dichiarato la prescrizione assumendo l'assenza di atti intermedi, si fondava su un quadro probatorio incompleto che l'ammissibile produzione documentale in appello ha integrato, dimostrando la continuità dell'azione di recupero e la non consumazione dei termini prescrizionali. Inoltre, la presenza di tali atti interruttivi, regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria, rendendo tardive le eccezioni sollevate dalla contribuente con il ricorso introduttivo del 2023 avverso atti la cui conoscenza legale era già stata perfezionata anni addietro,.
Infine, per quanto attiene alle eccezioni riproposte dalla contribuente circa l'inesistenza della notifica via
PEC dell'intimazione di pagamento, questo Collegio condivide e conferma quanto già statuito dal giudice di primo grado, rilevando che l'eventuale vizio è stato sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., essendosi la destinataria difesa nel merito,.
In conclusione, alla luce della documentazione probatoria acquisita in appello che attesta la tempestiva interruzione dei termini di prescrizione, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso originario della contribuente anche per le parti precedentemente accolte.
Tenuto conto dell'andamento processuale e della produzione documentale avvenuta solo nel presente grado di giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata. Spese compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2797/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 546/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002437722 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.
13920239002437722000, notificata il 3 ottobre 2023, recante carichi per tributi erariali e locali relativi a diverse annualità. I giudici di prime cure, con la sentenza oggi impugnata, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di natura idrica e rigettato il ricorso per alcune cartelle (nn. 12, 15, 16 e 18), accoglievano parzialmente le doglianze della ricorrente dichiarando l'intervenuta prescrizione per i restanti carichi,,. In particolare, il Collegio di primo grado rilevava che tra la data di notifica delle cartelle presupposte e quella dell'intimazione impugnata fosse decorso il termine prescrizionale, ritenendo inapplicabile o insufficiente la sospensione dei termini legata all'emergenza Covid-19 per i carichi "litigiosi" scaduti in epoca anteriore al periodo pandemico,.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti. L'Ente della Riscossione ha prodotto nel giudizio di secondo grado nuova documentazione, costituita da avvisi di intimazione e atti interruttivi notificati negli anni 2012, 2013, 2017, 2019, 2020 e 2021, asserendo che tali atti, non prodotti in primo grado, dimostrano l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali e la tardività del ricorso originario,. L'appellante ha sostenuto l'ammissibilità di tale produzione documentale ex art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, argomentando che le limitazioni introdotte dalla riforma del processo tributario non si applicano ai giudizi introdotti in primo grado prima dell'entrata in vigore della riforma stessa,.
Si è costituita in giudizio la contribuente appellata, eccependo l'inammissibilità della nuova produzione documentale in appello ai sensi della novella legislativa di cui al D.Lgs. n. 220/2023, nonché ribadendo l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione dei crediti,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre sciogliere il nodo relativo all'ammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello, questione su cui le parti hanno espresso posizioni diametralmente opposte. Il Collegio osserva che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato dalla contribuente in data 2 dicembre 2023,. Tale circostanza temporale risulta dirimente ai fini dell'individuazione della disciplina processuale applicabile. Sebbene l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023, abbia introdotto un divieto generale di nuove prove in appello salvo casi eccezionali, la giurisprudenza, anche di legittimità costituzionale, ha chiarito l'ambito di applicazione temporale della novella. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, richiamando la recente sentenza della Corte Costituzionale
n. 36/2025, le nuove preclusioni istruttorie non operano per i giudizi di appello relativi a ricorsi di primo grado instaurati precedentemente all'entrata in vigore della riforma,. Ne consegue che, nel caso di specie, trova applicazione la previgente formulazione dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, la quale consentiva alle parti di produrre nuovi documenti in appello senza le stringenti limitazioni attuali. Pertanto, la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in questo grado di giudizio, volta a dimostrare l'interruzione della prescrizione, deve ritenersi pienamente ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione.
Passando all'esame del merito, la documentazione prodotta dall'appellante smentisce la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata. L'Agente della Riscossione ha fornito prova documentale della notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione intervenuti nell'intervallo temporale tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'intimazione oggetto del ricorso originario. Nello specifico, agli atti risultano notificati avvisi di intimazione in data 27 luglio 2013, 24 aprile 2017, 20 settembre 2019, 23 gennaio 2020
e 9 dicembre 2021, nonché comunicazioni ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 nel 2012,,.
Tali atti, ritualmente notificati come comprovato dalle relate e dagli avvisi di ricevimento depositati (cfr. documenti allegati all'appello quali le notifiche del 2017 e del 2020),, hanno validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, sia esso decennale per i tributi erariali che quinquennale per i tributi locali e le sanzioni. Di conseguenza, la statuizione del giudice di prime cure, che ha dichiarato la prescrizione assumendo l'assenza di atti intermedi, si fondava su un quadro probatorio incompleto che l'ammissibile produzione documentale in appello ha integrato, dimostrando la continuità dell'azione di recupero e la non consumazione dei termini prescrizionali. Inoltre, la presenza di tali atti interruttivi, regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria, rendendo tardive le eccezioni sollevate dalla contribuente con il ricorso introduttivo del 2023 avverso atti la cui conoscenza legale era già stata perfezionata anni addietro,.
Infine, per quanto attiene alle eccezioni riproposte dalla contribuente circa l'inesistenza della notifica via
PEC dell'intimazione di pagamento, questo Collegio condivide e conferma quanto già statuito dal giudice di primo grado, rilevando che l'eventuale vizio è stato sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., essendosi la destinataria difesa nel merito,.
In conclusione, alla luce della documentazione probatoria acquisita in appello che attesta la tempestiva interruzione dei termini di prescrizione, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso originario della contribuente anche per le parti precedentemente accolte.
Tenuto conto dell'andamento processuale e della produzione documentale avvenuta solo nel presente grado di giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata. Spese compensate