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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5941 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. Parte_1
, con sede legale in Reggio Calabria (RC), via del Gelsomino n. 45/C, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Latella, presso il cui studio in Messina, via G.
Venezian n. 23 ha eletto domicilio attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. Controparte_1
fisc. p. iva , con sede legale in Roma, piazza della Croce P.IVA_2 P.IVA_3
Rossa n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Filiberto, presso il cui studio in
Messina, via F. Bisazza n. 20 ha eletto domicilio convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 14 Con atto di citazione del 18.01.1996, la conveniva in giudizio la Parte_1
nel procedimento iscritto al n. 115/1996 r.g. Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento franoso occorso su un immobile di sua proprietà e cagionato dalla omessa manutenzione del traliccio di un elettrodotto collocato sul terreno sovrastante.
In particolare, la riferiva di essere proprietaria di un terreno sito a Parte_1
Saponara in c.da Salvatorello, sul quale insistevano uffici, capannoni, piazzali di deposito e di manovra e che l'immobile subiva danni – analiticamente indicati nell'atto introduttivo di quel giudizio – in conseguenza della frana verificatasi in data
11.11.1994. La società attrice imputava tale evento alla mancata manutenzione del terreno sul quale la Rete Ferroviaria Italiana aveva apposto un traliccio che, a causa dell'azione del vento e delle continue scariche elettrice, aveva provocato il rilassamento geomorfologico dell'intero versante, favorendo lo smottamento di terreno sul piazzale di proprietà della . I danni lamentati venivano Parte_1
quantificati in complessive £ 1.801.208.490, oltre le ulteriori spese per lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti.
Nel suddetto giudizio non si costituiva la , sicché ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio iscritto al n. 115/1996 r.g., con atto di citazione del
20.04.1998 la aveva, a sua volta, convenuto, nel giudizio Controparte_1
iscritto al n. 863/1998 r.g., la al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni patiti a causa della realizzazione di lavori abusivi su un terreno asservito alla società . Controparte_1
In particolare, la riferiva di essere proprietaria di un terreno Controparte_1
sito in c.da Salvatorello, sul quale era collocato il sostegno n. 47 dell'elettrodotto della linea primaria a 150 KV Contesse – . Evidenziava che le zone adiacenti Per_1
al traliccio erano state soggette per molti decenni allo sfruttamento a cava d'argilla da parte di diversi soggetti, tra cui la società “Nuova Sibilla Laterizi” e la società
pagina 2 di 14 , le quali avevano effettuato anche dei lavori abusivi di ristrutturazione Parte_1
di un capannone presente al di sotto della campata compresa tra i sostegni primari nn.
47 e 48 dell'elettrodotto, porzione di terreno asservita a favore della Controparte_1
con decreto prefettizio del 12.12.1952.
[...]
Assumeva che la frana occorsa in data 11.11.1994, che causava il crollo del traliccio n. 47 e la messa fuori esercizio dell'elettrodotto, era originata dalle intense opere di sfruttamento dell'argilla e dalla mancata demolizione delle opere abusivamente eseguite nella porzione di terreno sottostante l'elettrodotto, asservita in favore della
. I danni lamentati venivano quantificati in £ 1.000.000.000. Controparte_1
Nel giudizio iscritto al n. 863/1998 r.g. si costituiva la , la quale Parte_1
contestava la ricostruzione della , osservando di non aver mai Controparte_1
effettuato edificazioni sul terreno di sua proprietà e di essersi limitata ad eseguire opere di consolidamento del capannone già esistente, a seguito dei danni causati dallo smottamento del terreno retrostante, nonché ad asfaltare il sottostante terreno.
Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 40 c.p.c. veniva disposta la riunione del giudizio 863/1998 r.g. al giudizio n. 115/1996 r.g., e la causa veniva definita con sentenza n. 650/2008 con cui il Tribunale di Messina da un lato condannava la al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1
in occasione della frana dell'11.11.1994 e dall'altro rigettava le Parte_1
domande proposte dalla . Controparte_1
Tale pronuncia veniva annullata dalla sentenza n. 742/2014 datata 28.10.2014, con cui la Corte d'Appello di Messina dichiarava la nullità della notifica della citazione effettuata dalla nel giudizio n. 115/1996 r.g. – in cui la Parte_1 [...]
era stata dichiarata contumace – nonché la nullità dell'intero Controparte_1
giudizio di primo grado e del rapporto processuale avente ad oggetto le domande proposte dalla nei confronti della società e Parte_1 Controparte_1
rimetteva la causa dinnanzi al Giudice unico di primo grado presso il Tribunale di
Messina.
pagina 3 di 14 Con atto di citazione datato 28.10.2015 e notificato in data 29.10.2015 la riassumeva il giudizio dinnanzi a questo Giudice chiedendo di ritenere Parte_1
e dichiarare che la frana verificatasi in data 11.11.1994 era stata determinata dalla omessa manutenzione del terreno sul quale la Rete Ferroviaria Italiana aveva apposto un traliccio che aveva provocato il rilassamento geomorfologico dell'intero versante;
di ritenere e dichiarare che i danni subiti ammontavano a complessivi € 930.246,55, oltre le ulteriori spese sostenute per lo sgombero e lo smaltimento dei detriti, oltre interessi e rivalutazione e di condannare la al Controparte_1
pagamento di tali somme a titolo di risarcimento;
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva Controparte_1
preliminarmente l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 305 c.p.c. in quanto riassunto oltre il termine di tre mesi previsto perentoriamente dalla legge e decorrente dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 28.10.2014).
La società convenuta osservava che la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello da parte della non era circostanza idonea Parte_1
ad interrompere il termine trimestrale.
Sempre, in via preliminare, veniva eccepita la nullità dell'atto di riassunzione per difetto dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c..
Nel merito, ribadiva le difese articolate nelle precedenti fasi processuali.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare l'estinzione del procedimento;
di dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione. Nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare che la frana verificatasi in data 11.11.1994 era da attribuirsi esclusivamente alla abusiva realizzazione e/o modificazione dei manufatti di proprietà della nella porzione di terreno asservita in favore della Parte_1 [...]
nonché alle intensive opere di sfruttamento dell'argilla; per Controparte_1
l'effetto di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
pagina 4 di 14 Nelle more del giudizio, in data 06.11.2015, la proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione avverso la sentenza d'appello e la depositava Controparte_1
controricorso e ricorso incidentale.
In data 22.02.2018, la Corte di Cassazione pronunciava sentenza n. 11265/2018, con cui rigettava il ricorso della e dichiarava inammissibile il ricorso Parte_1
incidentale della . Controparte_1
Il presente giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale, con escussione dei testi indicati dalle parti alle udienze del 11.11.2019 e del 25.01.2022 e mediante nomina del CTU, ing. al fine di accertare le cause dell'evento Persona_2
franoso occorso in data 11.11.1994.
All'udienza del 05.03.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Procedendo per gradi, va vagliata la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta circa l'estinzione del procedimento per tardiva riassunzione.
Al fine di valutare la tempestività o meno della riassunzione del giudizio da parte della occorre, innanzitutto, verificare il regime normativo applicabile Parte_1
al caso di specie.
Ed invero, la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 742/2014, dopo aver dichiarato la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 115/1996 r.g. nonché la nullità dell'intero rapporto processuale avente ad oggetto le domande proposte dalla in quel giudizio, rimetteva, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., Parte_1
la causa innanzi al Giudice unico di primo grado presso il Tribunale di Messina.
L'art. 354 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile – ossia nella versione antecedente alla riforma Cartabia di cui d.lgs. n. 149/2022 – individuava il termine perentorio per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice di primo grado mediante un richiamo generale alle disposizioni di cui all'art. 353 c.p.c..
pagina 5 di 14 Tale ultima norma – oggi abrogata ad opera della riforma Cartabia – era stata oggetto di modifica da parte del legislatore con legge n. 69/2009, la quale aveva abbreviato il termine perentorio per la riassunzione del processo da sei a tre mesi (cfr. art. 46, co.
19 lett. b) legge n. 69/2009), decorrenti dalla notificazione della sentenza.
Ciò posto, va rilevato che l'art. 58 della legge n. 69/2009 stabilisce che le disposizioni modificative del codice di procedura civile “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” e che la detta legge entrava in vigore in data 04.07.2009. Il giudizio d'appello, all'esito del quale veniva rimessa la causa al giudice di primo grado, era stato incoato, invece, precedentemente, posto che l'atto di appello veniva notificato dalla in data 22.04.2009. Controparte_1
Da quanto sin qui rilevato consegue che, nel caso di specie, trovava applicazione la disciplina antecedente alla riforma del 2009 e la riassunzione del giudizio da parte della sarebbe dovuta avvenire nel termine di sei mesi decorrenti dalla Parte_1
notifica della sentenza.
Nel caso in esame, tuttavia, è incontestato che la sentenza n. 742/2014 della Corte
d'Appello di Messina non veniva notificata alla . Parte_1
Orbene, contrariamente a quanto argomentato dalla società convenuta, in caso di mancata notifica della sentenza che dispone la rimessione della causa al giudice di primo grado, il termine per la riassunzione del processo non può farsi decorrere dalla comunicazione della sentenza, in quanto la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti (cfr. Cass. civ. n. 13160/2007). In caso di mancata notificazione della sentenza, pertanto, la parte onerata della riassunzione deve comunque provvedervi entro un limite temporale prefissato, il quale viene pacificamente individuato mediante applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c. (sul tema Cass. civ.
n. 13160/2007, Cass. civ. n. 8437/1997).
In particolare, l'art. 327 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile – ossia quella antecedente alla legge n. 69/2009 – fissava il termine cd. “lungo” per le impugnazioni in un anno, decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
pagina 6 di 14 Nel caso in esame la sentenza n. 742/2014 della Corte d'Appello di Messina veniva pubblicata in data 28.10.2014 (cfr. all. nota del 20.06.2017), sicché la riassunzione del presente giudizio deve considerarsi tempestiva, in quanto l'atto di citazione in riassunzione veniva notificato in data 29.10.2015, ossia entro un anno dalla pubblicazione della sentenza d'appello, ricomprendendo in tale computo anche il periodo di sospensione feriale, allora pari a giorni 46.
L'eccezione preliminare sollevata dalla va, quindi, rigettata. Controparte_1
Va parimenti rigettata in quanto infondata l'eccezione preliminare con cui la convenuta eccepiva la nullità della riassunzione per erronea indicazione dell'Ufficio
Giudiziario competente.
Ed invero, l'atto di citazione in riassunzione notificato dalla Parte_1
erroneamente invitava la società convenuta a comparire innanzi al Tribunale di
Genova, in luogo di quello di Messina.
Se tale errore risulta per tabulas va, in ogni caso, precisato che l'art. 125 disp. att.
c.p.c., secondo il quale la riassunzione della causa è fatta con atto che deve contenere
“l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire”, non fa alcuna menzione della nullità dell'atto stesso quale conseguenza dell'erronea indicazione del
Giudice dinnanzi al quale si è chiamati a comparire.
Tuttalpiù, anche a voler richiamare la disciplina della nullità degli atti processuali, una lettura in combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. permette di verificare come la nullità dell'atto di citazione sia stata prevista dal legislatore con riferimento a ipotesi tassativamente individuate, tra cui non figura l'ipotesi di erronea indicazione del giudice dinnanzi al quale comparire, bensì il caso, differente, in cui venga omessa o risulti assolutamente incerta la “indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta”.
Nel caso di specie, sebbene la società convenuta sia stata invitata a comparire dinnanzi al Tribunale di Genova, non residua alcuna incertezza circa il Giudice davanti al quale sono state proposte le domande, posto che l'intestazione dell'atto di pagina 7 di 14 riassunzione riporta correttamente l'Ufficio giudiziario competente, ossia il
“Tribunale Civile di Messina”, e che in sede di conclusioni la società attrice precisava di voler riassumere al causa “dinnanzi al Giudice Unico di primo grado presso il
Tribunale di Messina”. Si ritiene, pertanto, che la non sia incorsa in Parte_1 alcuna ipotesi di nullità dell'atto di riassunzione.
Proseguendo nell'esame della controversia, la domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c., è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Si ricorda innanzitutto che la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della res e una relazione di fatto tra un soggetto e la res stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. civ. n.
15761/2016).
In secondo luogo, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta colposa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis Cass. civ. n. 4476/2011).
Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa soltanto laddove il custode provi il caso fortuito, il quale interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (Cass. civ. ord. n. 30775/2017,
Cass. civ. n. 12027/2017). Tale fattore va identificato in quell'elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, il quale può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ciò premesso, sul danneggiato che agisca invocando la responsabilità per danni da cose in custodia grava l'onere di dimostrare il danno subito e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno, mentre è il custode a dover dimostrare che pagina 8 di 14 il danno non è conseguenza della cosa, ma del “caso fortuito”, consistente nel fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato.
Orbene, venendo al caso che occupa, va innanzitutto ritenuto sussistente il rapporto di custodia e la concreta possibilità di essa.
L'esistenza di un rapporto di custodia tra la e la porzione di Controparte_1
terreno franata nella notte dell'11.11.1994 – peraltro neppure oggetto di contestazione da parte della società convenuta – si apprezza alla luce del decreto prefettizio di asservimento n. 63544 del 12.12.1952 (cfr. all. 1 comparsa di costituzione), che imponeva sui fondi sottostanti i tralicci una servitù perpetua di elettrodotto a favore delle . CP_2
Si ricorda, difatti, che il concetto di “custodia” rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. va inteso in senso ampio, dovendosi considerare “custode” colui che abbia – e sia in grado di esplicare – sulla res un generale potere di sorveglianza e controllo, nonché il potere di modificare lo stato dei luoghi e di escludere che altri vi apportino modifiche, anche a prescindere dalla effettiva titolarità di un diritto di proprietà sul bene pericoloso (Cass. civ. n. 24419/2009).
Nel caso di specie, il decreto prefettizio del 1952 attribuiva alle (allora) Ferrovie dello
Stato poteri e facoltà, anche di tipo interdittivo, particolarmente ampi, di fatto determinando lo svuotamento in perpetuo delle ordinarie facoltà dominicali dei proprietari dei fondi sovrastanti l'immobile dell'attrice e dando origine ad un rapporto di custodia agilmente inquadrabile nel paradigma dell'art. 2051 c.c., sicché certamente sono da imputare alla tutti i danni derivanti dal Controparte_1
dinamismo connaturale dei fondi asserviti.
Circa il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (cfr. Cass. SS.UU. n.
576/2008).
pagina 9 di 14 In particolare, va richiamata la teoria della condicio sine qua non, alla stregua della quale un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tale principio deve, tuttavia, essere temperato da quello ulteriore della “causalità efficiente”, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. All'interno delle serie causali così individuate, però, va dato rilievo soltanto a quelle che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della “causalità adeguata”, che individua come conseguenza normale imputabile quella che, secondo l'id quod plerumque accidit, integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale che ne costituisce l'antecedente necessario.
Sulla scorta di tali principi, si ritiene che nel caso in esame sussista un nesso causale tra l'evento dannoso, consistito nel travolgimento ad opera del materiale roccioso dell'immobile e delle altre cose mobili ivi presenti di proprietà della , e Parte_1
la cosa in custodia, rappresentata dai fondi sovrastanti tale immobile, interessati dallo smottamento.
Si richiamano a tal riguardo le conclusioni cui giungeva il CTU ing. , chiamato Per_2
a chiarire le cause del fenomeno franoso occorso in data 11.11.1994, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame della documentazione in atti.
In via preliminare, occorre precisare che dallo studio della zona interessata dalla frana, il perito riferiva della presenza di due distinte formazioni geologiche: da un lato una zona di argille sabbiose, posta a valle e corrispondente all'area sulla quale insiste il terreno di proprietà della;
e dall'altra una zona di sabbie e Parte_1
ghiaie, posta a monte e corrispondente ai fondi sovrastanti il terreno della
, sul quale insisteva il traliccio n. 47 della Parte_1 Controparte_1
(pagg. 30-31 perizia)
pagina 10 di 14 Il consulente osservava che l'evento franoso era stato determinato dal concorrere sia di cause naturali “derivanti dalla situazione litostratrigrafica delle terre di sedime che, sia per la presenza degli strati di sabbie fini intercalate nelle argille che per la loro giacitura, hanno avuto un ruolo determinante nella perdita della resistenza a taglio del terreno” sia di cause di origine antropica “in quanto la progressiva coltivazione della cava di sabbie e ghiaie ha determinato da una parte la perdita della protezione originaria degli strati sottostanti e dall'altra la formazione di un bacino in cui le precipitazioni meteroriche si sono raccolte piuttosto che ruscellare verso valle come probabilmente avveniva precedentemente” (pag. 35 perizia).
In particolare, allorché riferisce di cause “di origine antropica”, il consulente intende riferirsi alla apertura di una cava di inerti, ossia sabbie e ghiaie, a monte del versante franato da parte di soggetti terzi, che dava luogo a “una forte attività estrattiva, sviluppatasi in particolare dopo il 1985” la quale va considerata quale“causa preparatoria” determinante il fenomeno franoso del novembre 1994 (pag. 35 perizia).
Secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, quindi, deve ritenersi che tali operazioni di sfruttamento massiccio delle cave di sabbia e ghiaia abbiano determinato un ingente stravolgimento della morfologia dei terreni su cui insistevano i tralicci delle , ossia dei fondi a monte rispetto all'immobile della società CP_2
attrice, portando all'inevitabile smottamento avvenuto nel 1994.
D'altra parte il perito accertava che la , la quale in qualità di Controparte_1
“custode” avrebbe dovuto impedire le attività di estrazione di inerti sia per preservare l'elettrodotto sia per evitare il verificare di danni a terzi a causa di interventi svolti illegittimamente sui terreni asserviti e in prossimità del traliccio, ometteva di manutenzionare la zona poi franata, peraltro, non effettuando alcuna segnalazione alle ditte responsabili delle cave di sabbia e ghiaia circa i pericoli derivanti dallo sfruttamento intensivo del terreno (cfr. pag. 51 perizia).
pagina 11 di 14 Accertata la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., gravava sulla società convenuta l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso alla sopravvenienza di un “caso fortuito” idoneo a cagionare l'evento dannoso in via esclusiva.
Tale caso fortuito veniva individuato dalla nella abusiva Controparte_1
realizzazione e/o modificazione dei manufatti da parte della , nonché Parte_1
dalle operazioni di estrazione di argilla da parte dei proprietari dei fondi di proprietà della società attrice succedutisi nel tempo.
Orbene, si ricorda che a fronte dell'asserita condotta colposa del danneggiato affinché si integri il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, è necessario che quest'ultimo dimostri che la condotta del danneggiato presenti quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno (sul punto Cass. civ. n. 4051/2023).
Nel caso in esame, innanzitutto, si ritiene che la condotta tenuta dalla , Parte_1
così come allegata da parte convenuta, non presenti quei caratteri di abnormità tali da determinare ex se il verificarsi dell'evento dannoso.
In ogni caso ad abundantiam non può non rilevarsi come il consulente tecnico abbia accertato che “la frana non è attribuibile all'abusiva realizzazione e/o modificazione dei manufatti di proprietà della in quanto, anche tenendo conto Parte_1
dello sfruttamento delle cave di argilla che si sono succedute sino al 1973 (circa) e che hanno configurato il pendio nelle condizioni in cui dopo più di 20 anni si è verificata la frana, lo stesso ha ceduto per altre motivazioni” (pagg. 50-51 perizia).
Tutto quanto sin qui esposto consente di ritenere fondata la domanda di risarcimento proposta dalla nei confronti della . Parte_1 Controparte_1
Passando al quantum risarcitorio, si richiamano i calcoli effettuati dal consulente tecnico, in quanto resi analiticamente all'esito di un'attenta disamina dei danni lamentati dall'attrice e in quanto ben motivati anche in relazione alle osservazioni pagina 12 di 14 delle parti e ai chiarimenti richiesti dai rispettivi CTP, nonché suffragati dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
A fronte dei danni lamentati da parte attrice e quantificati dalla stessa in £
1.801.194.490 (pari a € 930.239,32), il CTU accertava che la subiva Parte_1
danni per un importo complessivo di £ 1.214.525.920 (pari a € 627.250,29), di cui £
195.965.173 per danni agli imballaggi, £ 13.145.400 per danni ai prodotti semilavorati, £ 433.400.190 per danni al prodotto finito, £ 66.849.865 per danni agli automezzi ed £ 195.500.000 per la stigliatura, £ 232.167.959 per danni agli immobili,
£ 71.683.333 per mancato utile e £ 5.814.000 per spese.
La somma di € 627.250,29 va poi devalutata alla data dell'evento franoso
(11.11.1994), rivalutata secondo gli indici ISTAT e considerata comprensiva di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n.
1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che l'importo sopra calcolato deve essere devalutato in € 338.688,06 e rivalutato in complessivi € 987.818,42 e la va condannata al Controparte_1
pagamento di tale somma in favore della a titolo di risarcimento, oltre Parte_1
interessi dalla decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della convenuta e in favore dell'attore.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 21.118,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, importo così determinato: € 1.713,00 per spese vive, € 3.544,00 per la fase studio, € 2.338,00,00 per la fase introduttiva, € 10.441,00 per la fase istruttoria, €
3.082,00,00 per la fase decisoria.
pagina 13 di 14 Si pongono, altresì, definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5941/2015 R.G. così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
a pagare, in favore della la somma di €
[...] Parte_1
987.818,42 a titolo di risarcimento del danno, già rivalutata, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
2) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 21.118,00, Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Messina, il 14 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5941 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. Parte_1
, con sede legale in Reggio Calabria (RC), via del Gelsomino n. 45/C, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Latella, presso il cui studio in Messina, via G.
Venezian n. 23 ha eletto domicilio attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. Controparte_1
fisc. p. iva , con sede legale in Roma, piazza della Croce P.IVA_2 P.IVA_3
Rossa n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Filiberto, presso il cui studio in
Messina, via F. Bisazza n. 20 ha eletto domicilio convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 14 Con atto di citazione del 18.01.1996, la conveniva in giudizio la Parte_1
nel procedimento iscritto al n. 115/1996 r.g. Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento franoso occorso su un immobile di sua proprietà e cagionato dalla omessa manutenzione del traliccio di un elettrodotto collocato sul terreno sovrastante.
In particolare, la riferiva di essere proprietaria di un terreno sito a Parte_1
Saponara in c.da Salvatorello, sul quale insistevano uffici, capannoni, piazzali di deposito e di manovra e che l'immobile subiva danni – analiticamente indicati nell'atto introduttivo di quel giudizio – in conseguenza della frana verificatasi in data
11.11.1994. La società attrice imputava tale evento alla mancata manutenzione del terreno sul quale la Rete Ferroviaria Italiana aveva apposto un traliccio che, a causa dell'azione del vento e delle continue scariche elettrice, aveva provocato il rilassamento geomorfologico dell'intero versante, favorendo lo smottamento di terreno sul piazzale di proprietà della . I danni lamentati venivano Parte_1
quantificati in complessive £ 1.801.208.490, oltre le ulteriori spese per lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti.
Nel suddetto giudizio non si costituiva la , sicché ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio iscritto al n. 115/1996 r.g., con atto di citazione del
20.04.1998 la aveva, a sua volta, convenuto, nel giudizio Controparte_1
iscritto al n. 863/1998 r.g., la al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni patiti a causa della realizzazione di lavori abusivi su un terreno asservito alla società . Controparte_1
In particolare, la riferiva di essere proprietaria di un terreno Controparte_1
sito in c.da Salvatorello, sul quale era collocato il sostegno n. 47 dell'elettrodotto della linea primaria a 150 KV Contesse – . Evidenziava che le zone adiacenti Per_1
al traliccio erano state soggette per molti decenni allo sfruttamento a cava d'argilla da parte di diversi soggetti, tra cui la società “Nuova Sibilla Laterizi” e la società
pagina 2 di 14 , le quali avevano effettuato anche dei lavori abusivi di ristrutturazione Parte_1
di un capannone presente al di sotto della campata compresa tra i sostegni primari nn.
47 e 48 dell'elettrodotto, porzione di terreno asservita a favore della Controparte_1
con decreto prefettizio del 12.12.1952.
[...]
Assumeva che la frana occorsa in data 11.11.1994, che causava il crollo del traliccio n. 47 e la messa fuori esercizio dell'elettrodotto, era originata dalle intense opere di sfruttamento dell'argilla e dalla mancata demolizione delle opere abusivamente eseguite nella porzione di terreno sottostante l'elettrodotto, asservita in favore della
. I danni lamentati venivano quantificati in £ 1.000.000.000. Controparte_1
Nel giudizio iscritto al n. 863/1998 r.g. si costituiva la , la quale Parte_1
contestava la ricostruzione della , osservando di non aver mai Controparte_1
effettuato edificazioni sul terreno di sua proprietà e di essersi limitata ad eseguire opere di consolidamento del capannone già esistente, a seguito dei danni causati dallo smottamento del terreno retrostante, nonché ad asfaltare il sottostante terreno.
Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 40 c.p.c. veniva disposta la riunione del giudizio 863/1998 r.g. al giudizio n. 115/1996 r.g., e la causa veniva definita con sentenza n. 650/2008 con cui il Tribunale di Messina da un lato condannava la al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1
in occasione della frana dell'11.11.1994 e dall'altro rigettava le Parte_1
domande proposte dalla . Controparte_1
Tale pronuncia veniva annullata dalla sentenza n. 742/2014 datata 28.10.2014, con cui la Corte d'Appello di Messina dichiarava la nullità della notifica della citazione effettuata dalla nel giudizio n. 115/1996 r.g. – in cui la Parte_1 [...]
era stata dichiarata contumace – nonché la nullità dell'intero Controparte_1
giudizio di primo grado e del rapporto processuale avente ad oggetto le domande proposte dalla nei confronti della società e Parte_1 Controparte_1
rimetteva la causa dinnanzi al Giudice unico di primo grado presso il Tribunale di
Messina.
pagina 3 di 14 Con atto di citazione datato 28.10.2015 e notificato in data 29.10.2015 la riassumeva il giudizio dinnanzi a questo Giudice chiedendo di ritenere Parte_1
e dichiarare che la frana verificatasi in data 11.11.1994 era stata determinata dalla omessa manutenzione del terreno sul quale la Rete Ferroviaria Italiana aveva apposto un traliccio che aveva provocato il rilassamento geomorfologico dell'intero versante;
di ritenere e dichiarare che i danni subiti ammontavano a complessivi € 930.246,55, oltre le ulteriori spese sostenute per lo sgombero e lo smaltimento dei detriti, oltre interessi e rivalutazione e di condannare la al Controparte_1
pagamento di tali somme a titolo di risarcimento;
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva Controparte_1
preliminarmente l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 305 c.p.c. in quanto riassunto oltre il termine di tre mesi previsto perentoriamente dalla legge e decorrente dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 28.10.2014).
La società convenuta osservava che la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello da parte della non era circostanza idonea Parte_1
ad interrompere il termine trimestrale.
Sempre, in via preliminare, veniva eccepita la nullità dell'atto di riassunzione per difetto dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c..
Nel merito, ribadiva le difese articolate nelle precedenti fasi processuali.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare l'estinzione del procedimento;
di dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione. Nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare che la frana verificatasi in data 11.11.1994 era da attribuirsi esclusivamente alla abusiva realizzazione e/o modificazione dei manufatti di proprietà della nella porzione di terreno asservita in favore della Parte_1 [...]
nonché alle intensive opere di sfruttamento dell'argilla; per Controparte_1
l'effetto di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
pagina 4 di 14 Nelle more del giudizio, in data 06.11.2015, la proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione avverso la sentenza d'appello e la depositava Controparte_1
controricorso e ricorso incidentale.
In data 22.02.2018, la Corte di Cassazione pronunciava sentenza n. 11265/2018, con cui rigettava il ricorso della e dichiarava inammissibile il ricorso Parte_1
incidentale della . Controparte_1
Il presente giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale, con escussione dei testi indicati dalle parti alle udienze del 11.11.2019 e del 25.01.2022 e mediante nomina del CTU, ing. al fine di accertare le cause dell'evento Persona_2
franoso occorso in data 11.11.1994.
All'udienza del 05.03.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Procedendo per gradi, va vagliata la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta circa l'estinzione del procedimento per tardiva riassunzione.
Al fine di valutare la tempestività o meno della riassunzione del giudizio da parte della occorre, innanzitutto, verificare il regime normativo applicabile Parte_1
al caso di specie.
Ed invero, la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 742/2014, dopo aver dichiarato la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 115/1996 r.g. nonché la nullità dell'intero rapporto processuale avente ad oggetto le domande proposte dalla in quel giudizio, rimetteva, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., Parte_1
la causa innanzi al Giudice unico di primo grado presso il Tribunale di Messina.
L'art. 354 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile – ossia nella versione antecedente alla riforma Cartabia di cui d.lgs. n. 149/2022 – individuava il termine perentorio per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice di primo grado mediante un richiamo generale alle disposizioni di cui all'art. 353 c.p.c..
pagina 5 di 14 Tale ultima norma – oggi abrogata ad opera della riforma Cartabia – era stata oggetto di modifica da parte del legislatore con legge n. 69/2009, la quale aveva abbreviato il termine perentorio per la riassunzione del processo da sei a tre mesi (cfr. art. 46, co.
19 lett. b) legge n. 69/2009), decorrenti dalla notificazione della sentenza.
Ciò posto, va rilevato che l'art. 58 della legge n. 69/2009 stabilisce che le disposizioni modificative del codice di procedura civile “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” e che la detta legge entrava in vigore in data 04.07.2009. Il giudizio d'appello, all'esito del quale veniva rimessa la causa al giudice di primo grado, era stato incoato, invece, precedentemente, posto che l'atto di appello veniva notificato dalla in data 22.04.2009. Controparte_1
Da quanto sin qui rilevato consegue che, nel caso di specie, trovava applicazione la disciplina antecedente alla riforma del 2009 e la riassunzione del giudizio da parte della sarebbe dovuta avvenire nel termine di sei mesi decorrenti dalla Parte_1
notifica della sentenza.
Nel caso in esame, tuttavia, è incontestato che la sentenza n. 742/2014 della Corte
d'Appello di Messina non veniva notificata alla . Parte_1
Orbene, contrariamente a quanto argomentato dalla società convenuta, in caso di mancata notifica della sentenza che dispone la rimessione della causa al giudice di primo grado, il termine per la riassunzione del processo non può farsi decorrere dalla comunicazione della sentenza, in quanto la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti (cfr. Cass. civ. n. 13160/2007). In caso di mancata notificazione della sentenza, pertanto, la parte onerata della riassunzione deve comunque provvedervi entro un limite temporale prefissato, il quale viene pacificamente individuato mediante applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c. (sul tema Cass. civ.
n. 13160/2007, Cass. civ. n. 8437/1997).
In particolare, l'art. 327 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile – ossia quella antecedente alla legge n. 69/2009 – fissava il termine cd. “lungo” per le impugnazioni in un anno, decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
pagina 6 di 14 Nel caso in esame la sentenza n. 742/2014 della Corte d'Appello di Messina veniva pubblicata in data 28.10.2014 (cfr. all. nota del 20.06.2017), sicché la riassunzione del presente giudizio deve considerarsi tempestiva, in quanto l'atto di citazione in riassunzione veniva notificato in data 29.10.2015, ossia entro un anno dalla pubblicazione della sentenza d'appello, ricomprendendo in tale computo anche il periodo di sospensione feriale, allora pari a giorni 46.
L'eccezione preliminare sollevata dalla va, quindi, rigettata. Controparte_1
Va parimenti rigettata in quanto infondata l'eccezione preliminare con cui la convenuta eccepiva la nullità della riassunzione per erronea indicazione dell'Ufficio
Giudiziario competente.
Ed invero, l'atto di citazione in riassunzione notificato dalla Parte_1
erroneamente invitava la società convenuta a comparire innanzi al Tribunale di
Genova, in luogo di quello di Messina.
Se tale errore risulta per tabulas va, in ogni caso, precisato che l'art. 125 disp. att.
c.p.c., secondo il quale la riassunzione della causa è fatta con atto che deve contenere
“l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire”, non fa alcuna menzione della nullità dell'atto stesso quale conseguenza dell'erronea indicazione del
Giudice dinnanzi al quale si è chiamati a comparire.
Tuttalpiù, anche a voler richiamare la disciplina della nullità degli atti processuali, una lettura in combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. permette di verificare come la nullità dell'atto di citazione sia stata prevista dal legislatore con riferimento a ipotesi tassativamente individuate, tra cui non figura l'ipotesi di erronea indicazione del giudice dinnanzi al quale comparire, bensì il caso, differente, in cui venga omessa o risulti assolutamente incerta la “indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta”.
Nel caso di specie, sebbene la società convenuta sia stata invitata a comparire dinnanzi al Tribunale di Genova, non residua alcuna incertezza circa il Giudice davanti al quale sono state proposte le domande, posto che l'intestazione dell'atto di pagina 7 di 14 riassunzione riporta correttamente l'Ufficio giudiziario competente, ossia il
“Tribunale Civile di Messina”, e che in sede di conclusioni la società attrice precisava di voler riassumere al causa “dinnanzi al Giudice Unico di primo grado presso il
Tribunale di Messina”. Si ritiene, pertanto, che la non sia incorsa in Parte_1 alcuna ipotesi di nullità dell'atto di riassunzione.
Proseguendo nell'esame della controversia, la domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c., è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Si ricorda innanzitutto che la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della res e una relazione di fatto tra un soggetto e la res stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. civ. n.
15761/2016).
In secondo luogo, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta colposa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis Cass. civ. n. 4476/2011).
Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa soltanto laddove il custode provi il caso fortuito, il quale interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (Cass. civ. ord. n. 30775/2017,
Cass. civ. n. 12027/2017). Tale fattore va identificato in quell'elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, il quale può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ciò premesso, sul danneggiato che agisca invocando la responsabilità per danni da cose in custodia grava l'onere di dimostrare il danno subito e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno, mentre è il custode a dover dimostrare che pagina 8 di 14 il danno non è conseguenza della cosa, ma del “caso fortuito”, consistente nel fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato.
Orbene, venendo al caso che occupa, va innanzitutto ritenuto sussistente il rapporto di custodia e la concreta possibilità di essa.
L'esistenza di un rapporto di custodia tra la e la porzione di Controparte_1
terreno franata nella notte dell'11.11.1994 – peraltro neppure oggetto di contestazione da parte della società convenuta – si apprezza alla luce del decreto prefettizio di asservimento n. 63544 del 12.12.1952 (cfr. all. 1 comparsa di costituzione), che imponeva sui fondi sottostanti i tralicci una servitù perpetua di elettrodotto a favore delle . CP_2
Si ricorda, difatti, che il concetto di “custodia” rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. va inteso in senso ampio, dovendosi considerare “custode” colui che abbia – e sia in grado di esplicare – sulla res un generale potere di sorveglianza e controllo, nonché il potere di modificare lo stato dei luoghi e di escludere che altri vi apportino modifiche, anche a prescindere dalla effettiva titolarità di un diritto di proprietà sul bene pericoloso (Cass. civ. n. 24419/2009).
Nel caso di specie, il decreto prefettizio del 1952 attribuiva alle (allora) Ferrovie dello
Stato poteri e facoltà, anche di tipo interdittivo, particolarmente ampi, di fatto determinando lo svuotamento in perpetuo delle ordinarie facoltà dominicali dei proprietari dei fondi sovrastanti l'immobile dell'attrice e dando origine ad un rapporto di custodia agilmente inquadrabile nel paradigma dell'art. 2051 c.c., sicché certamente sono da imputare alla tutti i danni derivanti dal Controparte_1
dinamismo connaturale dei fondi asserviti.
Circa il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (cfr. Cass. SS.UU. n.
576/2008).
pagina 9 di 14 In particolare, va richiamata la teoria della condicio sine qua non, alla stregua della quale un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tale principio deve, tuttavia, essere temperato da quello ulteriore della “causalità efficiente”, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. All'interno delle serie causali così individuate, però, va dato rilievo soltanto a quelle che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della “causalità adeguata”, che individua come conseguenza normale imputabile quella che, secondo l'id quod plerumque accidit, integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale che ne costituisce l'antecedente necessario.
Sulla scorta di tali principi, si ritiene che nel caso in esame sussista un nesso causale tra l'evento dannoso, consistito nel travolgimento ad opera del materiale roccioso dell'immobile e delle altre cose mobili ivi presenti di proprietà della , e Parte_1
la cosa in custodia, rappresentata dai fondi sovrastanti tale immobile, interessati dallo smottamento.
Si richiamano a tal riguardo le conclusioni cui giungeva il CTU ing. , chiamato Per_2
a chiarire le cause del fenomeno franoso occorso in data 11.11.1994, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame della documentazione in atti.
In via preliminare, occorre precisare che dallo studio della zona interessata dalla frana, il perito riferiva della presenza di due distinte formazioni geologiche: da un lato una zona di argille sabbiose, posta a valle e corrispondente all'area sulla quale insiste il terreno di proprietà della;
e dall'altra una zona di sabbie e Parte_1
ghiaie, posta a monte e corrispondente ai fondi sovrastanti il terreno della
, sul quale insisteva il traliccio n. 47 della Parte_1 Controparte_1
(pagg. 30-31 perizia)
pagina 10 di 14 Il consulente osservava che l'evento franoso era stato determinato dal concorrere sia di cause naturali “derivanti dalla situazione litostratrigrafica delle terre di sedime che, sia per la presenza degli strati di sabbie fini intercalate nelle argille che per la loro giacitura, hanno avuto un ruolo determinante nella perdita della resistenza a taglio del terreno” sia di cause di origine antropica “in quanto la progressiva coltivazione della cava di sabbie e ghiaie ha determinato da una parte la perdita della protezione originaria degli strati sottostanti e dall'altra la formazione di un bacino in cui le precipitazioni meteroriche si sono raccolte piuttosto che ruscellare verso valle come probabilmente avveniva precedentemente” (pag. 35 perizia).
In particolare, allorché riferisce di cause “di origine antropica”, il consulente intende riferirsi alla apertura di una cava di inerti, ossia sabbie e ghiaie, a monte del versante franato da parte di soggetti terzi, che dava luogo a “una forte attività estrattiva, sviluppatasi in particolare dopo il 1985” la quale va considerata quale“causa preparatoria” determinante il fenomeno franoso del novembre 1994 (pag. 35 perizia).
Secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, quindi, deve ritenersi che tali operazioni di sfruttamento massiccio delle cave di sabbia e ghiaia abbiano determinato un ingente stravolgimento della morfologia dei terreni su cui insistevano i tralicci delle , ossia dei fondi a monte rispetto all'immobile della società CP_2
attrice, portando all'inevitabile smottamento avvenuto nel 1994.
D'altra parte il perito accertava che la , la quale in qualità di Controparte_1
“custode” avrebbe dovuto impedire le attività di estrazione di inerti sia per preservare l'elettrodotto sia per evitare il verificare di danni a terzi a causa di interventi svolti illegittimamente sui terreni asserviti e in prossimità del traliccio, ometteva di manutenzionare la zona poi franata, peraltro, non effettuando alcuna segnalazione alle ditte responsabili delle cave di sabbia e ghiaia circa i pericoli derivanti dallo sfruttamento intensivo del terreno (cfr. pag. 51 perizia).
pagina 11 di 14 Accertata la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., gravava sulla società convenuta l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso alla sopravvenienza di un “caso fortuito” idoneo a cagionare l'evento dannoso in via esclusiva.
Tale caso fortuito veniva individuato dalla nella abusiva Controparte_1
realizzazione e/o modificazione dei manufatti da parte della , nonché Parte_1
dalle operazioni di estrazione di argilla da parte dei proprietari dei fondi di proprietà della società attrice succedutisi nel tempo.
Orbene, si ricorda che a fronte dell'asserita condotta colposa del danneggiato affinché si integri il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, è necessario che quest'ultimo dimostri che la condotta del danneggiato presenti quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno (sul punto Cass. civ. n. 4051/2023).
Nel caso in esame, innanzitutto, si ritiene che la condotta tenuta dalla , Parte_1
così come allegata da parte convenuta, non presenti quei caratteri di abnormità tali da determinare ex se il verificarsi dell'evento dannoso.
In ogni caso ad abundantiam non può non rilevarsi come il consulente tecnico abbia accertato che “la frana non è attribuibile all'abusiva realizzazione e/o modificazione dei manufatti di proprietà della in quanto, anche tenendo conto Parte_1
dello sfruttamento delle cave di argilla che si sono succedute sino al 1973 (circa) e che hanno configurato il pendio nelle condizioni in cui dopo più di 20 anni si è verificata la frana, lo stesso ha ceduto per altre motivazioni” (pagg. 50-51 perizia).
Tutto quanto sin qui esposto consente di ritenere fondata la domanda di risarcimento proposta dalla nei confronti della . Parte_1 Controparte_1
Passando al quantum risarcitorio, si richiamano i calcoli effettuati dal consulente tecnico, in quanto resi analiticamente all'esito di un'attenta disamina dei danni lamentati dall'attrice e in quanto ben motivati anche in relazione alle osservazioni pagina 12 di 14 delle parti e ai chiarimenti richiesti dai rispettivi CTP, nonché suffragati dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
A fronte dei danni lamentati da parte attrice e quantificati dalla stessa in £
1.801.194.490 (pari a € 930.239,32), il CTU accertava che la subiva Parte_1
danni per un importo complessivo di £ 1.214.525.920 (pari a € 627.250,29), di cui £
195.965.173 per danni agli imballaggi, £ 13.145.400 per danni ai prodotti semilavorati, £ 433.400.190 per danni al prodotto finito, £ 66.849.865 per danni agli automezzi ed £ 195.500.000 per la stigliatura, £ 232.167.959 per danni agli immobili,
£ 71.683.333 per mancato utile e £ 5.814.000 per spese.
La somma di € 627.250,29 va poi devalutata alla data dell'evento franoso
(11.11.1994), rivalutata secondo gli indici ISTAT e considerata comprensiva di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n.
1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che l'importo sopra calcolato deve essere devalutato in € 338.688,06 e rivalutato in complessivi € 987.818,42 e la va condannata al Controparte_1
pagamento di tale somma in favore della a titolo di risarcimento, oltre Parte_1
interessi dalla decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della convenuta e in favore dell'attore.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 21.118,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, importo così determinato: € 1.713,00 per spese vive, € 3.544,00 per la fase studio, € 2.338,00,00 per la fase introduttiva, € 10.441,00 per la fase istruttoria, €
3.082,00,00 per la fase decisoria.
pagina 13 di 14 Si pongono, altresì, definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5941/2015 R.G. così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
a pagare, in favore della la somma di €
[...] Parte_1
987.818,42 a titolo di risarcimento del danno, già rivalutata, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
2) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 21.118,00, Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Messina, il 14 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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