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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2024, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 6 giugno 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 685/2020 R.G.A.C., promossa da (già (P.IVA: ), Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via S. Barnaba n. 30, presso lo studio dell'avv. Monica Fazio che la rappresenta e difende, attrice, contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
ND pro tempore, con sede in , via Palazzo n. 35, Controparte_1 convenuto contumace, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e cessione di crediti;
è presente l'avv. Corrada Ivana Mammana in sostituzione dell'avv. Monica Fazio la quale precisa le conclusioni e, su invito del giudice, discute la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa, nonché nelle note conclusive;
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 17 aprile 2020, Parte_1 ha convenuto in giudizio il premettendo di Controparte_1 essere cessionaria del credito di euro 231,57 vantato da a titolo di Controparte_2 sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici, della somma di euro 9.640,99 per il mancato pagamento di interessi ceduti da , Org_1 Controparte_3 ed oltre interessi anatocistici, e di euro 4.160,00 a Controparte_4 Controparte_2 titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/02. La società attrice ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto e di condannare l'Ente al relativo pagamento, con vittoria delle spese di lite. Rinnovata la notifica in data 7 dicembre 2020, a mani dell'impiegato incaricato (v. pag. 37 prod. del 18 gennaio 2021 fasc. attrice), il Controparte_1 non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha chiesto di accertare il proprio diritto, quale Parte_1 cessionaria, al pagamento di euro 231,57 vantati da a titolo di Controparte_2 sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici, di euro 9.640,99 per il mancato pagamento di interessi ceduti da , Org_1 Controparte_3 CP_4 ed oltre interessi anatocistici, e di euro 4.160,00 a titolo di
[...] Controparte_2 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/02. La domanda appare infondata. Con ordinanza del 20 gennaio 2022, è stata sollevata d'ufficio l'eccezione relativa alla mancanza dei contratti stipulati per iscritto, al fine dell'erogazione delle rispettive forniture, con il Comune convenuto.
I contratti conclusi dalla P.A., infatti, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto, in allegato alla memoria ex Parte_1 art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., copia di alcuni moduli prestampati recanti nell'intestazione e sottoscritti da un funzionario dell'Ente (v. docc. nn. da 10 a Controparte_2
28); nulla, invece, riguardo ai rapporti tra il e Controparte_1 le società , cedenti gli interessi Org_1 Controparte_3 Controparte_4 reclamati per il tramite delle note debito. Al riguardo, occorre osservare che i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono, come anticipato, non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). Pertanto, quanto ai moduli prestampati sottoscritti dal solo funzionario del CP_1 convenuto (v. docc. nn. da 10 a 28 fasc. attrice) o la certificazione unilateralmente predisposta dalla società erogatrice (v. doc. n. 31 fasc. attrice) o, ancora, l'invio delle fatture commerciali non sono elementi sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con Ente pubblici. Trattandosi di un'ipotesi di nullità, essa non può essere sanata neppure da comportamenti concludenti successivi, quali il parziale pagamento. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Trib. Catanzaro, n. 1287/2022) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Trib. Latina, n. 2068/2022). Per di più, “i contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). Pertanto, non sono state accolte le istanze istruttorie formulate dalla società attrice nella propria memoria istruttoria (e sulle quali ha insistito, da ultimo, con le note conclusive depositate in data 27 maggio 2024), atteso che le richieste ivi contenute non sono idonee a vincere tale imprescindibile carenza nel compendio probatorio, il cui onere poggiava in capo alla medesima. Del pari, non è stata accolta l'istanza di chiamata in causa del ND (individuato erroneamente nella persona di il quale appare invece come Controparte_5 sottoscrittore dei moduli prestampati nella qualità di “capo area tecnica 4°e 5° area funzionale”, mentre il ND si rinviene - dalle deliberazioni prodotte - nella persona di , formulata dall'attrice per la prima volta solo con le note Persona_1 scritte del 23 febbraio 2022, atteso che la chiamata in causa del terzo ad istanza dell'attore non può essere chiesta, né autorizzata, dopo la prima udienza, nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla relativa chiamata sia sorto successivamente a tale momento.
La violazione del termine in esame, infatti, è rilevabile d'ufficio e non è neppure sanata dalla costituzione del terzo chiamato, a meno che quest'ultimo non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trovi la causa (Cass., n. 10682/2008). In via incidentale, dunque, in assenza di specifica domanda della controparte, non costituita, si accerta la nullità dei contratti tra il Controparte_1
e le società , Controparte_2 Org_1 Controparte_3 CP_4
[...]
Si evidenzia, infine, che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attrice, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (Cass., n. 14372/2023). Alla luce di quanto esposto, vanno, quindi, rigettate le domande dell'attrice. Nulla sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 685/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- rigetta le domande dell'attrice;
- nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia del convenuto.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
ND pro tempore, con sede in , via Palazzo n. 35, Controparte_1 convenuto contumace, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e cessione di crediti;
è presente l'avv. Corrada Ivana Mammana in sostituzione dell'avv. Monica Fazio la quale precisa le conclusioni e, su invito del giudice, discute la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa, nonché nelle note conclusive;
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 17 aprile 2020, Parte_1 ha convenuto in giudizio il premettendo di Controparte_1 essere cessionaria del credito di euro 231,57 vantato da a titolo di Controparte_2 sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici, della somma di euro 9.640,99 per il mancato pagamento di interessi ceduti da , Org_1 Controparte_3 ed oltre interessi anatocistici, e di euro 4.160,00 a Controparte_4 Controparte_2 titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/02. La società attrice ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto e di condannare l'Ente al relativo pagamento, con vittoria delle spese di lite. Rinnovata la notifica in data 7 dicembre 2020, a mani dell'impiegato incaricato (v. pag. 37 prod. del 18 gennaio 2021 fasc. attrice), il Controparte_1 non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha chiesto di accertare il proprio diritto, quale Parte_1 cessionaria, al pagamento di euro 231,57 vantati da a titolo di Controparte_2 sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici, di euro 9.640,99 per il mancato pagamento di interessi ceduti da , Org_1 Controparte_3 CP_4 ed oltre interessi anatocistici, e di euro 4.160,00 a titolo di
[...] Controparte_2 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/02. La domanda appare infondata. Con ordinanza del 20 gennaio 2022, è stata sollevata d'ufficio l'eccezione relativa alla mancanza dei contratti stipulati per iscritto, al fine dell'erogazione delle rispettive forniture, con il Comune convenuto.
I contratti conclusi dalla P.A., infatti, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto, in allegato alla memoria ex Parte_1 art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., copia di alcuni moduli prestampati recanti nell'intestazione e sottoscritti da un funzionario dell'Ente (v. docc. nn. da 10 a Controparte_2
28); nulla, invece, riguardo ai rapporti tra il e Controparte_1 le società , cedenti gli interessi Org_1 Controparte_3 Controparte_4 reclamati per il tramite delle note debito. Al riguardo, occorre osservare che i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono, come anticipato, non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). Pertanto, quanto ai moduli prestampati sottoscritti dal solo funzionario del CP_1 convenuto (v. docc. nn. da 10 a 28 fasc. attrice) o la certificazione unilateralmente predisposta dalla società erogatrice (v. doc. n. 31 fasc. attrice) o, ancora, l'invio delle fatture commerciali non sono elementi sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con Ente pubblici. Trattandosi di un'ipotesi di nullità, essa non può essere sanata neppure da comportamenti concludenti successivi, quali il parziale pagamento. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Trib. Catanzaro, n. 1287/2022) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Trib. Latina, n. 2068/2022). Per di più, “i contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). Pertanto, non sono state accolte le istanze istruttorie formulate dalla società attrice nella propria memoria istruttoria (e sulle quali ha insistito, da ultimo, con le note conclusive depositate in data 27 maggio 2024), atteso che le richieste ivi contenute non sono idonee a vincere tale imprescindibile carenza nel compendio probatorio, il cui onere poggiava in capo alla medesima. Del pari, non è stata accolta l'istanza di chiamata in causa del ND (individuato erroneamente nella persona di il quale appare invece come Controparte_5 sottoscrittore dei moduli prestampati nella qualità di “capo area tecnica 4°e 5° area funzionale”, mentre il ND si rinviene - dalle deliberazioni prodotte - nella persona di , formulata dall'attrice per la prima volta solo con le note Persona_1 scritte del 23 febbraio 2022, atteso che la chiamata in causa del terzo ad istanza dell'attore non può essere chiesta, né autorizzata, dopo la prima udienza, nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla relativa chiamata sia sorto successivamente a tale momento.
La violazione del termine in esame, infatti, è rilevabile d'ufficio e non è neppure sanata dalla costituzione del terzo chiamato, a meno che quest'ultimo non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trovi la causa (Cass., n. 10682/2008). In via incidentale, dunque, in assenza di specifica domanda della controparte, non costituita, si accerta la nullità dei contratti tra il Controparte_1
e le società , Controparte_2 Org_1 Controparte_3 CP_4
[...]
Si evidenzia, infine, che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attrice, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (Cass., n. 14372/2023). Alla luce di quanto esposto, vanno, quindi, rigettate le domande dell'attrice. Nulla sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 685/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- rigetta le domande dell'attrice;
- nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia del convenuto.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)