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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 20 febbraio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. 2603/18 R.G.
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. Angelo Bonfiglio, il quale si riporta al ricorso
E' comparso, per il resistente, il funzionario delegato, dott.ssa Alessandra Siciliano, la quale si riporta alla comparsa di costituzione
I difensori discutono oralmente la causa, precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 20 febbraio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente pagina 1 di 10 TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Villafranca Tirrena (ME), zona Industriale – Ponte Gallo, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Bonfiglio, presso il cui studio in Rometta Marea (ME), via
Nazionale 205 ha eletto domicilio ricorrente – opponente
E
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
[...] domiciliata per la carica presso la sede dell' , in via del Vespro 53, CP_1 CP_1
rappresentata dal funzionario delegato dott.ssa Alessandra Siciliano resistente - opposta
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione, depositato in data 17.05.2018, la conveniva Parte_1 in giudizio l' Controparte_1
(d'ora in avanti solo
[...] [...] per semplicità espositiva) chiedendo l'annullamento Controparte_1
dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 23362 del 04.04.2018, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di € 9.008,75, per violazione degli artt. 88 e 110, co. 9, lett. f- bis del TULPS.
In particolare, rappresentava di avere sottoscritto, in data 07.09.2012, con la ditta
“ ”, un contratto di concessione per l'installazione di tre Parte_2
apparecchi – aventi codici identificativi nn. JN02561563U, KN02869598C e
HN01826770P -, di sua proprietà, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 110, co. 6,
TUPS, verificando previamente la sussistenza della prescritta licenza di cui all'art. 86
TULPS nonché dell'iscrizione dell'esercente all'albo che l'ordinanza CP_2
pagina 2 di 10 ingiunzione scaturiva da un accertamento eseguito dagli agenti verbalizzanti, in data
11.10.2013, presso l'esercizio commerciale della , in esito al quale veniva Pt_2 constatato che erano stati installati tre apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) TULPS, in assenza della licenza e che si effettuava, altresì, attività di raccolta di scommesse in mancanza della prescritta autorizzazione ex art. 88
TULPS; di aver presentato, in data 15.11.2013, scritti difensivi volti ad ottenere l'archiviazione del verbale di accertamento ritenuto illegittimo ed arbitrariamente emesso in quanto in contrasto con la circolare 491/2013 del 13.06.2013; che CP_2 non era a conoscenza, al momento dell'installazione, dell'esistenza di altri contratti in forza dei quali la svolgeva attività di raccolta scommesse per la quale era Pt_2
prevista l'autorizzazione ex art. 88 TULPS;
che tale attività di raccolta scommesse era stata probabilmente avviata dalla soltanto in epoca successiva alla stipula Pt_2
dei contratti di concessione con la ricorrente.
Lamentava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto dell'elemento soggettivo, per violazione della circolare n. 491/2013 del CP_2
13.06.2013, che imponeva alle amministrazioni distrettuali di accertare, in concreto, la sussistenza, in capo ai gestori/concessionari, dell'elemento soggettivo consistente nella conoscenza di contratti per raccolte non autorizzate nei locali in cui questi avevano installato gli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, TULPS.
Osservava, in subordine, che era in corso un giudizio amministrativo, incoato dinnanzi al TAR Catania dalla (iscritto al n. 2385/2013), per l'annullamento del Pt_2
provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS e che era, pertanto, opportuno attendere l'esito di tale giudizio.
Per tutte queste ragioni, chiedeva di dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per violazione ed errata applicazione dell'art. 110, co. 9, lett. f-bis ed CP_3
eccesso di potere, per violazione della circolare n. 491/2013 del 13.06.2013 e, CP_2
per l'effetto, di ritenere e dichiarare inefficace l'ordinanza ingiunzione per mancanza dell'elemento psicologico richiesto;
di ritenere nulla, illegittima e inefficace pagina 3 di 10 l'ordinanza opposta per contemporanea pendenza del giudizio amministrativo dinnanzi al TAR Catania;
in subordine, di dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.12.2018, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando il ricorso.
Affermava parte resistente che correttamente gli agenti avevano contestato alla società ricorrente la violazione dell'art. 110, co. 9, lett. f-bis TULPS, per avere installato tre apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, lett. a in CP_3
un esercizio che raccoglieva scommesse di gioco in assenza della prescritta licenza ex art. 88 TULPS;
che correttamente veniva notificata alla società ricorrente l'ordinanza ingiunzione opposta, non ritenendo esimenti gli scritti difensivi dalla stessa presentati ai sensi dell'art. 18 della l. 689/1981. Rilevava, poi, che la circolare n. CP_2
491/2013 si limitava ad informare gli Uffici della novella legislativa di cui alla legge n. 228/2012, al fine di uniformare il comportamento di tutti gli Uffici distribuiti sul territorio nazionale, senza assurgere al rango di norma di interpretazione autentica.
Ancora osservava che era integrato l'elemento soggettivo prescritto per l'illecito amministrativo contestato, dal momento che la in qualità di operatore Parte_1
professionale del settore, non provava di avere agito senza colpa e, quindi, non provava la sua buona fede nell'evitare la commissione dell'illecito.
Per tali motivi chiedeva, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, in subordine, di rigettare la richiesta di dichiarare la nullità dell'ordinanza per intervenuta prescrizione.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva rinviato per la discussione all'udienza del 20.02.2025, con assegnazione alle parti del termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 4 di 10 Il ricorso della è infondato per le ragioni di seguito esplicitate e va, Parte_1
pertanto, rigettato.
Procedendo per gradi, si osserva che l'art. 110, co. 9, lett f-bis TULPS, nel disporre che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”, ha inteso integrare il panorama sanzionatorio delineato dal comma 9, operando quando il gioco, anche se effettuato mediante apparecchi regolari, avviene in luoghi non in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge.
La ratio della norma è quella di impedire che vengano utilizzati apparecchi di divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110, co. 6, TULPS, in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro utilizzo avvenga in posti muniti di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dalle attività in concreto esercitate (artt. 86 e 88
TULPS), dal momento che la loro presenza, in locali destinati anche alla raccolta di scommesse, ne aumenta l'intrinseca pericolosità sociale.
In particolare, si deve ritenere che ai fini dell'installazione degli apparecchi di gioco in locali commerciali, il possesso del solo titolo autorizzativo di cui all'art. 86
TULPS è sufficiente per tutti quegli esercizi commerciali diversi da quelli per i quali
è previsto l'obbligo di licenza di cui all'art. 88 TULPS. In altri termini, in forza del combinato disposto degli artt. 86 e 88 TULPS, nei locali in cui si esercita l'attività di raccolta di scommesse, i congegni elettronici da gioco possono essere installati soltanto se il titolare è in possesso anche della licenza di polizia disciplinata dall'art. 88 TULPS.
Sul punto è ormai uniforme la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da pagina 5 di 10 divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, TULPS solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS, la quale risulta, quindi, essere obbligatoria (Cass. civ. n. 8694/2023, Cass. civ. n. 7855/202522).
Nel caso di specie, è incontestato che la ditta “ ” - titolare Parte_2 dell'esercizio presso cui sono stati rinvenuti gli apparecchi in questione - non fosse in possesso della licenza ex art. 88 TULPS e che presso il predetto esercizio fosse esercitata attività di scommesse, come risulta dal processo verbale di contestazione n. prot. 82754 del 14.10.2013, che gode di efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700
c.c..
Ancora, giova ricordare che la sanzione di cui all'art. 110, co. 9, lett. f-bis TULPS viene applicata a chiunque distribuisce, installa o comunque consente l'uso dei suddetti apparecchi di gioco, in assenza delle prescritte autorizzazioni, come, peraltro, chiarito dalla circolare prot. n. 491/2013 del 13.06.2013. CP_4
Nel caso in esame, veniva notificata l'ordinanza ingiunzione alla società opponente, in quanto proprietaria dei congegni rinvenuti presso i locali dell'esercizio commerciale della – aventi i codici identificativi nn. JN02561563U, Pt_2
KN02869598C e HN01826770P -, che venivano installati in seguito alla stipula di regolare contratto di concessione del 07.09.2012.
Peraltro, si deve precisare, in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali (ex multis Cass. civ. n. 5127/2024), che la norma, sanzionando non solo chi consente l'uso ma anche chiunque installi o distribuisca i predetti apparecchi, pone, a carico del distributore/installatore, un onere di controllo in merito alla regolarità dei locali nei quali si svolge l'attività ove vengono installati gli apparecchi.
Orbene, in relazione al primo motivo di impugnazione, parte opponente rappresentava di avere effettuato i necessari controlli al momento dell'installazione degli apparecchi, rilevando il possesso, da parte della ditta , della licenza di cui Pt_2
all'art. 86 TULPS, ma di non essere a conoscenza dello svolgimento, da parte della stessa, della ulteriore attività di raccolta scommesse ai sensi dell'art. 88 TULPS e di pagina 6 di 10 non essere, in ogni caso, tenuta ad un controllo in tal senso mediante esame dei terminali presenti in loco.
Al contrario, secondo l' , la responsabilità per la Controparte_1
irregolare tenuta degli apparecchi di gioco in un esercizio commerciale dedito all'attività di raccolta scommesse ricade anche sul proprietario di tali apparecchi, essendo, questi, tenuto, sino alla dismissione degli stessi, a vigilare sul rispetto della normativa di settore.
Secondo la l'ordinanza opposta è da considerarsi illegittima in quanto Parte_1 veniva emessa nei suoi confronti senza che venisse accertata l'effettiva sussistenza dell'elemento psicologico, consistente nella conoscenza di contratti per lo svolgimento di attività non autorizzata di raccolta scommesse nel locale in cui erano stati installati gli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, TULPS.
A tal riguardo, giova ricordare, in termini generali, che nella materia delle violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, l'illecito è sufficientemente integrato, sul piano soggettivo, dalla colpa.
Occorre precisare, però, che non può aversi responsabilità quando si verifica una
“frattura” sul piano psicologico, la cui manifestazione principale è l'errore, il quale può essere definito genericamente quale falsa rappresentazione o ignoranza di un qualunque dato della realtà naturalistica o giuridica. La norma summenzionata, tuttavia, limita l'incidenza della rilevanza dell'errore al solo “errore sul fatto”, statuendo che l'errore sul fatto costituente illecito amministrativo esclude la responsabilità dell'agente, ma solo in quanto si accerti che esso non è stato determinato dalla condotta negligente di quest'ultimo.
Ne deriva che l'errore sulla liceità della condotta sanzionata, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo, a tal fine, un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione e rappresentato dal caso fortuito pagina 7 di 10 o dalla forza maggiore, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ. n. 24803/2006 e in senso conforme Cass. civ. n.
17743/2024).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito a più riprese che, in tema di illecito amministrativo, l'art. 3 della legge n. 689/1981 ha introdotto una vera e propria presunzione di colpa, da cui discende, da un lato, che non è necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente e, dall'altro, che è questi a dover dimostrare di aver agito senza colpa, ossia sulla base di un errore scusabile
(Cass. civ. n. 29927/2020; Cass. civ. n. 11777/2020; Cass. civ. n. 2406/2016 in senso conforme a Cass. SS.UU. n. 20930/2009).
Nel caso di specie, questo Giudice ritiene che parte opponente non abbia offerto elementi dai quali dedurre un proprio errore scusabile.
Al contrario si evidenzia come è improbabile che la quale operatore Parte_1
professionale correntemente operativo nel settore, non fosse a conoscenza dell'attività di raccolta delle scommesse che veniva svolta all'interno dell'esercizio commerciale della , nel quale installava gli apparecchi di gioco e che, certamente, rientrava Pt_2
nella ordinaria diligenza richiesta all'installatore di apparecchi di gioco l'esecuzione di controlli più approfonditi sugli eventuali ulteriori terminali presenti in loco.
Prive di pregio, poi, appaiono le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, in cui parte ricorrente riferiva che, al momento della installazione, l'esercizio commerciale della non svolgeva ancora attività di raccolta scommesse, dal momento che tali Pt_2
allegazioni sono rimaste prive di riscontro probatorio, peraltro, in totale assenza di richieste istruttorie da parte della opponente.
pagina 8 di 10 Si deve, pertanto, concludere che, nel caso di specie, la buona fede della Parte_1 deve essere senz'altro esclusa, con conseguente rigetto del primo motivo di opposizione.
Parimenti va rigettato il secondo motivo di opposizione, con cui parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per contemporanea pendenza del giudizio amministrativo dinnanzi al TAR Catania per la revoca del provvedimento di diniego dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS.
A tal riguardo si osserva che la circostanza che la titolare dell'esercizio commerciale
“ ” avesse fatto richiesta di rilascio dell'autorizzazione di Parte_2 cui all'art. 88 TULPS e che tale autorizzazione le fosse stata negata, nonché la circostanza che la stessa avesse incoato un'azione giudiziaria dinnanzi al TAR
Catania per ottenere l'annullamento di tale provvedimento di diniego non è sufficiente ad escludere l'illecito amministrativo, che si configura per il solo fatto che, al momento dell'accertamento, gli agenti rilevino l'avvenuta installazione di apparecchi di gioco in un locale commerciale in cui si svolge attività di raccolta scommesse in difetto del titolo abilitativo.
D'altra parte, l'operato degli agenti accertatori non può censurarsi anche alla luce della circolare AADM prot. n. 37422 del 28.04.2014, la quale, ad integrazione della precedente prot. n. 491 del 13.06.2013, chiariva che in caso di impugnativa, da parte del titolare dell'esercizio, del diniego dell'autorità di polizia al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS e di pendenza del ricorso dinnanzi al
TAR, “si ritiene corretto procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa non appena constatata la presenza di apparecchi di intrattenimento e divertimento in esercizi pubblici ove avviene raccolta di scommesse in assenza della prevista licenza rilasciata dal Questore, senza quindi attendere l'esito dell'eventuale contenzioso amministrativo”.
Infine, del tutto infondata è la domanda con cui la chiede di annullare Parte_1
l'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione, posto che l'Agenzia delle pagina 9 di 10 correttamente notificava il provvedimento nel termine Controparte_1 quinquennale previsto dall'art. 28 della l. 689/1981, decorrente dalla data dell'accertamento.
E difatti, a fronte dell'accertamento della violazione, avvenuto in data 13.10.2013,
l'ordinanza ingiunzione veniva notificata a parte opponente in data 17.04.2018, senza il superamento del termine prescrizionale previsto dalla legge.
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione va integralmente rigettato.
Nulla in ordine alle spese di lite, dal momento che parte resistente, vittoriosa nel presente giudizio, si difendeva tramite un proprio dipendente amministrativo e non mediante il ricorso ad un procuratore (cfr. Cass. ord. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2603/2018
R.G. così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, il 20.2.2025
IL GIUDICE
Maria Militello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 10 di 10
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 20 febbraio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. 2603/18 R.G.
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. Angelo Bonfiglio, il quale si riporta al ricorso
E' comparso, per il resistente, il funzionario delegato, dott.ssa Alessandra Siciliano, la quale si riporta alla comparsa di costituzione
I difensori discutono oralmente la causa, precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 20 febbraio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente pagina 1 di 10 TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Villafranca Tirrena (ME), zona Industriale – Ponte Gallo, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Bonfiglio, presso il cui studio in Rometta Marea (ME), via
Nazionale 205 ha eletto domicilio ricorrente – opponente
E
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
[...] domiciliata per la carica presso la sede dell' , in via del Vespro 53, CP_1 CP_1
rappresentata dal funzionario delegato dott.ssa Alessandra Siciliano resistente - opposta
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione, depositato in data 17.05.2018, la conveniva Parte_1 in giudizio l' Controparte_1
(d'ora in avanti solo
[...] [...] per semplicità espositiva) chiedendo l'annullamento Controparte_1
dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 23362 del 04.04.2018, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di € 9.008,75, per violazione degli artt. 88 e 110, co. 9, lett. f- bis del TULPS.
In particolare, rappresentava di avere sottoscritto, in data 07.09.2012, con la ditta
“ ”, un contratto di concessione per l'installazione di tre Parte_2
apparecchi – aventi codici identificativi nn. JN02561563U, KN02869598C e
HN01826770P -, di sua proprietà, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 110, co. 6,
TUPS, verificando previamente la sussistenza della prescritta licenza di cui all'art. 86
TULPS nonché dell'iscrizione dell'esercente all'albo che l'ordinanza CP_2
pagina 2 di 10 ingiunzione scaturiva da un accertamento eseguito dagli agenti verbalizzanti, in data
11.10.2013, presso l'esercizio commerciale della , in esito al quale veniva Pt_2 constatato che erano stati installati tre apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) TULPS, in assenza della licenza e che si effettuava, altresì, attività di raccolta di scommesse in mancanza della prescritta autorizzazione ex art. 88
TULPS; di aver presentato, in data 15.11.2013, scritti difensivi volti ad ottenere l'archiviazione del verbale di accertamento ritenuto illegittimo ed arbitrariamente emesso in quanto in contrasto con la circolare 491/2013 del 13.06.2013; che CP_2 non era a conoscenza, al momento dell'installazione, dell'esistenza di altri contratti in forza dei quali la svolgeva attività di raccolta scommesse per la quale era Pt_2
prevista l'autorizzazione ex art. 88 TULPS;
che tale attività di raccolta scommesse era stata probabilmente avviata dalla soltanto in epoca successiva alla stipula Pt_2
dei contratti di concessione con la ricorrente.
Lamentava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto dell'elemento soggettivo, per violazione della circolare n. 491/2013 del CP_2
13.06.2013, che imponeva alle amministrazioni distrettuali di accertare, in concreto, la sussistenza, in capo ai gestori/concessionari, dell'elemento soggettivo consistente nella conoscenza di contratti per raccolte non autorizzate nei locali in cui questi avevano installato gli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, TULPS.
Osservava, in subordine, che era in corso un giudizio amministrativo, incoato dinnanzi al TAR Catania dalla (iscritto al n. 2385/2013), per l'annullamento del Pt_2
provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS e che era, pertanto, opportuno attendere l'esito di tale giudizio.
Per tutte queste ragioni, chiedeva di dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per violazione ed errata applicazione dell'art. 110, co. 9, lett. f-bis ed CP_3
eccesso di potere, per violazione della circolare n. 491/2013 del 13.06.2013 e, CP_2
per l'effetto, di ritenere e dichiarare inefficace l'ordinanza ingiunzione per mancanza dell'elemento psicologico richiesto;
di ritenere nulla, illegittima e inefficace pagina 3 di 10 l'ordinanza opposta per contemporanea pendenza del giudizio amministrativo dinnanzi al TAR Catania;
in subordine, di dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.12.2018, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando il ricorso.
Affermava parte resistente che correttamente gli agenti avevano contestato alla società ricorrente la violazione dell'art. 110, co. 9, lett. f-bis TULPS, per avere installato tre apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, lett. a in CP_3
un esercizio che raccoglieva scommesse di gioco in assenza della prescritta licenza ex art. 88 TULPS;
che correttamente veniva notificata alla società ricorrente l'ordinanza ingiunzione opposta, non ritenendo esimenti gli scritti difensivi dalla stessa presentati ai sensi dell'art. 18 della l. 689/1981. Rilevava, poi, che la circolare n. CP_2
491/2013 si limitava ad informare gli Uffici della novella legislativa di cui alla legge n. 228/2012, al fine di uniformare il comportamento di tutti gli Uffici distribuiti sul territorio nazionale, senza assurgere al rango di norma di interpretazione autentica.
Ancora osservava che era integrato l'elemento soggettivo prescritto per l'illecito amministrativo contestato, dal momento che la in qualità di operatore Parte_1
professionale del settore, non provava di avere agito senza colpa e, quindi, non provava la sua buona fede nell'evitare la commissione dell'illecito.
Per tali motivi chiedeva, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, in subordine, di rigettare la richiesta di dichiarare la nullità dell'ordinanza per intervenuta prescrizione.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva rinviato per la discussione all'udienza del 20.02.2025, con assegnazione alle parti del termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 4 di 10 Il ricorso della è infondato per le ragioni di seguito esplicitate e va, Parte_1
pertanto, rigettato.
Procedendo per gradi, si osserva che l'art. 110, co. 9, lett f-bis TULPS, nel disporre che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”, ha inteso integrare il panorama sanzionatorio delineato dal comma 9, operando quando il gioco, anche se effettuato mediante apparecchi regolari, avviene in luoghi non in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge.
La ratio della norma è quella di impedire che vengano utilizzati apparecchi di divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110, co. 6, TULPS, in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro utilizzo avvenga in posti muniti di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dalle attività in concreto esercitate (artt. 86 e 88
TULPS), dal momento che la loro presenza, in locali destinati anche alla raccolta di scommesse, ne aumenta l'intrinseca pericolosità sociale.
In particolare, si deve ritenere che ai fini dell'installazione degli apparecchi di gioco in locali commerciali, il possesso del solo titolo autorizzativo di cui all'art. 86
TULPS è sufficiente per tutti quegli esercizi commerciali diversi da quelli per i quali
è previsto l'obbligo di licenza di cui all'art. 88 TULPS. In altri termini, in forza del combinato disposto degli artt. 86 e 88 TULPS, nei locali in cui si esercita l'attività di raccolta di scommesse, i congegni elettronici da gioco possono essere installati soltanto se il titolare è in possesso anche della licenza di polizia disciplinata dall'art. 88 TULPS.
Sul punto è ormai uniforme la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da pagina 5 di 10 divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, TULPS solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS, la quale risulta, quindi, essere obbligatoria (Cass. civ. n. 8694/2023, Cass. civ. n. 7855/202522).
Nel caso di specie, è incontestato che la ditta “ ” - titolare Parte_2 dell'esercizio presso cui sono stati rinvenuti gli apparecchi in questione - non fosse in possesso della licenza ex art. 88 TULPS e che presso il predetto esercizio fosse esercitata attività di scommesse, come risulta dal processo verbale di contestazione n. prot. 82754 del 14.10.2013, che gode di efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700
c.c..
Ancora, giova ricordare che la sanzione di cui all'art. 110, co. 9, lett. f-bis TULPS viene applicata a chiunque distribuisce, installa o comunque consente l'uso dei suddetti apparecchi di gioco, in assenza delle prescritte autorizzazioni, come, peraltro, chiarito dalla circolare prot. n. 491/2013 del 13.06.2013. CP_4
Nel caso in esame, veniva notificata l'ordinanza ingiunzione alla società opponente, in quanto proprietaria dei congegni rinvenuti presso i locali dell'esercizio commerciale della – aventi i codici identificativi nn. JN02561563U, Pt_2
KN02869598C e HN01826770P -, che venivano installati in seguito alla stipula di regolare contratto di concessione del 07.09.2012.
Peraltro, si deve precisare, in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali (ex multis Cass. civ. n. 5127/2024), che la norma, sanzionando non solo chi consente l'uso ma anche chiunque installi o distribuisca i predetti apparecchi, pone, a carico del distributore/installatore, un onere di controllo in merito alla regolarità dei locali nei quali si svolge l'attività ove vengono installati gli apparecchi.
Orbene, in relazione al primo motivo di impugnazione, parte opponente rappresentava di avere effettuato i necessari controlli al momento dell'installazione degli apparecchi, rilevando il possesso, da parte della ditta , della licenza di cui Pt_2
all'art. 86 TULPS, ma di non essere a conoscenza dello svolgimento, da parte della stessa, della ulteriore attività di raccolta scommesse ai sensi dell'art. 88 TULPS e di pagina 6 di 10 non essere, in ogni caso, tenuta ad un controllo in tal senso mediante esame dei terminali presenti in loco.
Al contrario, secondo l' , la responsabilità per la Controparte_1
irregolare tenuta degli apparecchi di gioco in un esercizio commerciale dedito all'attività di raccolta scommesse ricade anche sul proprietario di tali apparecchi, essendo, questi, tenuto, sino alla dismissione degli stessi, a vigilare sul rispetto della normativa di settore.
Secondo la l'ordinanza opposta è da considerarsi illegittima in quanto Parte_1 veniva emessa nei suoi confronti senza che venisse accertata l'effettiva sussistenza dell'elemento psicologico, consistente nella conoscenza di contratti per lo svolgimento di attività non autorizzata di raccolta scommesse nel locale in cui erano stati installati gli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, TULPS.
A tal riguardo, giova ricordare, in termini generali, che nella materia delle violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, l'illecito è sufficientemente integrato, sul piano soggettivo, dalla colpa.
Occorre precisare, però, che non può aversi responsabilità quando si verifica una
“frattura” sul piano psicologico, la cui manifestazione principale è l'errore, il quale può essere definito genericamente quale falsa rappresentazione o ignoranza di un qualunque dato della realtà naturalistica o giuridica. La norma summenzionata, tuttavia, limita l'incidenza della rilevanza dell'errore al solo “errore sul fatto”, statuendo che l'errore sul fatto costituente illecito amministrativo esclude la responsabilità dell'agente, ma solo in quanto si accerti che esso non è stato determinato dalla condotta negligente di quest'ultimo.
Ne deriva che l'errore sulla liceità della condotta sanzionata, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo, a tal fine, un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione e rappresentato dal caso fortuito pagina 7 di 10 o dalla forza maggiore, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ. n. 24803/2006 e in senso conforme Cass. civ. n.
17743/2024).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito a più riprese che, in tema di illecito amministrativo, l'art. 3 della legge n. 689/1981 ha introdotto una vera e propria presunzione di colpa, da cui discende, da un lato, che non è necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente e, dall'altro, che è questi a dover dimostrare di aver agito senza colpa, ossia sulla base di un errore scusabile
(Cass. civ. n. 29927/2020; Cass. civ. n. 11777/2020; Cass. civ. n. 2406/2016 in senso conforme a Cass. SS.UU. n. 20930/2009).
Nel caso di specie, questo Giudice ritiene che parte opponente non abbia offerto elementi dai quali dedurre un proprio errore scusabile.
Al contrario si evidenzia come è improbabile che la quale operatore Parte_1
professionale correntemente operativo nel settore, non fosse a conoscenza dell'attività di raccolta delle scommesse che veniva svolta all'interno dell'esercizio commerciale della , nel quale installava gli apparecchi di gioco e che, certamente, rientrava Pt_2
nella ordinaria diligenza richiesta all'installatore di apparecchi di gioco l'esecuzione di controlli più approfonditi sugli eventuali ulteriori terminali presenti in loco.
Prive di pregio, poi, appaiono le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, in cui parte ricorrente riferiva che, al momento della installazione, l'esercizio commerciale della non svolgeva ancora attività di raccolta scommesse, dal momento che tali Pt_2
allegazioni sono rimaste prive di riscontro probatorio, peraltro, in totale assenza di richieste istruttorie da parte della opponente.
pagina 8 di 10 Si deve, pertanto, concludere che, nel caso di specie, la buona fede della Parte_1 deve essere senz'altro esclusa, con conseguente rigetto del primo motivo di opposizione.
Parimenti va rigettato il secondo motivo di opposizione, con cui parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per contemporanea pendenza del giudizio amministrativo dinnanzi al TAR Catania per la revoca del provvedimento di diniego dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS.
A tal riguardo si osserva che la circostanza che la titolare dell'esercizio commerciale
“ ” avesse fatto richiesta di rilascio dell'autorizzazione di Parte_2 cui all'art. 88 TULPS e che tale autorizzazione le fosse stata negata, nonché la circostanza che la stessa avesse incoato un'azione giudiziaria dinnanzi al TAR
Catania per ottenere l'annullamento di tale provvedimento di diniego non è sufficiente ad escludere l'illecito amministrativo, che si configura per il solo fatto che, al momento dell'accertamento, gli agenti rilevino l'avvenuta installazione di apparecchi di gioco in un locale commerciale in cui si svolge attività di raccolta scommesse in difetto del titolo abilitativo.
D'altra parte, l'operato degli agenti accertatori non può censurarsi anche alla luce della circolare AADM prot. n. 37422 del 28.04.2014, la quale, ad integrazione della precedente prot. n. 491 del 13.06.2013, chiariva che in caso di impugnativa, da parte del titolare dell'esercizio, del diniego dell'autorità di polizia al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS e di pendenza del ricorso dinnanzi al
TAR, “si ritiene corretto procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa non appena constatata la presenza di apparecchi di intrattenimento e divertimento in esercizi pubblici ove avviene raccolta di scommesse in assenza della prevista licenza rilasciata dal Questore, senza quindi attendere l'esito dell'eventuale contenzioso amministrativo”.
Infine, del tutto infondata è la domanda con cui la chiede di annullare Parte_1
l'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione, posto che l'Agenzia delle pagina 9 di 10 correttamente notificava il provvedimento nel termine Controparte_1 quinquennale previsto dall'art. 28 della l. 689/1981, decorrente dalla data dell'accertamento.
E difatti, a fronte dell'accertamento della violazione, avvenuto in data 13.10.2013,
l'ordinanza ingiunzione veniva notificata a parte opponente in data 17.04.2018, senza il superamento del termine prescrizionale previsto dalla legge.
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione va integralmente rigettato.
Nulla in ordine alle spese di lite, dal momento che parte resistente, vittoriosa nel presente giudizio, si difendeva tramite un proprio dipendente amministrativo e non mediante il ricorso ad un procuratore (cfr. Cass. ord. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2603/2018
R.G. così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, il 20.2.2025
IL GIUDICE
Maria Militello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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