Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03089/2025REG.PROV.COLL.
N. 02655/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2655 del 2022, proposto da AN BO, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Coletta, in Roma, viale Giuseppe Mazzini 114/b;
contro
Comune di Ponza, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Di Massimo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di IN (sezione prima) n. 538/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 2 aprile 2025 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellata l’avvocato Di Massimo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicata in intestazione agisce nel presente giudizio in qualità di proprietaria di una porzione di fabbricato sito in Ponza, frazione Le Forna, e di alcuni terreni limitrofi, censiti a catasto alle particelle 3032 e 3034 del foglio 9. Nella descritta qualità domanda l’annullamento dell’ordinanza comunale in data 19 agosto 2016, n. 77, con cui le è stato ingiunto di rimuovere « ogni barriera e manufatto realizzati presenti sul sedime stradale » della confinante via vicinale Forna Grande, località Sottocampo Inglese. A questo scopo ha proposto il seguente appello contro la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione di rigetto del ricorso di primo grado proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di IN.
2. Il provvedimento impugnato trae origine dal sopralluogo della polizia municipale in data 17 agosto 2016 e dalla successiva verifica documentale svolta dall’amministrazione. Dagli accertamenti compiuti in loco era risultato che sul « suddetto sedime stradale » erano state apposte « in assenza di alcuna autorizzazione » le seguenti opere: « alcuni pari in ferro predisposti per determinare una barriera con catena » e « una scalinata in cemento con relativa rampa di invito ». Quindi, veniva sul punto dato atto che le opere in questione erano « tese ad ostacolare la fruibilità veicolare nonché ad ostacolare quella pedonale determinando in tal modo una penalizzazione in termini di accessibilità e praticabilità » attraverso la medesima strada vicinale, che si specificava costituire un « bene comune », tale risultante dai dati catastali e dalla presenza ivi di opere di urbanizzazione « (fogne e pubblica illuminazione) ». L’ordine di ripristino conseguentemente emesso veniva infine fondato non solo sulla « limitazione della percorrenza veicolare », ma anche sotto il profilo edilizio, poiché le opere non erano riconducibili al permesso di costruire in sanatoria prot. n. 1691 del 22 febbraio 2012 rilasciato dall’amministrazione comunale alla ricorrente.
3. Con la propria impugnazione quest’ultima esponeva di avere collocato i due paletti in ferro - oltre alla scala in cemento - a delimitazione della sua proprietà, con il dichiarato scopo di evitare che i proprietari dei fondi sottostanti, che in tesi beneficerebbero dei lavori di manutenzione eseguiti a sua cura e spese, potessero utilizzare un’altra porzione del suo terreno, antistante l’ingresso al fabbricato, per meglio accedere alle loro abitazioni e utilizzarlo come area di sosta. Quindi, l’ordine di rimozione era censurato in primo grado per incompetenza, ai sensi dell’art. 107 del testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per violazione dell’art. 378 della legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; e per plurimi profili di eccesso di potere: sviamento, errore di fatto, difetto di istruttoria, mancanza di interesse pubblico e ingiustizia manifesta, sull’assunto che nessun impedimento alla percorribilità della strada era stato realizzato, dal momento che i paletti erano stati apposti: uno in aderenza al cancello di ingresso dell’abitazione della ricorrente e l’altro sul vertice della sopra menzionata particella 3032.
4. L’adito Tribunale amministrativo respingeva il ricorso con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. Premesso che il provvedimento impugnato è qualificabile come atto di ripristino a tutela della regolarità urbanistica e non di autotutela possessoria, la pronuncia di primo grado statuiva che sulla base della relazione tecnica depositata dall’amministrazione comunale era da ritenersi dimostrato che i paletti arrecano « intralcio alla corretta circolazione degli automezzi e ostacolano particolarmente le manovre d’inversione di marcia », in un punto della « strada pubblica » in cui questa « è particolarmente stretta » e in relazione alla quale « vi è la necessità di regolare transito dei mezzi di pronto intervento (soprattutto ambulanze) ». Veniva inoltre dato atto che l’ordine di ripristino « comprende anche una scala di pertinenza dell’abitazione della sig.ra BO e priva di titolo edilizio ».
6. Contro la pronuncia di rigetto del ricorso l’appello enuclea censure intese a sostenerne l’erroneità.
7. Si è costituita in resistenza l’amministrazione comunale.
DIRITTO
1. Con un primo motivo è censurato l’assunto comunale secondo cui l’ordine di rimozione sarebbe legittimo in ragione dell’accertato intralcio alla corretta circolazione degli automezzi, ed in particolare a causa del permanente ostacolo nello specifico causato alle manovre di inversione di marcia, quale determinato dai paletti in ferro posti a delimitazione della proprietà della ricorrente. In contrario, si sostiene che sarebbe stata così compressa la sfera dominicale della ricorrente, una volta accertata l’inesistenza del presupposto in fatto del provvedimento impugnato, consistente nell’invasione con manufatti edilizi del sedime della limitrofa strada pubblica. In diritto si contesta che l’amministrazione possa intervenire nella sfera dominicale del privato per agevolare la circolazione stradale su area pubblica, attraverso i suoi poteri di autotutela demaniale ai sensi dell’art. 823 cod. civ., di cui è dedotta la violazione unitamente alla garanzia costituzionale della proprietà privata (art. 42 Cost.).
2. Al medesimo riguardo, con un ulteriore ordine di censure si contesta che le esigenze pubblicistiche di agevole circolazione stradale possano comportare la creazione di una servitù di uso pubblico su fondo privato, come invece determinatosi per effetto del provvedimento impugnato. L’interesse pubblico al transito veicolare dei mezzi di soccorso - viene aggiunto al riguardo – potrebbe in ipotesi essere soddisfatto con strumenti alternativi, quali l’ampliamento della strada, se del caso previa legittima espropriazione delle particelle a questo scopo occorrenti.
3. Le censure sono infondate.
4. Con esse non si contesta in fatto né l’intralcio alla circolazione veicolare, né tanto meno la situazione corrispondente ad una servitù pubblica di passaggio sulla strada confinante con la proprietà della ricorrente. Del pari non è contestata l’assenza di regolarità edilizia delle opere di cui è stata ordinata la rimozione rispetto al sopra menzionato titolo in sanatoria.
5. Sulla base dei descritti presupposti l’ordine di ripristino deve considerarsi legittimo. Esso infatti persegue il duplice scopo di ripristinare la « regolarità urbanistica », come statuito dalla sentenza di primo, senza che sul punto si registrino parimenti censure specifiche, nei termini richiesti dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.; e - diversamente da quanto precisato sul punto dalla stessa pronuncia appellata, che va quindi corretta - di ripristinare l’uso pubblico della strada, attraverso la rimozione dell’impedimento così arrecato alla circolazione degli automezzi.
6. Sotto il profilo da ultimo menzionato il provvedimento impugnato trova la propria base normativa nel sopra citato art. 378 della legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. secondo l’incontrastata giurisprudenza amministrativa la disposizione di legge ora menzionata legittima l’intervento pubblicistico di autotutela possessoria per ripristinare l’uso generalizzato corrispondente ad una servitù pubblica (tra le più recenti pronunce, cfr.: Cons. Stato, III, 4 novembre 2024, n. 8755; V, 27 novembre 2024, n. 9532; 6 settembre 2022, n. 7761; 14 giugno 2021, n. 4575; VI, 10 febbraio 2023, n. 1455; 17 giugno 2022, n. 4964; VII, 12 marzo 2024, n. 2408).
7. Quindi, posto che nel caso di specie la rimozione dei paletti in ferro, pur collocati all’interno della proprietà privata della ricorrente, costituisce comunque un ostacolo alla circolazione veicolare sulla confinante strada, l’ordinanza è giustificata dall’esigenza di ripristinare l’uso di quest’ultima da parte della collettività, rispetto al quale la proprietà privata interessata si pone quale fondo servente. Ne deriva in via di ulteriore conseguenza che nessuna espropriazione di carattere sostanziale può essere nel caso di specie configurata.
8. Più precisamente, nell’incontestata situazione di fatto in cui sulla strada confinante viene esercitato il pubblico passaggio veicolare, oggetto di una servitù di uso pubblico, la cui costituzione è ulteriormente corroborata dalla presenza delle opere di urbanizzazione di cui fa puntuale menzione l’ordinanza comunale impugnata, la confinante proprietà privata può subire legittime limitazioni a tutela del diritto a favore della collettività. Lo strumento pubblicistico a questo scopo utilizzato dall’amministrazione si palesa dunque conforme alla legge da ultimo richiamata e alle finalità con essa perseguibili. In altri termini, diversamente da quanto si suppone il potere di cui l’ordinanza comunale impugnata costituisce legittima manifestazione provvedimentale non comporta alcuna non consentita compressione della proprietà privata. Con essa si è invece imposta una limitazione alle facoltà inerenti al diritto dominicale che si è accertato essere state esercitate in modo lesivo della contrapposta servitù di uso pubblico.
9. Peraltro, come in precedenza precisato, nel caso di specie l’intervento ripristinatorio è giustificato anche sul piano dell’ordinato assetto urbanistico-edilizio del territorio, secondo quanto accertato dalla sentenza di primo grado, dal momento che tanto i paletti in ferro quanto la scalinata in cemento sono stati realizzati senza alcun titolo a costruire.
10. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante AN BO a rifondere al Comune di Ponza le spese di causa, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO