Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2025, proposto da:
Società “B RI S.a.s. di ZO OV & C.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. 20929 del 14/03/2025 – notificato in pari data – adottato dal Settore Governo del Territorio del Comune di Battipaglia di rigetto della istanza prot. 53436 del 26/06/2023 con ss.mm.ii. per il rilascio di permesso di costruire, ai sensi del dPR n. 380/2001 e dell’art. 4, comma 14, L.R.C. 10/08/2022, n. 13, per “Demolizione capannoni dismessi e realizzazione fabbricati residenziali con sistemazione aree esterne” sul lotto sito alla Via Paolo Baratta n. 11 ed identificato in mappa al Foglio 2 Particella 1220;
b) delle controdeduzioni prot. n. 18856 del 7 marzo 2025;
c) del preavviso di rigetto prot. n. 55168 del 1° luglio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in epigrafe è proprietaria di un complesso industriale, ricadente in zona C12 del PRG, formato da due capannoni ubicati il primo tra le strade comunali e prospiciente, mediante un ampio piazzale, con via Baratta; il secondo, con accesso da traversa privata e prospiciente un ampio piazzale su via della Fratellanza, da cui ha accesso carraio;
l’intera proprietà ha una superficie di mq. 5.632;
la società inizia la propria attività nell’anno 1973 con la costruzione di un fabbricato per civile abitazione, destinato in parte ad uffici e magazzino scorte e retrostante capannone in struttura di c.a. per l’attività; e svolge una attività di riparazione / manutenzione e vendita di mezzi agricoli ed articoli di ricambio;
con nota, prot. 53436 del 26/06/2023, la società epigrafata chiedeva il rilascio di permesso di costruire, per “Demolizione capannoni dismessi e realizzazione fabbricati residenziali con sistemazione aree”;
con preavviso di rigetto, prot. n. 55168 del 1° luglio 2024, il Comune opponeva una serie di motivi ostativi; con nota, prot. n. 83015 del 21/10/2024, la ricorrente formulava le osservazioni;
con nota, prot. n. 20929 del 14/03/2025, il Comune rigettava l’istanza, prot. 53436 del 26/06/2023 per il rilascio di permesso di costruire, per “Demolizione capannoni dismessi e realizzazione fabbricati residenziali con sistemazione aree”;
avverso l’atto de quo insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito rubricati:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2-BIS, 6 E 10-BIS LEGGE N. 241/1990
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2-BIS, 6 E 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 ED ARTT. 2, COMMA 12, E 4, COMMI 12 E 14, DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 13/2022 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PROCEDIMENTALE - INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI DA STRADE, CONFINI E FABBRICATI CONFINANTI.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 13, DELLA L.R.C. 10/08/2022, N. 13.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2-BIS, 6 E 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 – IRRAGIONEVOLEZZA ED IRRILEVANZA DEL TERZO MOTIVO OSTATIVO.
5. ERRONEO COMPUTO DEL CARICO URBANISTICO E DELLA SUPERFICIE MINIMA DI STANDARD PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, CO. 12, 14 E 15, DELLA L.R.C. N. 13/2022 NONCHÉ DELL’ART. 3 DEL DM 1444/1968 NONCHÉ DELL’ART. 1.4., COMMA 2, DEL TITOLO II - DIRETTIVE PARAMETRI DI PIANIFICAZIONE DEGLI “INDIRIZZI E DIRETTIVE PER L'ESER- PAG. 15 CIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI URBANISTICA” ALLEGATI ALLA L.R.C. N. 14/1982.
Non resiste in giudizio il Comune intimato;
nell’udienza camerale del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è manifestamente fondato;
si controverte della legittimità o meno del gravato rigetto dell’istanza di permesso di costruire;
ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento impugnato si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione del riscontrato vizio di violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990;
la giurisprudenza è chiara sul punto;
come noto, la disposizione normativa di cui all'art. 10 bis, l. 241/1990 è finalizzata a garantire l'effettiva partecipazione dell'interessato al procedimento e, qualora tale partecipazione non venga assicurata in modo pieno ed effettivo, risulta viziato, secondo la giurisprudenza, il relativo provvedimento amministrativo.
L'introduzione nell'ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15, del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (vd. in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 20/06/2022, n. 5080; T.A.R. Milano, sez. IV, 02/05/2022, n. 966; Consiglio di Stato, sez. III, 08/10/2021, n. 6743; T.A.R. Napoli, sez. VI, 01/06/2020, n. 2093; T.A.R. Torino, sez. I, 02/05/2020, n. 253; Consiglio di Stato, sez. III, 05/12/2019, n. 834; T.A.R. Napoli, sez. VI, 23/05/2019, n. 2774);
l'istituto del cd. "preavviso di rigetto" ha, così, lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (cfr. T.A.R. Campania, ER, sentenza, se. III, 16/01/2023 n. 115; Consiglio di Stato, sez. VI, 06/08/2013, n. 4111; 29 luglio 2014, n. 4021);
la comunicazione prevista dall'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 è finalizzata all'instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che consente al richiedente di articolare fino ad un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile rimeditazione della vicenda all'Amministrazione procedente alla quale vengono forniti nuovi elementi di valutazione; l'istituto del c.d. preavviso di diniego, sorto con il chiaro intento di potenziare la dialettica procedimentale in un'ottica di favore per il privato, finisce con l'assicurare che ogni momento del procedimento immediatamente precedente l'adozione del provvedimento sia utile all'Amministrazione per pervenire alla scelta discrezionale migliore (arg. ex T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 87);
Un'applicazione corretta dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 esige, non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione (C.d.S., sez. I, 25 marzo 2015, n. 80, e sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615);
l'obbligo di corrispondenza tra i motivi ostativi e le ragioni di diniego del provvedimento finale, se può in tesi valere a precludere l'introduzione di motivi di esclusione del tutto nuovi e affatto diversi, non può certo impedire l'affinamento e l'arricchimento delle originarie motivazioni impeditive con ulteriori rilievi e argomentazioni convergenti a sorreggere il medesimo assunto già enunciato in sede di preavviso di rigetto (T.A.R. ER, sez. I, 06/07/2016, n.1596);
ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, si evince che il provvedimento impugnato è inficiato dal vizio di violazione della norma de qua, stante l’incontestabile sussistenza di motivi nuovi e diversi rispetto a quelli scanditi nel preavviso di diniego, non oggetto di previo contraddittorio procedimentale;
lo stato degli atti è chiaro;
i motivi espressi nel preavviso di rigetto, con nota, prot. n. 55168 del 1° luglio 2024, erano così sintetizzati: A) PRIMO MOTIVO OSTATIVO L’area oggetto di intervento, censita in C.F. al F. 2 part. 1220 è attraversata da via della Fratellanza e confina con Via S. Mellone, Via Franchetti e Via Baratta; le superfici di dette strade vanno sottratte ai fini della determinazione effettiva dell’area di intervento, essendo queste delle strade pubbliche e, pertanto, in alcun modo quantificabili ai fini della individuazione del lotto di intervento, come effettuato in maniera inesatta nella Tavola 1 (stralcio catastale, stato di fatto), né tantomeno individuabili come aree a standard indotte della trasformazione urbanistica, come erroneamente proposto dal progettista nella Tavola 10. Manca una sovrapposizione tra la mappa catastale e lo stato di fatto che evidenzi in maniera netta il lotto di intervento di proprietà privata, al netto degli spazi ad uso pubblico. Manca una sovrapposizione tra le sagome dello stato di fatto e le sagome dello stato di progetto che individui le aree di sedime dei fabbricati da realizzare rispetto alle aree di sedime degli immobili esistenti. La volumetria di progetto, come indicata nella Tavola 9, in 10.784,23 mc induce un carico urbanistico pari a (10.784,23 mc / 80 mc/ab =) 135 abitanti sicché - è necessario reperire una dotazione minima di standards urbanistici di (135 abitanti x 20 mq/ab = ) 2.700 mq. La superficie per spazi per parcheggi ex art. 41-sexies della Legge n. 1150/1942, pari a 524,51 mq (di cui Tavola 4), è inferiore alla dotazione minima pari a (10.784,23 mc x 1 mq / 10 mc = ) 1.078,42 mq. L’area di intervento non è correttamente individuata, avendo considerato come disponibili alla parte privata gli spazi pubblici ricadenti nel lotto ed avendo individuato sulle stesse superfici parte degli standard indotti dalla trasformazione urbanistica proposta che in ogni caso risultano non soddisfacenti. Rispetto alla convenzione del 20 aprile 1973 è necessario ed opportuno comprendere come è stata gestita l’area di mq 821,71, anch’essa oggetto di convenzione del 20 aprile 1973. B) SECONDO MOTIVO OSTATIVO I volumi esistenti devono essere oggetto di perizia giurata da parte del tecnico progettista. C) TERZO MOTIVO OSTATIVO Pag. 5 L’istanza risulta priva di documentazione attestante l’effettivo stato del contenitore industriale, dismesso o in via di dismissione tanto che dalla visura camerale emerge che lo stato della società è attivo e che il valore medio di addetti dell’impresa nell’anno 2022 è pari a 3;
I motivi espressi nel diniego impugnato erano così scanditi:
1° motivo ostativo Manca una sovrapposizione tra la mappa catastale e lo stato di fatto che evidenzi in maniera netta il lotto di intervento di proprietà privata, al netto degli spazi ad uso pubblico; così come manca una sovrapposizione tra le sagome dello stato di fatto e le sagome dello stato di progetto che individui le aree di sedime dei fabbricati da realizzare rispetto alle aree di sedime degli immobili esistenti. … Per quanto detto, l'area di intervento non è correttamente individuata ed il regime delle aree individuate a standard, indotte dalla trasformazione urbanistica, non risulta soddisfacente. … Come evidenziato, l'area di intervento non è correttamente individuata, avendo considerato come disponibili alla parte privata gli spazi pubblici ricadenti nel lotto ed avendo individuato sulle stesse superfici parte degli standard indotti dalla trasformazione urbanistica proposta, che in ogni caso risultano non soddisfacenti. Inoltre, l’istanza risulta priva di documentazione attestante l'effettivo stato del contenitore industriale dismesso o in via di dismissione. Infatti, dalla visura camerale, allegata all'istanza e aggiornata al 13/05/2022, emerge che lo stato della società è attivo e che il valore medio di addetti dell'impresa nell'anno 2022 è pari a 3 ..., 2° motivo ostativo L'area ingloba ancora i marciapiedi insistenti su Via Baratta che, nel progetto, sono stati computati nella superficie a standard da cedere (Tavola 4 - Lotto d'intervento e destinazione superfici), nonostante essi siano già di uso pubblico, Pag. 8 3° motivo ostativo Sul lotto, così come individuato, insistono dunque due fabbricati, la cui volumetria, riportata pari a 8.984,18 mc all'interno della Relazione tecnica illustrativa, allegata alle osservazioni, risulta invece pari a 9.059,60 mc nella Perizia giurata. In quest'ultima, il tecnico redattore precisa che la volumetria industriale assentita è pari a 8.987,00 mc ma dal rilievo metrico effettuato risulta esistente una volumetria pari a 9.059,60 mc con una differenza di 75,42 mc dall’assentito che viene indicata come una differenza minima e tollerabile tra quanto dichiarato in progetto e quello riscontrato in sede di misurazioni. Manca, però, la dimostrazione dell’effettiva tolleranza costruttiva rispetto alle consistenze immobiliari esistenti così come la giustificazione dei motivi tecnici - pratici che l'hanno determinata. Inoltre, ad oggi tale tolleranza costruttiva non è stata comunicata all'Ente; non risulta che il tecnico abilitato ne abbia attestato, come dovuto, la conformità alla normativa vigente in materia. 4° motivo ostativo Il progetto proposto prevede che la volumetria totale (10.211,20 mc) venga ricostruita distribuendola equamente tra due fabbricati di cinque livelli, ubicati in due sub-lotti separati dalla strada denominata Via della Fratellanza, per un totale di n. 35 unità abitative. Detta volumetria totale, in contrasto con quanto riporta il tecnico in relazione, induce un carico urbanistico pari a 10.211,20 mc/80 mc = 127,64 abitanti e una superficie minima di standard pari a (127,64 ab. x 20 mq/ab) = 2.552,80 mq superiore ai 2.064,22 mq previsti come spazi pubblici dal progetto allegato alle osservazioni prot. n. 83015 del 21/10/2024. (…) Dunque, il ricorso ai 20 mq/ab è connesso ad un duplice obiettivo: da un lato, la risposta all'acclarato fabbisogno pregresso non soddisfatto di standard urbanistici, accertato in fase di redazione del PUC che, seppur revocato, ha permesso di rilevare dal quadro conoscitivo la carenza di standard che caratterizza anche il quartiere in cui ricade l'intervento proposto dall'istante e, dall'altro, la rigenerazione urbana in sé the prevede un miglioramento sia in termini quantitativi che qualitativi delle dotazioni urbanistiche connesse alla trasformazione proposta. 5° motivo ostativo Come già rilevato nella comunicazione motivi ostativi prot. u. 55168 del 01/07/2024, non è stata prodotta una sovrapposizione tra le sagome dello stato di fatto e le sagome dello stato di progetto, che individui l'area di sedime dei fabbricati da realizzare rispetto all'area di sedime degli immobili esistenti, dalla quale scaturisca quale è la distanza da rispettare dagli edifici limitrofi e dai confini. Di fatto, in nessun elaborato grafico vengono riportate le distanze rispetto ai fabbricati limitrofi nonché rispetto alle strade Pag. 9 esistenti e ai confini, anche considerando l'effettivo lotto di intervento e le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m che sono compresi nella sagoma e, pertanto, sono da conteggiarsi ai fini delle distanze e della superficie coperta, come individuato nel Regolamento edilizio Comunale approvato con Decreto P.G.R.C. 1° 30 della 8.5.1973 e adeguato con determina dirigenziale n. 110 del 25/01/2018. 6° motivo ostativo All’interno della documentazione trasmessa manca anche la verifica che gli edifici siano realizzati nel limite massimo del rapporto di copertura indicato all'art. 4, comma 14, della Legge Regionale Campania n. 13/2022;
e tanto basta al Collegio;
il gravame è accolto;
in ragione della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota, prot. n. 20929 del 14/03/2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO