TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2632/2022
TRIBUNALE DI NOLA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2632 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., vertente
T R A
Avv. elettivamente domiciliato in Parte_1
Camposano alla via Marconi n. 49 e difensore di sé stesso,
- OPPONENTE
-
E
Avv.ti Rossella Caliendo e Dolores Cerciello, domiciliati in Nola (NA) alla Via Dei Mille n. 41 procuratori e difensori di sé stessi;
- OPPOSTI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 11.04.2022 atto di precetto di pagamento per € 700,76 da parte degli opposti in base al Decreto Ingiuntivo n. 1975/2021 del Giudice di Pace di Nola emesso in data 22/12/2021, pubblicato il 28-12-2021 e notificato il 04-01-2022, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 07-03-2022, che condannava l'istante al pagamento delle spese, si opponeva a tale precetto eccependo la violazione della previsione di cui all' art. 654 c.p.c. atteso che nell'atto di precetto non risultava indicata la autorità che aveva concesso la esecutorietà al decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità ed inefficacia del precetto opposto;
vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 26-09-2022, si costituivano i convenuti deducendo l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché vi era stata la regolare notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e nel precetto era indicata la data del provvedimento di esecutorietà, in ogni caso il vizio era sanabile
- 2 -
per il raggiungimento dello scopo. Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione; vinte le spese.
All'udienza del 09.01.2025 (tenutasi con le modalità l'art. 221, comma 4, l.
n. 77 del 17.07.2020), precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente va rilevato che la Sentenza n. 2810/2023 del Giudice di
Pace di Nola del 19-06-2023 avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. con l'impugnazione del precetto
(prodotta con le comparse conclusionali dall'opponente) non può aver nessun rilievo nel presente giudizio poiché trattasi di sentenza di accertamento della nullità dell'atto di precetto per l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata per un vizio formale dello stesso, non ancora passata in giudicato (le parti nulla hanno documentato sul punto).
Ciò posto si passa ad esaminare l'unico motivo di impugnazione del precetto proposto dall'opponente, con il quale viene dedotta la violazione della previsione di cui all' art. 654 c.p.c. atteso che nell'atto di precetto non risulta indicata l'autorità che ha concesso la esecutorietà al decreto ingiuntivo.
In punto di qualificazione giuridica l'unica censura formulata dall'opponente deve essere ricondotta alla fattispecie della opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. essendo diretta a contestare la regolarità formale dell'atto di precetto.
L'opposizione è fondata.
- 3 -
Nel caso di specie viene in rilievo un atto di precetto notificato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n.
1975/2021 del Giudice di Pace di Nola emesso in data 22/12/2021, pubblicato il 28-12-2021 e notificato il 04-01-2022, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 07-03-2022.
In conformità a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis), nell'atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo vanno esplicitamente menzionati sia il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 647 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), sia l'apposizione della formula prevista dall' art. 475 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), in mancanza, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c.
Il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poiché tale menzione sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.
Nel caso di specie l'atto di precetto opposto non reca la indicazione del provvedimento e dell'autorità che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo previamente notificato né l'autorità che ha apposto la formula esecutiva.
Tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge;
tutte, pertanto, compongono lo
- 4 -
schema legale astratto dell'atto di precetto e la loro mancanza determina la nullità dell'atto di precetto.
Questa doppia menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all'ipotesi di notifica dell'intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini (sempre rilevabile d'ufficio) dell'opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (Cass., 23/10/2014, n. 22510).
Sul punto (come da precedente conforme di questo Tribunale: Sent. n.
1843/2024 del 06-06-2024, richiamata in parte motiva ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) è stato altresì sottolineato che “la sussistenza della duplice menzione in esame deve accertarsi indipendentemente da prescrizioni formali
d'indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell'ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi” (Cass., 01/12/1993, n. 11885; Cass., 30/05/2007, n. 12731,
Cass., 28/02/2018, n. 4705).
Nel caso in esame il precetto riporta il numero, la data e l'autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo;
non risulta però la menzione dell'Autorità e del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (è indicata solamente la data in cui il d.i. è stato munito di formula esecutiva).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “né si potrebbe ritenere la possibilità di evincere il requisito in parola dall'indicazione della apposizione della formula,(come sostenuto dall'opposta) e ciò per plurime ragioni: a) si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile;
b) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per
l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la
- 5 -
regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo;
” (cfr. Cass, civ sez III n. 24226 del 30.09.2019).
Pertanto, l'omissione di ogni indicazione in ordine al provvedimento di esecutività del decreto ingiuntivo determina l'incertezza in ordine al titolo esecutivo.
Da tutto quanto sin detto consegue l'accoglimento della opposizione agli atti esecutivi e la declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le tabelle di cui al DM 55\2014 (aggiornato D.M. 147/2022) con riguardo allo scaglione fino ad € 1.101,00 in relazione alle fasi effettivamente espletate (esclusa quella istruttoria), con applicazione dei valori minimi, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 11-04-2022;
- condanna gli opposti, in solido, al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in € 180,00 per spese vive ed € 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
- 6 -
Così deciso in Nola, 14-04-2025
- 7 -
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
TRIBUNALE DI NOLA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2632 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., vertente
T R A
Avv. elettivamente domiciliato in Parte_1
Camposano alla via Marconi n. 49 e difensore di sé stesso,
- OPPONENTE
-
E
Avv.ti Rossella Caliendo e Dolores Cerciello, domiciliati in Nola (NA) alla Via Dei Mille n. 41 procuratori e difensori di sé stessi;
- OPPOSTI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 11.04.2022 atto di precetto di pagamento per € 700,76 da parte degli opposti in base al Decreto Ingiuntivo n. 1975/2021 del Giudice di Pace di Nola emesso in data 22/12/2021, pubblicato il 28-12-2021 e notificato il 04-01-2022, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 07-03-2022, che condannava l'istante al pagamento delle spese, si opponeva a tale precetto eccependo la violazione della previsione di cui all' art. 654 c.p.c. atteso che nell'atto di precetto non risultava indicata la autorità che aveva concesso la esecutorietà al decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità ed inefficacia del precetto opposto;
vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 26-09-2022, si costituivano i convenuti deducendo l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché vi era stata la regolare notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e nel precetto era indicata la data del provvedimento di esecutorietà, in ogni caso il vizio era sanabile
- 2 -
per il raggiungimento dello scopo. Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione; vinte le spese.
All'udienza del 09.01.2025 (tenutasi con le modalità l'art. 221, comma 4, l.
n. 77 del 17.07.2020), precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente va rilevato che la Sentenza n. 2810/2023 del Giudice di
Pace di Nola del 19-06-2023 avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. con l'impugnazione del precetto
(prodotta con le comparse conclusionali dall'opponente) non può aver nessun rilievo nel presente giudizio poiché trattasi di sentenza di accertamento della nullità dell'atto di precetto per l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata per un vizio formale dello stesso, non ancora passata in giudicato (le parti nulla hanno documentato sul punto).
Ciò posto si passa ad esaminare l'unico motivo di impugnazione del precetto proposto dall'opponente, con il quale viene dedotta la violazione della previsione di cui all' art. 654 c.p.c. atteso che nell'atto di precetto non risulta indicata l'autorità che ha concesso la esecutorietà al decreto ingiuntivo.
In punto di qualificazione giuridica l'unica censura formulata dall'opponente deve essere ricondotta alla fattispecie della opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. essendo diretta a contestare la regolarità formale dell'atto di precetto.
L'opposizione è fondata.
- 3 -
Nel caso di specie viene in rilievo un atto di precetto notificato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n.
1975/2021 del Giudice di Pace di Nola emesso in data 22/12/2021, pubblicato il 28-12-2021 e notificato il 04-01-2022, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 07-03-2022.
In conformità a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis), nell'atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo vanno esplicitamente menzionati sia il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 647 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), sia l'apposizione della formula prevista dall' art. 475 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), in mancanza, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c.
Il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poiché tale menzione sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.
Nel caso di specie l'atto di precetto opposto non reca la indicazione del provvedimento e dell'autorità che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo previamente notificato né l'autorità che ha apposto la formula esecutiva.
Tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge;
tutte, pertanto, compongono lo
- 4 -
schema legale astratto dell'atto di precetto e la loro mancanza determina la nullità dell'atto di precetto.
Questa doppia menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all'ipotesi di notifica dell'intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini (sempre rilevabile d'ufficio) dell'opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (Cass., 23/10/2014, n. 22510).
Sul punto (come da precedente conforme di questo Tribunale: Sent. n.
1843/2024 del 06-06-2024, richiamata in parte motiva ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) è stato altresì sottolineato che “la sussistenza della duplice menzione in esame deve accertarsi indipendentemente da prescrizioni formali
d'indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell'ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi” (Cass., 01/12/1993, n. 11885; Cass., 30/05/2007, n. 12731,
Cass., 28/02/2018, n. 4705).
Nel caso in esame il precetto riporta il numero, la data e l'autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo;
non risulta però la menzione dell'Autorità e del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (è indicata solamente la data in cui il d.i. è stato munito di formula esecutiva).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “né si potrebbe ritenere la possibilità di evincere il requisito in parola dall'indicazione della apposizione della formula,(come sostenuto dall'opposta) e ciò per plurime ragioni: a) si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile;
b) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per
l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la
- 5 -
regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo;
” (cfr. Cass, civ sez III n. 24226 del 30.09.2019).
Pertanto, l'omissione di ogni indicazione in ordine al provvedimento di esecutività del decreto ingiuntivo determina l'incertezza in ordine al titolo esecutivo.
Da tutto quanto sin detto consegue l'accoglimento della opposizione agli atti esecutivi e la declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le tabelle di cui al DM 55\2014 (aggiornato D.M. 147/2022) con riguardo allo scaglione fino ad € 1.101,00 in relazione alle fasi effettivamente espletate (esclusa quella istruttoria), con applicazione dei valori minimi, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 11-04-2022;
- condanna gli opposti, in solido, al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in € 180,00 per spese vive ed € 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
- 6 -
Così deciso in Nola, 14-04-2025
- 7 -
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Valenti