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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 111/2022 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 111/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 630/2021 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 05.10.2021, di cui al n. R.G.
154/2015,
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, ivi residente in [...]; , C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a [...], Via Minniti n.
11, codice fiscale;
, nato a [...] C.F._2 Parte_3
il 08/12/73 ed ivi residente in [...], C. F. ; C.F._3
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...], erede di C.F._4
già attore, deceduto il 30.09.2016, intervenuta nel Persona_1 giudizio di primo grado, nella detta qualità, in seguito al decesso del de cuius;
nato ad [...] il [...] codice fiscale Controparte_2
, residente in [...], in proprio C.F._5
e quale erede di già attore deceduto il 30.09.2016, Persona_1
intervenuto nel giudizio di primo grado, nella detta qualità, in seguito al decesso del de cuius;
, nata ad [...] il [...], codice Parte_4
fiscale , residente in [...], in C.F._6
proprio e quale erede di già attore, deceduto il Persona_1
30.09.2016, intervenuta, nella detta qualità, nel giudizio di primo grado in seguito al decesso del de cuius, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Spataro giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Barrafranca, Via Passalacqua s.n.c.
- APPELLANTI -
CONTRO
, codice fiscale , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. , Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Elena Argento e Giuseppe Moceri giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'UOC Servizio Legale
A.S.P. sito in Viale Armando Diaz n. 7 CP_3
- APPELLATA –
Oggetto: responsabilità sanitaria
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Persona_1 Controparte_2 [...]
citavano l' chiedendone la condanna al Parte_4 CP_5
risarcimento dei danni alla persona subiti, iure proprio e iure ereditario, in seguito al decesso di , padre e nonno degli attori, asserendo la sussistenza Controparte_2
di errori ed omissioni sanitari commessi dai medici dell'Ospedale Umberto I di che avevano avuto in cura il proprio congiunto. CP_3
In ordine al fatto, gli attori esponevano:
1) che in data 04.06.2012, alle ore 18.55, era giunto al Pronto Controparte_2
Soccorso dell'Ospedale di in quanto accusava inappetenza, lieve epigastralgia CP_3
e dispnea;
2) che, intorno alle ore 23.45, veniva ricoverato presso il reparto di Controparte_2
Malattie Infettive dello stesso nosocomio con diagnosi di accettazione di polmonite basale destra;
3) che, disposti i vari esami e accertamenti, in data 09.06.2012 veniva eseguita una
TAC senza mezzo di contrasto dalla quale si evidenziava la presenza di una massa polmonare di incerta natura sì da indurre i sanitari ad eseguire ulteriore TAC con mezzo di contrasto;
4) che lo stesso giorno, a seguito del suggerimento da parte dei medici al paziente di sottoporsi ad altra TAC con mezzo di contrasto al fine di meglio acclarare la natura della potenziale patologia, il rifiutava l'esame in quanto ritenuto invasivo Per_1
e, sollecitando le proprie dimissioni, lasciava il reparto ospedaliero;
5) che il personale medico non aveva proposto al paziente alternative diagnostiche alla
TAC con mezzo di contrasto meno invasive, non avendo viepiù formulato alcuna diagnosi definitiva allorché il paziente aveva lasciato l'ospedale; 6) che il personale sanitario dell'ospedale di avevano posto in essere una CP_3
molteplicità di inadempienze tra cui il mancato consiglio di un ricovero presso una struttura specialistica o l'effettuazione di ulteriori esami, data la sospetta presenza di un carcinoma polmonare: il paziente fu infatti ricoverato in un reparto non specificatamente attinente alla sua grave patologia tumorale a causa dell'assenza di posti disponibili nei reparti di oncologia, pneumologia o chirurgia;
7) che, al momento delle dimissioni, al paziente fu prescritta una terapia per altre patologie senza alcuna indicazione terapeutica specifica per la neoplasia polmonare;
8) che, a circa due mesi dalle dimissioni avvenute in data 09.06.2012, in data
04.08.2012 decedeva a causa della neoplasia tumorale non Controparte_2
diagnosticata né curata.
Tanto premesso, gli attori agivano in giudizio affinché fosse accertata la responsabilità dell sia per aver omesso la Controparte_3
diagnosi di neoplasia polmonare, non segnalata né evidenziata nella relazione clinica di dimissioni, nonostante fosse già evidente dalla TAC senza mezzo di contrasto, sia per non aver disposto accertamenti diversi dalla TAC rifiutata dal paziente, sia per non aver correttamente informato il paziente della propria situazione, sia infine per non aver consentito a di sottoporsi ad Controparte_2
adeguata terapia o essere ricoverato in altro centro ospedaliero specialistico, circostanze che gli avrebbero allungato l'aspettativa di vita ed attenuato il grado di sofferenza, instando per la condanna dell'Azienda al risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale e del danno biologico causati a seguito del decesso del proprio congiunto, nonché iure hereditario per la perdita del bene vita che il paziente loro congiunto aveva subito a seguito dell'omissiva condotta dei sanitari.
Nel costituirsi in giudizio l contestava la fondatezza della domanda CP_5
attorea chiedendone il rigetto per erronea ricostruzione fattuale, insussistenza del nesso eziologico e duplicazione delle voci di danno. La causa veniva istruita con prove per testi e con c.t.u. medico-legale a firma del dott. Persona_2
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva l'avv. Persona_1
procuratore delle parti attrici ed attore egli stesso: il giudizio veniva quindi proseguito dagli originari attori unitamente a , Controparte_1 Controparte_2
e , rispettivamente coniuge e figli nonché eredi
[...] Parte_4
dell'Avv. Persona_1
Con Sentenza n. 630/2021, pubblicata il 05.10.2021, il Tribunale di Enna rigettava la domanda degli attori, compensava integralmente le spese processuali e, infine, poneva a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.: a fondamento del deciso affermava che nessuna colpa potesse essere attribuita ai sanitari poiché rilevante era stato il fatto che il paziente si fosse dimesso volontariamente e consapevolmente nella stessa giornata del 9.6.2012, e precisamente dopo la prima radiografia senza mezzo di contrasto, e che gli attori non avevano provato il nesso di causalità tra le asserite inadempienze dei sanitari ed il decesso del paziente posto che non avevano neanche allegato per quale causa fosse deceduto. Controparte_2
Il giudice di prime cure rilevava che né gli attori né il consulente d'Ufficio avevano sollevato contestazioni riguardo agli accertamenti eseguiti fino al momento delle dimissioni, ritenendo quindi corretta la condotta medica fino a quel momento;
che, con riguardo agli obblighi informativi posti a carico dei medici, i sanitari “non potevano formulare con certezza alcuna diagnosi in quanto non erano stati acquisiti sufficienti elementi clinici: la sola Tac senza mezzo di contrasto impedisce di rilevare formazioni tumorali, per cui invece sono previsti altri accertamenti più specifici, come rilevato anche dal CTU”; che, nel corso dell'istruttoria, era emerso che i medici avevano consigliato a di sottoporsi a esami Controparte_2
diagnostici più approfonditi stante la possibilità che egli fosse attinto da “qualcosa di brutto”, come riferito dal teste che, in definitiva, i sanitari non potevano Tes_1
essere ritenuti responsabili della decisione del paziente di dimettersi volontariamente, avendo essi al contrario agito diligentemente e avendo raccomandato al paziente il proseguimento dell'iter diagnostico ancorché, al momento delle dimissioni, non era possibile formulare alcuna diagnosi certa.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
e hanno proposto appello avverso Parte_4 Controparte_1
la sentenza n. 630/2021 reiterando le domande di accertamento della responsabilità dell per il decesso del proprio congiunto e di Controparte_3
condanna al risarcimento dei danni come formulati in primo grado.
Gli appellanti, nell'esporre le proprie ragioni, hanno imputato la responsabilità ai sanitari dell sostenendo che, in data 09.06.2012, i medici Controparte_3
dell di malattie infettive erano a conoscenza della presenza, nel paziente CP_6
di una massa voluminosa di natura non meglio definita, la cui rilevanza Per_1
clinica imponeva – per i sanitari che avevano in esame il degente – l'esecuzione di ulteriori accertamenti diagnostici: tra questi, era indicata l'esecuzione di una TAC con mezzo di contrasto. Tale esame venne però rifiutato dal paziente, che lo considerava invasivo e doloroso, sì da richiedere di essere dimesso;
dimissioni che furono quindi concesse, pur in assenza di una diagnosi definita.
Gli appellanti hanno inoltre rilevato che dalla relazione clinica di dimissione non emergeva alcun riferimento in ordine alla neoplasia polmonare e/o neoformazione polmonare né venivano prescritti i necessari approfondimenti diagnostici, ad onta del fatto che la patologia tumorale era stata annotata nella cartella clinica, cartella che, ultimata successivamente alle dimissioni del paziente e corredata dal referto della TAC senza mezzo di contrasto, non fu mai consegnata al de cuius, rilevando comunque che anche a seguito della TAC senza mezzo di contrasto emergeva chiaramente la presenza della neoformazione polmonare: tale circostanza, a parere degli appellanti, doveva indurre i sanitari del reparto di malattie infettive, al momento delle dimissioni del ad informare il paziente del fatto che Per_1
sospettavano la presenza di una massa tumorale e, una volta formulata la diagnosi di neoformazione polmonare, a contattarlo presso il suo domicilio al fine di renderlo edotto del fatto di avere diagnosticato, ex post, la grave patologia tumorale che lo ha condotto all'exitus.
Gli appellanti hanno ritenuto poi irrilevante, quale causa di esonero della responsabilità in capo ai medici, il fatto che il si sia rifiutato di eseguire la Per_1
TAC con mezzo di contrasto alla luce della sua alta invasività e dei rischi che avrebbe potuto correre per la propria incolumità: a fronte del rifiuto del paziente, gli appellanti sostengono che i medici avrebbero dovuto spiegare in modo chiaro e dettagliato il sospetto di una neoplasia polmonare, comunicare che ai fini di una compiuta diagnosi era necessario attendere il referto della TAC già eseguita e che, inoltre, sarebbe stato opportuno effettuare un'ulteriore TAC con mezzo di contrasto o, comunque, esami alternativi quali l'esame citologico dell'espettorato polmonare il quale, per come accertato dal C.T.U., avrebbe consentito di formulare la diagnosi della malattia neoplastica del polmone.
Per tali ragioni gli appellanti hanno sostenuto che la mancata diagnosi del tumore al polmone al alla data del 09.06.2012 in sede di dimissioni, era dipesa Per_1
esclusivamente dalla condotta colposa dei sanitari dell'Ospedale Umberto I di CP_3
che hanno omesso di eseguire l'esame citologico dell'espettorato polmonare, a cui certamente il paziente avrebbe acconsentito quale opzione diagnostica alternativa alla TAC con mezzo di contrasto e che avrebbe comunque permesso ai medici di individuare la malattia neoplastica polmonare e di adottare tutte le misure terapeutiche e consequenziali necessarie.
Quanto poi all'omessa informazione del paziente sulle proprie reali condizioni di salute che, a loro dire, ha viepiù determinato la violazione del suo diritto all'autodeterminazione, gli attori hanno censurato il deciso nella parte in cui non aveva ritenuto nulla o inattendibile la testimonianza proferita del Dott. Testimone_2
, per essere quest'ultimo incompatibile ex art. 246 c.p.c. in quanto medico
[...]
coinvolto nelle condotte contestate - ritenute causa di responsabilità della struttura sanitaria – e, come tale, potenziale convenuto in autonomo giudizio di responsabilità professionale.
Gli appellanti infine hanno censurato il deciso sia nella parte in cui non aveva seguito il ragionamento palesato nella c.t.u., avendo fatte proprie le conclusioni cui era giunto il C.T.P. dell'Azienda convenuta, sia nella parte in cui aveva affermato l'assenza di prova del nesso di causalità tra la patologia tumorale e l'evento morte, evidenziando sotto tale ultimo profilo che, secondo il criterio del più probabile che non, con ragionevole certezza e rilevante probabilità scientifica il era Per_1
deceduto dopo appena due mesi dalle dimissioni proprio a causa della patologia tumorale di cui era affetto e che, qualora fossero state evidenziate le giuste cure ed attenzioni da parte dei sanitari dell , non avrebbe avuto il repentino CP_5
decorso che ha condotto alla morte il paziente dopo meno di due mesi dalle dimissioni e che ne ha peggiorato la qualità della residua esistenza.
Con riguardo al quantum debeatur gli appellanti hanno sottolineato i pregiudizi subiti dal de cuius sotto vari profili risarcitori di cui invocano il riconoscimento iure ereditario: il danno da perdita di chance di sopravvivenza e/o da perdita anticipata della vita con conseguente peggioramento della qualità della stessa, il danno tanatologico consistente nella sofferenza patita dal de cuius prima di morire, nonché infine il danno biologico terminale.
Nel costituirsi in giudizio, l ha contestato le avverse difese CP_5
sostenendo che alla struttura ospedaliera non potesse essere attribuita alcuna responsabilità omissiva causalmente collegata al peggioramento della presunta neoplasia polmonare del Bonanno, e ciò per il fatto che ai medici non fu consentito di completare in modo esauriente l'iter diagnostico a causa delle repentine dimissioni volontarie del paziente avvenute contro il parere dei sanitari lo stesso giorno in cui fu prospettata la necessità di effettuare una TAC con mezzo di contrasto: la parte appellata ha evidenziato come il paziente, ad onta dell'informativa ricevuta dal dott. circa la possibilità di essere interessato Tes_1 da una grave patologia, nella misura in cui repentinamente aveva abbandonato il nosocomio, avesse in tal modo negato il consenso non solo all'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto ma anche a qualsiasi altro accertamento diagnostico, indipendentemente dalla sua natura e invasività, rilevando comunque che le linee guida delle “Neoplasie al Polmone” adottate dall'Associazione Italiana di
Oncologia Medica, edizione 2018, sostengono che “lo screening del cancro al polmone tramite l'esame citologico dell'espettorato non ha dimostrato alcun beneficio, ed è pertanto sconsigliato (pag. 15)” e che, in sostanza, non esisteva alcun altro esame alternativo alla TAC con mezzo di contrasto che potesse consentire una diagnosi certa della patologia tumorale.
In relazione alle contestazioni avanzate riguardo alla prova testimoniale, parte appellata ha rilevato da un lato l'avvenuta decadenza delle controparti ad eccepire la nullità della prova testimoniale escussa in prime cure, per non averla reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, e dall'altro ne ha ribadito la legittimità per essere il teste privo di alcun interesse rilevante alla Tes_1
controversia ai sensi dell'art. 246 c.p.c., così come correttamente statuito dal
Giudice di prime cure, mentre, con riguardo alla mancata prova del nesso di causalità tra la patologia tumorale e l'evento morte, l'appellata ha asserito che gli eredi del non avevano chiarito la causa del decesso del paziente rilevando Per_1
che, in mancanza di un esame autoptico, le controparti non potevano provare che il decesso del proprio congiunto fosse stato conseguenza di una malattia neoplastica polmonare non diagnosticata dai sanitari: a tal proposito, l ha dedotto che la CP_5
comorbilità da cui risultava affetto il (fibrillazione atriale, insufficienza Per_1
renale cronica, severa insufficienza tricuspidale, lieve insufficienza mitrale ed aortica, candidosi orale, scompenso di circolo e vasculopatia cerebrale), il quadro clinico registrato all'atto del ricovero nonché l'età del soggetto avente 88 anni, avevano avuto un ruolo sicuramente determinante nella definizione degli eventi, a tal punto da escludere qualsiasi ruolo causale tra la condotta dei sanitari e l'exitus del paziente, con la conseguenza che una diversa condotta dei medici, così come prospettata da controparte, non avrebbe portato ad un diverso esito e non avrebbe aumentato le chances di sopravvivenza del Per_1
Infine, sulle natura delle pretese risarcitorie invocate, parte appellata ne ha contestato la fondatezza alla luce della genericità delle domande in quanto non supportate da alcuna idonea deduzione e/o allegazione di sorta.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 26.06.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
e per i motivi di seguito Parte_4 Controparte_1
evidenziati.
Come evidenziato in precedenza, , soggetto di anni 88 al momento Controparte_2
del ricovero presso l'Ospedale Umberto I di per sospetta polmonite affetto da CP_3
varie comorbilità in parte dovute alla sua età avanzata, una volta effettuata la TAC senza mezzo di contrasto e rilevata la presenza in seno al polmone di una massa non meglio identificata, ad onta della prospettazione, ad opera dei sanitari, della necessità di effettuare un secondo esame TAC, questa volta con mezzo di contrasto, al fine di delineare con assoluta certezza l'origine e la natura di tale massa e di approntare un idoneo percorso terapeutico, anziché accettare i consigli dei sanitari richiedeva le proprie dimissioni, abbandonando repentinamente il nosocomio, lo stesso giorno 9 giugno 2012 in cui fu svolta la TAC senza mezzo di contrasto;
dopo meno di due mesi il decedeva ai primi di agosto del 2012 senza che si Per_1
possa evincere dagli atti di causa che tipo di percorso terapeutico in tale ultimo sprazzo di vita abbia solcato o cosa ne abbia cagionato la sua Controparte_2
morte. I prossimi congiunti odierni appellanti hanno lamentato una serie di inadempienze asseritamente ascrivibili al personale sanitario, di matrice prevalentemente omissiva, di seguito riassumibili: sono stati censurati sia il fatto che i sanitari non prospettarono altri esami meno invasivi della TAC con mezzo di contrasto, sul presupposto che il avrebbe accettato di sottoporvisi e che tali esami Per_1
effettivamente potevano sostituirsi alla TAC con mezzo di contrasto alla quale il paziente oppose un netto rifiuto, sia il fatto che i sanitari non informarono il della potenziale gravita del suo stato di salute, e ciò nonostante la Per_1
deposizione del teste che ha riferito di essersi procurato i risultati anzitempo Tes_1
dal collega radiologo e di avere caldamente consigliato al paziente di sottoporsi alla
TAC con mezzo di contrasto, sia il fatto che la gravità dello stato di salute del congiunto e la presenza di massa tumorale nel polmone si desumessero già all'esito della TAC senza mezzo di contrasto e trasparissero già dalle risultanze della cartella clinica versata in atti, con particolare riferimento alla pagina 43 della suddetta cartella, senza che i medici prescrivessero adeguati percorsi terapeutici consoni alla presenza di un carcinoma polmonare o consigliassero il ricovero presso strutture specializzate, sia infine il fatto che tali informazioni non sono state date al paziente, una volta emerse le risultanze della TAC senza mezzo di contrasto, dopo che il aveva già abbandonato il nosocomio, persistendo l'obbligo in capo ai Per_1
sanitari di protezione del paziente anche dopo l'escomio dalla struttura ospedaliera, fatti a detta di parte appellante contrastanti con regole cautelari di condotta il cui rispetto si deve normalmente attendere da operatori altamente qualificati, quali risultano essere i sanitari, che devono garantire un elevato standard adempitivo secondo la nota regola dell'art. 1176 c.c. in tema di diligenza del debitore qualificato.
Gli appellanti hanno poi rimarcato, oltre che la presenza di plurime condotte colpose dei sanitari, anche la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso del congiunto e le condotte omissive sopra menzionate, considerato che se i sanitari avessero effettuato una diagnosi precoce, l'immediato confacente piano terapeutico avrebbe garantito al un cospicuo lasso di tempo – tra i 21 e i 40 mesi – durante il Per_1
quale potere godere e beneficiare di un'esistenza dignitosa.
Ma di tali argomentazioni è agevole la confutazione.
Effettuata la TAC senza mezzo di contrasto ed emersa, a seguito di consulto verbale con lo specialista radiologo, il dott. si è recato dal paziente Tes_1 Controparte_2
per informarlo della necessità di eseguire ulteriore esame con mezzo di contrasto al fine di comprendere cosa albergasse nel polmone del paziente, di effettuare una corretta diagnosi e di potere individuare la migliore terapia da approntare, considerata l'elevata comorbilità del e la sua età avanzata: il fatto che vi Per_1
sia stata l'informazione consistita nella prospettazione al paziente “di qualcosa di brutto” ad opera del lo dimostra il fatto che, ricevuto il nunzio e prospettata Tes_1
la necessità dell'ulteriore esame, il ha deciso sua sponte di abbandonare Per_1
repentinamente il nosocomio, circostanza che non sarebbe avvenuta se il medico non avesse provveduto a palesare lo stato dei fatti ancora in divenire, data l'attesa dell'esito della prima TAC e la opportunità dell'approntamento del secondo esame con mezzo di contrasto;
la testimonianza del non soltanto si palesa Tes_1
ammissibile, non potendovi ostare un interesse meramente astratto del sanitario ad assumere le potenziali vesti di parte convenuta nel presente giudizio, evenienza poi non verificatasi ed oramai disinnescata dalla maturata prescrizione, ma anche attendibile, essendosi il sanitario espresso in modo semplice e diretto ad un interlocutore in età avanzata, probabilmente non avvezzo al linguaggio tecnico della professione medica, il quale ricevuta la notizia ha pensato bene di interrompere ogni rapporto con la struttura sanitaria.
Non sappiamo bene perché il abbia deciso in tal senso, probabilmente avrà Per_1
ritenuto di non essere disponibile a subire accanimenti terapeutici o semplicemente di non volere più sottoporsi ad altri controlli, non avendo parte appellante dato prova del fatto che il proprio congiunto si sarebbe comunque sottoposto allo sbandierato concorrente esame citologico dell'espettorato polmonare ove l'effettuazione di esso gli fosse stata ipotizzata.
Quanto poi alla ipotizzata prospettabilità dell'esame citologico dell'espettorato polmonare in luogo della TAC con mezzo di contrasto, la Corte reputa che tale ipotesi non sia percorribile per il semplice fatto che una corretta diagnosi di ciò che potesse albergare nel polmone del richiedeva unicamente la esecrata TAC Per_1
con mezzo di contrasto: la scelta di somministrare e dosare farmaci chemioterapici, dal contenuto altamente tossico soprattutto per un fisico di soggetto di 88 anni, richiede l'esatta individuazione del tipo di carcinoma da contrastare e la precisa collocazione di esso con individuazione di eventuali metastasi la cui presenza può anche sconsigliare il trattamento terapeutico, notizie queste ultime che possono trarsi unicamente dall'uso del mezzo di contrasto, come si desume dalla c.t.u. che infatti ha attribuito all'esame citologico dell'espettorato polmonare una funzione meramente complementare ma non sostitutiva della TAC con mezzo di contrasto;
del tutto correttamente i sanitari prospettarono quest'ultimo adempimento come unico esame effettuabile, esame a cui, come più volte ribadito in precedenza, il paziente ha opposto un netto rifiuto abbandonando il nosocomio.
Non corrisponde al vero, ad onta di quanto asserito anche dalla stessa difesa di parte appellata, che la gravità dello stato di salute del e la presenza della massa Per_1
tumorale nel polmone trasparissero già dalle risultanze di pagina 43 della cartella clinica versata in atti: a parte il fatto che il abbandonò repentinamente Per_1
l'ospedale rendendo del tutto vana la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti, la Corte condivide quanto riferito dal giudice di primo grado secondo cui “nella relazione clinica di dimissione non è stata formulata la diagnosi in quanto non era ancora stato formato il referto TAC e non erano ancora stati elaborati i risultati degli esami praticati il giorno della dimissione. L'U.O., comunque, appena venuta in possesso di detti esami ha formulato la diagnosi di:
versamento pleurico;
neoformazione polmonare;
fibrillazione atriale;
insufficienza renale cronica;
severa insufficienza della tricuspide;
lieve insufficienza mitralica ed aortica;
candidosi orale;
scompenso di circolo;
vasculopatia cerebrale. Nessun riferimento però viene fatto alla neoplasia polmonare, impossibile senza approfondimento diagnostico”, non evincendosi con immediatezza, da quanto scritto a pagina 43 della cartella clinica, la presenza della massa tumorale il cui compiuto accertamento avrebbe comunque richiesto, come sopra evidenziato,
l'esame con mezzo di contrasto.
Ma anche a volere ritenere evidente la gravità dello stato di salute in cui versava il sin dalle sue dimissioni ed a volere ipotizzare la violazione, ad opera del Per_1
personale sanitario dell'ospedale di della regola cautelare di condotta che CP_3
impone alla struttura che ha avuto in cura un paziente volontariamente dimessosi in contrasto con la volontà dei medici di continuare ad incalzarlo per sollecitare ricoveri presso strutture specializzate o ulteriori esami terapeutici, nel caso in esame
è mancata altresì la prova del sedicente nesso di causalità tra l'omessa informazione e la causazione dell'eventi morte avvenuta a meo di due mesi della dimissioni volontarie, non essendo emerso dagli atti di causa, sulla base del criterio del più ragionevole che non, né che l'informativa postuma sarebbe sfociata in trattamenti farmacologici, assai rari in soggetti di quasi novant'anni, né che lo stesso decesso di sia stato cagionato dallo stesso carcinoma polmonare che gli Controparte_2
odierni appellanti hanno ritenuto colpevolmente non diagnosticato: del tutto condivisibilmente il Tribunale pertanto ha affermato che gli appellanti “non hanno neanche chiarito la causa del decesso, nonostante incombesse su di essi dimostrare il nesso causale tra la prospettata neoplasia polmonare e la morte. Infatti, nessun esame autoptico è stato effettuato. Né tale accertamento può essere compiuto tramite presunzioni ancor più se si tiene conto dell'età del soggetto (88 anni), delle condizioni di salute in cui si trovava, soffrendo di fibrillazione atriale, insufficienza renale cronica, severa insufficienza tricuspidale, lieve insufficienza mitrale ed aortica, candidosi orale, scompenso di circolo e vasculopatia cerebrale, come rilevabile dalla documentazione clinica in atti”, essendo al contrario assai probabile che il decesso del sia stato frutto dell'insieme delle patologie di cui Per_1
soffriva subito dopo le dimissioni dall'ospedale.
In definitiva alcuna responsabilità può essere ascritta alla struttura sanitaria, il che comporta il rigetto della domanda risarcitoria degli appellanti e la conferma della sentenza di primo grado: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
e nella misura di cui al Controparte_2 Parte_4
dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla
Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Persona_1 Controparte_2 [...]
; Parte_4
2. Condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Persona_1 Controparte_2 Parte_4
al pagamento delle spese di lite sostenute dall
[...] [...]
, spese liquidate in Euro 8.470,00 (di cui Euro 2.518,00 Controparte_3
per la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed Euro 4.287,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
e , di un
[...] Controparte_2 Parte_4 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 20 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 111/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 630/2021 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 05.10.2021, di cui al n. R.G.
154/2015,
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, ivi residente in [...]; , C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a [...], Via Minniti n.
11, codice fiscale;
, nato a [...] C.F._2 Parte_3
il 08/12/73 ed ivi residente in [...], C. F. ; C.F._3
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...], erede di C.F._4
già attore, deceduto il 30.09.2016, intervenuta nel Persona_1 giudizio di primo grado, nella detta qualità, in seguito al decesso del de cuius;
nato ad [...] il [...] codice fiscale Controparte_2
, residente in [...], in proprio C.F._5
e quale erede di già attore deceduto il 30.09.2016, Persona_1
intervenuto nel giudizio di primo grado, nella detta qualità, in seguito al decesso del de cuius;
, nata ad [...] il [...], codice Parte_4
fiscale , residente in [...], in C.F._6
proprio e quale erede di già attore, deceduto il Persona_1
30.09.2016, intervenuta, nella detta qualità, nel giudizio di primo grado in seguito al decesso del de cuius, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Spataro giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Barrafranca, Via Passalacqua s.n.c.
- APPELLANTI -
CONTRO
, codice fiscale , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. , Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Elena Argento e Giuseppe Moceri giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'UOC Servizio Legale
A.S.P. sito in Viale Armando Diaz n. 7 CP_3
- APPELLATA –
Oggetto: responsabilità sanitaria
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Persona_1 Controparte_2 [...]
citavano l' chiedendone la condanna al Parte_4 CP_5
risarcimento dei danni alla persona subiti, iure proprio e iure ereditario, in seguito al decesso di , padre e nonno degli attori, asserendo la sussistenza Controparte_2
di errori ed omissioni sanitari commessi dai medici dell'Ospedale Umberto I di che avevano avuto in cura il proprio congiunto. CP_3
In ordine al fatto, gli attori esponevano:
1) che in data 04.06.2012, alle ore 18.55, era giunto al Pronto Controparte_2
Soccorso dell'Ospedale di in quanto accusava inappetenza, lieve epigastralgia CP_3
e dispnea;
2) che, intorno alle ore 23.45, veniva ricoverato presso il reparto di Controparte_2
Malattie Infettive dello stesso nosocomio con diagnosi di accettazione di polmonite basale destra;
3) che, disposti i vari esami e accertamenti, in data 09.06.2012 veniva eseguita una
TAC senza mezzo di contrasto dalla quale si evidenziava la presenza di una massa polmonare di incerta natura sì da indurre i sanitari ad eseguire ulteriore TAC con mezzo di contrasto;
4) che lo stesso giorno, a seguito del suggerimento da parte dei medici al paziente di sottoporsi ad altra TAC con mezzo di contrasto al fine di meglio acclarare la natura della potenziale patologia, il rifiutava l'esame in quanto ritenuto invasivo Per_1
e, sollecitando le proprie dimissioni, lasciava il reparto ospedaliero;
5) che il personale medico non aveva proposto al paziente alternative diagnostiche alla
TAC con mezzo di contrasto meno invasive, non avendo viepiù formulato alcuna diagnosi definitiva allorché il paziente aveva lasciato l'ospedale; 6) che il personale sanitario dell'ospedale di avevano posto in essere una CP_3
molteplicità di inadempienze tra cui il mancato consiglio di un ricovero presso una struttura specialistica o l'effettuazione di ulteriori esami, data la sospetta presenza di un carcinoma polmonare: il paziente fu infatti ricoverato in un reparto non specificatamente attinente alla sua grave patologia tumorale a causa dell'assenza di posti disponibili nei reparti di oncologia, pneumologia o chirurgia;
7) che, al momento delle dimissioni, al paziente fu prescritta una terapia per altre patologie senza alcuna indicazione terapeutica specifica per la neoplasia polmonare;
8) che, a circa due mesi dalle dimissioni avvenute in data 09.06.2012, in data
04.08.2012 decedeva a causa della neoplasia tumorale non Controparte_2
diagnosticata né curata.
Tanto premesso, gli attori agivano in giudizio affinché fosse accertata la responsabilità dell sia per aver omesso la Controparte_3
diagnosi di neoplasia polmonare, non segnalata né evidenziata nella relazione clinica di dimissioni, nonostante fosse già evidente dalla TAC senza mezzo di contrasto, sia per non aver disposto accertamenti diversi dalla TAC rifiutata dal paziente, sia per non aver correttamente informato il paziente della propria situazione, sia infine per non aver consentito a di sottoporsi ad Controparte_2
adeguata terapia o essere ricoverato in altro centro ospedaliero specialistico, circostanze che gli avrebbero allungato l'aspettativa di vita ed attenuato il grado di sofferenza, instando per la condanna dell'Azienda al risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale e del danno biologico causati a seguito del decesso del proprio congiunto, nonché iure hereditario per la perdita del bene vita che il paziente loro congiunto aveva subito a seguito dell'omissiva condotta dei sanitari.
Nel costituirsi in giudizio l contestava la fondatezza della domanda CP_5
attorea chiedendone il rigetto per erronea ricostruzione fattuale, insussistenza del nesso eziologico e duplicazione delle voci di danno. La causa veniva istruita con prove per testi e con c.t.u. medico-legale a firma del dott. Persona_2
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva l'avv. Persona_1
procuratore delle parti attrici ed attore egli stesso: il giudizio veniva quindi proseguito dagli originari attori unitamente a , Controparte_1 Controparte_2
e , rispettivamente coniuge e figli nonché eredi
[...] Parte_4
dell'Avv. Persona_1
Con Sentenza n. 630/2021, pubblicata il 05.10.2021, il Tribunale di Enna rigettava la domanda degli attori, compensava integralmente le spese processuali e, infine, poneva a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.: a fondamento del deciso affermava che nessuna colpa potesse essere attribuita ai sanitari poiché rilevante era stato il fatto che il paziente si fosse dimesso volontariamente e consapevolmente nella stessa giornata del 9.6.2012, e precisamente dopo la prima radiografia senza mezzo di contrasto, e che gli attori non avevano provato il nesso di causalità tra le asserite inadempienze dei sanitari ed il decesso del paziente posto che non avevano neanche allegato per quale causa fosse deceduto. Controparte_2
Il giudice di prime cure rilevava che né gli attori né il consulente d'Ufficio avevano sollevato contestazioni riguardo agli accertamenti eseguiti fino al momento delle dimissioni, ritenendo quindi corretta la condotta medica fino a quel momento;
che, con riguardo agli obblighi informativi posti a carico dei medici, i sanitari “non potevano formulare con certezza alcuna diagnosi in quanto non erano stati acquisiti sufficienti elementi clinici: la sola Tac senza mezzo di contrasto impedisce di rilevare formazioni tumorali, per cui invece sono previsti altri accertamenti più specifici, come rilevato anche dal CTU”; che, nel corso dell'istruttoria, era emerso che i medici avevano consigliato a di sottoporsi a esami Controparte_2
diagnostici più approfonditi stante la possibilità che egli fosse attinto da “qualcosa di brutto”, come riferito dal teste che, in definitiva, i sanitari non potevano Tes_1
essere ritenuti responsabili della decisione del paziente di dimettersi volontariamente, avendo essi al contrario agito diligentemente e avendo raccomandato al paziente il proseguimento dell'iter diagnostico ancorché, al momento delle dimissioni, non era possibile formulare alcuna diagnosi certa.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
e hanno proposto appello avverso Parte_4 Controparte_1
la sentenza n. 630/2021 reiterando le domande di accertamento della responsabilità dell per il decesso del proprio congiunto e di Controparte_3
condanna al risarcimento dei danni come formulati in primo grado.
Gli appellanti, nell'esporre le proprie ragioni, hanno imputato la responsabilità ai sanitari dell sostenendo che, in data 09.06.2012, i medici Controparte_3
dell di malattie infettive erano a conoscenza della presenza, nel paziente CP_6
di una massa voluminosa di natura non meglio definita, la cui rilevanza Per_1
clinica imponeva – per i sanitari che avevano in esame il degente – l'esecuzione di ulteriori accertamenti diagnostici: tra questi, era indicata l'esecuzione di una TAC con mezzo di contrasto. Tale esame venne però rifiutato dal paziente, che lo considerava invasivo e doloroso, sì da richiedere di essere dimesso;
dimissioni che furono quindi concesse, pur in assenza di una diagnosi definita.
Gli appellanti hanno inoltre rilevato che dalla relazione clinica di dimissione non emergeva alcun riferimento in ordine alla neoplasia polmonare e/o neoformazione polmonare né venivano prescritti i necessari approfondimenti diagnostici, ad onta del fatto che la patologia tumorale era stata annotata nella cartella clinica, cartella che, ultimata successivamente alle dimissioni del paziente e corredata dal referto della TAC senza mezzo di contrasto, non fu mai consegnata al de cuius, rilevando comunque che anche a seguito della TAC senza mezzo di contrasto emergeva chiaramente la presenza della neoformazione polmonare: tale circostanza, a parere degli appellanti, doveva indurre i sanitari del reparto di malattie infettive, al momento delle dimissioni del ad informare il paziente del fatto che Per_1
sospettavano la presenza di una massa tumorale e, una volta formulata la diagnosi di neoformazione polmonare, a contattarlo presso il suo domicilio al fine di renderlo edotto del fatto di avere diagnosticato, ex post, la grave patologia tumorale che lo ha condotto all'exitus.
Gli appellanti hanno ritenuto poi irrilevante, quale causa di esonero della responsabilità in capo ai medici, il fatto che il si sia rifiutato di eseguire la Per_1
TAC con mezzo di contrasto alla luce della sua alta invasività e dei rischi che avrebbe potuto correre per la propria incolumità: a fronte del rifiuto del paziente, gli appellanti sostengono che i medici avrebbero dovuto spiegare in modo chiaro e dettagliato il sospetto di una neoplasia polmonare, comunicare che ai fini di una compiuta diagnosi era necessario attendere il referto della TAC già eseguita e che, inoltre, sarebbe stato opportuno effettuare un'ulteriore TAC con mezzo di contrasto o, comunque, esami alternativi quali l'esame citologico dell'espettorato polmonare il quale, per come accertato dal C.T.U., avrebbe consentito di formulare la diagnosi della malattia neoplastica del polmone.
Per tali ragioni gli appellanti hanno sostenuto che la mancata diagnosi del tumore al polmone al alla data del 09.06.2012 in sede di dimissioni, era dipesa Per_1
esclusivamente dalla condotta colposa dei sanitari dell'Ospedale Umberto I di CP_3
che hanno omesso di eseguire l'esame citologico dell'espettorato polmonare, a cui certamente il paziente avrebbe acconsentito quale opzione diagnostica alternativa alla TAC con mezzo di contrasto e che avrebbe comunque permesso ai medici di individuare la malattia neoplastica polmonare e di adottare tutte le misure terapeutiche e consequenziali necessarie.
Quanto poi all'omessa informazione del paziente sulle proprie reali condizioni di salute che, a loro dire, ha viepiù determinato la violazione del suo diritto all'autodeterminazione, gli attori hanno censurato il deciso nella parte in cui non aveva ritenuto nulla o inattendibile la testimonianza proferita del Dott. Testimone_2
, per essere quest'ultimo incompatibile ex art. 246 c.p.c. in quanto medico
[...]
coinvolto nelle condotte contestate - ritenute causa di responsabilità della struttura sanitaria – e, come tale, potenziale convenuto in autonomo giudizio di responsabilità professionale.
Gli appellanti infine hanno censurato il deciso sia nella parte in cui non aveva seguito il ragionamento palesato nella c.t.u., avendo fatte proprie le conclusioni cui era giunto il C.T.P. dell'Azienda convenuta, sia nella parte in cui aveva affermato l'assenza di prova del nesso di causalità tra la patologia tumorale e l'evento morte, evidenziando sotto tale ultimo profilo che, secondo il criterio del più probabile che non, con ragionevole certezza e rilevante probabilità scientifica il era Per_1
deceduto dopo appena due mesi dalle dimissioni proprio a causa della patologia tumorale di cui era affetto e che, qualora fossero state evidenziate le giuste cure ed attenzioni da parte dei sanitari dell , non avrebbe avuto il repentino CP_5
decorso che ha condotto alla morte il paziente dopo meno di due mesi dalle dimissioni e che ne ha peggiorato la qualità della residua esistenza.
Con riguardo al quantum debeatur gli appellanti hanno sottolineato i pregiudizi subiti dal de cuius sotto vari profili risarcitori di cui invocano il riconoscimento iure ereditario: il danno da perdita di chance di sopravvivenza e/o da perdita anticipata della vita con conseguente peggioramento della qualità della stessa, il danno tanatologico consistente nella sofferenza patita dal de cuius prima di morire, nonché infine il danno biologico terminale.
Nel costituirsi in giudizio, l ha contestato le avverse difese CP_5
sostenendo che alla struttura ospedaliera non potesse essere attribuita alcuna responsabilità omissiva causalmente collegata al peggioramento della presunta neoplasia polmonare del Bonanno, e ciò per il fatto che ai medici non fu consentito di completare in modo esauriente l'iter diagnostico a causa delle repentine dimissioni volontarie del paziente avvenute contro il parere dei sanitari lo stesso giorno in cui fu prospettata la necessità di effettuare una TAC con mezzo di contrasto: la parte appellata ha evidenziato come il paziente, ad onta dell'informativa ricevuta dal dott. circa la possibilità di essere interessato Tes_1 da una grave patologia, nella misura in cui repentinamente aveva abbandonato il nosocomio, avesse in tal modo negato il consenso non solo all'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto ma anche a qualsiasi altro accertamento diagnostico, indipendentemente dalla sua natura e invasività, rilevando comunque che le linee guida delle “Neoplasie al Polmone” adottate dall'Associazione Italiana di
Oncologia Medica, edizione 2018, sostengono che “lo screening del cancro al polmone tramite l'esame citologico dell'espettorato non ha dimostrato alcun beneficio, ed è pertanto sconsigliato (pag. 15)” e che, in sostanza, non esisteva alcun altro esame alternativo alla TAC con mezzo di contrasto che potesse consentire una diagnosi certa della patologia tumorale.
In relazione alle contestazioni avanzate riguardo alla prova testimoniale, parte appellata ha rilevato da un lato l'avvenuta decadenza delle controparti ad eccepire la nullità della prova testimoniale escussa in prime cure, per non averla reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, e dall'altro ne ha ribadito la legittimità per essere il teste privo di alcun interesse rilevante alla Tes_1
controversia ai sensi dell'art. 246 c.p.c., così come correttamente statuito dal
Giudice di prime cure, mentre, con riguardo alla mancata prova del nesso di causalità tra la patologia tumorale e l'evento morte, l'appellata ha asserito che gli eredi del non avevano chiarito la causa del decesso del paziente rilevando Per_1
che, in mancanza di un esame autoptico, le controparti non potevano provare che il decesso del proprio congiunto fosse stato conseguenza di una malattia neoplastica polmonare non diagnosticata dai sanitari: a tal proposito, l ha dedotto che la CP_5
comorbilità da cui risultava affetto il (fibrillazione atriale, insufficienza Per_1
renale cronica, severa insufficienza tricuspidale, lieve insufficienza mitrale ed aortica, candidosi orale, scompenso di circolo e vasculopatia cerebrale), il quadro clinico registrato all'atto del ricovero nonché l'età del soggetto avente 88 anni, avevano avuto un ruolo sicuramente determinante nella definizione degli eventi, a tal punto da escludere qualsiasi ruolo causale tra la condotta dei sanitari e l'exitus del paziente, con la conseguenza che una diversa condotta dei medici, così come prospettata da controparte, non avrebbe portato ad un diverso esito e non avrebbe aumentato le chances di sopravvivenza del Per_1
Infine, sulle natura delle pretese risarcitorie invocate, parte appellata ne ha contestato la fondatezza alla luce della genericità delle domande in quanto non supportate da alcuna idonea deduzione e/o allegazione di sorta.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 26.06.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
e per i motivi di seguito Parte_4 Controparte_1
evidenziati.
Come evidenziato in precedenza, , soggetto di anni 88 al momento Controparte_2
del ricovero presso l'Ospedale Umberto I di per sospetta polmonite affetto da CP_3
varie comorbilità in parte dovute alla sua età avanzata, una volta effettuata la TAC senza mezzo di contrasto e rilevata la presenza in seno al polmone di una massa non meglio identificata, ad onta della prospettazione, ad opera dei sanitari, della necessità di effettuare un secondo esame TAC, questa volta con mezzo di contrasto, al fine di delineare con assoluta certezza l'origine e la natura di tale massa e di approntare un idoneo percorso terapeutico, anziché accettare i consigli dei sanitari richiedeva le proprie dimissioni, abbandonando repentinamente il nosocomio, lo stesso giorno 9 giugno 2012 in cui fu svolta la TAC senza mezzo di contrasto;
dopo meno di due mesi il decedeva ai primi di agosto del 2012 senza che si Per_1
possa evincere dagli atti di causa che tipo di percorso terapeutico in tale ultimo sprazzo di vita abbia solcato o cosa ne abbia cagionato la sua Controparte_2
morte. I prossimi congiunti odierni appellanti hanno lamentato una serie di inadempienze asseritamente ascrivibili al personale sanitario, di matrice prevalentemente omissiva, di seguito riassumibili: sono stati censurati sia il fatto che i sanitari non prospettarono altri esami meno invasivi della TAC con mezzo di contrasto, sul presupposto che il avrebbe accettato di sottoporvisi e che tali esami Per_1
effettivamente potevano sostituirsi alla TAC con mezzo di contrasto alla quale il paziente oppose un netto rifiuto, sia il fatto che i sanitari non informarono il della potenziale gravita del suo stato di salute, e ciò nonostante la Per_1
deposizione del teste che ha riferito di essersi procurato i risultati anzitempo Tes_1
dal collega radiologo e di avere caldamente consigliato al paziente di sottoporsi alla
TAC con mezzo di contrasto, sia il fatto che la gravità dello stato di salute del congiunto e la presenza di massa tumorale nel polmone si desumessero già all'esito della TAC senza mezzo di contrasto e trasparissero già dalle risultanze della cartella clinica versata in atti, con particolare riferimento alla pagina 43 della suddetta cartella, senza che i medici prescrivessero adeguati percorsi terapeutici consoni alla presenza di un carcinoma polmonare o consigliassero il ricovero presso strutture specializzate, sia infine il fatto che tali informazioni non sono state date al paziente, una volta emerse le risultanze della TAC senza mezzo di contrasto, dopo che il aveva già abbandonato il nosocomio, persistendo l'obbligo in capo ai Per_1
sanitari di protezione del paziente anche dopo l'escomio dalla struttura ospedaliera, fatti a detta di parte appellante contrastanti con regole cautelari di condotta il cui rispetto si deve normalmente attendere da operatori altamente qualificati, quali risultano essere i sanitari, che devono garantire un elevato standard adempitivo secondo la nota regola dell'art. 1176 c.c. in tema di diligenza del debitore qualificato.
Gli appellanti hanno poi rimarcato, oltre che la presenza di plurime condotte colpose dei sanitari, anche la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso del congiunto e le condotte omissive sopra menzionate, considerato che se i sanitari avessero effettuato una diagnosi precoce, l'immediato confacente piano terapeutico avrebbe garantito al un cospicuo lasso di tempo – tra i 21 e i 40 mesi – durante il Per_1
quale potere godere e beneficiare di un'esistenza dignitosa.
Ma di tali argomentazioni è agevole la confutazione.
Effettuata la TAC senza mezzo di contrasto ed emersa, a seguito di consulto verbale con lo specialista radiologo, il dott. si è recato dal paziente Tes_1 Controparte_2
per informarlo della necessità di eseguire ulteriore esame con mezzo di contrasto al fine di comprendere cosa albergasse nel polmone del paziente, di effettuare una corretta diagnosi e di potere individuare la migliore terapia da approntare, considerata l'elevata comorbilità del e la sua età avanzata: il fatto che vi Per_1
sia stata l'informazione consistita nella prospettazione al paziente “di qualcosa di brutto” ad opera del lo dimostra il fatto che, ricevuto il nunzio e prospettata Tes_1
la necessità dell'ulteriore esame, il ha deciso sua sponte di abbandonare Per_1
repentinamente il nosocomio, circostanza che non sarebbe avvenuta se il medico non avesse provveduto a palesare lo stato dei fatti ancora in divenire, data l'attesa dell'esito della prima TAC e la opportunità dell'approntamento del secondo esame con mezzo di contrasto;
la testimonianza del non soltanto si palesa Tes_1
ammissibile, non potendovi ostare un interesse meramente astratto del sanitario ad assumere le potenziali vesti di parte convenuta nel presente giudizio, evenienza poi non verificatasi ed oramai disinnescata dalla maturata prescrizione, ma anche attendibile, essendosi il sanitario espresso in modo semplice e diretto ad un interlocutore in età avanzata, probabilmente non avvezzo al linguaggio tecnico della professione medica, il quale ricevuta la notizia ha pensato bene di interrompere ogni rapporto con la struttura sanitaria.
Non sappiamo bene perché il abbia deciso in tal senso, probabilmente avrà Per_1
ritenuto di non essere disponibile a subire accanimenti terapeutici o semplicemente di non volere più sottoporsi ad altri controlli, non avendo parte appellante dato prova del fatto che il proprio congiunto si sarebbe comunque sottoposto allo sbandierato concorrente esame citologico dell'espettorato polmonare ove l'effettuazione di esso gli fosse stata ipotizzata.
Quanto poi alla ipotizzata prospettabilità dell'esame citologico dell'espettorato polmonare in luogo della TAC con mezzo di contrasto, la Corte reputa che tale ipotesi non sia percorribile per il semplice fatto che una corretta diagnosi di ciò che potesse albergare nel polmone del richiedeva unicamente la esecrata TAC Per_1
con mezzo di contrasto: la scelta di somministrare e dosare farmaci chemioterapici, dal contenuto altamente tossico soprattutto per un fisico di soggetto di 88 anni, richiede l'esatta individuazione del tipo di carcinoma da contrastare e la precisa collocazione di esso con individuazione di eventuali metastasi la cui presenza può anche sconsigliare il trattamento terapeutico, notizie queste ultime che possono trarsi unicamente dall'uso del mezzo di contrasto, come si desume dalla c.t.u. che infatti ha attribuito all'esame citologico dell'espettorato polmonare una funzione meramente complementare ma non sostitutiva della TAC con mezzo di contrasto;
del tutto correttamente i sanitari prospettarono quest'ultimo adempimento come unico esame effettuabile, esame a cui, come più volte ribadito in precedenza, il paziente ha opposto un netto rifiuto abbandonando il nosocomio.
Non corrisponde al vero, ad onta di quanto asserito anche dalla stessa difesa di parte appellata, che la gravità dello stato di salute del e la presenza della massa Per_1
tumorale nel polmone trasparissero già dalle risultanze di pagina 43 della cartella clinica versata in atti: a parte il fatto che il abbandonò repentinamente Per_1
l'ospedale rendendo del tutto vana la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti, la Corte condivide quanto riferito dal giudice di primo grado secondo cui “nella relazione clinica di dimissione non è stata formulata la diagnosi in quanto non era ancora stato formato il referto TAC e non erano ancora stati elaborati i risultati degli esami praticati il giorno della dimissione. L'U.O., comunque, appena venuta in possesso di detti esami ha formulato la diagnosi di:
versamento pleurico;
neoformazione polmonare;
fibrillazione atriale;
insufficienza renale cronica;
severa insufficienza della tricuspide;
lieve insufficienza mitralica ed aortica;
candidosi orale;
scompenso di circolo;
vasculopatia cerebrale. Nessun riferimento però viene fatto alla neoplasia polmonare, impossibile senza approfondimento diagnostico”, non evincendosi con immediatezza, da quanto scritto a pagina 43 della cartella clinica, la presenza della massa tumorale il cui compiuto accertamento avrebbe comunque richiesto, come sopra evidenziato,
l'esame con mezzo di contrasto.
Ma anche a volere ritenere evidente la gravità dello stato di salute in cui versava il sin dalle sue dimissioni ed a volere ipotizzare la violazione, ad opera del Per_1
personale sanitario dell'ospedale di della regola cautelare di condotta che CP_3
impone alla struttura che ha avuto in cura un paziente volontariamente dimessosi in contrasto con la volontà dei medici di continuare ad incalzarlo per sollecitare ricoveri presso strutture specializzate o ulteriori esami terapeutici, nel caso in esame
è mancata altresì la prova del sedicente nesso di causalità tra l'omessa informazione e la causazione dell'eventi morte avvenuta a meo di due mesi della dimissioni volontarie, non essendo emerso dagli atti di causa, sulla base del criterio del più ragionevole che non, né che l'informativa postuma sarebbe sfociata in trattamenti farmacologici, assai rari in soggetti di quasi novant'anni, né che lo stesso decesso di sia stato cagionato dallo stesso carcinoma polmonare che gli Controparte_2
odierni appellanti hanno ritenuto colpevolmente non diagnosticato: del tutto condivisibilmente il Tribunale pertanto ha affermato che gli appellanti “non hanno neanche chiarito la causa del decesso, nonostante incombesse su di essi dimostrare il nesso causale tra la prospettata neoplasia polmonare e la morte. Infatti, nessun esame autoptico è stato effettuato. Né tale accertamento può essere compiuto tramite presunzioni ancor più se si tiene conto dell'età del soggetto (88 anni), delle condizioni di salute in cui si trovava, soffrendo di fibrillazione atriale, insufficienza renale cronica, severa insufficienza tricuspidale, lieve insufficienza mitrale ed aortica, candidosi orale, scompenso di circolo e vasculopatia cerebrale, come rilevabile dalla documentazione clinica in atti”, essendo al contrario assai probabile che il decesso del sia stato frutto dell'insieme delle patologie di cui Per_1
soffriva subito dopo le dimissioni dall'ospedale.
In definitiva alcuna responsabilità può essere ascritta alla struttura sanitaria, il che comporta il rigetto della domanda risarcitoria degli appellanti e la conferma della sentenza di primo grado: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
e nella misura di cui al Controparte_2 Parte_4
dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla
Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Persona_1 Controparte_2 [...]
; Parte_4
2. Condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Persona_1 Controparte_2 Parte_4
al pagamento delle spese di lite sostenute dall
[...] [...]
, spese liquidate in Euro 8.470,00 (di cui Euro 2.518,00 Controparte_3
per la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed Euro 4.287,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
e , di un
[...] Controparte_2 Parte_4 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 20 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico