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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1590/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PIOZZI FRANCESCA
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 21/01/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/10/2024, a adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, contratto in data 21/04/1997, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 27, anno 1997).
Dall'unione tra i coniugi, in data 26/11/1996, è nata la figlia Persona_1 maggiorenne ed oggi economicamente indipendente.
La parte ricorrente ha inoltre chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia, disposto in sede di separazione, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato di essere legalmente separato dalla a far data dal 2005, anno in cui è stata CP_1 omologata la separazione personale dei coniugi;
il ricorrente ha altresì esposto che la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente e, pertanto, ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
La resistente non s'è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica;
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuti non necessari provvedimenti istruttori, il Giudice, ha disposto la discussione orale e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***********
1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili dev'essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo la separazione dei coniugi stata oggetto di decreto di omologazione del 05/05/2005, emesso da questo Tribunale di Grosseto.
A fronte di ciò emerge, induttivamente, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. doc. 4 allegato al ricorso e certificato di residenza depositato in data 20.1.2025), che la convivenza tra i coniugi non sia ripresa né che sia stata ricostituita la comunione spirituale e materiale tra loro, dovendosi così escludere ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Gli aspetti economici.
Parte ricorrente ha chiesto altresì non di non dover più corrispondere nulla a titolo di mantenimento della figlia, avendo la medesima raggiunto – oltre alla maggiore età anche – l'indipendenza economica.
In sede di omologazione della separazione, essendo , all'epoca, Persona_2 minorenne e non economicamente autosufficiente, era stato posto a carico del padre un assegno per il contributo al mantenimento della figlia pari ad euro
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fronte dalla richiesta di dell'allegazione dallo stesso svolte sul Parte_1 punto, la resistente, scegliendo di rimanere contumace, non ha adempiuto all'onere che - tenuto conto dell'età della figlia (oggi ventottenne) - sulla stessa gravava in ragione del condivisibile principio secondo cui, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza…, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza
n. 26875 del 20/09/2023).
Allo stato, dunque, non sussistono i presupposti per confermare il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, che dunque deve essere revocato.
3) Le spese di lite.
Considerata il comune interesse delle parti alla pronuncia divorzile, si giustifica, attesa la contumacia della resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 27, anno 1997), contratto tra e in data 21/04/1997; Parte_1 Controparte_1 2) DISPONE che nulla dovrà più corrispondere per il Parte_1 mantenimento della figlia;
Persona_1
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1590/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PIOZZI FRANCESCA
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 21/01/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/10/2024, a adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, contratto in data 21/04/1997, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 27, anno 1997).
Dall'unione tra i coniugi, in data 26/11/1996, è nata la figlia Persona_1 maggiorenne ed oggi economicamente indipendente.
La parte ricorrente ha inoltre chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia, disposto in sede di separazione, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato di essere legalmente separato dalla a far data dal 2005, anno in cui è stata CP_1 omologata la separazione personale dei coniugi;
il ricorrente ha altresì esposto che la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente e, pertanto, ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
La resistente non s'è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica;
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuti non necessari provvedimenti istruttori, il Giudice, ha disposto la discussione orale e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
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1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili dev'essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo la separazione dei coniugi stata oggetto di decreto di omologazione del 05/05/2005, emesso da questo Tribunale di Grosseto.
A fronte di ciò emerge, induttivamente, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. doc. 4 allegato al ricorso e certificato di residenza depositato in data 20.1.2025), che la convivenza tra i coniugi non sia ripresa né che sia stata ricostituita la comunione spirituale e materiale tra loro, dovendosi così escludere ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Gli aspetti economici.
Parte ricorrente ha chiesto altresì non di non dover più corrispondere nulla a titolo di mantenimento della figlia, avendo la medesima raggiunto – oltre alla maggiore età anche – l'indipendenza economica.
In sede di omologazione della separazione, essendo , all'epoca, Persona_2 minorenne e non economicamente autosufficiente, era stato posto a carico del padre un assegno per il contributo al mantenimento della figlia pari ad euro
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fronte dalla richiesta di dell'allegazione dallo stesso svolte sul Parte_1 punto, la resistente, scegliendo di rimanere contumace, non ha adempiuto all'onere che - tenuto conto dell'età della figlia (oggi ventottenne) - sulla stessa gravava in ragione del condivisibile principio secondo cui, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza…, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza
n. 26875 del 20/09/2023).
Allo stato, dunque, non sussistono i presupposti per confermare il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, che dunque deve essere revocato.
3) Le spese di lite.
Considerata il comune interesse delle parti alla pronuncia divorzile, si giustifica, attesa la contumacia della resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 27, anno 1997), contratto tra e in data 21/04/1997; Parte_1 Controparte_1 2) DISPONE che nulla dovrà più corrispondere per il Parte_1 mantenimento della figlia;
Persona_1
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo