Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17121/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(c.f.: ), con sede in Roma al Viale Europa n.190, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
g dall'Avv. Giuseppina Chiappinelli (C.F. ) dell'Avvocatura interna della società C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F.: nato l'[...] a [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Borgomanero n. 56 e (C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e residente in [...]is, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Giannone n. 1, presso l'Avv. Andrea Persichetti (C.F.: ) del Foro di Torino, che li rappresenta e C.F._4 difende
APPELLATI
OGGETTO: buoni fruttiferi postali, prescrizione, risarcimento del danno per mancata consegna del foglio informativo
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“Voglia codesta Ecc.ma Tribunale di Torino, in funzione di Giudice di appello, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Torino n.
2487/2023 del 8.7.23, depositata in data 17.7.2023, notificata in data 01.09.2023 per le ragioni infra descritte, e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 8 D.M. 19.12.2000 del diritto da parte dei Sigg. e al rimborso dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa, Controparte_1 Parte_2 condannando i medesimi alla restituzione di tutte le somme percepite: a titolo di capitali, interessi e spese, in esecuzione della sentenza qui impugnata.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
PARTE CONVENUTA:
“Nel merito:
• In via principale:
pagina 1 di 6
17.07.2023 dal Giudice di Pace di Torino nel procedimento iscritto al n. 5510/2023 R.G.;
• In subordine: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare la compartecipazione degli odierni appellati nella causazione del danno, ridurre il quantum del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c.;
In ogni caso, col favore delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del legale scrivente che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
• In ulteriore subordine:
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere le conclusioni di parte appellante, dichiarare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., o, quantomeno, contenerle nel minimo;
• In estremo subordine: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere le conclusioni di parte appellante e non dichiarare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., escludere la ripetizione delle spese sostenute da in quanto superflue, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) propone appello contro la sentenza n. 2487/2023 del 8.7.2023 con cui il Giudice di Pace Parte_1 ha accolto la domanda delle controparti e condannato l'appellante a risarcire loro il danno, nella misura di €
5.000 oltre interessi.
La vicenda in estrema sintesi è la seguente:
- i due appellati e , insieme al deceduto (rispettivamente Controparte_1 Parte_2 Persona_1 loro padre e marito), erano proprietari di due buoni postali del valore di € 2.500 ciascuno ( CP_2
“a termine” della serie AA2 emesso in data 14.5.2001 presso l'Agenzia Postale di Torino succ 60
[...] fraz 63/529 e “a termine” della serie AA2 emesso in data 22.10.2001 presso Controparte_2
l'Ufficio postale di Torino succ 40 fraz 63/451);
- quando ne hanno chiesto il rimborso, nel luglio 2022, hanno ricevuto risposta negativa perché, secondo
, i buoni avevano scadenza al compimento del settimo anno dall'emissione, e quindi il diritto al Pt_1 rimborso si era prescritto nel 2018, con il decorso dei 10 anni dalla scadenza;
- a quel punto, il e la hanno proposto domanda di accertamento della responsabilità di CP_1 Pt_2 [...]
per non aver mai consegnato loro il Foglio Informativo Analitico all'atto della sottoscrizione, e di Pt_1 conseguente condanna al risarcimento del danno;
- l'appellante ha resistito deducendo di avere consegnato il predetto documento, e che comunque tutte le informazioni erano contenute nei decreti ministeriali disciplinanti l'emissione dei buoni, regolarmente pubblicati in Gazzetta ufficiale, e nei fogli informativi esposti negli Uffici postali;
- il GDP ha accolto la domanda ritenendo che la mancata consegna del integri Parte_3 la responsabilità contrattuale dell'appellante.
2) propone appello per i seguenti motivi: Parte_1
- è ormai pacifico in giurisprudenza che i Buoni sono documenti di legittimazione ex art. Controparte_3
2002 c.c. (sul punto SS. UU. 3963/2019; Cass civ 27809/2005;Cass SS.UU13797/2007; Cass Civ
4761/2018) emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati da in applicazione dei D.M. 19 Parte_1 dicembre 2000 e D.M. 29.03.2001,
- si tratta quindi di titoli dello Stato regolati dalle apposite fonti normative;
pagina 2 di 6 - per essi trova piena applicazione l'art. 1339 c.c., con la conseguenza che la disciplina del titolo è contenuta in fonti integrative e cogenti costituite da atti normativi e amministrativi esterni al titolo, il cui onere di conoscenza ricade sul titolare del titolo (Cass. SS.UU. n. 3696/2019);
- i titoli in esame, essendo stati emessi nell'anno 2001(rispettivamente in data 14.5.2001 e in data
22.10.2001), sono disciplinati dal D.M. 29.3.2001- istitutivo della serie a termine AA2 - e dal D.M.
19.12.2000 contenente le disposizioni generali applicabili a tutti i BPF emessi successivamente all'abrogazione del DPR n.156/1973 ad opera del D.Lgs 284/1999;
- il Decreto Ministeriale n. 29.3.2001, all'art. 5 dispone testualmente: “…1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA2"...omissis”;
- l'art. 8 dello stesso D.M. dispone: “I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto…omissis”;
- l'art. 8 del D.M. del 19/12/2000 prevede a sua volta che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”, e sulla piena applicabilità di tale termine si è già espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.19246/2023-doc.17.1; Corte di Cassazione n. 23006 – 2023-doc.18.1);
- inoltre, il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico” all'art. 23, sempre con riferimento alla prescrizione, prevede il rinvio alle norme generali del Codice Civile;
- pertanto, il diritto a riscuotere entrambi i buoni si è prescritto nel 2018, cioè 10 anni dopo la loro scadenza;
- sarebbe quindi stato onere dei titolari di informarsi correttamente sulla disciplina normativa che regolava la durata e la prescrizione dei titoli;
- inoltre, le controparti non avrebbero offerto la prova della mancata consegna del Foglio Analitico
Informativo, nonostante l'onere della prova su di esse gravante;
- infine, , al momento dell'emissione dei buoni oggetto di causa, ha consegnato ai clienti Parte_1
i titoli di legittimazione (poi sempre rimasti nella disponibilità dei titolari) in cui era ben visibile la dicitura “a termine”, e su uno di essi anche l'appartenenza alla serie AA2, come confermato dalla stessa controparte nelle proprie difese di primo grado (pagg. 14 e 15 del ricorso di primo grado).
3) Gli appellati si sono costituiti chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
4) La causa, non necessitante di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3 marzo 2025, dopo il deposito delle memorie di precisazione delle conclusioni e discussione previste dall'art. 352 c.p.c.
5) Ai fini dell'inquadramento della vicenda, in primo luogo appare incontestabile l'inadempimento di
, che non ha dimostrato in alcun modo di aver consegnato alle controparti il Parte_1 [...]
. Parte_3
Al riguardo, per semplicità, ci si può limitare a riportare quanto correttamente osservato da questo
Tribunale con Ordinanza del 30.11.2023, nel proc. 301/2023:
“Per poter comprendere la portata dei sopracitati obblighi informativi è opportuno passare in rassegna la disciplina normativa, come mutata peraltro nel corso del tempo. I buoni fruttiferi pagina 3 di 6 postali (d'ora in avanti, per brevità, sono normati, giusto il rinvio operato dal D. Lgs. n. 284 del 30/7/1999, nel decreto MEF del 19/12/2000 ove, ai sensi dell'art. 2, si statuisce che “l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per 'serie' con decreti […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, [e per quel che rileva in questa sede] la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”. A ciò si aggiunga che, ai sensi dei co. 1 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto, l'intermediario finanziario, sia nell'ipotesi in cui proceda al collocamento dei buoni rappresentati da documento cartaceo (co. 1), sia allorché proceda al collocamento dei titoli non rappresentati da documento cartaceo (co. 3), deve comunque consegnare al sottoscrittore anche il c.d. foglio informativo documento dal quale risultano le caratteristiche dell'investimento. Tale disciplina, nonostante la riforma frattanto intervenuta, risulta comunque confermata sia dall'art. 5 del D.L. n. 269 del 30/9/2003, convertito con L. n. 326 del 24/11/2003, sia dall'art. 6 del decreto del MEF del 6/10/2004 ove si impone all'intermediario di consegnare il regolamento del prestito. Da quanto esposto ne discende, dunque, che la consegna del foglio informativo è essenziale in quanto è attraverso tale documentazione che il sottoscrittore è edotto di tutte le caratteristiche del prodotto.
In particolare tale documento è indispensabile per il informare il cliente della data di prescrizione dei buoni, in quanto il Buono Postale non contiene l'indicazione né della data di scadenza né della data di prescrizione.
L'omessa informazione integra violazione, oltre che della norma specifica di cui la decreto ministeriale richiamato, anche delle norme di cui agli artt.1175 c.c. e 1176 c.c.
Va quindi osservato che una volta che la cliente abbia provato di aver concluso un contratto è la convenuta, intermediario, a dover provare di aver assolto le sue obbligazioni, tra cui specificamente gli obblighi informativi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale”. Allo stesso tempo, però, appare difficile mettere in discussione anche il fatto che le parti appellate avrebbero potuto autonomamente acquisire la conoscenza dei termini di scadenza e prescrizione dei buoni. Anche su questo punto è più semplice citare la sentenza del Tribunale di Torino del 8.4.2020
(prodotta dall'appellante come doc.n.11.1):
“Essi (i BFP, ndr), piuttosto, devono qualificarsi quali meri documenti di legittimazione ex art. 2002 del codice civile (v. Cass. 27809/2005 e Cass. 4761/2018).
I titoli di credito sono connotati dai requisiti della letteralità, dell'autonomia e dell'astrattezza, per cui le loro condizioni di rimborso devono essere inderogabilmente contenute nel testo del titolo medesimo;
i documenti di legittimazione, invece, sono definiti dall'art. 2002 del codice civile come quei
“documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi altresì evidenziato come al titolare dei buoni fruttiferi postali - proprio in ragione della peculiarità di essi in ragione dell'afferenza di essi al c.d. risparmio postale, ovverosia una peculiare forma di risparmio connessa alle finanze pubbliche - non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori (v. Cass. Sez. Unite n.
3963/2019).
pagina 4 di 6 La disciplina del titolo in questione trova dunque fonti integrative e cogenti in atti normativi e amministrativi esterni al titolo ed è onere del titolare del buono attivarsi per conoscere tali fonti.
...omissis.
Il Tribunale ritiene invero che la natura dei titoli in oggetto imponeva al titolare di essi di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel titolo stesso.
Era allora onere del risparmiatore postale attivarsi in concreto e verificare l'esatta scadenza di esso,
e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi”.
6) In effetti, le affermazioni appena citate, che sono espressione dei due diversi orientamenti esistenti nella giurisprudenza di merito, nelle premesse citate sono entrambe condivisibili, anche se nessuna di esse può essere seguita integralmente nelle conclusioni cui approda.
Questo perché, se nella fattispecie è indubbio che vi sia stato sia l'inadempimento di sia Parte_1 una condotta colposa dei titolari dei buoni, per arrivare alla soluzione più giusta occorre cercare di fare corretto governo delle regole fissate dall'art. 1227 c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte afferma che la differenza tra l'ipotesi di concorso di colpa, prevista dal primo comma della norma, e quella del fatto colposo da solo idoneo a produrre od aggravare il danno, prevista dal secondo comma, risiede nel fatto che nel primo caso il fatto colposo del creditore concorre al verificarsi dell'evento dannoso, mentre nel secondo caso consiste in una condotta successiva all'evento dannoso che produce il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione (cfr., tra le tante, Cass. 2868/2003; Cass. 12714/2010; Cass.
1165/2020).
Allora, è da escludere che nella fattispecie sia applicabile il secondo comma dell'art. 1227 c.c., perché non è ravvisabile in capo ai creditori alcuna condotta colposa successiva all'evento dannoso, da indentificarsi con il compimento del termine di prescrizione, e che abbia aggravato il danno già prodotto da questo.
Invece, appare più correttamente applicabile il primo comma, perché le condotte di entrambe le parti hanno avuto un'incidenza causale sul fatto che i buoni non siano stati riscossi in tempo, posto che l'evento sarebbe stato agevolmente evitato sia nell'ipotesi in cui avesse consegnato ai Parte_1 clienti il foglio informativo contenente le notizie su scadenza e prescrizione del diritto, sia nell'ipotesi in cui i titolari, potendo leggere sui buoni che erano “a termine”, si fossero autonomamente informati su quale fosse detto termine.
7) La misura del concorso di colpa appare correttamente individuabile nel 50% per ciascuna delle parti.
Questo perché le condotte di entrambe appaiono ugualmente decisive nella causazione dell'evento, e di uguale gravità, consistendo nel totale inadempimento degli obblighi rispettivamente gravanti su di esse.
D'altra parte, in caso di impossibile dimostrazione delle diverse entità degli apporti causali, si applica la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2055, ultimo comma, del codice civile (cfr.
Cass. 258/2025).
8) Di conseguenza, l'appello va accolto solo in parte, e la misura del risarcimento dovrà essere ridotta fino ad € 2.500 oltre interessi, in considerazione del concorso di colpa delle parti appellate nella causazione dell'evento. pagina 5 di 6 9) Le spese del giudizio di appello devono essere regolate secondo soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in prossimità ai parametri minimi previsti per il valore di riferimento (€ 2.500), tenuto conto della semplicità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Per quanto riguarda le spese del giudizio di primo grado, la sentenza deve essere riformata e per le stesse ragioni le stesse devono essere ridotte, tenuto anche conto della riduzione della somma riconosciuta alle parti attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna al pagamento in favore di e , a titolo di Parte_1 Controparte_1 Parte_2 risarcimento del danno, della somma di € 2.500, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento in favore di e delle spese di Parte_1 Controparte_1 Parte_2 lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 800, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratasi antistatari;
- condanna al pagamento in favore di e delle spese di Parte_1 Controparte_1 Parte_2 lite di questo giudizio, che si liquidano in € 1.500, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratasi antistatari;
Torino, 24 marzo 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 6 di 6