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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 quinquies c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5952 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCONE Parte_1 C.F._1 LUCA
ATTORE contro
), con il patrocinio dell'avv. CEROLI Controparte_1 CodiceFiscale_2 GIACINTO CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate tempestivamente come segue: per la parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Lanciano, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare la titolarità in capo a ciascuno dei cointestatari del conto corrente n.0000401065982 istituito presso - Filiale di Lanciano (30457), delle sole ed esclusive somme, CP_2 da ciascuno individualmente versate e/o fatte accreditare a proprio nome a titolo di pensione;
2. Accertare e dichiarare, nello specifico, la titolarità esclusiva in capo alla convenuta, delle sole somme alla stessa accreditate dall'ente erogatore a titolo di pensione mensile;
3. Accertare e dichiarare la titolarità esclusiva, in capo all'attore delle sole somme al medesimo accreditate dall'ente erogatore a titolo di pensione mensile, nonchè di quelle ottenute a titolo di corrispettivo per la cessione a terzi del diritto di nuda proprietà del cespite immobiliare indicato nelle premesse del presente atto (atto di cessione a rogito del Notaio somme pari a complessivi euro 220.000,00, depositate Persona_1 dall'attore nel conto corrente n. 0000401065982 presso , Filiale di Lanciano (30457) in data CP_2 18.04.2023;
4. Accertare e dichiarare che nel periodo dal 18 aprile 2023 al 3 ottobre 2023, la convenuta ha versato sul predetto conto corrente, esclusivamente mediante accredito della propria pensione, la somma complessiva di euro 9.338,40 ed ha prelevato e comunque utilizzato, mediante prelevamenti diretti allo sportello, assegni, disposizioni di bonifico, trasferimento somme, utilizzo carte di credito e di debito etc. , un importo complessivo pari ad euro 162.497,32, così per una eccedenza di prelevamenti rispetto ai versamenti, pari ad euro 153.158,92;
5. Accertare e dichiarare che nel medesimo periodo temporale, l'attore ha versato sul predetto conto corrente, mediante accredito della propria pensione e mediante versamento del corrispettivo ottenuto (euro 220.000,00) dalla vendita del diritto di nuda proprietà, la somma complessiva di euro 230.020,24 ed ha prelevato o comunque utilizzato, mediante prelevamenti diretti allo sportello, disposizioni di bonifico, pagina 1 di 6 trasferimento somme, utilizzo di assegni, carte di credito e di debito etc., un importo complessivo pari ad euro 74.870,38 con una differenza negativa tra versamenti e prelevamenti, pari ad euro 155.149,86;
6. Per l'effetto, dichiarare illegittimi, in quanto aventi ad oggetto somme delle quali l'attore era esclusivo titolare ed in assenza di qualsivoglia giusta causa, i prelevamenti e gli atti di disposizione descritti nelle premesse del presente atto ed analiticamente registrati nell'estratto conto dell'istituto di credito, dalla convenuta nel periodo dal 18.04.2023 al 30.09.2023 per un importo complessivo di euro 153.158,92;
7. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della titolarità esclusiva in capo alle parti dei soli ed esclusivi importi da ciascuno individualmente versati o fatti accreditare, accertare e dichiarare illegittimi, in quanto eccedenti la propria quota del 50% di cointestazione del conto, i prelevamenti e gli atti di disposizione descritti nelle premesse del presente atto ed analiticamente registrati nell'estratto conto dell'istituto di credito, eseguiti dalla convenuta nel periodo dal 18.04.2023 al 30.09.2023, per un importo complessivo pari ad euro 33.479,60.
8. Ordinare alla convenuta la restituzione e comunque il pagamento, in favore dell'attore, delle somme così indebitamente sottratte dal conto corrente, pari ad euro 153.158,92, ovvero in quella maggiore e/o minore che dovesse emergere in esito al presente giudizio: il tutto con maggiorazione degli interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo atto di disposizione indebitamente eseguito e sino alla data della domanda, ai sensi e nella misura stabiliti dal disposto dell'art. 1224, c.c., del d. lgs. 231/2002 e dell'art. 63 c. 2 del d. l. 1/2012, dalla data della domanda al saldo effettivo;
9. In via meramente subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della convenuta in danno dell'attore, in seguito ai prelevamenti ed agli atti di disposizione descritti nelle premesse del presente atto;
10.Per l'effetto, ordinare alla stessa il pagamento di un indennizzo pari ad euro 153.158,92, ovvero quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria ovvero che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi nella misura "moratoria", dalla data della domanda al saldo effettivo.
11.In ogni caso, con il favore del compenso professionale e delle spese del presente giudizio.”
Per la parte convenuta
“Voglia, l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda TE nei confronti della sig.ra
[...]
Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. premettendo di essere le parti sposate dal 2008 Parte_1 in regime di separazione dei beni, ha dichiarato di percepire pensione di vecchiaia così come la moglie
[...]
, rispettivamente nella misura di euro 1.768,55 ed euro 1.876,90 che mensilmente Controparte_1 confluiva nel c.c. cointestato n. 0000401065982
Nel mese di aprile 2023, il SI. ha venduto la nuda proprietà del suo appartamento, depositando Parte_1 il ricavato di €220.000 sul conto cointestato come da estratto che allega.
Successivamente, nel mese di giugno 2023, la SI.ra si è trasferita, a seguito di un diverbio, nel suo CP_1 appartamento a Lanciano.
Durante la preparazione del ricorso per la separazione giudiziale, il SI. ha scoperto che la Parte_1 moglie, nei 5 mesi successivi al deposito, aveva prelevato oltre €150.000 dal conto, senza il suo consenso.
L'attore, sostenendo la illegittimità dei prelievi di ammontare entro quello versato a seguito di cessione della nuda proprietà, ha chiesto la restituzione essendo privi di giusta causa e riguardanti somme di sua esclusiva proprietà.
pagina 2 di 6 L'attore chiede quindi al Tribunale di Lanciano di accertare la titolarità esclusiva delle somme versate sul conto e di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo prelevato indebitamente, oltre agli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 comma 4 c.c.
In via subordinata, chiede di accertare l'arricchimento ingiustificato della convenuta e di condannarla al pagamento di un indennizzo pari all'importo sottratto. A sostegno delle sue richieste, l'attore ha prodotto in giudizio l'estratto conto e la documentazione relativa ai prelievi effettuati dalla convenuta rapporto di coniugio esistente tra i coniugi e il regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Costituita la ha contestato integralmente le accuse del marito affermando che Controparte_1 l'allontanamento da Roma è stato concordato con il marito a seguito dei suoi comportamenti aggressivi e offensivi e che tutti i prelievi effettuati sul conto cointestato sono stati concordati con il marito o effettuati per il benessere della famiglia. La SI.ra ha sottolineato di essersi sempre occupata della gestione CP_1 economica del menage familiare, impegnando i suoi risparmi, i proventi della pensione e accedendo a finanziamenti per il SI. . Parte_1
In particolare, la SI.ra ha sostenuto che il marito le avesse promesso una donazione di €50.000, CP_1 bonificati dal conto cointestato al suo conto personale (circostanza quest'ultima smentita dal Parte_1 in interrogatorio formale)
La SI.ra ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda del SI. con vittoria di spese e CP_1 Parte_1 competenze di lite.
Ammesso il solo interrogatorio formale dell'attore, come richiesto dalla convenuta, il Giudice ha successivamente rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024 concedendo termini a ritroso ex art 281 quinquies c.p.c. comma 1
Le parti hanno precisato in tale sede come il premesse.
SULLA TITOLARITA' DELLE SOMME SU CONTO COINTESTATO
La cointestazione di conto corrente determina la presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti e ciò a prescindere dalla possibilità per i contitolari di effettuare operazioni disgiunte o congiuntamente.
Ciò si desume tanto dall'art. 1854 c.c., il quale, con riferimento ai rapporti con i terzi, dispone “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà delle medesime di compiere azioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto“, quanto dall'art. 1298, 2° comma, c.c. che, nel disciplinare i rapporti interni tra debitori o creditori solidali, precisa che “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente“.
La legge pone, quindi, una presunzione di uguaglianza delle quote da cui discendono plurime conseguenze.
Dal punto di vista processuale, spetta a colui che intenda far valere la pertinenza esclusiva delle somme giacenti sul conto dimostrare che il conto corrente è alimentato dal suo apporto esclusivo.
Il primo effetto, quindi, della presunzione di comproprietà delle somme accreditate sul conto corrente cointestate è l'inversione dell'onere della prova su chi voglia far valere la situazione giuridica opposta, ovvero la titolarità esclusiva delle somme giacenti.
Secondariamente, ci si domanda con quale mezzo di prova la presunzione di comproprietà possa essere superata.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la presunzione di contitolarità in quote uguali può essere vinta anche tramite presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti ex art. 2729 c.c.; il che significa che non è necessario fornire una prova documentale in quanto qualsiasi mezzo di prova, come anche la testimonianza, può essere indizio della pertinenza esclusiva delle somme giacenti sul conto corrente ad uno solo dei contitolari.
pagina 3 di 6 Qualora sia superata la presunzione di contitolarità, il cointestatario che abbia fornito il proprio apporto esclusivo al conto corrente potrà disporre delle somme senza che il trasferimento di denaro si possa qualificare indebito e ciò in ragione dell'impossibilità per l'altro cointestatario di avanzare diritti sulla giacenza.
Di contro, qualora il conto corrente risulti alimentato, seppur in misura minore, anche da apporti dell'altro contitolare, il consenso – espresso o tacito – di quest'ultimo sarà necessario per autorizzare i trasferimenti in misura eccedente l'apporto esclusivo di spettanza dell'altro coniuge.
Ciò è stato chiarito anche di recente dal Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 4838/2021, ha così statuito:
“La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo“
Nel caso che ci occupa l'attore ha dato prova che ad alimentare mensilmente il conto erano gli emolumenti pensionistici delle parti nella misura di euro euro 1.768,55 ) ed euro 1.876,90 Parte_1 CP_1 e che nell'aprile 2023 l'attore ha venduto la nuda proprietà di un bene personale facendo confluire nel conto cointestato il rispettivo prezzo di euro 220.000,00 (pag. 79 all.to 4 parte attrice)
Pertanto l'attore ha fornito la prova della titolarità del conto corrente n.0000401065982 istituito presso
- Filiale di Lanciano (30457) delle somme versate e/o fatte accreditare a proprio nome a titolo CP_2 di pensione e la titolarità in capo alla delle somme alla stessa accreditate dall'ente erogatore a titolo CP_1 di pensione mensile.
Ha inoltre fornito prova, per allegazione rogito dal quale emerge la titolarità e prova dei pagamenti, della titolarità delle somme ottenute a titolo di corrispettivo per la cessione a terzi del diritto di nuda proprietà del cespite immobiliare per euro 220.000,00 in data 18 aprile 2023 (atto di cessione a rogito del Notaio
somme pari a complessivi euro 220.000,00, depositate dall'attore nel conto corrente n. Persona_1 0000401065982 presso , Filiale di Lanciano (30457). CP_2
Ha inoltre fornito prova, allegando contabili di bonifico ed estratti, di prelievi della successivi al CP_1 rogito dell'aprile 2023.
SULLE SOMME PERCEPITE – PROVA DELL'INDEBITO
In epoca successiva al predetto accredito l'attore ha dato prova dei seguenti prelievi allegando contabili dalle quali univocamente risulta che beneficiaria delle somme è stata la CP_1
- 2.05.2023 euro 50.000,00 (nell'estratto conto emerge il beneficiario CP_1
- 24.07.2023 euro 3.500,00 (contabile doc. 8 parte attrice)
- 1.09.2023 euro 1.500,00 (contabile doc. 9 parte attrice)
- 8.09.2023 euro 20.000,00 (ordine di bonifico doc. 11 parte attrice)
- 8.09.2023 euro 5.000,00 (ordine di bonifico doc. 12 parte attrice)
- 18.09.2023 euro 23.000,00 (richiesta assegni circolari doc. 13 parte attrice)
- 14.09.2023 euro 3.500,00 prelievo (contabile doc. 15)
- 18.09.2023 euro 5.000,00 (contabile doc. 16)
- 18.09.2023 euro 1.500,00 (doc. 17)
113.000,00 già depurati del prelievo del 23.06.2023 per euro 30.203,73 utilizzato per acquisto titoli per i quali sono stati accreditati euro 29.099,00 il 18.09.2023.
pagina 4 di 6 Per quanto concerne il prelievo del 29.07.2023 di euro 2.500,00 non emerge dai documenti prova inconfutabile che sia stato effettuato con carta della non emergendo il numero della carta indicato CP_1 in contratto.
Si aggiungono a tali somme quelle prelevate oltre la disponibilità mensile della convenuta, somme prelevate con carta intestata alla conventa (n. 0572 docc 5 e 18 parte attrice) e non specificamente contestate ex art 115 c.p.c. da questa:
Aprile 2023 prelievi per euro 6.365,38 a fronte di importo pensionistico di euro 0 (dal 18.04.2023, accredito di 1.867,68 il 5 aprile 2023 -diff. 4.497,70)
Maggio 2023 prelievi per euro 5.339,33 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 3.471,65)
Giugno 2023 prelievi per euro 7.181,80 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 5.314,12)
Luglio 2023 prelievi per euro 11.042,51 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 9.174,83)
Agosto 2023 prelievi per euro 8.204,30 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 6.336,62)
Settembre 2023 prelievi per euro 9.851,08 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 7.983,40)
E così complessivamente euro 36.778,32
Per un totale di euro 149.778,32 minore di euro 220.000,00 pacificamente accreditati quale corrispettivo della nuda proprietà del e, in quanto tali, di sua titolarità quale controvalore del diritto. Parte_1
Tale somma ridotta fino a quella richiesta risulta da restituire maggiorata degli interessi ex art 1284 comma 4 c.c.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta tenendo conto dello scaglione di valore della domanda e del DM 147/22, con riconoscimento di tutte le fasi di giudizio, la fase studio e decisionale nei minimi e introduttiva e trattazione nei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara la titolarità in capo a ciascuno dei cointestatari del conto corrente n.0000401065982 istituito presso - Filiale di Lanciano (30457), delle sole ed esclusive somme, da ciascuno CP_2 individualmente versate e/o fatte accreditare a proprio nome a titolo di pensione;
- Accerta e dichiara la titolarità esclusiva in capo alla convenuta, delle sole somme alla stessa accreditate dall'ente erogatore a titolo di pensione mensile;
- Accerta e dichiara la titolarità esclusiva, in capo all'attore delle sole somme al medesimo accreditate dall'ente erogatore a titolo di pensione mensile, nonchè di quelle ottenute a titolo di corrispettivo per la cessione a terzi del diritto di nuda proprietà del cespite immobiliare (atto di cessione a rogito del Notaio Persona_1 somme pari a complessivi euro 220.000,00, depositate dall'attore nel conto corrente n. 0000401065982 presso
, Filiale di Lanciano (30457) in data 18.04.2023; CP_2
- Accerta e dichiara che nel periodo dal 18 aprile 2023 al 3 ottobre 2023, la convenuta ha versato sul predetto conto corrente, esclusivamente mediante accredito della propria pensione, la somma complessiva di euro 9.338,40 ed ha prelevato e comunque utilizzato, mediante prelevamenti diretti allo sportello, assegni, disposizioni di bonifico, trasferimento somme, utilizzo carte di credito e di debito etc., un importo complessivo pari ad euro 159.116,72 con eccedenza di euro 149.778,32 rispetto alle disponibilità;
- Accerta e dichiara che nel medesimo periodo temporale, l'attore ha versato sul predetto conto corrente, mediante accredito della propria pensione e mediante versamento del corrispettivo ottenuto (euro 220.000,00) dalla vendita del diritto di nuda proprietà
pagina 5 di 6 - Dichiara illegittimi, in quanto aventi ad oggetto somme delle quali l'attore era esclusivo titolare ed in assenza di qualsivoglia giusta causa, i prelevamenti e gli atti di disposizione per il supero delle somme di titolarità esclusiva relativamente al periodo dal 18.04.2023 al 30.09.2023 per un importo complessivo di euro 149.778,32;
- Condanna parte convenuta alla restituzione della complessiva somma di euro 149.778,32 oltre interessi moratori ex art 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € Co 10.454,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA. se dovuti come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 quinquies comma 1 c.p.c.,.
Lanciano, 30/12/2024
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 quinquies c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5952 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCONE Parte_1 C.F._1 LUCA
ATTORE contro
), con il patrocinio dell'avv. CEROLI Controparte_1 CodiceFiscale_2 GIACINTO CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate tempestivamente come segue: per la parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Lanciano, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare la titolarità in capo a ciascuno dei cointestatari del conto corrente n.0000401065982 istituito presso - Filiale di Lanciano (30457), delle sole ed esclusive somme, CP_2 da ciascuno individualmente versate e/o fatte accreditare a proprio nome a titolo di pensione;
2. Accertare e dichiarare, nello specifico, la titolarità esclusiva in capo alla convenuta, delle sole somme alla stessa accreditate dall'ente erogatore a titolo di pensione mensile;
3. Accertare e dichiarare la titolarità esclusiva, in capo all'attore delle sole somme al medesimo accreditate dall'ente erogatore a titolo di pensione mensile, nonchè di quelle ottenute a titolo di corrispettivo per la cessione a terzi del diritto di nuda proprietà del cespite immobiliare indicato nelle premesse del presente atto (atto di cessione a rogito del Notaio somme pari a complessivi euro 220.000,00, depositate Persona_1 dall'attore nel conto corrente n. 0000401065982 presso , Filiale di Lanciano (30457) in data CP_2 18.04.2023;
4. Accertare e dichiarare che nel periodo dal 18 aprile 2023 al 3 ottobre 2023, la convenuta ha versato sul predetto conto corrente, esclusivamente mediante accredito della propria pensione, la somma complessiva di euro 9.338,40 ed ha prelevato e comunque utilizzato, mediante prelevamenti diretti allo sportello, assegni, disposizioni di bonifico, trasferimento somme, utilizzo carte di credito e di debito etc. , un importo complessivo pari ad euro 162.497,32, così per una eccedenza di prelevamenti rispetto ai versamenti, pari ad euro 153.158,92;
5. Accertare e dichiarare che nel medesimo periodo temporale, l'attore ha versato sul predetto conto corrente, mediante accredito della propria pensione e mediante versamento del corrispettivo ottenuto (euro 220.000,00) dalla vendita del diritto di nuda proprietà, la somma complessiva di euro 230.020,24 ed ha prelevato o comunque utilizzato, mediante prelevamenti diretti allo sportello, disposizioni di bonifico, pagina 1 di 6 trasferimento somme, utilizzo di assegni, carte di credito e di debito etc., un importo complessivo pari ad euro 74.870,38 con una differenza negativa tra versamenti e prelevamenti, pari ad euro 155.149,86;
6. Per l'effetto, dichiarare illegittimi, in quanto aventi ad oggetto somme delle quali l'attore era esclusivo titolare ed in assenza di qualsivoglia giusta causa, i prelevamenti e gli atti di disposizione descritti nelle premesse del presente atto ed analiticamente registrati nell'estratto conto dell'istituto di credito, dalla convenuta nel periodo dal 18.04.2023 al 30.09.2023 per un importo complessivo di euro 153.158,92;
7. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della titolarità esclusiva in capo alle parti dei soli ed esclusivi importi da ciascuno individualmente versati o fatti accreditare, accertare e dichiarare illegittimi, in quanto eccedenti la propria quota del 50% di cointestazione del conto, i prelevamenti e gli atti di disposizione descritti nelle premesse del presente atto ed analiticamente registrati nell'estratto conto dell'istituto di credito, eseguiti dalla convenuta nel periodo dal 18.04.2023 al 30.09.2023, per un importo complessivo pari ad euro 33.479,60.
8. Ordinare alla convenuta la restituzione e comunque il pagamento, in favore dell'attore, delle somme così indebitamente sottratte dal conto corrente, pari ad euro 153.158,92, ovvero in quella maggiore e/o minore che dovesse emergere in esito al presente giudizio: il tutto con maggiorazione degli interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo atto di disposizione indebitamente eseguito e sino alla data della domanda, ai sensi e nella misura stabiliti dal disposto dell'art. 1224, c.c., del d. lgs. 231/2002 e dell'art. 63 c. 2 del d. l. 1/2012, dalla data della domanda al saldo effettivo;
9. In via meramente subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della convenuta in danno dell'attore, in seguito ai prelevamenti ed agli atti di disposizione descritti nelle premesse del presente atto;
10.Per l'effetto, ordinare alla stessa il pagamento di un indennizzo pari ad euro 153.158,92, ovvero quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria ovvero che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi nella misura "moratoria", dalla data della domanda al saldo effettivo.
11.In ogni caso, con il favore del compenso professionale e delle spese del presente giudizio.”
Per la parte convenuta
“Voglia, l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda TE nei confronti della sig.ra
[...]
Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. premettendo di essere le parti sposate dal 2008 Parte_1 in regime di separazione dei beni, ha dichiarato di percepire pensione di vecchiaia così come la moglie
[...]
, rispettivamente nella misura di euro 1.768,55 ed euro 1.876,90 che mensilmente Controparte_1 confluiva nel c.c. cointestato n. 0000401065982
Nel mese di aprile 2023, il SI. ha venduto la nuda proprietà del suo appartamento, depositando Parte_1 il ricavato di €220.000 sul conto cointestato come da estratto che allega.
Successivamente, nel mese di giugno 2023, la SI.ra si è trasferita, a seguito di un diverbio, nel suo CP_1 appartamento a Lanciano.
Durante la preparazione del ricorso per la separazione giudiziale, il SI. ha scoperto che la Parte_1 moglie, nei 5 mesi successivi al deposito, aveva prelevato oltre €150.000 dal conto, senza il suo consenso.
L'attore, sostenendo la illegittimità dei prelievi di ammontare entro quello versato a seguito di cessione della nuda proprietà, ha chiesto la restituzione essendo privi di giusta causa e riguardanti somme di sua esclusiva proprietà.
pagina 2 di 6 L'attore chiede quindi al Tribunale di Lanciano di accertare la titolarità esclusiva delle somme versate sul conto e di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo prelevato indebitamente, oltre agli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 comma 4 c.c.
In via subordinata, chiede di accertare l'arricchimento ingiustificato della convenuta e di condannarla al pagamento di un indennizzo pari all'importo sottratto. A sostegno delle sue richieste, l'attore ha prodotto in giudizio l'estratto conto e la documentazione relativa ai prelievi effettuati dalla convenuta rapporto di coniugio esistente tra i coniugi e il regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Costituita la ha contestato integralmente le accuse del marito affermando che Controparte_1 l'allontanamento da Roma è stato concordato con il marito a seguito dei suoi comportamenti aggressivi e offensivi e che tutti i prelievi effettuati sul conto cointestato sono stati concordati con il marito o effettuati per il benessere della famiglia. La SI.ra ha sottolineato di essersi sempre occupata della gestione CP_1 economica del menage familiare, impegnando i suoi risparmi, i proventi della pensione e accedendo a finanziamenti per il SI. . Parte_1
In particolare, la SI.ra ha sostenuto che il marito le avesse promesso una donazione di €50.000, CP_1 bonificati dal conto cointestato al suo conto personale (circostanza quest'ultima smentita dal Parte_1 in interrogatorio formale)
La SI.ra ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda del SI. con vittoria di spese e CP_1 Parte_1 competenze di lite.
Ammesso il solo interrogatorio formale dell'attore, come richiesto dalla convenuta, il Giudice ha successivamente rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024 concedendo termini a ritroso ex art 281 quinquies c.p.c. comma 1
Le parti hanno precisato in tale sede come il premesse.
SULLA TITOLARITA' DELLE SOMME SU CONTO COINTESTATO
La cointestazione di conto corrente determina la presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti e ciò a prescindere dalla possibilità per i contitolari di effettuare operazioni disgiunte o congiuntamente.
Ciò si desume tanto dall'art. 1854 c.c., il quale, con riferimento ai rapporti con i terzi, dispone “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà delle medesime di compiere azioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto“, quanto dall'art. 1298, 2° comma, c.c. che, nel disciplinare i rapporti interni tra debitori o creditori solidali, precisa che “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente“.
La legge pone, quindi, una presunzione di uguaglianza delle quote da cui discendono plurime conseguenze.
Dal punto di vista processuale, spetta a colui che intenda far valere la pertinenza esclusiva delle somme giacenti sul conto dimostrare che il conto corrente è alimentato dal suo apporto esclusivo.
Il primo effetto, quindi, della presunzione di comproprietà delle somme accreditate sul conto corrente cointestate è l'inversione dell'onere della prova su chi voglia far valere la situazione giuridica opposta, ovvero la titolarità esclusiva delle somme giacenti.
Secondariamente, ci si domanda con quale mezzo di prova la presunzione di comproprietà possa essere superata.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la presunzione di contitolarità in quote uguali può essere vinta anche tramite presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti ex art. 2729 c.c.; il che significa che non è necessario fornire una prova documentale in quanto qualsiasi mezzo di prova, come anche la testimonianza, può essere indizio della pertinenza esclusiva delle somme giacenti sul conto corrente ad uno solo dei contitolari.
pagina 3 di 6 Qualora sia superata la presunzione di contitolarità, il cointestatario che abbia fornito il proprio apporto esclusivo al conto corrente potrà disporre delle somme senza che il trasferimento di denaro si possa qualificare indebito e ciò in ragione dell'impossibilità per l'altro cointestatario di avanzare diritti sulla giacenza.
Di contro, qualora il conto corrente risulti alimentato, seppur in misura minore, anche da apporti dell'altro contitolare, il consenso – espresso o tacito – di quest'ultimo sarà necessario per autorizzare i trasferimenti in misura eccedente l'apporto esclusivo di spettanza dell'altro coniuge.
Ciò è stato chiarito anche di recente dal Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 4838/2021, ha così statuito:
“La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo“
Nel caso che ci occupa l'attore ha dato prova che ad alimentare mensilmente il conto erano gli emolumenti pensionistici delle parti nella misura di euro euro 1.768,55 ) ed euro 1.876,90 Parte_1 CP_1 e che nell'aprile 2023 l'attore ha venduto la nuda proprietà di un bene personale facendo confluire nel conto cointestato il rispettivo prezzo di euro 220.000,00 (pag. 79 all.to 4 parte attrice)
Pertanto l'attore ha fornito la prova della titolarità del conto corrente n.0000401065982 istituito presso
- Filiale di Lanciano (30457) delle somme versate e/o fatte accreditare a proprio nome a titolo CP_2 di pensione e la titolarità in capo alla delle somme alla stessa accreditate dall'ente erogatore a titolo CP_1 di pensione mensile.
Ha inoltre fornito prova, per allegazione rogito dal quale emerge la titolarità e prova dei pagamenti, della titolarità delle somme ottenute a titolo di corrispettivo per la cessione a terzi del diritto di nuda proprietà del cespite immobiliare per euro 220.000,00 in data 18 aprile 2023 (atto di cessione a rogito del Notaio
somme pari a complessivi euro 220.000,00, depositate dall'attore nel conto corrente n. Persona_1 0000401065982 presso , Filiale di Lanciano (30457). CP_2
Ha inoltre fornito prova, allegando contabili di bonifico ed estratti, di prelievi della successivi al CP_1 rogito dell'aprile 2023.
SULLE SOMME PERCEPITE – PROVA DELL'INDEBITO
In epoca successiva al predetto accredito l'attore ha dato prova dei seguenti prelievi allegando contabili dalle quali univocamente risulta che beneficiaria delle somme è stata la CP_1
- 2.05.2023 euro 50.000,00 (nell'estratto conto emerge il beneficiario CP_1
- 24.07.2023 euro 3.500,00 (contabile doc. 8 parte attrice)
- 1.09.2023 euro 1.500,00 (contabile doc. 9 parte attrice)
- 8.09.2023 euro 20.000,00 (ordine di bonifico doc. 11 parte attrice)
- 8.09.2023 euro 5.000,00 (ordine di bonifico doc. 12 parte attrice)
- 18.09.2023 euro 23.000,00 (richiesta assegni circolari doc. 13 parte attrice)
- 14.09.2023 euro 3.500,00 prelievo (contabile doc. 15)
- 18.09.2023 euro 5.000,00 (contabile doc. 16)
- 18.09.2023 euro 1.500,00 (doc. 17)
113.000,00 già depurati del prelievo del 23.06.2023 per euro 30.203,73 utilizzato per acquisto titoli per i quali sono stati accreditati euro 29.099,00 il 18.09.2023.
pagina 4 di 6 Per quanto concerne il prelievo del 29.07.2023 di euro 2.500,00 non emerge dai documenti prova inconfutabile che sia stato effettuato con carta della non emergendo il numero della carta indicato CP_1 in contratto.
Si aggiungono a tali somme quelle prelevate oltre la disponibilità mensile della convenuta, somme prelevate con carta intestata alla conventa (n. 0572 docc 5 e 18 parte attrice) e non specificamente contestate ex art 115 c.p.c. da questa:
Aprile 2023 prelievi per euro 6.365,38 a fronte di importo pensionistico di euro 0 (dal 18.04.2023, accredito di 1.867,68 il 5 aprile 2023 -diff. 4.497,70)
Maggio 2023 prelievi per euro 5.339,33 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 3.471,65)
Giugno 2023 prelievi per euro 7.181,80 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 5.314,12)
Luglio 2023 prelievi per euro 11.042,51 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 9.174,83)
Agosto 2023 prelievi per euro 8.204,30 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 6.336,62)
Settembre 2023 prelievi per euro 9.851,08 a fronte di importo pensionistico di euro 1.867,68 (diff. 7.983,40)
E così complessivamente euro 36.778,32
Per un totale di euro 149.778,32 minore di euro 220.000,00 pacificamente accreditati quale corrispettivo della nuda proprietà del e, in quanto tali, di sua titolarità quale controvalore del diritto. Parte_1
Tale somma ridotta fino a quella richiesta risulta da restituire maggiorata degli interessi ex art 1284 comma 4 c.c.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta tenendo conto dello scaglione di valore della domanda e del DM 147/22, con riconoscimento di tutte le fasi di giudizio, la fase studio e decisionale nei minimi e introduttiva e trattazione nei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara la titolarità in capo a ciascuno dei cointestatari del conto corrente n.0000401065982 istituito presso - Filiale di Lanciano (30457), delle sole ed esclusive somme, da ciascuno CP_2 individualmente versate e/o fatte accreditare a proprio nome a titolo di pensione;
- Accerta e dichiara la titolarità esclusiva in capo alla convenuta, delle sole somme alla stessa accreditate dall'ente erogatore a titolo di pensione mensile;
- Accerta e dichiara la titolarità esclusiva, in capo all'attore delle sole somme al medesimo accreditate dall'ente erogatore a titolo di pensione mensile, nonchè di quelle ottenute a titolo di corrispettivo per la cessione a terzi del diritto di nuda proprietà del cespite immobiliare (atto di cessione a rogito del Notaio Persona_1 somme pari a complessivi euro 220.000,00, depositate dall'attore nel conto corrente n. 0000401065982 presso
, Filiale di Lanciano (30457) in data 18.04.2023; CP_2
- Accerta e dichiara che nel periodo dal 18 aprile 2023 al 3 ottobre 2023, la convenuta ha versato sul predetto conto corrente, esclusivamente mediante accredito della propria pensione, la somma complessiva di euro 9.338,40 ed ha prelevato e comunque utilizzato, mediante prelevamenti diretti allo sportello, assegni, disposizioni di bonifico, trasferimento somme, utilizzo carte di credito e di debito etc., un importo complessivo pari ad euro 159.116,72 con eccedenza di euro 149.778,32 rispetto alle disponibilità;
- Accerta e dichiara che nel medesimo periodo temporale, l'attore ha versato sul predetto conto corrente, mediante accredito della propria pensione e mediante versamento del corrispettivo ottenuto (euro 220.000,00) dalla vendita del diritto di nuda proprietà
pagina 5 di 6 - Dichiara illegittimi, in quanto aventi ad oggetto somme delle quali l'attore era esclusivo titolare ed in assenza di qualsivoglia giusta causa, i prelevamenti e gli atti di disposizione per il supero delle somme di titolarità esclusiva relativamente al periodo dal 18.04.2023 al 30.09.2023 per un importo complessivo di euro 149.778,32;
- Condanna parte convenuta alla restituzione della complessiva somma di euro 149.778,32 oltre interessi moratori ex art 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € Co 10.454,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA. se dovuti come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 quinquies comma 1 c.p.c.,.
Lanciano, 30/12/2024
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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