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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 30/06/2017 e contraddistinta dal n. 1825/2017, iscritto al
n.541/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 4 marzo 2025 e pendente
TRA
, codice fiscale , in persona del Vice Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Annunziata, del Foro Parte_2
di Nocera Inferiore – codice fiscale n virtù di separata procu- CodiceFiscale_1
ra speciale ad litem, rilasciata con deliberazione n° 80 del 03/10/2017 e con determi-
nazione n° 50 del 17/11/2017, indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_1
-APPELLANTE -
E
, CF. , e , CF. Controparte_1 C.F._2 Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
, nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia C.F._3
minore , CF. , rappresentati e difesi Persona_2 C.F._4
dall'avv. Francesco Sequino, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di costituzio-
ne in appello, indirizzo pec: Email_2
-APPELLATI-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.01.2018 il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, emessa nel giu-
dizio rubricato con il n. 9412/2014 del R.G.C., di accoglimento della domanda propo-
sta da e , nella qualità di genitori eser- Controparte_1 Persona_1
centi la potestà genitoriale sulla minore , nei confronti dell'attuale Persona_2
appellante, per sentir accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenu-
ta per i danni patiti dalla minore il 02/07/2010, frutto di una caduta allegata come cau-
sata da pavimentazione stradale instabile in via Roma nel comune di . Parte_1
2. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda, al-
legata nel rito come nulla e, all'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione di un teste, che confermava la versione dei fatti narrata in citazione, e nell'espletamento di una CTU medico legale, il giudice emetteva l'impugnata sentenza con la quale ritene-
va confermata la dinamica descritta in citazione;
in virtù dell'espletamento della prova testimoniale espletata, rintracciava nell'art. 2051 c.c. la norma di riferimento della fat-
tispecie, quindi individuava nel “basolo sconnesso, apparentemente non cementato -
il quale si alzò dopo che la bambina vi mise il piede sopra” non visibile e non segnala-
to - la causa della caduta, e, in mancanza della prova liberatoria del custode, con-
dannava il al pagamento della somma di €. 4.421,85 a titolo di Parte_1
risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ.,
dalla data di pubblicazione della sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo, e spese di lite.
Pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Il giudice disattendeva le contestazioni sollevate dalla difesa del in merito alla Pt_1
inattendibilità di quanto riferito dal teste in ordine alla segnalazione del sinistro alle au-
torità ed alla assenza del certificato del pronto soccorso dell'ospedale Santobono di
Napoli. Il certificato (n. 017393/ 2010) era stato prodotto da parte attrice e la nota del
Comando di Polizia Municipale del Comune di del 6.11.2014, di mancata Parte_1
segnalazione del danneggiato, in nulla rilevava facendo riferimento ad una richiesta di risarcimento dei danni e non alla segnalazione dall'avvenuto infortunio.
3. Proponeva appello il sottoponendo alla Corte quattro moti- Parte_1
vi di appello:
a) Omesso accertamento e/o mancato rilievo della nullità dell'atto introduttivo di lite per la violazione dell'art. 163 c.p.c. 3° comma numeri 3, 4 e 5, carenza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto;
b) Omesso esame delle istanze istruttorie di parte convenuta;
c) Violazione dell'art. 245 c.p.c. 2° comma;
d) Violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.;
4. Il primo motivo era argomentato sulla mancata indicazione, nell'atto di citazione,
del punto esatto dell'incidente in via Roma del Comune di , mancata de- Parte_1
scrizione analitica della dinamica, mancata descrizione “della presunta insidia e del presunto trabocchetto”, mancata descrizione delle lesioni e delle conseguenze, man-
cata indicazione degli elementi di diritto invocati, se 2043 o 2051 c.c. Precisava
l'appellante che solo con la memoria redatta ex art. 183 VI co n.1) c.p.c. gli attori ave-
vano fornito la descrizione dell'evento e le tardive allegazioni non potevano formare oggetto di prova.
Il convenuto quindi non poteva articolare una corretta difesa.
5. Le istanze istruttorie formulate in primo grado dal convenuto non erano state esaminate e consistevano nell'interrogatorio formale della madre della minore,
l'esibizione in originale o quanto meno in copia conforme del referto di primo interven-
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to di Pronto soccorso del 02/07/2010 unitamente alla copia conforme integrale della cartella clinica, collegati alle presunte lesioni subite dalla minore.
6. La violazione dell'art. 245 c.p.c. 2° comma era conseguenza della rinuncia da par-
te degli attori all'escussione del secondo testimone indicato e conseguiva dalla man-
cata accettazione della rinuncia da parte del convenuto.
7. La violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. derivava dalla mancata discussione orale in udienza perché bisognava predisporre note di udienza con un'applicazione da sca-
ricare, non nota al legale del convenuto che si trovava costretto a dover predisporre brevi note di udienza predisposte al momento.
Così l'appellante concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis
rejectis, in radicale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 1825/2017,
emessa e contestualmente pubblicata il 30/06/2017 relativamente al procedimento di
primo grado avente r.g. 9412/2014,In via preliminare Accertare la sussistenza dei gra-
vi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecuti-
va della sentenza n° 1825/2017, che con tale atto s'impugna ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.. In via preliminare ed assorbente Accogliere la
dispiegata impugnazione e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo di lite del giudizio di
primo grado per la violazione dell'art. 163 c.p.c. 3° comma numeri 3, 4 e 5, e per
l'effetto dichiarare inammissibile la domanda giudiziale della parte attrice del giudizio di
primo grado, non avendo la predetta parte attrice richiesto al giudice di primo grado la
fissazione del termine per sanare la nullità. In via subordinata Laddove per assurdo
non si ritenga di dover pronunciare la nullità della domanda introduttiva del giudizio di
primo grado, accogliere la dispiegata impugnazione per gli altri subordinati motivi di-
chiarando comunque infondata la domanda della parte attrice del giudizio di primo
grado. In ogni caso Dichiarare la parte attrice del giudizio di primo grado soccomben-
te, anche qualificata, per il doppio grado di giudizio e per l'effetto condannarla al pa-
gamento delle spese vive e dei compensi di causa sempre del doppio grado di giudizio
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ex D.M.55/2014, oltre iva cpa e spese generali anche superiori al 15%, trattandosi di
prestazioni fuori distretto.”
8. e , nella qualità di genitori esercenti Controparte_1 Persona_1
la patria potestà sulla figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_2
si costituivano nel gravame chiedendone il rigetto perché inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ed infondato.
Le censure di nullità dell'atto di citazione erano state dal primo giudice rigettate con ordinanza del 03.03.2015. La domanda era stata precisata ex art. 183 Vi co n.1) cpc,
con la quale gli attori avevano indicato la condizione della via Roma ed il civico all'altezza del quale era caduta la minore. Gli attori con le lettere del 06/07/2011 e del
06/08/2014, avevano messo in mora la convenuta e specificate le conseguenze della caduta.
L' Ospedale Santobono Pausillipon non rilasciava nella immediatezza alcun referto di
PS. sostituito dalla Cartella Clinica dell'Ospedale ove è inserita la “scheda di triage”
prodotta in copia conforme.
In merito alla questione della rinuncia del testimone sottolineava che neppure il Co-
mune di aveva provveduto a citare il teste e, quanto alla violazione dell'art. Parte_1
281 sexies c.p.c., precisava come le note dell'attore fossero state dettate a verbale per mezzo dell'applicazione dedicata, che in nulla violava il diritto di difesa.
Il convenuto non aveva articolato “alcun mezzo probatorio sostanziale”, l'ammissione dell'interrogatorio formale non era obbligatoria da parte del giudice e l'istanza istrutto-
ria non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Gli appellati concludevano per sentir: “ 1) Accertare e dichiarare, in via del tutto preli-
minare, l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 1825/2017, resa dal Tribu-
nale di Napoli Nord in persona della dott.ssa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., Pt_3
stante la ragionevole improbabilità di accoglimento;
2) In ogni caso, rigettare l'appello
proposto avverso la predetta sentenza in quanto inammissibile e infondato nel merito
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con, conseguente, conferma integrale della sentenza di prima grado e condanna del
, in persona del suo legale rapp.te p.t., alla rifusione integrale Parte_1
delle spese e competenze del secondo grado di giudizio da attribuirsi al procuratore
costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, oltre spe-
se generali al 15%, Iva, Cpa e Spese, nella misura indicata nell'allegata nota specifica
redatta secondo gli attuali criteri di liquidazione di cui al DM 55/2014.”
9. Nel corso del gravame la Corte il 21 febbraio 2023 tratteneva una prima volta la causa in decisione salvo rimetterla sul ruolo con ordinanza del 05.6.2023, prendendo posizione in merito all'inammissibilità dell'interrogatorio formale chiesto in primo grado,
che doveva “essere chiesto nei confronti della parte sostanziale del processo mirando ad ottenerne la confessione ai sensi dell'art. 228 c.p.c. e non già nei confronti di una mera parte processuale quale la , che ha agito solo ed esclusivamente nella Per_1
qualità di legale rappresentante della minore ”, ordinando Persona_2
all'appellante di “ esibire copia conforme della cartella clinica dell'Ospedale Santobono
di Napoli relativamente al sinistro per cui è causa”, ammettendo la testimonianza di
. Testimone_1
Con successiva ordinanza del 14.5.2024 la Corte revocava l'ammissione della testi-
monianza in quanto “dai verbali del giudizio di primo grado si evince che il Parte_1
, pur non avendo accettato la rinuncia al testimone dell'altra parte, non ha
[...]
mai chiesto nel prosieguo del giudizio di primo grado (né nelle udienze successive nè
in sede di precisazione delle conclusioni) la revoca dell'ordinanza del 6.10.2015 con la quale il giudice non aveva disposto l'assunzione del teste, motivo per il quale la que-
stione non può essere riproposta in sede di gravame.”
All'udienza dell'11.3.25, la causa era nuovamente trattenuta in decisione con conces-
sione alla parti dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
10. La Corte evidenzia come la nullità dell'atto di citazione in giudizio, qualora fos-
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se fondata, comporterebbe la necessità di definire il giudizio senza alcun termine per la rinnovazione perché “Se il giudice omette di ordinare l'integrazione o la rinnovazio-
ne d'una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, cod. proc. civ.), nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto,
diventa onere dell'attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sa-
nare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo,
ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazio-
ne introduttiva” (Cass., Sez. III, 12/10/2021, n. 17408; conformi Cass., Sez. Un., n.
8077/2012; Cass., Sez. Un., n. 4557/2009).
11. L'appellante coglie nel segno affermando come non rilevi, ai fini della valuta-
zione della sussistenza della nullità dell'atto di citazione, l'eventuale precisazione della domanda da parte degli attori, frutto della memoria integrativa redatta ex art. 183 VI
co n.1) c.p.c.. La S.C., con l'ordinanza n. 16517/2023, precisa che “Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi",
non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modi-
ficazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183,
comma 6 c.p.c. – presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle ri-
convenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, sia-
no state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.”.
12. La Corte incentra la disamina sulla validità o meno dell'atto di citazione del primo grado, prescindendo dalla successiva integrazione intervenuta con la memoria redat-
ta ex art. 183 Vi co n.1) c.p.c., ritenendo comunque il motivo di appello infondato. Già
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in primo grado il giudice, all'udienza del 03.03.2015 aveva precisato, prendendo posi-
zione sul punto dell'eccepita nullità, che la citazione “consente la corretta instaurazio-
ne del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti costituite elencando gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c.” e la Corte concorda in pieno con tale valutazione.
L'atto di citazione indica la data e l'ora dell'evento, la descrizione, sia pure sommaria ma non tale da ricadere nella sanzione della nullità, del fatto “percorreva a piedi la predetta via (in precedenza specificata in Via Roma) poggiava inavvertitamente il pie-
de in fallo sulla pavimentazione stradale instabile ….”, la precisazione che la minore rovinava a terra, era trasportata presso il P.S. e riportava lesioni, puntualmente de-
scritte. Per tali motivi gli attori chiedevano il risarcimento dei danni specificando come la pretesa fosse mossa “ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.” cioè, evidentemente, ri-
tenendo fondata la pretesa sia in virtù della norma che regolamenta la responsabilità
delle cose in custodia, ma anche applicando il precetto generale della responsabilità
extracontrattuale. La dinamica era indicata, la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163, terzo comma, n. 3 c.p.c.), cioè il petitum mediato, la pretesa azio-
nata, anche, le ragioni in fatto ed in diritto regolarmente presenti. La nullità della do-
manda si verifica se è omesso o assolutamente incerto l'oggetto o manca l'esposizione dei fatti o degli elementi di diritto che ne costituiscono il fondamento, co-
me sancito dalla S.C. con la sentenza n. 1681/2015, mentre l'integrazione della do-
manda, purchè valida, ben può intervenire, come avvenuto nella fattispecie in esame,
con la successiva memoria integrativa. Nella fattispecie in esame gli attori specifica-
vano il petitum dell'azione ed il convenuto era ben messo in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese, come in effetti avvenuto, senza alcun vulnus difensivo, po-
tendo poi replicare anche alle successive precisazioni ed articolare la prova nei termini ordinari. Il punto esatto dell'incidente in via Roma ben poteva essere oggetto
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dell'integrazione successiva, che d'altra parte seguiva le contestazioni mosse dal con-
venuto e la descrizione della dinamica era regolarmente formulata e necessariamente semplice, dovendo illustrare l'attimo di una caduta, così come presenti erano anche gli ulteriori elementi oggetto di contestazione. Il motivo di gravame va quindi rigettato.
13. L'omesso esame delle istanze istruttorie di parte convenuta, come già illustrato dalla Corte con le precedenti ordinanze, era ininfluente sull'esito della causa perché
l'interrogatorio formale era inammissibile, la documentazione sanitaria versata in atti e nulla mutava il deposito della copia conforme che si aggiungeva alla copia prodotta in primo grado.
14. La rinuncia al teste non era stata oggetto di contestazione da parte del convenuto,
e quindi anche il motivo riferito alla violazione dell'art. 245 c.p.c. 2° comma è infonda-
to, così come la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., non emergendo violazioni nel di-
ritto di difesa causalmente in grado di incidere sul contenzioso, tenuto conto del fatto che nel verbale di udienza del 30.06.2017 , all'esito della quale il primo giudice ha de-
ciso la causa, si legge che le parti sono state formalmente invitate a precisare le con-
clusioni e a discutere oralmente la causa.
L'appello è quindi infondato.
15. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso, compreso sino a
€.5.000,00 ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione.
16. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per il Parte_4
[...
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso Parte_1
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la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 30/06/2017 e contraddistinta dal n. 1825/2017, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_5
da, delle spese di lite del grado liquidate in €.1.500,00 oltre spese generali nella misu-
ra del 15%, iva e cpa come per legge, che distrae in favore dell'avv. Francesco Sequi-
no, dichiaratosi antistatario.
c) Dichiara la sussistenza, per il Comune di , dei requisiti previsti per il Parte_1
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 5. 09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 30/06/2017 e contraddistinta dal n. 1825/2017, iscritto al
n.541/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 4 marzo 2025 e pendente
TRA
, codice fiscale , in persona del Vice Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Annunziata, del Foro Parte_2
di Nocera Inferiore – codice fiscale n virtù di separata procu- CodiceFiscale_1
ra speciale ad litem, rilasciata con deliberazione n° 80 del 03/10/2017 e con determi-
nazione n° 50 del 17/11/2017, indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_1
-APPELLANTE -
E
, CF. , e , CF. Controparte_1 C.F._2 Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
, nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia C.F._3
minore , CF. , rappresentati e difesi Persona_2 C.F._4
dall'avv. Francesco Sequino, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di costituzio-
ne in appello, indirizzo pec: Email_2
-APPELLATI-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.01.2018 il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, emessa nel giu-
dizio rubricato con il n. 9412/2014 del R.G.C., di accoglimento della domanda propo-
sta da e , nella qualità di genitori eser- Controparte_1 Persona_1
centi la potestà genitoriale sulla minore , nei confronti dell'attuale Persona_2
appellante, per sentir accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenu-
ta per i danni patiti dalla minore il 02/07/2010, frutto di una caduta allegata come cau-
sata da pavimentazione stradale instabile in via Roma nel comune di . Parte_1
2. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda, al-
legata nel rito come nulla e, all'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione di un teste, che confermava la versione dei fatti narrata in citazione, e nell'espletamento di una CTU medico legale, il giudice emetteva l'impugnata sentenza con la quale ritene-
va confermata la dinamica descritta in citazione;
in virtù dell'espletamento della prova testimoniale espletata, rintracciava nell'art. 2051 c.c. la norma di riferimento della fat-
tispecie, quindi individuava nel “basolo sconnesso, apparentemente non cementato -
il quale si alzò dopo che la bambina vi mise il piede sopra” non visibile e non segnala-
to - la causa della caduta, e, in mancanza della prova liberatoria del custode, con-
dannava il al pagamento della somma di €. 4.421,85 a titolo di Parte_1
risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ.,
dalla data di pubblicazione della sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo, e spese di lite.
Pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Il giudice disattendeva le contestazioni sollevate dalla difesa del in merito alla Pt_1
inattendibilità di quanto riferito dal teste in ordine alla segnalazione del sinistro alle au-
torità ed alla assenza del certificato del pronto soccorso dell'ospedale Santobono di
Napoli. Il certificato (n. 017393/ 2010) era stato prodotto da parte attrice e la nota del
Comando di Polizia Municipale del Comune di del 6.11.2014, di mancata Parte_1
segnalazione del danneggiato, in nulla rilevava facendo riferimento ad una richiesta di risarcimento dei danni e non alla segnalazione dall'avvenuto infortunio.
3. Proponeva appello il sottoponendo alla Corte quattro moti- Parte_1
vi di appello:
a) Omesso accertamento e/o mancato rilievo della nullità dell'atto introduttivo di lite per la violazione dell'art. 163 c.p.c. 3° comma numeri 3, 4 e 5, carenza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto;
b) Omesso esame delle istanze istruttorie di parte convenuta;
c) Violazione dell'art. 245 c.p.c. 2° comma;
d) Violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.;
4. Il primo motivo era argomentato sulla mancata indicazione, nell'atto di citazione,
del punto esatto dell'incidente in via Roma del Comune di , mancata de- Parte_1
scrizione analitica della dinamica, mancata descrizione “della presunta insidia e del presunto trabocchetto”, mancata descrizione delle lesioni e delle conseguenze, man-
cata indicazione degli elementi di diritto invocati, se 2043 o 2051 c.c. Precisava
l'appellante che solo con la memoria redatta ex art. 183 VI co n.1) c.p.c. gli attori ave-
vano fornito la descrizione dell'evento e le tardive allegazioni non potevano formare oggetto di prova.
Il convenuto quindi non poteva articolare una corretta difesa.
5. Le istanze istruttorie formulate in primo grado dal convenuto non erano state esaminate e consistevano nell'interrogatorio formale della madre della minore,
l'esibizione in originale o quanto meno in copia conforme del referto di primo interven-
Pagina 3 di 10 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
to di Pronto soccorso del 02/07/2010 unitamente alla copia conforme integrale della cartella clinica, collegati alle presunte lesioni subite dalla minore.
6. La violazione dell'art. 245 c.p.c. 2° comma era conseguenza della rinuncia da par-
te degli attori all'escussione del secondo testimone indicato e conseguiva dalla man-
cata accettazione della rinuncia da parte del convenuto.
7. La violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. derivava dalla mancata discussione orale in udienza perché bisognava predisporre note di udienza con un'applicazione da sca-
ricare, non nota al legale del convenuto che si trovava costretto a dover predisporre brevi note di udienza predisposte al momento.
Così l'appellante concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis
rejectis, in radicale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 1825/2017,
emessa e contestualmente pubblicata il 30/06/2017 relativamente al procedimento di
primo grado avente r.g. 9412/2014,In via preliminare Accertare la sussistenza dei gra-
vi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecuti-
va della sentenza n° 1825/2017, che con tale atto s'impugna ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.. In via preliminare ed assorbente Accogliere la
dispiegata impugnazione e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo di lite del giudizio di
primo grado per la violazione dell'art. 163 c.p.c. 3° comma numeri 3, 4 e 5, e per
l'effetto dichiarare inammissibile la domanda giudiziale della parte attrice del giudizio di
primo grado, non avendo la predetta parte attrice richiesto al giudice di primo grado la
fissazione del termine per sanare la nullità. In via subordinata Laddove per assurdo
non si ritenga di dover pronunciare la nullità della domanda introduttiva del giudizio di
primo grado, accogliere la dispiegata impugnazione per gli altri subordinati motivi di-
chiarando comunque infondata la domanda della parte attrice del giudizio di primo
grado. In ogni caso Dichiarare la parte attrice del giudizio di primo grado soccomben-
te, anche qualificata, per il doppio grado di giudizio e per l'effetto condannarla al pa-
gamento delle spese vive e dei compensi di causa sempre del doppio grado di giudizio
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ex D.M.55/2014, oltre iva cpa e spese generali anche superiori al 15%, trattandosi di
prestazioni fuori distretto.”
8. e , nella qualità di genitori esercenti Controparte_1 Persona_1
la patria potestà sulla figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_2
si costituivano nel gravame chiedendone il rigetto perché inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ed infondato.
Le censure di nullità dell'atto di citazione erano state dal primo giudice rigettate con ordinanza del 03.03.2015. La domanda era stata precisata ex art. 183 Vi co n.1) cpc,
con la quale gli attori avevano indicato la condizione della via Roma ed il civico all'altezza del quale era caduta la minore. Gli attori con le lettere del 06/07/2011 e del
06/08/2014, avevano messo in mora la convenuta e specificate le conseguenze della caduta.
L' Ospedale Santobono Pausillipon non rilasciava nella immediatezza alcun referto di
PS. sostituito dalla Cartella Clinica dell'Ospedale ove è inserita la “scheda di triage”
prodotta in copia conforme.
In merito alla questione della rinuncia del testimone sottolineava che neppure il Co-
mune di aveva provveduto a citare il teste e, quanto alla violazione dell'art. Parte_1
281 sexies c.p.c., precisava come le note dell'attore fossero state dettate a verbale per mezzo dell'applicazione dedicata, che in nulla violava il diritto di difesa.
Il convenuto non aveva articolato “alcun mezzo probatorio sostanziale”, l'ammissione dell'interrogatorio formale non era obbligatoria da parte del giudice e l'istanza istrutto-
ria non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Gli appellati concludevano per sentir: “ 1) Accertare e dichiarare, in via del tutto preli-
minare, l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 1825/2017, resa dal Tribu-
nale di Napoli Nord in persona della dott.ssa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., Pt_3
stante la ragionevole improbabilità di accoglimento;
2) In ogni caso, rigettare l'appello
proposto avverso la predetta sentenza in quanto inammissibile e infondato nel merito
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con, conseguente, conferma integrale della sentenza di prima grado e condanna del
, in persona del suo legale rapp.te p.t., alla rifusione integrale Parte_1
delle spese e competenze del secondo grado di giudizio da attribuirsi al procuratore
costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, oltre spe-
se generali al 15%, Iva, Cpa e Spese, nella misura indicata nell'allegata nota specifica
redatta secondo gli attuali criteri di liquidazione di cui al DM 55/2014.”
9. Nel corso del gravame la Corte il 21 febbraio 2023 tratteneva una prima volta la causa in decisione salvo rimetterla sul ruolo con ordinanza del 05.6.2023, prendendo posizione in merito all'inammissibilità dell'interrogatorio formale chiesto in primo grado,
che doveva “essere chiesto nei confronti della parte sostanziale del processo mirando ad ottenerne la confessione ai sensi dell'art. 228 c.p.c. e non già nei confronti di una mera parte processuale quale la , che ha agito solo ed esclusivamente nella Per_1
qualità di legale rappresentante della minore ”, ordinando Persona_2
all'appellante di “ esibire copia conforme della cartella clinica dell'Ospedale Santobono
di Napoli relativamente al sinistro per cui è causa”, ammettendo la testimonianza di
. Testimone_1
Con successiva ordinanza del 14.5.2024 la Corte revocava l'ammissione della testi-
monianza in quanto “dai verbali del giudizio di primo grado si evince che il Parte_1
, pur non avendo accettato la rinuncia al testimone dell'altra parte, non ha
[...]
mai chiesto nel prosieguo del giudizio di primo grado (né nelle udienze successive nè
in sede di precisazione delle conclusioni) la revoca dell'ordinanza del 6.10.2015 con la quale il giudice non aveva disposto l'assunzione del teste, motivo per il quale la que-
stione non può essere riproposta in sede di gravame.”
All'udienza dell'11.3.25, la causa era nuovamente trattenuta in decisione con conces-
sione alla parti dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
10. La Corte evidenzia come la nullità dell'atto di citazione in giudizio, qualora fos-
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se fondata, comporterebbe la necessità di definire il giudizio senza alcun termine per la rinnovazione perché “Se il giudice omette di ordinare l'integrazione o la rinnovazio-
ne d'una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, cod. proc. civ.), nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto,
diventa onere dell'attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sa-
nare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo,
ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazio-
ne introduttiva” (Cass., Sez. III, 12/10/2021, n. 17408; conformi Cass., Sez. Un., n.
8077/2012; Cass., Sez. Un., n. 4557/2009).
11. L'appellante coglie nel segno affermando come non rilevi, ai fini della valuta-
zione della sussistenza della nullità dell'atto di citazione, l'eventuale precisazione della domanda da parte degli attori, frutto della memoria integrativa redatta ex art. 183 VI
co n.1) c.p.c.. La S.C., con l'ordinanza n. 16517/2023, precisa che “Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi",
non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modi-
ficazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183,
comma 6 c.p.c. – presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle ri-
convenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, sia-
no state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.”.
12. La Corte incentra la disamina sulla validità o meno dell'atto di citazione del primo grado, prescindendo dalla successiva integrazione intervenuta con la memoria redat-
ta ex art. 183 Vi co n.1) c.p.c., ritenendo comunque il motivo di appello infondato. Già
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in primo grado il giudice, all'udienza del 03.03.2015 aveva precisato, prendendo posi-
zione sul punto dell'eccepita nullità, che la citazione “consente la corretta instaurazio-
ne del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti costituite elencando gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c.” e la Corte concorda in pieno con tale valutazione.
L'atto di citazione indica la data e l'ora dell'evento, la descrizione, sia pure sommaria ma non tale da ricadere nella sanzione della nullità, del fatto “percorreva a piedi la predetta via (in precedenza specificata in Via Roma) poggiava inavvertitamente il pie-
de in fallo sulla pavimentazione stradale instabile ….”, la precisazione che la minore rovinava a terra, era trasportata presso il P.S. e riportava lesioni, puntualmente de-
scritte. Per tali motivi gli attori chiedevano il risarcimento dei danni specificando come la pretesa fosse mossa “ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.” cioè, evidentemente, ri-
tenendo fondata la pretesa sia in virtù della norma che regolamenta la responsabilità
delle cose in custodia, ma anche applicando il precetto generale della responsabilità
extracontrattuale. La dinamica era indicata, la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163, terzo comma, n. 3 c.p.c.), cioè il petitum mediato, la pretesa azio-
nata, anche, le ragioni in fatto ed in diritto regolarmente presenti. La nullità della do-
manda si verifica se è omesso o assolutamente incerto l'oggetto o manca l'esposizione dei fatti o degli elementi di diritto che ne costituiscono il fondamento, co-
me sancito dalla S.C. con la sentenza n. 1681/2015, mentre l'integrazione della do-
manda, purchè valida, ben può intervenire, come avvenuto nella fattispecie in esame,
con la successiva memoria integrativa. Nella fattispecie in esame gli attori specifica-
vano il petitum dell'azione ed il convenuto era ben messo in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese, come in effetti avvenuto, senza alcun vulnus difensivo, po-
tendo poi replicare anche alle successive precisazioni ed articolare la prova nei termini ordinari. Il punto esatto dell'incidente in via Roma ben poteva essere oggetto
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dell'integrazione successiva, che d'altra parte seguiva le contestazioni mosse dal con-
venuto e la descrizione della dinamica era regolarmente formulata e necessariamente semplice, dovendo illustrare l'attimo di una caduta, così come presenti erano anche gli ulteriori elementi oggetto di contestazione. Il motivo di gravame va quindi rigettato.
13. L'omesso esame delle istanze istruttorie di parte convenuta, come già illustrato dalla Corte con le precedenti ordinanze, era ininfluente sull'esito della causa perché
l'interrogatorio formale era inammissibile, la documentazione sanitaria versata in atti e nulla mutava il deposito della copia conforme che si aggiungeva alla copia prodotta in primo grado.
14. La rinuncia al teste non era stata oggetto di contestazione da parte del convenuto,
e quindi anche il motivo riferito alla violazione dell'art. 245 c.p.c. 2° comma è infonda-
to, così come la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., non emergendo violazioni nel di-
ritto di difesa causalmente in grado di incidere sul contenzioso, tenuto conto del fatto che nel verbale di udienza del 30.06.2017 , all'esito della quale il primo giudice ha de-
ciso la causa, si legge che le parti sono state formalmente invitate a precisare le con-
clusioni e a discutere oralmente la causa.
L'appello è quindi infondato.
15. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso, compreso sino a
€.5.000,00 ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione.
16. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per il Parte_4
[...
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso Parte_1
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la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 30/06/2017 e contraddistinta dal n. 1825/2017, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_5
da, delle spese di lite del grado liquidate in €.1.500,00 oltre spese generali nella misu-
ra del 15%, iva e cpa come per legge, che distrae in favore dell'avv. Francesco Sequi-
no, dichiaratosi antistatario.
c) Dichiara la sussistenza, per il Comune di , dei requisiti previsti per il Parte_1
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 5. 09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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