CA
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DLE POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr. Concetta Pappalardo Consigliere
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere relatore
Dr. Grazia Cannarozzo Consigliere onorario
Dr. Claudio Fronte Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 392/2023 vg avente ad oggetto: stato di adottabilità,
promossa da:
1 nata a [...] l'11 .10.1994,c.f: , Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Giarre via M. D'Azeglio 53,
presso lo studio dell' avv. Evelin Messina, c.f: , che la C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti.
Appellante
CON L'INTERVENTO di
, nata a [...] il [...], C.F. nata a CP_1 C.F._3
Catania, il 25/11/1972 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Dorotea Nicotra (C.F.
come da mandato in atti. C.F._4
nei confronti di:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_2
Catania, via Verona n. 33, presso lo studio dell'avvocato Marina Gennaro (CF:
che lo rappresenta e difende giusta nomina del Tribunale per i C.F._5
Minorenni di Catania depositata in data 18.03.2022, riconfermata con sentenza n. 27/23
del 24.02.23, e che sta in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.
E di:
P_
E con l'intervento del P.G.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso d'appello depositato in data 05.04.2024 Parte_1
, ha impugnato la sentenza del TM emessa in data 24.02.2023 con la quale
[...]
2 è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore , Controparte_2
nato a [...] il [...] da essa appellante e . Chiedeva in riforma della P_
citata sentenza di:
- revocare lo stato di adottabilità del minore;
Controparte_2
- predisporre gli strumenti necessari al fine di attivare un sostegno alla genitorialità
che supportino la sig.ra nel suo ruolo di genitrice;
Pt_1
- disporre il ripristino degli incontri madre – figlio, gradatamente e con la necessaria assistenza sociale e psicologica.
A sostegno del proprio gravame eccepiva invero l'erroneità della sentenza per mancanza dei presupposti necessari per la dichiarazione di adottabilità. Contestava, in
Contr particolare, la valutazione effettuata dall' sulla propria persona, in quanto caratterizzata da un giudizio prevenuto dalle precedenti sentenze di adottabilità che avevano riguardato gli altri suoi figli, valutazione quindi poco attenta ad un apprezzamento delle sue attuali potenzialità genitoriali.
Metteva in luce, inoltre, come nessuna delle relazioni dei SS o degli operatori presso le strutture ove era stata ospite avevano mai relazionato comportamenti di incuria o trascuratezza affettiva relativi alle esigenze del minore. Sottolineava anzi di avere manifestato un'evoluzione importante nel suo ruolo di madre, evoluzione che doveva essere supportata dalle istituzioni con mezzi e strumenti confacenti al fine di tutelare il diritto del bambino a crescere con la madre.
Pertanto formulava le seguenti richieste istruttorie:
- nuova ed approfondita valutazione sulle capacità genitoriale della Pt_1
ordinando ai servizi sociali competenti di effettuare ulteriori ed approfonditi accertamenti al fine di verificare in cui vive attualmente la madre;
3 - ascolto degli operatori delle strutture ove la è stata ospite al fine di Pt_1
riferire sulle condotte affettive della medesima e sulla sua capacità di accudimento del minore;
- audizione dell'attuale compagna della ricorrente, sig.ra con la Parte_2
quale la ha uno stabile rapporto di convivenza;
Pt_1
- audizione personale della ricorrente.
In data 31.08.2023 si costituiva in giudizio il tutore del minore , Controparte_2
avv. Marina Gennaro, chiedendo di voler rigettare le richieste istruttorie e l'appello proposto con conferma della sentenza dichiarativa dello stato di abbandono morale e materiale. Ed invero, il T.M non era giunto alla decisione di adottabilità del minore sulla base di un giudizio prevenuto, in quanto anche nel giudizio a Controparte_2
sua tutela era stata svolta un'adeguata istruttoria che aveva portato dapprima ad aprire un procedimento ex art. 330 cc nei confronti del padre, poi un procedimento ex art. 333
cc nei confronti della madre, dando una seconda possibilità a quest'ultima - dopo la prima fuga dalla struttura ove era ricoverata – e inserendola in una nuova comunità ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza. Solo dopo il secondo allontanamento il
P.M aveva formulato richiesta di procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono.
In data 8.09.2023 si costituiva altresì in giudizio la nonna paterna, , la CP_1
quale chiedeva:
- in via principale di ritenere il ricorso proposto inammissibile in quanto privo di un progetto alternativo alla decisione e assolutamente carente della specificità dei motivi e dei rilievi critici inerenti il provvedimento impugnato;
4 - sempre in via principale di non riformare per come richiesto dalla la Pt_1
sentenza emessa dal T.M oggi impugnata, stante l'assoluta inidoneità della madre di occuparsi fattivamente del benessere morale e materiale del figlio;
non predisporre gli strumenti necessari a sostegno della genitorialità per la madre;
non disporre il ripristino degli incontri madre – figlio, neanche gradatamente;
rigettare integralmente le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente.
- Sempre in via principale, di riesaminare la sua richiesta di affido posto che medesima ha una stabile relazione con il compagno, Parte_3
Nessuno si costituiva per . P_
All'udienza del 20.09.2023 il PG esprimeva parere nel senso del rigetto dell'appello e la Corte si riservava sulle richieste istruttorie, disponendo, a scioglimento della riserva,
l'audizione degli affidatari del minore. Ascoltati gli affidatari all'udienza del 18.1.2024,
in data 28.02.2024 la causa veniva rinviata per la decisione.
Con le memorie conclusionali la ribadiva le proprie ragioni e insisteva per Pt_1
l'accoglimento dell'appello. Il tutore, invece, chiedeva il rigetto dell'appello per i motivi indicati in comparsa e, quanto alle richieste formulate della nonna paterna,
formulava richiesta di rigetto della domanda di affido alla luce della palese inidoneità
della medesima ad occuparsi del bambino per come emerso dalle relazioni EMI
acquisite nel procedimento davanti il TM. La sig.ra di contro, in comparsa CP_1
conclusionale sottolineava l'importanza in ordine alla crescita del nipote con la nonna
(stante l'inidoneità dei genitori) e reiterava la richiesta di affidamento del minore.
La Corte, all'udienza del 12 febbraio 2025, poneva la causa in decisione.
***
5 Tanto esposto in linea di fatto deve dirsi, per come sotto si motiverà, che l'appello formulato da merita ampio rigetto, come pure la domanda Parte_1
di affido svolta dalla nonna paterna del minore, . CP_1
E, invero, al fine di esaminare le istanze delle parti, deve essere ripercorso l'iter del procedimento di primo grado che traeva origine dai seguenti atti:
- ricorso del PM presentato in data 8.06.2021;
- CNR della Questura di Catania UPGSP del 9.04.2021 e CNR del 21.05.2021 nei confronti di (sottoposto alla misura cautelare degli arresti P_
domiciliari all'epoca della sentenza) imputato per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis c.p. e per il reato di minacce in pregiudizio di Parte_1
- relazione del SS del Comune di Catania del 28.05.2021 dalla quale emergeva che la a seguito delle condotte violente dell'ex compagno, era stata costretta a Pt_1
lasciare l'abitazione familiare trovando rifugio presso un'amica;
- sentenza irrevocabile del TM con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità
di altri due figli della ( , nata a [...] il [...] e di Pt_1 Persona_1
, nato a [...] il [...]), nati da una precedente relazione;
Persona_2
- sentenza irrevocabile del TM con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità
di nata a [...] il [...] (nata da altra relazione della A_
; Pt_1
- decreto del TM, emesso in data 22.07.2021, con il quale era stata pronunciata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sul figlio P_ NA
(nato a [...] il [...] dalla relazione con con divieto di Persona_5
6 incontri tra il minore e il padre in ragione delle condotte violente e minacciose del nei confronti dell'ex compagna P_ Persona_5
- relazione del servizio di Psicologia dell'ASP sulla struttura della personalità e delle competenze genitoriali di resa nel procedimento riguardante P_ [...]
e acquisita nel procedimento in esame ove si dà atto che non Per_4 P_
mostra alcun requisito idoneo allo svolgimento di un ruolo genitoriale maturo stabile e responsabile.
Dopo aver acquisto tali elementi e a seguito della disponibilità mostrata dalla Pt_1
a recarsi presso casa famiglia unitamente al figlio, il primo giudice emetteva il decreto del 10.06.2021 con il quale:
- veniva affidato al servizio sociale di Catania in limitazione Controparte_2
della responsabilità della madre;
- veniva sospesa la responsabilità del padre sul figlio;
P_
- veniva nominato il curatore speciale avv. Marina Gennaro;
- il minore e la madre venivano collocati a cura del servizio sociale affidatario presso idonea casa famiglia ad indirizzo segretato;
- venivano vietati incontri tra minore e padre;
- venivano prescritte verifiche della struttura di personalità e delle competenze genitoriali per la madre e nuovi accertamenti presso il DSM per il padre;
- veniva incaricato il SS di verificare se nell'ambito della famiglia allargata della madre vi fossero parenti disponibili alla stabile accoglienza del minore;
- venivano fissate udienze di convocazione per l'ascolto dei genitori del minore.
7 In esecuzione del predetto decreto, in data 1.07.2021 si Parte_1
recava unitamente al figlio presso una casa famiglia dalla quale si allontanava arbitrariamente in data 30.07.2021.
Nel procedimento in esame interveniva altresì la nonna paterna del minore, CP_1
la quale chiedeva l'affidamento del nipote . La nonna
[...] Controparte_2
riferiva di aver visto poche volte, e solo nei mesi immediatamente successivi alla sua nascita, il nipote e rendeva noto che viveva insieme al figlio (padre del minore) ma che era in cerca di altra sistemazione al fine di rispettare il divieto di incontri tra minore e padre.
Sentita all'udienza del 3.12.2021 la riferiva di trovarsi, unitamente al figlio Pt_1
, presso l'abitazione del fratello e della di lei Controparte_2 Persona_6
compagna e di essere disponibile a fare rientro in casa famiglia.
In data 11.01.2022 il Giudice delegato autorizzava, pertanto, nuovamente il collocamento della e del minore presso altra struttura protetta, dalla quale, Pt_1
tuttavia, la medesima si allontanava insieme al figlio e per la seconda volta in data
07.03.2022.
Dopo aver sentito il padre e aver dedotto dalla documentazione presentata dalla sig.ra che la ricerca di altra sistemazione altro non era che uno stratagemma posto in CP_1
Par essere per eludere le situazioni del in ordine al divieto di incontri tra il padre e il minore, in data 22.02.2022 il PM chiedeva aprirsi procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono e dunque di adottabilità del minore . Controparte_2
8 Con decreto del 11.03.2022, all'esito degli elementi acquisiti, il T.M confermava il decreto assunto in data 10.06.2021 e tra le altre cose, incaricava il servizio sociale di effettuare una pluralità di accessi domiciliari non preannunciati presso l'abitazione della nonna paterna, al fine di verificare l'attuale dimora di , e vietava gli incontri P_
del minore con entrambi i genitori e con i nonni paterni e materni.
Con riferimento ai nonni materni, in particolare, nel corso del procedimento di primo grado emergeva che il padre della era detenuto da oltre 27 anni e che la madre Pt_1
era emigrata in Germania.
All'esito di quanto disposto in data 11.03.2022 il minore veniva Controparte_2
rintracciato dal servizio sociale e collocato presso famiglia affidataria.
Dalla relazione del servizio sociale del 17.05.2022 emergeva, inoltre, che:
- dopo numeri accessi non preannunciati la nonna paterna era stata reperita presso la bottega di artigianato del compagno ove di recente aveva stabilito la propria residenza. La sig.ra precisava che solo dopo aver ottenuto l'affidamento CP_1
del nipote si sarebbe recata presso l'abitazione sita in via D'amico 33 (come da contratto di locazione registrato e prodotto) insieme al compagno.
- Quanto a , la sig.ra riferiva che abitava in via D'amico 36 ove P_ CP_1
si trovava ristretto a seguito degli arresti domiciliari per condanna in primo grado per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di Parte_1
[...]
- Quanto alla si dava atto che la stessa risultava dimorare insieme alla Pt_1
nuova compagna Parte_2
9 Nelle more dell'udienza fissata per le contestazioni ex art. 12 legge adozioni, in data
Contr 16.09.2022 perveniva una relazione dalla quale emergeva l'incapacità della
[...]
e del compagno a rispondere adeguatamente ai bisogni del minore e il rischio che CP_1
il riprendesse con sé il figlio, considerato che e il P_ CP_1 P_
vivevano in due abitazioni sostanzialmente contigue (civico 33 e civico 36 di via
D'Amico).
Contr In data 20.12.2022 perveniva relazione he concludeva dando giudizio negativo,
anche in prospettiva, su un eventuale recupero delle funzioni genitoriali della Pt_1
In data 11.11.2022 veniva sentita la coppia collocataria del minore. Gli affidatari davano un giudizio positivo sul bambino che veniva descritto come molto socievole,
allegro, solare e ben integrato nella parrocchia da loro frequentata.
Preso atto di tutto quanto sopra, esaurita l'istruttoria, il T.M con sentenza del
24.02.2023 dichiarava lo stato di adottabilità del minore . Controparte_2
***
Così riassunti i fatti e gli elementi che hanno condotto il primo giudice alla dichiarazione di adottabilità, non può dubitarsi della correttezza della statuizione oggi impugnata.
In tema si rammenti invero che il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, che sussiste allorché il contegno dei genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell'apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della
10 personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso.
Di fronte a un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione intanto rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima (Cass.
23802/2021).
Ora, nella specie le risultanze mettono in evidenza che oggettivamente il minore non può trarre dalla famiglia di origine quelle attenzioni che gli sono indispensabili per crescere, quel “minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità” (Cass. 5 giugno
2018 n. 14462).
In siffatti casi, infatti, non si deve guardare al comportamento del genitore in sé e per sè, ma alle possibili conseguenze dei comportamenti stessi sullo sviluppo psicofisico dl minore, considerato non in astratto ma in concreto, conseguenze che – in base agli atti –
sarebbero oggettivamente e gravemente dannose per il piccolo . Controparte_2
E, infatti, quanto alla madre del minore, devono essere sottolineate come gravi le sue due fughe dalla comunità ove era ospitata, fughe che da un lato assurgono ad indice altamente allarmante della sua poca consapevolezza della situazione di precarietà ed estrema vulnerabilità vissuta dal nucleo familiare e dall'altro sono altresì sintomatiche di poca progettualità, poiché hanno indiscutibilmente esposto il figlio a una cronica mancanza di stabilità.
11 Tale carenza di prospettazione per il futuro, si atteggia come una totale deficienza di maturità umana e come contegno destabilizzante, laddove invece al minore serve un punto di riferimento sano, equilibrato, serenamente orientato verso la crescita.
A tal proposito deve dirsi che, come emerge dagli atti, gli operatori della casa famiglia afferente alla associazione hanno relazionato in merito alla fuga dalla struttura CP_5
specificando di aver tentato di convincere la signora a non allontanarsi da Pt_1
essa con il bambino e che dopo il suo allontanamento, la stessa è stata rintracciata presso la stazione “Taormina-Giardini Naxos” dove veniva prelevata (unitamente al bambino) dalla sua compagna.
Da tali fatti emerge quindi non solo la già sopra richiamata inconsapevolezza della appellante, ma altresì la poca affidabilità della sua compagna, Sig.ra Parte_2
la quale – collaborando attivamente alla fuga (anziché far desistere la da tale Pt_1
decisione per il bene del piccolo ) ha dato dimostrazione di scarso senso di CP_2
responsabilità.
Tale incapacità di riconoscere le fonti di pericolo per il minore, fanno comprendere chiaramente che l'appellante non possiede capacità riflessive utili all'ascolto dei bisogni emotivi del figlio, né idonea prospettazione per scelte di lungo respiro, che sappiano scavalcare i propri interessi personali a beneficio dell'accudimento della prole.
Tale conclusione è peraltro in linea con quanto relazionato dall' EMI la quale si è così
espressa “globalmente non emergono risorse personali in capo alla Pt_1
all'accompagnamento della crescita psichica del minore;
il patrimonio di tratti di
personalità emerso non sembra idoneo ad un processo di eventuale recupero delle
funzioni genitoriali”.
12 E' quindi del tutto infondata la doglianza della la quale lamenta che il Pt_1
Tribunale si sia appiattito su precedenti giudizi di adottabilità istruiti per altri suoi figli.
E, invero, non vi è dubbio che il vissuto complesso della Sig.ra ed il bisogno Pt_1
di sostegno nello svolgimento delle funzioni genitoriali sia stato attentamente valutato dal Tribunale, non con pregiudizio ma anzi dandole una ulteriore opportunità con l'inserimento nella seconda struttura nonostante la fuga dalla prima.
Solamente alla luce del comportamento reiterato dell'odierna appellante e delle risultanze sulle sue capacità genitoriali (anche in ottica di un possibile recupero delle stesse in tempi compatibili con l'esigenza del minore di crescere in una famiglia che si occupi adeguatamente di lui), il Tribunale è pervenuto alla sentenza di adottabilità oggi impugnata, la quale merita quindi ampia conferma.
D'altra parte il proposito manifestato dalla appellante di riparare precedenti carenze
(cfr: si veda udienza del 3.6.2022 in sede di prime cure), proposito reiterato con l'appello, non risulta supportato da fatti idonei, di talchè l'espressione (meramente labale) di tale progetto non è incompatibile con la declaratoria dello stato di abbandono e di adottabilità (Cass. Sez. I, 10/6/2011 n. 12730) dovendosi sempre valutare il preminente interesse del minore.
Emerge infatti dal fascicolo di prime cure che la ha mostrato evidente ritrosia Pt_1
alla collaborazione con i servizi sociali nell'interesse del figlio e che anche in situazioni antecedenti ella ha manifestato indisponibilità in tal senso (si deve ribadire infatti che la
è madre di altri tre figli sottoposti ad altrettanti procedimenti di adottabilità Pt_1
per gravissime condotte dalla stessa tenute).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché di quanto emerso in sede di audizione degli affidatari che hanno messo in luce lo stato di benessere raggiunto dal minore
13 (benessere che va preservato e che non può essere spezzato da un regresso in termini di serenità e stabilità), va ribadito che la sentenza impugnata merita conferma.
Né si può accogliere la domanda di affidamento avanzata dalla nonna paterna del
Contr minore. In ordine alla stessa, infatti, l' ha sottolineato la sua incapacità (nonché
quella del compagno) a rispondere adeguatamente ai bisogni del minore e a tenere a distanza il proprio figlio, padre del piccolo (soggetto violento e affetto da CP_2
deficit cognitivo di grado medio) considerata anche la contiguità delle abitazioni di madre e figlio (civico 33 e civico 36 della via D'Amico, ossia ubicazioni assolutamente vicine e del tutto inadeguate a riparare il minore da inevitabili tentativi di avvicinamento da parte del genitore).
Si ribadisce anche per tale aspetto la correttezza della decisione impugnata.
Data la delicatezza delle questioni trattate appare opportuno compensare le spese di lite.
La Corte dà inoltre atto che sussistono i requisiti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater
D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE,
definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
compensa le spese di lite.
Dà atto che sussistono i requisiti per il pagamento del doppio del contributo unificato,
secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte
d'appello di Catania in data 12 febbraio '25
14 Il consigliere estensore IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
15
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DLE POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr. Concetta Pappalardo Consigliere
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere relatore
Dr. Grazia Cannarozzo Consigliere onorario
Dr. Claudio Fronte Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 392/2023 vg avente ad oggetto: stato di adottabilità,
promossa da:
1 nata a [...] l'11 .10.1994,c.f: , Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Giarre via M. D'Azeglio 53,
presso lo studio dell' avv. Evelin Messina, c.f: , che la C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti.
Appellante
CON L'INTERVENTO di
, nata a [...] il [...], C.F. nata a CP_1 C.F._3
Catania, il 25/11/1972 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Dorotea Nicotra (C.F.
come da mandato in atti. C.F._4
nei confronti di:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_2
Catania, via Verona n. 33, presso lo studio dell'avvocato Marina Gennaro (CF:
che lo rappresenta e difende giusta nomina del Tribunale per i C.F._5
Minorenni di Catania depositata in data 18.03.2022, riconfermata con sentenza n. 27/23
del 24.02.23, e che sta in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.
E di:
P_
E con l'intervento del P.G.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso d'appello depositato in data 05.04.2024 Parte_1
, ha impugnato la sentenza del TM emessa in data 24.02.2023 con la quale
[...]
2 è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore , Controparte_2
nato a [...] il [...] da essa appellante e . Chiedeva in riforma della P_
citata sentenza di:
- revocare lo stato di adottabilità del minore;
Controparte_2
- predisporre gli strumenti necessari al fine di attivare un sostegno alla genitorialità
che supportino la sig.ra nel suo ruolo di genitrice;
Pt_1
- disporre il ripristino degli incontri madre – figlio, gradatamente e con la necessaria assistenza sociale e psicologica.
A sostegno del proprio gravame eccepiva invero l'erroneità della sentenza per mancanza dei presupposti necessari per la dichiarazione di adottabilità. Contestava, in
Contr particolare, la valutazione effettuata dall' sulla propria persona, in quanto caratterizzata da un giudizio prevenuto dalle precedenti sentenze di adottabilità che avevano riguardato gli altri suoi figli, valutazione quindi poco attenta ad un apprezzamento delle sue attuali potenzialità genitoriali.
Metteva in luce, inoltre, come nessuna delle relazioni dei SS o degli operatori presso le strutture ove era stata ospite avevano mai relazionato comportamenti di incuria o trascuratezza affettiva relativi alle esigenze del minore. Sottolineava anzi di avere manifestato un'evoluzione importante nel suo ruolo di madre, evoluzione che doveva essere supportata dalle istituzioni con mezzi e strumenti confacenti al fine di tutelare il diritto del bambino a crescere con la madre.
Pertanto formulava le seguenti richieste istruttorie:
- nuova ed approfondita valutazione sulle capacità genitoriale della Pt_1
ordinando ai servizi sociali competenti di effettuare ulteriori ed approfonditi accertamenti al fine di verificare in cui vive attualmente la madre;
3 - ascolto degli operatori delle strutture ove la è stata ospite al fine di Pt_1
riferire sulle condotte affettive della medesima e sulla sua capacità di accudimento del minore;
- audizione dell'attuale compagna della ricorrente, sig.ra con la Parte_2
quale la ha uno stabile rapporto di convivenza;
Pt_1
- audizione personale della ricorrente.
In data 31.08.2023 si costituiva in giudizio il tutore del minore , Controparte_2
avv. Marina Gennaro, chiedendo di voler rigettare le richieste istruttorie e l'appello proposto con conferma della sentenza dichiarativa dello stato di abbandono morale e materiale. Ed invero, il T.M non era giunto alla decisione di adottabilità del minore sulla base di un giudizio prevenuto, in quanto anche nel giudizio a Controparte_2
sua tutela era stata svolta un'adeguata istruttoria che aveva portato dapprima ad aprire un procedimento ex art. 330 cc nei confronti del padre, poi un procedimento ex art. 333
cc nei confronti della madre, dando una seconda possibilità a quest'ultima - dopo la prima fuga dalla struttura ove era ricoverata – e inserendola in una nuova comunità ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza. Solo dopo il secondo allontanamento il
P.M aveva formulato richiesta di procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono.
In data 8.09.2023 si costituiva altresì in giudizio la nonna paterna, , la CP_1
quale chiedeva:
- in via principale di ritenere il ricorso proposto inammissibile in quanto privo di un progetto alternativo alla decisione e assolutamente carente della specificità dei motivi e dei rilievi critici inerenti il provvedimento impugnato;
4 - sempre in via principale di non riformare per come richiesto dalla la Pt_1
sentenza emessa dal T.M oggi impugnata, stante l'assoluta inidoneità della madre di occuparsi fattivamente del benessere morale e materiale del figlio;
non predisporre gli strumenti necessari a sostegno della genitorialità per la madre;
non disporre il ripristino degli incontri madre – figlio, neanche gradatamente;
rigettare integralmente le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente.
- Sempre in via principale, di riesaminare la sua richiesta di affido posto che medesima ha una stabile relazione con il compagno, Parte_3
Nessuno si costituiva per . P_
All'udienza del 20.09.2023 il PG esprimeva parere nel senso del rigetto dell'appello e la Corte si riservava sulle richieste istruttorie, disponendo, a scioglimento della riserva,
l'audizione degli affidatari del minore. Ascoltati gli affidatari all'udienza del 18.1.2024,
in data 28.02.2024 la causa veniva rinviata per la decisione.
Con le memorie conclusionali la ribadiva le proprie ragioni e insisteva per Pt_1
l'accoglimento dell'appello. Il tutore, invece, chiedeva il rigetto dell'appello per i motivi indicati in comparsa e, quanto alle richieste formulate della nonna paterna,
formulava richiesta di rigetto della domanda di affido alla luce della palese inidoneità
della medesima ad occuparsi del bambino per come emerso dalle relazioni EMI
acquisite nel procedimento davanti il TM. La sig.ra di contro, in comparsa CP_1
conclusionale sottolineava l'importanza in ordine alla crescita del nipote con la nonna
(stante l'inidoneità dei genitori) e reiterava la richiesta di affidamento del minore.
La Corte, all'udienza del 12 febbraio 2025, poneva la causa in decisione.
***
5 Tanto esposto in linea di fatto deve dirsi, per come sotto si motiverà, che l'appello formulato da merita ampio rigetto, come pure la domanda Parte_1
di affido svolta dalla nonna paterna del minore, . CP_1
E, invero, al fine di esaminare le istanze delle parti, deve essere ripercorso l'iter del procedimento di primo grado che traeva origine dai seguenti atti:
- ricorso del PM presentato in data 8.06.2021;
- CNR della Questura di Catania UPGSP del 9.04.2021 e CNR del 21.05.2021 nei confronti di (sottoposto alla misura cautelare degli arresti P_
domiciliari all'epoca della sentenza) imputato per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis c.p. e per il reato di minacce in pregiudizio di Parte_1
- relazione del SS del Comune di Catania del 28.05.2021 dalla quale emergeva che la a seguito delle condotte violente dell'ex compagno, era stata costretta a Pt_1
lasciare l'abitazione familiare trovando rifugio presso un'amica;
- sentenza irrevocabile del TM con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità
di altri due figli della ( , nata a [...] il [...] e di Pt_1 Persona_1
, nato a [...] il [...]), nati da una precedente relazione;
Persona_2
- sentenza irrevocabile del TM con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità
di nata a [...] il [...] (nata da altra relazione della A_
; Pt_1
- decreto del TM, emesso in data 22.07.2021, con il quale era stata pronunciata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sul figlio P_ NA
(nato a [...] il [...] dalla relazione con con divieto di Persona_5
6 incontri tra il minore e il padre in ragione delle condotte violente e minacciose del nei confronti dell'ex compagna P_ Persona_5
- relazione del servizio di Psicologia dell'ASP sulla struttura della personalità e delle competenze genitoriali di resa nel procedimento riguardante P_ [...]
e acquisita nel procedimento in esame ove si dà atto che non Per_4 P_
mostra alcun requisito idoneo allo svolgimento di un ruolo genitoriale maturo stabile e responsabile.
Dopo aver acquisto tali elementi e a seguito della disponibilità mostrata dalla Pt_1
a recarsi presso casa famiglia unitamente al figlio, il primo giudice emetteva il decreto del 10.06.2021 con il quale:
- veniva affidato al servizio sociale di Catania in limitazione Controparte_2
della responsabilità della madre;
- veniva sospesa la responsabilità del padre sul figlio;
P_
- veniva nominato il curatore speciale avv. Marina Gennaro;
- il minore e la madre venivano collocati a cura del servizio sociale affidatario presso idonea casa famiglia ad indirizzo segretato;
- venivano vietati incontri tra minore e padre;
- venivano prescritte verifiche della struttura di personalità e delle competenze genitoriali per la madre e nuovi accertamenti presso il DSM per il padre;
- veniva incaricato il SS di verificare se nell'ambito della famiglia allargata della madre vi fossero parenti disponibili alla stabile accoglienza del minore;
- venivano fissate udienze di convocazione per l'ascolto dei genitori del minore.
7 In esecuzione del predetto decreto, in data 1.07.2021 si Parte_1
recava unitamente al figlio presso una casa famiglia dalla quale si allontanava arbitrariamente in data 30.07.2021.
Nel procedimento in esame interveniva altresì la nonna paterna del minore, CP_1
la quale chiedeva l'affidamento del nipote . La nonna
[...] Controparte_2
riferiva di aver visto poche volte, e solo nei mesi immediatamente successivi alla sua nascita, il nipote e rendeva noto che viveva insieme al figlio (padre del minore) ma che era in cerca di altra sistemazione al fine di rispettare il divieto di incontri tra minore e padre.
Sentita all'udienza del 3.12.2021 la riferiva di trovarsi, unitamente al figlio Pt_1
, presso l'abitazione del fratello e della di lei Controparte_2 Persona_6
compagna e di essere disponibile a fare rientro in casa famiglia.
In data 11.01.2022 il Giudice delegato autorizzava, pertanto, nuovamente il collocamento della e del minore presso altra struttura protetta, dalla quale, Pt_1
tuttavia, la medesima si allontanava insieme al figlio e per la seconda volta in data
07.03.2022.
Dopo aver sentito il padre e aver dedotto dalla documentazione presentata dalla sig.ra che la ricerca di altra sistemazione altro non era che uno stratagemma posto in CP_1
Par essere per eludere le situazioni del in ordine al divieto di incontri tra il padre e il minore, in data 22.02.2022 il PM chiedeva aprirsi procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono e dunque di adottabilità del minore . Controparte_2
8 Con decreto del 11.03.2022, all'esito degli elementi acquisiti, il T.M confermava il decreto assunto in data 10.06.2021 e tra le altre cose, incaricava il servizio sociale di effettuare una pluralità di accessi domiciliari non preannunciati presso l'abitazione della nonna paterna, al fine di verificare l'attuale dimora di , e vietava gli incontri P_
del minore con entrambi i genitori e con i nonni paterni e materni.
Con riferimento ai nonni materni, in particolare, nel corso del procedimento di primo grado emergeva che il padre della era detenuto da oltre 27 anni e che la madre Pt_1
era emigrata in Germania.
All'esito di quanto disposto in data 11.03.2022 il minore veniva Controparte_2
rintracciato dal servizio sociale e collocato presso famiglia affidataria.
Dalla relazione del servizio sociale del 17.05.2022 emergeva, inoltre, che:
- dopo numeri accessi non preannunciati la nonna paterna era stata reperita presso la bottega di artigianato del compagno ove di recente aveva stabilito la propria residenza. La sig.ra precisava che solo dopo aver ottenuto l'affidamento CP_1
del nipote si sarebbe recata presso l'abitazione sita in via D'amico 33 (come da contratto di locazione registrato e prodotto) insieme al compagno.
- Quanto a , la sig.ra riferiva che abitava in via D'amico 36 ove P_ CP_1
si trovava ristretto a seguito degli arresti domiciliari per condanna in primo grado per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di Parte_1
[...]
- Quanto alla si dava atto che la stessa risultava dimorare insieme alla Pt_1
nuova compagna Parte_2
9 Nelle more dell'udienza fissata per le contestazioni ex art. 12 legge adozioni, in data
Contr 16.09.2022 perveniva una relazione dalla quale emergeva l'incapacità della
[...]
e del compagno a rispondere adeguatamente ai bisogni del minore e il rischio che CP_1
il riprendesse con sé il figlio, considerato che e il P_ CP_1 P_
vivevano in due abitazioni sostanzialmente contigue (civico 33 e civico 36 di via
D'Amico).
Contr In data 20.12.2022 perveniva relazione he concludeva dando giudizio negativo,
anche in prospettiva, su un eventuale recupero delle funzioni genitoriali della Pt_1
In data 11.11.2022 veniva sentita la coppia collocataria del minore. Gli affidatari davano un giudizio positivo sul bambino che veniva descritto come molto socievole,
allegro, solare e ben integrato nella parrocchia da loro frequentata.
Preso atto di tutto quanto sopra, esaurita l'istruttoria, il T.M con sentenza del
24.02.2023 dichiarava lo stato di adottabilità del minore . Controparte_2
***
Così riassunti i fatti e gli elementi che hanno condotto il primo giudice alla dichiarazione di adottabilità, non può dubitarsi della correttezza della statuizione oggi impugnata.
In tema si rammenti invero che il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, che sussiste allorché il contegno dei genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell'apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della
10 personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso.
Di fronte a un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione intanto rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima (Cass.
23802/2021).
Ora, nella specie le risultanze mettono in evidenza che oggettivamente il minore non può trarre dalla famiglia di origine quelle attenzioni che gli sono indispensabili per crescere, quel “minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità” (Cass. 5 giugno
2018 n. 14462).
In siffatti casi, infatti, non si deve guardare al comportamento del genitore in sé e per sè, ma alle possibili conseguenze dei comportamenti stessi sullo sviluppo psicofisico dl minore, considerato non in astratto ma in concreto, conseguenze che – in base agli atti –
sarebbero oggettivamente e gravemente dannose per il piccolo . Controparte_2
E, infatti, quanto alla madre del minore, devono essere sottolineate come gravi le sue due fughe dalla comunità ove era ospitata, fughe che da un lato assurgono ad indice altamente allarmante della sua poca consapevolezza della situazione di precarietà ed estrema vulnerabilità vissuta dal nucleo familiare e dall'altro sono altresì sintomatiche di poca progettualità, poiché hanno indiscutibilmente esposto il figlio a una cronica mancanza di stabilità.
11 Tale carenza di prospettazione per il futuro, si atteggia come una totale deficienza di maturità umana e come contegno destabilizzante, laddove invece al minore serve un punto di riferimento sano, equilibrato, serenamente orientato verso la crescita.
A tal proposito deve dirsi che, come emerge dagli atti, gli operatori della casa famiglia afferente alla associazione hanno relazionato in merito alla fuga dalla struttura CP_5
specificando di aver tentato di convincere la signora a non allontanarsi da Pt_1
essa con il bambino e che dopo il suo allontanamento, la stessa è stata rintracciata presso la stazione “Taormina-Giardini Naxos” dove veniva prelevata (unitamente al bambino) dalla sua compagna.
Da tali fatti emerge quindi non solo la già sopra richiamata inconsapevolezza della appellante, ma altresì la poca affidabilità della sua compagna, Sig.ra Parte_2
la quale – collaborando attivamente alla fuga (anziché far desistere la da tale Pt_1
decisione per il bene del piccolo ) ha dato dimostrazione di scarso senso di CP_2
responsabilità.
Tale incapacità di riconoscere le fonti di pericolo per il minore, fanno comprendere chiaramente che l'appellante non possiede capacità riflessive utili all'ascolto dei bisogni emotivi del figlio, né idonea prospettazione per scelte di lungo respiro, che sappiano scavalcare i propri interessi personali a beneficio dell'accudimento della prole.
Tale conclusione è peraltro in linea con quanto relazionato dall' EMI la quale si è così
espressa “globalmente non emergono risorse personali in capo alla Pt_1
all'accompagnamento della crescita psichica del minore;
il patrimonio di tratti di
personalità emerso non sembra idoneo ad un processo di eventuale recupero delle
funzioni genitoriali”.
12 E' quindi del tutto infondata la doglianza della la quale lamenta che il Pt_1
Tribunale si sia appiattito su precedenti giudizi di adottabilità istruiti per altri suoi figli.
E, invero, non vi è dubbio che il vissuto complesso della Sig.ra ed il bisogno Pt_1
di sostegno nello svolgimento delle funzioni genitoriali sia stato attentamente valutato dal Tribunale, non con pregiudizio ma anzi dandole una ulteriore opportunità con l'inserimento nella seconda struttura nonostante la fuga dalla prima.
Solamente alla luce del comportamento reiterato dell'odierna appellante e delle risultanze sulle sue capacità genitoriali (anche in ottica di un possibile recupero delle stesse in tempi compatibili con l'esigenza del minore di crescere in una famiglia che si occupi adeguatamente di lui), il Tribunale è pervenuto alla sentenza di adottabilità oggi impugnata, la quale merita quindi ampia conferma.
D'altra parte il proposito manifestato dalla appellante di riparare precedenti carenze
(cfr: si veda udienza del 3.6.2022 in sede di prime cure), proposito reiterato con l'appello, non risulta supportato da fatti idonei, di talchè l'espressione (meramente labale) di tale progetto non è incompatibile con la declaratoria dello stato di abbandono e di adottabilità (Cass. Sez. I, 10/6/2011 n. 12730) dovendosi sempre valutare il preminente interesse del minore.
Emerge infatti dal fascicolo di prime cure che la ha mostrato evidente ritrosia Pt_1
alla collaborazione con i servizi sociali nell'interesse del figlio e che anche in situazioni antecedenti ella ha manifestato indisponibilità in tal senso (si deve ribadire infatti che la
è madre di altri tre figli sottoposti ad altrettanti procedimenti di adottabilità Pt_1
per gravissime condotte dalla stessa tenute).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché di quanto emerso in sede di audizione degli affidatari che hanno messo in luce lo stato di benessere raggiunto dal minore
13 (benessere che va preservato e che non può essere spezzato da un regresso in termini di serenità e stabilità), va ribadito che la sentenza impugnata merita conferma.
Né si può accogliere la domanda di affidamento avanzata dalla nonna paterna del
Contr minore. In ordine alla stessa, infatti, l' ha sottolineato la sua incapacità (nonché
quella del compagno) a rispondere adeguatamente ai bisogni del minore e a tenere a distanza il proprio figlio, padre del piccolo (soggetto violento e affetto da CP_2
deficit cognitivo di grado medio) considerata anche la contiguità delle abitazioni di madre e figlio (civico 33 e civico 36 della via D'Amico, ossia ubicazioni assolutamente vicine e del tutto inadeguate a riparare il minore da inevitabili tentativi di avvicinamento da parte del genitore).
Si ribadisce anche per tale aspetto la correttezza della decisione impugnata.
Data la delicatezza delle questioni trattate appare opportuno compensare le spese di lite.
La Corte dà inoltre atto che sussistono i requisiti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater
D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE,
definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
compensa le spese di lite.
Dà atto che sussistono i requisiti per il pagamento del doppio del contributo unificato,
secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte
d'appello di Catania in data 12 febbraio '25
14 Il consigliere estensore IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
15