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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Cappai Presidente relatore dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. 1106/2025 promosso da:
QUALE MANDATARIA, Parte_1 [...] (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
PI AR
RECLAMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
RECLAMATI NON COSTITUITI
Conclusioni delle parti: la parte reclamante ha concluso come da verbale dell'udienza del 4.7.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 31.3.2025 con cui il Giudice Parte_1 pagina1 di 2 dell'esecuzione del procedimento per espropriazione immobiliare iscritto al RGE n. 425/18 ha estinto la procedura sul presupposto dell'assenza di altri creditori intervenuti, a seguito della rinuncia all'azione esecutiva presentata dalla creditrice (accordatasi a sua volta con le parti Controparte_3 esecutate). ha evidenziato di essere intervenuta nell'indicato giudizio, non sussistendo per Parte_1 l'effetto i presupposti ex art. 629 c.p.c. ravvisati dal Giudice dell'esecuzione per l'estinzione del procedimento.
Le parti reclamate, pur correttamente evocate, non si sono costituite.
Il Collegio, a seguito della consultazione del fascicolo dell'esecuzione, dà atto della fondatezza della rappresentazione della parte reclamante.
L'ordinanza adottata dal GE deve per l'effetto essere annullata.
Le spese di lite sostenute dalla reclamante, considerata la mancata partecipazione delle parti reclamate al presente giudizio e la non riconducibilità ad iniziative assunte da queste ultime dell'adozione da parte del GE del provvedimento impugnato, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Annulla l'ordinanza del 31 marzo 2025 con cui il Giudice del procedimento di esecuzione per espropriazione immobiliare iscritto al RGE n. 425/2018 ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia ai sensi dell'art. 629 c.p.c..
Spese di lite dichiarate irripetibili.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli,12 luglio 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Cappai Presidente relatore dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. 1106/2025 promosso da:
QUALE MANDATARIA, Parte_1 [...] (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
PI AR
RECLAMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
RECLAMATI NON COSTITUITI
Conclusioni delle parti: la parte reclamante ha concluso come da verbale dell'udienza del 4.7.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 31.3.2025 con cui il Giudice Parte_1 pagina1 di 2 dell'esecuzione del procedimento per espropriazione immobiliare iscritto al RGE n. 425/18 ha estinto la procedura sul presupposto dell'assenza di altri creditori intervenuti, a seguito della rinuncia all'azione esecutiva presentata dalla creditrice (accordatasi a sua volta con le parti Controparte_3 esecutate). ha evidenziato di essere intervenuta nell'indicato giudizio, non sussistendo per Parte_1 l'effetto i presupposti ex art. 629 c.p.c. ravvisati dal Giudice dell'esecuzione per l'estinzione del procedimento.
Le parti reclamate, pur correttamente evocate, non si sono costituite.
Il Collegio, a seguito della consultazione del fascicolo dell'esecuzione, dà atto della fondatezza della rappresentazione della parte reclamante.
L'ordinanza adottata dal GE deve per l'effetto essere annullata.
Le spese di lite sostenute dalla reclamante, considerata la mancata partecipazione delle parti reclamate al presente giudizio e la non riconducibilità ad iniziative assunte da queste ultime dell'adozione da parte del GE del provvedimento impugnato, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Annulla l'ordinanza del 31 marzo 2025 con cui il Giudice del procedimento di esecuzione per espropriazione immobiliare iscritto al RGE n. 425/2018 ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia ai sensi dell'art. 629 c.p.c..
Spese di lite dichiarate irripetibili.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli,12 luglio 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai
pagina2 di 2