Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/05/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 01130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2023, proposto da CA RG e IA RI Alaimo, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò Gaspare Tesè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravanusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Candido Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
dell’illegittimità e/o illiceità del silenzio inadempimento formatosi sull’atto di invito e diffida trasmesso in data 13 luglio 2022 (acquisito al protocollo del Comune di Ravanusa n. 13345 del 14.07.2022), e con il quale gli odierni ricorrenti hanno invitato il Comune di Ravanusa a provvedere all’acquisizione, ex art. 42 bis T.U. espropri, delle aree indicate in ricorso ovvero alla restituzione delle stesse previa rimessione in pristino, nonché a concludere il procedimento di acquisizione dei terreni citati nella sentenza 984/2019 resa dall''Ecc.mo C.G.A., acquisendo le ulteriori aree occupate dalle procedure ablatorie non concluse e che non sono state acquisite con la deliberazione del Commissario ad Acta n. 41 del 01.01.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravanusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso ex art. 117 e 31 del D.lgs. 104/2010, notificato e depositato il 23 giugno 2023, i ricorrenti adivano questo TAR per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’atto di invito e diffida trasmesso in data 13 luglio 2022 con il quale gli odierni ricorrenti avevano invitato il Comune di Ravanusa a provvedere all’acquisizione, ex art. 42 bis T.U. espropri, delle aree di talune aree ovvero alla restituzione delle stesse previa rimessione in pristino, nonché a concludere il procedimento di acquisizione dei terreni citati nella sentenza 984/2019 resa dal C.G.A., acquisendo le ulteriori aree occupate dalle procedure ablatorie non concluse e che non sono state acquisite con la deliberazione del Commissario ad Acta n. 41 del 01.01.2021; chiedevano inoltre che fosse ordinato all’amministrazione resistente di pronunciarsi con provvedimento espresso sulla predetta istanza presentata adottando una determinazione espressa avente ad oggetto l’acquisizione ex art. 42 bis T.U. espropri o la relativa restituzione previa rimessione in pristino, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva, per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’amministrazione medesima.
Si costituiva il Comune di Ravanusa per resistere al predetto ricorso.
Con sentenza n. 90/2024, il ricorso veniva dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il CGA, con sentenza n. 935/24 del 11.12.24, accoglieva l’appello degli odierni ricorrenti annullava la predetta sentenza “con conseguente rinvio in parte qua della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.”.
2. - Con atto di riassunzione notificato e depositato il 24/01/2025 i ricorrenti hanno riassunto il giudizio deducendo:
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 241/90 E MODIFICATA DAGLI ARTT. 2 E 21 DELLA L. 15/2005 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, SEMPLIFICAZIONE E DIVIETO DI AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Deducono in particolare che la mancata definizione del procedimento ablatorio avrebbe imposto alla p.a. di riscontrare l’istanza dei proprietari delle aree illegittimamente occupate adottando una determinazione espressa e, pertanto, decidendo se procedere all’acquisizione ex art. 42 bis T.U.E. o alla restituzione delle stesse previa rimessione in pristino; nel caso di specie, la illegittima occupazione dei terreni dei ricorrenti si sarebbe protratta da diversi anni atteso che il Comune di Ravanusa, con il provvedimento n. 41/2021, si sarebbe limitato ad acquisire soltanto la superficie che risultava nell’originario piano particellare di esproprio senza peritarsi di accertare la reale estensione delle superfici, di proprietà dei ricorrenti, effettivamente occupate.
3. - Si è costituito il Comune di Ravanusa il quale, con memoria, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti (per assenza di titoli che giustifichino in capo agli stessi l’azione incoata, peraltro già rilevata dalla sopra citata sentenza n. 90/2024); ha richiamato inoltre il procedimento che portò all’acquisizione sanante e la deliberazione 41/2021, evidenziando che fu un organo terzo, ovvero il commissario ad acta nominato dal CGARS, seppure in sostituzione del Comune di Ravanusa, ad adottare la suddetta deliberazione; ha dedotto infine che, a fronte della assoluta indeterminatezza della richiesta dei ricorrenti, nessun obbligo ulteriore potrebbe nascere in capo al Comune che su quelle vicende era stato commissariato proprio in adempimento alla sentenza 984/2019 del CGARS.
4. - I ricorrenti hanno replicato a quanto dedotto dal Comune resistente, depositando un’ulteriore memoria in vista della camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso, all’esito della quale la causa è stata posta in decisione.
5. - Il ricorso è fondato alla stregua di quanto si andrà ad illustrare.
Con la spora citata sentenza n. 935/2024, il Giudice d’appello ha, in maniera netta, stabilito che:
“a) con riguardo ai terreni ove sorge la scuola media “A. Manzoni” di Ravanusa e la relativa strada di accesso (catastalmente identificati al foglio di mappa n. 49, particelle 488, 515, 65 e 517), il T.a.r. ha motivato l’insussistenza dell’obbligo di provvedere sulla base del fatto che tali terreni sarebbero passati in proprietà del Comune di Ravanusa sin dagli anni ’70; tuttavia, così facendo, il primo giudice ha violato l’art. 34, comma 2, c.p.a., non potendo mai il giudice amministrativo pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati, gravando comunque sul Comune di Ravanusa l’obbligo di provvedere sull’istanza dei ricorrenti, anche eventualmente esponendo le ragioni per le quali l’amministrazione comunale ritenga che tali terreni sarebbero già passati in sua proprietà;
b) con riguardo agli ulteriori terreni (catastalmente identificati al foglio 18, particelle 2043, 2039, 1859, 2036, 2032 e 2027), il T.a.r. ha erroneamente declinato la propria giurisdizione, considerato che l’oggetto del presente giudizio non è la procedura ablatoria a monte, bensì il silenzio serbato dal Comune di Ravanusa sull’istanza presentata dai ricorrenti il 13 luglio 2022, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulla relativa domanda proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a.: di conseguenza, stante l’erronea declinatoria di giurisdizione, la causa deve essere in parte qua rinviata al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. In definitiva:
i) con riguardo ai terreni sopra indicati al § 10.1, sub a), l’appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere in parte accolto il ricorso avverso il silenzio, con conseguente condanna del Comune di Ravanusa ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza dei ricorrenti del 13 luglio 2022, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
ii) con riguardo ai terreni sopra indicati al § 10.1, sub b), l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata, con conseguente rinvio in parte qua della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.” .
Così ha statuito il CGA dopo aver precisato che “l’oggetto del presente giudizio non è la procedura ablatoria a monte, bensì il silenzio serbato dal Comune di Ravanusa sull’istanza presentata dai ricorrenti il 13 luglio 2022” , in tal modo ritenendo insussistente, nell’ambito dello speciale rito sul silenzio, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Ne consegue pertanto che:
a) va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso (riproposta dalla difesa del Comune resistente in questa sede) così come risultano destituite di fondamento le argomentazioni del Comune relative al precedente giudizio, definito con sentenza del CGARS 984/2019 atteso che con l’istanza formulata dagli odierni ricorrenti, non è stato contestato il provvedimento del Commissario ad acta, quanto piuttosto la perdurante situazione di occupazione sine titulo di alcune aree indicate nella predetta istanza di loro proprietà;
b) l’oggetto del presente giudizio deve essere circoscritto agli ulteriori terreni su cui questo T.a.r. aveva inizialmente declinato la propria giurisdizione (aree occupate dalle procedure ablatorie non concluse e che non sono state acquisiste con la deliberazione del Commissario ad Acta n. 41 del 01.12.2021).
Sotto tale profilo la domanda è fondata atteso che, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza:
- la possibilità di esperire il rito del silenzio-inadempimento nella fattispecie che ci occupa è ormai acclarata (cfr., per un precedente recente, sentenza di questa Sezione 18/3/2024 n. 997);
- l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2/2016, ha affermato che “per evitare che l’eccezionale potere ablatorio previsto dall’art. 42-bis possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell’assetto dei contrapposti interessi in gioco, la disciplina ivi dettata è inserita in (ed arricchita da) un più ampio contesto ordinamentale che - in ragione della sussistenza dell’obbligo della P.A. di valutare se emanare un atto tipico sull’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - prevede per il proprietario strumenti adeguati di reazione all’inerzia della P.A., esercitabili davanti al giudice amministrativo, sia attraverso il c.d. "rito silenzio" (artt. 34 e 117 c.p.a.), sia in sede di ordinario giudizio di legittimità avente ad oggetto il procedimento ablatorio sospettato di illegittimità”;
- che l’azione avverso l’inerzia dell’amministrazione è esercitabile anche con riferimento alle istanze con cui si solleciti da parte dell’amministrazione l’adozione del provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001.
Nel caso di specie i ricorrenti lamentano che l’occupazione dei terreni di loro proprietà perdura ormai da diversi anni, nonostante l’istanza dei ricorrenti di provvedere alla definizione della situazione. A fronte di tale istanza il Comune di Ravanusa è rimasto sostanzialmente inerte, senza fornire alcuna valida giustificazione; né l’obbligo di provvedere sull’istanza dei ricorrenti può ritenersi assolto dalla nota prot. 15194/2022 dell’11.08.2022.
Con tale nota, infatti, il predetto Comune - con riferimento ai terreni soltanto parzialmente acquisiti con determina del 41/2021 del Commissario ad Acta - rinvia alla precedente determinazione senza verificare se le superfici effettivamente occupate abbiano, come prospettato dai ricorrenti, un’estensione nettamente superiore a quella acquisita per una differenza di ben 3.343 mq ancora occupati; trattasi all’evidenza di un atto soprassessorio che rinvia sine die la eventuale definizione della questione.
6. - Per le ragioni innanzi illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Ravanusa sull’istanza dei ricorrenti con condanna dello stesso Comune intimato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
7. - Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega funzionario dell’Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari; con onere economico a carico del Comune di Ravanusa.
8. - Le spese di giudizio, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo tenuto conto della non particolare complessità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma c.p.a., ordina al Comune di Ravanusa di provvedere espressamente sull’istanza del sopra indicata nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta, per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega.
Condanna il Comune di Ravanusa al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
IA Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO