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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 593/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pruzzo elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Genova Via XX Settembre 20/5, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro appresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Controparte_1
Meroni, Paolo Marra e Marianna Caldiera ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei legali in Milano, Corso Italia 13 per mandato in atti
PARTE APPELLATA
e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Marco Pesenti unitamente e disgiuntamente con l'avv. Luciana Cipolla, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano Via Correggio 43, per mandato in atti
1 PARTE APPELLATA
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, eccepita ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di ON n. 318/2023 pubblicata il
08.05.2023 nella causa civile R.G. n. 1437/2022 perché sussistenti i gravi e fondati motivi di legge ex artt. 283 e 351 c.p.c..
2) IN VIA PRINCIPALE, in totale riforma della gravata sentenza del Tribunale di ON,
- accogliere tutte le conclusioni formulate dall'odierno appellante in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.2.2023 nanti il Tribunale di
ON causa RG 143772022 e precisamente e in ogni caso:
- ordinare la liberazione da tutti i gravami esistenti del bene immobile sito in
OL RI (Sv) Via Repetto 104/7 ed ingresso secondario in Via Bruciati piano terra, oltre a n. 2 posti auto e cantina, così catastalmente contraddistinti:
. quanto all'immobile censito al catasto urbano: Comune di OL RI
(SV), foglio 4, part. 138, sub. 16 cat. A/2 cl. 2, cons. 7 vani, rend, 1373,78;
. quanto alla cantina: foglio 4, part. 138, sub 56, cat. C2, cl. 1, cons, mq 3, rendita
11,47e n. 2;
. quanto ai posti auto: censiti al NCEU di OL RI (Sv), foglio4, mappale
138, sub 41 42, cat. C6, cl. 13 cons. mq 28, rend. 271,31,cancellando e/o restringendo, in particolare, l'ipoteca volontaria stipulata con EV Spa trascritta in ON in data 10.12.2004 n. 15150/4228, autorizzando il conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio ad annotare la relativa cancellazione e/o restrizione con esonero di responsabilità e, in ogni
2 caso, ordinare alle appellate ex art. 2882 c.c. di prestare consenso alla cancellazione e/o restrizione dell'ipoteca di cui sopra;
in caso di mancato adempimento da parte dei convenuti in relazione all'obbligo di prestare consenso alla cancellazione dell'ipoteca, provvedere a norma dell'art. 614 bis cpc a fissare una somma di denaro pari ad euro 1.000,00 al mese per la violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Condannare le appellate invia solidale e/o alternativa fra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e/o patiendi, patrimoniali e non, da parte del Sig in Pt_1
conseguenza dei fatti per cui è causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e, in ogni caso, in misura non inferiore al valore di competenza di Codesto Ill.mo
Tribunale.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del liquidatore della convenuta contumace in liquidazione, sui CP_3
seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) il sig. richiedeva formalmente la liberazione dell'immobile sito in Pt_1
Albisola, Via Repetto 104/7 dall'ipoteca risultante nel corso del giudizio ex art. 2932 c.c. presso il Tribunale di ON (iscritta il 3.12.2008 reg. gen. 12335 reg. part. 2245);
2) l'ipoteca volontaria sopra citata persisteva ancora a gennaio 2020;
3) a seguito della richiesta di cancellazione avanzata dal sig la EV Pt_1
Spa, cancellava l'ipoteca summenzionata gravante sull'immobile per cui è causa;
4) il Sig venuto a conoscenza dell'esistenza di un ulteriore diritto reale Pt_1
di garanzia iscritto contro l'immobile per cui è causa, intimava alla convenuta in liquidazione nonché ai soggetti interessati di restringere e/o CP_3
cancellare tale ipoteca (trascritta in ON il 10.12.2004 reg gen. n. 15150, reg. part. n. 4228) ancora gravante sull'immobile di sua proprietà;
3 5) l'immobile oggetto di preliminare di vendita 20.11.2008 di cui al doc. 1
(fascicolo attore) tra il Sig e la convenut doveva essere Pt_1 CP_3
liberato dalle ipoteche iscritte sull'intero complesso Villa De Mari e interessanti
“a cascata” lo stesso alloggio destinato al sig a seguito del pagamento Pt_1
del prezzo;
6) l ometteva di riscontrare la richiesta formulata Controparte_3
dal Sig di cui al capitolo 4); Pt_1
7) più volte, il sig completato da parte sua il versamento del prezzo, Pt_1
richiedeva e al suo liquidatore ad iniziare dall'anno 2018 in poi, la CP_3
cancellazione di tutti i gravami comunque esistenti sul proprio alloggio;
8) il sig. ha reiterato le richieste a di cui al capitolo Pt_1 CP_3
precedente anche nell'anno 2020 prima di vedersi costretto ad iniziare il contenzioso.
Si chiede, inoltre, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”:
9) il sig. dava incarico all'agente immobiliare Sig. Parte_2
al fine di reperire un immobile da acquistare;
Testimone_1
10) l'agente immobiliare proponeva, ai fini dell'eventuale acquisto al si l'immobile sito in Albisola, Via Repetto 104/7 di proprietà del Sig. Parte_2
; Pt_1
11) il sig. manifestava la volontà di acquisire l'immobile sito in Parte_2
Albisola, Via Repetto 104/7 di proprietà del Sig;
Pt_1
12) in relazione a quanto sopra, il sig stipulava, in data 18.3.2019, Parte_2
proposta di acquisto di cui al doc. 11 (fascicol che si rammostra al Pt_1
teste;
13) il Notaio di Genova veniva incaricato per la stipula dell'atto di Per_1
cessione relativo all'immobile di proprietà del Sig ad altro soggetto;
Pt_1
14) il Notai , nell'espletamento delle pratiche per la compravendita di Per_1
cui al capitolo precedente, riscontrava la presenza di un'ulteriore ipoteca
(trascritta in ON il 10.12.2004 reg gen. n. 15150, reg. part. n. 4228) a favore
4 della EV Spa rispetto a quella menzionata durante il giudizio presso il
Tribunale di ON ex art. 2932 c.c.;
15) dai controlli effettuati dal Notai emergeva che il soggetto in favore Per_1
del quale era stata iscritta l'ipoteca così come specificata nei capitoli precedenti aveva omesso di restringere e/o cancellare il diritto reale di garanzia medesimo;
16) la , nonostante l'adempimento del Controparte_3 Pt_1
ometteva di comunicare il proprio assenso alla cancellazione dell'ipoteca oggetto di causa a favore del sig stesso;
Pt_1
17) lo stesso Notaio , nello svolgimento delle proprie pratiche, Per_1
riscontrava il fatto che altri immobili contraddistinti con numero di particella sottoposta parimenti al medesimo gravame, erano stati poi liberati successivamente alla relativa compravendita;
18) a seguito di quanto riferito dal Notaio relativamente alle Per_1
circostanze di cui ai capitoli precedenti, il Sig decideva di non dare Parte_2
seguito alla proposta di acquisto sopra menzionata, rinunciando all'acquisto dell'immobile di proprietà dell'attore;
Si indicano a testi: , , Parte_2 Testimone_1 Tes_2
(tutti sui capp da 9 a 18).
Fermo restando il diritto del sig a vedersi cancellata l'ipoteca oggetto di Pt_1
causa come contrattualmente previsto e avendo egli corrisposto, altresì,
l'importo a saldo indicato nella sentenza del Tribunale di ON ex art. 2932
c.c., Codesto Ill.mo Giudice, voglia, ai soli fini della parimenti richiesta restrizione dell'ipoteca in oggetto, e ove ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica che risponda al seguente quesito: “Verifichi il C.T.U., - esperiti previamente tutti gli accertamenti ritenuti utili e acquisita tutta la documentazione ritenuta necessaria, anche ulteriore rispetto a quella versata in atti e detenuta da soggetti terzi (in quanto sovente accade che catastalmente e/o urbanisticamente esista documentazione ulteriore rispetto a quella a mani delle parti in causa e che il tecnico - maggiormente aduso a queste pratiche - è
5 sicuramente facilitato nell' acquisire ulteriore documentazione dallo stesso ritenuta utile e indispensabile;
inoltre, sempre da questo punto di vista, trattandosi di cancellazioni di ipoteca pro quota, potrebbe occorrere versare nel fascicolo di causa i plurimi atti di compravendita a suo tempo intervenuti tr e soggetti terzi rispetto alle parti in causa, di cui l'attore non può CP_3
evidentemente avere contezza né capacità di acquisizione); la complessiva situazione ipotecaria esistente sia nel momento in cui i ha saldato il Pt_1
prezzo (momento rilevante ai fini di causa) sia successivamente sino ad arrivare ad oggi e ciò tanto sull'edificio sito in Albisola, Via Repetto 104 / Via
Bruciati 1 e 3 denominato Villa De Mari quanto in relazione agli immobili di proprietà dell'attore oggetto di causa, accertando, nel contempo, tutte le eventuali cancellazioni pro quota delle iscrizioni ipotecarie collegate ad ogni singolo alloggio presente all'interno del complesso denominato “Villa De Mari”, individuando, da ultimo, eventuali immobili (sempre all'interno del citato complesso) risultati invenduti. Con vittorie delle spese di lite di primo e di secondo grado e della fase di mediazione.”
PARTE APPELLATA AMCO:
“In via principale: rigettare l'appello proposto dal signor per le ragioni descritte Parte_1
nella narrativa della comparsa di risposta con la quale si è costituita nel CP_2
presente grado di giudizio nonché nelle difese svolte in corso di giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate da parte appellante.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge”
PARTE APPELLATA : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis
6 “IN VIA PRELIMINARE
Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado perché inammissibile e infondata;
NEL MERITO
Rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza ex adverso appellata.
Con vittoria di competenze e spese”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 20.11.2008 il sig. stipulava con un contratto Parte_1 CP_3
preliminare di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari site del complesso immobiliare “Villa De Mari” sito in OL RI, oltre perti- nenze e posti auto, integrato dalla scrittura dl 6/12/2013 per il prezzo di €
320.000,00.
A seguito della mancata stipula del contratto definitivo, il sig. Parte_1
adiva il Tribunale di ON, che in data 10/11/2015 emetteva sentenza costi- tutiva ex art. 2932 c.c. n. 1290/2015 di trasferimento della proprietà dei beni immobili oggetto del preliminare innanzi citato da al sig. su- CP_3 Pt_1
bordinatamente al pagamento del residuo prezzo di € 20.000,00.
Dopo l'esecuzione della sentenza ex art. 2932 c.c., in data 17.06.2022 il sig. notificava a , a e ad Pt_1 Controparte_3 Controparte_1
atto di citazione innanzi al Tribunale di Controparte_4
ON chiedendo la liberazione dalle ipoteche gravanti sull'immobile oggetto del trasferimento ex art. 2932 c.c.
Nel giudizio di primo grado la convenuta rimaneva CP_3 Controparte_3
contumace; si costituivano in giudizio le società (già Controparte_1
EV Spa) e eccependo, la prima, il difetto di legittimazione passiva CP_2
e, la seconda, la propria estraneità ai fatti.
In data 08.05.2023 il Tribunale di ON emetteva la sentenza n. 318/2023, e così provvedeva:
7 “1) Rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti di Controparte_5
; CP_2 Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_5
spese processuali che liquida in € 4.389,00 per compensi, oltre al 15% dei com- pensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_2
processuali che liquida in € 4.389,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario e spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di Parte_3
.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. propone ap- Parte_1
pello avverso la sentenza del Tribunale di ON n. 318/2023 dell'8/5/2023, notificata in data 16/5/2023 innanzi menzionata.
L'appellante articola otto motivi d'appello.
1^ MOTIVO
Erroneità della sentenza gravata per omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda di condanna della , contumace in Parte_4
primo grado e conseguente erroneità del dispositivo dell'impugnato provve- dimento, laddove il Tribunale non prevede la condanna alle spese di lite da parte di a favore dell'esponente. CP_3
L'appellante afferma che con l'atto di citazione ritualmente notificato a
[...]
, poi rimasta contumace, chiedeva specificatamente in via prin- Parte_5
cipale di “condannare le convenute in via solidale e/o alternativa fra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e/o patiendi patrimoniali e non, da parte del Sig in conseguenza dei fatti per cui è causa…” Pt_1
8 A parere dell'appellante, sarebbe evidente l'inadempimento di CP_3
verso il signor per cui il Giudice di prime cure, nel respingere la do- Pt_1
manda principale di liberazione dei gravami esistenti sui cespiti di Pt_1
avrebbe omesso di decidere sulla domanda di condanna nei confronti di
[...]
incorrendo nel vizio di omissione di pronuncia, ancorché parziale. Parte_6
2^ MOTIVO
Si propone appello in relazione il capo della sentenza appellata (pagine sette rigo quinto) laddove il Giudice rigetta la domanda del , sostenendo che Pt_1
il avrebbe dovuto corrispondere il prezzo al creditore ipotecario in Pt_1
virtù del fatto che nel contratto preliminare, la parte promissaria acquirente accettava l'ipoteca iscritta dall'istituto mutuante e la promittente venditrice si impegnava a fornire l'assenso alla cancellazione dell'istituto mutuante conte- stualmente alla stipula del rogito notarile.
Ritiene l'appellante che il Giudice avrebbe ritenuto, erroneamente, che il sottoscrivendo il preliminare agli atti, avesse di per sè accettato im- Pt_1
plicitamente e automaticamente l'iscrizione dell'ipoteca. Ciò non corrispon- derebbe alla realtà dei fatti, anche perché nel contratto preliminare, l'ipoteca citata non sarebbe specificata nel numero generale e nel numero particolare.
Aggiunge l'appellante che il rogito cui fa cenno il giudice di prime cure non sarebbe mai avvenuto: il infatti, ha agito giudizialmente ex art 2932 Pt_1
c.c. contro la società er ottenere il trasferimento del compendio CP_3
immobiliare, cosa che non sarebbe accaduta se la promissaria venditrice avesse spontaneamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, sottoscri- vendo regolare rogito.
3^ MOTIVO
Si propone appello avverso il capo della sentenza appellata laddove il Tribu- nale (pagina sette rigo sedicesimo) sostiene che l'ipoteca iscritta nel 2008 è
9 stata cancellata su tutto il complesso immobiliare in data 28.4.2020 per estin- zione totale dell'obbligazione avvenuta in data 03.12.2010. A differenza di quanto sostenuto dal sig. , risulta dunque chiaramente che la cancella- Pt_1
zione non dipende in alcun modo dalle sue richieste formulate in tal senso nei confronti dell'istituto di credito, ma deriva invece dalla chiusura della linea di credito, con estinzione del relativo debito.
La statuizione del Tribunale secondo cui la cancellazione dell'ipoteca accesa
2008 non sarebbe dipesa in alcun modo dalle richieste formulate dall'odierno appellante, risulterebbe erronea. Come si evincerebbe dalle vi- sure di cui al doc. 6 di parte attrice depositato in primo grado, l'ipoteca in allora gravante sull'immobile era presente al momento del passaggio di pro- prietà relativo all'immobile oggetto di causa;
il diritto di garanzia in que- stione sarebbe stato cancellato solo dopo che l'odierno appellante sollecitava il creditore ipotecario a cancellare l'ipoteca sul cespite e per tale motivo sa- rebbe fondata anche la domanda avanzata in questa sede di cancellazione dell'ipoteca accesa nel 2004.
4^ MOTIVO
Si propone appello avverso il capo della sentenza appellata laddove il Giudice adito ha ritenuto (pagina otto rigo ottavo) che l'attore era consapevole fin dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita dell'iscrizione ipoteca- ria, come risulterebbe riportato nel medesimo contratto.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella ricostru- zione del fatto ove ha ritenuto che il signor fosse consapevole, fin dalla Pt_1
sottoscrizione del preliminare di compravendita dell'iscrizione ipotecaria come risulterebbe nel medesimo contratto. L'appellante richiama i prece- denti motivi affermando che nel contratto preliminare si sarebbe fatto cenno solamente ad una generica ipoteca ma non specificamente a quella ancor oggi in essere.
10 5^ MOTIVO
Si propone appello avverso il capo della sentenza appellata laddove il Giudice adito ha motivato il rigetto delle domande proposte dal , ritenendo (pa- Pt_1
gina otto) che egli si è determinato a pagare il residuo prezzo dovuto nei con- fronti della venditrice, senza coinvolgere il creditore ipotecario: non risulta e non è dedotto che abbia mai versato gli importi percepiti dall'acqui- CP_3
rente in favore di EV, sicché, sull'immobile di proprietà di sussiste Pt_1
ancora un debito che la società costruttrice non ha estinto in favore dell'isti- tuto di credito.
L'appellante ritiene l'assunto del giudice di prime cure (che lo ha portato a rigettare le domande del sbagliato ed erroneo sotto un duplice pro- Pt_1
filo.
Il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto che fosse onere dell'appellante fornire la prova che avesse debitamente versato gli importi per- CP_3
cepiti dall'acquirente al creditore ipotecario. L'onere della prova Pt_1
avrebbe invece dovuto essere posto a carico della convenuta rimasta contu- mace. L'unico onere processuale in capo al avrebbe dovuto essere Pt_1
quello di dimostrare l'avvenuto e integrale pagamento del prezzo dell'immo- bile. I documenti n. 13 e 16 prodotti dall'esponente in primo grado dimostre- rebbero inequivocabilmente che i pagamenti relativi al prezzo venivano compiuti attraverso bonifici indirizzati su un Conto EV – a cui favore era stata iscritta ipoteca - , che, quindi, avrebbe potuto agire immediatamente e autonomamente per appropriarsi dei denari versati dal a favore di Pt_1
sul proprio conto, avendo l'istituto di credito l'immediata perce- CP_3
zione dell'accredito a favore di CP_3
6^MOTIVO
Si propone appello avverso il capo della sentenza appellata laddove il Giudice adito ha ritenuto (pagina nove rigo 22) priva di fondamento l'invocazione, ai
11 fini dell'accoglimento della domanda, dell'art. 39 TUB per due motivi: man- canza della prova relativa al valore di eventuali beni vincolati e concetto per cui anche se l'attore ha estinto qualsivoglia debito nei confronti della vendi- trice, ciò non lo legittima a ottenere la cancellazione dell'ipoteca per la quale sarebbe stato necessario il pagamento diretto nei confronti del creditore ipo- tecario.
In relazione alla mancata prova relativa al valore dei beni eventualmente vin- colati, l'appellante rammenta di avere avanzato apposita istanza di Consu- lenza Tecnica volta all'accertamento della complessiva situazione ipotecaria sia nel momento in cui il ha saldato il prezzo (momento rilevante ai Pt_1
fini di causa) sia successivamente sino ad arrivare ad oggi e ciò tanto sull'edi- ficio sito in Albisola, Via Repetto 104 / Via Bruciati 1 e 3 denominato Villa De
Mari quanto in relazione agli immobili di proprietà del oggetto di Pt_1
causa.
Il afferma di aver osservato il contratto preliminare a suo tempo sti- Pt_1
pulato con la società promittente venditrice e, in un secondo tempo, si sa- rebbe attenuto a quanto disposto dalla sentenza n.1290/2015 del Tribunale di ON. Conseguentemente, in esecuzione di quanto disposto dal provve- dimento de quo, il provvedeva alla regolare corresponsione del Pt_1
prezzo alla sua parte contrattuale Controparte_3
L'appellante afferma che, di norma, dapprima si sottoscriva il contratto pre- liminare e poi, al fine di concludere l'affare, si conferisca incarico ad un No- taio per il compimento di tutte le partiche necessarie alla stipula dell'atto de- finitivo, pratiche tra cui evidentemente è compresa l'esecuzione di tutte le visure e/o ispezioni ipotecarie relative all'oggetto della compravendita stessa.
12 A seguito di tale attività il Notaio, se riscontra la sussistenza di ipoteche gra- vanti sul bene, informa i promissari acquirenti, i quali, a scelta, possono de- sistere dall'acquisire il bene medesimo ovvero attivarsi per eliminare i gra- vami eventualmente presenti.
Premesso ciò, rileva l'appellante che, nel caso di specie, tali presupposti non si sarebbero verificati in quanto, dopo aver sottoscritto il preliminare,
[...]
si sottraeva totalmente dagli obblighi assunti con la sottoscrizione Parte_6
dello stesso contratto, non presentandosi alla stipula dell'atto definitivo da- vanti al Notaio e costringendo il all'azione ex art. 2932 c.c. Per tali ra- Pt_1
gioni, sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribu- nale, egli non sarebbe stato fattualmente e giuridicamente in grado di corri- spondere direttamente al creditore ipotecario il prezzo pattuito per l'acqui- sto dell'immobile.
7^ MOTIVO
Si propone appello avverso al capo della sentenza appellata laddove il Giudice adito ha ritenuto (pagina nove rigo trentadue) dimostrato il fatto che il prezzo dell'unità immobiliare acquistata dal sig. sia stato pagato nei confronti Pt_1
di ma non invece che quest'ultima abbia correlativamente ri- CP_3
dotto il proprio debito nei confronti dell'istituto.
L'appellante ribadisce di aver versato i denari su IBAN intestato a EV spa, creditore ipotecario;
insiste nelle richieste istruttorie formulate, con partico- lare riferimento alla richiesta di esperimento di Consulenza Tecnica volta all'accertamento della complessiva situazione ipotecaria esistente sia nel momento in cui il ha saldato il prezzo (momento rilevante ai fini di Pt_1
causa) sia successivamente sino ad arrivare ad oggi e ciò tanto sull'edificio sito in Albisola, Via Repetto 104 / Via Bruciati 1 e 3 denominato Villa De Mari quanto in relazione agli immobili di proprietà dell'attore oggetto di causa.
8^ MOTIVO
13 Si propone appello avverso al capo della sentenza appellata laddove il Giudice adito ha ritenuto (pagina dieci) infondata la domanda di natura risarcitoria.
L'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure in riferimento alla domanda di risarcimento avanzata dal ove ha statuito che: “L'at- Pt_1
tore non ha provato o offerto di provare il danno patrimoniale subito in con- seguenza della perdurante iscrizione ipotecaria” e che “i non ha di- Pt_1
mostrato che in concreto la proposta di acquisto non sia sfociata nel trasferi- mento immobiliare proprio a causa dell'esistenza dell' ipoteca, né ha offerto di provare di essersi in qualche modo attivato per ottenere nel frattempo la cancellazione dell'ipoteca". Ma così non è.
L'appellante sostiene che se il Giudice di prime cure avesse autorizzato le istanze istruttorie, con particolare riferimento alle prove orali, i pregiudizi effettivamente subiti dall'odierno appellante sarebbero stati ampiamente provati.
Il Tribunale si sarebbe limitato a rigettare la domanda per difetto di prova, dopo che aveva escluso le istanze istruttorie atte a provare il nocumento su- bito dal Sig. L'appellante sostiene che il perseverare del gravame ipo- Pt_1
tecario sull'immobile del Sig. recherebbe un chiaro continuo nocu- Pt_1
mento circa l'impossibilità di commercializzazione della res, da considerarsi in re ipsa.
Erronea pronuncia in punto spese di lite.
L'appellante ritiene errata la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio a favore degli istituiti di credito ap- pellati oltre che vessatoria e ingiusta nei confronti dell'esponente. Egli si trova, infatti, a subire il pregiudizio di aver comprato una casa e speso denari per un immobile non libero, essere stato posto in una situazione difficile da parte di contumace in giudizio e completamente irriguardosa CP_3
nei confronti dell'appellante
14 Nel presente grado si costituivano in giudizio e , le CP_2 Controparte_1
quali chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In data 19.1.2024, la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'ese- cutività della sentenza gravata, ritenendo opportuno invitare le parti a conciliare la causa con l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
rimetteva la causa in decisione, dichiarava la contumacia di
[...]
; la Corte concedeva termine di sessanta giorni prima dell'udienza Controparte_3
per il deposito di note scritte contenente la sola precisazione delle conclusioni, termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse con- clusionali nonché termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica .
All'udienza del 7/11/2024 la causa veniva trattenuta a decisione.
***
Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i motivi d'appello secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, da respingere in quanto infondati.
Il sig. ha sottoscritto in data 20.11.2008 con un con- Parte_1 CP_3
tratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un'unità immobiliare fa- cente parte del complesso “Villa De Mari”, sito in OL RI, Via Repetto
n. 104, composto da diversi appartamenti e box, di proprietà della società co- struttrice CP_3
All'epoca della sottoscrizione del contratto preliminare, su tutto il complesso gravava l'ipoteca immobiliare iscritta in ON il 10.12.2004, reg. gen. 15150, reg. part. 4228, a garanzia dei finanziamenti contratti nell'anno 2004 dalla
[...]
con EV spa per eseguire le opere di ristrutturazione;
detta ipoteca, Parte_6
seppure senza l'indicazione degli estremi, è espressamente menzionata nel con- tratto preliminare ( vedi punto 4) ; pertanto, il sig. era a conoscenza della Pt_1
sussistenza dell'iscrizione ipotecaria, e, con la sottoscrizione del preliminare, aveva accettato di impegnarsi all'acquisto dell'immobile gravato da tale vincolo;
15 la circostanza che nel contratto non fossero indicati gli estremi non rileva ai fini della conoscenza dell'iscrizione, che, in ogni caso, risulta consultabile sui pub- blici registri ( motivi secondo e quarto).
Val la pena rammentare che, ai sensi dell'art. 2878 c.c., l'ipoteca si estingue con l'estinzione dell'obbligazione o con la rinuncia del creditore.
Nel caso che ci occupa nè é il sig. hanno provveduto CP_3 Parte_1
all'estinzione dell'obbligazione assunta da nei confronti del credi- CP_3
tore ipotecario. La circostanza – peraltro contestata – che il abbia effet- Pt_1
tuato i versamenti in favore di a titolo di pagamento del prezzo su CP_3
un conto corrente il cui IBAN corrisponde a quello di EV spa non assolve ai requisiti previsti dalla norma: il ha difatti provveduto al pagamento del Pt_1
prezzo dell'immobile a e non all'estinzione del debito di CP_3 CP_3
[... nei confronti di EV spa, operazioni ontologicamente diverse, anche con riferimento agli importi ( motivi quinto e sesto). Per tale motivo, non rileva ai fini dell'estinzione dell'ipoteca che il prezzo dell'unità immobiliare acquistata dal signor sia stato da quest'ultimo pagato a (terzo motivo), Pt_1 CP_3
in quanto difetta la prova che la debitrice abbia correlativamente estinto il pro- prio debito nei confronti dell'istituto di credito. Il fatto che altra ipoteca, iscritta nel 2008, che nulla ha a che vedere con quella oggetto di causa, per di più iscritta dopo la stipula del preliminare – sia stata cancellata (motivo terzo) è ininfluente ai fini della richiesta della cancellazione dell'ipoteca oggetto di giudizio.
Non ha rilievo al fine dell'accoglimento della domanda di cancellazione dell'ipo- teca che il trasferimento degli immobili sia avvenuto in virtù di sentenza ex art. 2932 c.c., (sentenza del Tribunale di ON n. 1290/2015 pubblicata il
10/11/2015) e non con atto pubblico, in quanto la domanda giudiziale è stata avanzata dallo stesso appellante che – come innanzi rilevato – era a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria. Per di più, deve rilevarsi che già la menzionata sen- tenza del Tribunale di ON n. 1290/2015 ha dichiarato l'inammissibilità della
16 richiesta avanzata dal di cancellazione, o meglio di restrizione dell'ipo- Pt_1
teca relativamente al bene oggetto di causa, con la motivazione che tale domanda presuppone il benestare dell'istituto bancario, come previsto dalla norma.
Nel presente giudizio l'istituto bancario si è opposto alla domanda, precisando che non ha saldato il debito e che il sig. nulla ha versato al CP_3 Pt_1
, ovvero alla cessionaria Controparte_1 CP_2
In definitiva, non essendovi prova del pagamento della somma assistita da ga- ranzia, la domanda di cancellazione/restrizione dell'ipoteca non può trovare ac- coglimento.
Deve essere respinta la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti in quanto assorbita dalla reiezione della domanda di cancellazione dell'ipoteca oggetto del presente giudizio (motivo ottavo).
La Corte esamina il primo motivo e lo accoglie parzialmente, per quanto di ra- gione.
La domanda dell'appellante di ordinare la liberazione da tutti i gravami esistenti del bene immobile sito in OL RI (Sv) Via Repetto 104/7 presuppone, per quanto innanzi esposto, l'estinzione dell'obbligazione assunta dalla società nei confronti dell'istituto di credito, pacificamente non avvenuta. CP_3
Per quanto previsto al punto 4 del contratto preliminare, la promittente vendi- trice aveva espressamente sottoscritto l'obbligo di provvedervi prima della sti- pula del contratto definitivo e del trasferimento dell'immobile, in questo caso avvenuto ex art. 2932 c.c.
contumace in primo e secondo grado – ha ricevuto il prezzo dell'im- CP_3
mobile in esecuzione della sentenza ex art. 2932 c.c. ed avrebbe dovuto estin- guere il debito nei confronti di EV spa per consentire la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto di causa.
17 La società è pertanto venuta meno all'obbligo di can- CP_3 Controparte_3
cellare l'ipoteca e deve ritenersi soccombente rispetto alla domanda formulata in primo grado ed in appello dal sig. , che vantava un'aspettativa Parte_1
rispetto al pagamento del debito da parte della società venditrice e conseguente cancellazione dell'iscrizione.
SPESE DEL GIUDIZIO
Secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., la società venditrice Controparte_3
in quanto soccombente deve essere condannata al pagamento delle
[...]
spese di entrambi i gradi di giudizio in favore delle parti costituite.
Le spese si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022, valore indeter- minabile, complessità bassa (scaglione da € 26.000,00 ad 52.000,00) appli- cando le riduzioni di cui infra, richiamando i criteri di liquidazione utilizzati dal primo giudice ed applicando i parametri minimi per la fase d'appello in ragione dell'oggetto della causa, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno pro- fuso dal legale.
E precisamente, in favore di ciascuna delle parti costituite, e cioè in favore del sig. , di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
, quanto al primo grado, si liquidano le spese nella somma
[...]
già determinata dal primo giudice, che ha operato la riduzione del 30% per la fase di esame ed introduttiva e del 50% per la fase di esame, e così per comples- sivi € 4.389,00 oltre il 15% per rimborso forfettario, iva e cpa .
Quanto al grado d'appello, per ciascuna delle parti costituite:
1.Fase di studio € 1.029,00;
2. Fase introduttiva € 709,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 1.523,00;
3. Fase decisionale € 1.735,00 ;
Totale € 4.996,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
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P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di ON n. 318/2023 dell'8/5/2023;
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza,
- dichiara tenuta e condanna in liquidazione a pagare le spese CP_3
di entrambi i gradi di giudizio in favore di , che liquida, Parte_1
quanto al primo grado, in € 4.389,00 e, quanto al secondo grado, in €
4.966,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- dichiara tenuta e condanna a pagare le spese Controparte_3
di entrambi i gradi di giudizio in favore di , che Controparte_1
liquida, quanto al primo grado, in € 4.389,00 e, quanto al secondo grado, in € 4.966,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- dichiara tenuta e condanna a pagare le spese Controparte_3
di entrambi i gradi di giudizio in favore di Controparte_2
, che liquida, quanto al primo grado, in € 4.389,00 e, quanto
[...]
al secondo grado, in € 4.966,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Genova, 4/3/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
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