Decreto presidenziale 21 novembre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 11820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11820 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11820/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08030/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8030 del 2024, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Fucili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente del Lazio e Comune di Rieti, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Puoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza adottata dalla Provincia di Rieti -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell’art. 244 comma 2 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “norme in materia ambientale” con le successive modifiche ed integrazioni. Identificazione del Responsabile della Contaminazione del sito ubicato in Rieti, -OMISSIS- (estremi catastali -OMISSIS-- -OMISSIS-), attualmente di proprietà della Società -OMISSIS--OMISSIS- S.R.L., e Diffida al Responsabile della Contaminazione a provvedere ai sensi del D.Lgs. 152/2006”; di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto, tra cui la nota della Provincia di Rieti prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente a oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. L. n. 241/1990 - Individuazione del Responsabile della Contaminazione, ai sensi degli artt. 244 e 245 D.lgs. n. 152/2006, del sito ubicato in Rieti, -OMISSIS- (estremi catastali -OMISSIS-- -OMISSIS-), di proprietà della Società -OMISSIS--OMISSIS- S.R.L.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Rieti e di -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23/7/2024 (notificato il 24/6/2024) -OMISSIS- s.p.a. ha agito al fine di ottenere l’annullamento degli atti in epigrafe e segnatamente della ordinanza dalla Provincia di Rieti -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottata ai sensi dell’art. 244 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, con cui la società ricorrente è stata individuata come responsabile della contaminazione del sito ivi indicato e per l’effetto diffidata a provvedere.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I. Violazione del principio di legalità; violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale; violazione del principio di irretroattività; violazione dell’art. 7 CEDU; violazione dell’art. 1, protocollo 1 CEDU; violazione dell’art. 117, co. 1, Costituzione; violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento; violazione dell’art. 191, TFUE (“Chi inquina paga”); violazione dell’art. 3-ter, D.lgs. 152/2006; violazione dell’art. 41, Cost.; falsa applicazione degli artt. 239 ss, e, in particolare, degli artt. 242 e 244, D.lgs. n. 152/2006 ;
II. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 242, c. 1, d.lgs. 152/2006. Violazione del principio di certezza del diritto e legittimo affidamento;
III. Violazione degli articoli 239 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ;
IV. Violazione degli articoli 3-ter e 239 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto, n. 241. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione del principio “chi inquina paga”. Violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 1, c. 2-bis, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione ;
V. Violazione, falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgsl. 152/2006. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di buon andamento. Violazione del principio “chi inquina paga”. Violazione degli artt. 7 e ss. della legge 241/90 ;
VI. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 242 e 244 del d.lgs. 3 aprile 2006. Violazione, falsa applicazione della D.G.R. Lazio 4.1.2024 n. 3. Illogicità manifesta.
3. La Provincia di Rieti si è costituita in giudizio il 20/09/2024 chiedendo di respingere il ricorso come da scritti difensivi in atti.
4. Con memoria del 16/05/2025 si è costituita in giudizio anche la -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., in qualità di attuale proprietaria dell’area interessata, chiedendo di rigettare il ricorso.
5. Alla udienza del 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’ordinanza oggetto di disamina, adottata ai sensi dell’art. 244 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, riguarda un’area industriale dismessa sita in Rieti, attualmente di proprietà della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., dapprima sede dello stabilimento destinato alla attività industriale della -OMISSIS-. La Provincia di Rieti, con il provvedimento impugnato, ha individuato l’odierna ricorrente -OMISSIS- s.p.a. come responsabile dei fenomeni di inquinamento ambientale descritti nella ordinanza in quanto riconducibili alla attività produttiva svolta sul sito della società -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A.
7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del principio di irretroattività e di legalità, atteso che nell’ordinanza impugnata verrebbe ricondotta in capo alla ricorrente la responsabilità per fenomeni di inquinamento verificatisi prima del 1999, mentre solo con l’emanazione del d.lgs. n. 22/1997 sarebbero state introdotte disposizioni specifiche che impongono ai titolari di impianti industriali obblighi di carattere rimediale, al fine di assicurare il ripristino di siti inquinati.
7.1 Il motivo è infondato.
7.2 La questione giuridica dedotta dalla ricorrente è stato oggetto di approfondita disamina da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha ricordato come, nel caso del danno ambientale, con l’introduzione degli obblighi di bonifica ad opera dell’art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 non si è estesa l’area dell’illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono ampliati i rimedi rispetto a fatti di aggressione dell’ambiente già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela, con l’aggiunta, rispetto alla reintegrazione per equivalente monetario, già consentita in base agli artt. 2043 cod. civ. e 18 della legge n. 349 del 1986, ed in espressa concorrenza con quest’ultimo (secondo quanto previsto dal più volte citato art. 18, comma 4, d.m. n. 471 del 1999), degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Cons. Stato, Ad. Pl., 22/10/2019, n. 19).
7.3 La tematica è tornata, peraltro, all’attenzione del Consiglio di Stato anche di recente, proprio su analoga doglianza sollevata dalla odierna ricorrente, e in tale occasione si è evidenziato, ulteriormente, che “ Una volta accertata in capo ad -OMISSIS- s.p.a. la responsabilità dell’inquinamento, l’individuazione delle misure operative in cui si concretizza l’obbligo consequenziale di bonifica non può che avvenire in base alla disciplina normativa vigente al momento in cui l’autorità competente adotta i relativi provvedimenti ” (Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1961; v. anche Cons. Stato, 17 marzo 2025, n.2186 e la giurisprudenza ivi richiamata).
7.4 D’altronde, che il fenomeno di inquinamento in esame, di cui si dirà nel prosieguo, debba considerarsi come tale benché posto in essere prima del 1997 è fuori dubbio sol che si consideri che lo stesso è qualificato in termini di “ abbandono delle ceneri di pirite (rifiuti) che, per il loro contenuto di sostanze pericolose, costituiscono “sorgente primaria di contaminazione” oltre che causa dell’inquinamento indotto sul suolo ” (v. doc. 22 -nota Arpa Lazio prot. 2985 del 17.01.2023). Ne consegue la certa antigiuridicità del comportamento, tenuto dalla responsabile dell’inquinamento, fin dal momento in cui è iniziata la contaminazione.
7.5 Non vi sono, dunque, i presupposti per sollevare, come richiesto, questione di legittimità costituzionale per contrasto delle disposizioni citate con gli artt. 1, prot. 1 e 7, CEDU, in relazione con l’117, c. 1, Cost., con l’art. 3, Cost. per violazione dei princìpi generali di dell’irretroattività, della certezza giuridica e del legittimo affidamento, nonché con l’art. 41, c. 1 Cost.
8. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 atteso che, trattandosi di una contaminazione c.d. storica, dovrebbe applicarsi il disposto di cui alla norma richiamata per cui: al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2; “ la medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione ” (art. 242 comma 1). Nel caso di specie, secondo l’interessata, mancherebbe la prova del rischio di aggravamento nei termini indicati.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 In primo luogo, la norma non risulta del tutto pertinente atteso che nel caso di specie l’ordinanza oggetto di impugnazione è stata adottata ai sensi dell’art. 244 comma 2 del Codice dell’ambiente il cui presupposto è solo quello dell’accertamento di “ siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione ” (art. 244 comma 1); ne consegue che la Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della “ potenziale contaminazione ” a provvedere ai sensi del presente titolo (art. 244 comma 2).
8.3 In secondo luogo, si rileva che, in ogni caso, nella fattispecie in esame vi è anche la prova del rischio di aggravamento della situazione di contaminazione, come emergente dalle note della Arpa Lazio in atti:
- “ risultando acclarato l'inquinamento indotto sul suolo dalle ceneri di pirite abbandonate e stante l'inadempienza della proprietà a procedere, si ritiene che il perdurare di tale situazione comporti un aggravio della contaminazione delle matrici ambientali e che sia dunque necessario procedere il più rapidamente possibile con la procedura in danno avviata, al fine di interrompere i percorsi di migrazione dei contaminanti verso i potenziali bersagli ed intraprendere le successive fasi di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 ” (v. doc. 20 resistente - nota Arpa Lazio del 11.04.2011);
- “ non si può escludere che il permanere della sorgente di contaminazione, rappresentata dalle ceneri di pirite ancora presenti in sito, possa comportare l'ulteriore aggravarsi dell'inquinamento dei suoli ed una lisciviazione in falda dei contaminanti indice (prevalentemente arsenico e piombo) accertati durante le fasi di caratterizzazione ” (doc.21- nota Arpa Lazio del 10.07.2018);
- “ si torna a sollecitare codeste Amministrazioni locali a dare seguito, nel più breve tempo possibile, alle opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’abbandono rifiuti e del conseguente evento di superamento delle CSC, nonché ad emettere le eventuali Ordinanze nei confronti dello stesso al fine di interrompere i percorsi di migrazione dei contaminanti verso i potenziali bersagli ” (doc. 22 -nota Arpa Lazio prot. 2985 del 17.01.2023).
9. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento gravato per eccesso di potere in quanto la Provincia non avrebbe adeguatamente considerato che, stante la volontà dichiarata della società proprietaria del sito di farsi carico delle operazioni di rimozione dei materiali presenti, messa in sicurezza e bonifica delle matrici ambientali sull’area in questione, solo a quest'ultima sarebbe addebitabile l’esecuzione delle procedure rimediali.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 L’assunto della ricorrente è sconfessato dalla documentazione in atti che comprova l’assenza di un simile impegno, come emerso nel corso della istruttoria: “ dalle riunioni precedenti è comunque emersa la volontà della proprietà di non procedere allo smaltimento della pirite all'esterno dello stabilimento per i costi esorbitanti dell'operazione ” (v. doc. 24 nota Comune di Rieti -OMISSIS-).
9.3 Tale conclusione è, peraltro, confermata da quanto dichiarato nella memoria della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. che, per l’appunto, ribadisce l’assenza di tale volontà.
10. Ancora, con il quarto e quinto motivo, che per ragioni di ordine logico sono trattati congiuntamente, la ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto la Provincia avrebbe condotto un’istruttoria lacunosa nonché individuato l’odierna ricorrente quale responsabile della contaminazione soltanto sulla base della disponibilità del sito.
10.1 Il motivo è infondato.
10.2 Dapprima, si prende atto che la vicenda è stata oggetto di disamina in sede di giudizio penale, all’esito del quale si affermava che “ dall'istruttoria espletata è emerso oltre ogni dubbio che l'inquinamento del sito di cui all'imputazione non è stato cagionato da una condotta ascrivibile alla (…) attuale proprietaria dell'area, bensì alla società -OMISSIS-, nel corso della sua attività organizzata in quel sito …” (v. sentenza n. 529/12 del Tribunale di Rieti – all. 14 resistente).
10.3 Quindi, è prodotta completa relazione dell’Amministrazione che ripercorre analiticamente l’attività istruttoria esitata nell’ordinanza gravata, con allegazione dei dati provenienti dai sopralluoghi sul sito, le indagini compiute nonché i risultati delle analisi poste in essere (v. doc. 23 - nota Provincia di Rieti del -OMISSIS-).
10.4 In ogni caso, si osserva che in data 25/6/2024 la -OMISSIS- s.p.a. ha trasmesso al Comune e alla Provincia di Rieti il Piano di caratterizzazione (v. All. 18 resistente) ed è quest’ultimo, proveniente dalla stessa ricorrente, a confermare come sia la -OMISSIS- la responsabile della contaminazione. Ed invero nello stesso si evidenziano i seguenti aspetti che confermano, del tutto, la ricostruzione dell’Amministrazione e quindi: l’utilizzo della pirite nei processi industriali della -OMISSIS-; il ritrovamento della pirite proprio nell’area ex edifici produttivi -OMISSIS-; l’assenza di svolgimento di attività industriale sul sito dal 1960; la direzione di flusso della falda che lascia supporre che l’origine della contaminazione possa essere nell’area ex -OMISSIS-.
10.5 In particolare nel piano è l’odierna ricorrente a sottolineare che:
- “ La -OMISSIS- sorse nel -OMISSIS-sulla scia dello stabilimento ex -OMISSIS- ubicato immediatamente a Nord, al fine di produrre l’acido solforico che serviva a quest’ultima per la lavorazione delle fibre artificiali. Tramite un processo chimico di trattamento della pirite veniva prodotto acido solforico, il quale era necessario per la lavorazione della cellulosa nello stabilimento -OMISSIS-, per la produzione del filo di viscosa. La pirite giungeva allo stabilimento tramite un ramo ferroviario che dalla stazione di Rieti serviva sia lo stabilimento -OMISSIS- che la -OMISSIS- e lo zuccherificio. I vagoni venivano scaricati in apposite aree prossime al fabbricato con i forni e, frequentemente, venivano caricati con le polveri di pirite (residuo della lavorazione) che, essendo molto ricche in ferro, avevano un loro mercato nell’industria siderurgica come materie prime seconde. L’acido prodotto veniva inviato direttamente al contiguo stabilimento -OMISSIS- mediante condotta di collegamento tra i due opifici, quindi senza trasporto su ruote o mezzi meccanici (…) La produzione proseguì fino al 1960, quando l’attività cessò completamente. La documentazione consultata riporta che, da quella data, non risulta svolta alcuna attività industriale nel Sito. Nel 1979 (…) ha acquisito la proprietà del Sito dalla -OMISSIS- -OMISSIS- SpA. ” (v. all. 18 in particolare par. 2 Storia dello stabilimento);
- “ Con nota prot. -OMISSIS- ARPA Lazio ha comunicato al Comune di Rieti il ritrovamento di eccedenze delle CSC a carico di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle acque sotterranee del piezometro PZ3s, ubicato all’interno dell’ex stabilimento -OMISSIS-, lungo il confine meridionale dello stesso. Nella stessa nota ARPA Lazio osserva che la direzione di flusso della falda ha direzione ESE-ONO, lasciando supporre che l’origine della contaminazione possa essere nell’area ex -OMISSIS-”; “All’interno del Sito, e più precisamente nell’area a Sud degli ex edifici produttivi -OMISSIS-, nel 2008 sono stati eseguiti 48 saggi con escavatore. I saggi hanno permesso di identificare la presenza di ceneri di pirite”; “Le indagini del 2009 hanno permesso di aggiornare la stima dell’area interessata dalla presenza di ceneri di pirite con un’estensione pari a circa 13.000 m2 , per un volume stimato pari a circa 3500 m3 , come mostrato nella figura seguente ” (v. all. 18 in particolare par 3. Sintesi delle indagini ambientali pregresse);
- “Le attività produttive del Sito sono cessate nel 1960. Sulla base della documentazione consultata, le ceneri di pirite ritrovate nel Sito possono costituire una sorgente di contaminazione ” (v. all. 18 par. 4.1 Potenziali sorgenti di contaminazione).
10.5 È la stessa documentazione di provenienza della ricorrente, dunque, a comprovare l’esito della istruttoria della Provincia, poi esitata nella ordinanza impugnata. Il Piano di caratterizzazione fa, invero, emergere la presenza di plurime risultanze istruttorie ed elementi fattuali, oltre che la mera disponibilità del sito, a dimostrazione del superamento del criterio del “più probabile che non” nell’accertamento del nesso di causalità ai fini della individuazione del responsabile della contaminazione.
11. Con il sesto e ultimo mezzo di ricorso, la ricorrente censura il provvedimento in epigrafe laddove assegna alla Società un termine di 60 giorni per provvedere alla bonifica in violazione dell’art. 242, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 152/2006 che invece prevede un lasso temporale minimo di sei mesi.
11.1 Si evidenzia che il termine che sarebbe stato violato, a detta della ricorrente, è previsto, per l’appunto, nella norma richiamata e non anche nell’art. 244 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina l’ordinanza della Provincia di cui al caso in esame.
11.2 In ogni caso, il motivo risulta superato dalla circostanza che in data 25/6/2024 la -OMISSIS- s.p.a. ha effettivamente trasmesso al Comune di Rieti e alla Provincia di Rieti il Piano di caratterizzazione sopra citato.
12. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
13. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico di parte ricorrente stante il principio della soccombenza nel giudizio a favore della resistente Provincia di Rieti, mentre sono compensate con la società proprietaria dell’area.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere alla Provincia di Rieti le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge; compensa con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.