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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3 nata a Francavilla in [...] il [...] (C.F. ) Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_5 C.F._5 persona dell'amministratore di sostegno nata a [...] il Parte_2
2.6.1966, in proprio e n.q. di eredi di nato a [...] il [...] e di Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...], entrambi deceduti a Motta Camastra il 26.8.2018
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Vaccaro per procura in atti
ATTORI
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Caffarella C.F._6
CONVENUTO
pagina 1 di 15 E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Torre C.F._7
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno Controparte_3
CONVENUTO
OGGETTO: danni da sinistro mortale
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , rispettivamente padre, madre, TE e nonni
[...] Parte_4 Parte_5 materni di e di citavano in giudizio, dinanzi questo Persona_1 Persona_2
Tribunale, e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentando che il 26 agosto 2018, verso le ore 3,15, lungo la SS 185 del Comune di
[...]
Motta Camastra, in località S. Cataldo, l'FA Romeo 147, condotta da con a Persona_1 bordo e , veniva investita da una UG Persona_2 Persona_3 Persona_4
307, di proprietà di , condotta da – che si Controparte_2 Controparte_1 trovava in stato di alterazione psico fisica, avendo assunto cannabinoidi -, assicurata con la
Controparte_4
Rappresentava che la UG, a velocità sostenuta, andava fuorimano e, a causa dell'impatto, decedevano e e riportavano lesioni personali , Persona_1 Persona_2 Per_3
e . Per_4 CP_2
Riferivano che nel procedimento penale il conducente della UG definiva la propria posizione in abbreviato per il reato di omicidio stradale plurimo e veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore degli attori, che si sono costituiti parti civili, condannando l'imputato anche al pagamento di una provvisionale di euro pagina 2 di 15 50.0000,00 in favore di ciascuno dei genitori e di euro 25.000,00 in favore del TE. La
Corte di Appello di Messina confermava la sentenza di primo grado, che diveniva definitiva il
5.5.2021.
La nel frattempo, corrispondeva euro 220.000,00 al padre, euro Controparte_3
220.000,00 alla madre, euro 60.000,00 al TE, euro 30.000,00 alla NO, ed euro 30.000,00 al NO, per un totale di euro 560.000,00.
Invocavano le statuizioni della sentenza penale di condanna irrevocabile in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni non patrimoniali, sotto forma di danno da perdita parentale (i due giovani defunti vivevano con i genitori e con il TE e a poche decine di metri dai nonni) e di danno biologico (sotto forma di disturbo dell'adattamento dell'ansia e dell'umore), oltre alle spese ammontanti ad euro 7.654,30 da rimborsare al padre
(per servizi funerari, sanitari e tumulazione), rivalutazione ed interessi dall'evento al soddisfo, nonché alle spese legali per l'assistenza stragiudiziale oltre alle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava quanto dedotto da parte attrice Controparte_2 ed evidenziando che il Pubblico Ministero, in sede di udienza preliminare, aveva modificato il capo di imputazione, escludendo l'aggravante dell'alterazione psico fisica dell'imputato per uso di sostanze stupefacenti e che, a seguito dell'ammissione dell'abbreviato, lo stesso era stato estromesso d'ufficio dal giudizio come responsabile civile. In ogni caso evidenziava che la colpa preponderante nella verificazione del sinistro era da imputare a e al Persona_1 mancato uso delle cinture di sicurezza.
Si costituiva in giudizio la che deduceva la responsabilità Controparte_5 concorsuale dei conducenti e contestava l'ammontare del risarcimento chiesto, avendo, la stessa, corrisposto agli attori la complessiva somma di euro 560.000,00.
Con ordinanza del 21.4.2022 il Giudice autorizzava la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di Controparte_1
pagina 3 di 15 Si costituiva in giudizio , che deduceva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per il mancato esperimento della negoziazione assistita, l'errata ricostruzione dei fatti e il concorso di colpa di , nonché l'inutilizzabilità dell'accertamento Persona_1 tossicologico e alcolemico, dichiarati inutilizzabili nel procedimento penale.
Con ordinanza del 20.10.2022 il Giudice disponeva la notifica a Controparte_1 dell'invito alla negoziazione assistita.
Con ordinanza del 28.11.2023 il Giudice, rigettate le prove orali chieste dalle parti, vertenti su circostanze documentali, rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 6 febbraio 2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Gli attori hanno agito in giudizio al fine di dichiarare la responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro stradale. Controparte_1
Occorre, preliminarmente, soffermarsi sull'efficacia della sentenza penale di abbreviato, con la quale ha definito la propria posizione, e nella quale, accettando il rito, si sono CP_2 costituiti parti civili gli attori (padre di e ), Parte_1 Persona_1 Persona_2
(madre di e ), (TE Parte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3 di e ), e (nonni materni Persona_1 Persona_2 Parte_5 Parte_4 di e ). Persona_1 Persona_2
L'art. 651 c.p.p. prevede espressamente che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata ai sensi dell'art. 442 cpp, in cui la parte civile non si sia opposta al rito, ha efficacia di giudicato nel procedimento civile in ordine: 1) all'accertamento della sussistenza del fatto, 2) alla illiceità penale del fatto, 3) all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
L'efficacia di giudicato in ordine a questi tre profili, tuttavia, presuppone che il responsabile civile sia intervenuto nel procedimento penale o sia stato citato.
pagina 4 di 15 Nel caso di specie, essendo stata definita la posizione dell'imputato in abbreviato, il responsabile civile è stato estromesso d'ufficio dal giudizio. Pertanto, la sentenza di abbreviato non ha efficacia di giudicato in ordine ai profili indicati nei confronti del proprietario della
UG ( ) e della compagnia di assicurazione (la Controparte_2 Controparte_6
.
[...]
A questo punto, pertanto, occorre ricostruire i fatti, non avendo, la sentenza civile, efficacia di giudicato neanche per tale profilo nei confronti del proprietario del mezzo e della compagnai assicurativa.
Tuttavia, nel procedimento civile non c'è una norma di chiusura, che rende tassativi i mezzi di prova, per cui il Giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prova atipiche, tra le quali rientrano le prove raccolte nel procedimento penale tra le stesse o tra altre parti e pure le risultanze delle indagini preliminari svolte nella prima fase del procedimento penale.
Ciò premesso, occorre ricostruire i fatti.
Il 26 agosto 2018, intorno alle ore 3,10 circa, a Motta Camastra nella SS. 114 Km.56800, all'altezza del civico 31, si verificava un sinistro in cui era coinvolta la UG 307 – di proprietà di assicurata con la e condotta da Controparte_7 CP_4 [...]
– e l'FA 147 – di proprietà di e di , Controparte_1 Parte_1 Persona_1 condotta da quest'ultimo -.
Dai primi accertamenti i Carabinieri riferivano che procedeva con Persona_1 direzione di marcia Francavilla – Giardini, quando la UG (condotta da
[...]
), proveniente dal senso opposto di marcia, all'altezza del civico 18 Controparte_1 impattava frontalmente nella corsia di marcia percorsa dalla UG (direzione Giardini –
Francavilla) e, mentre la UG, dopo avere effettuato un giro di 180° si fermava nella sua corsia di marcia, l'FA si fermava su un muretto, che delimita la corsia di percorrenza dalla campagna sottostante (CNR dei Carabinieri di Francavilla di Sicilia del 27.8.2018).
Quando i Carabinieri sono intervenuti sul posto, il conducente dell'FA Romeo 147,
, era ancora intrappolato tra le lamiere della propria autovettura e, come Persona_1
pagina 5 di 15 dichiarato dal medico del 118, è deceduto sul colpo e i vigili del fuoco, nell'estrarre il corpo, hanno constatato che lo stesso non indossava le cinture di sicurezza (annotazione di P.G.).
, posizionato sul sedile posteriore sinistro, veniva trasportato in Persona_2 ambulanza, ma decedeva appena il mezzo di soccorso giungeva nel posteggio dell'ospedale di
Taormina.
I Carabinieri, nell'immediatezza, sentivano , passeggero nell'FA, Persona_5 che occupava il sedile posteriore, unitamente a , seduto nel sedile anteriore Persona_3 destro, e a , seduto nel sedile posteriore sinistro. Lo stesso riferiva che, Persona_2 mentre procedevano con direzione Giardini, giunti dopo il ponte di San Cataldo, in località
Motta Camastra, notava i fari di un'autovettura, che proveniva dal lato opposto e occupava la loro corsia. cercava di portare l'auto il più possibile verso destra per evitare Persona_1
l'impatto, ma invano in quanto la vettura che sopraggiungeva dal lato opposto li collideva frontalmente.
nell'immediatezza non era in grado di fornire alcuna spiegazione in Persona_3 quanto era confuso. Sentito l'indomani riferiva di trovarsi a bordo dell'FA come passeggero e di occupare il sedile anteriore, accanto al conducente. , dopo una curva, si Persona_1 accorgeva che una macchina, proveniente dal senso opposto di marcia, aveva occupato la loro corsia e ha cercato di evitarlo, spostandosi, ma non riusciva ad evitare l'impatto.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dai trasportati e dei danni riportati dai mezzi i
Carabinieri ricostruivano la dinamica del sinistro: l'FA Romeo procedeva con direzione di marcia Francavilla di Sicilia – Giardini Naxos, mentre la UG proveniva da Giardini Naxos.
Le due vetture impattavano, scontrandosi frontalmente sul lato sinistro, in corrispondenza del civico 18, in località San Cataldo. Dopo la collisione la UG rimaneva nella corsia di marcia che stava percorrendo, con una rotazione di 180°, mentre l'FA finiva su un muretto, in posizione prospicente la corsia di marcia che stava percorrendo.
I rilievi planimetrici e fotografici dei Carabinieri individuavano il presunto punto di impatto all'interno della corsia percorsa dalla UG anche in considerazione del rilevato segno di frenata di 9 mt. nella corsia di marcia della UG.
pagina 6 di 15 Peraltro, gli esami sul davano esito positivo per l'uso di cannabinoidi e CP_2 metaboliti. Gli esiti tossicologici, tuttavia, venivano dichiarati inutilizzabili dal Giudice penale, in quanto eseguiti senza avviso al difensore.
L'ing. , nominato consulente del Pubblico Ministero, sulla scorta degli Persona_6 accertamenti dei Carabinieri, dei rilevi, della documentazione fotografica, dei verbali di sit e dell'ispezione personale dei luoghi e dei veicoli sequestrati, ha ricostruito la dinamica del sinistro in modo parzialmente differente ed aderente alle dichiarazioni delle persone assunte a s.i.t..
In particolare, l'ing. ha rilevato due tracce di frenata lasciate dalla UG Per_6
(presenti anche nelle fotografie) e le marcate incisioni, indicative dell'impatto tra i due veicoli e ha ricostruito le posizioni assunte dai due mezzi al momento dell'impatto e della UG all'inizio della frenata pre urto, con bloccaggio in rotazione della sola ruota anteriore destra, effettuata dal . Sulla scorta di tali accertamenti il CTPM ha evidenziato che l'impatto CP_2
è avvenuto nella corsia di pertinenza dell'FA Romeo – a differenza di quanto argomentato dai Carabinieri, in quanto la UG ha invaso la corsia di marcia dell'FA, secondo una ricostruzione, peraltro, aderente alle dichiarazioni rese dai trasportati dell'FA, assunti a sommarie informazioni.
La ricostruzione del CTPM, che tiene conto delle energie associabili alle deformazioni delle parti meccaniche, è precisa e non lasciata all'approssimazione.
L'ing. ha ricostruito in 84,4 Km/h la velocità dell'FA al momento pre urto e in Per_6
91,9 Km/h la velocità della UG, pertanto, se i due conducenti avessero tenuto la velocità massima prescritta, avrebbero potuto arrestare la marcia in tempo.
Ebbene, sulla scorta degli elementi raccolti, deve ritenersi che non appare superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.
Nel giudizio civile, infatti, in caso di scontro tra veicoli vige la presunzione di colpa reciproca, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., per cui la responsabilità è presunta in capo ad entrambi i conducenti, a meno che uno di essi dimostri di avere rispettato le regole del codice della strada e che il sinistro è stato causato esclusivamente dall'altro conducente.
pagina 7 di 15 Come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte, la presunzione di colpa può essere superata solo con la prova rigorosa dell'esclusiva responsabilità dell'altro conducente.
Nel caso di specie sono state rigettate le prove orali, in quanto afferenti a circostanze documentali e il sinistro è stato ricostruito anche sulla scorta dei rilievi degli agenti intervenuti e della consulenza del CTPM ing. . Persona_6
Orbene, la mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente da parte del conducente dell'FA e il mancato uso della cintura di sicurezza consente di attribuire a quest'ultimo la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro.
Né può ritenersi che siano intervenute cause che hanno interrotto il nesso causale.
Ciò detto, occorre esaminare le domande degli attori.
Procedendo all'esame del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, va rilevato che secondo la Suprema Corte tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti… nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C. Cass.
n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di
pagina 8 di 15 reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. Cass., Sez. L., n. 14655/2017).
Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni.
E il danno da perdita del rapporto parentale non va circoscritto al rapporto di convivenza con il defunto, in quanto il requisito della coabitazione, sebbene utile insieme ad altri elementi a connotare la profondità del rapporto affettivo, non costituisce l'elemento esclusivo.
Per ottenere il risarcimento l'istante deve fornire la prova dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto, la qualità e l'intensità della lesione derivante dal fatto illecito.
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 02, secondo una prassi consolidata anche presso questo Tribunale.
La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le Tabelle di Milano fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze….), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti.
In particolare, nel caso di specie sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per perdita del rapporto parentale per i componenti dello stesso nucleo familiare
(genitori e fratelli).
Per il decesso di , al padre , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_1
273.770,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso, aveva 28 anni, il congiunto aveva 58 anni e ci sono altri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare,
pagina 9 di 15 applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo il rapporto esistente di media intensità, anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 136.885,00.
Per il decesso di , al padre , spetta la somma di euro Persona_2 Parte_1
281.592,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso, aveva 17 anni, il congiunto aveva 58 anni e ci sono altri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità, anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 140.796,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 277.681,00 rivalutata al 02 (€ Parte_1
136.885,00 + € 140.796,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i figli, importo che, devalutato alla data del sinistro, ammonta ad euro 237.740,58.
A Siracusa Biagio vanno rimborsate anche le spese chieste per il decesso, documentante e quantificate in euro 7.654,30 (€ 2.252 + € 2.252 per il servizio funebre, € 51,00, € 151,00, €
51,00, € 151,00 per bollettini, € 1.300,00, € 67,15, € 1.300, € 67,15 per concessione loculi), importo determinato ad agosto 2018.
A , pertanto, spetta la somma di euro 245.394,88 (237.740,58 + 7.654,30) Parte_1
In sede di provvisionale il Giudice penale ha riconosciuto al genitore una provvisionale di euro di euro 50.000,00, posta a carico del solo imputato essendo stato definito, il procedimento, in abbreviato.
La riconosceva a la somma di euro 220.000,00. CP_3 Parte_1
Pertanto, dalla somma devalutata (ammontante ad euro 245.394,88) va detratto l'importo riscosso (€ 220.000,00); la differenza è di euro 25.394,88, importo abbondantemente coperto dalla provvisionale (di euro 50.000,00) per il solo conducente. L'importo di euro 25.394,88 va rivalutato e maggiorato degli interessi legali ed ammonta complessivamente ad euro 38.533,38
(di cui euro 7.440.70 per rivalutazione ed euro 5.697,80 per interessi).
Per il decesso di , alla madre , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_2
273.770,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 28 anni, il congiunto pagina 10 di 15 aveva 52 anni e ci sono latri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità, anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 136.885,00.
Per il decesso di , alla madre , spetta la somma di euro Persona_2 Parte_2
281.592,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 17 anni, il congiunto aveva 52 anni e ci sono latri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 140.796,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 277.681,00 rivalutata al 02 (€ Parte_2
136.885,00 + € 140.796,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i figli. L'importo devalutato ammonta ad euro 237.740,58.
Pertanto, dalla somma devalutata (ammontante ad euro 237.740,58) va detratto l'importo riscosso (€ 220.000,00); la differenza è di euro 17.740,58, importo abbondantemente coperto dalla provvisionale (di euro 50.000,00) per il solo conducente. L'importo di euro 17.740,58 va rivalutato e maggiorato degli interessi legali ed ammonta complessivamente ad euro 23.023,58
(di cui euro 3.175,56 per rivalutazione ed euro 2.107,44 per interessi).
Per il decesso di , al TE , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_3
115.464,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 28 anni, il congiunto aveva 30 anni e ci sono latri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 57.732,00.
Per il decesso di , al TE , spetta la somma di euro Persona_2 Parte_3
118.860,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 17 anni, il congiunto aveva 30 anni e ci sono latri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità anche pagina 11 di 15 in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 59.430,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 117.162,00 rivalutata al 02 (€ Parte_3
57.732,00 + € 59.430,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i fratelli, importo che devalutato ammonta ad euro 100.309,93.
Il Giudice penale aveva riconosciuto una provvisionale di euro 25.000,00 in favore del TE e l'assicurazione aveva pagato a la somma di euro 60.000,00. CP_5 Parte_3
Detratta la somma ricevuta dall'assicurazione, residua un importo di euro 43.309,93 che con rivalutazione ed interessi legali ammonta ad euro 56.207,29.
Anche i nonni non conviventi hanno subito un danno che deriva dalla perdita del rapporto di parentela. Tenuto conto della vicinanza tra le abitazioni dei nonni e dei nipoti e del rapporto attestato dal Comune di Francavilla, che descrive un “quadro affettivo molto forte, determinato da complicità e solidarietà”, il rapporto deve considerarsi di media intensità.
Per il decesso di , alla NO , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_4
50.940,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 28 anni, il congiunto, non convivente, aveva 60 anni, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 25.470.00.
Per il decesso di , alla NO spetta la somma di euro Persona_2 Parte_4
54.336,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 17 anni, il congiunto, non convivente, aveva 60 anni, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 27.168,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 52.638,00, rivalutata al 02 (€ Parte_4
25.470,00 + 27.168,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i nipoti, importo che devalutato ammonta ad euro 45.066,78.
L'assicurazione ha riconosciuto alla NO un risarcimento di euro 30.000,00.
pagina 12 di 15 Residua, pertanto, la differenza, ammontante ad euro 15.066,78, sulla quale va applicata la rivalutazione e gli interessi legali ed ammonta complessivamente ad euro 19.553,55
Per il decesso di , al NO , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_5
37.356,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 28 anni, il congiunto, non convivente, aveva 84 anni, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo il rapporto esistente, di media intensità. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 18.678,00.
Per il decesso di , al NO , spetta la somma di euro Persona_2 Parte_5
40.752,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 17 anni, il congiunto, non convivente, aveva 84 anni, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo il rapporto esistente, di media intensità. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 20.376,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 39.054,00 rivalutata al 02 (€ Parte_5
18.678,00 + € 20.376,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i nipoti. L'importo devalutato ammonta ad euro 33.436,64.
L'assicurazione ha accordato al NO, a titolo di risarcimento, l'importo di euro 30.000.00.
La differenza ammonta ad euro 3.436,64, importo che maggiorato di rivalutazione ed interessi ammonta ad euro 4.460,04 (di cui euro 615,16 per rivalutazione ed euro 408,24 per interessi).
Non risultano provati altri danni, oltre quello parentale e patrimoniale (riconosciuto a
). In particolare, gli attori hanno solo dedotto, senza provare, il danno Parte_1 biologico, la cui richiesta risarcitoria va, pertanto, rigettata.
In considerazione del parziale accoglimento delle domande attoree e della condotta dell'assicurazione, che ha risarcito una parte preponderante delle somme dovute, le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della metà.
L'altra metà delle spese processuali vanno poste a carico solidale di Controparte_1 di e della e, in base al decisum
[...] Controparte_2 Controparte_3
(determinato dalla somma dei risarcimenti spettanti ai singoli attori, rientrante nella pagina 13 di 15 liquidazione tra € 52.000,00 ed euro 260.000,00) va liquidata in euro 13.397,85 (importo già dimezzato) oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato, applicando i parametri medi per tutte le voci: euro 2.552,00 per studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro
5.670,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 4.253,00 per fase decisionale, totale 14.103,00, che maggiorato del 30% per gli altri tre attori (aumento di 4.230,90 per tre, ammontante ad euro 12.692,70); la somma, pari ad euro 26.795,70 va dimezzata.
P.Q.M.
1) dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità di Controparte_1 nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna in solido la
[...] [...]
, e a pagare, a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
, la somma di euro 38.533,38 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo (detratta la provvisionale di euro 50.000,00 a carico di Controparte_1 posta dal Giudice penale, se già pagata); condanna in solido la
[...] [...]
, e a pagare, a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
, la somma di euro 23.023,58 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_2 soddisfo (detratta la provvisionale di euro 50.000,00 a carico di Controparte_1 posta dal Giudice penale, se già pagata); condanna in solido la
[...] [...]
, e a pagare, a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
, la somma di euro 56.207,29 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_3 soddisfo (detratta la provvisionale di euro 25.000,00 a carico di Controparte_1 posta dal Giudice penale, se già pagata); condanna in solido la
[...] [...]
, e a pagare, a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
la somma di euro 19.533,55 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_4 soddisfo;
condanna in solido la , e Controparte_3 Controparte_2
a pagare, a , in persona Controparte_1 Parte_5 dell'amministratore di sostegno , la somma di euro 4.460,04 oltre Parte_2 interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese processuali in ragione della metà;
pagina 14 di 15 3) condanna in solido la , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
a pagare in solido agli attori l'altra metà delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in euro 13.397,85 oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina il 30 maggio 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3 nata a Francavilla in [...] il [...] (C.F. ) Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_5 C.F._5 persona dell'amministratore di sostegno nata a [...] il Parte_2
2.6.1966, in proprio e n.q. di eredi di nato a [...] il [...] e di Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...], entrambi deceduti a Motta Camastra il 26.8.2018
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Vaccaro per procura in atti
ATTORI
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Caffarella C.F._6
CONVENUTO
pagina 1 di 15 E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Torre C.F._7
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno Controparte_3
CONVENUTO
OGGETTO: danni da sinistro mortale
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , rispettivamente padre, madre, TE e nonni
[...] Parte_4 Parte_5 materni di e di citavano in giudizio, dinanzi questo Persona_1 Persona_2
Tribunale, e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentando che il 26 agosto 2018, verso le ore 3,15, lungo la SS 185 del Comune di
[...]
Motta Camastra, in località S. Cataldo, l'FA Romeo 147, condotta da con a Persona_1 bordo e , veniva investita da una UG Persona_2 Persona_3 Persona_4
307, di proprietà di , condotta da – che si Controparte_2 Controparte_1 trovava in stato di alterazione psico fisica, avendo assunto cannabinoidi -, assicurata con la
Controparte_4
Rappresentava che la UG, a velocità sostenuta, andava fuorimano e, a causa dell'impatto, decedevano e e riportavano lesioni personali , Persona_1 Persona_2 Per_3
e . Per_4 CP_2
Riferivano che nel procedimento penale il conducente della UG definiva la propria posizione in abbreviato per il reato di omicidio stradale plurimo e veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore degli attori, che si sono costituiti parti civili, condannando l'imputato anche al pagamento di una provvisionale di euro pagina 2 di 15 50.0000,00 in favore di ciascuno dei genitori e di euro 25.000,00 in favore del TE. La
Corte di Appello di Messina confermava la sentenza di primo grado, che diveniva definitiva il
5.5.2021.
La nel frattempo, corrispondeva euro 220.000,00 al padre, euro Controparte_3
220.000,00 alla madre, euro 60.000,00 al TE, euro 30.000,00 alla NO, ed euro 30.000,00 al NO, per un totale di euro 560.000,00.
Invocavano le statuizioni della sentenza penale di condanna irrevocabile in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni non patrimoniali, sotto forma di danno da perdita parentale (i due giovani defunti vivevano con i genitori e con il TE e a poche decine di metri dai nonni) e di danno biologico (sotto forma di disturbo dell'adattamento dell'ansia e dell'umore), oltre alle spese ammontanti ad euro 7.654,30 da rimborsare al padre
(per servizi funerari, sanitari e tumulazione), rivalutazione ed interessi dall'evento al soddisfo, nonché alle spese legali per l'assistenza stragiudiziale oltre alle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava quanto dedotto da parte attrice Controparte_2 ed evidenziando che il Pubblico Ministero, in sede di udienza preliminare, aveva modificato il capo di imputazione, escludendo l'aggravante dell'alterazione psico fisica dell'imputato per uso di sostanze stupefacenti e che, a seguito dell'ammissione dell'abbreviato, lo stesso era stato estromesso d'ufficio dal giudizio come responsabile civile. In ogni caso evidenziava che la colpa preponderante nella verificazione del sinistro era da imputare a e al Persona_1 mancato uso delle cinture di sicurezza.
Si costituiva in giudizio la che deduceva la responsabilità Controparte_5 concorsuale dei conducenti e contestava l'ammontare del risarcimento chiesto, avendo, la stessa, corrisposto agli attori la complessiva somma di euro 560.000,00.
Con ordinanza del 21.4.2022 il Giudice autorizzava la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di Controparte_1
pagina 3 di 15 Si costituiva in giudizio , che deduceva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per il mancato esperimento della negoziazione assistita, l'errata ricostruzione dei fatti e il concorso di colpa di , nonché l'inutilizzabilità dell'accertamento Persona_1 tossicologico e alcolemico, dichiarati inutilizzabili nel procedimento penale.
Con ordinanza del 20.10.2022 il Giudice disponeva la notifica a Controparte_1 dell'invito alla negoziazione assistita.
Con ordinanza del 28.11.2023 il Giudice, rigettate le prove orali chieste dalle parti, vertenti su circostanze documentali, rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 6 febbraio 2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Gli attori hanno agito in giudizio al fine di dichiarare la responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro stradale. Controparte_1
Occorre, preliminarmente, soffermarsi sull'efficacia della sentenza penale di abbreviato, con la quale ha definito la propria posizione, e nella quale, accettando il rito, si sono CP_2 costituiti parti civili gli attori (padre di e ), Parte_1 Persona_1 Persona_2
(madre di e ), (TE Parte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3 di e ), e (nonni materni Persona_1 Persona_2 Parte_5 Parte_4 di e ). Persona_1 Persona_2
L'art. 651 c.p.p. prevede espressamente che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata ai sensi dell'art. 442 cpp, in cui la parte civile non si sia opposta al rito, ha efficacia di giudicato nel procedimento civile in ordine: 1) all'accertamento della sussistenza del fatto, 2) alla illiceità penale del fatto, 3) all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
L'efficacia di giudicato in ordine a questi tre profili, tuttavia, presuppone che il responsabile civile sia intervenuto nel procedimento penale o sia stato citato.
pagina 4 di 15 Nel caso di specie, essendo stata definita la posizione dell'imputato in abbreviato, il responsabile civile è stato estromesso d'ufficio dal giudizio. Pertanto, la sentenza di abbreviato non ha efficacia di giudicato in ordine ai profili indicati nei confronti del proprietario della
UG ( ) e della compagnia di assicurazione (la Controparte_2 Controparte_6
.
[...]
A questo punto, pertanto, occorre ricostruire i fatti, non avendo, la sentenza civile, efficacia di giudicato neanche per tale profilo nei confronti del proprietario del mezzo e della compagnai assicurativa.
Tuttavia, nel procedimento civile non c'è una norma di chiusura, che rende tassativi i mezzi di prova, per cui il Giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prova atipiche, tra le quali rientrano le prove raccolte nel procedimento penale tra le stesse o tra altre parti e pure le risultanze delle indagini preliminari svolte nella prima fase del procedimento penale.
Ciò premesso, occorre ricostruire i fatti.
Il 26 agosto 2018, intorno alle ore 3,10 circa, a Motta Camastra nella SS. 114 Km.56800, all'altezza del civico 31, si verificava un sinistro in cui era coinvolta la UG 307 – di proprietà di assicurata con la e condotta da Controparte_7 CP_4 [...]
– e l'FA 147 – di proprietà di e di , Controparte_1 Parte_1 Persona_1 condotta da quest'ultimo -.
Dai primi accertamenti i Carabinieri riferivano che procedeva con Persona_1 direzione di marcia Francavilla – Giardini, quando la UG (condotta da
[...]
), proveniente dal senso opposto di marcia, all'altezza del civico 18 Controparte_1 impattava frontalmente nella corsia di marcia percorsa dalla UG (direzione Giardini –
Francavilla) e, mentre la UG, dopo avere effettuato un giro di 180° si fermava nella sua corsia di marcia, l'FA si fermava su un muretto, che delimita la corsia di percorrenza dalla campagna sottostante (CNR dei Carabinieri di Francavilla di Sicilia del 27.8.2018).
Quando i Carabinieri sono intervenuti sul posto, il conducente dell'FA Romeo 147,
, era ancora intrappolato tra le lamiere della propria autovettura e, come Persona_1
pagina 5 di 15 dichiarato dal medico del 118, è deceduto sul colpo e i vigili del fuoco, nell'estrarre il corpo, hanno constatato che lo stesso non indossava le cinture di sicurezza (annotazione di P.G.).
, posizionato sul sedile posteriore sinistro, veniva trasportato in Persona_2 ambulanza, ma decedeva appena il mezzo di soccorso giungeva nel posteggio dell'ospedale di
Taormina.
I Carabinieri, nell'immediatezza, sentivano , passeggero nell'FA, Persona_5 che occupava il sedile posteriore, unitamente a , seduto nel sedile anteriore Persona_3 destro, e a , seduto nel sedile posteriore sinistro. Lo stesso riferiva che, Persona_2 mentre procedevano con direzione Giardini, giunti dopo il ponte di San Cataldo, in località
Motta Camastra, notava i fari di un'autovettura, che proveniva dal lato opposto e occupava la loro corsia. cercava di portare l'auto il più possibile verso destra per evitare Persona_1
l'impatto, ma invano in quanto la vettura che sopraggiungeva dal lato opposto li collideva frontalmente.
nell'immediatezza non era in grado di fornire alcuna spiegazione in Persona_3 quanto era confuso. Sentito l'indomani riferiva di trovarsi a bordo dell'FA come passeggero e di occupare il sedile anteriore, accanto al conducente. , dopo una curva, si Persona_1 accorgeva che una macchina, proveniente dal senso opposto di marcia, aveva occupato la loro corsia e ha cercato di evitarlo, spostandosi, ma non riusciva ad evitare l'impatto.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dai trasportati e dei danni riportati dai mezzi i
Carabinieri ricostruivano la dinamica del sinistro: l'FA Romeo procedeva con direzione di marcia Francavilla di Sicilia – Giardini Naxos, mentre la UG proveniva da Giardini Naxos.
Le due vetture impattavano, scontrandosi frontalmente sul lato sinistro, in corrispondenza del civico 18, in località San Cataldo. Dopo la collisione la UG rimaneva nella corsia di marcia che stava percorrendo, con una rotazione di 180°, mentre l'FA finiva su un muretto, in posizione prospicente la corsia di marcia che stava percorrendo.
I rilievi planimetrici e fotografici dei Carabinieri individuavano il presunto punto di impatto all'interno della corsia percorsa dalla UG anche in considerazione del rilevato segno di frenata di 9 mt. nella corsia di marcia della UG.
pagina 6 di 15 Peraltro, gli esami sul davano esito positivo per l'uso di cannabinoidi e CP_2 metaboliti. Gli esiti tossicologici, tuttavia, venivano dichiarati inutilizzabili dal Giudice penale, in quanto eseguiti senza avviso al difensore.
L'ing. , nominato consulente del Pubblico Ministero, sulla scorta degli Persona_6 accertamenti dei Carabinieri, dei rilevi, della documentazione fotografica, dei verbali di sit e dell'ispezione personale dei luoghi e dei veicoli sequestrati, ha ricostruito la dinamica del sinistro in modo parzialmente differente ed aderente alle dichiarazioni delle persone assunte a s.i.t..
In particolare, l'ing. ha rilevato due tracce di frenata lasciate dalla UG Per_6
(presenti anche nelle fotografie) e le marcate incisioni, indicative dell'impatto tra i due veicoli e ha ricostruito le posizioni assunte dai due mezzi al momento dell'impatto e della UG all'inizio della frenata pre urto, con bloccaggio in rotazione della sola ruota anteriore destra, effettuata dal . Sulla scorta di tali accertamenti il CTPM ha evidenziato che l'impatto CP_2
è avvenuto nella corsia di pertinenza dell'FA Romeo – a differenza di quanto argomentato dai Carabinieri, in quanto la UG ha invaso la corsia di marcia dell'FA, secondo una ricostruzione, peraltro, aderente alle dichiarazioni rese dai trasportati dell'FA, assunti a sommarie informazioni.
La ricostruzione del CTPM, che tiene conto delle energie associabili alle deformazioni delle parti meccaniche, è precisa e non lasciata all'approssimazione.
L'ing. ha ricostruito in 84,4 Km/h la velocità dell'FA al momento pre urto e in Per_6
91,9 Km/h la velocità della UG, pertanto, se i due conducenti avessero tenuto la velocità massima prescritta, avrebbero potuto arrestare la marcia in tempo.
Ebbene, sulla scorta degli elementi raccolti, deve ritenersi che non appare superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.
Nel giudizio civile, infatti, in caso di scontro tra veicoli vige la presunzione di colpa reciproca, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., per cui la responsabilità è presunta in capo ad entrambi i conducenti, a meno che uno di essi dimostri di avere rispettato le regole del codice della strada e che il sinistro è stato causato esclusivamente dall'altro conducente.
pagina 7 di 15 Come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte, la presunzione di colpa può essere superata solo con la prova rigorosa dell'esclusiva responsabilità dell'altro conducente.
Nel caso di specie sono state rigettate le prove orali, in quanto afferenti a circostanze documentali e il sinistro è stato ricostruito anche sulla scorta dei rilievi degli agenti intervenuti e della consulenza del CTPM ing. . Persona_6
Orbene, la mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente da parte del conducente dell'FA e il mancato uso della cintura di sicurezza consente di attribuire a quest'ultimo la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro.
Né può ritenersi che siano intervenute cause che hanno interrotto il nesso causale.
Ciò detto, occorre esaminare le domande degli attori.
Procedendo all'esame del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, va rilevato che secondo la Suprema Corte tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti… nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C. Cass.
n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di
pagina 8 di 15 reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. Cass., Sez. L., n. 14655/2017).
Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni.
E il danno da perdita del rapporto parentale non va circoscritto al rapporto di convivenza con il defunto, in quanto il requisito della coabitazione, sebbene utile insieme ad altri elementi a connotare la profondità del rapporto affettivo, non costituisce l'elemento esclusivo.
Per ottenere il risarcimento l'istante deve fornire la prova dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto, la qualità e l'intensità della lesione derivante dal fatto illecito.
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 02, secondo una prassi consolidata anche presso questo Tribunale.
La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le Tabelle di Milano fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze….), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti.
In particolare, nel caso di specie sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per perdita del rapporto parentale per i componenti dello stesso nucleo familiare
(genitori e fratelli).
Per il decesso di , al padre , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_1
273.770,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso, aveva 28 anni, il congiunto aveva 58 anni e ci sono altri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare,
pagina 9 di 15 applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo il rapporto esistente di media intensità, anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 136.885,00.
Per il decesso di , al padre , spetta la somma di euro Persona_2 Parte_1
281.592,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso, aveva 17 anni, il congiunto aveva 58 anni e ci sono altri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità, anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 140.796,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 277.681,00 rivalutata al 02 (€ Parte_1
136.885,00 + € 140.796,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i figli, importo che, devalutato alla data del sinistro, ammonta ad euro 237.740,58.
A Siracusa Biagio vanno rimborsate anche le spese chieste per il decesso, documentante e quantificate in euro 7.654,30 (€ 2.252 + € 2.252 per il servizio funebre, € 51,00, € 151,00, €
51,00, € 151,00 per bollettini, € 1.300,00, € 67,15, € 1.300, € 67,15 per concessione loculi), importo determinato ad agosto 2018.
A , pertanto, spetta la somma di euro 245.394,88 (237.740,58 + 7.654,30) Parte_1
In sede di provvisionale il Giudice penale ha riconosciuto al genitore una provvisionale di euro di euro 50.000,00, posta a carico del solo imputato essendo stato definito, il procedimento, in abbreviato.
La riconosceva a la somma di euro 220.000,00. CP_3 Parte_1
Pertanto, dalla somma devalutata (ammontante ad euro 245.394,88) va detratto l'importo riscosso (€ 220.000,00); la differenza è di euro 25.394,88, importo abbondantemente coperto dalla provvisionale (di euro 50.000,00) per il solo conducente. L'importo di euro 25.394,88 va rivalutato e maggiorato degli interessi legali ed ammonta complessivamente ad euro 38.533,38
(di cui euro 7.440.70 per rivalutazione ed euro 5.697,80 per interessi).
Per il decesso di , alla madre , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_2
273.770,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 28 anni, il congiunto pagina 10 di 15 aveva 52 anni e ci sono latri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità, anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 136.885,00.
Per il decesso di , alla madre , spetta la somma di euro Persona_2 Parte_2
281.592,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 17 anni, il congiunto aveva 52 anni e ci sono latri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 140.796,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 277.681,00 rivalutata al 02 (€ Parte_2
136.885,00 + € 140.796,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i figli. L'importo devalutato ammonta ad euro 237.740,58.
Pertanto, dalla somma devalutata (ammontante ad euro 237.740,58) va detratto l'importo riscosso (€ 220.000,00); la differenza è di euro 17.740,58, importo abbondantemente coperto dalla provvisionale (di euro 50.000,00) per il solo conducente. L'importo di euro 17.740,58 va rivalutato e maggiorato degli interessi legali ed ammonta complessivamente ad euro 23.023,58
(di cui euro 3.175,56 per rivalutazione ed euro 2.107,44 per interessi).
Per il decesso di , al TE , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_3
115.464,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 28 anni, il congiunto aveva 30 anni e ci sono latri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità anche in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 57.732,00.
Per il decesso di , al TE , spetta la somma di euro Persona_2 Parte_3
118.860,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 17 anni, il congiunto aveva 30 anni e ci sono latri due familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità anche pagina 11 di 15 in base a quanto attestato dal Comune di Francavilla. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 59.430,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 117.162,00 rivalutata al 02 (€ Parte_3
57.732,00 + € 59.430,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i fratelli, importo che devalutato ammonta ad euro 100.309,93.
Il Giudice penale aveva riconosciuto una provvisionale di euro 25.000,00 in favore del TE e l'assicurazione aveva pagato a la somma di euro 60.000,00. CP_5 Parte_3
Detratta la somma ricevuta dall'assicurazione, residua un importo di euro 43.309,93 che con rivalutazione ed interessi legali ammonta ad euro 56.207,29.
Anche i nonni non conviventi hanno subito un danno che deriva dalla perdita del rapporto di parentela. Tenuto conto della vicinanza tra le abitazioni dei nonni e dei nipoti e del rapporto attestato dal Comune di Francavilla, che descrive un “quadro affettivo molto forte, determinato da complicità e solidarietà”, il rapporto deve considerarsi di media intensità.
Per il decesso di , alla NO , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_4
50.940,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 28 anni, il congiunto, non convivente, aveva 60 anni, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 25.470.00.
Per il decesso di , alla NO spetta la somma di euro Persona_2 Parte_4
54.336,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 17 anni, il congiunto, non convivente, aveva 60 anni, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo, il rapporto esistente, di media intensità. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 27.168,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 52.638,00, rivalutata al 02 (€ Parte_4
25.470,00 + 27.168,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i nipoti, importo che devalutato ammonta ad euro 45.066,78.
L'assicurazione ha riconosciuto alla NO un risarcimento di euro 30.000,00.
pagina 12 di 15 Residua, pertanto, la differenza, ammontante ad euro 15.066,78, sulla quale va applicata la rivalutazione e gli interessi legali ed ammonta complessivamente ad euro 19.553,55
Per il decesso di , al NO , spetta la somma di euro Persona_1 Parte_5
37.356,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 28 anni, il congiunto, non convivente, aveva 84 anni, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo il rapporto esistente, di media intensità. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 18.678,00.
Per il decesso di , al NO , spetta la somma di euro Persona_2 Parte_5
40.752,00, tenuto conto che la vittima, al momento del decesso aveva 17 anni, il congiunto, non convivente, aveva 84 anni, applicando le tabelle di Milano 02 e ritenendo il rapporto esistente, di media intensità. L'importo va dimezzato in considerazione del concorso di colpa ed ammonta ad euro 20.376,00.
A , pertanto, spetta la somma di euro 39.054,00 rivalutata al 02 (€ Parte_5
18.678,00 + € 20.376,00) per il danno parentale subito a seguito del decesso di entrambi i nipoti. L'importo devalutato ammonta ad euro 33.436,64.
L'assicurazione ha accordato al NO, a titolo di risarcimento, l'importo di euro 30.000.00.
La differenza ammonta ad euro 3.436,64, importo che maggiorato di rivalutazione ed interessi ammonta ad euro 4.460,04 (di cui euro 615,16 per rivalutazione ed euro 408,24 per interessi).
Non risultano provati altri danni, oltre quello parentale e patrimoniale (riconosciuto a
). In particolare, gli attori hanno solo dedotto, senza provare, il danno Parte_1 biologico, la cui richiesta risarcitoria va, pertanto, rigettata.
In considerazione del parziale accoglimento delle domande attoree e della condotta dell'assicurazione, che ha risarcito una parte preponderante delle somme dovute, le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della metà.
L'altra metà delle spese processuali vanno poste a carico solidale di Controparte_1 di e della e, in base al decisum
[...] Controparte_2 Controparte_3
(determinato dalla somma dei risarcimenti spettanti ai singoli attori, rientrante nella pagina 13 di 15 liquidazione tra € 52.000,00 ed euro 260.000,00) va liquidata in euro 13.397,85 (importo già dimezzato) oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato, applicando i parametri medi per tutte le voci: euro 2.552,00 per studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro
5.670,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 4.253,00 per fase decisionale, totale 14.103,00, che maggiorato del 30% per gli altri tre attori (aumento di 4.230,90 per tre, ammontante ad euro 12.692,70); la somma, pari ad euro 26.795,70 va dimezzata.
P.Q.M.
1) dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità di Controparte_1 nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna in solido la
[...] [...]
, e a pagare, a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
, la somma di euro 38.533,38 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo (detratta la provvisionale di euro 50.000,00 a carico di Controparte_1 posta dal Giudice penale, se già pagata); condanna in solido la
[...] [...]
, e a pagare, a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
, la somma di euro 23.023,58 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_2 soddisfo (detratta la provvisionale di euro 50.000,00 a carico di Controparte_1 posta dal Giudice penale, se già pagata); condanna in solido la
[...] [...]
, e a pagare, a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
, la somma di euro 56.207,29 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_3 soddisfo (detratta la provvisionale di euro 25.000,00 a carico di Controparte_1 posta dal Giudice penale, se già pagata); condanna in solido la
[...] [...]
, e a pagare, a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
la somma di euro 19.533,55 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_4 soddisfo;
condanna in solido la , e Controparte_3 Controparte_2
a pagare, a , in persona Controparte_1 Parte_5 dell'amministratore di sostegno , la somma di euro 4.460,04 oltre Parte_2 interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese processuali in ragione della metà;
pagina 14 di 15 3) condanna in solido la , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
a pagare in solido agli attori l'altra metà delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in euro 13.397,85 oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina il 30 maggio 2025
Il Giudice
Maria Militello
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