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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1209/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1209/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2
rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: parte ricorrente insiste in atti e nelle conclusioni ivi spiegati
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
1 Con ricorso depositato in data 8.10.2021 premesso di aver contratto a GE, in data Parte_1
1.7.2004, matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Controparte_1
di GE con atto di matrimonio n. 129 Parte II Serie A Uff. 1 – anno 2004, unione dalla quale sono nati i figli (Germania, 26.8.2001 – come chiarito nel corso dell'udienza Persona_1
presidenziale – maggiorenne ed economicamente indipendente), (GE, Persona_2
5.12.2004), (GE, 2.12.2006) e (GE, 25.2.2017) – Persona_3 Parte_2
chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Allegava che il matrimonio era entrato in crisi per le difficoltà del marito ad adempiere agli obblighi coniugali e per le relazioni extraconiugali dallo stesso intrattenute all'insaputa della moglie.
Esponeva, in particolare, che – sebbene sia un dipendente comunale e goda di redditi mensili pari a circa € 1.400,00 – il resistente ha sempre negato alla moglie i soldi per provvedere alle necessità della famiglia, motivo per il quale è stata costretta a ricorrere all'aiuto economico di familiari e amici.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare la separazione dei coniugi
e , addebitandone la responsabilità a quest'ultimo, per Parte_1 Controparte_1
l'inosservanza dei doveri di collaborazione, fedeltà ed assistenza, così come meglio esposto in narrativa;
2) affidare i figli minori, in modo condiviso, a entrambi i genitori, domiciliandoli presso la madre;
3) onerare il sig. a corrispondere alla moglie un assegno mensile, a titolo di CP_1
concorso nel mantenimento della stessa e dei figli, di euro mille/00, assegno che dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche, sostenute per i figli;
4) assegnare alla moglie, quale domiciliataria dei figli, il diritto di abitazione della casa coniugale sita in GE, via Martoglio n.10;
5) rifondere, in caso di opposizione, di tutte le spese competenze ed onorari sostenuti nel presente giudizio”.
, seppur regolarmente reso edotto della pendenza del giudizio, non è comparso Controparte_1
né si è costituito.
Sentita, quindi, la ricorrente all'udienza presidenziale del 10.1.2022 e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione o comparizione del resistente, con ordinanza resa in pari data venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti chiamati a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nonché stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento della prole.
2 La causa veniva istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalla ricorrente e con gli esiti degli accertamenti compiuti dalla Guardia Di Finanza sulle capacità economiche del resistente – rimasto contumace – atteso che il non si è presentato all'udienza fissata per CP_1
l'assunzione del suo interrogatorio formale e che la ricorrente ha rinunciato alla prova testimoniale ammessa con ordinanza del 2.2.2023.
Infine, all'udienza dell'11.12.2024 la ricorrente precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali
***
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dall'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di addebito della separazione
Le domanda di addebito formulata dalla ricorrente, invece, non merita invece accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
È, preliminarmente, opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Occorre, dunque, che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
3 In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c. grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente al temperamento violento e irascibile del marito, alle violazioni dallo stesso perpetrate rispetto ai doveri di collaborazione e assistenza materiale e morale nonché alle relazioni extraconiugali che lo stesso ha intrapreso in costanza di matrimonio senza, tuttavia, fornire alcuna prova a sostegno della prospettazione offerta in ricorso e nella memoria integrativa.
In primo luogo, non può trascurarsi che le violenze ascritte al marito non sono state neppure menzionate nel corso dell'udienza presidenziale e anche con riaìguardo agli altri addebiti mossi non sussiste alcun elemento in grado di offrire al collegio la dimostrazione della veridicità di quanto affermato dalla ricorrente.
Non può, invero, essere utile allo scopo neppure la circostanza che il resistente non ha reso l'interrogatorio formale all'udienza all'uopo fissata (udienza del 17.5.2023).
Difatti, anche a voler tacere sulla inammissibilità di tale interrogatorio con riguardo ai capitolo direttamente connessi alle ragioni dell'addebito (tenuto conto che tale questione costituisce materia di ordine pubblico – sottratta, come tale, alla disponibilità delle parti – e che, pertanto, i fatti sui quali viene fondata la relativa domanda non possono formare oggetto di confessione e vanno, quindi, accertati con mezzi di prova diversi dall'interrogatorio formale. Si vedano sul punto
Cassazione Sentenza n. 29 del 5/1/1972; n. 1623 del 18/6/1963), non può non osservarsi che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata risposta ingiustificata all'interrogatorio formale – o per quanto di interesse nel caso che ci occupa, la mancata comparizione nell'udienza fissata per la sua assunzione – la legge non ricollega sic et simpliciter l'effetto della confessione in quanto il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio solo all'esito di una valutazione comparativa con il compendio probatorio a sua disposizione.
Ebbene, nel caso che ci occupa il collegio non dispone di alcun elemento da valutare unitamente all'inerzia processuale del resistente e ciò in quanto – è bene precisarlo – la ricorrente ha rinunciato alla prova testimoniale ammessa e vertente proprio sui fatti posti a fondamento della domanda di addebito.
4 Tale incolmabile lacuna istruttoria non consente, quindi, di ritenere provate le cirocostanze allegate dalla ricorrente, sicché la domanda di addebito deve essere rigettata.
4. Domanda di affidamento condiviso dei figli (GE, 5.12.2004), Persona_2 Per_3
(GE, 2.12.2006) e (GE, 25.2.2017)
[...] Parte_2
Preliminarmente, deve essere dato atto che non può trovare accoglimento la domanda di disporre in ordine al regime di affidamento dei figli (GE, 5.12.2004) e Persona_2 Persona_3
(GE, 2.12.2006) avendo gli stessi – nel corso del giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni dei figli maggiorenni la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori.
Merita, invece, accoglimento la domanda di affidamento condiviso del figlio Parte_2
(GE, 25.2.2017).
Difatti, in tema di regime di affidamento dei figli, occorre in primo luogo rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al Giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che anche alla luce delle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di causa del 10.1.2022: “(… va a Per_2
scuola anche;
e vivono con me. prima Per_3 Per_2 Per_3 Parte_2 Controparte_1
lavorava come operaio, ora non so se lavora o no;
mi invia per i figli qualcosa che da ai bambini tipo 400 euro;
io sono disoccupata e non percepisco reddito di cittadinanza ma intendo chiederlo.
viene a trovare i figli minori regolarmente due volte alla settimana o la domenica”) non CP_1 sono emersi dei seri ostacoli all'affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia ad entrambi i genitori, peraltro in conformità a quanto chiesto in sede di ricorso.
Tale quadro fattuale e la concorde volontà di assicurare ai figli minori una seria relazione personale ed affettiva con entrambe le figure genitoriali ha reso, invero, manifestamente superfluo un eventuale ascolto di da parte del giudice, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile Parte_2
ratione temporis al presente giudizio.
Si ritiene, pertanto, di dover confermare l'affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia fissandone il domicilio prevalente presso la residenza materna, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti e cristallando, così, l'attuale situazione di fatto.
5 Inoltre, considerato che il diritto di visita in favore del genitore non domiciliatario deve essere regolato in modo tale da rendere effettivo il già menzionato diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori, espressione del loro diritto alla bigenitorialità, garantita dall'art. 337 ter c.c. e avente fondamento costituzionale e sovranazionale (Cfr. art. 31 Cost. e art 8 CEDU) deve essere confermata l'articolazione fondamentale degli incontri stabilita con l'ordinanza dell'11.1.2022 in quanto pienamente idonea ad assicurare una relazione effettiva tra il minore e il padre.
5. Domanda di assegnazione della casa familiare
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare, occorre considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni ovvero maggiorenni purchè non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da assicurare la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n.
3015 del 7/2/2018).
Ebbene, ciò premesso in diritto, appare pacifico che l'unica abitazione che ha costituito – durante il matrimonio – il luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare nonché il fulcro degli affetti e delle abitudini in cui si è svolta la vita dei figli della coppia (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
5708 del 12/3/2014 in parte motiva sulla nozione di casa familiare) è l'immobile sito a GE, in via
Martoglio n. 8, di proprietà esclusiva della ricorrente, come risulta dalle certificazioni anagrafiche allegate alla relazione della Guardia di Finanza del 21.4.2023 (e non al civico 10 per come riferito – per un evidente errore materiale – dalla n sede di udienza presidenziale). Pt_1
Per tali ragioni e tenuto conto che presso tale immobile risultano ancora risiedere la ricorrente e gli stessi figli della coppia, merita senz'altro accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla Pt_1
6. Domanda di mantenimento per i figli (GE, 5.12.2004), Persona_2 Per_3
(GE, 2.12.2006) e (GE, 25.2.2017)
[...] Parte_2
Prendendo, invece, in esame le domande vertenti sulle condizioni economiche relative ai figli minorenni della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al loro mantenimento da porre a carico del resistente – osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico,
6 sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il
7 tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione dei figli maggiorenni della coppia, e Persona_2
occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte Persona_3 chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del
20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ciò premesso, occorre, preliminarmente, rilevare che in considerazione della giovane età dei figli maggiorenni della coppia (ambedue impegnati negli studi del ciclo di formazione scolastica al momento della celebrazione dell'udienza presidenziale) – compatibile con lo svoglimento di un percorso di studi universitari o di formazione post-scolastica – può desumersi che i figli maggiorenni della coppia non abbiano ancora raggiunto una condizione di piena autosufficienza economica e che, pertanto, permangano gli obblighi di mantinimento gravanti su ciascuno dei genitori.
Con riferimento alle capacità economiche delle parti – stante la mancata costituzione in giudizio del resistente e considerato che la ricorrente non ha prodotto documentazione in grado di offrire una rappresentazione esaustiva delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali – è necessario fare riferimento agli esiti degli accertamennti compiuti dalla Guardia di Finanza di GE (Cfr. relazione trasmessa in data 21.4.2023).
Principiando dalla posizione della è emerso che la stessa nell'anno di imposta del 2022 ha Pt_1 goduto di redditi pari ad € 7.050,26 – di cui € 5.490,00 percepiti a titolo di assegno unico per i figli ed € 1.051,50 a titolo di reddito di cittadinanza – e ciò oltre ad essere titolare della casa familiare.
8 D'altro canto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente in sede di ricorso e confermato nelle difese conclusive, non risulta provato che il svolga attività lavorativa alle CP_1
dipendenze del Comune di GE né che lo stesso goda di una retribuzione mensile pari a circa e
2.000,00.
Invero, da un'indagine compiuta sulle banche dati pubbliche, la Guardia di Finanza ha accertato che il per l'anno di imposta 2022 ha goduto di redditi complessivi pari ad € 11.258,54 – di CP_1 cui solo € 8.049,18 riferibili a redditi da lavoro dipendente e la restante parte a titolo di misure di sostegno al reddito ovvero strumenti di contrasto alla povertà – elemento che, se da un lato dimostra il possesso da parte del resistente di una sicura capacità lavorativa, dall'altro ridimensiona notevolmente, fino quasi ad annullarla, la differenza di forza economica tra i due coniugi affermata dalla Pt_1
Pertanto, alla luce dei superiori elementi ed effettuando una valutazione comparativa della condizione economica della parti – e ciò anche tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza del figlio minorenne della coppia con la madre – appare equo determinare in € 480,00 (€ Parte_2
160,00 per ciascun figlio) l'ammontare dell'assegno che dovrà versare – a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli – a entro giorno cinque di ogni mese, Parte_1
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI.
Appare opportuno, inoltre, disporre – in considerazione della complessiva situazione economica delle parti e per compensare l'esiguità del contributo al mantenimento dovuto dal genitore non domiciliatario – che l'assegno unico spettante ai figli della coppia venga integralmente percepito dalla Pt_1
Difatti, il D.Lgs. 230/2021 ha introdotto una misura di sostegno alle famiglie che il collegio ritiene di poter attribuire al genitore domiciliatario prevalente per intero, naturalmente in aggiunta all'ordinario assegno di mantenimento (Cfr. Cassazione, Ordinanza, n. 4672 del 22/2/2025) e ciò proprio in ossequio alla ratio che ispira tale pubblica provvidenza che è quella prevedere un sostegno economico universale i cui effetti sono diretti principalmente ad assicurare i bisogni dei figli minorenni (e i maggiorenni nei limiti previsti dalla normativa) che – nel caso che ci occupa – sono in prima istanza sostenuti proprio dalla ricorrente, quale genitore gravato dai maggiori oneri di accudimento del figlio minorenne della coppia e convivente con la prole maggiorenne.
Parte resistente sarà, infine, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di GE e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GE.
7. Domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
9 In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge che è soggetto che benché privo di Parte_1
occupazione può contare – oltre alle somme percepite a titolo di contributo al mantenimento per i figli – sulle entrate derivanti da misure di sostegno al reddito di natura pubblica, segnatamente l'assegno unico previsto per la prole con essa convivente nonché il reddito di cittadinanza (misure analoghe, per come emerso dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di GE, sicchè deve escludersi la sussistenza di una effettiva differenza di forza economica tra i due coniugi e ciò specie se si tiene conto della circostanza che la stessa risulta essere titolare della casa familiare.
Peraltro, la giovane età della resistente e l'assenza di problemi di salute ovvero di condizioni oggettive che ostino allo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa costituiscono fattori che lasciano presumere il possesso da parte della di una sia pur generica capacità Pt_1
lavorativa.
Dunque, i superiori elementi e la mancata allegazione di qualsivoglia tentativo di inserirsi nel mercato del lavoro, non può che determinare l'infondatezza della domanda di mantenimento avanzata dalla Pt_1
Difatti, non è sufficiente a soddisfare gli oneri assertivi e asseverativi gravanti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul coniuge richiedente l'assegno la rappresentata necessità di accudimento della prole minorenne e ciò in ossequio ai consolidati principi espressi in materia dalla Suprema Corte (“in
10 materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 5817 del 9/3/2018).
Per tali ragioni la domanda di mantenimento avanzata da deve essere rigettata. Parte_1
8. Spese del giudizio
Le spese di lite, considerata la natura della causa, il suo complessivo esito – che vede soccombente la ricorrente in ordine alle domande di addebito e di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. – nonché la contumacia del convenuto devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
concordatario a GE, in data 1.7.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
GE con atto di matrimonio n. 129 Parte II Serie A Uff. 1 – anno 2004;
2) RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) AFFIDA ad entrambi i genitori il figlio , nato a [...] il [...], con Parte_2
domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
4) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “ potrà vedere e Controparte_1
tenere presso di sé il figlio minorenne quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo: per due pomeriggi alla settimana, dal lunedì al venerd,ì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni alterni); per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni); per quindici giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
11 5) ASSEGNA la casa familiare, sita a GE, in via Martoglio n.8, a per viverci Parte_1
con i figli;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 480,00 mensili (€ 160,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , , e , somma da Persona_2 Persona_3 Parte_2
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per i figli, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di GE e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
GE;
8) ATTRIBUISCE l'assegno unico spettante per la prole a in qualità di genitore Parte_1
domiciliatario del figlio minorenne e convivente con la prole maggiorenne;
9) RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
11) DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso a GE nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1209/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2
rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: parte ricorrente insiste in atti e nelle conclusioni ivi spiegati
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
1 Con ricorso depositato in data 8.10.2021 premesso di aver contratto a GE, in data Parte_1
1.7.2004, matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Controparte_1
di GE con atto di matrimonio n. 129 Parte II Serie A Uff. 1 – anno 2004, unione dalla quale sono nati i figli (Germania, 26.8.2001 – come chiarito nel corso dell'udienza Persona_1
presidenziale – maggiorenne ed economicamente indipendente), (GE, Persona_2
5.12.2004), (GE, 2.12.2006) e (GE, 25.2.2017) – Persona_3 Parte_2
chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Allegava che il matrimonio era entrato in crisi per le difficoltà del marito ad adempiere agli obblighi coniugali e per le relazioni extraconiugali dallo stesso intrattenute all'insaputa della moglie.
Esponeva, in particolare, che – sebbene sia un dipendente comunale e goda di redditi mensili pari a circa € 1.400,00 – il resistente ha sempre negato alla moglie i soldi per provvedere alle necessità della famiglia, motivo per il quale è stata costretta a ricorrere all'aiuto economico di familiari e amici.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare la separazione dei coniugi
e , addebitandone la responsabilità a quest'ultimo, per Parte_1 Controparte_1
l'inosservanza dei doveri di collaborazione, fedeltà ed assistenza, così come meglio esposto in narrativa;
2) affidare i figli minori, in modo condiviso, a entrambi i genitori, domiciliandoli presso la madre;
3) onerare il sig. a corrispondere alla moglie un assegno mensile, a titolo di CP_1
concorso nel mantenimento della stessa e dei figli, di euro mille/00, assegno che dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche, sostenute per i figli;
4) assegnare alla moglie, quale domiciliataria dei figli, il diritto di abitazione della casa coniugale sita in GE, via Martoglio n.10;
5) rifondere, in caso di opposizione, di tutte le spese competenze ed onorari sostenuti nel presente giudizio”.
, seppur regolarmente reso edotto della pendenza del giudizio, non è comparso Controparte_1
né si è costituito.
Sentita, quindi, la ricorrente all'udienza presidenziale del 10.1.2022 e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione o comparizione del resistente, con ordinanza resa in pari data venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti chiamati a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nonché stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento della prole.
2 La causa veniva istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalla ricorrente e con gli esiti degli accertamenti compiuti dalla Guardia Di Finanza sulle capacità economiche del resistente – rimasto contumace – atteso che il non si è presentato all'udienza fissata per CP_1
l'assunzione del suo interrogatorio formale e che la ricorrente ha rinunciato alla prova testimoniale ammessa con ordinanza del 2.2.2023.
Infine, all'udienza dell'11.12.2024 la ricorrente precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali
***
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dall'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di addebito della separazione
Le domanda di addebito formulata dalla ricorrente, invece, non merita invece accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
È, preliminarmente, opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Occorre, dunque, che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
3 In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c. grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente al temperamento violento e irascibile del marito, alle violazioni dallo stesso perpetrate rispetto ai doveri di collaborazione e assistenza materiale e morale nonché alle relazioni extraconiugali che lo stesso ha intrapreso in costanza di matrimonio senza, tuttavia, fornire alcuna prova a sostegno della prospettazione offerta in ricorso e nella memoria integrativa.
In primo luogo, non può trascurarsi che le violenze ascritte al marito non sono state neppure menzionate nel corso dell'udienza presidenziale e anche con riaìguardo agli altri addebiti mossi non sussiste alcun elemento in grado di offrire al collegio la dimostrazione della veridicità di quanto affermato dalla ricorrente.
Non può, invero, essere utile allo scopo neppure la circostanza che il resistente non ha reso l'interrogatorio formale all'udienza all'uopo fissata (udienza del 17.5.2023).
Difatti, anche a voler tacere sulla inammissibilità di tale interrogatorio con riguardo ai capitolo direttamente connessi alle ragioni dell'addebito (tenuto conto che tale questione costituisce materia di ordine pubblico – sottratta, come tale, alla disponibilità delle parti – e che, pertanto, i fatti sui quali viene fondata la relativa domanda non possono formare oggetto di confessione e vanno, quindi, accertati con mezzi di prova diversi dall'interrogatorio formale. Si vedano sul punto
Cassazione Sentenza n. 29 del 5/1/1972; n. 1623 del 18/6/1963), non può non osservarsi che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata risposta ingiustificata all'interrogatorio formale – o per quanto di interesse nel caso che ci occupa, la mancata comparizione nell'udienza fissata per la sua assunzione – la legge non ricollega sic et simpliciter l'effetto della confessione in quanto il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio solo all'esito di una valutazione comparativa con il compendio probatorio a sua disposizione.
Ebbene, nel caso che ci occupa il collegio non dispone di alcun elemento da valutare unitamente all'inerzia processuale del resistente e ciò in quanto – è bene precisarlo – la ricorrente ha rinunciato alla prova testimoniale ammessa e vertente proprio sui fatti posti a fondamento della domanda di addebito.
4 Tale incolmabile lacuna istruttoria non consente, quindi, di ritenere provate le cirocostanze allegate dalla ricorrente, sicché la domanda di addebito deve essere rigettata.
4. Domanda di affidamento condiviso dei figli (GE, 5.12.2004), Persona_2 Per_3
(GE, 2.12.2006) e (GE, 25.2.2017)
[...] Parte_2
Preliminarmente, deve essere dato atto che non può trovare accoglimento la domanda di disporre in ordine al regime di affidamento dei figli (GE, 5.12.2004) e Persona_2 Persona_3
(GE, 2.12.2006) avendo gli stessi – nel corso del giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni dei figli maggiorenni la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori.
Merita, invece, accoglimento la domanda di affidamento condiviso del figlio Parte_2
(GE, 25.2.2017).
Difatti, in tema di regime di affidamento dei figli, occorre in primo luogo rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al Giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che anche alla luce delle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di causa del 10.1.2022: “(… va a Per_2
scuola anche;
e vivono con me. prima Per_3 Per_2 Per_3 Parte_2 Controparte_1
lavorava come operaio, ora non so se lavora o no;
mi invia per i figli qualcosa che da ai bambini tipo 400 euro;
io sono disoccupata e non percepisco reddito di cittadinanza ma intendo chiederlo.
viene a trovare i figli minori regolarmente due volte alla settimana o la domenica”) non CP_1 sono emersi dei seri ostacoli all'affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia ad entrambi i genitori, peraltro in conformità a quanto chiesto in sede di ricorso.
Tale quadro fattuale e la concorde volontà di assicurare ai figli minori una seria relazione personale ed affettiva con entrambe le figure genitoriali ha reso, invero, manifestamente superfluo un eventuale ascolto di da parte del giudice, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile Parte_2
ratione temporis al presente giudizio.
Si ritiene, pertanto, di dover confermare l'affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia fissandone il domicilio prevalente presso la residenza materna, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti e cristallando, così, l'attuale situazione di fatto.
5 Inoltre, considerato che il diritto di visita in favore del genitore non domiciliatario deve essere regolato in modo tale da rendere effettivo il già menzionato diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori, espressione del loro diritto alla bigenitorialità, garantita dall'art. 337 ter c.c. e avente fondamento costituzionale e sovranazionale (Cfr. art. 31 Cost. e art 8 CEDU) deve essere confermata l'articolazione fondamentale degli incontri stabilita con l'ordinanza dell'11.1.2022 in quanto pienamente idonea ad assicurare una relazione effettiva tra il minore e il padre.
5. Domanda di assegnazione della casa familiare
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare, occorre considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni ovvero maggiorenni purchè non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da assicurare la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n.
3015 del 7/2/2018).
Ebbene, ciò premesso in diritto, appare pacifico che l'unica abitazione che ha costituito – durante il matrimonio – il luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare nonché il fulcro degli affetti e delle abitudini in cui si è svolta la vita dei figli della coppia (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
5708 del 12/3/2014 in parte motiva sulla nozione di casa familiare) è l'immobile sito a GE, in via
Martoglio n. 8, di proprietà esclusiva della ricorrente, come risulta dalle certificazioni anagrafiche allegate alla relazione della Guardia di Finanza del 21.4.2023 (e non al civico 10 per come riferito – per un evidente errore materiale – dalla n sede di udienza presidenziale). Pt_1
Per tali ragioni e tenuto conto che presso tale immobile risultano ancora risiedere la ricorrente e gli stessi figli della coppia, merita senz'altro accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla Pt_1
6. Domanda di mantenimento per i figli (GE, 5.12.2004), Persona_2 Per_3
(GE, 2.12.2006) e (GE, 25.2.2017)
[...] Parte_2
Prendendo, invece, in esame le domande vertenti sulle condizioni economiche relative ai figli minorenni della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al loro mantenimento da porre a carico del resistente – osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico,
6 sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il
7 tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione dei figli maggiorenni della coppia, e Persona_2
occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte Persona_3 chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del
20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ciò premesso, occorre, preliminarmente, rilevare che in considerazione della giovane età dei figli maggiorenni della coppia (ambedue impegnati negli studi del ciclo di formazione scolastica al momento della celebrazione dell'udienza presidenziale) – compatibile con lo svoglimento di un percorso di studi universitari o di formazione post-scolastica – può desumersi che i figli maggiorenni della coppia non abbiano ancora raggiunto una condizione di piena autosufficienza economica e che, pertanto, permangano gli obblighi di mantinimento gravanti su ciascuno dei genitori.
Con riferimento alle capacità economiche delle parti – stante la mancata costituzione in giudizio del resistente e considerato che la ricorrente non ha prodotto documentazione in grado di offrire una rappresentazione esaustiva delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali – è necessario fare riferimento agli esiti degli accertamennti compiuti dalla Guardia di Finanza di GE (Cfr. relazione trasmessa in data 21.4.2023).
Principiando dalla posizione della è emerso che la stessa nell'anno di imposta del 2022 ha Pt_1 goduto di redditi pari ad € 7.050,26 – di cui € 5.490,00 percepiti a titolo di assegno unico per i figli ed € 1.051,50 a titolo di reddito di cittadinanza – e ciò oltre ad essere titolare della casa familiare.
8 D'altro canto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente in sede di ricorso e confermato nelle difese conclusive, non risulta provato che il svolga attività lavorativa alle CP_1
dipendenze del Comune di GE né che lo stesso goda di una retribuzione mensile pari a circa e
2.000,00.
Invero, da un'indagine compiuta sulle banche dati pubbliche, la Guardia di Finanza ha accertato che il per l'anno di imposta 2022 ha goduto di redditi complessivi pari ad € 11.258,54 – di CP_1 cui solo € 8.049,18 riferibili a redditi da lavoro dipendente e la restante parte a titolo di misure di sostegno al reddito ovvero strumenti di contrasto alla povertà – elemento che, se da un lato dimostra il possesso da parte del resistente di una sicura capacità lavorativa, dall'altro ridimensiona notevolmente, fino quasi ad annullarla, la differenza di forza economica tra i due coniugi affermata dalla Pt_1
Pertanto, alla luce dei superiori elementi ed effettuando una valutazione comparativa della condizione economica della parti – e ciò anche tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza del figlio minorenne della coppia con la madre – appare equo determinare in € 480,00 (€ Parte_2
160,00 per ciascun figlio) l'ammontare dell'assegno che dovrà versare – a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli – a entro giorno cinque di ogni mese, Parte_1
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI.
Appare opportuno, inoltre, disporre – in considerazione della complessiva situazione economica delle parti e per compensare l'esiguità del contributo al mantenimento dovuto dal genitore non domiciliatario – che l'assegno unico spettante ai figli della coppia venga integralmente percepito dalla Pt_1
Difatti, il D.Lgs. 230/2021 ha introdotto una misura di sostegno alle famiglie che il collegio ritiene di poter attribuire al genitore domiciliatario prevalente per intero, naturalmente in aggiunta all'ordinario assegno di mantenimento (Cfr. Cassazione, Ordinanza, n. 4672 del 22/2/2025) e ciò proprio in ossequio alla ratio che ispira tale pubblica provvidenza che è quella prevedere un sostegno economico universale i cui effetti sono diretti principalmente ad assicurare i bisogni dei figli minorenni (e i maggiorenni nei limiti previsti dalla normativa) che – nel caso che ci occupa – sono in prima istanza sostenuti proprio dalla ricorrente, quale genitore gravato dai maggiori oneri di accudimento del figlio minorenne della coppia e convivente con la prole maggiorenne.
Parte resistente sarà, infine, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di GE e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GE.
7. Domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
9 In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge che è soggetto che benché privo di Parte_1
occupazione può contare – oltre alle somme percepite a titolo di contributo al mantenimento per i figli – sulle entrate derivanti da misure di sostegno al reddito di natura pubblica, segnatamente l'assegno unico previsto per la prole con essa convivente nonché il reddito di cittadinanza (misure analoghe, per come emerso dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di GE, sicchè deve escludersi la sussistenza di una effettiva differenza di forza economica tra i due coniugi e ciò specie se si tiene conto della circostanza che la stessa risulta essere titolare della casa familiare.
Peraltro, la giovane età della resistente e l'assenza di problemi di salute ovvero di condizioni oggettive che ostino allo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa costituiscono fattori che lasciano presumere il possesso da parte della di una sia pur generica capacità Pt_1
lavorativa.
Dunque, i superiori elementi e la mancata allegazione di qualsivoglia tentativo di inserirsi nel mercato del lavoro, non può che determinare l'infondatezza della domanda di mantenimento avanzata dalla Pt_1
Difatti, non è sufficiente a soddisfare gli oneri assertivi e asseverativi gravanti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul coniuge richiedente l'assegno la rappresentata necessità di accudimento della prole minorenne e ciò in ossequio ai consolidati principi espressi in materia dalla Suprema Corte (“in
10 materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 5817 del 9/3/2018).
Per tali ragioni la domanda di mantenimento avanzata da deve essere rigettata. Parte_1
8. Spese del giudizio
Le spese di lite, considerata la natura della causa, il suo complessivo esito – che vede soccombente la ricorrente in ordine alle domande di addebito e di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. – nonché la contumacia del convenuto devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
concordatario a GE, in data 1.7.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
GE con atto di matrimonio n. 129 Parte II Serie A Uff. 1 – anno 2004;
2) RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) AFFIDA ad entrambi i genitori il figlio , nato a [...] il [...], con Parte_2
domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
4) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “ potrà vedere e Controparte_1
tenere presso di sé il figlio minorenne quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo: per due pomeriggi alla settimana, dal lunedì al venerd,ì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni alterni); per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni); per quindici giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
11 5) ASSEGNA la casa familiare, sita a GE, in via Martoglio n.8, a per viverci Parte_1
con i figli;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 480,00 mensili (€ 160,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , , e , somma da Persona_2 Persona_3 Parte_2
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per i figli, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di GE e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
GE;
8) ATTRIBUISCE l'assegno unico spettante per la prole a in qualità di genitore Parte_1
domiciliatario del figlio minorenne e convivente con la prole maggiorenne;
9) RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
11) DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso a GE nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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