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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/09/2025, n. 7203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7203 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41779/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41779/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. DEI SANTI GIORGIO e con elezione C.F._2
di domicilio in VIA CALANDRA 35 82100 BENEVENTO presso l'avvocato suddetto
Opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO CP_1 C.F._3
GIOVANNI con elezione di domicilio in VIA LUCIANO MANARA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e con atto di citazione notificato il 17.10.2022 hanno proposto Parte_1 Pt_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13501/2022, pronunciato il 6.8.2022, con il quale il
Tribunale di Milano, adito da , ha ingiunto il pagamento della somma di euro 11.419,20, CP_1 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi professionali per la perizia di rivalutazione delle quote da loro possedute nella società . Controparte_2
Hanno chiesto gli opponenti la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, per difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata nel merito, per insussistenza del credito;
in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni da responsabilità professionale che hanno quantificato nella somma di euro 120.000,00 in favore di ed Parte_1 in quella di euro 15.000,00 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria del Parte_2 credito e con il favore delle spese del giudizio.
Si sono costituiti gli opposti ed hanno chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto di tutte le contestazioni degli opponenti e della domanda riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'opposizione, hanno chiesto la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa, oltre spese del monitorio e con vittoria delle spese del giudizio.
Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha respinto le richieste istruttorie.
All'udienza del 4.6.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 3 di 6 Dunque l'incarico a è stato conferito dagli opponenti su suggerimento del loro commercialista CP_1
al fine di beneficia dell'anzidetto beneficio fiscale. Controparte_3
Gli opponenti erano i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, dunque l'attività svolta dall'opposto, consistente appunto nella redazione della perizia di stima del patrimonio della società, era a loro esclusivo beneficio e non della società . Controparte_2
Gli opponenti, diffidati dall'opposto al pagamento dei compensi ( cfr doc. 8 opposto ), hanno risposto di non intendere pagare per non avere ricevuto dal la perizia asseverata con ciò riconoscendo CP_1 implicitamente di avere conferito a quest'ultimo l'incarico professionale ( cfr doc. 9 opposto ).
Non solo hanno proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto per inadempimento all'incarico professionale lamentando di avere subito un danno per non avere potuto usufruire dei benefici fiscali , così implicitamente riconoscendo di essere i diretti destinatari delle prestazioni professionali affidate all'opposto.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il difetto di prova dell'invio del preventivo dei compensi professionali ( cfr doc. 1 monitorio ) – trasmesso con mail non certificata la cui ricezione è contestata dagli opponenti - non vale a sostenere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che deve essere disattesa.
2 – E' incontestato, oltre che provato documentalmente con la perizia versata in atti( doc. 2 del fascicolo monitorio ) lo svolgimento da parte dell'opposto delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico conferitogli.
Parimenti nessuna contestazione hanno sollevato gli opponenti con riferimento alla quantificazione dei compensi professionali, determinati in misura corrispondente al preventivo in atti ( doc. 1 monitorio ).
La valutazione del patrimonio netto della società alla data del 1.1.2020, oggetto Controparte_2 dell'incarico commissionato al aveva l'unica finalità di consentire ai signori di CP_1 Pt_3 accedere ad un beneficio fiscale, neutralizzando l'emersione della plusvalenza verificatasi a seguito di cessione dell'azienda ( a fronte della tassazione ordinaria delle plusvalenze all'aliquota del 26%, la rivalutazione del patrimonio netto della società, avrebbe consentito ai soci di pagare la minore imposta del 11% da calcolarsi sul valore del patrimonio netto rivalutato emergente dalla perizia di stima del professionista ). Il versamento dell'imposta sostitutiva avrebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno 2020.
Hanno contestato gli opponenti che l'opposto avrebbe: 1 ) omesso di informare la società ed i soci dei termini perentori fissati dalla legge per godere dei benefici fiscali, con particolare riferimento alla data entro la quale effettuare i versamenti tramite il modello F24 2 ) omesso di consegnare alla società ed ai pagina 4 di 6 soci la perizia asseverata 3 ) omesso di trasmettere gli F24 compilati. Tali inadempimenti avrebbero comportato la decadenza dal beneficio del risparmio fiscale. Di conseguenza la prestazione professionale è risultata inutile e l'inadempimento contrattuale ha comportato un danno per gli opponenti che hanno perduto la possibilità di usufruire dei benefici fiscali.
La contestazione è infondata.
Con comunicazione via mail del 29.6.2020 diretta agli opponenti e per conoscenza a ( Testimone_1 persona che, come si evince dalle mail versata in atti, si rapportava con il commercialista degli opponenti dott. ) l'opposto ha trasmesso i conteggi per il versamento Controparte_3 dell'imposta sostitutiva ridotta relativa alla rivalutazione delle quote a carico di ciascun socio, calcolati sulla base della perizia di stima che avrebbe giurato e sarebbe stata autenticata dal notaio il giorno successivo. L'imposta , come si legge nella comunicazione, è stata calcolata per ciascuno dei due soci
( titolari di quote diverse ), per i tre anni di imposta 2020/2021 e 2022, sono state indicare le scadenze delle singole rate da versarsi con il modello F24. Tale comunicazione inviate gli indirizzi mail degli opponenti con ricezione da parte degli stessi, come dimostrato dal fatto che è stata rinviata al commercialista della società dallo stesso il 22.7.2020 ( cfr doc. 3 e 4 del CP_3 Parte_1 fascicolo monitorio ). La perizia di stima è stata autenticata dal notaio come Persona_1 dimostrato dalla comunicazione del commercialista degli opponenti in data 1.7.2020. Gli opponenti, oltre ad essere stati avvisati della scadenza della prima rata in data 30.6.2020 dall'opposto con la lettera del 29.6.2020, erano assistiti dal proprio commercialista che certamente conosceva le CP_3 scadenze di legge per ottenere i benefici fiscali ed avrebbe dovuto avvisare i propri clienti della necessità di provvedere tempestivamente ai pagamenti.
La corrispondenza intercorsa tra gli opponenti e l'opposto in data successiva alla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta sostitutiva dimostra come il ritardo non fosse imputabile al ( cfr
CP_1 mail del 22.7.2020 con la quale non contesta alcun ritardo o difetto di informazione Parte_1 al ma gli chiede semplicemente delucidazioni in ordine alla possibilità di pagare in ritardo e
CP_1 risposta del in pari data con la quale risponde che il pagamento della prima rata non è
CP_1 ravvedibile e che di conseguenza il beneficio fiscale è inefficace cfr doc. 4 e 5 del monitorio ) . Lo scambio di comunicazioni tra il commercialista degli opponenti e advisor della società, CP_4 dimostra l'assenza di ogni doglianza circa il tempestivo espletamento dell'incarico professionale e che il ritardo nel pagamento degli F24 è dipeso dagli opponenti e non dal ( cfr sub. doc. 4 e 5 del
CP_1 monitorio mail del 22.7.2020 nella quale si legge “ Abbiamo un problema. mi ha telefonato Pt_1 adesso e mi ha detto che non hanno versato F24 “ con richiesta di verificare se “ ci sono variazioni pagina 5 di 6 nelle scadenze dei nuovi decreti “ e risposta in pari data di che comunica che è prevista CP_4 una proroga nel decreto ma non in Gazzetta Ufficiale ).
Quanto esposto dimostra che l'opposto ha tempestivamente e compiutamente adempiuto al mandato professionale. Sono pertanto dovuti i compensi nella misura richiesta e va respinta la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli opponenti le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( euro 52.000/260.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_2 Parte_1
13501/2022, emesso dal Tribunale di Milano il 6.8.2022, che conferma;
respinge la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, condanna gli opponenti a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso del 15% per spese generali, Cpa ed Iva
Milano il 28.9.2025.
Il Giudice
dott. ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - E' destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Il commercialista degli opponenti ha suggerito loro di avvalersi del beneficio fiscale previsto dall'art. 1 comma 693 della L. di bilancio 27.12.2019 n. 160 evidenziando con la tabella allegata alla comunicazione del 24.1.2020 la differenza tra la tassazione ordinaria e quella delle plusvalenze al 11% che avrebbe consentito agli opponenti - titolari rispettivamente del 40%, quanto a e Parte_1 del 5%, quanto a delle quote della società - un importante risparmio Parte_2 CP_2 fiscale ( cfr doc. 4 opposto ).
Al fine di usufruire di tale beneficio fiscale, fruibile fino al 30.6.2020, era necessario che le pluvalenze fossero certificate da un professionista terzo con perizia di stima asseverata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41779/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. DEI SANTI GIORGIO e con elezione C.F._2
di domicilio in VIA CALANDRA 35 82100 BENEVENTO presso l'avvocato suddetto
Opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO CP_1 C.F._3
GIOVANNI con elezione di domicilio in VIA LUCIANO MANARA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e con atto di citazione notificato il 17.10.2022 hanno proposto Parte_1 Pt_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13501/2022, pronunciato il 6.8.2022, con il quale il
Tribunale di Milano, adito da , ha ingiunto il pagamento della somma di euro 11.419,20, CP_1 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi professionali per la perizia di rivalutazione delle quote da loro possedute nella società . Controparte_2
Hanno chiesto gli opponenti la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, per difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata nel merito, per insussistenza del credito;
in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni da responsabilità professionale che hanno quantificato nella somma di euro 120.000,00 in favore di ed Parte_1 in quella di euro 15.000,00 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria del Parte_2 credito e con il favore delle spese del giudizio.
Si sono costituiti gli opposti ed hanno chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto di tutte le contestazioni degli opponenti e della domanda riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'opposizione, hanno chiesto la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa, oltre spese del monitorio e con vittoria delle spese del giudizio.
Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha respinto le richieste istruttorie.
All'udienza del 4.6.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 3 di 6 Dunque l'incarico a è stato conferito dagli opponenti su suggerimento del loro commercialista CP_1
al fine di beneficia dell'anzidetto beneficio fiscale. Controparte_3
Gli opponenti erano i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, dunque l'attività svolta dall'opposto, consistente appunto nella redazione della perizia di stima del patrimonio della società, era a loro esclusivo beneficio e non della società . Controparte_2
Gli opponenti, diffidati dall'opposto al pagamento dei compensi ( cfr doc. 8 opposto ), hanno risposto di non intendere pagare per non avere ricevuto dal la perizia asseverata con ciò riconoscendo CP_1 implicitamente di avere conferito a quest'ultimo l'incarico professionale ( cfr doc. 9 opposto ).
Non solo hanno proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto per inadempimento all'incarico professionale lamentando di avere subito un danno per non avere potuto usufruire dei benefici fiscali , così implicitamente riconoscendo di essere i diretti destinatari delle prestazioni professionali affidate all'opposto.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il difetto di prova dell'invio del preventivo dei compensi professionali ( cfr doc. 1 monitorio ) – trasmesso con mail non certificata la cui ricezione è contestata dagli opponenti - non vale a sostenere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che deve essere disattesa.
2 – E' incontestato, oltre che provato documentalmente con la perizia versata in atti( doc. 2 del fascicolo monitorio ) lo svolgimento da parte dell'opposto delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico conferitogli.
Parimenti nessuna contestazione hanno sollevato gli opponenti con riferimento alla quantificazione dei compensi professionali, determinati in misura corrispondente al preventivo in atti ( doc. 1 monitorio ).
La valutazione del patrimonio netto della società alla data del 1.1.2020, oggetto Controparte_2 dell'incarico commissionato al aveva l'unica finalità di consentire ai signori di CP_1 Pt_3 accedere ad un beneficio fiscale, neutralizzando l'emersione della plusvalenza verificatasi a seguito di cessione dell'azienda ( a fronte della tassazione ordinaria delle plusvalenze all'aliquota del 26%, la rivalutazione del patrimonio netto della società, avrebbe consentito ai soci di pagare la minore imposta del 11% da calcolarsi sul valore del patrimonio netto rivalutato emergente dalla perizia di stima del professionista ). Il versamento dell'imposta sostitutiva avrebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno 2020.
Hanno contestato gli opponenti che l'opposto avrebbe: 1 ) omesso di informare la società ed i soci dei termini perentori fissati dalla legge per godere dei benefici fiscali, con particolare riferimento alla data entro la quale effettuare i versamenti tramite il modello F24 2 ) omesso di consegnare alla società ed ai pagina 4 di 6 soci la perizia asseverata 3 ) omesso di trasmettere gli F24 compilati. Tali inadempimenti avrebbero comportato la decadenza dal beneficio del risparmio fiscale. Di conseguenza la prestazione professionale è risultata inutile e l'inadempimento contrattuale ha comportato un danno per gli opponenti che hanno perduto la possibilità di usufruire dei benefici fiscali.
La contestazione è infondata.
Con comunicazione via mail del 29.6.2020 diretta agli opponenti e per conoscenza a ( Testimone_1 persona che, come si evince dalle mail versata in atti, si rapportava con il commercialista degli opponenti dott. ) l'opposto ha trasmesso i conteggi per il versamento Controparte_3 dell'imposta sostitutiva ridotta relativa alla rivalutazione delle quote a carico di ciascun socio, calcolati sulla base della perizia di stima che avrebbe giurato e sarebbe stata autenticata dal notaio il giorno successivo. L'imposta , come si legge nella comunicazione, è stata calcolata per ciascuno dei due soci
( titolari di quote diverse ), per i tre anni di imposta 2020/2021 e 2022, sono state indicare le scadenze delle singole rate da versarsi con il modello F24. Tale comunicazione inviate gli indirizzi mail degli opponenti con ricezione da parte degli stessi, come dimostrato dal fatto che è stata rinviata al commercialista della società dallo stesso il 22.7.2020 ( cfr doc. 3 e 4 del CP_3 Parte_1 fascicolo monitorio ). La perizia di stima è stata autenticata dal notaio come Persona_1 dimostrato dalla comunicazione del commercialista degli opponenti in data 1.7.2020. Gli opponenti, oltre ad essere stati avvisati della scadenza della prima rata in data 30.6.2020 dall'opposto con la lettera del 29.6.2020, erano assistiti dal proprio commercialista che certamente conosceva le CP_3 scadenze di legge per ottenere i benefici fiscali ed avrebbe dovuto avvisare i propri clienti della necessità di provvedere tempestivamente ai pagamenti.
La corrispondenza intercorsa tra gli opponenti e l'opposto in data successiva alla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta sostitutiva dimostra come il ritardo non fosse imputabile al ( cfr
CP_1 mail del 22.7.2020 con la quale non contesta alcun ritardo o difetto di informazione Parte_1 al ma gli chiede semplicemente delucidazioni in ordine alla possibilità di pagare in ritardo e
CP_1 risposta del in pari data con la quale risponde che il pagamento della prima rata non è
CP_1 ravvedibile e che di conseguenza il beneficio fiscale è inefficace cfr doc. 4 e 5 del monitorio ) . Lo scambio di comunicazioni tra il commercialista degli opponenti e advisor della società, CP_4 dimostra l'assenza di ogni doglianza circa il tempestivo espletamento dell'incarico professionale e che il ritardo nel pagamento degli F24 è dipeso dagli opponenti e non dal ( cfr sub. doc. 4 e 5 del
CP_1 monitorio mail del 22.7.2020 nella quale si legge “ Abbiamo un problema. mi ha telefonato Pt_1 adesso e mi ha detto che non hanno versato F24 “ con richiesta di verificare se “ ci sono variazioni pagina 5 di 6 nelle scadenze dei nuovi decreti “ e risposta in pari data di che comunica che è prevista CP_4 una proroga nel decreto ma non in Gazzetta Ufficiale ).
Quanto esposto dimostra che l'opposto ha tempestivamente e compiutamente adempiuto al mandato professionale. Sono pertanto dovuti i compensi nella misura richiesta e va respinta la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli opponenti le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( euro 52.000/260.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_2 Parte_1
13501/2022, emesso dal Tribunale di Milano il 6.8.2022, che conferma;
respinge la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, condanna gli opponenti a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso del 15% per spese generali, Cpa ed Iva
Milano il 28.9.2025.
Il Giudice
dott. ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - E' destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Il commercialista degli opponenti ha suggerito loro di avvalersi del beneficio fiscale previsto dall'art. 1 comma 693 della L. di bilancio 27.12.2019 n. 160 evidenziando con la tabella allegata alla comunicazione del 24.1.2020 la differenza tra la tassazione ordinaria e quella delle plusvalenze al 11% che avrebbe consentito agli opponenti - titolari rispettivamente del 40%, quanto a e Parte_1 del 5%, quanto a delle quote della società - un importante risparmio Parte_2 CP_2 fiscale ( cfr doc. 4 opposto ).
Al fine di usufruire di tale beneficio fiscale, fruibile fino al 30.6.2020, era necessario che le pluvalenze fossero certificate da un professionista terzo con perizia di stima asseverata.