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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 24/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 378/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Galiani)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Carolla)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 244 del 21/9/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione, proposta da , nei confronti Parte_1 dell'avviso di addebito n. 397 2019 0028065575 000, con cui si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 4.199,78, a titolo omessi contributi IVS relativi all'iscrizione nella Gestione commercianti nel periodo ottobre 2017 - settembre 2018, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Il interponeva appello, cui resisteva l' . Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante contesta l'iscrizione d'ufficio presso la Gestione commercianti CP_ dell , evidenziando che la sua attività, per il tramite della C.F. Immobiliare Srls, sarebbe esclusivamente limitata alla riscossione dei canoni derivanti dalla locazione dei propri immobili, senza alcuna attività di intermediazione immobiliare.
La doglianza si rivela infondata.
CP_ Al riguardo, l ha dimostrato documentalmente che il pensionato e senza altra Parte_1 occupazione, è socio unico ed amministratore unico della Società C.F. Immobiliare Srls., la quale è priva di dipendenti (circostanza, questa, non contestata ex adverso).
Inoltre, l ha desunto l'esistenza di un'attività commerciale ulteriore al mero godimento degli CP_1 immobili (quali acquisto, vendita, ecc. degli stessi), dai dati fiscali ricavati dall'anagrafe tributaria, ove si nota che, nelle annualità contributive di riferimento, la suddetta Società ha dichiarato, nel quadro IC del modello
IRAP (relativo al valore della produzione), dati contabili ingenti, palesemente incompatibili con un mero godimento e, al contempo, assolutamente rivelatori di un'articolata gestione di impresa.
Nello specifico, per l'anno 2017, a fronte di “ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari ad €
“52.800,00”, sono stati indicati relativi “componenti negativi” pari ad € “37.781,00”, mentre, per l'anno 2018, a fronte di “ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari ad € “55.740,00”, sono stati indicati relativi “componenti negativi” pari ad € “45.457,00”.
In quest'ottica, l ha fornito la prova, sebbene in via indiziaria e presuntiva, dello svolgimento CP_1 dell'attività commerciale svolta dal laddove, anche alla luce dell'attuale mercato immobiliare delle Parte_1 locazioni, non emerge alcun vizio logico nel ragionamento inferenziale dell . CP_1
A fronte di ciò, l'odierno appellante, in senso contrario, si limita a replicare in modo generico - come CP_ dedotto nel giudizio di primo grado - che le spese citate dall' riguarderebbero, in realtà, ammortamenti di spese immobiliari, mentre gli altri oneri diversi di gestione sarebbero relativi a tasse relative agli stessi immobili, nonché a consulenze per commercialisti, geometri, ecc., senza, tuttavia, supportare tali allegazioni con alcun riscontro probatorio documentale (laddove sarebbe stato agevole produrre le fatture dei suddetti professionisti ed i contratti di locazione).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante invoca l'applicazione di un'aliquota inferiore, che il primo giudice ha correttamente disatteso in quanto la richiesta “è completamente priva di qualsiasi allegazione, ponendosi ai limiti della nullità”, laddove, anche in questa sede, non si specifica quale sia CP_ l'aliquota erroneamente applicata dall .
Il terzo motivo di gravame perde di rilievo decisorio, riguardando il regime delle spese di lite del giudizio di primo grado, correttamente poste a carico dell'opponente. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.921,50 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 24/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE LE)